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Document 61987CJ0187

    Sentenza della Corte del 22 settembre 1988.
    Saarland ed altri contro Ministre de l'Industrie, des P et T et du Tourisme ed altri.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal administratif de Strasbourg - Francia.
    Centrali nucleari - Parere della Commisione ai sensi dell'art. 37 del trattato CEEA.
    Causa 187/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1988 -05013

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:439

    61987J0187

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 SETTEMBRE 1988. - LAND DELLA SARRE ED ALTRI CONTRO MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P ET T E DU TOURISME ED ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DI STRASBURGO. - CENTRALI NUCLEARI - PARERE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL TRATTATO CEEA. - CAUSA 187/87.

    raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05013
    edizione speciale svedese pagina 00643
    edizione speciale finlandese pagina 00663


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    CEEA - Tutela sanitaria - Progetti di smaltimento di residui radioattivi - Comunicazione alla Commissione - Comunicazione anteriore al rilascio da parte delle autorità nazionali dell' autorizzazione di smaltimento

    ( Trattato CEEA, art . 37 )

    Massima


    L' art . 37 del trattato CEEA dev' essere interpretato nel senso che i dati generali di un progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi devono essere comunicati alla Commissione prima che lo smaltimento stesso sia autorizzato dalle competenti autorità dello Stato membro interessato .

    L' art . 37 mira infatti a prevenire il rischio di contaminazione radioattiva e, in vista di questo scopo, gli orientamenti che la Commissione può dare allo Stato membro interessato hanno grandissima importanza, soprattutto grazie alla visione complessiva di cui solo la Commissione dispone per quanto riguarda gli sviluppi delle attività del settore nucleare nell' intero territorio della Comunità . E' quindi indispensabile che il parere della Commissione possa essere esaminato a fondo dallo Stato membro interessato, in modo tale che i suggerimenti della Commissione possano ancora essere presi in considerazione da detto Stato, anche se esso non è giuridicamente obbligato ad attenervisi .

    Parti


    Nel procedimento 187/87,

    avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, in forza dell' art . 150 del trattato CEEA, dal tribunal administratif di Strasburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra

    Saarland ed altri

    e

    Ministre de l' Industrie, des P e T et du Tourisme ed altri,

    domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 37 del trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica,

    LA CORTE,

    composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco e O . Due, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, C.N . Kakouris, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F.A . Schockweiler, giudici,

    avvocato generale : Sir Gordon Slynn

    cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore

    considerate le osservazioni presentate :

    - per il Saarland ed altri, ricorrenti nella causa principale, dall' avv . C . Lepage Jessua,

    - per l' "Association pour la sauvegarde de la vallée de la Moselle" ed altri, ricorrenti nella causa principale, dall' avv . M . Bourghart,

    - per la "Ville de Luxembourg" ed altri, ricorrenti nella causa principale, dall' avv . F . Herbert,

    - per il governo francese, dal sig . J.P . Puissochet e sig.ra E . Belliard, in qualità di agenti, assistiti dal sig . C . Roels, in qualità di esperto,

    - per il governo lussemburghese, dai sigg . N . Schmit e J.P . Zens, in qualità di agenti,

    - per il governo irlandese, dal sig . L.J . Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dal sig . E . Fitzsimons SC,

    - per il governo portoghese, dai sigg . L . Inez Fernandes e R.L . Nogueira Falcao de Campos e sig.ra A.C . Branco, in qualità di agenti,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico principale sig . D . Allen e dal suo consigliere giuridico sig . Van Ackere, in qualità di agenti,

    vista la relazione di udienza ed a seguito della trattazione orale del 26 aprile 1988,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 giugno 1988,

    ha pronunziato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con sentenza 11 giugno 1987, pervenuta alla Corte il 16 giugno successivo, il "tribunal administratif" di Strasburgo ha proposto, in forza dell' art . 150 del trattato CEEA, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 37 di detto trattato .

    2 La questione è stata sollevata nell' ambito di un ricorso proposto dal Saarland, da diversi enti territoriali tedeschi, da associazioni francesi e lussemburghesi per la salvaguardia della Mosella e dell' ambiente e da taluni privati contro i decreti interministeriali francesi, del 21 febbraio 1986, che autorizzano lo smaltimento di residui radioattivi liquidi e di residui radioattivi gassosi di quattro settori della centrale nucleare di Cattenom, nel dipartimento della Mosella .

    3 Detti decreti costituiscono l' atto finale di un procedimento amministrativo avviato l' 11 ottobre 1978, con la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori necessari per costruire a Cattenom una centrale nucleare di due settori di 900 megawatt e di due settori di 1 300 megawatt, e proseguito con la concessione, fra il 6 luglio 1979 e il 31 marzo 1982, di autorizzazioni a costruire, relative a detti settori, nonché con l' emanazione, fra il 24 giugno 1982 e il 29 febbraio 1984, di decreti di autorizzazione per la realizzazione di quattro settori, di 1 300 megawatt ciascuno, in Cattenom .

    4 Dinanzi al "tribunal administratif" di Strasburgo i ricorrenti nella causa principale hanno dedotto, fra gli altri motivi di ricorso, che il governo francese ha violato l' art . 37 del trattato CEEA, avendo trasmesso alla Commissione i dati generali relativi allo smaltimento di residui radioattivi della centrale nucleare di Cattenom, soltanto il 29 aprile 1986, ossia posteriormente ai decreti impugnati, mentre secondo detta norma la Commissione andrebbe interpellata prima che lo smaltimento sia autorizzato dalle autorità competenti .

    5 I resistenti nella causa principale hanno sostenuto un' interpretazione dell' art . 37 del trattato CEEA secondo la quale la Commissione deve essere consultata prima che sia effettuato lo smaltimento, nonostante questo sia stato autorizzato prima d' interpellare la Commissione .

    6 Ciò considerato, il "tribunal administratif" di Strasburgo ha posto la questione se l' art . 37 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica imponga d' interpellare la Commissione delle Comunità europee prima che lo smaltimento di residui radioattivi da parte dei centri di produzione nucleare sia autorizzato dalle autorità competenti degli Stati membri, qualora sia istituita una procedura di autorizzazione preventiva, ovvero prima che questo sia effettuato da parte dei centri di produzione nucleare .

    7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    8 L' art . 37 del trattato CEEA recita :

    "Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro .

    La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall' art . 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi ".

    9 Per l' interpretazione di detta norma, il governo francese si è richiamato nelle sue osservazioni alla raccomandazione della Commissione 3 febbraio 1982 ( GU L 83, pag . 15 ), secondo la quale i dati generali di un progetto, come quello in esame, dovrebbero essere comunicati "per quanto possibile un anno o almeno sei mesi prima della data prevista per l' inizio dello smaltimento di residui radioattivi ". Tuttavia, detta raccomandazione, atto di rango inferiore al trattato, non può imporre l' interpretazione da dare all' art . 37 del trattato CEEA .

    10 Devesi constatare che l' espressione "progetto relativo allo smaltimento", di cui all' art . 37, sembra indicare che la norma si riferisca ad una fase precedente qualsiasi decisione che autorizzi lo smaltimento . Tuttavia, per definirne i termini con precisione, occorre interpretare l' art . 37 alla luce della sua collocazione e del suo scopo nell' ambito del sistema del trattato CEEA .

    11 Al riguardo, va sottolineato che detto articolo fa parte del capo III del trattato CEEA, intitolato : La protezione sanitaria, le cui disposizioni formano un complesso coerente che attribuisce alla Commissione competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell' ambiente, contro i rischi di contaminazione nucleare .

    12 Nell' ambito delle disposizioni del capo III del trattato CEEA, l' art . 37 si presenta come una norma cui si deve far ricorso per prevenire una possibile contaminazione radioattiva, mentre altre disposizioni, come l' art . 38, si applicano nell' imminenza di un rischio di contaminazione o, anche, quando questa si sia già verificata .

    13 Alla luce di detto scopo dell' art . 37, rivestono grandissima importanza gli orientamenti che la Commissione, assistita da gruppi di esperti altamente qualificati, può dare allo Stato membro interessato, soprattutto grazie alla visione globale degli sviluppi delle attività del settore nucleare nell' intero territorio della Comunità, di cui essa sola dispone .

    14 Al fine di prevenire il rischio di contaminazione radioattiva, è dunque indispensabile che il parere della Commissione, soprattutto quando essa suggerisca una modifica del progetto o l' adozione di misure di sicurezza in collaborazione fra due o più Stati membri, possa essere oggetto di approfondito esame da parte dello Stato membro interessato, in condizioni tali da consentire che i suggerimenti della Commissione possano ancora essere presi in considerazione da detto Stato, anche se esso non è giuridicamente obbligato a conformarvisi .

    15 Questa esigenza non è affatto rimessa in questione dalla procedura d' urgenza di cui all' art . 38 del trattato, la quale deve conservare carattere eccezionale e non può esonerare gli Stati membri dalla scrupolosa osservanza degli obblighi ad essi imposti dall' art . 37 .

    16 In considerazione di quanto precede, va riconosciuto che quando uno Stato membro subordina ad un' autorizzazione lo smaltimento di residui radioattivi, è indispensabile che, onde dare piena efficacia al parere della Commissione, questo sia portato a conoscenza dello Stato di cui trattasi prima della concessione di detta autorizzazione .

    17 In presenza di una decisione già adottata, è infatti più difficile tener conto di un parere sfavorevole della Commissione, il quale obbligherebbe la pubblica autorità a disconoscere l' operato degli uffici, od organi, che hanno ispirato detta decisione . D' altronde, non è escluso che in taluni Stati membri una decisione di autorizzazione allo smaltimento di residui radioattivi faccia sorgere diritti in capo al destinatario e possa essere revocata solo con difficoltà . Infine, per i soggetti giuridici la conoscenza del parere reso dalla Commissione può costituire un utile elemento di valutazione dell' interesse ad un procedimento contenzioso contro la decisione di autorizzazione .

    18 L' insieme di questi elementi porta a ritenere che il parere della Commissione è realmente suscettibile di approfondito esame e può effettivamente influenzare l' atteggiamento dello Stato interessato, soltanto se emesso prima dell' adozione di una decisione definitiva che autorizza lo smaltimento, il che implica, a fortiori, che esso sia stato richiesto prima dell' intervento di detta decisione .

    19 Solo l' interpretazione secondo la quale l' art . 37 pone l' obbligo di comunicare alla Commissione i dati generali relativi a un progetto di smaltimento di residui radioattivi prima dell' autorizzazione definitiva allo smaltimento stesso consente di realizzare lo scopo di detta norma . E ad una simile interpretazione, idonea a salvaguardare l' effetto utile della norma, che occorre dare priorità, conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte ( sentenza 6 ottobre 1970, Grad, causa 9/70, Racc . pag . 825; sentenza 31 marzo 1971, Commissione / Consiglio, causa 22/70, Racc . pag . 263; sentenza 5 maggio 1981, Commissione / Regno Unito, causa 804/79, Racc . pag . 1045 ).

    20 La questione posta dalla giurisdizione nazionale va dunque risolta affermando che l' art . 37 del trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica va interpretato nel senso che i dati generali di un progetto di smaltimento di residui radioattivi devono essere comunicati alla Commissione delle Comunità europee prima che detto smaltimento sia autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    21 Le spese sostenute dai governi della Repubblica francese, dell' Irlanda, del Granducato di Lussemburgo e della Repubblica portoghese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi decidere sulle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    pronunziandosi sulla questione sottopostale dal "tribunal administratif" di Strasburgo, con sentenza 11 giugno 1987, dichiara :

    L' art . 37 del trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica va interpretato nel senso che i dati generali di un progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi devono essere comunicati alla Commissione delle Comunità europee prima che detto smaltimento sia autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato .

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