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Document 61985CJ0233

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 1987.
    Anna Bonino contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Parità di trattamento tra uomini e donne.
    Causa 233/85.

    Raccolta della Giurisprudenza 1987 -00739

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:82

    61985J0233

    SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 12 FEBBRAIO 1987. - ANNA BONINO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - PARITA'DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE. - CAUSA 233/85.

    raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 00739


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . DIPENDENTI - ASSEGNAZIONE - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - INSUSSISTENZA

    2 . DIPENDENTI - ASSEGNAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE - SINDACATO GIURISDIZIONALE - LIMITI

    ( STATUTO DEL PERSONALE, ART . 7 )

    3 . DIPENDENTI - DECISIONE CHE INCIDA SULLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEL DIPENDENTE - PRESA IN CONSIDERAZIONE DI DATI CHE NON FIGURINO NEL FASCICOLO INDIVIDUALE - ILLEGITTIMITA

    ( STATUTO DEL PERSONALE, ARTT . 26 E 43 )

    Massima


    1 . L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA NON DEVE MOTIVARE LA DECISIONE RELATIVA ALL' ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE AD UN NUOVO POSTO, NE NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE NOMINATO, CHE NON PUO ESSERE LESO DALLA DECISIONE, NE NEI CONFRONTI DEI CANDIDATI NON PRESCELTI, I QUALI RISCHIEREBBERO DI ESSERE DANNEGGIATI DALLA MOTIVAZIONE .

    2 . LA SCELTA DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA NELL' ASSEGNARE, IN ESITO AD UN AVVISO DI POSTO VACANTE, UN DIPENDENTE AD UN POSTO VACANTE, DEV' ESSERE EFFETTUATA, A NORMA DELL' ART . 7 DELLO STATUTO, UNICAMENTE NELL' INTERESSE DEL SERVIZIO . PER QUANTO RIGUARDA UNA DECISIONE DEL GENERE, L' AMMINISTRAZIONE DISPONE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE PER VALUTARE L' INTERESSE DEL SERVIZIO NONCHE L' IDONEITA DEI CANDIDATI AL POSTO DA COPRIRE . IL SINDACATO DELLA CORTE DEVE LIMITARSI IN QUESTO CAMPO AD ACCERTARE SE, TENUTO CONTO DELLE CONSIDERAZIONI CHE HANNO POTUTO DETERMINARE LA VALUTAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE, QUESTA SIA RIMASTA ENTRO LIMITI RAGIONEVOLI E NON ABBIA ESERCITATO IL PROPRIO POTERE IN MODO MANIFESTAMENTE ERRATO . LA CORTE NON PUO QUINDI SOSTITUIRE LA PROPRIA VALUTAZIONE DELL' IDONEITA DEI CANDIDATI O DELL' INTERESSE DEL SERVIZIO A QUELLA DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA .

    3 . LA DECISIONE DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA CHE INCIDA SULLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E SULLA CARRIERA DEL DIPENDENTE NON PUO ESSERE BASATA SU FATTI RIGUARDANTI IL SUO COMPORTAMENTO CHE NON FIGURINO NEL FASCICOLO PERSONALE . LA DECISIONE BASATA SU DATI DEL GENERE LEDE INFATTI IL DIRITTO ALLA DIFESA DEL DIPENDENTE, GARANTITO TANTO DALL' ART . 26, RELATIVO AL FASCICOLO PERSONALE, QUANTO DALL' ART . 43, RELATIVO AI RAPPORTI INFORMATIVI PERIODICI . ESSA E QUINDI IN CONTRASTO CON LE GARANZIE DELLO STATUTO E DEV' ESSERE ANNULLATA, IN QUANTO ADOTTATA IN ESITO AD UNA PROCEDURA VIZIATA D' ILLEGITTIMITA .

    Parti


    NELLA CAUSA 233/85,

    ANNA BONINO, DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RESIDENTE IN BRUXELLES, CON L' AVV . EDMOND LEBRUN, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . TONY BIEVER, 83, BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE,

    RICORRENTE,

    E

    UNION SYNDICALE, SERVICE PUBLIC EUROPEEN BRUXELLES, CON SEDE IN BRUXELLES, CON L' AVV . EDMOND LEBRUN, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . TONY BIEVER, 83, BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE,

    INTERVENIENTE,

    CONTRO

    COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO DIMITRIOS GOULOUSSIS E DAL MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO SIG.RA MARIE WOLFCARIUS, IN QUALITA DI AGENTI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO SIG . GEORGES KREMLIS, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,

    CONVENUTA,

    AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 19 OTTOBRE 1984, RELATIVA ALLA NOMINA DEL CAPOGRUPPO DELLA TRADUZIONE "ECONOMIA E FINANZE" PRESSO LA DIVISIONE IX.D.9, "TRADUZIONE ITALIANA", ED AL RIGETTO DELLA CANDIDATURA DELLA RICORRENTE A TALE POSTO,

    LA CORTE ( TERZA SEZIONE ),

    COMPOSTA DAI SIGNORI Y . GALMOT, PRESIDENTE DI SEZIONE, U . EVERLING E J.C . MOITINHO DE ALMEIDA, GIUDICI,

    AVVOCATO GENERALE : M . DARMON

    CANCELLIERE : D . LOUTERMAN, AMMINISTRATORE

    VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA ED A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 13 NOVEMBRE 1986,

    SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 22 GENNAIO 1987,

    HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

    SENTENZA

    Motivazione della sentenza


    1 CON ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 24 LUGLIO 1985, LA SIG.RA ANNA BONINO, DIPENDENTE DI GRADO LA 4 CON INCARICO DI REVISORE PRESSO LA DIVISIONE DI TRADUZIONE ITALIANA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, HA PRESENTATO RICORSO DIRETTO ALL' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 19 OTTOBRE 1984, DI RIGETTO DELLA SUA CANDIDATURA AL POSTO DI CAPOGRUPPO "ECONOMIA E FINANZE" ( CARRIERA LA 5/LA 4 ) E DI NOMINA DEL SIG . TUTZSCHKY AL POSTO STESSO .

    2 PER QUANTO RIGUARDA GLI ANTEFATTI DELLA CONTROVERSIA NONCHE I MEZZI E GLI ARGOMENTI DELLE PARTI, SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . TALI ELEMENTI DEGLI ATTI DI CAUSA SONO RIPORTATI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA ALLE DEDUZIONI DELLA CORTE .

    3 L' AVVISO DI POSTO VACANTE PER IL POSTO DI CUI TRATTASI VENIVA PUBBLICATO A SEGUITO DELLA DECISIONE DI RIORGANIZZARE LA STRUTTURA DELLE DIVISIONI LINGUISTICHE, CREANDO DEI GRUPPI SPECIALIZZATI . PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DI TALE AVVISO, LA COMMISSIONE AVEVA INCARICATO A TURNO LA BONINO E IL TUTZSCHKY, CIASCUNO PER UN PERIODO SPERIMENTALE DI SEI MESI, DI ESERCITARE LE FUNZIONI DI CAPO DEL GRUPPO "ECONOMIA E FINANZE ".

    4 VA IN PRIMO LUOGO RESPINTA LA TESI DELLA BONINO, SECONDO CUI LA DECISIONE CONTROVERSA SAREBBE VIZIATA IN QUANTO SPROVVISTA DI UNA MOTIVAZIONE PARTICOLARMENTE CIRCOSTANZIATA, QUALE RITENUTA NECESSARIA DALLA BONINO QUALORA, IN UNA SITUAZIONE DI SQUILIBRIO NUMERICO TRA DIPENDENTI DI SESSO MASCHILE E DIPENDENTI DI SESSO FEMMINILE, NON VENGA ACCOLTA LA CANDIDATURA DI UNA DIPENDENTE . INFATTI, COME LA CORTE HA DICHIARATO IN MERITO A DECISIONI DI PROMOZIONE ADOTTATE IN FORZA DELL' ART . 45 DELLO STATUTO DEL PERSONALE ( CFR . SENTENZE 13 LUGLIO 1972, CAUSA 90/71, BERNARDI, RACC . 1972, PAG . 603, E 30 OTTOBRE 1974, CAUSA 188/73, GRASSI, RACC . 1974, PAG . 1099 ), L' ART . 25 NON OBBLIGA L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA A MOTIVARE UNA DECISIONE RELATIVA ALL' ASSEGNAZIONE DI UN DIPENDENTE AD UN NUOVO INCARICO NE NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE NOMINATO, CHE NON PUO VENIR LESO DA QUESTA DECISIONE, NE NEI CONFRONTI DEI CANDIDATI NON PRESCELTI, CHE RISCHIEREBBERO DI ESSER PREGIUDICATI DA TALE MOTIVAZIONE . LA PRESENZA DI DONNE FRA I CANDIDATI AL POSTO DI CUI TRATTASI NONCHE IL PRINCIPIO DI PARITA DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE NON HANNO RILIEVO A TALE PROPOSITO .

    5 VA POI RICORDATO CHE LA SCELTA DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA PER ASSEGNARE, A SEGUITO DI UN AVVISO DI POSTO VACANTE, UN DIPENDENTE AD UN POSTO VACANTE DEV' ESSERE COMPIUTA IN FORZA DELL' ART . 7 DELLO STATUTO DEL PERSONALE, NEL SOLO INTERESSE DEL SERVIZIO . PER VALUTARE, NELL' AMBITO DI UNA TALE DECISIONE, L' INTERESSE DEL SERVIZIO NONCHE LE ATTITUDINI DEI CANDIDATI ALL' IMPIEGO DI CUI TRATTASI, L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DISPONE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE . SECONDO UNA GIURISPRUDENZA COSTANTE DELLA CORTE ( CFR . DA ULTIMO LA SENTENZA 4 FEBBRAIO 1987, CAUSA 324/85, BOUTEILLER, RACC . 1987, PAG . 0000 ), IL CONTROLLO DELLA CORTE DEVE LIMITARSI IN QUESTO CAMPO ALL' ACCERTAMENTO DEL SE, TENUTO CONTO DELLE CONSIDERAZIONI CHE HANNO POTUTO DETERMINARE LA VALUTAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE, QUESTA SI SIA MANTENUTA ENTRO LIMITI RAGIONEVOLI E NON ABBIA ESERCITATO IL PROPRIO POTERE IN MODO MANIFESTAMENTE ERRONEO . LA CORTE NON PUO QUINDI SOSTITUIRE LA SUA VALUTAZIONE DELLE ATTITUDINI DEI CANDIDATI O DELL' INTERESSE DEL SERVIZIO A QUELLA DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA .

    6 RISULTA DALLA TRATTAZIONE DINANZI ALLA CORTE CHE NELLA FATTISPECIE L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA HA AMMESSO CHE, SULLA BASE DEI TITOLI E DELL' ESPERIENZA NEL SETTORE DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE NONCHE DELLE CONOSCENZE LINGUISTICHE, LA RICORRENTE POTEVA APPARIRE PIU QUALIFICATA DEL TUTZSCHKY, MA L' AUTORITA STESSA HA TUTTAVIA CONSIDERATO IL TUTZSCHKY PIU IDONEO A SVOLGERE LE FUNZIONI DI CUI TRATTASI A CAUSA DELLE SUE MAGGIORI CAPACITA DIRETTIVE . E' CERTO CHE L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA E GIUNTA A TALE CONCLUSIONE BASANDOSI SULL' ANDAMENTO DEI PERIODI DI SPERIMENTAZIONE DEI DUE CANDIDATI NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CAPOGRUPPO .

    7 SIFFATTE CONSIDERAZIONI NON ECCEDONO DI PER SE I LIMITI DELLA DISCREZIONALITA DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA NELLA SCELTA DEL CANDIDATO PIU ADATTO PER IL POSTO IN CONSIDERAZIONE .

    8 CONTRARIAMENTE A QUANTO SOSTIENE LA RICORRENTE, CONSIDERAZIONI DEL GENERE NON SONO CONTRADDETTE NEPPURE DALLA CIRCOSTANZA CHE LA RICORRENTE STESSA, DI FATTO, AVEVA GIA ASSICURATO LA DIREZIONE DEL GRUPPO E CHE LA COMMISSIONE LE HA, SUCCESSIVAMENTE, OFFERTO IL POSTO DI CAPO DI UN ALTRO GRUPPO NEL SETTORE DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA . INFATTI, SENZA METTERE IN DUBBIO SUL PIANO GENERALE L' ATTITUDINE DELLA RICORRENTE AD ESERCITARE FUNZIONI DI CAPOGRUPPO, L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA POTEVA RITENERE, ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE PRATICHE NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSIDERATE, CHE IL TUTZSCHKY FOSSE PIU ADATTO PER QUEL POSTO PARTICOLARE .

    9 NON PUO RITENERSI INFINE CHE CONSIDERAZIONI DI TAL GENERE SIANO L' ESPRESSIONE DI UN PREGIUDIZIO GENERALE A SFAVORE DELLE DONNE E SIANO QUINDI CONTRARIE AL PRINCIPIO DI PARITA DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE . INFATTI, LA BONINO HA SOSTENUTO QUESTO ASSUNTO SOLO CON ASSERZIONI DI ORDINE GENERALE NON SUFFRAGATE DA ALCUN ELEMENTO DI FATTO CONCRETO . IN QUESTO STESSO CONTESTO, NON E NECESSARIO ESAMINARE LA TESI, FORMULATA UNICAMENTE DALL' INTERVENIENTE, SECONDO CUI LE DONNE DOVREBBERO IN OGNI CASO BENEFICIARE DI UN DIRITTO DI PREFERENZA PER LE LORO CANDIDATURE, POICHE LA STESSA INTERVENIENTE HA SOSTENUTO TALE TESI SOLO RELATIVAMENTE ALL' IPOTESI IN CUI L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DEBBA SCEGLIERE FRA UN UOMO ED UNA DONNA DA ESSA RITENUTI UGUALMENTE IDONEI E QUALIFICATI PER IL POSTO DI CUI TRATTASI, IPOTESI CHE NON SI PRESENTA NELLA FATTISPECIE, COME RISULTA DA QUANTO PRECEDE .

    10 TUTTAVIA, VA CONSTATATO CHE IL SOLO ELEMENTO AGLI ATTI, SU CUI NELLA FATTISPECIE POSSONO FONDARSI LE CONSIDERAZIONI CHE HANNO DETERMINATO LA SCELTA DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA, E UNA NOTA, INDIRIZZATA DAL CAPO DELLA DIVISIONE DI TRADUZIONE ITALIANA AL CAPO DELLA DIVISIONE DEL PERSONALE, E CON LA QUALE IL PRIMO PROPONEVA LA NOMINA DEL TUTZSCHKY DOPO AVER DESCRITTO E COMPARATO I RISULTATI DEI PERIODI DI PROVA COMPIUTI DAI DUE CANDIDATI NELLE FUNZIONI DI CUI TRATTASI . E' CERTO, COME SOSTIENE LA BONINO, CHE TALE NOTA NON ERA STATA PORTATA A SUA CONOSCENZA NE ERA STATA INSERITA NEL SUO FASCICOLO PERSONALE .

    11 A TALE PROPOSITO, VA RICORDATO CHE L' ART . 26 DELLO STATUTO DEL PERSONALE DISPONE CHE IL FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE DEVE CONTENERE FRA L' ALTRO "TUTTI I RAPPORTI CONCERNENTI LA SUA COMPETENZA, IL SUO RENDIMENTO E IL SUO COMPORTAMENTO" NONCHE "LE OSSERVAZIONI FORMULATE DAL FUNZIONARIO IN MERITO AI PREDETTI DOCUMENTI", E CHE, AI SENSI DELL' ART . 43 DELLO STESSO STATUTO, IL RAPPORTO PERIODICO SULLA COMPETENZA, IL RENDIMENTO E IL COMPORTAMENTO IN SERVIZIO DI CIASCUN DIPENDENTE VIENE COMUNICATO ALL' INTERESSATO, CHE "HA LA FACOLTA DI AGGIUNGERVI TUTTE LE INFORMAZIONI CHE RITENGA UTILI ". COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA 28 GIUGNO 1972 ( CAUSA 88/71, BRASSEUR, RACC . 1972, PAG . 499 ), LO SCOPO DI TALI DISPOSIZIONI E DI GARANTIRE IL DIRITTO ALLA DIFESA DEL DIPENDENTE, CONTRO DECISIONI EVENTUALMENTE ADOTTATE DALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA ED INFLUENTI SULLA SUA POSIZIONE AMMINISTRATIVA E SULLA SUA CARRIERA IN BASE A FATTI CONCERNENTI IL SUO COMPORTAMENTO DEI QUALI NON VI SIA TRACCIA NEL FASCICOLO PERSONALE . RISULTA DA TALI DISPOSIZIONI CHE UNA DECISIONE BASATA SU ELEMENTI DI QUESTA NATURA NON E CONFORME ALLE GARANZIE DELLO STATUTO E DEV' ESSERE ANNULLATA IN QUANTO INTERVENUTA A SEGUITO DI UNA PROCEDURA VIZIATA DA ILLEGITTIMITA ( CFR . SENTENZA 3 FEBBRAIO 1971, CAUSA 21/70, RITTWEGER, RACC . 1971, PAG . 7 ).

    12 E' VERO CHE NELLA FATTISPECIE LA NOTA DEL SUPERIORE GERARCHICO DELLA BONINO CONTENEVA, ACCANTO ALLA DESCRIZIONE DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DELLA STESSA ED ALLA VALUTAZIONE DEL SUO RISULTATO, IL RISULTATO DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DEL TUTZSCHKY, LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI DUE PERIODI E LA PROPOSTA DI NOMINARE IL TUTZSCHKY . NE RAPPORTI RIGUARDANTI ALTRI DIPENDENTI NE ELEMENTI FACENTI PARTE DELLA PROCEDURA DI NOMINA PROPRIAMENTE DETTA, QUALE UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI TITOLI E DEI MERITI DI DIVERSI CANDIDATI OD UNA PROPOSTA DEL SUPERIORE GERARCHICO INTERESSATO, DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEI CANDIDATI .

    13 INVECE, E IN CONTRASTO CON GLI ARTT . 26 E 43 DELLO STATUTO LA CIRCOSTANZA CHE NELLA FATTISPECIE LA RELAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI PROVA DELLA BONINO SIA STATA CONFUSA IN UNA STESSA NOTA CON LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DUE CANDIDATURE, SENZA CHE TALE RELAZIONE SIA STATA INSERITA NEL FASCICOLO PERSONALE DELLA BONINO STESSA E SENZA CHE ELLA ABBIA AVUTO LA POSSIBILITA DI FORMULARE OSSERVAZIONI AL RIGUARDO . POICHE NEL FASCICOLO L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA NON DISPONEVA DI ALCUN ALTRO ELEMENTO PER FONDARE LA SUA VALUTAZIONE SECONDO CUI IL TUTZSCHKY ERA IL CANDIDATO PIU IDONEO, LA RELAZIONE SUL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DELLA BONINO, CONTENUTA NELLA NOTA DI CUI TRATTASI, HA AVUTO UN' INFLUENZA DETERMINANTE SUL CONTENUTO DELLA DECISIONE CONTROVERSA .

    14 NE CONSEGUE CHE LA DECISIONE CONTROVERSA E VIZIATA DA ILLEGITTIMITA E CHE IL RICORSO E FONDATO .

    Decisione relativa alle spese


    SULLE SPESE

    15 AI SENSI DELL' ART . 69 PAR , 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . POICHE LA COMMISSIONE E RIMASTA SOCCOMBENTE, LE SPESE VANNO POSTE A SUO CARICO .

    Dispositivo


    PER QUESTI MOTIVI,

    LA CORTE ( TERZA SEZIONE )

    DICHIARA E STATUISCE :

    1 ) LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE IN DATA 19 OTTOBRE 1984, INTERVENUTA A SEGUITO DELL' AVVISO DI POSTO VACANTE COM 1059/84, CON LA QUALE IL SIG . TUTZSCHKY VENIVA NOMINATO AL POSTO DI CAPOGRUPPO DELLA TRADUZIONE ITALIANA "ECONOMIA E FINANZE" E VENIVA RESPINTA LA CANDIDATURA DELLA SIG.RA BONINO A TALE POSTO, E ANNULLATA .

    2 ) LA COMMISSIONE E CONDANNATA ALLE SPESE .

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