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Документ 61986CC0158
Opinion of Mr Advocate General Mancini delivered on 26 January 1988. # Warner Brothers Inc. and Metronome Video ApS v Erik Viuff Christiansen. # Reference for a preliminary ruling: Østre Landsret - Denmark. # Copyright - Objection to the hiring-out of video-cassettes. # Case 158/86.
Conclusioni dell'avvocato generale Mancini del 26 gennaio 1988.
Warner Brothers Inc., Metronome Video ApS contro Erik Viuff Christiansen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Østre Landsret - Danimarca.
Diritti d'autore - Opposizione al noleggio di videocassette.
Causa 158/86.
Conclusioni dell'avvocato generale Mancini del 26 gennaio 1988.
Warner Brothers Inc., Metronome Video ApS contro Erik Viuff Christiansen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Østre Landsret - Danimarca.
Diritti d'autore - Opposizione al noleggio di videocassette.
Causa 158/86.
Raccolta della Giurisprudenza 1988 -02605
Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:1988:31
Conclusioni dell'avvocato generale Mancini del 26 gennaio 1988. - WARNER BROTHERS INC. E METRONOME VIDEO APS CONTRO ERIK VIUFF CHRISTIANSEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALL'OESTRE LANDSRET. - DIRITTI D'AUTORE - OPPOSIZIONE AL NOLEGGIO DI VIDEOCASSETTE. - CAUSA 158/86.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02605
edizione speciale svedese pagina 00465
edizione speciale finlandese pagina 00471
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . L' OEstre Landsret di Copenhagen v' interroga sulla compatibilità con l' ordinamento comunitario delle norme danesi che riconoscono al titolare del diritto d' autore su un film la facoltà di interdire il noleggio delle relative cassette dopo aver consentito alla loro vendita .
Siete così chiamati per la seconda volta ad accertare i limiti che, nell' ambito del mercato comune, possono essere posti alla libera circolazione delle videocassette . Nella prima controversia ( cause riunite 60 e 61/84, Cinéthèque / Fédération nationale des cinémas français ) era in questione il divieto fatto ai produttori e ai distributori francesi di vendere o di noleggiare le cassette - anche quelle di origine interna - per un periodo di tempo durante il quale il film viene proiettato nei cinema nazionali . Come ricorderete ( sentenza 11 luglio 1985, Racc . 1985, pag . 2605, punto 22 ), la Corte ritenne che "l' applicazione di un siffatto regime può intralciare gli scambi intracomunitari di videocassette a causa della diversità dei sistemi normativi vigenti nei vari Stati membri e delle condizioni relative alla rappresentazione delle opere cinematografiche nelle sale di proiezione ".
Ciononostante, i giudici considerarono il divieto compatibile con le norme comunitarie perché dettato unicamente dall' esigenza di tutelare gli interessi economici di un' industria, la cinematografia, che è anche un' importante produttrice di cultura . Inoltre, riprendendo una distinzione già tracciata nella prima sentenza Coditel ( 18 marzo 1980, causa 62/79, Racc . 1980, pag . 881 ), essi precisarono che il film "rientra nella categoria delle opere artistiche ( comunicabili ) al pubblico, direttamente, come nel caso della ( sua ) trasmissione (...) alla televisione o della sua proiezione nelle sale cinematografiche, o, indirettamente, attraverso supporti materiali come le videocassette . Nel secondo caso, la comunicazione al pubblico si confonde con la messa in circolazione del supporto (...)" ( punto 9 ).
Diverso è il problema che solleva la presente causa . L' ostacolo posto dalla legge nazionale alla libera circolazione delle cassette si colloca infatti non all' inizio, ma alla fine del processo di rappresentazione del film, poiché, come meglio vedremo in seguito, il divieto di noleggio ha per oggetto i supporti di pellicole già da tempo proiettate nei cinema . In questo caso, dunque, non si tratta di contemperare il principio di cui all' articolo 30 del trattato - e, quindi, i diritti di chi importa le cassette - con la tutela di un interesse generale, come la salvaguardia dell' industria cinematografica; dovrete invece stabilire in quale misura la pretesa dell' importatore di utilizzare senza limiti la cassetta che egli ha acquistato sul mercato comune debba cedere il passo all' opposta pretesa del soggetto a cui spetta il diritto d' autore di subordinare al proprio consenso il noleggio del detto supporto .
2 . E' noto che, grazie ai progressi tecnici nel campo della registrazione e della riproduzione su nastro di immagini e di suoni, il mercato delle videocassette conosce da anni un continuo sviluppo . Va detto altresì che, per evidenti ragioni di convenienza, il consumatore medio acquista cassette solo in casi particolari ( film educativi, per bambini, pornografici, commedie musicali, opere liriche, grandi classici del cinema ), mentre di solito tende a noleggiarle . Sono comunque le case cinematografiche che decidono volta per volta dove e in qual modo - vendita o noleggio - commercializzare il film, una volta esaurito il suo ciclo di rappresentazioni nelle sale di proiezione .
Alla luce di questi dati, è naturale che il proprietario di un film e i suoi aventi causa abbiano interesse a definire la vendita e il noleggio delle relative cassette come forme di sfruttamento distinte ed indipendenti, nel senso che la prima può escludere il diritto di valersi della seconda . Ora, è proprio su tale terreno che sorge la questione sottopostavi . Ammesso infatti che l' orientamento dei consumatori per il noleggio resista ai progressi della tecnica e, di qui, al prevedibile minor costo del prodotto negli anni futuri, è necessario verificare se l' indipendenza a cui ho alluso incida sul principio comunitario dell' esaurimento del diritto d' autore . In caso di risposta affermativa, il titolare che abbia venduto in uno Stato membro la cassetta di un suo film senza rinunciare al diritto sul noleggio potrà impedire all' importatore del supporto in un altro Stato di utilizzare l' opera dandolo in locazione .
3 . Prima di esporre i fatti di causa, è opportuno chiederci come gli Stati membri disciplinino il diritto d' autore in campo cinematografico, la locazione delle videocassette e l' esaurimento del relativo diritto . In Gran Bretagna, il Copyright Act 1956 attribuisce all' autore di un film il diritto d' interdirne la riproduzione, la rappresentazione in pubblico e la diffusione televisiva . Per quanto riguarda le cassette, è sempre all' autore che spetta decidere se procedere prima alla vendita e poi al noleggio o viceversa . In caso di vendita, tuttavia, il suo diritto deve considerarsi esaurito : egli non potrà cioè opporsi alla successiva locazione dell' opera da parte di terzi né esigere per essa alcun compenso . Potrà invece autotutelarsi inserendo nel contratto una clausola che obblighi l' acquirente a non noleggiare il supporto o determinando il prezzo in funzione della prospettiva che la cassetta sia noleggiata .
A principi analoghi si ispirano le leggi irlandese, olandese e tedesca . Nella Repubblica federale, in particolare, due sentenze del Bundesgerichtshof ( 6 marzo e 15 maggio 1986, in GRUR 1986, pagg . 736 e 743 ) hanno statuito che il titolare del diritto di metter in commercio cassette contenenti opere musicali o cinematografiche e vendute col suo consenso non può vietare ai terzi di darle in locazione . L' articolo 27 dell' Urheberrechtsgesetz ( 9 settembre 1965 ) gli riconosce tuttavia il diritto ad un equo compenso .
La regola opposta è adottata dalla Danimarca e dalla Francia . Nel primo Stato la possibilità di noleggiare a terzi cassette regolarmente acquistabili sul mercato è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario dell' opera, il cui diritto, pertanto, non si esaurisce con la sua vendita ( vedasi la legge 31 maggio 1961, n . 158, articoli 2 e 23, quest' ultimo come modificato dalla legge 6 giugno 1985, n . 274 ). In Francia, l' articolo 26 della legge 3 luglio 1985 ha attribuito direttamente al fabbricante dei videogrammi il diritto di autorizzarne il noleggio e, secondo la dottrina, tale situazione non è soggetta ad esaurimento nel caso di precedente vendita del supporto .
Infine, per quanto riguarda la Grecia, l' Italia, il Lussemburgo, il Portogallo e la Spagna il problema non è stato finora risolto con norme specifiche . Di massima, tuttavia, giurisprudenza e dottrina riconoscono all' autore un diritto sul noleggio in analogia con quel che la legge prescrive nel caso dei fonogrammi .
4 . In data 4 luglio 1984 il signor Erik Viuff Christiansen fece pubblicare su un quotidiano di Copenhagen un' inserzione con cui annunciava la possibilità di noleggiare nel suo negozio la cassetta in versione originale, cioè senza sottotitoli in danese, del film "Never say never again ". I "fans" locali di James Bond esultarono perché fino a quel momento la cassetta non era reperibile sul mercato nazionale . Christiansen, infatti, l' aveva acquistata qualche giorno prima a Londra, dov' essa era stata appena messa in vendita dal produttore del film, la Warner Brothers Inc .
Informate dell' offerta di Christiansen, questa società e l' impresa che gestisce in Danimarca i diritti sulle cassette da essa prodotte ( Metronome Video ApS ) chiesero al tribunale civile di Copenhagen l' ordine di vietare al negoziante il noleggio del supporto, affermando che a tal fine non avevano concesso alcuna autorizzazione espressa od implicita . La richiesta fu accolta e, nel corso del successivo giudizio di convalida, la Corte regionale dell' est ( OEstre Landsret ) vi rivolse, con ordinanza dell' 11 giugno 1986, il seguente quesito pregiudiziale :
se ai sensi degli articoli 30 e 36 del trattato CEE il titolare del diritto di esclusiva su una videocassetta legalmente venduta col suo consenso in uno Stato membro il cui ordinamento non permette all' alienante di vietarne la rivendita o la locazione, perda il diritto di opporsi alla locazione di tale supporto in un altro Stato membro nel quale esso sia stato legalmente importato, qualora le norme sul diritto d' autore del secondo Stato autorizzino il suddetto divieto senza peraltro distinguere fra cassette di produzione nazionale e cassette importate e senza ostacolare l' importazione delle cassette in quanto tale .
5 . Nel procedimento davanti a questa Corte hanno presentato osservazioni scritte le parti del giudizio principale, la Commissione delle Comunità europee, i governi di Danimarca, Regno Unito e Francia . Ad eccezione dei due ultimi, i detti soggetti sono altresì intervenuti in udienza .
La Commissione osserva anzitutto che, in buona parte della Comunità, il consumo di videocassette ha luogo al 90% mediante noleggio . Ne consegue che attribuire al titolare dell' opera registrata la facoltà di opporsi a tale forma di sfruttamento anche dopo la vendita del prodotto equivale ad ostacolare gli scambi intracomunitari dei videogrammi . Di più : se il proprietario rifiutasse sistematicamente l' autorizzazione o la subordinasse a condizioni troppo onerose, le importazioni potrebbero cessare del tutto . Su questo punto Christiansen è d' accordo . Sebbene - egli afferma - l' ordine ottenuto dalle società ricorrenti riguardi la locazione e non anche l' ingresso della cassetta in Danimarca, è certo che, non essendo i consumatori danesi interessati all' acquisto del supporto, quel provvedimento finisce con l' eliminare ogni incentivo alla sua importazione dal Regno Unito . Che l' articolo 30 sia violato è dunque evidente .
Ciò premesso, il negoziante sostiene che sotto il profilo comunitario al titolare del diritto d' autore protetto dalle norme di uno Stato membro non è lecito valersi di queste ultime per impedire l' importazione e la successiva commercializzazione di un prodotto legittimamente posto in vendita in un altro Stato da lui stesso o con il suo consenso . Permettergli di invocare quelle disposizioni, infatti, si può solo postulando un isolamento dei mercati nazionali che la vostra giurisprudenza ritiene incompatibile con gli scopi del trattato ( vedasi sentenza 14 luglio 1981, causa 187/80, Merck / Stephar BV, Racc . 1981, pag . 2063, punti 12 e 13 ).
Ma questo, continua Christiansen, non è tutto . La pronuncia 20 gennaio 1981 ( cause riunite 55 e 57/80, Musik-Vertrieb Membran / GEMA, Racc . 1981, pag . 147, punto 25 ) afferma che "nell' àmbito di un mercato comune caratterizzato dalla libera circolazione delle merci (...), l' autore, agendo direttamente o tramite il proprio (...) ( avente causa, può ) scegliere liberamente il luogo, in uno qualsiasi degli Stati membri, ove mettere in ( commercio ) la sua opera . Egli può effettuare tale scelta in funzione del proprio interesse, cioè tenendo conto (...) del compenso garantito nello Stato membro di cui trattasi (...)". Ora, nella specie è pacifico che la Warner Brothers decise in piena libertà di vendere la cassetta di "Never say never again"; né si può dubitare che, nel fissarne il prezzo, essa tenne conto dei diritti relativi al suo sfruttamento in forma di locazione . Anche sotto tale profilo, dunque, consentirle di opporsi a che Christiansen noleggi in Danimarca il supporto da lui regolarmente acquistato nel Regno Unito è contrario agli articoli 30 e 36 del trattato .
6 . Gli altri intervenuti hanno tutti sostenuto la tesi opposta . Qui mi limiterò ad esporla riferendo gli argomenti svolti dalla Commissione .
Dopo aver ammesso, come s' è visto, che riconoscere all' autore il diritto di interdire il noleggio può ostacolare le importazioni, l' esecutivo corregge il tiro, ponendo l' accento sui gravi problemi a cui dà luogo la libera locazione delle cassette . E' sempre più frequente - esso osserva - che la cassetta sia presa a nolo per qualche ora al solo scopo di incidere l' opera su un altro supporto; quest' ultimo sarà poi usato per fini personali o, peggio, riprodotto in ulteriori esemplari che a loro volta verranno venduti o noleggiati, senza ovviamente remunerare l' autore . Sta di fatto, peraltro, che nella specie in esame fenomeni del genere sono del tutto assenti . Christiansen non è un "pirata degli audiovisivi", ma un normale commerciante che ha lecitamente acquistato il videogramma di un film di James Bond dal titolare del diritto e, lungi dall' effettuarne riproduzioni, intende utilizzarla mediante noleggio a terzi .
Fatta questa premessa, la Commissione rileva sulla falsariga del ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza Cinéthèque che il divieto posto dal legislatore danese vale anche per le cassette prodotte nel territorio nazionale e non mira quindi a regolare le correnti di scambio tra gli Stati membri . Tali correnti, tuttavia, possono venirne pregiudicate . La norma controversa sarà dunque compatibile col principio della libera circolazione solo se : a ) gli ostacoli che essa frappone al commercio nell' ambito della Comunità non eccedano quanto è strettamente necessario al raggiungimento dello scopo perseguìto; b ) detto scopo sia giustificabile in base al trattato . E questo è per l' appunto il caso nostro .
Come tutti sanno, il contenuto patrimoniale del diritto d' autore si articola in due situazioni : il diritto di rappresentare l' opera e quello di riprodurla . Costituendo un' attività di sfruttamento commerciale che ha natura ripetitiva, il noleggio delle cassette si apparenta piuttosto alla prima . Ora, la citata sentenza Coditel I stabilì che, nella misura in cui la facoltà di controllare la rappresentazione di un film è un aspetto essenziale del diritto d' autore, l' ordinamento comunitario non può non tenerne conto .
Ebbene, questo principio deve applicarsi anche alla rappresentazione mediante cassette : da tale forma di comunicazione, infatti, il proprietario dell' opera cinematografica può trarre una rendita solo in quanto gli venga riconosciuto il diritto di noleggiare il supporto, così come il film gli procura un vantaggio economico solo perché egli è abilitato a farlo proiettare sugli schermi . Detto altrimenti, l' obiettivo che la legge danese persegue tutelando l' autore contro la libera locazione delle cassette risponde alla stessa logica per cui egli può opporsi a una rappresentazione pubblica del suo film . In conclusione, il noleggio delle cassette si configura come un momento centrale del diritto di esclusiva spettante al titolare dell' opera e da ciò segue che condizionare il suo esercizio all' autorizzazione di quest' ultimo è compatibile col trattato .
7 . La veduta così riassunta non può venir accolta . A me pare infatti che i due postulati su cui essa si fonda - l' autore ha il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio delle cassette e questa forma di sfruttamento è una manifestazione del suo più ampio diritto di rappresentare l' opera - sono l' uno estraneo al problema che ci occupa e l' altro insostenibile .
Priva di base, in particolare, è l' assimilazione del noleggio alla pubblica rappresentazione del film . Per rendersene conto è utile ricordare che, secondo buona parte degli ordinamenti nazionali, l' esercizio di tale attività diviene libero non appena la cassetta è messa in vendita o, come accade in Germania, comporta tutt' al più l' obbligo di corrispondere all' autore un equo compenso . Determinante, tuttavia, è il fatto che anche negli Stati in cui l' autore conserva dopo la vendita del supporto la facoltà di controllare ogn' altra forma di sfruttamento dell' opera, il noleggio della cassetta rimane un' operazione puramente commerciale : il rischio ad essa inerente - e cioè la circostanza che il film sia visto più volte, una volta sola o mai dai locatari della cassetta - non ricade sul titolare del diritto di rappresentazione, ma è a carico del noleggiatore .
Per quanto poi riguarda il primo postulato, non mi sembra che la Corte sia stata chiamata a stabilire se, dal punto di vista comunitario, l' autore di un film circolante in cassetta abbia ancora il diritto di svolgere in via esclusiva l' attività di noleggio della sua opera . L' OEstre Landsret vi chiede invece se l' acquirente di una cassetta venduta in uno Stato membro dal ( o col consenso del ) proprietario del film possa, contro la volontà di quest' ultimo, noleggiarla a terzi in uno Stato diverso; in una parola, esso vuole sapere se il principio dell' esaurimento del diritto d' autore trovi applicazione anche nel caso di specie .
8 . Rammento in primo luogo che, secondo la vostra costante giurisprudenza, "ogni normativa commerciale degli Stati membri ( tale da ) ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative" ( sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc . 1974, pag . 837, punto 5 ).
Con riferimento al nostro caso ho già detto più volte che la norma controversa non ha di mira le importazioni di cassette, ma può ostacolare il loro ingresso in Danimarca . Inoltre, se è vero che l' articolo 36 del trattato fa salvi i divieti giustificati da esigenze di tutela della proprietà industriale o commerciale e perciò del diritto d' autore, è anche noto che, in base al principio di esaurimento del diritto, il titolare dell' opera o il suo concessionario non "possono invocare il ( loro ) diritto esclusivo di sfruttamento (...) per impedire o limitare l' importazione di supporti (...) legittimamente messi in commercio ( da loro stessi o col loro consenso ) in un altro Stato membro" ( sentenza GEMA, punto 15 ).
Quest' ultimo principio è decisivo; e io credo che la tesi di Warner Brothers e Metronome, per cui il noleggio è una forma di sfruttamento economico diversa e indipendente dalla vendita ( supra, n . 2 ), sia con esso in piena contraddizione . Il perché è evidente . L' autore di un film, quando ha venduto la cassetta ad un terzo così trasferendo in modo definitivo il suo diritto di proprietà su tale merce e consentendole di circolare liberamente, non può poi giovarsi delle norme di un altro Stato per far valere il suo diritto esclusivo sull' opera incisa nella cassetta e impedirle in pratica l' ingresso in questo Stato . Tale pretesa è infatti motivata dallo stesso interesse economico che fu a base del primo atto di disposizone sull' opera; e, se così stanno le cose, essa non può che inchinarsi alla regola dell' articolo 30 . Cito ancora la sentenza GEMA : "lo scopo essenziale del trattato (...) non potrebbe essere raggiunto se, ( a causa ) dei diversi regimi (...) vigenti negli Stati membri, i cittadini di questi avessero la possibilità di compartimentare il mercato e di porre in essere restrizioni dissimulate nel commercio fra gli Stati" ( punto 14 ).
E' lecito dire, in definitiva, che la vendita e il noleggio hanno, sì, natura diversa ( con la prima si trasferisce la proprietà di un bene, col secondo se ne assicura il possesso per un certo tempo ), ma anche la comune caratteristica di comportare necessariamente la commercializzazione del prodotto a favore del consumatore . Ne viene che l' eventuale facoltà di esercitare in via esclusiva il noleggio di una cassetta non potrà mai mettere nel nulla l' effetto - la libera circolazione del bene su tutta l' area comunitaria - provocato dalla sua vendita in un altro Stato membro . Sostenere il contrario significa sottrarre ai consumatori, qui ai cittadini danesi, quel che essi possono ottenere a titolo di proprietà in virtù del trattato .
Tutto ciò, beninteso, non implica che nel caso della locazione di una cassetta già legalmente venduta in un altro Stato membro, il titolare del diritto sull' opera cinematografica sia totalmente privo di tutela patrimoniale . Si è parlato, ad esempio, del diritto ad un compenso o della possibilità che l' autore ha di proteggersi introducendo nel contratto di vendita apposite clausole . Un punto, tuttavia, resta fermo : quali che siano le sue forme o il suo contenuto, la tutela accordata all' autore non potrà ostacolare la libera circolazione delle cassette già poste in commercio .
A questo riguardo, la Corte ha invitato il governo britannico a precisare se nel Regno Unito il prezzo d' acquisto di una videocassetta comprenda una frazione dei diritti d' autore e, in caso affermativo, quale incidenza esso abbia sul noleggio del prodotto negli altri Stati membri . Le risposte forniteci sono vaghe e contengono cifre non comparabili . Ma - rileva la Commissione - quei dati non avrebbero potuto essere più accurati . La commercializzazione delle cassette, infatti, varia notevolmente da un paese all' altro . In Gran Bretagna, ad esempio, gli ultimi quattro anni hanno conosciuto un forte aumento delle vendite, mentre in Danimarca i detti supporti continuano ad essere diffusi soprattutto mediante locazione .
E allora? Allora non v' è che da ribadire quanto la Corte ha già stabilito; cioè che l' autore può scegliere liberamente e a stregua di diversi parametri il luogo della Comunità nel quale mettere in circolazione la sua opera, ma non può servirsi delle "disparità esistenti, in mancanza di armonizzazione, delle norme nazionali ( relative allo ) sfruttamento commerciale dei diritti d' autore ( per ) ostacolare la libera circolazione delle merci nel mercato comune" ( pronuncia GEMA, sopracitata, punto 26 ).
8 . Sulla base delle considerazioni che precedono vi suggerisco di rispondere come segue al quesito postovi dall' OEstre Landsret di Copenhagen con ordinanza 11 giugno 1986 nella causa dinanzi ad esso pendente tra Warner Brothers Inc . e Metronome Video ApS e il signor Erik Viuff Christiansen :
"Gli articoli 30 e 36 del trattato CEE vanno interpretati nel senso che è con essi incompatibile la legislazione di uno Stato membro per cui il titolare dei diritti d' autore su una videocassetta può opporsi a che tale merce sia messa in circolazione mediante noleggio in detto Stato, sebbene egli la abbia regolarmente venduta o abbia consentito alla sua vendita in un altro Stato membro ".