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Document 61987CC0054

    Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 13 dicembre 1988.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
    Risorse proprie - Interessi moratori - Accertamento dei dazi - Rettifica.
    Causa 54/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1989 -00385

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:537

    61987C0054

    Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 13 dicembre 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - RISORSE PROPRIE - INTERESSI MORATORI - ACCERTAMENTO DEI DAZI - RETTIFICA. - CAUSA 54/87.

    raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00385


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    1 La Commissione vi invita a decidere nella presente causa una questione di principio relativa alla percezione delle risorse proprie della Comunità da parte degli Stati membri .

    2 L' essenziale dei fatti può essere riassunto come segue : a seguito di un' ispezione effettuata dagli uffici della Commissione in giugno-luglio 1980 a Ravenna, veniva constatato che gli uffici doganali italiani avevano per errore contabilizzato dei dazi doganali come inclusi nel trattato CECA, e pertanto come risorse nazionali . I dazi di cui trattasi erano stati inizialmente accertati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1980 . A seguito di rettifica, gli importi corrispondenti venivano iscritti a credito nel conto della Commissione il 20 settembre 1980 .

    3 La Commissione, che all' udienza ha rinunziato alla seconda e terza contestazione di inottemperanza che aveva inizialmente avanzato, vi chiede di dichiarare in sostanza che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell' art . 11 del regolamento ( CEE, Euratom, CECA ) del Consiglio 19 dicembre 1977, n . 2891, recante applicazione della decisione 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( nel prosieguo : il "regolamento ") ( 1 ) rifiutando di pagare interessi moratori su questi importi .

    4 Fin dall' inizio, desidero sottolineare, come già rilevato dall' avvocato generale Lenz, che

    "le norme finanziarie del diritto comunitario rientrano tra le norme fondamentali della costituzione comunitaria, la cui osservanza incondizionata è necessaria per garantire l' effettivo funzionamento della Comunità" ( 2 ).

    5 L' interpretazione delle norme relative alle risorse proprie ed alle modalità secondo cui gli Stati membri le percepiscono e le mettono a disposizione della Comunità deve garantire che l' attuazione dei testi da applicarsi tuteli scrupolosamente questo obiettivo . Va in tal senso la vostra giurisprudenza la quale non ritiene che uno sciopero prevedibile possa costituire un fatto giustificante il ritardo nell' iscrizione delle risorse ( 3 ) o che uno Stato membro possa valutare l' opportunità di dar seguito ad una domanda d' iscrizione anticipata delle risorse ( 4 ). In entrambi i casi, saranno dovuti interessi moratori in applicazione dell' art . 11 del regolamento .

    6 Alla luce di questi principi procederò all' esame del presente ricorso .

    7 Secondo la Repubblica italiana, non vanno corrisposti interessi moratori poiché la rettifica costituisce "nuovo accertamento" ai sensi dell' art . 2, 2° comma, del regolamento, a decorrere dal quale l' iscrizione del credito è intervenuta nel termine di cui all' art . 10 dello stesso regolamento .

    8 La Commissione contesta che vi sia stato un "nuovo accertamento" ai sensi dell' art . 2, 2° comma . Essa fa valere che una siffatta possibilità presuppone un accertamento iniziale corretto . Orbene, tale non sarebbe il caso nella fattispecie in quanto i dazi sono stati contabilizzati come inclusi nel trattato CECA . Pertanto, andrebbe presa in considerazione solo la data in cui avrebbe dovuto intervenire l' accertamento del credito . Conseguentemente, sarebbero esigibili gli interessi di mora .

    9 Va osservato che la tesi della Commissione e quella dello Stato convenuto appaiono comportare una premessa comune : in caso di nuovo accertamento ai sensi dell' art . 2, 2° comma, il termine di cui all' art . 10 decorre a partire da questa data e, conseguentemente, non sono più dovuti gli interessi moratori nel caso in cui esso sia rispettato .

    10 Questa analisi conduce le parti ad impegnarsi considerevolmente al fine di dimostrare rispettivamente che non v' è nuovo accertamento ( la Commissione ) e che va applicato alla fattispecie l' art . 2, 2° comma ( la Repubblica italiana ).

    11 Da parte mia, ritengo che il problema reale non sussista a tal proposito, in quanto non ricollego alla nozione di "nuovo accertamento" le conseguenze che concordamente ad esso si sembrano attribuire .

    12 Infatti, non condivido l' opinione delle parti che ritengono automatica la "regolarità" di un' iscrizione effettuata nel termine di cui all' art . 10 in caso di "nuovo accertamento ".

    13 Osservo in primo luogo che né l' art . 2, 2° comma, né l' art . 8, relativo alla contabilizzazione - e non all' iscrizione nel conto della Commissione - dei "nuovi accertamenti", implicano siffatta soluzione, che trova certamente unico sostegno nel testo letterale dell' art . 10 il quale stabilisce, ricordiamolo, che "l' iscrizione a credito di cui all' art . 9, paragrafo, 1 è effettuata al più tardi entro il 20 del secondo mese successivo a quello durante il quale il diritto è stato accertato ".

    14 Se riteneste che l' iscrizione a credito non sia tardiva quando intervenga nel rispetto del termine di cui sopra, decorrente dall' accertamento effettivo, anche quando quest' ultimo sia stato effettuato posteriormente ad una data limite, dovrebbe essere adottata identica soluzione in caso di nuovo accertamento che faccia seguito ad un accertamento inesatto . Ciò in quanto dovrebbe essere preso in considerazione solo l' accertamento effettivo del dazio .

    15 Ma, al contrario, nella causa 303/84, in cui la Repubblica federale di Germania, che non aveva accertato il credito alla data contemplata dalla normativa comunitaria, rifiutava di corrispondere gli interessi moratori in base al fatto che l' iscrizione a credito era intervenuta nel termine di cui all' art . 10 decorrente dall' accertamento effettivo, avete ritenuto che

    "dalla lettera stessa del suddetto art . 11 del regolamento n . 2891/77 risulta che gli interessi di mora sono dovuti per 'ogni ritardo' nelle iscrizioni sul conto della Commissione ".

    Avete inoltre ritenuto che,

    "qualunque sia la ragione per cui l' iscrizione sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo, gli interessi di mora sono esigibili, senza che sia necessario distinguere a seconda che tale iscrizione tardiva risulti dalla scadenza della data ultima fissata per l' accertamento dei diritti o da un superamento del termine di cui all' art . 10, n . 1, del regolamento n . 2891/77" ( 5 ).

    16 Tenuto conto del tenore di questa sentenza, ritengo che vi sia allo stesso modo ritardo nell' iscrizione a credito, che produce interessi moratori, nel caso in cui è dovuto intervenire un nuovo accertamento e in cui la Comunità non ha disposto delle somme ad essa dovute prima della scadenza del termine di cui all' art . 10, decorrente dal giorno in cui doveva venire accertato il credito .

    "Se così non fosse, se la nascita di un diritto dipendesse dall' accertamento a cui provvedono gli Stati, questi ultimi si vedrebbero restituita in pratica una potestà tributaria che è stata loro sottratta" ( 6 ).

    17 La circostanza che esista un errore, di contabilizzazione o di accertamento in senso stretto, non deve influire sui diritti della Comunità . In quanto da esso consegua un ritardo nell' iscrizione a credito, sono esigibili interessi moratori in applicazione dell' art . 11 del regolamento . Né modificano in alcun modo il rigore del principio i rinvii discrezionali che la Commissione può accordare in materia . Quindi, ritengo che sia perfettamente inutile indagare se esista nella fattispecie nuovo accertamento ai sensi dell' art . 2, 2° comma, in quanto in ogni caso il ritardo dell' iscrizione a credito è manifesto e pertanto la Repubblica italiana non può ricusare il pagamento di interessi in applicazione dell' art . 10 del regolamento di cui trattasi .

    18 Intenzionale è il rigore dell' interpretazione che vi suggerisco . Essa equivale a proporvi di affermare che gli Stati membri hanno un obbligo di risultato rispetto alla messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità in un termine decorrente dal giorno in cui avrebbe dovuto essere accertato il credito . La diligenza e la precisione delle amministrazioni nazionali non debbono condizionare "l' effettivo funzionamento della Comunità" ( 7 ). Quest' ultima deve "disporre delle risorse proprie nelle migliori condizioni" ( 8 ).

    19 Conseguentemente vi propongo :

    - di dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE rifiutando di pagare interessi moratori ai sensi dell' art . 11 del regolamento n . 2891/77 a seguito di un' errata classificazione di taluni dazi doganali nei primi tre mesi del 1980,

    - di condannare lo Stato convenuto al pagamento delle spese di causa .

    (*) Lingua originale : il francese .

    ( 1 ) GU L 336 del 27 dicembre 1977, pag . 1 .

    ( 2 ) Conclusioni nella causa 70/86, Commissione / Repubblica ellenica, sentenza 17 settembre 1987, Racc . 1987, pag . 3554 .

    ( 3 ) Causa 70/86, citata .

    ( 4 ) Causa 93/85, Commissione / Regno Unito, sentenza 18 dicembre 1986, Racc . 1986, pag . 4011 .

    ( 5 ) Causa 303/84, Commissione / Repubblica federale di Germania, sentenza 20 marzo 1986, Racc . pag . 1171, punto 17 della motivazione, il corsivo è mio .

    ( 6 ) Conclusioni dell' avv . Mancini nella causa 303/84, citata .

    ( 7 ) Conclusioni dell' avv . Lenz nella causa 70/86, citata .

    ( 8 ) Ultimo considerando del regolamento n . 2891/77 .

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