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Document 61987CJ0217

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 1988.
    John Friedrich Krohn (GmbH & Co.) KG e Van Es Douane-agenten BV contro Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi.
    Condizioni di rilascio di licenze d'importazione nell'ambito di un contingente tariffario annuo.
    Causa 217/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1988 -04727

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:425

    61987J0217

    SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 20 SETTEMBRE 1988. - JOHN FRIEDR. KROHN (GMBH UND CO) E VAN ES DOUANE-AGENTEN BV CONTRO HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN. - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DI LICENZE D'IMPORTAZIONE NELL'AMBITO DI UN CONTINGENTE DOGANALE ANNUALE. - CAUSA 217/87.

    raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04727


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Tariffa doganale comune - Contingenti tariffari comunitari - Mancata fissazione da parte del Consiglio di un contingente annuo - Attribuzione anticipata da parte della Commissione in base alle proposte sottoposte al Consiglio - Sospensione da parte della Commissione del rilascio delle licenze d' importazione - Ammissibilità - Fissazione definitiva da parte del Consiglio - Ripartizione del volume ancora disponibile - Precedenza alle domande pendenti

    ( Regolamento della Commissione n . 3656/83, art . 2 )

    Massima


    La Commissione, qualora, in mancanza di fissazione definitiva di un contingente tariffario annuo da parte del Consiglio, dia attuazione al regolamento n . 3656/83, recante modalità d' applicazione del regime d' importazione per i prodotti compresi nella sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di paesi terzi, e più particolarmente all' art . 2, relativo al procedimento di rilascio delle licenze d' importazione, può sospendere il rilascio anticipato di licenze d' importazione nel caso in cui, tenuto conto dei quantitativi già attribuiti, le domande pendenti superano il volume del contingente annuo che essa ha proposto al Consiglio e non è possibile, non essendo stato fissato il volume complessivo da ripartire, applicare il principio dell' attribuzione proporzionale .

    Quando, dopo fissazione definitiva del contingente da parte del Consiglio, distribuisce il resto diponibile, la Commissione può autorizzare la presentazione di nuove domande ma, a norma del n . 3 dell' articolo sopra menzionato, deve dare la precedenza alle domande che il provvedimento di sospensione non ha permesso di accogliere e che, essendo state confermate, sono tuttora pendenti . Se il volume che costituisce oggetto di tali domande supera la quantità disponibile, si deve applicare il principio proporzionale .

    Parti


    Nel procedimento 217/87,

    avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    1 . John Friedr . Krohn ( GmbH & Co ) KG, con sede in Amburgo, e

    2 . Van Es Douane-agenten BV, con sede in Rotterdam,

    e

    Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, con sede all' Aia,

    domanda vertente sulla validità di due comunicazioni della Commissione alle autorità olandesi relative al rilascio di licenze d' importazione di manioca originaria di paesi non membri del GATT nell' ambito di un contingente tariffario annuo,

    LA CORTE ( seconda sezione ),

    composta dai signori O . Due, presidente di sezione, K . Bahlmann e T.F . O' Higgins, giudici,

    avvocato generale : J . Mischo

    cancelliere : D . Louterman, amministratore

    viste le osservazioni presentate :

    - per le società Krohn e Van Es, dagli avv.ti L.J . Van Lennep e E.H . Pijnacker-Hordijk

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . R.C . Fischer, agente,

    vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 5 maggio 1988,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 giugno 1988,

    ha pronunziato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con decisione del 12 giugno 1987 pervenuta alla Corte il 14 luglio successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ( in prosieguo : "College van Beroep ") ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative alla validità di decisioni contenute in comunicazioni inviate dalla Commissione delle Comunità europee alle autorità olandesi in ordine al rilascio di licenze d' importazione in base ad un contingente tariffario annuo .

    2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un' azione intentata dalla società Krohn, operatore commerciale internazionale di manioca, e dalla Van Es, suo spedizioniere, contro la Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten ( in prosieguo : "Hoofdproduktschap "), organo nazionale incaricato del rilascio delle licenze d' importazione .

    3 Il regolamento n . 604 del Consiglio, 14 marzo 1983, "relativo al regime all' importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune" ( GU L 72, pag . 3 ), sottoponeva, per gli anni dal 1983 al 1986, le importazioni di radici di manioca originarie di paesi terzi ad un prelievo all' importazione limitato al 6% ad valorem, entro l' ambito di un certo numero di contingenti tariffari annui .

    4 Per taluni paesi terzi non membri del GATT fra cui la Cina, un contingente tariffario veniva stabilito per il 1983 dallo stesso regolamento n . 604/83, mentre i contingenti per i tre anni successivi dovevano essere fissati in seguito dal Consiglio su proposta della Commissione .

    5 Il regolamento n . 3656 della Commissione, 23 dicembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione da applicare ai prodotti di cui è causa ( GU L 361, pag . 32 ) dispone all' art . 2 :

    "1 ) Le domande di titoli d' importazione per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 possono essere presentate presso le autorità degli Stati membri a partire da metà dicembre, a condizione che la loro validità inizi nel mese di gennaio seguente .

    2 ) Le indicazioni relative al nome dell' importatore, ai quantitativi richiesti ed alla loro origine sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione mediante telescritto al più tardi giovedì della settimana successiva a quella durante la quale è stata presentata la domanda .

    3 ) Al più tardi il venerdì della settimana successiva alla trasmissione di cui al paragrafo 2, la Commissione fissa, se del caso, proporzionalmente alle domande, i quantitativi per i quali i titoli sono rilasciati per paesi o gruppi di paesi di cui all' art . 1 del regolamento ( CEE ) n . 604/83 .

    4 ) (...) ".

    6 Il regolamento n . 758 del Consiglio, 10 marzo 1986 ( GU L 72, pag . 1 ) che fissava l' ammontare del contingente tariffario per il 1986 in 200 000 tonnellate, in conformità alla proposta presentata dalla Commissione nel novembre 1985, entrava in vigore il 16 marzo 1986 .

    7 Nel frattempo, la Commissione aveva approvato definitivamente dal 1° gennaio all' 11 febbraio 1986 il rilascio anticipato da parte delle autorità nazionali di licenze d' importazione fino a 130 000 tonnellate .

    8 Il 19 febbraio 1986 si trovavano pendenti presso la Commissione domande di licenze d' importazione comunicate dalle autorità nazionali a partire dall' 11 febbraio e relative complessivamente a 87 020,261 tonnellate; tale quantitativo, aggiunto alle 130 000 tonnellate coperte dalle licenze già autorizzate e rilasciate, superava quindi il totale di 200 000 tonnellate proposto dalla Commissione al Consiglio .

    9 Con telex del 20 febbraio 1986 la Commissione rispondeva quindi alle autorità nazionali nel senso che nessuna licenza poteva essere rilasciata finché il Consiglio non avesse emanato il regolamento che avrebbe fissato il contingente tariffario per il 1986 .

    10 Sulla base di tale comunicazione, la Hoofdproduktschap respingeva due domande di licenze d' importazione di manioca originaria della Cina presentate dalle ricorrenti nella causa principale e che la Hoofdproduktschap aveva trasmesso alla Commissione il 13 e il 20 febbraio 1986 . Le cauzioni prestate venivano svincolate . Le ricorrenti nella causa principale impugnavano immediatamente tali decisioni di rigetto dinanzi al College van Beroep .

    11 Dopo l' entrata in vigore del regolamento del Consiglio n . 758/86 che fissava il contingente per il 1986 in 200 000 tonnellate, la Commissione informava le autorità nazionali, con telex del 21 marzo 1986, che per garantire a tutti gli importatori la parità di accesso alle 70 000 tonnellate per le quali non erano ancora stati rilasciati certificati, la Commissione si sarebbe basata sul criterio della proporzionalità stabilito dall' art . 2, n . 3, del regolamento n . 3656/83 . Essa precisava pure di concedere una proroga del termine fino al 24 marzo 1986 per la conferma delle domande di licenze d' importazione ad essa già inoltrate in precedenza e per la presentazione di nuove domande .

    12 Le ricorrenti nella causa principale confermavano le loro due domande di licenze e ne presentavano altre due alla Hoofdproduktschap che, con telex del 24 marzo 1986, trasmetteva alla Commissione queste quattro domande e quelle di altri importatori .

    13 Con telex del 25 marzo 1986, la Commissione rendeva noto alla Hoofdproduktschap che tutte le domande trasmesse potevano essere accolte solo con l' applicazione di un coefficiente di ripartizione del 4,191315 %.

    14 Le ricorrenti nella causa principale proponevano quindi un ricorso contro le decisioni della Hoofdproduktschap con cui veniva applicato nei loro confronti il predetto coefficiente, sostenendo che le comunicazioni della Commissione del 20 febbraio e del 21 marzo 1986 non avevano rispettato i termini fissati dall' art . 2 del regolamento n . 3656/83 né il principio, posto dall' art . 3 di tale norma, dell' esame delle domande di licenze nell' ordine di presentazione delle stesse . Dal momento della fissazione del contingente, il contingente residuo a disposizione avrebbe dovuto essere utilizzato in primo luogo per soddisfare le domande pendenti, se del caso proporzionalmente, mentre le nuove domande avrebbero dovuto essere prese in considerazione solo successivamente . Le summenzionate comunicazioni sarebbero altresì contrarie ai principi di non discriminazione e di certezza del diritto .

    15 Il College ha pertanto deciso di sospendere il giudizio finché la Corte non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali :

    1 ) Se la comunicazione della Commissione alla convenuta in data 20 febbraio 1986 sia in contrasto col diritto comunitario, in particolare col regolamento ( CEE ) n . 3656/83, col divieto di discriminazione di cui all' art . 40, n . 3, del trattato CEE e col principio della certezza del diritto .

    2 ) Se la comunicazione della Commissione alla convenuta in data 21 marzo 1986 sia in contrasto col diritto comunitario, in particolare col regolamento ( CEE ) n . 3656/83, col divieto di discriminazione di cui all' art . 40, n . 3, del trattato CEE e col principio della certezza del diritto .

    16 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    Quanto alla comunicazione del 20 febbraio 1986

    17 Occorre rilevare che alla data del 20 febbraio 1986 la Commissione non poteva né procedere all' assegnazione anticipata del contingente, di cui era stata superata l' entità proposta al Consiglio, né applicare il criterio della proporzionalità sancito dall' art . 2, n . 3, del regolamento n . 3656/83 poiché l' entità del contingente non era stata ancora definitivamente fissata dal Consiglio .

    18 E d' altronde pacifico che la comunicazione del 20 febbraio 1986 non ha in nessun modo predeterminato l' attribuzione finale del totale del contingente ancora a disposizione in proporzione all' insieme delle domande pendenti confermate e delle nuove domande .

    19 Peraltro, le stesse ricorrenti nella causa principale hanno ammesso nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte che, al momento in cui il contingente di cui ci si può logicamente attendere la fissazione da parte del Consiglio è praticamente raggiunto, non è ragionevole continuare a rispondere in maniera favorevole alle domande finché il Consiglio non abbia effettivamente fissato il contingente corrispondente .

    20 Ne consegue che la comunicazione della Commissione del 20 febbraio 1986 non è contraria alle norme del diritto comunitario citate dal College van Beroep .

    Quanto alle comunicazioni del 21 e del 25 marzo 1986

    21 Onde fornire una soluzione adeguata alla seconda questione proposta dal College van Beroep, va esaminata anche la validità della comunicazione della Commissione del 25 marzo 1986 con cui sono stati applicati i principi, posti dalla comunicazione del 21 marzo 1986, dell' ammissione di nuove domande di licenze e della corrispondente assegnazione del contingente residuo a disposizione in proporzione all' insieme delle domande pendenti confermate e delle nuove domande .

    22 Se la Commissione non può essere censurata per aver consentito la presentazione di nuove domande di licenze onde far fronte all' eventualità che tutte le domande pendenti non fossero confermate, essa era invece tenuta, dopo la fissazione definitiva del contingente da parte del Consiglio, a distribuire il contingente residuo a disposizione soddisfacendo in primo luogo le domande pendenti confermate, eventualmente applicando il criterio della proporzionalità .

    23 Infatti, dopo l' entrata in vigore del regolamento n . 758/86, le domande pendenti confermate, in forza dell' art . 2, n . 3, del regolamento n . 3656/83, avrebbero dovuto beneficiare, rispetto alle nuove domande, della precedenza derivante dalla data della loro trasmissione iniziale alla Commissione .

    24 Non si può riconoscere come pertinente l' argomento, addotto dalla Commissione nel corso della trattazione orale, secondo cui l' assegnazione del contingente ancora a disposizione soddisfacendo in primo luogo le domande pendenti confermate avrebbe costretto la Commissione a ricostruire a posteriori l' ordine cronologico in cui le autorità nazionali le avrebbero trasmesso settimanalmente, dal 20 febbraio al 21 marzo, le domande di certificati se la Commissione non avesse interrotto la ripartizione anticipata del totale del contingente previsto .

    25 Infatti, investita dell' insieme delle domande pendenti confermate e delle nuove domande ad essa trasmesse dalle autorità nazionali il 24 marzo 1986, la Commissione era allora in grado, senza dover procedere ad una siffatta ricostruzione, di assegnare il contingente ancora a disposizione soddisfacendo in primo luogo le domande pendenti confermate .

    26 La questione proposta dal College van Beroep va pertanto risolta nel senso che le comunicazioni della Commissione del 21 e del 25 marzo 1986 sono in contrasto con l' art . 2, n . 3, del regolamento n . 3656/83 e che la decisione contenuta nell' ultima di queste comunicazioni è quindi invalida .

    27 Essendo stata accertata l' illegittimità delle comunicazioni del 21 e del 25 marzo 1986 non è necessario che la Corte proceda ad un loro esame alla luce del divieto di discriminazione e del principio di certezza del diritto .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    28 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( seconda sezione ),

    pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con decisione del 12 giugno 1987, dichiara :

    1 ) Dall' esame della prima questione non sono emersi elementi tali da inficiare la legittimità della comunicazione della Commissione del 20 febbraio .

    2 ) Le comunicazioni della Commissione del 21 e del 25 marzo 1986 sono in contrasto con l' art . 2, n . 3, del regolamento della Commissione n . 3656/83, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione nel 1984, nel 1985 e nel 1986 per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari di paesi diversi della Tailandia, e la decisione contenuta nell' ultima di tali comunicazioni è pertanto invalida .

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