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Document 61986CC0124

Conclusioni riunite dell'avvocato generale Lenz del 1 aprile 1987.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione in diritto nazionale della direttiva del Consiglio n. 83/183/CEE - Franchigie fiscali per le importazioni definitive da uno Stato membro di beni personali dei singoli.
Causa 124/86.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione in diritto nazionale della direttiva del Consiglio n. 83/181/CEE - Esenzione dall'IVA per talune importazioni definitive di beni.
Causa 125/86.

Raccolta della Giurisprudenza 1987 -04661

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:176

61986C0124

CONCLUSIONI REUNITI DELL'AVVOCATO GENERALE LENZ DEL 1 APRILE 1987. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO - MANCATA RECEZIONE NELL'ORDINAMENTO INTERNO DELLA DIRETTIVA DEL CONSILGIO N. 83/183/CEE - FRANCHIGIE FISCALI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DEFINITIVE DI BENI PERSONALI DI PRIVATI PROVENIENTI DA UNO STATO MEMBRO. - CAUSA 124/86.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 04661


Conclusioni dell avvocato generale


++++

Signor Presidente,

signori Giudici,

1 . Posso esporre in termini sintetici le mie conclusioni nelle due cause per trasgressione del trattato che la corte di giustizia ha or ora esaminato .

2 . La Commissione delle Comunità europee, ricorrente, chiede in sostanza che venga dichiarato dalla Corte che la Repubblica italiana, convenuta, non adottando nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive nn . 83/181/CEE e 83/183/CEE del Consiglio, 28 marzo 1983 ( 1 ) è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE, con la condanna della convenuta alle spese .

3 . La convenuta non ha contestato le trasgressioni imputatele e non ha formulato conclusioni esplicite; essa si è limitata a rilevare che una parte delle disposizioni delle direttive, sia pure con modalità e termini diversi, sono già operanti nel suo ordinamento interno . Essa ha, inoltre, accennato agli sforzi, finora rimasti senza successo, da essa intrapresi per recepire la direttiva nell' ordinamento nazionale anche prima dell' odierna trattazione orale .

4 . A norma, rispettivamente, dell' art . 93 della direttiva n . 83/181/CEE e dell' art . 12 della direttiva n . 83/183/CEE, gli Stati membri erano tenuti ad adottare entro il 1° gennaio 1984 e, correlativamente, entro il 1° luglio 1984, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all' attuazione delle due direttive . E' pacifico che la convenuta non si è conformata a tale obbligo .

5 . Pertanto, vi propongo di accogliere i due ricorsi e di condannare la convenuta alle spese .

(*) Traduzione dal tedesco .

( 1 ) Direttiva n . 83/181/CEE del Consiglio, 28 marzo 1983, che determina il campo d' applicazione dell' art . 14, paragrafo 1, lett . d ), della direttiva n . 77/388/CEE, per quanto concerne l' esenzione dall' imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ( GU 1983, L 105, pag . 38 );

direttiva n . 83/183/CEE, del Consiglio, 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro ( GU 1983, L 105, pag . 64 ).

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