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Document 61987CJ0193

    Sentenza della Corte dell'11 maggio 1989.
    Henri Maurissen e Union syndicale contro Corte dei conti delle Comunità europee.
    Dipendenti - Organizzazione sindacale - Diritto sindacale - Ricevibilità.
    Cause riunite 193 e 194/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1989 -01045

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:185

    61987J0193

    SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 MAGGIO 1989. - HENRI MAURISSEN ED UNION SYNDICALE CONTRO CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - ORGANIZZAZIONE SINDACALE - DIRITTO SINDACALE - RICEVIBILITA. - CAUSE RIUNITE 193 E 194/87.

    raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01045


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Dipendenti - Decisione che rechi pregiudizio - Decisioni relative all' esercizio del diritto di associazione sindacale

    ( Statuto del personale, art . 24 bis )

    2 . Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Ricorso per l' annullamento di una decisione relativa all' esercizio dei compiti di responsabile sindacale - Ricevibilità

    ( Statuto del personale, art . 91 )

    3 . Ricorso d' annullamento - Ricorso diretto contro una decisione confermativa - Irricevibilità - Presupposti - Applicazione al ricorso dei dipendenti

    ( Trattato CEE, art . 173; statuto del personale, art . 91 )

    4 . Dipendenti - Ricorso - Contesto processuale - Ricorso di un' organizzazione sindacale - Irricevibilità

    ( Statuto del personale, art . 91 )

    5 . Procedura - Termine - Natura d' ordine pubblico - Ricorso di una persona giuridica - Proposizione subordinata alla regolare delibera dell' organo competente - Irrilevanza circa il dies a quo del termine d' impugnazione

    6 . Ricorso d' annullamento - Termine - Dies a quo - Notifica - Nozione - Onere della prova della notifica

    ( Trattato CEE, artt . 173, 3° comma, e 191 )

    Massima


    1 . Le decisioni relative al modo in cui i dipendenti possono esercitare i diritti sindacali riguardano l' esercizio del diritto di associazione sindacale sancito dall' art . 24 bis dello statuto . Dette decisioni hanno quindi effetti giuridici e non possono essere considerate semplici provvedimenti interni di organizzazione del servizio .

    2 . Il dipendente che abbia la qualità di responsabile sindacale possiede, per questo motivo, un interesse a proporre ricorso contro la decisione che influisca sul modo in cui egli deve svolgere i suoi compiti sindacali nell' ambito dell' istituzione, anche se la decisione stessa è destinata all' organizzazione sindacale alla quale esso appartiene e non lo riguarda in modo esclusivo .

    3 . Il ricorso d' annullamento diretto contro un provvedimento confermativo, fondato tanto sull' art . 173 del trattato, quanto sull' art . 91 dello statuto del personale, è irricevibile unicamente se la decisione confermata non può più essere impugnata dall' interessato per scadenza del termine . Nel caso contrario, l' interessato può impugnare tanto la decisione confermata, quanto la decisione confermativa, quanto entrambi i provvedimenti .

    4 . Un' organizzazione sindacale non può proporre ricorso a norma dell' art . 91 dello statuto, dato che questa azione può essere esperita unicamente dai dipendenti della Comunità, non già dalle organizzazioni sindacali .

    5 . I termini d' impugnazione sono d' ordine pubblico e non spetta alle parti stabilirli a loro piacimento . Di conseguenza, benché il diritto di agire in giustizia di una persona giuridica possa, fra l' altro, essere subordinato ad una regolare delibera dell' organo competente in materia, il dies a quo del termine di impugnazione non può tuttavia variare a seconda degli statuti o delle prassi della persona giuridica né, di conseguenza, essere individuato nel giorno in cui l' organo competente, regolarmente riunito, prende validamente conoscenza della decisione da impugnare .

    6 . Se una decisione è debitamente notificata, ai sensi dell' art . 191 del Trattato, quando è comunicata al destinatario e questi è in grado di prenderne conoscenza, spetta alla parte che eccepisce la decadenza, con riguardo al termine stabilito dall' art . 173, 3° comma, del trattato per proporre il ricorso di annullamento, fornire la prova della data in cui la decisione è stata notificata .

    Parti


    Nelle cause riunite 193 e 194/87,

    Henri Maurissen, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentato e assistito dall' avv . Jean-Noël Louis del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Yvette Hamilius, patrocinante in corte d' appello, 11, boulevard Royal,

    e

    Union syndicale, service public européen, con sede in Lussemburgo, nella persona del suo segretario generale sig . Adam Buick, rappresentata e assistita dall' avv . Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Yvette Hamilius, patrocinante in corte d' appello, 11, boulevard Royal,

    ricorrenti,

    sostenuti da

    Internationale des service publics, con sede in Ferney-Voltaire ( Francia ), rappresentata e assistita dagli avv.ti Michel Deruyver e Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Yvette Hamilius, patrocinante in corte d' appello, 11, boulevard Royal,

    interveniente,

    contro

    Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . Michaël Becker e Marc Ekelmans, in qualità di agenti, dall' avv . Lucette Defalque, del foro di Bruxelles, e dal sig . Jean-Aimé Stoll, in qualità di consigliere, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Corte dei conti,

    convenuta,

    il cui oggetto è :

    1 ) nelle cause 193 e 194/87, l' annullamento di due decisioni con cui il presidente della Corte dei conti ha, rispettivamente,

    - in data 17 marzo 1987, impartito istruzioni ai servizi interni che distribuiscono gli stampati della Corte dei conti, affinché si astengano provvisoriamente dal cooperare alla diffusione di bollettini sindacali;

    - in data 31 marzo 1987, negato ai rappresentanti dell' Union syndacale dispense dal servizio necessarie per consentire loro di assistere alle riunioni tra i sindacati e la Commissione delle Comunità europee sui problemi generali del personale;

    2 ) inoltre, nella causa 193/87, l' annullamento di una terza decisione con cui il presidente della Corte dei conti, in data 2 giugno 1987, ha negato al sig . Maurissen un permesso speciale per frequentare corsi di insegnamento,

    LA CORTE,

    composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,

    avvocato generale : M . Darmon

    cancelliere : D . Louterman, amministratore principale

    vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale dell' 8 marzo 1989,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 12 aprile 1989,

    ha pronunciato la presente,

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Mediante atto introduttivo giunto alla Corte il 22 giugno 1987 e registrato col n . 193/87, il sig . Maurissen, dipendente della Corte dei conti, proponeva, a norma dell' art . 91 dello statuto del personale, un ricorso mirante all' annullamento di due decisioni adottate dal presidente della Corte dei conti, il 17 ed il 31 marzo 1987, in relazione all' esercizio di attività sindacali nell' ambito della Corte dei conti .

    2 Nell' atto introduttivo il sig . Maurissen contestava inoltre una decisione con cui il presidente della Corte dei conti, in data 2 giugno 1987, gli aveva negato un permesso speciale per frequentare corsi di insegnamento . Tuttavia, nel corso del procedimento, il sig . Maurissen ha dichiarato di rinunciare a questo capo del ricorso, sul quale non vi è quindi motivo di pronunciarsi .

    3 Mediante atto introduttivo giunto alla Corte il 22 giugno 1987 e registrato col n . 194/87, l' Union syndicale, service public européen di Lussemburgo, ha proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all' annullamento delle due decisioni summenzionate, adottate il 17 e il 31 marzo 1987 dal presidente della Corte dei conti .

    4 Risulta dal fascicolo che, in un volantino datato 26 febbraio 1987, vertente sui propositi della Corte dei conti per quanto riguardava lo stato di previsione delle spese per l' esercizio 1988, il comitato esecutivo dell' Union syndicale di Lussemburgo stigmatizzava il previsto aumento del numero d' agenti temporanei . Secondo il volantino, siffatto aumento avrebbe potuto non solo sminuire il pubblico impiego europeo, ma anche mettere a repentaglio l' indipendenza della Corte e compromettere la sua funzione di "coscienza finanziaria dell' Europa ".

    5 Il 17 marzo 1987 il presidente della Corte dei conti inviava al sig . Maurissen, unico dipendente della Corte tra i membri del comitato esecutivo dell' Union syndicale nominati in calce nel volantino, una lettera con la quale, dopo aver riprovato la forma e la sostanza del volantino, gli comunicava che aveva deciso di vietare provvisoriamente ai servizi interni di distribuzione dei documenti di distribuire bollettini sindacali . In questa lettera, si pregava il sig . Maurissen di indirizzare in futuro detti bollettini al comitato del personale, che avrebbe potuto fruire dell' assistenza dei servizi interni di distribuzione per diffonderli, e gli si precisava che qualsiasi altra forma di distribuzione avrebbe dovuto essere da lui effettuata a titolo personale .

    6 D' altro canto, l' 11 marzo 1987, il segretario generale dell' Union syndicale di Lussemburgo aveva comunicato al presidente della Corte dei conti la costituzione di una delegazione sindacale presso la Corte e gli aveva chiesto di acconsentire a dispensare dal servizio i membri della delegazione designati a partecipare a riunioni con la Commissione delle Comunità europee relativamente ai problemi del personale .

    7 Il 31 marzo 1987, pur prendendo atto della costituzione di una delegazione sindacale, il presidente della Corte dei conti rispondeva al segretario generale dell' Union syndicale di non poter accogliere la sua richiesta di concedere dispense dal servizio .

    8 I presenti ricorsi sono diretti contro le decisioni del 17 e del 31 marzo 1987 .

    9 La Corte dei conti ha contestato la ricevibilità di ciascuno dei ricorsi, motivo per cui la Corte ha deciso di pronunciarsi in via preliminare, mediante pronuncia separata, sulle eccezioni d' irricevibilità .

    10 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per la comprensione del ragionamento della Corte .

    Sulla ricevibilità del ricorso proposto dal sig . Maurissen

    11 La Corte dei conti solleva, contro il ricorso del sig . Maurissen, due eccezioni d' irricevibilità sostenendo, in primo luogo, che le decisioni impugnate non arrecano pregiudizio al ricorrente e, in secondo luogo, che la decisione del 31 marzo 1987 è un provvedimento puramente confermativo .

    12 Per quanto riguarda la prima eccezione d' irricevibilità, la Corte dei conti sostiene che le decisioni non ledono alcun diritto e che il sig . Maurissen non ha un interesse individuale ad impugnarle .

    13 Bisogna ricordare che, in forza dell' art . 91 dello statuto del personale, possono venire impugnati dinanzi alla Corte gli atti lesivi e che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, vanno considerati tali gli atti che incidono su una determinata situazione giuridica .

    14 Tale è il caso delle decisioni litigiose .

    15 Da un lato, a norma dell' art . 24 bis del loro statuto "I funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei ".

    16 Senza che occorra pronunciarsi su un punto che rientra nell' esame del merito del ricorso, vale a dire se le decisioni impugnate ledano, lecitamente o meno, il diritto di associazione sindacale sancito dal summenzionato art . 24 bis, è sufficiente constatare che esse riguardano l' esercizio di questo diritto, poiché attengono alle condizioni nelle quali i dipendenti possono esercitare i loro diritti sindacali .

    17 Queste decisioni implicano quindi effetti giuridici e non possono considerarsi come semplici provvedimenti interni per l' organizzazione del servizio .

    18 D' altra parte il sig . Maurissen ha, quantomeno come responsabile sindacale, interesse ad impugnare entrambe le decisioni .

    19 La decisione del 17 marzo 1987, contenuta in una lettera a lui indirizzata, gli prescrive la condotta da seguire personalmente per la distribuzione dei bollettini sindacali . Sotto questo aspetto essa incide sulla sua situazione individuale .

    20 Lo stesso dicasi della decisione del 31 marzo 1987 . Il sig . Maurissen era espressamente annoverato tra i rappresentanti sindacali a favore dei quali si chiedeva la concessione della dispensa dal servizio per partecipare a riunioni con la Commissione . Egli ha quindi interesse a contestare la reiezione di questa domanda da parte del presidente della Corte dei conti, pur se la risposta negativa è stata indirizzata all' Union syndicale e non lo tocca individualmente .

    21 Nemmeno gli argomenti svolti dalla Corte dei conti con riferimento all' eccezione d' irricevibilità tratta dall' indole confermativa della decisione del 31 marzo 1987 possono venir accolti .

    22 La convenuta sostiene che questa decisione è semplicemente la conferma di un costante atteggiamento dell' autorità che ha il potere di nomina della Corte dei conti consistente nel negare dispense dal servizio ai propri dipendenti, quando non vi sia un adeguato fondamento normativo o di bilancio .

    23 Anche presupponendola dimostrata, la circostanza così invocata non sarebbe idonea a giustificare questa eccezione d' irricevibilità, poiché una decisione può confermare solo un' altra decisione nei cui confronti sia prevista la possibilità di un ricorso giurisdizionale .

    24 Indubbiamente, la convenuta deduce che il 25 marzo 1987 essa aveva trasmesso al sig . Maurissen una decisione con la quale gli si rifiutava una dispensa dal servizio per recarsi ad una determinata riunione a Bruxelles .

    25 Tuttavia, anche se per ipotesi la decisione del 31 marzo 1987, nonostante la sua indole generale, potesse considerarsi confermativa di quella del 25 marzo 1987, il relativo capo del ricorso non potrebbe dichiararsi irricevibile per questo motivo .

    26 Infatti, un ricorso avverso una decisione di conferma è irricevibile solo se la decisione confermata è divenuta definitiva nei confronti dell' interessato perché non è stata impugnata in sede giurisdizionale entro i termini prescritti . In caso contrario l' interessato può impugnare o la decisione confermata o la decisione confermativa oppure entrambe le decisioni .

    27 Nella fattispecie emerge dagli atti di causa che quando il sig . Maurissen ha proposto ricorso contro la decisione del 31 marzo 1987, la decisione del 25 marzo 1987 non era ancora diventata definitiva nei suoi confronti .

    28 Risulta da quanto precede che le eccezioni d' irricevibilità opposte al ricorso del sig . Maurissen vanno respinte .

    Sulla ricevibilità del ricorso proposto dall' Union syndicale

    29 Anzitutto è necessario osservare che, come ha indicato la stessa Union syndicale nell' atto introduttivo, il suo ricorso si fonda sull' art . 173, 2° comma, del trattato . Non avrebbe d' altra parte potuto validamente venir proposto a norma dell' art . 91 dello statuto del personale poiché, secondo la giurisprudenza ( sentenze 8 ottobre 1974, Union syndicale, causa 175/73, Racc . pag . 917; Syndicat général du personnel, causa 18/74, Racc . pag . 933 ), la via di ricorso contemplata dall' art . 91 può essere esperita dai soli dipendenti ed agenti e non dalle organizzazioni sindacali .

    30 Per opporsi alla ricevibilità del ricorso proposto dall' Union syndicale, la Corte dei conti da un lato contesta la sua regolarità formale e d' altro lato solleva eccezioni d' irricevibilità specifiche contro i capi del ricorso concernenti ciascuna delle due decisioni impugnate .

    Sulla regolarità dell' atto introduttivo

    31 La Corte dei conti sostiene che l' Union syndicale ha negletto le disposizioni dell' art . 38, § 5, del regolamento di procedura della Corte, in quanto non ha allegato al proprio ricorso il proprio statuto per intero e non ha fornito "la prova che il mandato all' avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato ".

    32 Il primo di questi argomenti è carente in fatto, poiché l' Union syndicale ha prodotto, in allegato alla replica, una versione integrale ed autentica del proprio statuto .

    33 Il secondo argomento va del pari disatteso . Da un lato, allorché ha proposto il presente ricorso in nome dell' Union syndicale, il patrono di quest' ultima, avv . Louis, era in possesso di un mandato firmato dal sig . Buick, segretario generale dell' organizzazione . D' altra parte è vero che, non essendo stata prodotta alcuna precedente delibera da cui risultasse che il comitato esecutivo dell' Union syndicale aveva deciso di agire in giudizio, la Corte non può considerare come acquisito che il sig . Buick avesse in quel momento facoltà di conferire un mandato a proporre ricorso in nome della propria organizzazione, ma occorre comunque constatare che il comitato esecutivo, con delibera del 19 dicembre 1988, ha dichiarato di confermare che "il sig . A . Buick (...) poteva validamente conferire mandato all' avv . Jean-Noël Louis di presentare un ricorso avverso entrambe le decisioni impugnate ".

    34 Risulta da quanto precede che le eccezioni d' irricevibilità sollevate dalla Corte dei conti sui punti testé esaminati vanno disattese .

    Sulle eccezioni di irricevibilità sollevate contro il capo di ricorso concernente la decisione del 17 marzo 1987

    35 Senza che occorra pronunciarsi sulle altre eccezioni d' irricevibilità opposte dalla Corte dei conti avverso questo capo del ricorso, si deve osservare che esso è tardivo e quindi irricevibile .

    36 Infatti, è pacifico che la decisione del 17 marzo 1987 è stata portata a conoscenza dell' Union syndicale non oltre il 26 marzo successivo, data alla quale il presidente di quest' organizzazione ha dichiarato, in una lettera indirizzata al presidente della Corte dei conti, che "il comitato esecutivo ha preso atto della lettera - datata 17 corrente - (...) indirizzata ad Henri Maurissen ".

    37 Il ricorso avverso questa decisione, giunto alla Corte il 22 giugno 1987, è quindi stato proposto dopo la scadenza del termine d' impugnazione in sede giurisdizionale stabilito dal 3° comma dell' art . 173 del trattato .

    38 E' vero che, rispondendo ad una domanda rivoltale dalla Corte, l' Union syndicale ha dichiarato, per sottrarsi ad una pronuncia di decadenza in relazione ai propri capi di ricorso, che il termine per impugnare in sede giurisdizionale una decisione che la riguardava poteva cominciare a decorrere nei suoi confronti solo dal giorno in cui o l' assemblea generale dell' organizzazione o il suo comitato esecutivo, riunito nelle condizioni di numero legale prescritte dallo statuto, poteva validamente prendere conoscenza di detta decisione .

    39 Siffatto argomento va inevitabilmente disatteso . Infatti, i termini di impugnazione sono di ordine pubblico e non spetta alle parti fissarli a loro discrezione . Quindi, se è vero che il diritto di agire in giudizio di una persona giuridica può, in particolare, esser subordinato all' esistenza di una regolare delibera dell' organo competente a pronunciarsi su detta azione, tuttavia il termine a quo per impugnare non può variare in funzione dello statuto o delle prassi seguite dalla persona giuridica, né quindi cominciare a decorrere dal giorno nel quale l' organo competente, riunitosi alle condizioni previste, prende validamente atto della decisione da impugnare .

    40 Si deve quindi dichiarare che il ricorso è irricevibile in quanto rivolto contro la decisione del 17 marzo 1987 .

    Sulle eccezioni d' irricevibilità sollevate contro il capo di ricorso concernente la decisione del 31 marzo 1987

    41 In primo luogo la Corte dei conti deduce che questa decisione non tocca direttamente ed individualmente l' Union syndicale .

    42 Tale argomento è comunque privo di pertinenza . Infatti, dal momento che l' Union syndicale è la destinataria della decisione, che respinge una sua domanda, essa può impugnarla a norma del 2° comma dell' art . 173 del trattato senza dover dimostrare di esserne direttamente ed individualmente toccata .

    43 In secondo luogo, la Corte dei conti sostiene che la decisione litigiosa non è lesiva in quanto si limita a confermare l' atteggiamento costante dell' autorità che ha il potere di nomina consistente nel rifiutare dispense dal servizio ai propri dipendenti, quando non vi sia un adeguato fondamento normativo o di bilancio .

    44 Come è stato spiegato nella presente sentenza, quando si è esaminato il ricorso del sig . Maurissen, l' esistenza di questo orientamento seppur fosse dimostrata, non potrebbe di per sé giustificare una siffatta eccezione d' irricevibilità, dal momento che nelle sue difese sul presente ricorso la convenuta non dimostra e nemmeno allega che questo orientamento sia già stato espresso in una decisione che potesse validamente venir impugnata in sede giurisdizionale da parte dell' Union syndicale .

    45 In ultimo luogo, la Corte dei conti invoca la tardività del ricorso, allegando che la lettera del 31 marzo, che contiene la decisione litigiosa, sarebbe già stata ricevuta dall' Union syndicale il giorno successivo alla data di spedizione per posta, vale a dire più di due mesi prima della presentazione del ricorso .

    46 A questo proposito si deve osservare che, se una decisione si considera ritualmente notificata, ai sensi del trattato, quando è comunicata al suo destinatario e questi è in grado di prenderne conoscenza ( sentenza 21 febbraio 1973, Europemballage e Continental, causa 6/72, Racc . pag . 215 ), spetta alla parte che invoca la tardività del ricorso provare la data in cui la decisione è stata notificata ( sentenza 5 giugno 1980, Belfiore, causa 108/79, Racc . pag . 1769 ).

    47 Nella fattispecie, la Corte dei conti non fornisce la prova che le incomberebbe . Essa si accontenta di argomenti che definisce "presunzioni", ma che non possono aver valore di prova .

    48 Quest' eccezione d' irricevibilità va quindi del pari disattesa .

    49 Da quanto precede, risulta che il ricorso dell' Union syndicale va dichiarato ricevibile in quanto proposto contro la decisione del 31 marzo 1987 .

    50 Il ricorso del sig . Maurissen è ricevibile e quello dell' Union syndicale lo è parzialmente, pertanto le cause vanno proseguite per l' esame e la pronuncia sul merito .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    51 Le spese devono essere riservate .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce :

    1 ) Il ricorso del sig . Maurissen è ricevibile .

    2 ) Il ricorso dell' Union syndicale è ricevibile in quanto rivolto contro la decisione del 31 marzo 1987 .

    3 ) Il ricorso dell' Union syndicale è irricevibile in quanto rivolto contro la decisione del 17 marzo 1987 .

    4 ) Le cause vanno proseguite per l' esame e la pronuncia sul merito .

    5 ) Le spese sono riservate .

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