EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61987CJ0225

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 luglio 1989.
Patricia Belardinelli e altri contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Dipendenti - Annullamento della decisione di rifiuto di ammissione alle prove del concorso n. 80/86.
Causa 225/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1989 -02353

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:309

61987J0225

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 12 LUGLIO 1989. - PATRICIA BELARDINELLI ED ALTRI CONTRO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI NON AMMISSIONE ALLE PROVE DEL CONCORSO N. 80/86. - CAUSA 225/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02353


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Rifiuto di ammissione alle prove - Motivazione - Obbligo - Portata

( Statuto del personale, allegato III, art . 5 )

2 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Requisiti per l' ammissione - Esperienza professionale equivalente ad un diploma - Potere discrezionale della commissione giudicatrice

( Statuto del personale, art . 5, n . 1 )

3 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Presa in considerazione dei titoli dei candidati per l' ammissione alle prove - Diversa valutazione di un candidato in successivi concorsi - Ammissibilità - Presupposti

( Statuto del personale, allegato III, art . 5 )

Massima


1 . Per tener conto delle difficoltà pratiche che si presentano in un concorso a partecipazione numerosa, la commissione giudicatrice di un tale concorso può, in una prima fase, comunicare ai candidati solo i criteri e il risultato della selezione, salvo fornire successivamente chiarimenti individuali a quei candidati che lo richiedessero esplicitamente .

2 . Per la definizione delle condizioni di ammissione a concorrere, in particolare della condizione relativa all' esperienza equivalente ad un diploma, il bando di concorso può legittimamente limitarsi a riportare, senza ulteriori precisazioni, la formulazione generale dell' art . 5, n . 1, dello statuto, lasciando, di conseguenza, alla commissione giudicatrice del concorso la responsabilità di valutare caso per caso se i titoli e i diplomi prodotti, unitamente all' esperienza professionale fatta valere da ciascun candidato, corrispondono al livello richiesto dallo statuto per l' esercizio delle funzioni proprie della categoria cui il bando di concorso si riferisce .

3 . Quando la commissione giudicatrice può verificare l' esistenza dei requisiti posti dal bando di concorso solo mediante una valutazione in parte soggettiva, essa è libera di discostarsi dal giudizio espresso da precedenti commissioni giudicatrici, ma in tal caso è tenuta a motivare specificamente la propria decisione .

Tuttavia l' obbligo di motivare qualsiasi decisione relativa ad un candidato perché la valutazione effettuata nei suoi confronti è meno favorevole di quella effettuata nei suoi riguardi nell' ambito di un precedente concorso sussiste soltanto se l' interessato ha richiamato l' attenzione della commissione giudicatrice su questo punto . Infatti, non si può esigere che una commissione giudicatrice proceda d' ufficio a ricerche per verificare se i candidati siano stati ammessi a concorrere nell' ambito di una precedente procedura di concorso . Spetta ai candidati fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni che ritengano utili per l' esame della loro candidatura, anche se non sono stati formalmente invitati a farlo .

Parti


Nella causa 225/87,

Patricia Belardinelli e dodici altri dipendenti di categoria C della Corte di giustizia delle Comunità europee, assistiti e rappresentati dall' avv . Jean-Noël Louis del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal,

ricorrenti,

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Francis Hubeau, capodivisione, assistito dall' avv . Jean-François Bellis del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Corte di giustizia,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso CJ 80/86 di non ammettere i ricorrenti alle prove,

LA CORTE ( prima sezione ),

composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale : W . Van Gerven

cancelliere : J.A . Pompe, cancelliere aggiunto

vista la relazione d' udienza come modificata al seguito della trattazione orale del 28 febbraio 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 18 aprile 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato in cancelleria il 20 luglio 1987, la sig.ra Patricia Belardinelli e dodici altri dipendenti di categoria C della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno presentato un ricorso inteso all' annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso CJ 80/86 non li ha ammessi a partecipare alle prove di questo concorso, che era diretto alla costituzione di un elenco di riserva per l' assunzione di assistenti aggiunti ( carriera B5-B4 ).

2 In base ai termini del bando di concorso, i candidati dovevano possedere un diploma di scuola media superiore o un' esperienza professionale equivalente e comprovare un' esperienza professionale acquisita in tutto o in parte come dipendenti di ruolo o temporanei di un' istituzione delle Comunità europee, nei settori vuoi della segreteria o dell' attività di commesso per almeno 4 anni, vuoi della gestione amministrativa e finanziaria a tempo pieno per almeno 2 anni, vuoi della documentazione per almeno 2 anni . Il bando di concorso precisava che il candidato che comprovasse un' esperienza professionale sostitutiva del diploma di scuola media superiore non poteva far valere questa stessa esperienza come esperienza professionale richiesta indipendentemente dal diploma .

3 Dai documenti del fascicolo risulta che, per quanto riguarda i candidati che hanno presentato il presente ricorso, la commissione giudicatrice ha ritenuto che undici di questi candidati non soddisfacevano al requisito dell' esperienza professionale equivalente a un diploma di scuola media superiore e che gli altri due soddisfacevano a tale requisito ma non comprovavano l' esperienza professionale richiesta indipendentemente dal diploma .

4 I ricorrenti basano il loro ricorso collettivo su quattro mezzi :

- violazione dell' art . 25, 2° comma, dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "statuto ") in quanto le decisioni della commissione giudicatrice sarebbero viziate da carenza di motivazione;

- violazione del bando di concorso, dell' art . 5 dello statuto e dell' art . 5, 1° comma, dell' allegato III dello statuto in quanto i criteri adottati dalla commissione giudicatrice per la valutazione dell' esperienza professionale equivalente a un diploma di scuola media superiore sarebbero stati viziati da errori di diritto e di fatto;

- violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra dipendenti a seguito dell' applicazione di questi criteri;

- violazione dei principi generali del diritto in quanto la commissione giudicatrice del concorso non avrebbe tenuto conto del fatto che taluni ricorrenti erano stati in precedenza ammessi a partecipare a concorsi analoghi .

5 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sul mezzo relativo alla mancanza di motivazione

6 Secondo i ricorrenti, la decisione di non ammetterli a concorrere non è sufficientemente motivata in quanto la commissione giudicatrice del concorso non ha fornito loro chiarimenti individuali che consentissero loro di comprendere per quali motivi precisi la loro esperienza professionale non era stata ritenuta soddisfacente .

7 Bisogna richiamare a tal riguardo la giurisprudenza costante della Corte secondo cui, al fine di tener conto delle difficoltà pratiche che si presentano in un concorso a partecipazione numerosa, la commissione giudicatrice di un tale concorso può, in una prima fase, comunicare ai candidati solo i criteri e il risultato della selezione, salvo fornire successivamente chiarimenti individuali a quei candidati che lo richiedessero esplicitamente ( sentenze 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel, Racc . pag . 2861; 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyck, Racc . pag . 1991; 8 marzo 1988, cause riunite 64, da 71 a 73 e 78/86, Sergio e a ., Racc . pag . 1399; 28 febbraio 1989, cause riunite 100, 146 e 153/87, Basch, Racc . pag . 447 ).

8 Dal fascicolo risulta che solo otto dei tredici ricorrenti hanno chiesto individualmente che gli elementi di valutazione che avevano indotto la commissione giudicatrice ad adottare la decisione controversa fossero portati a loro conoscenza . La commissione giudicatrice del concorso non ha fornito una risposta individuale a queste domande ma ha indirizzato, il 21 maggio 1987, a quanti erano interessati alla valutazione della loro esperienza professionale, compresi i candidati che non avevano chiesto chiarimenti, una comunicazione che indicava i criteri applicati a tal riguardo .

9 Bisogna rilevare che tale comunicazione conteneva nella fattispecie chiarimenti sufficienti per consentire, da un lato, a ciascun candidato di comprendere, in funzione degli studi e del tipo di lavoro da esso compiuti, quali fossero gli elementi che avevano determinato la decisione della commissione giudicatrice nei suoi confronti e, dall' altro, alla Corte di esercitare il suo controllo sulla motivazione della decisione adottata .

10 Bisogna aggiungere che anche se due dei ricorrenti ( signore Cano e Couve ) si sono rivolti alla commissione giudicatrice dopo aver preso conoscenza della comunicazione del 21 maggio 1987, le loro domande non miravano ad ottenere ulteriori chiarimenti individuali, ma ad indurre la commissione giudicatrice a riesaminare la sua decisione di non ammetterli a concorrere . Queste domande non obbligavano pertanto la commissione giudicatrice a motivare più ampiamente le sue decisioni iniziali . Il fatto che essa non abbia ritenuto di dover modificare queste decisioni è senza rilevanza a tal riguardo .

11 Ne consegue che le decisioni controverse sono state sufficientemente motivate e che il primo mezzo dev' essere respinto .

Sui mezzi relativi ai criteri generali adottati e applicati dalla commissione giudicatrice

12 Bisogna esaminare insieme il secondo ed il terzo mezzo che riguardano, in primo luogo, il contenuto dei criteri adottati dalla commissione giudicatrice del concorso ai fini della valutazione della durata e del tipo di esperienza professionale considerata equivalente ad un diploma di scuola media superiore e, in secondo luogo, le disparità che deriverebbero dall' applicazione di questi criteri .

13 A tal riguardo, bisogna constatare innanzitutto che per la definizione delle condizioni di ammissione a concorrere, in particolare la condizione relativa all' esperienza equivalente a un diploma, il bando di concorso si è limitato a riportare la formula generale dell' art . 5, n . 1, 3° comma, dello statuto ed ha lasciato di conseguenza alla commissione giudicatrice del concorso la responsabilità di valutare caso per caso se i titoli e diplomi prodotti unitamente all' esperienza professionale fatta valere da ciascun candidato corrispondessero al livello richiesto dallo statuto per l' esercizio di mansioni rientranti nella categoria B .

14 Bisogna sottolineare che la legittimità di tale prassi è stata esplicitamente riconosciuta dalla Corte nella sentenza 14 giugno 1972 ( causa 44/71, Marcato, Racc . pag . 427 ). Del resto, i ricorrenti non hanno contestato né la legittimità del bando di concorso né il fatto che la commissione giudicatrice avesse adottato criteri generali al fine di valutare l' esperienza professionale dei candidati .

15 Dalle considerazioni che precedono risulta che bisogna verificare se, come sostengono i ricorrenti, la commissione giudicatrice, nel fissare i suoi criteri di valutazione, abbia agito in contrasto con i termini del bando di concorso o abbia imposto condizioni aggiuntive eccedenti le condizioni di ammissione poste dal bando di concorso, tenuto conto della natura delle funzioni di cui trattasi .

16 A tal riguardo, bisogna ricordare che, tenuto conto della genericità della formulazione del bando di concorso, la commissione giudicatrice disponeva di un ampio potere discrezionale per definire i criteri di applicazione delle condizioni di ammissione al concorso .

17 Nell' esercizio di questo potere discrezionale, la commissione giudicatrice ha richiesto, per quanto riguarda l' esperienza equivalente a un diploma di scuola media superiore, un' esperienza acquisita in un posto di lavoro corrispondente normalmente ad un livello di istruzione che si avvicina al diploma di maturità e ha ritenuto che la durata di tale esperienza professionale doveva superare sensibilmente quella degli anni di scolarità che essa presuntivamente sostituiva . Sulla base di questi criteri, la commissione giudicatrice ha fissato uno schema che determina, in relazione al livello degli studi e al tipo di esperienza di ciascun candidato, la durata di tale esperienza necessaria per sostituire un diploma di scuola media superiore .

18 I criteri così adottati dalla commissione giudicatrice non sembrano né arbitrari né irragionevoli in considerazione della formulazione generale del bando di concorso . Non si può quindi ritenere che la commissione giudicatrice abbia agito in contrasto con i termini di tale bando o che abbia imposto condizioni aggiuntive eccedenti le condizioni di ammissione poste dal tale bando, tenuto conto delle funzioni considerate .

19 Per quanto riguarda infine il mezzo relativo alla violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra i dipendenti, l' argomento dei ricorrenti porta a contestare il fatto che la commissione giudicatrice abbia tenuto conto delle differenze nell' esperienza professionale di ciascuno dei candidati . A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la presa in considerazione di queste differenze viene prescritta dai termini stessi del bando di concorso e dello statuto . Per il resto, bisogna sottolineare che, fissando in via preliminare i criteri di valutazione generali e applicando questi criteri a tutti i candidati, la commissione giudicatrice ha appunto eliminato il rischio di una violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra i dipendenti, invocata dai ricorrenti .

20 Da quanto precede, risulta che la commissione giudicatrice non ha violato né il bando di concorso né l' art . 5 dello statuto del personale né l' art . 5, 1° comma, dell' allegato III dello statuto né i principi di uguaglianza e di non discriminazione tra dipendenti . Di conseguenza, i mezzi sollevati a tal riguardo vanno respinti .

Sul mezzo relativo al fatto che taluni ricorrenti sono stati ammessi a partecipare precedentemente a concorsi analoghi

21 Col loro quarto mezzo, i ricorrenti sostengono che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto tener conto delle decisioni delle commissioni giudicatrici di concorsi precedenti che, avendo constatato che l' esperienza professionale di alcuni tra di essi era equivalente ad un diploma di scuola media superiore, li avevano ammessi a concorrere .

22 Come la Corte ha dichiarato nelle sue sentenze 5 aprile 1979 ( causa 112/78, Kobor, Racc . pag . 1573 ) e 21 marzo 1985 ( causa 108/84, De Santis, Racc . pag . 947 ), quando la commissione giudicatrice può verificare l' esistenza dei requisiti posti dal bando di concorso solo mediante una valutazione in parte soggettiva, essa è libera di discostarsi dal giudizio espresso da precedenti commissioni giudicatrici, ma in tal caso è tenuta a motivare specificamente la propria decisione .

23 Tuttavia bisogna altresì constatare che l' obbligo di motivare qualsiasi decisione relativa ad un candidato col fatto che la valutazione effettuata nei suoi confronti è meno favorevole di quella effettuata nei suoi riguardi nell' ambito di un concorso precedente si applica solo qualora l' interessato abbia richiamato l' attenzione della commissione giudicatrice su tale punto .

24 Infatti, una commissione giudicatrice non può essere tenuta a procedere direttamente a ricerche al fine di verificare se i candidati siano stati ammessi a concorrere nell' ambito di una precedente procedura di concorso . Spetta ai candidati fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni che ritengono utili ai fini dell' esame della loro candidatura, anche se non sono stati formalmente invitati a farlo .

25 In ogni caso i ricorrenti avrebbero potuto menzionare tale circostanza, così come ogni altro elemento che potesse giustificare una modifica della decisione di non ammissione, quando tale decisione è stata loro comunicata .

26 Dal fascicolo risulta che, ad eccezione della sig.ra Muller e del sig . Mallaby, nessuno dei ricorrenti ha portato a conoscenza della commissione giudicatrice il fatto di essere stato ammesso ad uno o più concorsi B precedenti .

27 Per contro, la sig.ra Muller, con un memorandum indirizzato il 16 maggio 1987 alla commissione giudicatrice, ha esplicitamente fatto presente che essa era stata ammessa a partecipare ai concorsi CJ 34/80 e 133/81 . E' certo che la commissione giudicatrice non le ha fornito alcuna spiegazione individuale sui motivi per cui la sua esperienza professionale aveva formato oggetto di una valutazione meno favorevole nell' ambito del concorso controverso che in occasione dei concorsi precedenti . Ne deriva che la decisione di non ammissione dev' essere annullata per quanto la riguarda .

28 Per quanto riguarda il sig . Mallaby, è vero che egli ha informato la commissione giudicatrice del fatto che, tenuto conto della sua esperienza, poteva essere ammesso a partecipare ad un concorso esterno B presso la Commissione delle Comunità europee . Egli non le ha fornito tuttavia alcuna indicazione che consentisse di verificare tale affermazione e di motivare, se del caso, la valutazione meno favorevole della sua esperienza professionale effettuata nell' ambito del concorso di cui è causa . Per giunta, quando i ricorrenti sono stati invitati dalla Corte a precisare i concorsi ai quali essi erano stati ammessi a partecipare, il sig . Mallaby non ha fornito alcuna informazione precisa a tal riguardo .

29 Ne deriva che il quarto mezzo dev' essere accolto per quanto riguarda la sig.ra Muller e respinto per quanto riguarda gli altri ricorrenti .

30 Dalle considerazioni che precedono deriva che la decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 80/86 con cui viene rifiutata l' ammissione dei ricorrenti a partecipare alle prove dev' essere annullata per quanto riguarda la sig.ra Muller . Per il resto, il ricorso è respinto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

31 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( prima sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) La decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 80/86 con cui viene rifiutata l' ammissione a concorrere della sig.ra Muller è annullata .

2 ) Per il resto, il ricorso è respinto .

3 ) Ad eccezione della sig.ra Muller, i ricorrenti sopporteranno le proprie spese .

4 ) La Corte di giustizia sopporterà le spese della sig.ra Muller oltre alle proprie spese .

Top