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Document 61986CO0304
Order of the President of the Court of 16 January 1987. # Enital SpA v Council and Commission of the European Communities. # Dumping - Provisional duties. # Case 304/86 R.
Ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 1987.
Enital SpA contro Consiglio e Commissione delle Comunità europee.
Dumping - Dazi provvisori.
Causa 304/86 R.
Ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 1987.
Enital SpA contro Consiglio e Commissione delle Comunità europee.
Dumping - Dazi provvisori.
Causa 304/86 R.
Raccolta della Giurisprudenza 1987 -00267
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:15
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 16 GENNAIO 1987. - ENITAL SPA CONTRO CONSIGLIO E COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DUMPING - DAZI PROVVISORI. - CAUSA 304/86.
raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 00267
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
1 . PROCEDIMENTO SOMMARIO - SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE - PRESUPPOSTI - DANNO GRAVE ED IRREPARABILE
( TRATTATO CEE, ART . 185; REGOLAMENTO DI PROCEDURA, ART . 83, PAR 2 )
2 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - REGOLAMENTI - EFFICACIA NEL TEMPO - ENTRATA IN VIGORE IMMEDIATA - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI
( TRATTATO CEE, ART . 191 )
NEL PROCEDIMENTO 304/86 R,
ENITAL SPA, SOCIETA DI DIRITTO ITALIANO CON SEDE IN MILANO, CON L' AVV . DINO RANIERI, DEL FORO DI COMO, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LO STUDIO DELL' AVV . E . ARENDT, 34 B, RUE PHILIPPE-II,
RICHIEDENTE,
CONTRO
CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATO DAL SUO AGENTE SIG . E . STEIN, MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . J . KAESER, DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI, 100, BOULEVARD KONRAD-ADENAUER,
E
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO AGENTE SIG . E . DE MARCH, MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . G . KREMLIS, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,
RESISTENTI,
AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DELLA RICHIEDENTE DIRETTA AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL' APPLICAZIONE :
- DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 30 SETTEMBRE 1986, N . 3018, "RELATIVO ALL' ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE ACCETTA GLI IMPEGNI ASSUNTI RISPETTIVAMENTE DAGLI ESPORTATORI DELLA BULGARIA, DELLA CECOSLOVACCHIA, DELLA POLONIA, DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA E DELLA ROMANIA NEL QUADRO DELLA PROCEDURA ANTIDUMPING CONCERNENTE LE IMPORTAZIONI DI MOTORI ELETTRICI POLIFASE NORMALIZZATI DI POTENZA SUPERIORE A 0,75 KW ED INFERIORE O PARI A 75 KW, ORIGINARI DI DETTI PAESI" ( GU L 280, PAG . 66 ),
E
- DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 30 SETTEMBRE 1986, N . 3019, "CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI MOTORI ELETTRICI POLIFASE NORMALIZZATI DI POTENZA SUPERIORE A 0,75 KW ED INFERIORE O PARI A 75 KW, ORIGINARI DELLA BULGARIA, UNGHERIA, POLONIA, REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA, ROMANIA, CECOSLOVACCHIA E UNIONE SOVIETICA" ( GU L 280, PAG . 68 ),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA EUROPEE
EMETTE LA SEGUENTE
ORDINANZA
1 CON ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 3 DICEMBRE 1986, L' ENITAL HA PROPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 173, 2* COMMA, DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO DIRETTO ALL' ANNULLAMENTO DEI PRECITATI REGOLAMENTI NN . 3018/86 DEL CONSIGLIO E 3019/86 DELLA COMMISSIONE ( GU L 280, RISPETTIVAMENTE PAGG . 66 E 68 ).
2 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17 DICEMBRE 1986, LA RICHIEDENTE HA PRESENTATO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 185 DEL TRATTATO CEE E DEGLI ARTT . 36 DELLO STATUTO DELLA CORTE E 83 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, UN' ISTANZA DI PROVVEDIMENTI URGENTI DIRETTA AD OTTENERE LA SOSPENSIONE, NEI SUOI CONFRONTI, DEI SUMMENZIONATI REGOLAMENTI N . 3018/86 DEL CONSIGLIO E N . 3019/86 DELLA COMMISSIONE, SINO ALLA PRONUNZIA DELLA CORTE SUL RICORSO PRINCIPALE .
3 I RESISTENTI HANNO PRESENTATO LE LORO OSSERVAZIONI SCRITTE IL 9 GENNAIO 1987 . POICHE LE OSSERVAZIONI SCRITTE DELLE PARTI CONTENGONO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE AI FINI DELLA DECISIONE SULLA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI, NON E SEMBRATO NECESSARIO SENTIRE I CHIARIMENTI ORALI DELLE PARTI .
4 PRIMA DI ESAMINARE NEL MERITO LA PRESENTE DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI, APPARE UTILE RICORDARE SUCCINTAMENTE, IN QUANTO RIGUARDANO LA RICHIEDENTE, LE PRINCIPALI FASI DELLA PROCEDURA ANTIDUMPING CHE HANNO PRECEDUTO L' ADOZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE, DEI PRECITATI REGOLAMENTI NN . 3018/86 E 3019/86 .
5 NELL' OTTOBRE DEL 1985 VENIVA PRESENTATA ALLA COMMISSIONE, IN PARTICOLARE DAL GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE MATERIEL D' EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET DE L' ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE ASSOCIES ( IN PROSIEGUO : "GIMELEC ") UNA RICHIESTA DI RIESAME, AI SENSI DELL' ART . 14 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 23 LUGLIO 1984, N . 2176, "RELATIVO ALLA DIFESA CONTRO LE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING O DI SOVVENZIONI DA PARTE DI PAESI NON MEMBRI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA" ( GU L 201, PAG . 1 ), DELLE DECISIONI RECANTI ACCETTAZIONE DEGLI IMPEGNI SUI PREZZI ASSUNTI DAGLI ESPORTATORI NELL' AMBITO DELLA PRECEDENTE PROCEDURA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI DI MOTORI ELETTRICI POLIFASE NORMALIZZATI DI POTENZA SUPERIORE A 0,75 KW ED INFERIORE O PARI A 75 KW ORIGINARI DELLA BULGARIA, UNGHERIA, POLONIA, REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA, ROMANIA, CECOSLOVACCHIA ED UNIONE SOVIETICA .
6 VA ALTRESI PRECISATO CHE L' ENITAL E L' IMPORTATORE NELLA COMUNITA DEI MOTORI ELETTRICI POLIFASE NORMALIZZATI DI POTENZA SUPERIORE A 0,75 KW ED INFERIORE O PARI A 75 KW, ORIGINARI DELL' UNIONE SOVIETICA E CHE LA SOCIETA SOVIETICA ESPORTATRICE DI TALI PRODOTTI, LA ENERGOMACHEXPORT, E UNO DEI SUOI AZIONISTI .
7 NEL CORSO DELLA PROCEDURA PRECEDENTE, IL CONSIGLIO, COL REGOLAMENTO 28 LUGLIO 1982, N . 2075 ( GU L 220, PAG . 36 ) ACCETTAVA, IN PRIMO LUOGO, IMPEGNI SUI PREZZI ASSUNTI DAGLI ESPORTATORI DELLA BULGARIA, DELLA POLONIA, DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA, DELLA ROMANIA E DELLA CECOSLOVACCHIA, CHIUDENDO LA PROCEDURA PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI ORIGINARIE DI QUESTI PAESI E, IN SECONDO LUOGO, ISTITUIVA UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI TALI PRODOTTI PROVENIENTI DALL' UNIONE SOVIETICA .
8 DOPO UNA DOMANDA DI RIESAME DI TALE DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO PRESENTATA DALLA ENERGOMACHEXPORT, LA COMMISSIONE ACCETTAVA, CON DECISIONE 2 APRILE 1984, N . 84/189 ( GU L 95, PAG . 28 ), L' IMPEGNO DI RISPETTARE UN PREZZO MINIMO PER LE SUE ESPORTAZIONI ASSUNTO DA TALE SOCIETA . DI CONSEGUENZA, IL CONSIGLIO, CON REGOLAMENTO 7 MAGGIO 1984, N . 1275 ( GU L 123, PAG . 22 ) ABROGAVA I DAZI ANTIDUMPING DEFINITIVI IN PRECEDENZA MENZIONATI E CHIUDEVA LA PROCEDURA ANTIDUMPING NEI CONFRONTI DI TALI IMPORTAZIONI .
9 RITENENDO CHE LA DOMANDA DELLA GIMELEC CONTENESSE ELEMENTI DI PROVA RIVELATORI DI UN MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE LA NECESSITA DI UN RIESAME, LA COMMISSIONE ANNUNCIAVA, CON AVVISO DEL 26 NOVEMBRE 1985, LA RIAPERTURA DI UNA PROCEDURA ANTIDUMPING RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI DEI MOTORI ELETTRICI POLIFASE NORMALIZZATI DI POTENZA SUPERIORE A 0,75 KW ED INFERIORE O PARI A 75 KW, RIENTRANTI NELLA VOCE EX 85.01 B I B ) DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE CORRISPONDENTE AI CODICI NIMEXE EX 85.01-33, EX 85.01-34 ED EX 85.01-36 E ORIGINARI DELLA BULGARIA, CECOSLOVACCHIA, POLONIA, REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA, ROMANIA, UNGHERIA E UNIONE SOVIETICA ( GU C 305, PAG . 2 ).
10 POICHE LA PROCEDURA DI RIESAME HA MESSO IN EVIDENZA LA PERSISTENZA, MALGRADO GLI IMPEGNI SUI PREZZI IN PRECEDENZA MENZIONATI, DI RILEVANTI PRATICHE DI DUMPING NONCHE LA CORRELATIVA ESISTENZA DI UN RILEVANTE PREGIUDIZIO PER L' INDUSTRIA COMUNITARIA, LA COMMISSIONE ABROGAVA, COL REGOLAMENTO 30 SETTEMBRE 1986, N . 3019, LA SUA PRECITATA DECISIONE N . 84/189 RECANTE ACCETTAZIONE DELL' IMPEGNO SUI PREZZI ASSUNTO DALL' ESPORTATORE SOVIETICO E ISTITUIVA UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI ORIGINARI DI TALE PAESE . CON TALE REGOLAMENTO ESSA ISTITUIVA ALTRESI UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI ORIGINARI DELLA BULGARIA, UNGHERIA, POLONIA, REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA, ROMANIA E CECOSLOVACCHIA . CON IL REGOLAMENTO N . 3018/86, ADOTTATO IN PARI DATA, IL CONSIGLIO ABROGAVA IL PRECITATO REGOLAMENTO N . 2075/82, RECANTE ACCETTAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAGLI ESPORTATORI DELLA BULGARIA, DELLA CECOSLOVACCHIA, DELLA POLONIA, DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA E DELLA ROMANIA .
11 AI SENSI DELL' ART . 185 DEL TRATTATO CEE, I RICORSI PROPOSTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA NON HANNO EFFETTO SOSPENSIVO . TUTTAVIA QUEST' ULTIMA PUO, QUANDO REPUTI CHE LE CIRCOSTANZE LO RICHIEDANO, ORDINARE LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELL' ATTO IMPUGNATO .
12 PERCHE UN PROVVEDIMENTO PROVVISORIO COME QUELLO RICHIESTO POSSA ESSERE ORDINATO, L' ART . 83, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA PRESCRIVE CHE LE DOMANDE DI PROVVEDIMENTI URGENTI DEBBANO PRECISARE GLI ARGOMENTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE GIUSTIFICHINO, PRIMA FACIE, L' ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO NONCHE I MOTIVI DI URGENZA .
13 RISULTA DA UNA GIURISPRUDENZA COSTANTE DELLA CORTE CHE IL CARATTERE URGENTE DI UNA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI SANCITO DALL' ART . 83, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA VA VALUTATO IN RELAZIONE ALLA NECESSITA ESISTENTE DI STATUIRE IN VIA PROVVISORIA ONDE EVITARE CHE VENGA PROVOCATO UN DANNO GRAVE ED IRREPARABILE ALLA PARTE CHE RICHIEDE IL PROVVEDIMENTO STESSO .
14 A QUESTO PROPOSITO, LA RICHIEDENTE SI LIMITA A FAR VALERE DUE ARGOMENTI . ESSA SOSTIENE, IN PRIMO LUOGO, CHE LA DECISIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE DI FAR ENTRARE IN VIGORE I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI IL GIORNO DELLA LORO PUBBLICAZIONE EQUIVARREBBE, DI FATTO, A DAR LORO UN' EFFICACIA RETROATTIVA E CHE CIO LE ARRECHEREBBE UN DANNO GRAVE IN QUANTO ESSA AVEVA GIA PROGRAMMATO LA SUA POLITICA COMMERCIALE SULLA BASE DEGLI IMPEGNI SUI PREZZI IN PRECEDENZA ACCETTATI . IN SECONDO LUOGO, ESSA ASSERISCE CHE IL RIFERIMENTO ALLA TARIFFA DOGANALE NELL' IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI COLPITI DAL DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO ISTITUITO DAL PRECITATO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 3019/86 HA COMPORTATO L' APPLICAZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO NON SOLTANTO AI MOTORI FINITI, MA ANCHE ALLE PARTI STACCATE DI MOTORE, IL CHE PROVOCHEREBBE UN DANNO GRAVE E ILLEGITTIMO PER COLORO CHE, COME LA RICHIEDENTE, IMPORTANO TALI PRODOTTI .
15 COME LA COMMISSIONE HA GIUSTAMENTE OSSERVATO, SI DEVE CONVENIRE CHE IL SECONDO ARGOMENTO DELLA RICHIEDENTE APPARE, PRIMA FACIE, ASSOLUTAMENTE NON PERTINENTE . RISULTA INFATTI DALLA SEMPLICE LETTURA DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ( GU 1985, L 330, PAG . 335 ) E DEL CODICE NIMEXE ( GU L 353, PAG . 475 ) CHE LA VOCE 85.01 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, DAL TITOLO : "MACCHINE GENERATRICI; MOTORI; CONVERTITORI ROTANTI O STATICI ( RADDRIZZATORI, ECC .); TRASFORMATORI; BOBINE DI REATTANZA E BOBINE DI AUTOINDUZIONE" E SUDDIVISO IN TRE SOTTOVOCI :
- 85.01 A ( MERCI DESTINATE AD AEROMOBILI CIVILI );
- 85.01 B ( ALTRE MACCHINE E APPARECCHI );
- 85.01 C ( PARTI E PEZZI STACCATI ),
E CHE IL RIFERIMENTO FATTO NEL PRECITATO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 3019/86 ALLA VOCE DOGANALE 85.01 B 1 B ) NON RIGUARDA LE PARTI E PEZZI STACCATI CHE SONO DEFINITI ALLA VOCE 85.01 C . IL RAPPORTO CON LE VOCI CORRISPONDENTI DEL CODICE NIMEXE 85.01-33, 85.01-34 E 85.01-36 CONFERMA TALE CONSTATAZIONE IN QUANTO QUESTE ULTIME DESIGNANO I MOTORI POLIFASE NORMALIZZATI DI POTENZA SUPERIORE A 0,75 KW ED INFERIORE O PARI A 75 KW MENTRE LE PARTI E PEZZI STACCATI DI MOTORI SONO INVECE MENZIONATI ALLE RUBRICHE 85.01-89 E 85.01-90 A CUI IL PRECITATO REGOLAMENTO N . 3019/86 NON FA RIFERIMENTO .
16 CIRCA IL PRIMO ARGOMENTO ADDOTTO DALLA RICHIEDENTE, VA RICORDATO CHE, AI SENSI DELL' ART . 191 DEL TRATTATO CEE, "I REGOLAMENTI (...) ENTRANO IN VIGORE ALLA DATA DA ESSI STABILITA OVVERO, IN MANCANZA, NEL VENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA LORO PUBBLICAZIONE ". IL TRATTATO CEE AFFIDA QUINDI ALL' ISTITUZIONE CHE EMANA IL REGOLAMENTO LA CURA DI PRECISARNE LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE . LA CORTE, PUR AVENDO DICHIARATO, NELLA SENTENZA 13 DICEMBRE 1967 ( CAUSA 17/67, NEUMANN, RACC . PAG . 521 ) CHE "SE FOSSE POSSIBILE DISPORRE SENZA MOTIVO L' ENTRATA IN VIGORE IMMEDIATA, LA CERTEZZA DEL DIRITTO NE VERREBBE PREGIUDICATA" HA TUTTAVIA PRECISATO CHE PUO FARVISI RICORSO QUALORA, NEL CASO DI SPECIE, SUSSISTANO SERI MOTIVI PER RITENERE CHE OGNI INDUGIO FRA PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE AVREBBE POTUTO NUOCERE ALLA COMUNITA . NELLA FATTISPECIE, VA CONSTATATO CHE, COME LA COMMISSIONE HA ASSERITO, TALI MOTIVI SEMBRANO SUSSISTERE PRIMA FACIE . L' ENTRATA IN VIGORE IMMEDIATA DEI DAZI ANTIDUMPING PROVVISORI SEMBRA INFATTI CONSEGUIRE DALLA NATURA PROVVISORIA E CONSERVATIVA DI TALI DAZI, ISTITUITI, SECONDO LA STESSA FORMULAZIONE DELL' ART . 11 DEL PRECITATO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2176/84, AL FINE DI EVITARE CHE VENGA ARRECATO UN PREGIUDIZIO ALLA COMUNITA NEL CORSO DELLA PROCEDURA ANTIDUMPING E NON APPARE TALE DA ARRECARE UN DANNO GRAVE E IRREPARABILE ALLA RICHIEDENTE .
17 INOLTRE, VA ANCORA PRECISATO CHE LA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI DEV' ESSERE IN OGNI CASO RESPINTA IN QUANTO CONCERNE IL CONSIGLIO, DATO CHE IL REGOLAMENTO N . 3018/86 DI TALE ISTITUZIONE, DI CUI LA RICHIEDENTE DOMANDA LA SOSPENSIONE, NON RIGUARDA LE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DALL' UNIONE SOVIETICA . E' INFATTI L' ART . 1 DEL PRECITATO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 3019/86 CHE HA ABROGATO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE N . 84/189 RECANTE ACCETTAZIONE DELL' IMPEGNO SUI PREZZI ASSUNTO DALL' ESPORTATORE SOVIETICO .
18 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE LA RICHIEDENTE NON HA ADDOTTO ALCUN ARGOMENTO DETERMINANTE CHE CONSENTA DI DIMOSTRARE CHE ESSA SUBIREBBE UN DANNO GRAVE ED IRREPARABILE SE IL PROVVEDIMENTO PROVVISORIO RICHIESTO LE FOSSE RIFIUTATO .
PER QUESTI MOTIVI,
IL PRESIDENTE,
STATUENDO IN VIA PROVVISORIA,
COSI PROVVEDE :
1 ) LA DOMANDA E RESPINTA .
2 ) LE SPESE SONO RISERVATE .
LUSSEMBURGO, 16 GENNAIO 1987 .