EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61987CJ0136

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 settembre 1988.
Ubbink Isolatie BV contro Dak- en Wandtechniek BV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi.
Diritto delle società - Prima direttiva del Consiglio per l'armonizzazione - Regime delle nullità delle società.
Causa 136/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1988 -04665

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:423

61987J0136

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 20 SETTEMBRE 1988. - UBBINK ISOLATIE BV CONTRO DAK- EN WANDTECHNIEK BV. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. - DIRITTO DELLE SOCIETA'- PRIMA DIRETTIVA D'ARMONIZZAZIONE DEL CONSIGLIO - REGIME DELLE NULLITA'DELLE SOCIETA'. - CAUSA 136/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04665


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 68/151 - Regime delle nullità - Campo d' applicazione - Società a responsabilità limitata la cui esistenza non risulti dal pubblico registro per mancato espletamento delle formalità di costituzione prescritte dal diritto nazionale - Esclusione

( Direttiva del Consiglio 68/151 )

Massima


La prima direttiva del Consiglio 68/151, intesa a coordinare le garanzie che sono prescritte per le società onde tutelare gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi, contempla nella sezione I l' espletamento di formalità di pubblicità destinate ad informare previamente i terzi delle caratteristiche delle società ivi indicate . Di conseguenza, i terzi possono legittimamente basarsi sulle informazioni relative a dette società, unicamente però se le informazioni stesse hanno costituito oggetto della prescritta pubblicità . Ne deriva che il regime delle nullità delle società stabilito dalla sezione III della direttiva si applica solo quando i terzi siano stati indotti, dalle informazioni pubblicate a norma della sezione I, a ritenere che esista una società ai sensi della direttiva . Ciò non avviene qualora degli atti siano stati compiuti in nome di una società a responsabilità limitata la cui esistenza non risulta dal pubblico registro a causa del mancato espletamento delle formalità di costituzione prescritte dal diritto nazionale .

Cionondimeno, se gli atti compiuti in nome di una società a responsabilità limitata non costituita vanno considerati, secondo il diritto nazionale da applicarsi, compiuti in nome di una società in formazione ai sensi dell' art . 7 della direttiva, spetta al diritto nazionale di cui trattasi determinare, in conformità a questa disposizione, la responsabilità solidale e illimitata di coloro che li hanno compiuti .

Parti


Nel procedimento 136/87,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Ubbink Isolatie BV

e

Dak - en Wandtechniek BV,

domanda vertente sull' interpretazione della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio delle Comunità europee, 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell' art . 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ( GU L 65 del 14.3.1968, pag . 8 ),

LA CORTE ( sesta sezione ),

composta dai signori O . Due, presidente di sezione, T . Koopmans, K . Bahlmann, C.N . Kakouris e T . O' Higgins, giudici,

avvocato generale : J.L . da Cruz Vilaça

cancelliere : Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate :

- per la Ubbink Isolatie BV, dall' avv . L . Hardenberg, nelle fasi scritta e orale del procedimento;

- per il governo del regno dei Paesi Bassi, dal sig . H.J . Heinemann, nella fase scritta;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . G . Antonio Caeiro, agente, assistito dall' avv . J.L . Calkoen, nelle fasi scritta e orale del procedimento;

vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 21 gennaio 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 marzo 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 24 aprile 1987, pervenuta in cancelleria il 30 dello stesso mese, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sul regime delle nullità istituito dalla sezione III della prima direttiva 68/51 del Consiglio, 9 marzo 1968, intesa a coordinare le garanzie che sono richieste alle società ai sensi dell' art . 58, 2° comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ( GU L 65, pag . 8 ) ( in prosieguo : "prima direttiva ").

2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta a proposito dell' esecuzione di un contratto fra la società Dak - en Wandtechniek e la società comparsa come "Ubbink Isolatie BV" ( in prosieguo : "ricorrente in cassazione ").

3 All' epoca del contratto in questione, era iscritta nel registro di commercio una società in nome collettivo denominata "Ubbink Isolatie BV, i.o ." ( Ubbink Isolatie, società a responsabilità limitata, in formazione ), avente come soci le società a responsabilità limitata Ubbink Nederland BV e Isetco BV e come procuratore col titolo di direttore un certo sig . Juraske . Nel registro di commercio non era tuttavia iscritta alcuna società a responsabilità limitata con la denominazione "Ubbink Isolatie BV ". Il giudice di rinvio rileva che non era stato stipulato alcun atto notarile per la creazione di una società a responsabilità limitata con la ragione sociale "Ubbink Isolatie BV" e che pertanto questa società a responsabilità limitata non era stata costituita .

4 E sotto la denominazione "Ubbink Isolatie BV", senza la menzione "in formazione", che la ricorrente in cassazione concludeva il contratto controverso con la Dak - en Wandtechniek, veniva citata da quest' ultima dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Arnhem per la risoluzione di tale contratto e il risarcimento dei danni e presentava inizialmente le proprie difese .

5 Nel corso del procedimento dinanzi a detto tribunale, la ricorrente in cassazione faceva valere che a torto la Dak - en Wandtechniek aveva agito contro la "Ubbink Isolatie BV ". La citazione notificata su richiesta della Dak - en Wandtechniek doveva considerarsi nulla e la domanda non poteva essere accolta in quanto la "Ubbink Isolatie BV" non esisteva .

6 In una sentenza interlocutoria, l' Arrondissementsrechtbank di Arnhem riteneva che, anche qualora la "Ubbink Isolatie BV" non fosse stata mai costituita o l' atto costitutivo fosse viziato, ciò non significava però che la società a responsabilità limitata non esistesse . A suo avviso, essa sarebbe esistita finché non fosse stata sciolta o dichiarata nulla in conformità al codice civile olandese . Dall' art . 182, 1° comma, del libro II di questo codice risulta che, qualora siano stati compiuti atti in nome di una società a responsabilità limitata, mentre non ha avuto luogo l' iscrizione della società nel registro di commercio e non si è avuto un atto costitutivo firmato da un notaio o non è stata ottenuta la dichiarazione ministeriale di nulla osta, la società è dichiarata nulla a richiesta di qualsiasi interessato o del pubblico ministero .

7 La sentenza veniva confermata dal Gerechtshof di Arnhem, che statuiva su appello della ricorrente in cassazione . Questa proponeva ricorso per cassazione, presentandosi come "la parte che nei precedenti gradi del giudizio è stata interessata ed è comparsa come società a responsabilità limitata Ubbink Isolatie BV ". Essa deduceva, come motivo di cassazione, che l' art . 182 non può applicarsi in un caso come quello di specie, in cui non si era avuta alcuna costituzione di una società a responsabilità limitata e in cui degli atti erano stati compiuti abusivamente per conto o in nome di una società a responsabilità limitata fittizia, priva dell' organizzazione inerente ad una siffatta società e senza che fosse stato stipulato alcun atto costitutivo .

8 Ritenendo che l' art . 182 dovesse essere interpretato tenendo conto delle disposizioni della sezione III della prima direttiva ed in particolare degli artt . 11 e 12 di quest' ultima, lo Hoge Raad sospendeva il procedimento finché la Corte non si fosse pronunziata sulle seguenti questioni d' interpretazione :

"1 ) Se, qualora si agisca sotto il nome di una società contemplata dalla prima direttiva, ma la società non sia costituita conformemente al diritto nazionale vigente, in quanto manca un atto pubblico di costituzione o non sono state osservate le formalità relative al controllo preventivo - presupposti stabiliti entrambi dall' art . 11, n . 2, lett . a ), della direttiva -, lo scopo delle disposizioni della sezione III della direttiva implichi che, in un procedimento intentato nei confronti della 'società' , questa debba essere considerata esistente finché non ne venga dichiarata la nullità in uno specifico procedimento inteso alla declaratoria della nullità e alla liquidazione della società' .

2 ) Se la soluzione della questione sub 1 ) debba essere diversa a seconda che a ) manchi solo l' atto pubblico costitutivo o solo il presupposto dell' osservanza delle formalità di controllo preventivo oppure b ) manchi l' atto e per di più non siano state osservate dette formalità .

3 ) Se la soluzione della questione sub 1 ) debba essere diversa a seconda che a ) si agisca nell' ambito di un' organizzazione di persone e di beni che - prescindendo dal fatto che agisce sotto il nome di società - crei l' apparenza esteriore di una società, oppure b ) si agisca senza che sussista una siffatta organizzazione .

4 ) Se per la soluzione della questione sub 1 ) sia determinante il fatto che si agisca nell' ambito di un' organizzazione che, secondo il diritto nazionale vigente, riveste una forma giuridica diversa da quella di società ai sensi della direttiva - per esempio la forma della società in nome collettivo - ed è anche iscritta come tale nel registro di commercio sotto un nome che, tranne per quanto concerne l' indicazione della forma giuridica, è uguale al nome della società non costituita sotto il quale si agisce ".

9 Per una più ampia esposizione dei fatti di causa, delle varie fasi del procedimento e delle osservazioni sottoposte alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo per quanto necessario al ragionamento della Corte .

10 Le prime due questioni del giudice di rinvio, che è opportuno esaminare congiuntamente, mirano in sostanza ad accertare se il regime delle nullità stabilito dalla prima direttiva debba applicarsi nel caso in cui siano stati compiuti degli atti in nome di una società a responsabilità limitata - forma giuridica contemplata dalla prima direttiva - non validamente costituita per il diritto nazionale in ragione del mancato adempimento delle formalità richieste da tale diritto ai fini della costituzione . La terza e la quarta questione sono intese a stabilire se la soluzione delle prime due debba essere diversa qualora sia stata creata l' apparenza di una società ai sensi della prima direttiva da parte di un' organizzazione di persone o da una società cui non si applica la prima direttiva .

11 Si deve osservare che la prima direttiva è intesa a coordinare le garanzie richieste negli Stati membri alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata per tutelare, in particolare, gli interessi dei terzi .

12 A tale scopo, essa prescrive, nella sezione I, l' adempimento di formalità di pubblicità destinate ad informare preventivamente i terzi sulle caratteristiche essenziali delle società ai sensi della direttiva stessa . Come risulta da uno dei punti del preambolo di quest' ultima, la pubblicità deve consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della società e certe indicazioni che la concernono, in particolare le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla .

13 Di conseguenza, i terzi possono fondarsi sulle informazioni relative ad una società ai sensi della prima direttiva, qualora dette informazioni abbiano costituito oggetto di misure di pubblicità conformemente a quanto stabilito dalla sezione I della stessa direttiva . Quest' ultima non ha quindi lo scopo di consentire ai terzi di dar credito alle apparenze create dal comportamento di organi o di rappresentanti della società, se tali apparenze non coincidono con i dati che figurano nel pubblico registro .

14 Ne consegue che il regime di nullità delle società stabilito dalla sezione III della prima direttiva si applica soltanto quando i terzi siano stati indotti, dalle informazioni pubblicate in conformità alla sezione I, a ritenere che esista una società ai sensi della prima direttiva .

15 Per contro, i terzi non si trovano in una situazione del genere qualora non sia stata espletata alcuna formalità di pubblicità relativa ad una società ai sensi della prima direttiva, in particolare qualora non siano state adempiute le formalità imposte dal diritto nazionale per la costituzione - atto costitutivo pubblico e previo controllo amministrativo - e perciò la società figuri nel pubblico registro come società in formazione .

16 Le prime due questioni vanno quindi risolte nel senso che la prima direttiva non si applica qualora siano stati compiuti degli atti in nome di una società a responsabilità limitata, la cui esistenza, tuttavia, non risulti dal pubblico registro in quanto non sono state adempiute le formalità stabilite dal diritto nazionale per la costituzione .

17 Poiché questa risposta consente al giudice nazionale di risolvere il problema di diritto comunitario che è stato sollevato, non è necessario prendere in esame le altre circostanze evocate nelle questioni pregiudiziali .

18 Si deve tuttavia precisare che, in quanto gli atti compiuti in nome di una società a responsabilità limitata non costituita debbano essere considerati, secondo il diritto nazionale vigente, come compiuti in nome di una società in formazione ai sensi dell' art . 7 della prima direttiva, spetta al diritto nazionale di cui trattasi organizzare, in conformità a questa disposizione, la responsabilità solidale e illimitata delle persone che li hanno compiuti .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

19 Le spese sostenute dal governo del regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione ),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con sentenza 24 aprile 1987, dichiara :

Il regime delle nullità delle società ai sensi della prima direttiva 68/151 del Consiglio, 9 marzo 1987, non si applica qualora siano stati compiuti degli atti in nome di una società a responsabilità limitata, la cui esistenza, tuttavia, non risulti dal pubblico registro in quanto non sono state adempiute le formalità stabilite dal diritto nazionale per la costituzione .

Top