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Document 61986CC0024

    Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 17 settembre 1987.
    Vincent Blaizot contro Université de Liège ed altri.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Liège - Belgio.
    Non discriminazione - Accesso all'insegnamento universitario - Ripetizione dell'indebito.
    Causa 24/86.

    Raccolta della Giurisprudenza 1988 -00379

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:372

    61986C0024

    Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 17 settembre 1987. - VINCENT BLAIZOT ED ALTRI CONTRO UNIVERSITA'DI LIEGI ED ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI. - NON DISCRIMINAZIONE - ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO - RIMBORSO DELL'INDEBITO. - CAUSA 24/86.

    raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 00379
    edizione speciale svedese pagina 00335
    edizione speciale finlandese pagina 00339


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    signori Giudici,

    Come nella causa 309/85, Barra ed altri / Stato belga e Città di Liegi, questo rinvio pregiudiziale è stato disposto dal presidente del tribunal de première instance di Liegi, in una causa intentata da diciassette cittadini francesi che hanno seguito corsi di studio in Belgio, impartiti dall' uno o dall' altro dei quattro convenuti, l' università di Liegi, l' università cattolica di Lovanio, l' università libera di Bruxelles e il centro universitario di Notre Dame de la Paix di Namur . La principale differenza rispetto alla causa Barra è che gli attori nella presente causa hanno frequentato non già istituti tecnici superiori, bensì università . Le parti sono in disaccordo quanto alla natura di preparazione professionale dei loro studi, che li includerebbe nella sfera d' applicazione del trattato CEE, cosicché essi potrebbero fare valere l' art . 7 del trattato stesso .

    Nel Belgio gli studi di veterinaria si dividono in due trienni, il primo detto "candidature", per il perfezionamento di un diploma preliminare, e il secondo che porta alla laurea . Dei convenuti, solo l' università di Liegi impartisce corsi per il conseguimento della laurea . Liegi, Lovanio e Namur offrono la possibilità di conseguire il diploma preliminare e Bruxelles offre un primo anno di avviamento alla medicina, dopo il quale gli studenti possono andare altrove a completare il loro corso di studi per il diploma preliminare . Lo studente che consegue la laurea può senz' altro iscriversi nel Belgio all' albo dei veterinari, e, ottenuta l' iscrizione, praticare la professione .

    Gli attori hanno frequentato i corsi per il diploma preliminare in uno degli istituti convenuti e per questo motivo hanno dovuto versare la tassa complementare d' iscrizione per gli stranieri (" minerval ").

    Immediatamente dopo la sentenza Gravier, gli attori hanno cercato di recuperare il minerval che avevano versato, con procedimenti urgenti intentati nell' aprile del 1985 . A quanto pare le cause sono state sospese in attesa degli emendamenti della disciplina belga, concretatisi nella legge del 1985, che ho esposto nella causa 293/85 ( Commissione / Belgio, "azione diretta", Racc . 1988, pag . 0000 ) e che non starò ora a ripetere . Mi servirò delle stesse abbreviazioni già usate nelle conclusioni relative all' azione diretta .

    La causa nazionale è stata riassunta dopo l' approvazione della legge del 1985 . Il presidente del tribunale di primo grado di Liegi chiede alla Corte se siano compatibili col diritto comunitario determinate disposizioni della legge del 1985 ed in particolare l' art . 63 e inoltre solleva il problema se i corsi seguiti dagli attori fossero corsi di preparazione professionale compresi dal trattato . La questione pregiudiziale è la seguente :

    "Se le condizioni finanziarie per l' accesso all' insegnamento universitario, impartito per la 'candidatura' e per il 'dottorato' in medicina veterinaria, rientrino nel campo d' applicazione del trattato di Roma ai sensi dell' art . 7 di questo, per quanto riguarda sia l' anno accademico 1985-1986, sia gli anni accademici 1979-1985 ".

    Come osservano il governo belga e la Commissione, la questione sottoposta alla Corte in realtà comprende due problemi . Il primo è se l' insegnamento universitario della medicina veterinaria possa rientrare nella definizione di preparazione professionale e il secondo, in caso di soluzione positiva, se l' art . 63 della legge del 1985 possa avere l' effetto di limitare il diritto di far valere il principio di diritto comunitario, sancito dalla sentenza Gravier, secondo cui uno Stato membro non può imporre condizioni per l' accesso alla preparazione professionale che effettuino una discriminazione tra i propri cittadini e gli studenti degli altri Stati membri .

    Questioni analoghe sono state sollevate nell' azione diretta e l' effetto dell' art . 63 è stato discusso ampiamente pure nella causa Barra .

    Per i motivi esposti a proposito nell' azione diretta, direi che l' istruzione universitaria può considerarsi preparazione professionale, anche se non in tutti i casi . I corsi devono essere visti nel loro complesso per stabilire se forniscono un titolo o preparano per un titolo o impartiscono il necessario addestramento per una specifica professione, mestiere o attività . Il corso può sempre essere professionale se comprende una parte di cultura generale .

    Un corso per il conseguimento della laurea in veterinaria, che abilita il titolare a praticare previa iscrizione all' albo, mi pare costituisca un corso di preparazione professionale, indipendentemente dal fatto che il neolaureato trovi poi un impiego o inizi ad esercitare in proprio .

    Si sostiene che il corso che si conclude con il diploma preliminare non è di preparazione professionale, in quanto non abilita il titolare ad esercitare direttamente, se, come mi sembra, questo corso è un preliminare necessario per accedere al secondo corso che si conclude con la laurea e prepara per questo, a mio parere, va considerato parte integrante dell' intero corso di preparazione professionale . Il corso ha questo scopo, include l' istruzione teorica e pratica e di fatto comprende materie contemplate dalla direttiva del Consiglio sul mutuo riconoscimento dei diplomi in medicina veterinaria ( direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, GU 1978, L 362, pag . 1 ). Il fatto che alcuni studenti abbandonino gli studi dopo aver conseguito il primo diploma ( ammesso che ciò avvenga ) non impedisce che il corso, come parte integrante della preparazione alla professione di veterinario, sia di per sé un corso di preparazione professionale e le intenzioni del singolo studente non hanno alcuna rilevanza .

    A mio parere, i corsi possono costituire, e stando a quanto è stato esposto dinanzi alla Corte costituiscono in realtà, preparazione professionale ai fini dell' art . 7 del trattato CEE .

    Vi è anche il primo anno di avviamento allo studio della medicina offerto dall' università libera di Bruxelles; nell' ordinanza di rinvio questo viene descritto come organizzato in vista del conseguimento del diploma preliminare . Se il giudice nazionale ritiene che anche questo sia una parte necessaria o integrante dell' insegnamento per conseguire la laurea in veterinaria o per accedere al primo triennio che si conclude con il diploma, direi che anch' esso fa parte della preparazione professionale . Non credo che questa Corte sia sufficientemente informata per pronunziarsi definitivamente sull' idoneità di esso a costituire un insegnamento professionale . Spetta al giudice nazionale decidere attenendosi a quanto stabilito da questa Corte .

    Una pronunzia come quella della sentenza Gravier, cioè che un corso può costituire preparazione professionale e che l' imposizione di una tassa d' iscrizione per i cittadini degli altri Stati membri, ma non per gli studenti belgi, costituisce una discriminazione a motivo di cittadinanza incompatibile con l' art . 7 del trattato CEE, ha portata generale e non semplicemente futura . Comunque, per i motivi indicati a proposito dell' azione diretta, mi pare giusto che gli effetti di una siffatta pronunzia nella presente causa siano limitati agli studenti che frequentavano i corsi il 13 febbraio 1985 o in seguito o che, prima della data delle presenti conclusioni, avevano intentato una causa per la ripetizione del minerval relativa all' intero periodo della frequenza .

    Di conseguenza, direi che la questione pregiudiziale debba risolversi come segue :

    "Un corso universitario può costituire preparazione professionale per la quale gli Stati membri non possono imporre condizioni d' accesso che discriminino a motivo della cittadinanza se il corso stesso è specificamente destinato a preparare per un titolo, oppure a dare il necessario addestramento per una particolare professione, mestiere o impiego, anche se include una parte di cultura generale ".

    Ritengo giusto limitare gli effetti della pronunzia nella presente causa nel modo che ho esposto .

    Sulle spese processuali relative alle cause nazionali dovrà pronunziarsi il giudice nazionale . Quelle sostenute dalla Commissone e dal Regno Unito non sono ripetibili .

    (*) Traduzione dall' inglese .

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