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Document 61987CC0302
Opinion of Mr Advocate General Darmon delivered on 26 May 1988. # European Parliament v Council of the European Communities. # Capacity of the European Parliament to bring an action for annulment. # Case 302/87.
Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 26 maggio 1988.
Parlamento europeo contro Consiglio delle Comunità europee.
Legittimazione del Parlamento europeo ad esperire l'azione di annullamento.
Causa 302/87.
Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 26 maggio 1988.
Parlamento europeo contro Consiglio delle Comunità europee.
Legittimazione del Parlamento europeo ad esperire l'azione di annullamento.
Causa 302/87.
Raccolta della Giurisprudenza 1988 -05615
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:263
Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 26 maggio 1988. - PARLAMENTO EUROPEO CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - LEGITTIMAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO AD AGIRE PER ANNULLAMENTO. - CAUSA 302/87.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05615
edizione speciale svedese pagina 00739
edizione speciale finlandese pagina 00589
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Al ricorso d' annullamento proposto il 2 ottobre 1987 dal Parlamento europeo contro la decisione del Consiglio 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l' esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, comunemente chiamata decisione sulla "comitologia" ( 1 ), il 5 novembre 1987, a norma dell' art . 91 del regolamento di procedura, il Consiglio ha opposto un' eccezione d' irricevibilità . Esso ha nel contempo chiesto che la Corte statuisca d' urgenza sulla questione . Il procedimento è proseguito velocemente . Il 9 dicembre 1987 il Parlamento ha presentato le sue osservazioni sull' eccezione . Il 20 gennaio 1988 la Corte ha deciso di sentire le parti sulla ricevibilità del ricorso ad un' udienza fissata per due mesi dopo, il 24 marzo 1988 . E venuto il momento di presentare le mie conclusioni .
2 . Essenzialmente, il Consiglio contesta al Parlamento europeo la legittimazione ad agire per l' annullamento . E questa la questione di principio, la cui importanza costituzionale è manifesta, che dev' essere risolta, per la prima volta, dalla vostra Corte . Per trattarne prendo le mosse dalla giurisprudenza in fatto di "capacità di agire in giustizia" del Parlamento europeo, pur rendendomi conto che questa giurisprudenza resta opinabile ed è interpretata in modo alquanto diverso dalle parti e dalla dottrina, in particolare per quanto riguarda i suoi possibili sviluppi . E opportuno rilevare che, dopo aver sostenuto tesi diverse, a loro volta modificate a seconda delle circostanze nelle precedenti liti, il Consiglio e il Parlamento non mettono più in discussione detta giurisprudenza . Nella presente causa, infatti, il Consiglio si limita a contestare le conseguenze che il Parlamento ne trae . Dal canto suo il Parlamento, con risoluzione 9 ottobre 1986 ( 2 ), si è congratulato di questa giurisprudenza ritenendo che questa implicasse il riconoscimento della sua legittimazione ad agire a norma dell' art . 173 del trattato e, quindi, la ricevibilità del presente ricorso .
3 . Lasciando da parte le cause di personale e le cause relative al trattato CECA, qual' è questa giurisprudenza?
- gli atti del Parlamento europeo possono costituire oggetto di rinvio pregiudiziale ( 3 );
- nelle sentenze "isoglucosio" del 29 ottobre 1980 ( 4 ) avete deciso che, senza dover comprovare un interesse alla soluzione della lite, il Parlamento europeo trae dall' art . 37, 1° comma, dello statuto della Corte un diritto generale d' intervento ( 5 );
- Nella sentenza 22 maggio 1985 "politica comune dei trasporti" ( 6 ) avete deciso che il Parlamento era anch' esso contemplato dall' art . 175 del trattato CEE in quanto ricorrente privilegiato nel contesto del ricorso per carenza ( 7 );
- a norma dell' art . 21, 2° comma, dello statuto, il Parlamento può essere invitato dalla Corte a fornirle informazioni tanto in occasione di ricorsi diretti ( 8 ), quanto in occasione di rinvii pregiudiziali ( 9 );
- infine, nella sentenza 23 aprile 1986, causa Parti écologiste "Les Verts" / Parlamento europeo, ( 10 ) avete deciso che questa istituzione poteva essere convenuta in giudizio mediante ricorso d' annullamento basato sull' art . 173 del trattato ( 11 ).
4 . Rilevo che, per quanto riguarda il rinvio pregiudiziale, l' intervento, la carenza e il deposito di osservazioni su invito della Corte ( quest' ultimo non è mai stato contestato ), il vostro orientamento si basa sull' interpretazione letterale delle norme comunitarie .
5 . Infatti :
- Nel primo caso si tratta dell' art . 177 del trattato a norma del quale "la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, (...) b ) sulla validità e l' interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità ." I dubbi espressi circa l' ammissibilità del rinvio relativo alla validità, a causa della sua parentela ed affinità col sindacato di legittimità in sede di ricorso d' annullamento ( 12 ), sono venuti meno dopo la pronunzia della sentenza "Les Verts" ( 13 ).
- Nel secondo caso, l' art . 37, 1° comma, dello statuto della Corte stabilisce che "gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle liti sottoposte alla Corte ".
- Nel terzo, l' art . 175, 1° comma, del trattato CEE dispone : "Qualora, in violazione del presente trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunziarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per fare constatare tale violazione ".
- Nel quarto, infine, l' art . 21, 2° comma, dello statuto della Corte prescrive : "La Corte può (...) richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo ."
6 . In tutte queste ipotesi è la nozione di "istituzione" quella che è stata intesa come comprensiva del Parlamento europeo . Mentre nessuna controversia è sorta, in proposito, circa il rinvio pregiudiziale e il deposito di osservazioni su invito della Corte, obiezioni sono state invece sollevate per quanto riguarda tanto l' intervento, quanto il ricorso per carenza . Tuttavia, nelle sentenze "isoglucosio", accogliendo le conclusioni dell' avvocato generale Reischl, avete affermato :
" il 1° comma di questo articolo prevede pari diritto di intervento per tutte le istituzioni della Comunità . Non si può limitare, per una di esse, l' esercizio di tale diritto, senza compromettere la sua posizione istituzionale, voluta dal trattato e, in particolare, dall' art . 4, n . 1" ( 14 ).
Così pure, nella sentenza "politica comune dei trasporti", avete dichiarato, accogliendo le conclusioni dell' avvocato generale Lenz :
"In proposito si deve osservare che l' art . 175, 1° comma, attribuisce espressamente (...) il diritto di agire per carenza contro il Consiglio e la Commissione, fra l' altro, alle 'altre istituzioni della Comunità' . Questa disposizione contempla quindi un pari diritto di proporre ricorso per carenza, per tutte le istituzioni della Comunità . Non si può limitare, per una di esse, l' esercizio di tale diritto, senza compromettere la sua posizione istituzionale, voluta dal trattato e, in particolare, dall' art . 4, n . 1" ( 15 ).
7 . Quindi, ogni volta che le asserenti disposizioni contenevano l' espressione "istituzione", voi l' avete interpretata in modo da includervi il Parlamento europeo . E questo orientamento è suffragato dalla considerazione della natura di istituzione comunitaria del Parlamento al quale, alla stessa stregua che al Consiglio, alla Commissione ed alla Corte di giustizia, è attribuito il compito di garantire "l' esecuzione dei compiti affidati alla Comunità" ( 16 ). Cionondimeno, non ci si poteva valere dell' interpretazione letterale quando si trattava di pronunziarsi sulla possibilità di impugnare in giudizio degli atti del Parlamento europeo mediante il ricorso d' annullamento . L' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, infatti, contempla il sindacato di legittimità della Corte di giustizia solo per gli atti del Consiglio e della Commissione . E stata quindi seguita un' altra via .
8 . In occasione appunto di questa problematica le espressioni "legittimazione attiva" e "legittimazione passiva" hanno fatto la loro comparsa ed hanno completato il vocabolario giuridico comunitario, per designare, la prima, la capacità del Parlamento europeo di essere attore, la seconda, l' idoneità a difendersi dinanzi alla Corte di giustizia . Era quindi prevedibile, e in realtà inevitabile, che gli eventuali protagonisti di liti interistituzionali e la dottrina si chiedessero se la trilogia composta dall' intervento, dalla "legittimazione attiva" in fatto di carenza e dalla "legittimazione passiva" in fatto d' annullamento, non si sarebbe trasformata, a suo tempo, in tetralogia, grazie all' ammissione della "legittimazione attiva" dell' istituzione parlamentare per quanto riguarda il ricorso d' annullamento .
9 . Per risolvere la questione attribuisco un' importanza molto relativa al riconoscimento del diritto d' intervento del Parlamento europeo, che si desume dalle sentenze "isoglucosio ". Benché taluni abbiano potuto sostenere, dato che questo diritto è ammesso a favore del Parlamento, che sarebbe illogico negargli quello di chiedere l' annullamento e di ottenere quindi, direttamente, ciò che può contribuire indirettamente a far dichiarare ( 17 ), è opportuno rilevare che il diritto di intervenire non è necessariamente subordinato a quello, autonomo, di proporre il ricorso giurisdizionale ( 18 ).
10 . Viceversa, qualche particolare "tecnico" del ricorso per carenza il quale, secondo la vostra sentenza "politica comune dei trasporti", può essere proposto dal Parlamento e talune delle considerazioni svolte nella motivazione della sentenza "Les Verts" concorrono per fare attribuire a questa istituzione la legittimità ad agire per l' annullamento . Vale a dire che taluni aspetti della giurisprudenza che ho testè ricordato mi sembrano sufficientemente probanti perché si possa optare per un orientamento che consenta al Parlamento di difendere le proprie prerogative istituzionali in qualità di ricorrente in sede di ricorso d' annullamento .
11 . Il ricorso per carenza, come è noto, inizia con la diffida al Consiglio o alla Commissione i quali, a norma dell' art . 175 del trattato, dispongono di due mesi per "prendere posizione" sulla diffida . Se la presa di posizione non avviene entro questo termine, il diffidante può adire la Corte di giustizia nei due mesi che seguono onde far accertare la carenza . Se invece l' istituzione diffidata ad agire ha preso posizione entro il termine prescritto, il ricorso per carenza non è più possibile . Questa presa di posizione può tuttavia dar luogo a ricorso d' annullamento, quantomeno nel caso in cui l' atto richiesto, se fosse stato adottato, avrebbe potuto dargli luogo ( 19 ). Per qualificare, ai fini dell' impugnazione, la presa di posizione in fatto di carenza, la giurisprudenza della Corte stabilisce infatti un parallelo tra la natura giuridica del provvedimento richiesto e quella dell' atto con cui l' istituzione ha preso posizione in proposito : quando l' atto di cui si chiede l' adozione può dar luogo a ricorso d' annullamento, lo stesso vale per la presa di posizione . Viceversa, quando l' atto richiesto non possiede i requisiti dell' atto impugnabile, la presa di posizione nei suoi confronti non può dar luogo a ricorso d' annullamento .
12 . Giacché il Parlamento europeo può proporre il ricorso per carenza ed adire la Corte di giustizia a norma dell' art . 175 del trattato, questa facoltà non dev' essere priva di efficacia pratica . Non si vede come il Parlamento potrebbe effettivamente e con profitto esercitare questo diritto se bastasse che l' istituzione diffidata adottasse espressamente un atteggiamento negativo a proposito della domanda che le è stata rivolta, impedendo con ciò di adire la Corte ( 20 ). La coerenza dei mezzi d' impugnazione predisposti dal trattato è incompatibile con una situazione del genere . E, nella vostra sentenza Chevalley ( 21 ), avete dichiarato che gli artt . 173 e 175 del trattato costituiscono l' espressione di un unico rimedio giuridico . Ma questa osservazione, formulata a proposito della nozione di atto impugnabile, non riguarda la natura di questi due mezzi di impugnazione né il nesso fra essi esistente .
13 . L' accostamento fra i ricorsi per carenza ed annullamento è indubbiamente atto a far sì che si attribuisca al Parlamento europeo il diritto di agire per l' annullamento contro le prese di posizione negative riguardanti le domande da esso rivolte al Consiglio ed alla Commissione, giacché l' atto di cui si chiede l' adozione sarebbe stato impugnabile . Non si può tuttavia desumere dal "congegno" del ricorso per carenza un diritto generale del Parlamento di agire per l' annullamento, anche se appare auspicabile che egli disponga di un diritto del genere quando sono in gioco le sue prerogative .
14 . Una parte della dottrina sostiene che il riconoscimento della "legittimazione passiva" del Parlamento europeo implica necessariamente il riconoscimento della sua "legittimazione attiva ". Rifacendosi a questa opinione, l' avvocato generale Mancini, pur escludendo, nelle conclusioni per la causa "Les Verts", il rapporto necessario fra questi due tipi di legittimazione, ha cionondimeno dichiarato che i motivi per cui la "legittimazione passiva" dovrebbe essere ammessa, "militano, con forza analoga", a favore della "legittimazione attiva" ( 22 ).
15 . Dal canto mio ritengo che la questione della "legittimazione attiva" del Parlamento, indubbiamente connessa a quella della "legittimazione passiva", non si pone tuttavia in termini del tutto identici . Per affrontarla è opportuno rifarsi alla motivazione della sentenza "Les Verts" ed accertare entro quali limiti essa valga per la "legittimazione attiva ".
16 . Ricordo, in via preliminare, come ha fatto l' avvocato generale Mancini, che nella sentenza 10 febbraio 1983, Granducato del Lussemburgo / Parlamento europeo ( sede e luogo di lavoro del Parlamento ), avete rilevato che
"la partecipazione attiva o passiva del Parlamento alle liti dinanzi alla Corte non è espressamente contemplata"
dalle rispettive disposizioni dei trattati CEE ed Euratom in fatto di ricorso dell' annullamento ( 23 ). Ed io condivido l' opinione dell' avvocato generale Mancini circa il particolare significato che si deve attribuire a questa osservazione e, in particolare, all' avverbio "espressamente" ( 24 ).
17 . A proposito della "legittimazione passiva", lo stesso rilievo appare nella sentenza "Les Verts" nella quale avete dichiarato che :
" il Parlamento europeo non figura espressamente fra le istituzioni i cui atti possono essere impugnati" ( 25 ).
Tuttavia, mentre nel primo di questi casi l' eccezione d' irricevibilità sollevata dal Parlamento convenuto, che sosteneva allora la mancanza di "legittimazione passiva", è stata disattesa in considerazione dell' art . 38, 1° comma, del trattato CECA, il che vi ha dispensato dall' interpretazione degli artt . 173 del trattato CEE e 146 del trattato CEEA ( 26 ), la stessa via non poteva essere seguita nel secondo . Il ricorso del Partito ecologista "Les Verts", infatti, è stato proposto in base al solo art . 173, disposizione la quale, come ho già rilevato, non riguarda il Parlamento, il che vi ha indotto a chiedervi in quale misura la "legittimazione passiva" potesse desumersi da altri indizi .
18 . Dopo aver rilevato che il fatto che il Parlamento europeo non fosse nominato nell' enumerazione dei possibili convenuti di ricorso d' annullamento si spiegava storicamente con la mancanza di poteri originariamente attribuitigli di adottare degli atti che producessero effetti giuridici nei confronti di terzi ( 27 ), avete ammesso la "legittimazione passiva" essenzialmente, mi pare, per due motivi .
19 . In primo luogo, avete dichiarato :
"L' interpretazione dell' art . 173 del trattato che escludesse gli atti del Parlamento europeo dal novero di quelli impugnabili porterebbe ad un risultato contrastante sia con lo spirito del trattato, espresso nell' art . 164, sia col sistema dello stesso . Gli atti che il Parlamento europeo adotta nell' ambito del trattato CEE potrebbero infatti invadere la competenza degli Stati membri o delle altre istituzioni, ovvero oltrepassare i limiti posti alla competenza del loro autore senza poter esssere deferiti alla Corte ".
Quindi
"il ricorso d' annullamento può essere diretto contro gli atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi" ( 28 ).
20 . In secondo luogo, avete affermato :
"La Comunità economica europea è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal trattato" ( 29 ).
21 . In altre parole, l' esigenza di garantire una tutela giurisdizionale efficace e quella di far salva l' osservanza della legalità nell' ordinamento giuridico comunitario mi sembrano i motivi determinanti che vi hanno indotto ad ammettere la "legittimazione passiva" del Parlamento europeo .
22 . Altre considerazioni sono state fatte nella vostra sentenza "Les Verts", che le parti si sono premurate di invocare, ma la cui rilevanza mi sembra meno sicura . Da un lato, se è vero che nella sentenza "A.E.T.S ." - prima causa interistituzionale intentata dinanzi alla Corte - avete dichiarato che
"l' art . 173 considera atti impugnabili tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni e che mirino a produrre effetti giuridici" ( 30 ),
va rilevato che in quell' occasione non avete dovuto prendere in considerazione l' identità dell' istituzione convenuta . In questa causa dovevate decidere se il ricorso d' annullamento potesse essere diretto contro un atto - in quel caso una delibera del Consiglio - che non è compreso fra quelli nominati nell' art . 189 del trattato . In base a questa considerazione, alla quale si aggiungeva il rilievo che, dato il compito della Corte, definito dall' art . 164, non si possono
"interpretare restrittivamente i presupposti della ricevibilità dell' azione, limitandone l' esercizio alle categorie di atti contemplati dall' art . 189" ( 31 ),
avete proceduto alla qualificazione della delibera impugnata, senza pronunziarvi, in questa causa, sulla legittimazione del Parlamento . Non si può quindi trovare nella sentenza "A.E.T.S ." un vero argomento a favore della "legittimazione attiva" del Parlamento a norma dell' art . 173 del trattato .
23 . D' altro canto, è vero, nella sentenza "Les Verts" avete dichiarato che
"il trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo delle legittimità degli atti delle istituzioni" 29 .
Questo rilievo riguardava però il nesso fra i mezzi d' impugnazione che consentisse ai singoli di avere una tutela giurisdizionale efficace . Esso non riguardava la questione della capacità del Parlamento di agire dinanzi alla Corte . Il contesto della vostra sentenza Foto-Frost ( 32 )in cui lo stesso rilievo è stato ripetuto consente di ribadire questa opinione .
24 . L' affermazione nella vostra giurisprudenza della "legittimazione passiva" del Parlamento è assolutamente generale e non vi si deve ravvisare una massima che riguardi unicamente il contenzioso elettorale o di bilancio, indipendentemente dalle caratteristiche di queste liti .
25 . Di fronte al "profilo contenzioso" elaborato dalla vostra giurisprudenza, in cosa consiste l' obiezione del Consiglio circa la capacità del Parlamento europeo di proporre il ricorso d' annullamento?
26 . La sua tesi, come ricorderete, è divisa in due parti . In primo luogo, il Consiglio sostiene che la giurisprudenza non consente di ritenere che il Parlamento possa esperire un' azione in forza dell' art . 173 . In secondo luogo, esso deduce che né lo spirito né la struttura del trattato militano a favore di un' interpretazione dell' art . 173 che consenta di comprendere il Parlamento fra gli eventuali ricorrenti .
27 . Dal canto suo, il Parlamento trae dalle stesse considerazioni conseguenze diametralmente opposte . A suo parere, la sua legittimazione attiva deriva necessariamente dalla giurisprudenza della Corte relativa alle sue prerogative contenziose . A parte ciò, né lo spirito né la struttura del trattato gli paiono incompatibili con il riconoscimento di tale legittimazione .
28 . Va rilevato che le liti che coinvolgono il Parlamento europeo si sono avute quasi per intero negli anni Ottanta, cioè dopo che esso viene eletto a suffragio universale diretto . Ciò non significa certo "post hoc, ergo propter hoc ". Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che il desiderio del Parlamento europeo di essere più strettamente associato al processo decisorio comunitario ha assunto nuove dimensioni con l' impulso determinato dalla sua nuova legittimità .
29 . Consideriamo la strada percorsa dal 1958! Con la risoluzione adottata nella prima sessione, l' Assemblea rilevava "la necessità di trovare un nome significativo" e sceglieva la denominazione di "Assemblea parlamentare" ( 32 ), che a sua volta cedeva il posto, quattro anni dopo, a quella di "Parlamento europeo" ( 33 ). L' Atto unico europeo ( 34 ) doveva sancire questa denominazione ed accrescere il compito di questa istituzione, in particolare mediante la creazione dei procedimenti di collaborazione e di codecisione in determianti campi .
30 . Benché eletto a suffragio universale ( 35 ), il Parlamento non è divenuto una vera camera legislativa, ma la sua partecipazione all' elaborazione delle decisioni comunitarie è divenuta gradualmente sempre più intensa . In proposito vanno ricordati i trattati di bilancio del 1970 e del 1975 e le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975 ( 36 ) e 30 giugno 1982, relative, la prima, all' istituzione di un procedimento di concertazione, la seconda, a vari provvedimenti intesi a garantire un migliore svolgimento del procedimento di bilancio ( 37 ). In questo stesso senso si può nominare la dichiarazione solenne sull' Unione europea firmata a Stoccarda il 19 giugno 1983 ( 38 ) che ha aumentato i casi in cui il Parlamento è informato a proposito degli accordi internazionali, prassi inaugurata nel 1964 col procedimento Luns ( 39 ) ed ampliata dal procedimento Westerterp nel 1973 ( 40 ).
31 . Una delle istituzioni alle quali è stata affidata, a norma dell' art . 4 del trattato CEE, la realizzazione degli scopi ivi indicati, l' organo composto di rappresentanti dei popoli europei, ha avuto, in origine, unicamente un compito consultivo e dei poteri di deliberazione e di controllo . Assolutamente escluso, in partenza, dal processo decisorio comunitario, il Parlamento ha sempre aspirato ad una partecipazione più attiva nello stesso . L' accrescimento, graduale ma reale, del compito del Parlamento grazie a successive riforme, anche se non corrisponde in pieno alle sue aspirazioni, non può essere messo in dubbio .
32 . Questa evoluzione del Parlamento europeo non poteva rimanere priva di effetti sulle sue prospettive contenziose . Essa appunto costituisce, in ampia misura, il fondamento della "legittimazione passiva ". Tuttavia, benché l' assoggettamento degli atti del Parlamento europeo al sindacato di legittimità mediante il ricorso d' annullamento sia la conseguenza necessaria dell' aumento dei suoi poteri, questa circostanza non può da sola giustificare la "legittimazione attiva" di questa istituzione . Decisiva è, invece, l' esigenza di tutela giurisdizionale . Ed è opportuno, tenuto conto della struttura istituzionale della Comunità e del compito rispettivo degli organi che la compongono, astenersi da qualsiasi analogia, che in proposito sarebbe fuori luogo, con i parlamenti nazionali .
33 . In quanto partecipante al processo legislativo comunitario, il Parlamento europeo dev' essere in grado di garantire il rispetto delle sue prerogative . Invertiamo i termini del punto 25 della vostra sentenza "Les Verts ". Vi si leggerebbe :
"Gli atti che il Consiglio o la Commissione adottano nell' ambito del trattato CEE potrebbero infatti invadere la competenza degli Stati membri o del Parlamento europeo, ovvero oltrepassare i limiti posti alla competenza del loro autore senza poter essere deferiti alla Corte ".
Indubbiamente, il sindacato di legittimità esercitato dalla Corte a proposito degli atti lesivi può sempre essere provocato da qualsiasi ricorrente privilegiato, ma la tutela delle prerogative del Parlamento non dev' essere subordinata ad un ricorso giurisdizionale che non possa essere proposto dal principale interessato .
34 . E vero che il diritto del Parlamento di intervenire nelle liti dinanzi alla Corte e quello di proporre il ricorso per carenza non sono subordinati al presupposto della difesa di un interesse suo proprio . In entrambi i casi, però, si tratta di un diritto espressamente contemplato . Questa circostanza è atta a giustificare l' affermazione della legittimazione del Parlamento europeo ad agire per l' annullamento, rigorosamente delimitata, cioè quando l' azione mira a far salve le sue prerogative . Anche quando si tratta di una "presa di posizione" dell' istituzione diffidata ad agire dal Parlamento, è opportuno limitare il diritto ad esperire l' azione di annullamento al caso sopra indicato . Provocando infatti la presa di posizione durante la fase precontenziosa, il Parlamento svolge uno dei compiti essenziali del ricorso per carenza, quello di indurre l' istituzione di cui trattasi ad uscire dall' inerzia in cui assertivamente si trova .
35 . Il determinare se le censure formulate dal Parlamento europeo contro il provvedimento riguardino una delle sue prerogative rientra nell' esame che dovrete effettuare in seguito .
36 . Concludo dunque per la reiezione dell' eccezione d' irricevibilità sollevata dal Consiglio e per la dichiarazione che il Parlamento europeo può proporre ricorso d' annullamento a norma dell' art . 173 del trattato in caso di lesione delle sue prerogative . La questione se ciò avvenga nel presente caso dev' essere esaminata in sede di merito .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Decisione 87/373/CEE, GU L 197 del 18.7.1987, pag . 33 .
( 2 ) GU C 283 del 10.11.1986, pag . 85 .
( 3 ) Causa 101/63, Wagner, sentenza 12 maggio 1964, Racc . pag . 383; causa 208/80, Lord Bruce of Donington, sentenza 15 settembre 1981, Racc . pag . 2205; causa 149/85, Wybot, sentenza 10 luglio 1986, Racc . 1986, pag . 2391; causa 131/87, Commissione / Consiglio, ancora pendente, ed ordinanza 30 settembre 1987 .
( 4 ) Causa 138/79, SA Roquette Frères / Consiglio delle Comunità europee, Racc . 1980, pag . 3333; causa 139/79, Maïzena GmbH / Consiglio delle Comunità europee, Racc . 1980, pag . 3393 .
( 5 ) Il Parlamento è infatti intervenuto nelle cause riunite 281, 283, 284, 285 e 287/85, Repubblica federale di Germania / Commissione delle Comunità europee ( Politica migratoria - Competenza della Comunità ), sentenza 9 luglio 1987, e nelle cause 131/87 e 16/88, Commissione / Consiglio, tuttora pendenti dinanzi alla Corte .
( 6 ) Causa 13/83, Parlamento / Consiglio, Racc . 1985, pag . 1556 .
( 7 ) Il Parlamento ha proposto un altro ricorso per carenza contro il Consiglio nella causa 377/87, attualmente pendente
( 8 ) Causa 270/84, Assunta Licata / Comitato economico e sociale, sentenza 10 luglio 1986, Racc . 1986, pag . 2305; causa 149/85, soprammenzionata, sentenza 10 luglio 1986, Racc . 1986, pag . 2403; causa 152/85, Misset, sentenza 15 gennaio 1987, Racc . 1987, pag . 223 .
( 9 ) Cause 101/63 e 208/80, soprammenzionate; causa 20/85, Roviello, tuttora pendente dinanzi alla Corte . Ricordo che a norma dell' art . 20, 2° comma, dello statuto della Corte solo "le parti, gli Stati membri, la Commissione e, se del caso, il Consiglio hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie o osservazioni scritte" in occasione del ricorso pregiudiziale .
( 10 ) Causa 294/83, Racc . 1986, pag . 1339, massima confermata dall' ordinanza 4 giugno 1986 pronunziata nel ricorso del Groupe des droites européennes ( causa 78/85, Racc . 1986, pag . 1753 ) e dalla sentenza 3 luglio 1986 nella causa Consiglio / Parlamento ( causa 34/86, Racc . 1986, pag . 2188, "bilancio ".)
( 11 ) Rilevo che due cause Francia / Parlamento, cause riunite 51 e 358/85, la cui riunione è stata decisa con ordinanza 8 luglio 1987, sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte .
( 12 ) G . Vandersanden e A . Barav : Contentieux communautaire, Bruxelles, E . Buylant, 1977, pag . 304; R . Joliet : Le droit institutionnel des Communautés européennes : le contentieux, Faculté de droit, d' économie et de sciences sociales de Liège, 1981, pag . 196 .
( 13 ) G . Isaac : L' insertion du Parlement européen dans le système juridictionnel des Communautés européennes, "Annuaire français de droit international", 1986, pag . 794, in particolare pag . 797 .
( 14 ) Cause riunite 138/79 e 139/79, soprammenzionate, punto 19 della motivazione .
( 15 ) Causa 13/83, soprammenzionata, punto 17 della motivazione .
( 16 ) Art . 4, n . 1, del trattato CEE .
( 17 ) Vedasi ad esempio K . Lenaerts : La position du Parlement européen devant la Cour de Justice à la lumière de la position du Congrès americain devant le juge fédéral, relazione presentata al Colloquio organizzato dall' Institut d' études européennes de l' Université libre de Bruxelles, 24-26 settembre 1987 : sul tema : "Le Parlement européen dans l' évolution institutionnelle", pag . 10 del ciclostile .
( 18 ) Vedasi ad esempio J.-C . Masclet : Le Parlement européen devant ses juges, "Revue du marché commun", pag . 518, in particolare pag . 521 .
( 19 ) Vedasi ad esempio causa 42/71, Nordgetreide GmbH & Co . KG / Commissione delle Comunità europee, sentenza 8 marzo 1972, Racc . pag . 105, in particolare pag . 111 : "La risposta della Commissione è negativa e la si deve quindi considerare in relazione all' oggetto della domanda ". Vedansi G . Vandersanden e A . Barav : Contentieux communautaire, Bruxelles, Bruylant, 1977, pag . 229 e seguenti; R . Joliet : Le droit institutionnel des Communautés européennes : les contentieux, Faculté de droit, d' économie et de sciences sociales de Liège 1981, pag . 150 . Vedasi del pari J . Mégret, W . Waelbroeck, J.-V . Louis, D . Vignes, J.-L . Dewost e G . Vandersanden : Le droit de la Communauté économique européenne, volume 10, "La Cour de justice : les actes des institutions", tomo 1, edizioni dell' università di Bruxelles, 1983, pag . 171 .
( 20 ) Vedasi G . Isaac : articolo soprammenzionato, Annuaire français de droit international, 1986, pag . 794, in particolare pag . 809 . Vedasi pure le osservazioni in questo senso del sig . Waelbroeck in occasione della tavola rotonda organizzata dal Centre d' études internationales et européennes de l' Université Robert Schuman di Strasburgo il 10 aprile 1987 sul tema Le Parlement européen et la Cour de justice des Communautés européennes, pag . 24 . Rilevo del pari che l' altra istituzione e gli Stati membri, in quanto ricorrenti privilegiati, potrebbero, dal canto loro, adire la Corte per fare accertare la carenza dell' istituzione che era stata in precedenza invitata ad agire dal Parlamento . L' art . 175 del trattato non prescrive, quanto meno espressamente, che il ricorrente dinanzi alla Corte ( quantomeno le istituzioni e gli Stati membri ) sia necessariamente quello che aveva inizialmente diffidato l' istituzione a provvedere .
( 21 ) Causa 15/70, sentenza 18 novembre 1970, Racc . pag . 975, punto 6 della motivazione .
( 22 ) Causa 294/83, soprammenzionato, pag . 1351 .
( 23 ) Causa 230/81, Racc . 1983, pag . 255, punto 17 della motivazione .
( 24 ) Conclusioni dell' avvocato generale Mancini per la causa 294/83, soprammenzionata, pag . 1349 .
( 25 ) Soprammenzionata, punto 24 della motivazione .
( 26 ) Causa 230/81, soprammenzionata, punto 20 della motivazione .
( 27 ) Causa 294/83, soprammenzionata, punto 24 della motivazione .
( 28 ) Causa 294, soprammenzionata, punto 25 della motivazione .
( 29 ) Causa 294/83, soprammenzionata, punto 23 della motivazione .
( 30 ) Causa 22/70, Commissione delle Comunità europee / Consiglio delle Comunità europee, sentenza 31 marzo 1971, Racc . pag . 263, in particolare pag . punto 39 della motivazione, una parte del quale è stata riprodotta nel punto 24 della sentenza "Les Verts ".
( 31 ) Causa 22/70, soprammenzionata, punto 41 della motivazione . In un altro contesto, per respingere l' argomento secondo il quale le decisioni dirette agli Stati membri non possono costituire oggetto di ricorso d' annullamento proposto da un singolo, la Corte aveva dichiarato, fra l' altro, nella sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann & Co . / Commissione della Comunità economica europea, Racc . pag . 197, in particolare pag . 222 : "che, del resto, le disposizioni del trattato riguardanti il diritto di agire dei singoli non possono essere interpretate restrittivamente ".
( 32 ) Causa 314/85, sentenza 22 ottobre 1987, punto 16, Racc . 1987, pag . 4199 .
( 32 ) Risoluzione del 20 marzo 1958, GU 1 del 20.4.1958, pag . 6 .
( 33 ) Risoluzione 30 marzo 1962, GU 31 del 26.4.1962, pag . 1045 .
( 34 ) GU L 169 del 29.6.1987 .
( 35 ) Atto adottato il 20 settembre 1976, recante elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo mediante suffragio universale diretto ( GU L 278 dell' 8.10.1976 ).
( 36 ) GU C 89 del 22.4.1975 .
( 37 ) GU C 194 del 28.7.1982 .
( 38 ) Bollettino delle Comunità europee 6-1983, pag . 26 .
( 39 ) Processo verbale del Consiglio 24 e 25 febbraio 1964, pag . 26 .
( 40 ) Nota del Consiglio 15 ottobre 1973 .