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Document 61987CJ0079
Judgment of the Court (First Chamber) of 23 February 1988. # Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA) v Établissements Soules & Cie SA. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgium. # Food aid - Direct award procedure. # Case 79/87.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 febbraio 1988.
Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA) contro SA Établissements Soules & Cie.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgio.
Aiuto alimentare - Trattativa privata.
Causa 79/87.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 febbraio 1988.
Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA) contro SA Établissements Soules & Cie.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgio.
Aiuto alimentare - Trattativa privata.
Causa 79/87.
Raccolta della Giurisprudenza 1988 -00937
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:88
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 23 FEBBRAIO 1988. - OFFICE BELGE DE L'ECONOMIE ET DE L'AGRICULTURE (OBEA) CONTRO S. A. ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE COMMERCE DI BRUXELLES. - AIUTO ALIMENTARE - PROCEDURA DI TRATTATIVA PRIVATA. - CAUSA 79/87.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 00937
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - AIUTO ALIMENTARE - ATTUAZIONE - TRATTATIVA PRIVATA - NUMERO E SCELTA DELLE DITTE CONCORRENTI - RICHIESTA E RICEVIMENTO DELLE OFFERTE ANTERIORMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO CHE AUTORIZZA LA TRATTATIVA PRIVATA - INAMMISSIBILITA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2750/75, ART . 7; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1974/80, ARTT . 2, N . 2, 9 E 10 )
L' ART . 9 DEL REGOLAMENTO N . 1974/80, RECANTE MODALITA GENERALI D' APPLICAZIONE PER L' ESECUZIONE DI TALUNE AZIONI D' AIUTO ALIMENTARE IN FORMA DI CEREALI E DI RISO, DEV' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO NON VIETA ALL' ENTE NAZIONALE D' INTERVENTO INCARICATO DELLA MOBILITAZIONE DELL' AIUTO ALIMENTARE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DI METTERE IN CONCORRENZA SOLTANTO DUE DITTE CHE ABBIANO GIA PARTECIPATO, SENZA ESITO, AD UNA GARA RELATIVA ALLA STESSA OPERAZIONE .
DETTO REGOLAMENTO, IN CONCOMITANZA COL REGOLAMENTO N . 2750/75, CHE STABILISCE I CRITERI PER LA MOBILITAZIONE DEI CEREALI DESTINATI AD AIUTI ALIMENTARI, OSTA A CHE PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CHE AUTORIZZA LA TRATTATIVA PRIVATA PER LA MOBILITAZIONE DEI PRODOTTI DESTINATI ALL' ESECUZIONE DI UN' AZIONE DI AIUTO ALIMENTARE, L' ENTE INCARICATO DELLA MOBILITAZIONE CHIEDA E RICEVA OFFERTE DI DITTE INTERESSATE ALLA FORNITURA DEI PRODOTTI .
NEL PROCEDIMENTO 79/87,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL TRIBUNAL DU COMMERCE DI BRUXELLES NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
OFFICE BELGE DE L' ECONOMIE ET DE L' AGRICULTURE ( OBEA )
E
SA ETABLISSEMENTS SOULES & CIE,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 22 LUGLIO 1980, N . 1974, RECANTE MODALITA D' APPLICAZIONE PER L' ESECUZIONE DI TALUNE AZIONI DI AIUTO ALIMENTARE IN FORMA DI CEREALI E DI RISO ( GU L 192, PAG . 11 ),
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
COMPOSTA DAI SIGNORI G . BOSCO, PRESIDENTE DI SEZIONE, R . JOLIET E F . SCHOCKWEILER, GIUDICI,
AVVOCATO GENERALE : J . MISCHO
CANCELLIERE : SIG.RA B . PASTOR, AMMINISTRATORE
VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE
- PER L' OBEA DALL' AVV . MONIQUE FRUY, DEL FORO DI BRUXELLES,
- PER LA ETABLISSEMENTS SOULES DALL' AVV . BERNARD MUNIER, DEL FORO DI PARIGI,
- PER LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE DAL SIG . JEAN-CLAUDE SECHE, CONSIGLIERE GIURIDICO PRESSO IL SUO UFFICIO LEGALE, IN QUALITA D' AGENTE,
VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 18 NOVEMBRE 1987,
SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 19 GENNAIO 1988,
HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
1 CON SENTENZA 10 MARZO 1987, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 18 MARZO 1987, IL TRIBUNAL DE COMMERCE DI BRUXELLES HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 22 LUGLIO 1980, N . 1974, RECANTE MODALITA GENERALI D' APPLICAZIONE PER L' ESECUZIONE DI TALUNE AZIONI DI AIUTO ALIMENTARE IN FORMA DI CEREALI E DI RISO ( GU L 192, PAG . 11 ).
2 DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA TRA L' OFFICE BELGE DE L' ECONOMIE ET DE L' AGRICULTURE ( OBEA ), ENTE D' INTERVENTO BELGA, ATTORE, E LA SOCIETA ETABLISSEMENTS SOULES & CIE, CONVENUTA, ALLA QUALE, A SEGUITO DELLA GARA INDETTA CON IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 14 DICEMBRE 1981, N . 3611 ( GU L 362, PAG . 14 ), ERA STATO AGGIUDICATO UN CONTRATTO DI FORNITURA DI 550 TONNELLATE DI FARINA DI FRUMENTO TENERO DA CONSEGNARE AL SUDAN ATTRAVERSO IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA .
3 POICHE L' AGGIUDICATARIA COMUNICAVA DI RINUNCIARE ALL' OPERAZIONE A CAUSA DEL FALLIMENTO DEL SUO FORNITORE, LA COMMISSIONE EMANAVA UN NUOVO REGOLAMENTO CHE DISPONEVA LA MOBILITAZIONE DELLO STESSO QUANTITATIVO DI FARINA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 4 MAGGIO 1982, N . 1058 : GU L 123, PAG . 18 ). DETTA TRATTATIVA PRIVATA SFOCIAVA NELLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO CON UNA DITTA BELGA CHE AVEVA GIA PARTECIPATO ALLA GARA .
4 L' OBEA, DOPO AVER OTTENUTO IL PAGAMENTO DELLA CAUZIONE COSTITUITA DALLA SOCIETA SOULES, INGIUNGEVA A QUEST' ULTIMA DI PAGARE LA SOMMA DI 1 667 050 BFR CORRISPONDENTE ALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO DI 14 479 BFR LA TONNELLATA DI GRANO, OFFERTO DALLA STESSA NEL GENNAIO 1982 NELL' AMBITO DELLA GARA PRECEDENTE, E IL MAGGIOR PREZZO DI 17 510 BFR LA TONNELLATA OFFERTO PER LA STESSA FORNITURA IL 5 MAGGIO 1982 DALLA DITTA BELGA A SEGUITO DELL' INVITO RIVOLTOLE DALL' OBEA CON LETTERA 3 MAGGIO 1982, IN CUI IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ERA FISSATO "AL 5 MAGGIO, ORE 14,30, AL PIU TARDI ".
5 POICHE LA SOULES SI RIFIUTAVA DI PAGARE DETTA SOMMA, L' OBEA LA CONVENIVA IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNAL DE COMMERCE DI BRUXELLES . NEL CORSO DEL GIUDIZIO LA CONVENUTA, DATO IL NESSO ESISTENTE TRA LA SOMMA PRETESA E L' OFFERTA A UN MAGGIOR PREZZO PRESENTATA IL 5 MAGGIO 1982 DALLA DITTA BELGA NELL' AMBITO DELLA TRATTATIVA PRIVATA, DEDUCEVA FRA L' ALTRO, PER OTTENERE IL RIGETTO DELLA DOMANDA ATTOREA :
A ) L' ILLEGITTIMITA DELL' INVITO A PRESENTARE OFFERTE EFFETTUATO IL 3 MAGGIO 1982 DELL' OBEA, POICHE DETTO INVITO ERA RIVOLTO SOLTANTO ALLE DUE DITTE CHE IN PRECEDENZA AVEVANO PRESO PARTE SENZA SUCCESSO ALLA GARA;
B ) L' ILLEGITTIMITA DELLO STESSO INVITO POICHE LE OFFERTE ERANO STATE PRESENTATE IL 5 MAGGIO 1982, VALE A DIRE PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 4 MAGGIO 1982, N . 1058, CON CUI LA COMMISSIONE AVEVA INCARICATO L' OBEA DI PROCEDERE ALLA TRATTATIVA PRIVATA .
6 IL GIUDICE NAZIONALE, CONSIDERANDO CHE LA TESI DELLA CONVENUTA SOLLEVAVA PROBLEMI D' INTERPRETAZIONE DI NORME DI DIRITTO COMUNITARIO, HA SOSPESO IL PROCEDIMENTO ED HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI SEGUENTI :
"1 ) SE L' ATTORE AVESSE IL DIRITTO DI CHIEDERE, CON LETTERA 3 MAGGIO 1982, UN' OFFERTA DA PARTE DELLE DITTE UBEMI E AFM, CHE AVEVANO PRECEDENTEMENTE PARTECIPATO ALLA GARA PRESCRITTA DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3611/81;
2 ) SE L' ATTORE, CON LETTERA 10 MAGGIO 1982, POTESSE VALIDAMENTE ACCETTARE L' OFFERTA DELLA AFM IN DATA 5 MAGGIO 1982, MENTRE IL REGOLAMENTO ( CEE ) 4 MAGGIO 1982, N . 1058, IN FORZA DEL QUALE L' ATTORE SOSTIENE DI AVER AGITO, DISPONE, NELL' ART . 2, L' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO STESSO IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE E MENTRE ESSO E STATO PUBBLICATO SU DETTA GAZZETTA IL 6 MAGGIO 1982 ".
7 PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DEGLI ANTEFATTI E DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE PARTI E DALLA COMMISSIONE SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . DETTI ELEMENTI DEL FASCICOLO SONO RIPRODOTTI IN PROSIEGUO SOLO SE NECESSARIO AL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .
8 IN VIA PRELIMINARE OCCORRE PRECISARE LA PORTATA DELLE QUESTIONI SOLLEVATE . DALLA SENTENZA DI RINVIO EMERGE CHE IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE ALLA CORTE ELEMENTI D' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO CHE GLI CONSENTANO DI VALUTARE LA LEGITTIMITA DEI PROVVEDIMENTI D' ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO 4 MAGGIO 1982 PER QUANTO RIGUARDA :
A ) IL DIRITTO DELL' OBEA DI CHIEDERE OFFERTE DA PARTE DELLE DUE DITTE CHE AVEVANO IN PRECEDENZA PARTECIPATO, SENZA SUCCESSO, ALLA GARA;
B ) LA LEGITTIMITA DELLE OPERAZIONI DI INVITO A PRESENTARE OFFERTE E DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE EFFETTUATE PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 4 MAGGIO 1982 CHE INCARICAVA L' OBEA DELLA FORNITURA DI CUI TRATTASI .
SULLA PRIMA QUESTIONE
9 A PROPOSITO DELLA PRIMA QUESTIONE SI DEVE RILEVARE CHE L' ART . 9 DEL SUMMENZIONATO REGOLAMENTO N . 1974/80 PRESCRIVE CHE L' ENTE INCARICATO DELLA MOBILITAZIONE METTA "IN CONCORRENZA PIU OFFERENTI" E CHE NESSUNA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO BASE O DEL REGOLAMENTO CHE HA AUTORIZZATO LA TRATTATIVA PRIVATA CONTEMPLA L' ESCLUSIONE DI DITTE LA CUI OFFERTA NON SIA STATA ACCOLTA NELL' AMBITO DI UNA PRECEDENTE GARA RELATIVA ALLA STESSA OPERAZIONE .
10 POICHE SIA NEL LINGUAGGIO CORRENTE SIA NELLA TERMINOLOGIA GIURIDICA ABITUALE "PIU" SIGNIFICA "PIU D' UNO", DA QUANTO SOPRA RILEVATO DERIVA CHE L' ART . 9 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 22 LUGLIO 1980, N . 1974, DEV' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO NON VIETA ALL' ENTE INCARICATO DELLA MOBILITAZIONE DELL' AIUTO ALIMENTARE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DI METTERE IN CONCORRENZA SOLTANTO DUE DITTE CHE ABBIANO IN PRECEDENZA PARTECIPATO, SENZA SUCCESSO, AD UNA GARA RELATIVA ALLA STESSA OPERAZIONE .
SULLA SECONDA QUESTIONE
11 A PROPOSITO DELLA SECONDA QUESTIONE SI DEVE INNANZITUTTO RICORDARE CHE L' ART . 7, N . 4, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 29 OTTOBRE 1975, N . 2750, CHE STABILISCE I CRITERI DI MOBILITAZIONE DEI CEREALI DESTINATI AGLI AIUTI ALIMENTARI ( GU L 281, PAG . 89 ), DISPONE CHE, NON APPENA UN' AZIONE COMUNITARIA D' URGENZA E IN LINEA DI MASSIMA ADOTTATA, LA COMMISSIONE "DECIDE" QUALE SIA LO STATO MEMBRO O QUALI SIANO GLI STATI MEMBRI INCARICATI DI ESEGUIRLA . A NORMA DEL N . 6 DELLO STESSO ARTICOLO LA COMMISSIONE STABILISCE LE MODALITA DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI COMUNITARIE D' URGENZA RELATIVE AI CEREALI .
12 COL REGOLAMENTO 22 LUGLIO 1980, N . 1974, LA COMMISSIONE HA STABILITO LE MODALITA DI ATTUAZIONE DEL CITATO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO . DETTO REGOLAMENTO DISPONE IN PARTICOLARE, NELL' ART . 2, CHE L' ENTE D' INTERVENTO DELLO STATO MEMBRO DESIGNATO E INCARICATO DI EFFETTUARE LE PROCEDURE DI MOBILITAZIONE E DI FORNITURA DEL PRODOTTO E CHE LA FORNITURA DEI PRODOTTI E AGGIUDICATA MEDIANTE GARA . LO STESSO ARTICOLO STABILISCE, NEL N . 2, 2* COMMA, CHE "TUTTAVIA, SE NELLE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI DI CUI ALL' ART . 7 DEL REGOLAMENTO N . 2750/75 E ALL' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 696/76 VIENE DECISO DI RICORRERE AD UNA PROCEDURA DI TRATTATIVA PRIVATA, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO III ". L' ART . 9, COMPRESO NEL TITOLO SUDDETTO, PRESCRIVE CHE L' ENTE D' INTERVENTO DESIGNATO, DOPO AVER MESSO IN CONCORRENZA PIU OFFERENTI, CONCLUDA IL CONTRATTO IN BASE ALLE CONDIZIONI MENO ONEROSE . L' ART . 10, COMPRESO NELLO STESSO TITOLO, STABILISCE CHE TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GARA SI APPLICANO, MUTATIS MUTANDIS, ANCHE ALLA TRATTATIVA PRIVATA . DETTE DISPOSIZIONI RIGUARDANO SEGNATAMENTE LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ( ART . 4, N . 3, DEL REGOLAMENTO N . 1974/80 ), GLI IMPEGNI CHE L' OFFERENTE DEVE ASSUMERE E CHE DEVONO ACCOMPAGNARE L' OFFERTA ( ART . 4, N . 4, LETT . B ), C ), D ) ED E ), DELLO STESSO REGOLAMENTO ) E LA COSTITUZIONE DI UNA CAUZIONE ( ART . 5 DELLO STESSO REGOLAMENTO ).
13 DA QUANTO PRECEDE EMERGE CHE, QUANDO NELLE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI DI CUI ALL' ART . 7 DEL CITATO REGOLAMENTO N . 2750/75 E ALL' ART . 1 DEL CITATO REGOLAMENTO N . 696/76 SI DECIDA DI PROCEDERE ALLA TRATTATIVA PRIVATA, E LECITO, PER CONSENTIRE LA PIU CELERE FORNITURA DEI PRODOTTI, SEGUIRE UNA PROCEDURA PIU ELASTICA DI QUELLA DELLA GARA . DETTA ELASTICITA COMPORTA SEGNATAMENTE LA POSSIBILITA DI FISSARE TERMINI PIU BREVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, L' ACCELERAZIONE DELL' IMBARCO E LA POSSIBILITA DI FISSARE LA PRESCRITTA CAUZIONE IN UN IMPORTO INFERIORE RISPETTO AL CASO DELLA GARA .
14 ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO SI DEVE ESAMINARE L' ARGOMENTO PRESENTATO DALL' OBEA, E CONDIVISO DALLA COMMISSIONE, SECONDO CUI LA TRATTATIVA PRIVATA SI ARTICOLA IN DUE FASI : LA PRIMA, PRECONTRATTUALE, NEL CORSO DELLA QUALE L' AUTORITA NON ASSUME IMPEGNI, APRE LE TRATTATIVE E RICEVE LE OFFERTE, E LA SECONDA, CONTRATTUALE, NEL CORSO DELLA QUALE VIENE STIPULATO IL CONTRATTO . DATA L' URGENZA DI MOBILITARE LA FARINA, L' OBEA, ONDE FACILITARE L' ESECUZIONE DELLA TRATTIVA PRIVATA, AVREBBE AVUTO IL DIRITTO DI INVITARE, GIA PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE E DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE, LE DUE DITTE CHE AVEVANO PARTECIPATO ALLA PRECEDENTE GARA A PRESENTARE OFFERTE . DETTI INVITI COSTITUIREBBERO SEMPLICI ATTI PREPARATORI CHE L' OBEA AVREBBE AVUTO IL POTERE DI ADOTTARE POICHE, A SUO DIRE, NEL PROCEDERE ALLA TRATTATIVA PRIVATA L' AUTORITA PUBBLICA DISPONE DELLA STESSA LIBERTA DI CUI GODONO I PRIVATI . L' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE INOLTRE CHE L' ELASTICISSIMA PROCEDURA DELLA TRATTATIVA PRIVATA E PRIVA DI QUALSIASI FORMALISMO .
15 QUESTO ARGOMENTO NON PUO ESSERE ACCOLTO .
16 LA "PROCEDURA DI TRATTATIVA PRIVATA", CONSIDERATA GLOBALMENTE, E COMPOSTA DI PIU ELEMENTI ESSENZIALI CONNESSI TRA LORO . ESSA HA INIZIO CON L' INCARICO ALL' ENTE D' INTERVENTO DI EFFETTUARE LA PROCEDURA, CONTINUA CON LA FASE DELL' INVITO A PRESENTARE OFFERTE E DELLA PRESENTAZIONE DELLE STESSE, CHE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DAGLI IMPEGNI PRESCRITTI ALL' OFFERENTE - COMPRESA LA COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE, IL CUI IMPORTO E STABILITO NEL REGOLAMENTO CHE PRESCRIVE LA PROCEDURA - E SI CONCLUDE CON L' ACCETTAZIONE, DA PARTE DELL' ENTE D' INTERVENTO, DELL' OFFERTA MENO ONEROSA .
17 QUESTI SONO, IN EFFETTI, GLI ELEMENTI CONTEMPLATI DAL CITATO REGOLAMENTO 4 MAGGIO 1982, N . 1058, RELATIVO ALLA TRATTATIVA PRIVATA DI CUI TRATTASI NEL CASO PRESENTE .
18 NE CONSEGUE CHE LA PROCEDURA DELLA TRATTATIVA PRIVATA DEVE SVOLGERSI NELL' OSSERVANZA DEI PRECETTI DEGLI ARTT . 9 E 10 DEL CITATO REGOLAMENTO N . 1974/80, CHE COSTITUISCONO UN INSIEME INDIVISIBILE DI NORME CHE CONDIZIONA LA LEGITTIMITA DELL' ESECUZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA .
19 PERTANTO, FINTANTOCHE IL REGOLAMENTO CHE AUTORIZZA LA TRATTATIVA PRIVATA E STABILISCE L' IMPORTO DELLA CAUZIONE NON SIA ENTRATO IN VIGORE, L' ENTE D' INTERVENTO INCARICATO DELLA MOBILITAZIONE NON HA IL POTERE NE DI CHIEDERE NE DI RICEVERE OFFERTE RELATIVE AI PRODOTTI DA MOBILITARE .
20 ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA CONSIDERATO, LA SECONDA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE VA COSI RISOLTA : IL COMBINATO DISPOSTO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1974/80 E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2750/75 DEV' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO OSTA A CHE, PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CHE AUTORIZZA LA TRATTATIVA PRIVATA PER LA MOBILITAZIONE DEI PRODOTTI DESTINATI ALL' ESECUZIONE DI UN' AZIONE DI AIUTO ALIMENTARE, L' ENTE INCARICATO DELLA MOBILITAZIONE CHIEDA E RICEVA OFFERTE DI DITTE INTERESSATE ALLA FORNITURA DEI PRODOTTI .
SULLE SPESE
21 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA PERTANTO STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL TRIBUNAL DE COMMERCE DI BRUXELLES, CON SENTENZA 10 MARZO 1987, DICHIARA :
1 ) L' ART . 9 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 22 LUGLIO 1980, N . 1974, DEV' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO NON VIETA ALL' ENTE INCARICATO DELLA MOBILITAZIONE DELL' AIUTO ALIMENTARE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DI METTERE IN CONCORRENZA SOLTANTO DUE DITTE CHE ABBIANO IN PRECEDENZA PARTECIPATO, SENZA SUCCESSO, AD UNA GARA RELATIVA ALLA STESSA OPERAZIONE .
2 ) IL COMBINATO DISPOSTO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1974/80 E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 29 OTTOBRE 1975, N . 2750 DEV' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO OSTA A CHE, PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CHE AUTORIZZA LA TRATTATIVA PRIVATA PER LA MOBILITAZIONE DEI PRODOTTI DESTINATI ALL' ESECUZIONE DI UN' AZIONE DI AIUTO ALIMENTARE, L' ENTE INCARICATO DELLA MOBILITAZIONE CHIEDA E RICEVA OFFERTE DI DITTE INTERESSATE ALLA FORNITURA DEI PRODOTTI .