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Document 61985CJ0026

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 ottobre 1986.
Louis Vaysse contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Annullamento di una decisione di nomina.
Causa 26/85.

Raccolta della Giurisprudenza 1986 -03131

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:403

61985J0026

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 23 OTTOBRE 1986. - LOUIS VAYSSE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE DI NOMINA. - CAUSA 26/85.

raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 03131


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DIPENDENTI - ASSEGNAZIONE - POSTI A2 E A3 - INTERVENTO DI UN ORGANO CONSULTIVO NON CONTEMPLATO DALLO STATUTO - LIBERTA DELL ' AMMINISTRAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LA SUA COMPOSIZIONE ED I SUOI COMPITI

2 . DIPENDENTI - PROMOZIONE - POTERE DISCREZIONALE DELL ' AMMINISTRAZIONE - SINDACATO GIURISDIZIONALE - LIMITI

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 45 )

Massima


1 . LE DECISIONI DI PROMOZIONE , DI TRASFERIMENTO INTERNO E DI TRASFERIMENTO INTERISTITUZIONALE RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA . QUESTA , QUALORA FACCIA INTERVENIRE , DI PROPRIA INIZIATIVA E SENZA ESSERVI OBBLIGATA DALLO STATUTO , NELLA FASE PREPARATORIA DI TALUNE SUE DECISIONI , UN ORGANO CONSULTIVO , QUALE UN COMITATO INCARICATO DI ESAMINARE LE CANDIDATURE AI POSTI DEI GRADI A2 E A3 , PUO DETERMINARNE DISCREZIONALMENTE LA COMPOSIZIONE ED I COMPITI . ESSA PUO QUINDI STABILIRE IN PARTICO LARE CHE TALE ORGANO COMPRENDA RAPPRESENTANTI DELL ' AMMINISTRAZIONE E NON RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE .

2 . PER VALUTARE L ' INTERESSE DEL SERVIZIO NONCHE I MERITI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEL CASO DELLA DECISIONE DI PROMOZIONE A NORMA DELL ' ART . 45 DELLO STATUTO , L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DISPONE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE E , IN QUESTO CAMPO , IL SINDACATO DELLA CORTE DEVE LIMITARSI AD ACCERTARE SE L ' AMMINI STRAZIONE , TENUTO CONTO DEL MODO IN CUI HA POTUTO FORMULARE IL PROPRIO GIUDIZIO , SIA RIMASTA ENTRO LIMITI AMMISSIBILI E NON SI SIA VALSA DEL SUO POTERE IN MODO MANIFESTAMENTE ERRATO . IN PARTICOLARE SPETTA UNICAMENTE ALL ' ISTITUZIONE LO STABILIRE , VALENDOSI DEL SUO POTERE DISCREZIONALE , SE LO STATO DI SALUTE DEL CANDIDATO PRESCELTO GLI CONSENTA DI SVOLGERE CORRETTAMENTE LE SUE MANSIONI .

Parti


NELLA CAUSA 26/85 ,

LOUIS VAYSSE , DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RESIDENTE IN ( 1630 ) LINKEBEEK , ESSELAAR 23 , CON L ' AVV . JEAN-NOEL LOUIS , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LO STUDIO DELL ' AVV . NICOLAS DECKER , 16 , AVENUE MARIE-THERESE ,

RICORRENTE ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . DIMITRIOS GOULUSSIS , CONSIGLIERE GIURIDICO , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS , MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


AVENTE AD OGGETTO UN RICORSO VOLTO ALL ' ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE DI NOMINA ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 31 GENNAIO 1985 , IL SIG . LOUIS VAYSSE , GIURISTA-LINGUISTA PRESSO LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , HA PRESENTATO UN RICORSO VOLTO ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 16 MAGGIO 1984 CON CUI IL SIG . HENRY DUBOIS E STATO NOMINATO AL POSTO DI CAPO DIVISIONE ' TRADUZIONE : LINGUA FRANCESE ' NONCHE ALL ' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE 24 OTTOBRE E 7 NOVEMBRE 1984 CHE HANNO , RISPETTIVAMENTE , CONFERMATO TALE NOMINA E RESPINTO IL RECLAMO .

2 IL SIG . VAYSSE ENTRAVA IN SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO ' TRADUZIONE ' DELLA COMMISSIONE NEL 1958 . EGLI VENIVA PROMOSSO AL GRADO LA 4 NEL 1962 E NOMINATO CAPO SEZIONE PRESSO DETTO SERVIZIO CON DECORRENZA 1* FEBBRAIO 1981 . DURANTE I PERIODI DAL 1* MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 1981 E DAL 1* GIUGNO AL 24 OTTOBRE 1982 , EGLI ESERCITAVA AD INTERIM LE FUNZIONI DI CAPO DIVISIONE ' TRADUZIONE : LINGUA FRANCESE ' COPRENDO INOLTRE COME SUPPLENTE , DAL 20 GENNAIO AL 16 MAGGIO 1984 , IL POSTO DI CAPO DI TALE DIVISIONE .

3 IL 13 FEBBRAIO 1984 , LA COMMISSIONE PUBBLICAVA L ' AVVISO DI POSTO VACANTE COM/407/84 RELATIVO ALL ' IMPIEGO DI CAPO DIVISIONE ' TRADUZIONE : LINGUA FRANCESE ' . IL VAYSSE PRESENTAVA , INSIEME AD ALTRI DIECI DIPENDENTI , LA PROPRIA CANDIDATURA A TALE POSTO . IL 16 MAGGIO 1984 , LA COMMISSIONE DECIDEVA DI COPRIRE IL POSTO VACANTE TRAMITE PROMOZIONE , NOMINANDO CAPO DIVISIONE UNO DEI CANDIDATI , IL SIG . DUBOIS , CHE FINO AD ALLORA ERA ANCH ' ESSO CAPO SEZIONE PRESSO IL SERVIZIO ' TRADUZIONE ' .

4 IL 25 GIUGNO 1984 , IL SIG . VAYSSE PRESENTAVA UN RECLAMO AI SENSI DELL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO DEL PERSONALE , CHIEDENDO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI NOMINA NONCHE DELLA DECISIONE IMPLICITA DI RIGETTO DELLA SUA CANDIDATURA , IN PARTICOLARE IN QUANTO ALL ' ATTO DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI MERITI DEI CANDIDATI IL SUO ULTIMO RAPPORTO INFORMATIVO NON FIGURAVA NEL SUO FASCICOLO PERSONALE .

5 CON LETTERA 7 NOVEMBRE 1984 , LA COMMISSIONE COMUNICAVA AL SIG . VAYSSE DI AVER EFFETTUATO , IL 24 OTTOBRE 1984 , UN NUOVO ESAME DEI MERITI DEI CANDIDATI PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE ANCHE IL PREDETTO RAPPORTO INFORMATIVO . IN BASE A TALE RIESAME , ESSA SAREBBE GIUNTA ALLA CONCLUSIONE CHE IL POSTO VACANTE ANDAVA EFFETTIVAMENTE COPERTO CON LA PROMOZIONE DEL SIG . DUBOIS E CHE DI CONSEGUENZA ' LA COMMISSIONE HA COSI CONFERMATO LA SUA DECISIONE 16 MAGGIO 1984 E DECISO CHE NON VI ERA MOTIVO DI ANNULLARE LA NOMINA ' DEL CANDIDATO PRESCELTO . IN SEGUITO A QUESTA DECISIONE DI RIGETTO DEL SUO RECLAMO , IL SIG . VAYSSE PRESENTAVA IL PRESENTE RICORSO .

SULLA RICEVIBILITA

6 LA COMMISSIONE CONTESTA LA RICEVIBILITA DEL RICORSO . ESSA FA VALERE IN SOSTANZA CHE IL RECLAMO DEL 25 GIUGNO 1984 VERTEVA SUL FATTO CHE L ' ULTIMO RAPPORTO INFORMATIVO SUL RICORRENTE NON FIGURAVA NEL SUO FASCICOLO PERSONALE AL MOMENTO DELL ' ESAME COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE EFFETTUATO DALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA . DAL MOMENTO CHE LA COMMISSIONE HA SUCCESSIVAMENTE RIESAMINATO I MERITI DEI CANDIDATI PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE ANCHE IL SUDDETTO RAPPORTO INFORMATIVO , IL RECLAMO SAREBBE DIVENUTO PRIVO D ' OGGETTO . STANDO COSI LE COSE , L ' UNICO ATTO RECANTE PREGIUDIZIO AL RICORRENTE SAREBBE LA DECISIONE 24 OTTOBRE 1984 , CONTRO LA QUALE EGLI NON AVREBBE PROPOSTO ALCUN RECLAMO .

7 A TAL RIGUARDO E SUFFICIENTE CONSTATARE CHE DAL RECLAMO 25 GIUGNO 1984 , DIRETTO CONTRO LA DECISIONE 16 MAGGIO 1984 , RISULTA CHIARAMENTE CHE IL SIG . VAYSSE CONTESTA ALLA COMMISSIONE IL FATTO DI AVER NOMINATO AL POSTO VACANTE IL SIG . DUBOIS E DI AVER , DI CONSEGUENZA , RESPINTO IMPLICITAMENTE LA SUA CANDIDATURA A TALE POSTO . POICHE LA COMMISSIONE NON HA MODIFICATO MA AL CONTRARIO CONFERMATO LA CONTESTATA DECISIONE DI NOMINA , TALE PREGIUDIZIO PERMANE ED IL RICORRENTE AVEVA QUINDI GIUSTIFICATO MOTIVO DI RITENERE CHE LA DECISIONE 16 MAGGIO 1984 , CONFERMATA CON LA DECISIONE 24 OTTOBRE 1984 , GLI ARRECAVA PREGIUDIZIO AI SENSI DEGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO DEL PERSONALE . EGLI ERA QUINDI LEGITTIMATO A PRESENTARE QUESTO RICORSO SENZA DOVER PRELIMINARMENTE PRESENTARE RECLAMO CONTRO L ' ATTO DI CONFERMA .

8 NE CONSEGUE CHE IL RICORSO E RICEVIBILE .

SUL MERITO

9 A SOSTEGNO DELLE PROPRIE CONCLUSIONI , IL RICORRENTE ADDUCE I SEGUENTI MOTIVI : VIOLAZIONE DELL ' ART . 45 DELLO STATUTO , RELATIVO ALLA PROMOZIONE DEI DIPENDENTI , ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE . QUESTI MEZZI VANNO INTESI NEL SENSO CHE ESSI RICOMPRENDONO SOSTANZIALMENTE DUE TIPI DI CENSURE OSSIA IRREGOLARITA NELLA PROCEDURA CHE HA PORTATO ALL ' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI ED UN ERRORE DI VALUTAZIONE DOVUTO AL FATTO CHE LA COMMISSIONE NON HA PRESCELTO IL DIPENDENTE PIU IDONEO AL POSTO DA COPRIRE .

SULLE IRREGOLARITA DI PROCEDURA

10 E D ' UOPO ESAMINARE ANZITUTTO GLI ARGOMENTI DEL RICORRENTE SECONDO I QUALI LE DECISIONI IMPUGNATE SAREBBERO STATE ADOTTATE SENZA CHE IL COMITATO CONSULTIVO , INCARICATO DI ESAMINARE LE CANDIDATURE AI POSTI DI GRADO A2 E A3 ( ' GRUPPO NOEL ' ), FOSSE STATO REGOLARMENTE INTERPELLATO .

11 IN PROPOSITO IL RICORRENTE FA VALERE CHE TALE COMITATO NON ERA COMPOSTO IN MODO REGOLARE IN OCCASIONE DELLA SUA RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 1984 , NELL ' AMBITO DELLA PROCEDURA CHE AVREBBE PORTATO ALLA DECISIONE 16 MAGGIO 1984 . SECONDO IL RICORRENTE , INFATTI , TALE COMITATO SAREBBE COSTITUITO DA TRE PERSONE , OSSIA DAL SEGRETARIO GENERALE DELLA COMMISSIONE , DAL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELL ' AMMINISTRAZIONE E DAL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE IN CUI IL POSTO E STATO DICHIARATO VACANTE . DAL MOMENTO CHE NELLA FATTISPECIE IL POSTO VACANTE FAREBBE CAPO ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL ' AMMINISTRAZIONE , IL DIRETTORE GENERALE DI TALE UNITA AVREBBE PARTECIPATO ALLA SEDUTA NELLA DUPLICE VESTE DI CAPO DELL ' AMMINISTRAZIONE GENERALE E DI CAPO DELLA DIREZIONE GENERALE A CUI FA CAPO IL POSTO DA COPRIRE . IL RICORRENTE CONTESTA INOLTRE ALLA COMMISSIONE IL FATTO DI NON AVER DISPOSTO LA PARTECIPAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE AI LAVORI DI DETTO COMITATO . INFINE , EGLI RILEVA CHE TALE COMITATO NON E STATO CONSULTATO UNA SECONDA VOLTA AL MOMENTO DELLA PREPARAZIONE DELLA DECISIONE 24 OTTOBRE 1984 .

12 DAL FASCICOLO ED IN PARTICOLARE DALLE INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE SU RICHIESTA DELLA CORTE , EMERGE CHE IL ' GRUPPO NOEL ' ISTITUITO IN BASE AD UNA DECISIONE DI PRINCIPIO DEL 1980 , COMPRENDE IN REALTA QUATTRO MEMBRI , NOMINATI A TITOLO PERSONALE , E PRECISAMENTE IL SEGRETARIO GENERALE DELLA COMMISSIONE , IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELL ' AMMINISTRAZIONE , UN DIRETTORE GENERALE O CAPO SERVIZIO DESIGNATO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER UN PERIODO DI DUE ANNI ED UN RAPPRESENTANTE DEL MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL PERSONALE E L ' AMMI NISTRAZIONE . IL COMPITO DI TALE COMITATO CONSISTE NELL ' ESAMINARE LE CANDIDATURE AI FINI DELLA PROMOZIONE , DEL TRASFERIMENTO INTERNO E DEL TRASFERIMENTO DA ALTRA ISTITUZIONE PER I POSTI DI GRADO A2 E A3 , SOTTO IL PROFILO DELLE CAPACITA E DELLE ATTITUDINI DEI VARI CANDIDATI ALLA LUCE DEI REQUISITI RICHIESTI PER IL POSTO DA COPRIRE . IN TALE AMBITO , ESSO FORMULA UN PARERE SUI CANDIDATI STESSI DESTINATO AL MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL SETTORE DI CUI TRATTASI NONCHE AL MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL PERSONALE E L ' AMMINISTRAZIONE .

13 QUANTO AL CASO DI SPECIE , LA COMMISSIONE HA INDICATO CHE IL ' GRUPPO NOEL ' ERA COMPOSTO , NELLA SUA RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 1984 , DAL SEGRETARIO GENERALE DELLA COMMISSIONE , DAL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELL ' AMMINISTRAZIONE , DAL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO DELL ' UNIONE DOGANALE NONCHE DA UN RAPPRESENTANTE DEL MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER LE QUESTIONI DEL PERSONALE . IL COMITATO COSI COMPOSTO DESIGNAVA IL 10 MAGGIO 1984 , IN ORDINE ALFABETICO FRA GLI UNDICI DIPENDENTI CHE AVEVANO PRESENTATO DOMANDA PER L ' ASSEGNAZIONE DEL POSTO , CINQUE CANDIDATI CHE ' DOVREBBERO ESSERE PRESI IN PARTICOLARE CONSIDERAZIONE ' . FRA QUESTI CINQUE CANDIDATI FIGURAVANO IL RICORRENTE E LA PERSONA CHE SAREBBE POI STATA NOMINATA . IL COMITATO NON HA TUTTAVIA STABILITO ALCUNA CLASSIFICA DEI CANDIDATI GIUDICATI IDONEI ALL ' IMPIEGO DI CUI E CAUSA E IN NESSUN ALTRO MODO HA ESPRESSO UNA PREFERENZA PER UNO DI LORO .

14 STANDO COSI LE COSE , NON SI PUO ACCOGLIERE L ' ARGOMENTO DEL RICORRENTE VERTENTE SULL ' IRREGOLARE COMPOSIZIONE DEL ' GRUPPO NOEL ' IN OCCASIONE DELLA SUA RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 1984 . DATO CHE I MEMBRI DI TALE GRUPPO DI LAVORO SONO NOMINATI A TITOLO PERSONALE E CHE NON E STABILITO CHE NEL SUO AMBITO DEBBA OBBLIGATORIAMENTE ESSERE RAPPRESENTATO UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CUI FA PARTE IL POSTO DA COPRIRE , IL FATTO CHE NEL CASO DI SPECIE IL POSTO VACANTE FACCIA CAPO ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL ' AMMINISTRAZIONE E CHE , CONSEGUENTEMENTE , IL DIRETTORE GENERALE DI TALE UNITA SIA NEL CONTEMPO IL CAPO DEL SERVIZIO IN CUI IL POSTO IN ESAME E STATO DICHIARATO VACANTE , NON PUO PREGIUDICARE LA REGOLARITA DELLA PROCEDURA .

15 NON SI PUO NEPPURE ADDEBITARE ALLA COMMISSIONE DI NON AVER DISPOSTO LA PARTECIPAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE AI LAVORI ' GRUPPO NOEL ' . AL RIGUARDO VA NECESSARIAMENTE SOTTOLINEATO CHE PER LE DECISIONI DI PROMOZIONE , DI TRASFERIMENTO INTERNO E DI TRASFERIMENTO INTERISTITUZIONALE E UNICAMENTE RESPONSABILE L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA . DI CONSEGUENZA , SE QUEST ' ULTIMA FA INTERVENIRE , DI PROPRIA INIZIATIVA E SENZA ESSERVI TENUTA A NORMA DELLO STATUTO , NEL CORSO DELLA FASE PREPARATORIA DI ALCUNE DI QUESTE DECISIONI , UN ORGANO CONSULTIVO , QUALE IL ' GRUPPO NOEL ' , ESSA HA FACOLTA DI DISCIPLINARNE DISCREZIONALMENTE LA COMPOSIZIONE E LE RESPONSABILITA . ESSA PUO QUINDI IN PARTICOLARE STABILIRE CHE TALE ORGANO COMPRENDA RAPPRESENTANTI DELL ' AMMINISTRAZIONE E NON DEL PERSONALE .

16 IL RICORRENTE NON PUO NEPPURE CONTESTARE ALLA COMMISSIONE IL FATTO DI NON AVER CONSULTATO IL ' GRUPPO NOEL ' UNA SECONDA VOLTA , NEL PREDISPORRE LA DECISIONE 24 OTTOBRE 1984 . COME EMERGE DALLE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE , TALE COMITATO AVEVA INFATTI UNICAMENTE IL COMPITO DI VALUTARE LE CAPACITA E LE ATTITUDINI DEI CANDIDATI ALLA LUCE DEI REQUISITI RICHIESTI PER IL POSTO DI CUI E CAUSA . NULLA INDICA CH ' ESSO DOVESSE STABILIRE UNA QUALSIASI CLASSIFICA DEI CANDIDATI IDONEI O DI PROPORRE UNO DI QUESTI COME IL PIU IDONEO AL POSTO DA COPRIRE . CONSEGUENTEMENTE , MENZIONANDO IL RICORRENTE , NEL MAGGIO DEL 1984 , FRA I CANDIDATI DA PRENDERSI IN PARTICOLARE CONSIDERAZIONE , TALE COMITATO HA ESPRESSO NEI SUOI CONFRONTI UN PARERE CHE NON POTEVA ESSERE PIU FAVOREVOLE . STANDO COSI LE COSE , L ' OMISSIONE DI UNA SECONDA CONSULTAZIONE NON POTEVA INCIDERE IN SENSO SFAVOREVOLE SULLA POSIZIONE GIURIDICA DEL RICORRENTE , DATO CHE NELL ' OTTOBRE DEL 1984 SI DOVEVA ORMAI SOLTANTO RIESAMINARE IN BASE A DETTO PARERE SE LA NOMINA DEL SIG . DUBOIS FOSSE GIUSTIFICATA TENUTO CONTO DEI MERITI DEL SIG . VAYSSE .

17 LA CENSURA FONDATA SU UN ' EVENTUALE IRREGOLARITA NELLA CONSULTAZIONE DEL ' GRUPPO NOEL ' VA QUINDI DISATTESA .

18 IL RICORRENTE SOSTIENE INOLTRE CHE LA COMMISSIONE NON HA POTUTO EFFETTUARE , NEL MAGGIO DEL 1984 , UN ESAME COMPLETO ED OBIETTIVO DELLE CANDIDATURE PRESENTATE , DATO CHE IL SUO ULTIMO RAPPORTO INFORMATIVO BIENNALE , CHE COPRE IL PERIODO DAL 1* LUGLIO 1981 AL 30 GIUGNO 1983 , NON FIGURAVA ALL ' EPOCA NEL SUO FASCICOLO PERSONALE . DI CONSEGUENZA , LA NOMINA AL POSTO VACANTE , TRAMITE PROMOZIONE , DEL SIG . DUBOIS ED IL CONSEGUENTE RIGETTO DELLA CANDIDATURA DEL RICORRENTE VIOLEREBBERO L ' ART . 45 DELLO STATUTO DEL PERSONALE IL QUALE SUBORDINEREBBE LA PROMOZIONE AD UN PREVIO ' SCRUTINIO PER MERITO COMPARITIVO DEI FUNZIONARI CHE HANNO I REQUISITI PER ESSERE PROMOSSI NONCHE ESAME DEI RAPPORTI INFORMATIVI DI CUI SONO STATI OGGETTO ' . ESSENDO PERCIO ILLEGITTIMA LA DECISIONE 16 MAGGIO 1984 , LA COMMISSIONE NON AVREBBE POTUTO CONFERMARLA SUCCESSIVAMENTE .

19 LA COMMISSIONE AMMETTE CHE L ' ULTIMO RAPPORTO INFORMATIVO DEL RICORRENTE NON SI TROVAVA NEL SUO FASCICOLO PERSONALE AL MOMENTO IN CUI VENIVA PREDISPOSTA LA DECI SIONE 16 MAGGIO 1984 . TALE RAPPORTO SAREBBE TUTTAVIA STATO INSERITO NEL FASCICOLO SUCCESSIVAMENTE E SAREBBE STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE AL MOMENTO DELLA NUOVA VALUTAZIONE DEI MERITI DEI CANDIDATI CHE HA PRECEDUTO LA DECISIONE 24 OTTOBRE 1984 . NON SI POTREBBE QUINDI METTERE IN DUBBIO LA LEGITTIMITA DI TALE DECISIONE PER IL SOLO MOTIVO CH ' ESSA SIA STATA QUALIFICATA COME CONFERMA MENTRE ESSA COSTITUIREBBE IN REALTA UNA NUOVA DECISIONE .

20 SI DEVE CONSTATARE CHE LA DECISIONE DEL 16 MAGGIO 1984 ERA EFFETTIVAMENTE INFICIATA DA UN VIZIO DI PROCEDURA , COSTITUITO DALLA MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELL ' ULTIMO RAPPORTO INFORMATIVO DEL RICORRENTE ALL ' ATTO DELL ' ESAME COMPARATIVO DEI MERITI DEI CANDIDATI . ERA TUTTAVIA POSSIBILE PORRE RIMEDIO A TALE IRREGOLARITA CON IL RIESAME DEL FASCICOLO . OCCORRE QUINDI VERIFICARE SE LA COMMISSIONE HA , COME ESSA SOSTIENE , RIESAMINATO IL FASCICOLO NELL ' OTTOBRE DEL 1984 , PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE TUTTI GLI ELEMENTI RILEVANTI , FERMO RESTANDO CHE NON SI PUO METTERE IN DUBBIO LA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE 24 OTTOBRE 1984 IN RAGIONE DEL SOLO FATTO CH ' ESSA HA CONTENUTO IDENTICO A QUELLO DELLA DECISIONE ANTERIORE , ADOTTATA IN ESITO AD UNA PROCEDURA IRREGOLARE .

21 LA CONVENUTA HA PRECISATO AL RIGUARDO , RISPONDENDO AD UN QUESITO POSTO DALLA CORTE , CHE I MEMBRI DELLA COMMISSIONE E I LORO GABINETTI HANNO AVUTO , PER DIVERSI GIORNI , LA POSSIBILITA DI PRENDERE CONOSCENZA DEI FASCICOLI PERSONALI DEI CANDIDATI PRIMA DEL 24 OTTOBRE 1984 E CHE A QUESTA STESSA DATA IL SEGRETARIO GENERALE HA TENUTO A LORO DISPOSIZIONE TUTTI I FASCICOLI DI CUI TRATTASI . NELLA RIUNIONE DEL 24 OTTOBRE 1984 , LA COMMISSIONE , DOPO AVER CONSTATATO CHE IL RAPPORTO INFORMATIVO DEL RICORRENTE ERA STATO INSERITO NEL SUO FASCICOLO PERSONALE , AVREBBE RIESAMINATO L ' INTERO FASCICOLO ED AVREBBE DECISO , SU PROPOSTA DEL COMMISSARIO COMPETENTE PER IL PERSONALE E L ' AMMINISTRAZIONE , DI CONFERMARE LA NOMINA DEL SIG . DUBOIS .

22 ALLA LUCE DI TALI INFORMAZIONI , NON SI PUO CONCLUDERE NEL SENSO CHE LA DECISIONE 24 OTTOBRE 1984 NON SIA STATA PRECEDUTA DA UN RIESAME DEL FASCICOLO E CHE SIA QUINDI INFICIATA DA IRREGOLARITA .

23 ANCHE TALE CENSURA VA QUINDI DISATTESA .

SULL ' ERRORE DI VALUTAZIONE

24 IN QUANTO ALLA CENSURA RELATIVA ALL ' ERRORE DI VALUTAZIONE , IL RICORRENTE FA VALERE CHE IL DIPENDENTE NOMINATO AL POSTO VACANTE NON DIMOSTRA DI POSSEDERE UN ' ANZIANITA DI SERVIZIO O UN ' ANZIANITA DI GRADO SUPERIORE ALLA SUA ; NE SU DI ESSO SAREBBERO STATI ESPRESSI GIUDIZI MIGLIORI CHE SUL RICORRENTE . D ' ALTRO CANTO , LO STATO DI SALUTE DI TALE DIPENDENTE SAREBBE TALE DA COSTRINGERLO AD ASSENTARSI REGOLARMENTE DAL SERVIZIO IL CHE INDURREBBE A RITENERE CHE LA SUA NOMINA SIA STATA DECISA IN SPREGIO DELL ' INTERESSE DEL SERVIZIO .

25 LA COMMISSIONE OBIETTA CH ' ESSA HA VALUTATO L ' INSIEME DEI REQUISITI RICHIESTI PER L ' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI TRATTASI ED IN PARTICOLARE L ' ATTITUDINE AL COMANDO DEI CANDIDATI , IL LORO SPIRITO D ' INIZIATIVA ED IL LORO SENSO DELL ' ORGANIZZAZIONE . TALE VALUTAZIONE L ' AVREBBE PORTATA A SCEGLIERE IL SIG . DUBOIS , I CUI RAPPORTI INFORMATIVI SAREBBERO EQUIVALENTI A QUELLI DEL RICORRENTE E LA CUI ANZIANITA SAREBBE SOLO DI POCO INFERIORE A QUELLA DEL RICORRENTE . QUANTO ALLO STATO DI SALUTE DEL SIG . DUBOIS , LA COMMISSIONE NEGA CHE ESSO SIA TALE DA IMPEDIRE L ' ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI DI CAPO DIVISIONE .

26 E D ' UOPO RICORDARE CHE - COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA 3 DICEMBRE 1981 ( CAUSA 280/80 , BAKKE-D ' ALOYA/CONSIGLIO , RACC . PAG . 2887 ) - PER LA VALUTAZIONE DELL ' INTERESSE DEL SERVIZIO E DEI MERITI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELL ' AMBITO DI UNA DECISIONE AI SENSI DELL ' ART . 45 DELLO STATUTO , L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DISPONE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE E CHE , IN QUESTO CAMPO , LA CORTE , NEL SUO CONTROLLO , DEVE LIMITARSI AD ACCERTARE SE , TENUTO CONTO DELLE RAGIONI CHE HANNO POTUTO DETERMINARE LA VALUTAZIONE ESPRESSA DALL ' AMMINISTRAZIONE , QUEST ' ULTIMA ABBIA AGITO CORRETTAMENTE E NON ABBIA ESERCITATO IL PROPRIO POTERE IN MODO MANIFESTAMENTE ERRATO .

27 TENUTO CONTO DELL ' ANZIANITA DEI CANDIDATI , DEI LORO RAPPORTI INFORMATIVI , NONCHE DELLA LORO ATTITUDINE AD ESERCITARE FUNZIONI DI DIREZIONE , NON SEMBRA CHE LA COMMISSIONE ABBIA EFFETTUATO UNA VALUTAZIONE MANIFESTAMENTE ERRATA DEI MERITI DEI CANDIDATI .

28 GLI ARGOMENTI DEL RICORRENTE RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE DEL DIPENDENTE NOMINATO NON CONSENTONO DI GIUNGERE AD UNA CONCLUSIONE DIVERSA . IN EFFETTI , NELL ' AMBITO DELL ' AMPIO POTERE DISCREZIONALE DI CUI DISPONE IN TALE CAMPO L ' ISTITUZIONE , SPETTA SOLTANTO A QUEST ' ULTIMA STABILIRE SE LO STATO DI SALUTE DEL CANDIDATO PRESCELTO PERMETTA A QUESTI DI ESPLETARE CORRETTAMENTE LE SUE FUNZIONI .

29 POICHE NESSUNO DEI MEZZI DEDOTTI DAL RICORRENTE E STATO ACCOLTO , IL RICORSO VA RESPINTO IN QUANTO INFONDATO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

30 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE SE NE E STATA FATTA DOMANDA . TUTTAVIA , AI SENSI DELL ' ART . 70 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI NEI RICORSI DEI DIPENDENTI DELLE COMUNITA RIMANGONO A CARICO DI QUESTE ULTIME .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( TERZA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE :

1 ) IL RICORSO E RESPINTO .

2 ) CIASCUNA PARTE SOSTERRA LE PROPRIE SPESE .

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