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Document 61987CJ0148

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 settembre 1988.
Th. Frydendahl Pedersen A/S contro Commissione delle Comunità europee.
Reti da pesca - Rimborso dei dazi all'importazione.
Causa 148/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1988 -04993

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:438

61987J0148

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 22 SETTEMBRE 1988. - TH. FRYDENDAHL PEDERSEN A/S CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - RETI DA PESCA - RIMBORSO DEI DAZI D'IMPORTAZIONE. - CAUSA 148/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04993


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi d' importazione - Art . 13 del regolamento n . 1430/79 - Decisione della Commissione sulla domanda presentata da uno Stato membro - Termine - Prassi della Commissione consistente nell' ottenere una proroga mediante il ritiro e la successiva ripresentazione della domanda - Sviamento di procedura - Illegittimità

( Regolamento del Consiglio n . 1430/79, art . 13; regolamento della Commissione n . 1575/80 emendato, artt . 5, n . 2, e 7 )

Massima


Il fatto che la Commissione, alla quale uno Stato membro abbia presentato domanda di accertamento che il rimborso dei dazi d' importazione a norma dell' art . 13 del regolamento n . 1430/79 è dovuto, inviti lo Stato membro stesso a ritirare la domanda e a ripresentarla dopo qualche tempo, in modo da evitare che, a norma dell' art . 7 del regolamento n . 1575/80, emendato dal regolamento n . 945/83, la mancata decisione da parte sua entro il termine di quattro mesi stabilito dall' art . 5, 2° comma, dello stesso regolamento, faccia sì che le autorità nazionali accolgano la domanda dell' interessato, costituisce uno sviamento di procedura . Di conseguenza la decisione della Commissione che non è stata adottata nel termine di quattro mesi a partire dalla domanda iniziale dev' essere annullata in quanto atto conclusivo di un procedimento viziato in tutti i suoi elementi .

Parti


Nella causa 148/87,

Th . Frydendahl Pedersen A/S, con sede in Hvide Sande ( Danimarca ), con l' avv . A . Torboel, del foro di Copenaghen, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Stanbrook and Hoopers, 7, Val Sainte-Croix,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig . J . Sack, e dalla sig.na I . Langermann, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto un ricorso d' annullamento della decisione della Commissione 26 febbraio 1987 con cui si dichiara che il rimborso dei dazi all' importazione non è giustificato,

LA CORTE ( prima sezione ),

composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, R . Joliet e F.A . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : C.O . Lenz

amministratore : H.A . Ruehl, amministratore principale

vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 4 maggio 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 giugno 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 maggio 1987, la ditta Th . Frydendahl A/S, con sede in Hvide Sande, Danimarca, ha proposto un ricorso a norma dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, volto all' annullamento della decisione della Commissione 26 febbraio 1987, con cui si dichiara che non è giustificato il rimborso dei dazi all' importazione versati dalla ricorrente per un ammontare di 1 756 932 DKR, oggetto della domanda della Danimarca 28 ottobre 1986 .

2 La ricorrente è un' impresa danese la cui attività consiste nella fornitura di reti ai battelli da pesca . Il 28 settembre 1984 chiedeva all' ufficio doganale di Holstebro il rimborso delle somme versate, durante il periodo fra l' 8 ottobre 1980 ed il 14 giugno 1984, a pagamento di dazi all' importazione su reti da pesca, oltre agli interessi, affermando che durante i quattro anni detto ufficio doganale avrebbe erroneamente interpretato la normativa comunitaria vigente in materia .

3 L' 11 giugno 1986 le autorità danesi presentavano alla Commissione una domanda di applicazione dell' art . 13 del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n . 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione ( GU L 175, pag . 1 ). Detto articolo stabilisce che si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione in situazioni derivanti da circostanze particolari che non implichino nessuna negligenza o simulazione da parte dell' interessato .

4 Con decisione 26 febbraio 1987, rivolta alle autorità danesi, la Commissione dichiarava che la domanda di rimborso dell' interessata non era giustificata .

5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonchè dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

6 A sostegno del ricorso, la ricorrente allega l' illegittimità della decisione controversa, che risulterebbe, in via principale, dall' illegittimità del suo fondamento giuridico, e cioè del regolamento della Commissione 12 dicembre 1986, n . 3799, che fissa le disposizioni d' applicazione degli artt . 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento del Consiglio n . 1430/79 ( GU L 352, pag . 19 ), ed in subordine dal non corretto fondamento giuridico costituito dal regolamento del Consiglio 7 ottobre 1986, n . 3069, che modifica il regolamento n . 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione ( GU L 286, pag . 1 ), che non potrebbe applicarsi alle domande di rimborso presentate, come nel caso di specie, prima del 1° gennaio 1987; in ulteriore subordine, dal fatto che la decisione controversa sarebbe stata adottata dopo la scadenza del termine contemplato dal regolamento della Commissione 20 giugno 1980, n . 1575, che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' art . 13 del regolamento del Consiglio n . 1430/79 ( GU L 161, pag . 13 ), come modificato dal regolamento della Commissione 21 aprile 1983, n . 945, recante seconda modifica del precitato regolamento n . 1575/80 ( GU L 104, pag . 14 ) ed infine, in estremo subordine, dal fatto che nel caso di specie ricorrerebbero i requisiti necessari per la concessione del rimborso .

7 Occorre in primis esaminare il mezzo dedotto dall' illegittimità della decisione controversa per scadenza dei termini regolamentari .

8 La ricorrente sostiene che il termine di quattro mesi, stabilito all' art . 5, secondo comma, del precitato regolamento n . 1575/80, come modificato dal precitato regolamento n . 945/83, non è stato rispettato dalla Commissione nel caso di specie . La domanda di rimborso è stata inviata dalle autorità danesi alla Commissione l' 11 giugno 1986 . Ritenendo necessarie informazioni supplementari per l' istruzione del fascicolo, la Commissione invitava le autorità danesi a ritirare la domanda iniziale ed a ripresentarla qualche tempo dopo . L' amministrazione danese, conformandosi all' invito, ritirava la prima domanda e ne presentava una nuova il 28 ottobre 1986 . Stando così le cose, la decisione della Commissione, adottata il 26 febbraio 1987 e notificata alla ricorrente dal ministro delle finanze danese il 13 marzo 1987, è intervenuta dopo lo spirare del termine di quattro mesi e sarebbe quindi illegittima .

9 La Commissione non contesta la sostanza dei fatti così come esposti dalla ricorrente . Per giustificare la propria posizione, essa sostiene però che alla stretta osservanza del termine di quattro mesi, fissato dalla precitata disposizione, consegue una situazione poco soddisfacente dal punto di vista giuridico poiché, in taluni casi, detto termine si rivela insufficiente per istruire correttamente la pratica e l' art . 7 del precitato regolamento n . 1575/80 stabilisce che, se la Commissione non ha adottato una decisione entro detto termine, l' autorità ( nazionale ) competente dà esito favorevole alla richiesta dell' interessato . Proprio al fine di porre rimedio a questa situazione si sarebbe affermata la prassi di chiedere alle autorità nazionali di ritirare la domanda iniziale e di ripresentarla qualche tempo dopo . Benché non contemplato dal regolamento pertinente, detto metodo non sarebbe contrario né alla sua lettera né alla sua finalità, giacché uno Stato membro ha sempre il diritto di ritirare la propria domanda . Per di più, qualora non disponga di elementi sufficienti, la Commissione è tenuta a respingere la domanda . Nel caso di specie, la richiesta di informazioni supplementari era intesa appunto ad evitare una decisione negativa che avrebbe eventualmente comportato un ricorso immediato alla Corte di giustizia .

10 Stando così le cose, occorre valutare, in via preliminare, se costituisca o meno sviamento di procedura la prassi adottata dalla Commissione nel caso di specie, consistente nell' "invitare" lo Stato membro interessato, al fine di poter raccogliere informazioni supplementari, a ritirare la domanda presentata in precedenza ed a ripresentarla in seguito .

11 A tal riguardo, va rilevato che la stessa Commissione, nel controricorso, ha riconosciuto che, al fine di porre rimedio ad una situazione "poco soddisfacente" dal punto di vista giuridico, ai sensi dell' art . 25, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 1430/79, essa aveva adottato con il suo regolamento n . 3799/86, in vigore dal 1° gennaio 1987, una nuova disciplina che porta a sei mesi il termine in precedenza fissato a quattro mesi . Detta nuova disciplina comporta, inoltre, una proroga supplementare del termine "qualora la Commissione sia indotta a chiedere allo Stato membro informazioni supplementari ".

12 E opportuno constatare che nel caso controverso la Commissione, con telex 7 ottobre 1986, ha invitato l' amministrazione danese a ritirare la domanda ed a ripresentarla qualche tempo dopo, invece di chiedere a tempo debito le informazioni supplementari ed adottare la decisione nei termini di legge . La vera finalità della prassi censurata va quindi rintracciata nel tentativo di evitare le conseguenze stabilite all' art . 7 del regolamento n . 1575/80 nell' ipotesi in cui non venga adottata una decisione entro il termine fissato dal regolamento . Si deve quindi ammettere che la Commissione, così facendo, ha commesso uno sviamento di procedura .

13 Stando così le cose, senza che occorra esaminare gli altri mezzi dedotti dalla ricorrente, si deve dichiarare che la controversa decisione della Commissione 26 febbraio 1987, la quale non è stata adottata nei termini di quattro mesi a decorrere dalla presentazione della domanda da parte dell' amministrazione danese l' 11 giugno 1986, dev' essere annullata in quanto atto conclusivo di un procedimento viziato in tutti i suoi elementi . Ne consegue che la ricorrente ha diritto al rimborso dei dazi all' importazione su cui verteva la suddetta domanda .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

14 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( prima sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) La decisione della Commissione 26 febbraio 1987 ( REM : 29/86 ) è annullata .

2 ) La Commissione è condannata alle spese .

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