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Document 61986CO0121(01)
Order of the President of the Court of 20 February 1987. # Anonimos Eteria Epichirisseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE and others v Commission and Council of the European Communities. # Dumping - Application for measures of inquiry - Article 91 of the Rules of Procedure. # Joined cases 121/86 R and 122/86 R.
Ordinanza del presidente della Corte del 20 febbraio 1987.
Anonimos Eteria Epichirisseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE e altri contro Commissione e Consiglio delle Comunità europee.
Dumping - Domanda di provvedimenti istruttori - Art. 91 del regolamento di procedura.
Cause riunite 121/86 R e 122/86 R.
Ordinanza del presidente della Corte del 20 febbraio 1987.
Anonimos Eteria Epichirisseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE e altri contro Commissione e Consiglio delle Comunità europee.
Dumping - Domanda di provvedimenti istruttori - Art. 91 del regolamento di procedura.
Cause riunite 121/86 R e 122/86 R.
Raccolta della Giurisprudenza 1987 -00833
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:93
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 20 FEBBRAIO 1987. - ANONIMOS ETERIA EPICHIRISEON METALLEFTIKON VIOMICHANIKON KAI NAFTLILIAKON A. E. ED ALTRI CONTRO CONSIGLIO E COMMISSIONE DELLE COMMUNITA EUROPEE. - DUMPING - DOMANDA DI MEZZI ISTRUTTORI - ARTICOLO 91 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA. - CAUSA RIUNITE 121/86 R E 122/86 R.
raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 00833
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
1 . PROCEDIMENTO SOMMARIO - PROVVEDIMENTI PROVVISORI - PRESUPPOSTI
( TRATTATO CEE, ART . 186; REGOLAMENTO DI PROCEDURA, ART . 83, PAR 2 )
2 . PROCEDURA - DOMANDA DI ATTI ISTRUTTORI - INADEGUATEZZA DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO
( REGOLAMENTO DI PROCEDURA, ARTT . 45, 83, PAR 2, E 91 )
NEI PROCEDIMENTI 121 E 122/86 R,
ANONIMOS ETERIA EPICHIRISSEON METALLEFTIKON VIOMICHANIKON KAI NAFTLILIAKON AE
MACHEDONICHI LEFKOLITHI METALLEFTIKI VIOMICANIKI KAI NAFTILIAKI ETERIA AE
ELLINIKI LEFKOLITHI METALLEFTIKI VIOMICHANIKI NAFTILIAKI KAI EMBORIKI ETERIA AE
MAGNOMIN GENICHI METALLEFTICHI ETERIA AE, METALLEFTICHI EMBORICHI KAI METAPIITIKI,
SOCIETA DI DIRITTO GRECO, CON L' AVV . P . BERNITSAS, DEL FORO DI ATENE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . ALOYSE MAY, 1, GRAND RUE,
RICHIEDENTI,
CONTRO
CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATO DAI SUOI AGENTI E . STEIN E C . MAVRAKOS, MEMBRI DEL SUO UFFICIO LEGALE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . J . KAESER, DIRETTORE DELL' UFFICIO LEGALE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI, 100, BOULEVARD KONRAD - ADENAUER,
E
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAI SUOI AGENTI J . TEMPLE LANG E D . GOULOUSSIS, MEMBRI DEL SUO UFFICIO LEGALE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,
RESISTENTI,
AVENTI AD OGGETTO, IN VIA PRINCIPALE, LA DOMANDA CON CUI LE RICHIEDENTI CHIEDONO UN' INGIUNZIONE PROVVISORIA CHE INTIMI ALLA COMMISSIONE DI COMPLETARE IL FASCICOLO NON RISERVATO DELL' INCHIESTA ENTRO IL 31 DICEMBRE 1986 . IN MANCANZA, LA DOMANDA DELLE RICHIEDENTI E VOLTA AD OTTENERE :
- CHE VENGA DATA LORO LA POSSIBILITA DI CONSULTARE GLI ATTI DI CAUSA E DI CONTRASTARE NUOVAMENTE OGNI ELEMENTO NUOVO E SCONOSCIUTO CHE VENISSE ADDOTTO; OVVERO
- CHE NON SI TENGA CONTO DEI NUOVI ELEMENTI DI CUI LA COMMISSIONE HA PREANNUNCIATO LA PRESENZA NEL FASCICOLO NON RISERVATO E CHE, DI CONSEGUENZA, VENGANO PRESI IN CONSIDERAZIONE COME MEZZI DI PROVA SOLO GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO NON RISERVATO CHE SONO STATI MESSI A LORO DISPOSIZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1986 E CHE SONO ALLEGATI ALLA LORO REPLICA,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA EUROPEE
HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE
ORDINANZA
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 MAGGIO 1986, LE QUATTRO IMPRESE GRECHE SOPRAMENZIONATE HANNO PROPOSTO ALLA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 173, 2* COMMA, DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO MIRANTE ALL' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 86/59 DEL CONSIGLIO, DEL 6 MARZO 1986, CHE CHIUDE LA PROCEDURA ANTIDUMPING RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI DI MAGNESITE NATURALE CALCINATA A MORTE ( SINTERIZZATA ), ORIGINARIA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DELLA COREA DEL NORD ( GU L 70, PAG . 41 ) E DI QUALSIASI ATTO CONNESSO, PRECEDENTE O SUCCESSIVO .
2 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA LO STESSO GIORNO, LE RICHIEDENTI HANNO PROPOSTO ALLA CORTE, IN FORZA DEGLI ARTT . 178 E 215, 2* COMMA, DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO CONTRO LE ISTITUZIONI RESISTENTI INTESO AD OTTENERE LA CONDANNA AL PAGAMENTO DELL' IMPORTO DI 18*397*556 ECU PIU GLI INTERESSI LEGALI DAL GIORNO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE FINO AL MOMENTO DEL PAGAMENTO, COME RISARCIMENTO DEL DANNO CHE SAREBBE LORO DERIVATO DALL' ADOZIONE DELLA SOPRAMENZIONATA DECISIONE 86/59 .
3 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 GENNAIO 1987 LE RICHIEDENTI HANNO PROPOSTO ALLA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 186 DEL TRATTATO CEE E DELL' ART . 83 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, UNA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI DIRETTA AD OTTENERE, IN PRINCIPALITA, UN' INGIUNZIONE PROVVISORIA CHE INTIMI ALLA COMMISSIONE DI COMPLETARE IL FASCICOLO NON RISERVATO DELL' INCHIESTA ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 1986 . IN MANCANZA, LA DOMANDA DELLE RICHIEDENTI E VOLTA AD OTTENERE :
- CHE VENGA DATA LORO LA POSSIBILITA DI CONSULTARE GLI ATTI DI CAUSA E DI CONTRASTARE NUOVAMENTE OGNI ELEMENTO NUOVO E SCONOSCIUTO CHE VENISSE ADDOTTO; OVVERO
- CHE NON SI TENGA CONTO DEI NUOVI ELEMENTI DI CUI LA COMMISSIONE HA PREANNUNCIATO LA PRESENZA DEL FASCICOLO NON RISERVATO E CHE, DI CONSEGUENZA, VENGANO PRESI IN CONSIDERAZIONE COME MEZZI DI PROVA SOLO GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO NON RISERVATO CHE SONO STATI MESSI A LORO DISPOSIZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1986 E CHE SONO ALLEGATI ALLA LORO REPLICA .
4 LE RESISTENTI HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI SCRITTE IL 12 FEBBRAIO 1987 . POICHE LE MEMORIE DELLE PARTI CONTENGONO TUTTI I DATI NECESSARI PER DECIDERE SULLA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI, NON SI E RITENUTO OPPORTUNO SENTIRE LE LORO DIFESE ORALI .
5 PRIMA DI PROCEDERE ALL' ESAME DEL MERITO DELLA PRESENTE ISTANZA, APPARE UTILE RICORDARE CHE LE RICHIEDENTI HANNO GIA PROPOSTO, IL 23 MAGGIO 1986, ISTANZA DI PROVVEDIMENTI URGENTI RELATIVA ALLA CAUSA 121/86 R, DIRETTA AD OTTENERE UN' INGIUNZIONE PROVVISORIA CHE INTIMASSE, AL CONSIGLIO E ALLA COMMISSIONE, DI PRODURRE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALLA SOPRAINDICATA DECISIONE DEL CONSIGLIO 86/59 E, AI LORO AGENTI, DI DICHIARARE SOTTO GIURAMENTO CHE NON POSSIEDONO ALTRI DOCUMENTI . CON ORDINANZA 27 GIUGNO 1986 ( PROCEDIMENTO 121/86 R, EPICHIRISSEON AE / COMMISSIONE E CONSIGLIO, RACC . 1986, PAG . 2063 ), IL PRESIDENTE DELLA CORTE HA RESPINTO DETTA ISTANZA PRINCIPALMENTE PER IL MOTIVO CHE, SALVO CIRCOSTANZE ECCEZIONALI DI CUI DEVE ESSERE DATA LA PROVA CHE NEL CASO DI SPECIE LE PARTI NON SONO RIUSCITE A FORNIRE, IL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON COSTITUISCE, IN VIA DI PRINCIPIO, LO STRUMENTO APPROPRIATO PER OTTENERE CHE VENGANO PRODOTTI DOCUMENTI DEL TIPO DI QUELLI RICHIESTI .
6 A NORMA DELL' ART . 186 DEL TRATTATO CEE, LA CORTE DI GIUSTIZIA, NELLE CAUSE DI CUI DEVE CONOSCERE, PUO ADOTTARE I PROVVEDIMENTI PROVVISORI NECESSARI .
7 BENCHE POSSANO ESSERE ADOTTATI DEI PROVVEDIMENTI PROVVISORI DEL TIPO DI QUELLI RICHIESTI, L' ART . 83, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DISPONE CHE L' ISTANZA DEVE PRECISARE GLI ARGOMENTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE GIUSTIFICHINO PRIMA FACIE L' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PROVVISORI IN ESSA RICHIESTI E I MOTIVI DELL' URGENZA .
8 SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE, LA NATURA URGENTE DELL' ISTANZA CONTEMPLATA DALL' ART . 83, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEVE ESSERE VALUTATA IN RELAZIONE ALLA NECESSITA CHE SI STATUISCA PROVVISORIAMENTE AL FINE DI EVITARE CHE LA PARTE CHE CHIEDE PROVVEDIMENTI PROVVISORI SUBISCA UN DANNO GRAVE ED IRREPARABILE .
9 LE RICHIEDENTI ASSUMONO DI NON ESSERE STATE ANCORA IN GRADO DI CONSULTARE I DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO NON RISERVATO DELL' INDAGINE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE PRIMA DI ADOTTARE LA DECISIONE IMPUGNATA; LA COMMISSIONE, INFATTI, AGGIUNGEREBBE COSTANTEMENTE A DETTO FASCICOLO NUOVI DOCUMENTI CHE NON VI FIGURAVANO QUANDO LE RICHIEDENTI L' HANNO CONSULTATO PER LA PRIMA VOLTA . QUESTA PRASSI AVREBBE LA CONSEGUENZA DI PROTRARRE INDEFINITAMENTE LA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO PER IL FATTO CHE LA COMMISSIONE LE COSTRINGEREBBE, PER ESSERE IN GRADO DI PRESENTARE OSSERVAZIONI SU DETTI NUOVI DOCUMENTI, A CHIEDERE PROROGHE DEI TERMINI DI DEPOSITO DELLE LORO MEMORIE, IL CHE RITARDEREBBE L' ESAME GIUDIZIARIO DELLA LITE E COSTITUIREBBE TRASGRESSIONE DELL' ART . 8 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 23 LUGLIO 1984, N . 2176, RELATIVO ALLA DIFESA CONTRO LE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING O DI SOVVENZIONE DA PARTE DI PAESI NON MEMBRI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ( GU L 201, PAG . 1 ) IL QUALE IMPORREBBE ALLE PARTI DI PRODURRE RIASSUNTI NON RISERVATI DI TUTTI I DOCUMENTI RISERVATI, DEPOSITATI, A PENA DI NON POTER TENER CONTO DELL' INFORMAZIONE IN OGGETTO .
10 ESSE METTONO PURE IN EVIDENZA IL CARATTERE ESTREMAMENTE URGENTE DETERMINATO DA QUESTA SITUAZIONE, DATO CHE L' ULTIMA POSSIBILITA A LORO DISPOSIZIONE PER CONFUTARE LE TESI DELLA COMMISSIONE DURANTE LA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO SCADE IL 30 GENNAIO 1987, TERMINE ULTIMO PER IL DEPOSITO DELLE LORO MEMORIE . I LORO INTERESSI RISCHIEREBBERO DUNQUE DI SUBIRE UN DANNO IRREPARABILE IN QUANTO LE ISTITUZIONI CONVENUTE POTREBBERO CONTESTARE GLI ARGOMENTI DA LORO SVOLTI BASANDOSI SU DATI E DOCUMENTI DI CUI NON AVREBBERO MAI AVUTO O POTUTO AVERE CONOSCENZA .
11 LA COMMISSIONE HA CONFERMATO, NELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE NEL CONTESTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO SOMMARIO, CHE FINO AD OGGI NON LE E STATO POSSIBILE TRASMETTERE ALLE RICHIEDENTI TUTTI I DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DELL' INDAGINE EFFETTUATA PRIMA DELL' ADOZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA . IL MOTIVO DI SIFFATTO RITARDO CONSISTE NELLA QUANTITA DI DOCUMENTI LA CUI CLASSIFICAZIONE, PRELIMINARE ALLA TRASMISSIONE AGLI INTERESSATI, RICHIEDEREBBE NUMEROSI GIORNI DI LAVORO DA PARTE DEI COMPETENTI DIPENDENTI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI ESTERNE .
12 ESSA RILEVA INOLTRE DI NON RITENERE DI AVER TRASGREDITO NEL CASO DI SPECIE L' ART . 8 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2176/84 SOPRA MENZIONATO; IL N . 4 DI DETTO ARTICOLO DETERMINEREBBE INFATTI PER LA COMMISSIONE SOLO LA FACOLTA, NON GIA L' OBBLIGO, DI NON TENER CONTO DEI DOCUMENTI RISERVATI I QUALI, SENZA VALIDI MOTIVI, NON SIANO ACCOMPAGNATI DA UN RIASSUNTO NON RISERVATO .
13 IL CONSIGLIO SOSTIENE CHE L' ISTANZA VA RESPINTA PER QUANTO LO RIGUARDA . IL SUO OGGETTO, INFATTI, NON AVREBBE ALCUN RAPPORTO CON IL CONSIGLIO, DAL MOMENTO CHE L' INDAGINE E DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE A NORMA DELL' ART . 7 DEL SOPRA MENZIONATO REGOLAMENTO N . 2176/84 .
14 E' OPPORTUNO OSSERVARE CHE LA COMMISSIONE HA MANIFESTATO L' INTENZIONE DI NON BASARE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA SU DOCUMENTI CHE NON SIANO STATI PREVIAMENTE TRASMESSI ALLE RICORRENTI E SI E DICHIARATA PRONTA A METTERE A LORO DISPOSIZIONE, ENTRO IL TERMINE DA STABILIRSI DALLA CORTE, I DOCUMENTI CHE NON E STATO LORO FINORA POSSIBILE CONSULTARE, ONDE METTERLE IN GRADO DI SOSTENERE LE LORO TESI .
15 OCCORRE TUTTAVIA RILEVARE CHE, DALLA NATURA STESSA DEI PROVVEDIMENTI URGENTI E DAI PRESUPPOSTI DELLA LORO ADOZIONE, EMERGE CHE IL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON COSTITUISCE, IN LINEA DI PRINCIPIO, UNO STRUMENTO ADEGUATO PER OTTENERE DEI PROVVEDIMENTI DEL TIPO DI QUELLI DOMANDATI DALLE RICHIEDENTI . QUESTI, INFATTI, SONO PIUTTOSTO PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI CHE LA CORTE PUO ADOTTARE D' UFFICIO O AD ISTANZA DI PARTE, A NORMA DELL' ART . 45 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA NEL CONTESTO DELLA CAUSA PRINCIPALE .
16 INOLTRE, LE RICHIEDENTI DISPONGONO, PER DI PIU, DI UN ALTRO STRUMENTO PROCESSUALE, QUALORA DESIDERINO OTTENERE LA CONCESSIONE DEI PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI SOPRA CONSIDERATI . ESSE INFATTI POSSONO PROPORRE, CON ATTO SEPARATO, UNA DOMANDA INCIDENTALE A NORMA DELL' ART . 91 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, INTESA AD OTTENERE I PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI CHE ESSE DESIDERANO . NELL' IPOTESI IN CUI VENISSE ACCOLTA, QUESTA DOMANDA PRESENTEREBBE IL VANTAGGIO DI OFFRIRE, IN OGNI CASO ALLE RICORRENTI CHE LO RITENESSERO NECESSARIO, LA POSSIBILITA DI SOTTOPORRE OSSERVAZIONI SCRITTE SUI NUOVI DOCUMENTI LORO FORNITI DALLA COMMISSIONE .
17 DA QUANTO SOPRA EMERGE CHE L' ISTANZA DI PROVVEDIMENTI URGENTI DELLE RICHIEDENTI NON POSSIEDE I REQUISITI DI CUI ALL' ART . 83, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA .
PER QUESTI MOTIVI,
IL PRESIDENTE,
STATUENDO IN VIA PROVVISORIA,
COSI PROVVEDE :
1 ) LA DOMANDA E RESPINTA .
2 ) LE SPESE SONO RISERVATE .
FATTO A LUSSEMBURGO, IL 20 FEBBRAIO 1987 .