This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61986CJ0240
Judgment of the Court of 24 March 1988. # Commission of the European Communities v Hellenic Republic. # Obstacles to cereal imports. # Case 240/86.
Sentenza della Corte del 24 marzo 1988.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Ostacoli per l'importazione di cereali.
Causa 240/86.
Sentenza della Corte del 24 marzo 1988.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Ostacoli per l'importazione di cereali.
Causa 240/86.
Raccolta della Giurisprudenza 1988 -01835
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:173
SENTENZA DELLA CORTE DEL 24 MARZO 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - OSTACOLI ALL'IMPORTAZIONE DI CEREALI. - CAUSA 240/86.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 01835
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . RICORSO PER INADEMPIMENTO - OGGETTO DELLA LITE - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL PARERE MOTIVATO - TERMINE IMPARTITO ALLO STATO MEMBRO - CESSAZIONE POSTERIORE DELL' INADEMPIMENTO - INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - EVENTUALE RESPONSABILITA DELLO STATO MEMBRO
( TRATTATO CEE, ART . 169 )
2 . STATI MEMBRI - OBBLIGHI - COMPITO DI SORVEGLIANZA AFFIDATO ALLA COMMISSIONE - DOVERE DEGLI STATI MEMBRI - COLLABORAZIONE ALLE INDAGINI IN FATTO DI INADEMPIMENTO DI UNO STATO
( TRATTATO CEE, ART . 5 )
1 . L' OGGETTO DEL RICORSO PROPOSTO A NORMA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO E DETERMINATO DAL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE E, PURE NEL CASO IN CUI L' INADEMPIMENTO SIA STATO ELIMINATO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO A NORMA DEL SECONDO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO, SUSSISTE L' INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO . QUESTO INTERESSE PUO CONSISTERE NELLO STABILIRE IL FONDAMENTO DELL' EVENTUALE RESPONSABILTA DELLO STATO MEMBRO A CAUSA DELL' INADEMPIMENTO, IN PARTICOLARE NEI CONFRONTI DI COLORO CHE FACCIANO VALERE DEI DIRITTI IN CONSEGUENZA DELL' INADEMPIMENTO STESSO .
2 . IL RIFIUTO DI UNO STATO MEMBRO DI COLLABORARE CON LA COMMISSIONE NEL CASO D' INDAGINI DA QUESTA CONDOTTE PER ACCERTARE SE SUSSISTANO TRASGRESSIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO DOVUTE A NORME E PRASSI CORRENTI IN DETTO STATO COSTITUISCE INADEMPIMENTO DELL' OBBLIGO, IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DALL' ART . 5 DEL TRATTATO, DI FACILITARE PER LA COMMISSIONE L' ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI .
NELLA CAUSA 240/86,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SIG . XENOPHON YATAGANAS, MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,
RICORRENTE,
CONTRO
REPUBBLICA ELLENICA, RAPPRESENTATA DAI SIGG . NIKOS FRANGAKIS, CONSULENTE LEGALE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA PRESSO LE COMUNITA EUROPEE, E KOSTAS PAPAKOSTOPOULOS, COLLABORATORE GIURIDICO PRESSO IL MINISTERO DEL COMMERCIO, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO LA SEDE DELL' AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 117, VAL SAINTE CROIX, 1371 LUSSEMBURGO,
CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO IL FAR DICHIARARE CHE ASSOGGETTANDO LE IMPORTAZIONI DI CEREALI AD UN' AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO LA CUI CONCESSIONE E SUBORDINATA ALL' OBBLIGO DI RIESPORTARE LA MERCE, REVOCANDO AUTORIZZAZIONI GIA CONCESSE ED OMETTENDO DI COMUNICARE ALLA COMMISSIONE LE INFORMAZIONI ED I TESTI NORMATIVI RICHIESTI, LA REPUBBLICA ELLENICA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAGLI ARTT . 5, 30 E 106, N . 1, DEL TRATTATO CEE, NONCHE DAL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 29 OTTOBRE 1975, N . 2727, RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI ( GU L 281, PAG . 1 ),
LA CORTE,
COMPOSTA DAI SIGNORI MACKENZIE STUART, PRESIDENTE, G . BOSCO, G.C . MOITINHO DE ALMEIDA E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTI DI SEZIONE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT, C . KAKOURIS E F . SCHOCKWEILER, GIUDICI,
AVVOCATO GENERALE : C.O . LENZ
CANCELLIERE : B . PASTOR, AMMINISTRATORE
VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA, ED A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 1* DICEMBRE 1987,
SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 13 GENNAIO 1988, HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA L' 11 SETTEMBRE 1986, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PRESENTATO, EX ART . 169 DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO VOLTO A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ELLENICA ASSOGGETTANDO L' IMPORTAZIONE DI CEREALI AD UNA AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO LA CUI CONCESSIONE E SUBORDINATA ALL' OBBLIGO DI RIESPORTARE LA MERCE, REVOCANDO LE AUTORIZZAZIONI GIA CONCESSE ED OMETTENDO DI COMUNICARE ALLA COMMISSIONE LE INFORMAZIONI ED I TESTI NORMATIVI RICHIESTI, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAGLI ARTT . 5, 30 E 106, N . 1, DEL TRATTATO CEE, NONCHE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 29 OTTOBRE 1975, N . 2727, RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI ( GU L 281, PAG . 1 ).
2 RISULTA DAGLI ATTI CHE NEL CORSO DEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 1984 LA COMMISSIONE E STATA INFORMATA DA OPERATORI ECONOMICI, NONCHE DA UNO STATO MEMBRO, DELL' ESISTENZA DI TALUNE DIFFICOLTA INCONTRATE ALL' ATTO DELL' IMPORTAZIONE DI CEREALI IN GRECIA . DETTA IMPORTAZIONE SAREBBE SUBORDINATA ALLA CONCESSIONE, DA PARTE DELLE BANCHE, DI UN' AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO LA QUALE, A PARTIRE DAL DECRETO MINISTERIALE 21 FEBBRAIO 1984, N . E 6/963, SAREBBE SOGGETTA ALL' APPROVAZIONE DELLA BANCA DI GRECIA .
3 NON AVENDO RICEVUTO RISPOSTA A DUE TELEX, DEL 12 E DEL 15 MARZO 1984, CON CUI CHIEDEVA INFORMAZIONI ED INVITAVA LA REPUBBLICA ELLENICA AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ELIMINARE GLI OSTACOLI MENZIONATI, CON LETTERA DEL 21 SETTEMBRE 1984 LA COMMISSIONE HA INTIMATO AL GOVERNO ELLENICO DI PRESENTARE OSSERVAZIONI SULL' ASSERITA INFRAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 2727/75 E DEGLI ARTT . 5, 30 E 106 DEL TRATTATO CEE, RAPPRESENTATA DA TALI OSTACOLI NONCHE DALL' OMESSA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE .
4 IL GOVERNO ELLENICO HA RISPOSTO A TALE LETTERA IL 22 NOVEMBRE 1984, SOSTENENDO CHE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI ERANO NECESSARI PER FAR FRONTE AD EVASIONI VALUTARIE, GIA ACCERTATE, E TROVAVANO IL LORO FONDAMENTO NEGLI ARTT . 67 E 68 DEL TRATTATO CEE . SIMILI PROVVEDIMENTI NON OSTACOLAVANO LE IMPORTAZIONI, DAL MOMENTO CHE TUTTE LE DOMANDE DI IMPORTAZIONE ERANO STATE ACCETTATE .
5 DOPO AVER CONSULTATO GLI IMPORTATORI ED I QUERELANTI, LA COMMISSIONE, CON LETTERA 13 FEBBRAIO 1985 DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AGRICOLTURA, HA INVITATO LE AUTORITA ELLENICHE A COMUNICARE I TESTI NORMATIVI IN CAUSA E A FORNIRE L' ELENCO DELLE DOMANDE DI VALUTA, RELATIVE AD IMPORTAZIONI DI CEREALI, PRESENTATE NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE DEL 1984 . SI CHIEDEVANO INOLTRE TALUNE PRECISAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ( DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DATA DELLA DECISIONE DELLA BANCA DI GRECIA, DATA DELL' IMPORTAZIONE ), NONCHE INFORMAZIONI SUI RITARDI NELLA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI DI CAMBIO E SUL LORO RIFIUTO . IN RISPOSTA A TALI RICHIESTE, IL GOVERNO ELLENICO SI E LIMITATO A COMUNICARE L' ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI DI IMPORTAZIONE ACCORDATE .
6 RITENENDO CHE SUSSISTESSERO GLI OSTACOLI ALLE IMPORTAZIONI DI CEREALI DI CUI CONTESTAVA LA COMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO, IL 25 NOVEMBRE 1985 LA COMMISSIONE HA EMESSO UN PARERE MOTIVATO CON CUI SI ADDEBITAVA ALLA REPUBBLICA ELLENICA DI AVER RESO PIU ONEROSA LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO, IN QUANTO SI ERA INFINE DISPOSTO CHE LA BANCA DI GRECIA DOVESSE APPROVARE QUALSIASI AUTORIZZAZIONE O ATTESTAZIONE CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI VALUTE DA PARTE DI UNA BANCA . LA REPUBBLICA ELLENICA ERA INVITATA AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER CONFORMARSI AL PARERE MOTIVATO ENTRO IL TERMINE DI DUE MESI A PARTIRE DALLA SUA NOTIFICAZIONE .
7 NEL CORSO DEL 1985, LA COMMISSIONE E VENUTA A CONOSCENZA DEL FATTO CHE, IN CERTI CASI, L' AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO PER L' IMPORTAZIONE DI GRANO ERA SUBORDINATA A CONDIZIONI VOLTE A GARANTIRE LA RIESPORTAZIONE DELLA MERCE TRASFORMATA CON UN MAGGIOR VALORE AGGIUNTO . ESSA E VENUTA ALTRESI A CONOSCENZA DEL DECRETO MINISTERIALE 25 LUGLIO 1985, N . E 6/2931, CHE AVEVA REVOCATO LE AUTORIZZAZIONI DI CAMBIO RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI DI GRANO, GIA CONCESSE MA NON ANCORA UTILIZZATE IN TALE DATA . LE SOLE ECCEZIONI CONCERNEVANO LE IMPORTAZIONI SOGGETTE ALLA CONDIZIONE DI RIESPORTAZIONE DELLA MERCE TRASFORMATA, NONCHE IL CASO IN CUI FOSSERO STATE EMESSE LETTERE DI CREDITO NON REVOCABILI ED IL CUI PERIODO DI VALIDITA NON FOSSE ANCORA GIUNTO A SCADENZA .
8 RITENENDO CHE TALI PROVVEDIMENTI COSTITUISSERO OSTACOLI SUPPLEMENTARI ALL' IMPORTAZIONE DI CEREALI, CON LETTERA 25 NOVEMBRE 1985 LA COMMISSIONE HA INVITATO IL GOVERNO ELLENICO A PRESENTARE OSSERVAZIONI SULL' ASSERITO CONTRASTO DI TALI OSTACOLI CON IL REGOLAMENTO N . 2727/75 NONCHE CON GLI ARTT . 30 E 106, N . 1, DEL TRATTATO CEE .
9 NON AVENDO AVUTO RISPOSTA A DETTA LETTERA, IL 15 MAGGIO 1986 LA COMMISSIONE HA EMESSO UN SECONDO PARERE MOTIVATO CON CUI LA REPUBBLICA ELLENICA VENIVA INVITATA AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER CONFORMARVISI ENTRO IL TERMINE DI UN MESE A PARTIRE DALLA SUA NOTIFICAZIONE .
10 LA REPUBBLICA ELLENICA NON HA REAGITO AI DUE PARERI MOTIVATI, PER CUI LA COMMISSIONE HA INOLTRATO IL PRESENTE RICORSO .
11 PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DEI FATTI, DEL PROCEDIMENTO, NONCHE DEI MEZZI E DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI, SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ASPETTI DEL FASCICOLO SARANNO QUI RIPRODOTTI SOLO SE NECESSARIO PER SEGUIRE IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .
SULLA RICEVIBILITA
12 IL GOVERNO ELLENICO DEDUCE CHE, POICHE GLI OSTACOLI ALL' IMPORTAZIONE DI CEREALI SONO STATI ELIMINATI PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO, QUESTO E DIVENUTO PRIVO DI OGGETTO .
13 ALL' UDIENZA, LA COMMISSIONE HA RICONOSCIUTO LA CESSAZIONE DELL' INADEMPIMENTO, TUTTAVIA, HA FATTO VALERE IL SUO INTERESSE AD UNA CONDANNA DELLA REPUBBLICA ELLENICA PER I PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN PASSATO .
14 SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE ( VEDASI DA ULTIMO SENTENZA 5 GIUGNO 1986, COMMISSIONE / REPUBBLICA ITALIANA, 103/84, RACC . PAG . 1759 ), L' OGGETTO DI UN RICORSO PROPOSTO A NORMA DELL' ART . 169 E DETERMINATO DAL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE E, PURE NEL CASO IN CUI L' INOSSERVANZA SIA STATA SANATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO A NORMA DEL COMMA 2 DELLO STESSO ARTICOLO, SUSSISTE L' INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO . QUESTO INTERESSE PUO CONSISTERE NELLO STABILIRE IL FONDAMENTO DI UNA RESPONSABILITA EVENTUALMENTE INCOMBENTE ALLO STATO MEMBRO, A CAUSA DELL' INADEMPIMENTO, NEI CONFRONTI, IN PARTICOLARE, DI COLORO CHE FACCIANO VALERE DEI DIRITTI IN CONSEGUENZA DI DETTO INADEMPIMENTO .
15 POICHE LE REPUBBLICA ELLENICA NON SI E CONFORMATA AL PARERE MOTIVATO DEL 25 NOVEMBRE 1985 ENTRO IL TERMINE ASSEGNATOLE DALLA COMMISSIONE, IL RICORSO E RICEVIBILE QUANTO ALL' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA, QUALE RISULTA DELIMITATO DA TALE PARERE .
16 PER CONTRO, POICHE LA REPUBBLICA ELLENICA SI ERA CONFORMATA ALL' INVITO DELLA COMMISSIONE RIGUARDANTE GLI OSTACOLI OGGETTO DEL PARERE MOTIVATO DEL 15 MAGGIO 1986 PERSINO PRIMA DELLA SUA EMISSIONE, IL RICORSO E IRRICEVIBILE QUANTO ALL' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA, QUALE RISULTA DELIMITATO DA TALE PARERE .
17 L' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E QUINDI LIMITATO ALLE QUESTIONI DI ACCERTARE, DA UN LATO, SE A PARTIRE DAL MESE DI FEBBRAIO 1984 LA REPUBBLICA ELLENICA ABBIA SUBORDINATO L' IMPORTAZIONE DI CEREALI ALLA DUPLICE CONDIZIONE DELL' AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO DA PARTE DI UNA BANCA E DELL' APPROVAZIONE DI QUESTA DA PARTE DELLA BANCA DI GRECIA E SE DETTA PROCEDURA SIA COMPATIBILE CON GLI ARTT . 30 E 106 DEL TRATTATO E, DALL' ALTRO, SE QUESTO STESSO STATO, NON COMUNICANDO ALLA COMMISSIONE LE INFORMAZIONI ED I TESTI NORMATIVI RICHIESTI, SIA VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DALL' ART . 5 DEL TRATTATO .
SULLA COMPATIBILITA DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO CON GLI ARTT . 30 E 106 DEL TRATTATO
18 SI DEVE RILEVARE CHE, COME RISULTA DALL' ATTO INTRODUTTIVO, LA COMMISSIONE NON CRITICA L' AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO SECONDO ESSA RICHIESTA NELLA REPUBBLICA ELLENICA PER L' IMPORTAZIONE DI TUTTI I PRODOTTI, MA SOLTANTO L' OSTACOLO SUPPLEMENTARE RISULTANTE DALL' ESIGERE L' APPROVAZIONE DELLA BANCA DI GRECIA PER LE AUTORIZZAZIONI CONCESSE DALLE BANCHE .
19 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA SOSTIENE CHE LE AUTORIZZAZIONI DI CAMBIO NON SONO MAI STATE CONCESSE SECONDO LA DUPLICE PROCEDURA INDICATA DALLA COMMISSIONE . TALI AUTORIZZAZIONI ERANO DAPPRIMA DI SOLA COMPETENZA DELLE BANCHE COMMERCIALI E, DOPO IL DECRETO MINISTERIALE N . E 6/963, DI SOLA COMPETENZA DELLA BANCA DI GRECIA .
20 AL RIGUARDO SI DEVE DICHIARARE CHE IL CITATO DECRETO MINISTERIALE, NONCHE IL DECRETO 16 FEBBRAIO 1984, N . E 6/885, ATTESTANO UNA NUOVA PROCEDURA PER LE AUTORIZZAZIONI DI IMPORTAZIONI DI GRANO LE QUALI ERANO DI COMPETENZA DELLA BANCA DI GRECIA SU PARERE CONFORME DI UN COMITATO PER LA DISCIPLINA DELLE QUESTIONI CONCERNENTI LE IMPORTAZIONI . LA NECESSITA DELL' INTERVENTO DI ALTRE BANCHE IN TALE PROCEDURA NON RISULTA NE DAL TESTO DI QUESTI DECRETI, NE DA ALTRI ELEMENTI PROBATORI ESIBITI DALLA COMMISSIONE .
21 SE E VERO CHE LA SUCCITATA PROCEDURA PUO COSTITUIRE UN OSTACOLO ALLE IMPORTAZIONI DI CEREALI, LA CUI COMPATIBILITA CON IL DIRITTO COMUNITARIO RESTA DA ESAMINARE, LA CORTE NON PUO TUTTAVIA PRENDERLA IN CONSIDERAZIONE POICHE TALE CENSURA NON RIENTRA NELL' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA .
22 LA PRESENTE CENSURA DELLA COMMISSIONE DEVE QUINDI ESSERE RESPINTA .
SULL' INADEMPIMENTO DEL DOVERE DI COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE
23 SECONDO LA COMMISSIONE, L' ASSENZA DI RISPOSTA DEL GOVERNO ELLENICO A DUE TELEX, DEL 12 E DEL 15 MARZO 1984, CON CUI SI CHIEDEVANO INFORMAZIONI SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEI RIGUARDI DELLE IMPORTAZIONI DI CEREALI, NONCHE ALLA SUA LETTERA DEL 13 FEBBRAIO 1985, CON CUI CHIEDEVA I PERTINENTI TESTI NORMATIVI E TALUNE INFORMAZIONI SULLE AUTORIZZAZIONI DI CAMBIO CONCESSE E SULLE IMPORTAZIONI DI CEREALI REALIZZATE NEL CORSO DEL PRIMO TRIMESTRE DELL' ANNO 1984, TRASGREDISCE L' ART . 5 DEL TRATTATO CEE .
24 LA REPUBBLICA ELLENICA SOSTIENE L' IMPOSSIBILITA DI FORNIRE ALLA COMMISSIONE, ENTRO UN BREVE, TUTTI I DATI RELATIVI AGLI SCAMBI DI CEREALI, I QUALI SI TROVAVANO DISSEMINATI FRA LE 3 000 FILIALI DELLE BANCHE COMPETENTI .
25 AL RIGUARDO, SI DEVE RILEVARE CHE LA REPUBBLICA ELLENICA NON HA GIUSTIFICATO L' OMESSA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE DEI TESTI NORMATIVI SULLE IMPORTAZIONI DI CEREALI E, QUANTO ALLE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA RICORRENTE, LA RAGIONE PER CUI NON SONO STATE FORNITE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PERIODO SUCCESSIVO ALL' INTERVENTO DELLA BANCA DI GRECIA . LA GIUSTIFICAZIONE, DATA IN UDIENZA, SECONDO LA QUALE LA CITATA BANCA NON AVEVA APPRONTATO STATISTICHE NEL CORSO DEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA, NON PUO' ESSERE ACCOLTA, POICHE LE INFORMAZIONI RICHIESTE CONCERNEVANO ELEMENTI DI FATTO, QUALI LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE, LA DATA DELLA DECISIONE DELLA BANCA E QUELLA DELL' IMPORTAZIONE, FACILMENTE ACCERTABILI CONSULTANDO CIASCUN FASCICOLO .
26 IN OGNI CASO, PUR SE LE DIFFICOLTA INCONTRATE AVESSERO IMPEDITO AL GOVERNO ELLENICO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE, ESSO AVREBBE DOVUTO RENDERNE EDOTTA LA RICORRENTE ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE . AL CONTRARIO, ESSO HA PERSISTITO NEL SUO SILENZIO FINO ALL' INTRODUZIONE DEL PRESENTE RICORSO .
27 NE CONSEGUE CHE IL COMPORTAMENTO DELLA REPUBBLICA ELLENICA COSTITUISCE UN INADEMPIMENTO DEL DOVERE DI OGNI STATO MEMBRO, EX ART . 5 DEL TRATTATO, DI FACILITARE LA COMMISSIONE NELL' ADEMPIMENTO DEI PROPRI COMPITI . IL RIFIUTO DEL GOVERNO ELLENICO DI COLLABORARE CON LA COMMISSIONE HA IMPEDITO A QUESTA ISTITUZIONE DI VENIRE A CONOSCENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE, NON PUBBLICATA VIGENTE PER UN LUNGO PERIODO DI TEMPO E DI VERIFICARE L' ESISTENZA DI OSTACOLI ALL' IMPORTAZIONE DI CEREALI, NASCENTI DA DETTA REGOLAMENTAZIONE .
28 SI DEVE DUNQUE DICHIARARE CHE, OMETTENDO DELIBERATAMENTE DI FORNIRE ALLA COMMISSIONE I TESTI NORMATIVI RELATIVI ALL' IMPORTAZIONE DI CEREALI NONCHE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DA DETTA ISTITUZIONE SULLE AUTORIZZAZIONI DI CAMBIO CONCESSE E SULLE IMPORTAZIONI DI CEREALI EFFETTUATE NEL CORSO DEL 1984, LA REPUBBLICA ELLENICA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL' ART . 5 DEL TRATTATO CEE .
SULLE SPESE
29 AI SENSI DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE SE NE E STATA FATTA DOMANDA . BENCHE LA RICORRENTE SIA SOCCOMBENTE QUANTO ALL' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA RISULTANTE DAL PARERE MOTIVATO DEL 15 MAGGIO 1986, SI DEVE DICHIARARE CHE QUESTO E STATO EMESSO IN RELAZIONE ALLA MANCANZA DI COLLABORAZIONE DELLA CONVENUTA CHE DEVE QUINDI ESSERE CONDANNATA ALLA TOTALITA DELLE SPESE, IN CONFORMITA ALL' ART . 69, PAR 3, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE
1 ) OMETTENDO DELIBERATAMENTE DI FORNIRE ALLA COMMISSIONE I TESTI NORMATIVI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI DI CEREALI NONCHE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DA DETTA ISTITUZIONE SULLE AUTORIZZAZIONI DI CAMBIO RILASCIATE E SULLE IMPORTAZIONI DI CEREALI EFFETTUATE NEL CORSO DEL 1984, LA REPUBBLICA ELLENICA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL' ART . 5 DEL TRATTATO CEE .
2 ) IL RICORSO E RESPINTO NEI RESTANTI CAPI .
3 ) LA REPUBBLICA ELLENICA E CONDANNATA ALLE SPESE .