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Document 61987CJ0055
Judgment of the Court (First Chamber) of 7 July 1988. # Alexander Moksel Import und Export GmbH & Co. Handels-KG v Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germany. # Export refunds - Advance fixing - Suspension. # Case 55/87.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 luglio 1988.
Société Alexander Moksel Import und Export GmbH & Co. Handels-KG contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania.
Restituzioni all'esportazione - Prefissazione - Sospensione.
Causa 55/87.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 luglio 1988.
Société Alexander Moksel Import und Export GmbH & Co. Handels-KG contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania.
Restituzioni all'esportazione - Prefissazione - Sospensione.
Causa 55/87.
Raccolta della Giurisprudenza 1988 -03845
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:377
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 7 LUGLIO 1988. - ALEXANDER MOKSEL IMPORT UND EXPORT GMBH UND CO. HANDELS-KG CONTRO BUNDESANSTALT FUER LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT AM MAIN. - RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE - FISSAZIONE ANTICIPATA - SOSPENSIONE. - CAUSA 55/87.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 03845
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Restituzioni all' esportazione - Prefissazione - Sospensione - Applicazione alle domande di prefissazione pendenti
( Regolamento del Consiglio n . 885/68, art . 5, n . 3, emendato dal regolamento n . 1504/76; regolamento della Commissione n . 2377/80, art . 8 bis, n . 2 )
2 . Diritto comunitario - Interpretazione - Interpretazione uniforme - Testi in più lingue - Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche
3 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Restituzioni all' esportazione - Prefissazione - Termine d' attesa per il rilascio dei certificati espresso in giorni lavorativi - Significato del termine "Werktag"
( Regolamento del Consiglio n . 1182/71, art . 2, n . 2; regolamento della Commissione n . 2377/80, art . 8 bis, n . 2 )
4 . Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Regolamenti
( Trattato CEE, art . 190 )
5 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Restituzioni all' esportazione - Prefissazione - Sospensione - Deroga all' obbligo di far intervenire il comitato di gestione - Presupposti - Estrema urgenza - Nozione
( Regolamento del Consiglio n . 885/68, art . 5, n . 4, 2° comma, emendato dal regolamento n . 1504/76; regolamento della Commissione n . 387/84 )
1 . Le domande di prefissazione delle restituzioni all' esportazione di carne bovina, proposte a norma dell' art . 5, n . 3, del regolamento n . 885/68, che siano state presentate anteriormente ad un periodo di sospensione della prefissazione, ma sulle quali, tenuto conto del termine per il rilascio stabilito dall' art . 8 bis, n . 2, del regolamento n . 2377/80, si debba decidere durante il periodo stesso, vanno respinte .
2 . L' esigenza di applicazione e, quindi, d' interpretazione uniforme del diritto comunitario esclude che un testo possa essere considerato isolatamente in una delle sue versioni ed esige che esso sia interpretato in relazione tanto alla volontà effettiva del legislatore quanto allo scopo da questi perseguito, in particolare alla luce di tutte le versioni linguistiche .
3 . Il termine "Werktag", che figura nella versione tedesca dell' art . 8 bis, n . 2, del regolamento n . 2377/80, dev' essere inteso come sinonimo del termine "Arbeitstag", che figura nella versione tedesca dell' art . 2, n . 2, del regolamento n . 1182/71, vale a dire nel senso che esclude i sabati .
4 . La motivazione, prescritta dall' art . 190 del trattato, dev' essere adeguata alla natura dell' atto . Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria, autrice dell' atto di cui trattasi, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed alla Corte di esercitare il proprio controllo . Non si può tuttavia esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti, qualora questi rientrino nel contesto sistematico del complesso di cui fanno parte .
5 . Perché un regolamento recante sospensione della prefissazione delle restituzioni all' esportazione di carne bovina possa essere adottato dalla sola Commissione, anziché secondo il procedimento del comitato di gestione, a norma dell' art . 5, n . 4, 2° comma, del regolamento n . 885/68, occorre che si tratti di un caso di estrema urgenza .
Ciò avviene quando, tenuto conto tanto dell' andamento del mercato, quanto del tempo occorrente per far intervenire il comitato di gestione, il regolamento adottato dopo aver sentito il comitato stesso dovrebbe avere, per consentire di evitare domande di prefissazione eccessivamente numerose, una natura retroattiva criticabile .
Nel procedimento 55/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ( Repubblica federale di Germania ) nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Alexander Moksel Import und Export GmbH & Co . Handels-KG, con sede sociale in Buchloe,
e
Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, con sede in Francoforte sul Meno,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 885/68, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi ( GU L 156, pag . 2 ), sull' interpretazione e sulla validità del regolamento della Commissione 4 settembre 1980, n . 2377/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e d' esportazione nel settore delle carni bovine ( GU L 241, pag . 5 ), nonché sulla validità del regolamento della Commissione 15 febbraio 1984, n . 387/84, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione di alcuni prodotti del settore della carne bovina ( GU L 46, pag . 39 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, R . Joliet e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : G.F . Mancini
cancelliere : D . Louterman, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per la società Alexander Moksel Import und Export GmbH & Co . Handels-KG, ricorrente nella causa principale, dall' avv . V . Schiller, del foro di Colonia,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, D . Booss,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 9 marzo 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 1° giugno 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 22 gennaio 1987, pervenuta alla Corte il 23 febbraio 1987, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha proposto, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, svariate questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 885/68, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi ( GU L 156, pag . 2 ), all' interpretazione ed alla validità del regolamento della Commissione 4 settembre 1980, n . 2377/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e d' esportazione nel settore delle carni bovine ( GU L 241, pag . 5 ) nonché alla validità del regolamento della Commissione 15 febbraio 1984, n . 387/84, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione di alcuni prodotti del settore della carne bovina ( GU L 46, pag . 39 ).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia in cui la società Alexander Moksel Import und Export GmbH & Co . Handels-KG ( in prosieguo : "Moksel "), ricorrente nella causa principale, chiede l' annullamento di una decisione con la quale il Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( in prosieguo : "BALM "), resistente nella causa principale, ha rifiutato di rilasciarle dei titoli comportanti fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione per delle partite di carne bovina .
3 Il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, investito della controversia, ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se si debbano respingere le domande di fissazione anticipata di una restituzione presentate a norma dell' art . 5, n . 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 giugno 1968, n . 885/68, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi nella versione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 21 giugno 1976, n . 1504/76, domande di prefissazione presentate anteriormente al periodo di sospensione, ma sulle quali si debba decidere durante il periodo stesso .
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 :
2 ) Se la nozione di 'Werktag' di cui all' art . 8 bis, n . 2, del regolamento ( CEE ) della Commissione 4 settembre 1980, n . 2377/80, 'che stabilisce le modalità particolari di attuazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine' nella versione del regolamento ( CEE ) della Commissione 28 settembre 1981, n . 2798/81, debba interpretarsi ai sensi dell' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 3 giugno 1971, n . 1182, 'che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini' , nel senso di 'Arbeitstag' (( come nel regolamento ( CEE ) della Commissione 4 settembre 1980, n . 2378/80, 'che stabilisce modalità particolari supplementari in materia di rilascio di titoli di esportazione nel settore della carne bovina' )).
In caso di soluzione affermativa della questione sub 2 :
3 ) a ) Se la motivazione del regolamento ( CEE ) della Commissione 15 febbraio 1984, n . 387/84, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni alle esportazioni di alcuni prodotti del settore della carne bovina, soddisfi all' obbligo di motivazione di cui all' art . 190 del trattato che istituisce la Comunità economica europea .
In caso di soluzione affermativa della questione sub 3, a ):
b ) Se ricorressero i presupposti per l' adozione del regolamento n . 387/84 conformemente all' art . 5, n . 4, del regolamento n . 885/68 nella versione del regolamento n . 1504/76 .
In caso di soluzione negativa di una delle questioni da 1 a 3 :
4 ) Se, a norma dell' art . 5, n . 3, del regolamento n . 885/68 nella versione del regolamento n . 1504/76, possa essere rilasciato un titolo di esportazione con restituzione prefissata per un periodo di tempo già trascorso, dunque retroattivamente, qualora venisse stabilita l' illegittimità del mancato rilascio del titolo ".
4 Per l' esposizione dei fatti di causa, della normativa da applicare nonché delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima questione ( esito delle domande di titoli con prefissazione presentate prima di un periodo di sospensione della prefissazione, ma sulle quali si debba decidere durante il periodo stesso )
5 Con la prima questione, il Verwaltungsgericht intende stabilire se le domande di prefissazinoe delle restituzioni all' esportazione presentate prima di un periodo di sospensione della prefissazione, ma sulle quali si debba decidere durante il periodo stesso, vadano respinte .
6 Il Verwaltungsgericht ricorda che con l' art . 8 bis, n . 2, del regolamento n . 2377/80, precitato, nella versione del regolamento 28 settembre 1981, n . 2798/81 ( GU L 275, pag . 24 ), la Commissione ha istituito un periodo generale di attesa prima del rilascio dei titoli con prefissazione . Ai sensi di tale disposizione, "per i prodotti della sottovoce 02.01 A II della tariffa doganale comune, il titolo di esportazione che implica la fissazione anticipata della restituzione (...) viene rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda, sempreché non siano adottate, durante questo periodo, misure particolari ".
7 Se un provvedimento di sospensione della prefissazione come quello deciso dal precitato regolamento della Commissione n . 387/84 costituisse una misura particolare ai sensi della disposizione che istituisce un periodo generale d' attesa, ne risulterebbe che le domande di titoli con prefissazione presentate prima del periodo di sospensione della prefissazione ma sulle quali si debba decidere durante tale periodo vanno respinte . Tale interpretazione è stata adottata dalla Corte nell' ambito di un' altra organizzazione comune di mercato in cui esisteva una normativa analoga a quella di cui è causa nella fattispecie ( sentenza 27 ottobre 1983, causa 276/82, De beste boter, Racc . pag . 3331 ).
8 Il Verwaltungsgericht rileva tuttavia che nella precitata sentenza la Corte ha motivato la sua soluzione riferendosi unicamente allo scopo e al necessario effetto utile della sospensione della prefissazione . Essa non ha esaminato se la disposizione che istituisce un periodo generale di attesa fosse valida .
9 Il Verwaltungsgericht ritiene che l' art . 8 bis, n . 2, del regolamento della Commissione n . 2377/80, che istituisce un periodo generale di attesa, sia invalido in quanto contrario all' art . 5, n . 4, 2° comma, del precitato regolamento del Consiglio n . 885/68 nella versione del regolamento 21 giugno 1976, n . 1504 ( GU L 168, pag . 7 ). Secondo quest' ultima disposizione, quando l' esame della situazione del mercato permette di constatare l' esistenza di difficoltà dovute all' applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando vi è il rischio che si presentino tali difficoltà, la Commissione, in caso di estrema urgenza, può decidere di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo . L' art . 8 bis, n . 2, del regolamento della Commissione n . 2377/80 viola tale disposizione in particolare in quanto istituisce un periodo d' attesa che si applica in maniera generale mentre la precitata disposizione autorizza la Commissione a sospendere la fissazione anticipata solo in casi particolari .
10 Il giudice nazionale ritiene che, se la disposizione che istituisce un periodo generale di attesa fosse invalida, il problema della ricevibilità delle domande di titoli di cui è causa dovrebbe essere valutato esclusivamente sulla base dell' art . 5, n . 4, 3° comma, del regolamento del Consiglio n . 885/68 . Dalla chiara formulazione di tale disposizione risulta che solo le domande di titoli con prefissazione presentate durante un periodo di sospensione della prefissazione sono irricevibili . Dato che le domande di cui è causa sono state presentate prima dell' inizio del periodo di sospensione, la Moksel avrebbe diritto al rilascio dei titoli richiesti .
11 Occorre rilevare che l' art . 8 bis, n . 2, del regolamento della Commissione n . 2377/80, che istituisce un periodo generale di attesa, è direttamente fondato sull' art . 15, n . 2, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 805, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina ( GU L 148, pag . 24 ), nella versione del regolamento 14 febbraio 1977, n . 425/77 ( GU L 61, pag . 1 ), che autorizza la Commissione a fissare un periodo di attesa per il rilascio dei certificati . La validità della disposizione che istituisce un periodo generale di attesa non può pertanto essere valutata alla luce dell' art . 5, n . 4, 2° comma, del regolamento del Consiglio n . 885/68, su cui non è fondata e che riguarda i casi in cui la Commissione può sospendere la prefissazione .
12 Dall' esame della controversia non sono emersi altri elementi tali da giustificare una valutazione diversa da quella operata dalla Corte nella sua sentenza 27 ottobre 1983 ( causa De Beste Boter, precitata ).
13 La prima questione va pertanto risolta nel senso che le domande di fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione proposte sulla base dell' art . 5, n . 3, del regolamento del Consiglio n . 885/68, presentate anteriormente ad un periodo di sospensione della prefissazione, ma sulle quali si debba decidere durante il periodo stesso, vanno respinte .
Sulla seconda questione ( interpretazione del termine "Werktag ")
14 Con la seconda questione, il Verwaltungsgericht chiede se il termine "Werktag" che figura nella versione tedesca dell' art . 8 bis, n . 2, del regolamento della Commissione n . 2377/80 debba essere interpretato come sinonimo del termine "Arbeitstag" che figura nella versione tedesca dell' art . 2, n . 2, del regolamento del Consiglio 3 giugno 1971, n . 1182, "che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini" ( GU L 124, pag . 1 ), vale a dire nel senso che esclude i sabati . Tale precisazione gli è necessaria per poter determinare se il giorno in cui doveva decidersi in ordine alle domande di cui è causa ( quinto giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione di tali domande ) rientrasse effettivamente nel periodo per il quale la prefissazione era stata sospesa .
15 Come la Corte ha sottolineato nella sua sentenza 12 novembre 1969 ( causa 29/69, Stauder c / Ulm, Racc . pag . 419 ), "l' esigenza che ( una decisione ) sia applicata e quindi interpretata in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l' interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni linguistiche ".
16 Da un esame comparativo delle varie versioni linguistiche dell' art . 8 bis, n . 2, del regolamento della Commissione n . 2377/80 e dell' art . 2, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 1182/71 risulta che nella maggior parte delle versioni viene impiegato nelle due disposizioni un termine unico corrispondente a quello di "Arbeitstag" che figura all' art . 2, n . 2, del regolamento n . 1182/71 e che esclude i sabati .
17 D' altro canto, lo scopo perseguito attraverso l' istituzione di un periodo generale di attesa è quello di "consentire alla Commissione di meglio valutare la situazione del mercato e di adottare, se del caso, le misure appropriate in ordine alle domande pendenti ed eventualmente provvedere al loro rigetto" (( primo punto della motivazione del regolamento della Commissione 4 settembre 1980, n . 2378/80, che stabilisce modalità particolari supplementari in materia di rilascio di titoli di esportazione nel settore della carne bovina ( GU L 241, pag . 19 ), che conteneva già la disposizione che istituiva un periodo generale di attesa )). Orbene, il sabato è un giorno in cui l' attività economica è ridotta e che non si presta quindi ad un' osservazione del mercato .
18 Tanto l' esigenza di un' applicazione uniforme del diritto comunitario quanto quella di assicurare la realizzazione dell' obiettivo perseguito dalla disposizione che istituisce un periodo generale di attesa impongono quindi di interpretare il termine "Werktag" che figura in quest' ultima disposizione nel senso che esclude i sabati .
19 Stando così le cose, la seconda questione va risolta nel senso che il termine "Werktag", che figura nella versione tedesca dell' art . 8 bis, n . 2, del regolamento della Commissione n . 2377/80, dev' essere inteso come sinonimo del termine "Arbeitstag" che figura nella versione tedesca dell' art . 2, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 1182/71, vale a dire nel senso che esclude i sabati .
Sulla terza questione ( validità del regolamento della Commissione n . 387/84, recante sospensione della prefissazione )
20 Con la terza questione, il Verwaltungsgericht chiede in sostanza se il regolamento della Commissione n . 387/84 recante sospensione della prefissazione sia sufficientemente motivato e, in caso affermativo, se ricorressero le condizioni contenute nell' art . 5, n . 4, del regolamento del Consiglio n . 885/68 perché la Commissione potesse validamente adottare il regolamento n . 387/84 .
21 Il giudice nazionale ritiene che la motivazione del regolamento n . 387/84 sia insufficiente . Esso ricorda che ai sensi dell' art . 5, n . 4, del regolamento del Consiglio n . 885/68, su cui è fondato il regolamento della Commissione n . 387/84, un provvedimento di sospensione della prefissazione può intervenire solo "quando l' esame della situazione del mercato permette di constatare l' esistenza di difficoltà dovute all' applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando vi è il rischio che si presentino tali difficoltà ". La Commissione era pertanto tenuta a provare, se necessario con l' ausilio di dati statistici, che sul mercato si presentavano o rischiavano di presentarsi difficoltà .
22 Va osservato che il considerando che precede il regolamento n . 387/68 è formulato come segue : "considerando che il mercato della carne bovina è caratterizzato da un' incertezza per quanto concerne i prezzi; che la riduzione a partire dall' 11 febbraio 1984 delle restituzioni per le carni fresche o refrigerate può dar luogo alla fissazione in anticipo delle restituzioni a scopi speculativi; che è necessario sospendere temporaneamente la fissazione in anticipo delle restituzioni ".
23 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, confermata in particolare dalla sentenza 22 gennaio 1986 ( causa 250/84, Eridania, Racc . pag . 117 ), "la motivazione prescritta dall' art . 190 del trattato dev' essere adeguata alla natura dell' atto considerato . Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo . Emerge inoltre dalla predetta giurisprudenza (...) come non si possa esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti qualora questi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte ".
24 Il regolamento n . 387/84 risponde a tali requisiti . Il considerando che precede tale regolamento espone infatti chiaramente la natura delle difficoltà che minacciano il mercato di cui è causa, ossia la presentazione di domande di prefissazione a scopi speculativi nonché la causa di tali difficoltà, che deriva dalla riduzione delle restituzioni all' esportazione . Tali precisazioni informano a sufficienza gli operatori economici interessati sulla ragion d' essere della normativa di cui è causa e consentono alla Corte di esercitare il proprio controllo .
25 Il Verwaltungsgericht chiede inoltre se ricorressero nella fattispecie le condizioni poste dall' art . 5, n . 4, del regolamento del Consiglio n . 885/68 perché la Commissione possa adottare un regolamento come quello la cui validità è controversa . Tali condizioni sono, in primo luogo, l' esistenza di una situazione di mercato caratterizzata o che rischi di essere caratterizzata da difficoltà connesse con la fissazione anticipata e, in secondo luogo, la presenza di un caso di estrema urgenza .
26 La Commissione ha precisato, in risposta ad un quesito posto dalla Corte, che il numero totale di tonnellate su cui vertevano le domande di titoli con prefissazione presentate nel periodo compreso tra il 10 e il 13 febbraio 1984 era considerevolmente più elevato ( 17 177 tonnellate di cui 15 880 tonnellate per la sola giornata del 10 febbraio 1984 ) del numero di tonnellate su cui vertevano le domande presentate durante gli equivalenti periodi anteriori ( tra le 1 000 e le 2 500 tonnellate in media ).
27 Da tali cifre risulta che alla data dell' adozione del regolamento n . 387/84, il 15 febbraio 1984, la situazione del mercato della carne bovina era effettivamente caratterizzata da difficoltà dovute all' applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione .
28 Onde valutare se esistesse un caso di estrema urgenza ai sensi dell' art . 5, n . 4, 2° comma, del regolamento del Consiglio n . 885/68 che giustificasse la mancata consultazione del comitato di gestione, occorre esaminare se un regolamento adottato secondo la procedura del comitato di gestione sarebbe potuto intervenire in tempo per rimediare alle difficoltà che si presentavano sul mercato .
29 Al riguardo, la Commissione ha fatto presente che per poter respingere le domande di prefissazione anormalmente numerose presentate nel periodo compreso tra il 10 e il 13 febbraio 1984 era necessario, tenuto conto del periodo di attesa di cinque giorni lavorativi prima del rilascio dei titoli, sospendere la prefissazione fin dal 17 febbraio 1984 . Essa ha precisato che un regolamento adottato secondo la procedura del comitato di gestione sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale non prima del 17 febbraio . Se tale regolamento avesse sospeso la prefissazione a partire dal giorno stesso della sua pubblicazione, come era necessario, esso avrebbe avuto un carattere retroattivo contestabile . Invece, il regolamento n . 387/84, adottato dalla Commissione il 15 febbraio secondo la procedura di estrema urgenza, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 16 febbraio e ha potuto sospendere la prefissazione a partire dal 17 febbraio senza avere alcun carattere retroattivo contestabile .
30 Alla luce di tali chiarimenti va ritenuto che la Commissione potesse validamente adottare il regolamento n . 387/84 senza consultare il comitato di gestione .
31 Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che dall' esame della controversia non sono emersi elementi tali da inficiare la validità del regolamento della Commissione n . 387/84 .
Sulla quarta questione ( possibilità di rilasciare retroattivamente certificati con prefissazione )
32 La quarta questione viene proposta nell' ipotesi in cui dalla soluzione data ad una delle questioni precedenti risultasse che la Moksel avesse diritto al rilascio dei titoli di cui è causa . Il giudice nazionale chiede allora se tali titoli possano essere rilasciati retroattivamente .
33 Viste le soluzioni date alle questioni precedenti, non occorre risolvere la quarta questione .
Sulle spese
34 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione ),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza 22 gennaio 1987, dichiara :
1 ) Le domande di fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione proposte sulla base dell' art . 5, n . 3, del regolamento del Consiglio n . 885/68, presentate anteriormente ad un periodo di sospensione della prefissazione, ma sulle quali si debba decidere durante il periodo stesso, vanno respinte .
2 ) Il termine "Werktag", che figura nella versione tedesca dell' art . 8 bis, n . 2, del regolamento della Commissione n . 2377/80, dev' essere inteso come sinonimo del termine "Arbeitstag" che figura nella versione tedesca dell' art . 2, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 1182/71, vale a dire nel senso che esclude i sabati .
3 ) Dall' esame della controversia non sono emersi elementi tali da inficiare la validità del regolamento della Commissione n . 387/84 .