EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61985CC0385

Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 26 giugno 1986.
S. R. Industries contro Amministrazione delle dogane.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal d'instance de Béthune - Francia.
Origine delle merci - Vele per imbarcazioni.
Causa 385/85.

Raccolta della Giurisprudenza 1986 -02929

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:271

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

SIR GORDON SLYNN

del 26 giugno 1986 ( *1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

Questo procedimento riguarda una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance di Béthune a norma dell'art. 177 del trattato CEE. Il giudice a quo non espone gli antefatti rilevanti nell'ordinanza di rinvio; esso riferisce solo che la società S.R. Industries ha citato in giudizio le autorità doganali per sentir dichiarare l'invalidità del regolamento della Commissione n. 3749/83 (GU 1983, L 372, pag. 1), e, di conseguenza, il suo diritto di non pagare la somma di 2066245 FF per dazi e imposte, chiesta dalle predette autorità.

Gli antefatti essenziali, anche se non sono esposti, risultano essere sostanzialmente pacifici. La S.R. Industries acquista da una ditta di Hong Kong vele per tavole a vela da essa prodotte o vendute. Le vele sono fabbricate in Hong Kong con tessuto importato dal Giappone. Emerge da quanto riferito a questa Corte che inizialmente la società importava le vele in Francia attraverso Le Havre dove, tramite un agente in dogana, pagava dazi. Nel 1983 iniziava ad importare le vele attraverso l'ufficio doganale di Béthune e uno spedizioniere la informava che essa aveva diritto ad importare le vele senza versare i dazi doganali. Per un certo periodo essa si comportava di conseguenza, limitandosi a compilare i consueti moduli doganali e ad indicare Hong Kong come luogo di origine. Tuttavia, alla fine dell'ottobre 1984 le autorità doganali sostenevano che questo comportamento era illegittimo e che la società avrebbe dovuto versare i dazi.

Ad avviso della SR Industries, i dazi doganali non erano dovuti perché la merce fruiva di preferenza tariffaria; l'esenzione dai dazi sarebbe scaturita dal regolamento n. 3749/83. Tuttavia, è evidente che a norma del regolamento n. 3749/83 solo le vele prodotte in determinati paesi (fra cui Hong Kong) a partire da filati semplici greggi hanno il diritto di fruire della preferenza generalizzata. In base al regolamento la società non poteva importare le merci in franchigia, poiché esse non erano prodotte a partire da detti filati in Hong Kong.

La S.R. Industries contesta la validità del regolamento n. 3749/83 deducendo vari argomenti.

Innanzitutto essa assume che detto regolamento è in contrasto con il regolamento base in materia doganale relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci. Quest'ultimo (regolamento n. 802/68 — GU 1968, L 148, pag. 1) definisce la nozione di origine delle merci ai fini dell'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, delle restrizioni quantitative nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati dalla Comunità o dagli Stati membri per l'importazione delle merci. Esso dispone, nell'art. 5, che una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.

Il regolamento della Commissione n. 749/78 (GU 1978, L 101, pag. 7) ha definito il tipo di lavorazione, o di trasformazione, che si deve considerare come lavorazione o trasformazione indipendente ai fini della classificazione doganale, precisando però che la lavorazione, o la trasformazione, specificata nell'elenco A doveva intendersi come lavorazione o trasformazione completa. L'elenco A comprende la voce doganale 62.04, nella quale figurano le « vele », e precisa che la lavorazione, o la trasformazione, che conferisce il carattere di prodotti originari è la « fabbricazione a partire da filati ».

Successivamente la Commissione considerava che la fabbricazione delle vele a partire dal tessuto era, di per sé, una « trasformazione completa che costituisce una fase di fabbricazione tale da far classificare il prodotto ottenuto in una voce tariffaria diversa da quelle dei vari prodotti impiegati ». Di conseguenza con il regolamento n. 1520/79 (GU 1979, L 185, pag. 16) le vele venivano escluse dall'elenco A del regolamento n. 749/78. La fabbricazione delle vele veniva quindi considerata un'operazione di trasformazione distinta, a partire, a quanto sembra, da qualsiasi tessuto.

Il regolamento n. 802/68, tuttavia, contempla un'importante deroga. L'art. 2, modificato con il regolamento n. 1318/71 (GU 1971, L 139, pag. 6), dispone che il regolamento non pregiudica le norme particolari da applicare, in particolare, agli scambi commerciali che fruiscono delle preferenze che la Comunità decide di concedere unilateralmente, in deroga alla clausola della nazione più favorita.

Con il regolamento n. 3570/83 (GU 1983, L 362, pag. 92), il Consiglio applicava le preferenze tariffarie generalizzate per il 1984 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo. A norma dell'art. 1 di detto regolamento, i dazi doganali per il 1984 venivano totalmente sospesi per i vari prodotti cui si faceva riferimento. Hong Kong è uno dei paesi nei cui confronti si applica la preferenza tariffaria generalizzata. A tenore del n. 3 dell'art. 1, l'ammissione al beneficio del regime preferenziale, istituito dal regolamento di cui trattasi, è subordinata al rispetto della nozione di prodotti originari che è definita secondo il procedimento contemplato dall'art. 14 del regolamento n. 802/68.

Il regolamento n. 3749/83 definisce detta nozione per l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate.

Da quest'ultimo regolamento emerge chiaramente che le uniche vele alle quali deve applicarsi il regime preferenziale sono le vele fabbricate a partire da filati semplici greggi.

In questo procedimento la S.R. Industries sostiene che mentre con le preferenze tariffarie generalizzate si intendono applicare criteri più generosi, in pratica sono stati adottati criteri più restrittivi di quelli stabiliti dal regolamento n. 802/68.

Non ritengo che fra i due regolamenti vi sia un'incompatibilità che determini l'invalidità del regolamento n. 3749/83. Il regolamento n. 802/68 mira a definire la nozione di origine delle merci per gli scopi cui ho fatto riferimento. L'art. 2 del regolamento n. 802/68, come modificato, contempla chiaramente l'adozione di altre « norme particolari » per gli scambi commerciali del tipo summenzionato. Le disposizioni del regolamento n. 802/68 non « arrecano pregiudizio » a dette norme particolari. Queste, pertanto, sono espressamente escluse dalla sfera d'applicazione del predetto regolamento. Di conseguenza, possono contenere una definizione più ampia o più ristretta. Non vi è incompatibilità. A mio avviso, il potere discrezionale della Commissione non era quindi limitato da nessun'altra disposizione del regolamento n. 802/68.

La S.R. Industries rileva in secondo luogo che, secondo la motivazione del regolamento della Commissione n. 3749/83, avrebbe dovuto essere stabilito un regime più flessibile nei confronti di taluni paesi in via di sviluppo. Detta motivazione, nella parte che qui interessa, recita come segue:

« considerando che le risoluzioni adottate nel corso della conferenza ministeriale del GATT del novembre 1982 e dell'Unctad VI del giugno 1983 raccomandano un trattamento particolare a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo, volto ad applicare norme più flessibili in materia di regole d'origine; che, di conseguenza, è opportuno definire una procedura di deroghe alle regole d'origine per detti paesi; (...) ».

La facoltà di stabilire dette deroghe è contemplata dall'art. 5 del regolamento n. 3749/83. Le deroghe possono essere stabilite solo a favore dei paesi elencati nell'allegato D dei regolamenti nn. 3569/83 (GU 1983, L 362, pag. 1) e 3571/83 (GU 1983, L 362, pag. 172), nonché nell'allegato E del regolamento n. 3570/83. È chiaro che Hong Kong non figura in nessuno di questi elenchi e, perciò, non mi sembra lecito sostenere che la Commissione era tenuta a riservare un trattamento particolarmente favorevole ad Hong Kong, che manifestamente non è considerato come uno dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo.

Secondo la S.R. Industries, non è stata dimostrata la necessità di proteggere industrie comunitarie per quanto riguarda le vele di cui trattasi. Essa ha anche sostenuto che il criterio adottato dalla Commissione nel regolamento n. 3749/83 non era sufficientemente flessibile. A mio parere, si tratta di questioni che spetta esclusivamente alla Commissione decidere in base al suo potere discrezionale.

La S.R. Industries assume poi che l'orientamento della Commissione è in contrasto con il principio della certezza del diritto e con la tutela del legittimo affidamento. L'art. 5 del regolamento n. 802/68, che pone l'accento sull'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, sarebbe stato sempre interpretato estensivamente dalla Corte di giustizia. Il taglio e la confezione di vele a partire dal tessuto rientrerebbe in tale lavorazione, come stabilito dal regolamento n. 1520/79. Di conseguenza, l'importatore sarebbe stato legittimato a credere che il fatto che le vele fossero state fabbricate in Hong Kong sarebbe stato sufficiente per fruire della preferenza anche se esse non erano state prodotte in Hong Kong a partire da filati semplici greggi. Esso avrebbe ben potuto attendersi che, per quanto riguarda la franchigia, si sarebbe adottato un atteggiamento non meno favorevole di quello determinato dal regolamento n. 802/68.

Non posso accogliere questa tesi. È evidente che fin dall'inizio, cioè dal 1971, la definizione delle vele ai fini della preferenza tariffaria generalizzata è rimasta la stessa. Essa è sempre stata limitata alle vele prodotte « a partire da filati semplici greggi ». In particolare, è evidente che negli anni in cui la SR Industries fu creata ed iniziò la sua attività la definizione contenuta nei regolamenti in materia rimase identica. Dalla lettura dei regolamenti nn. 3510/80 (GU 1980, L 368, pag. 1), 3817/81 (GU 1981, L 384, pag. 1) e 3606/82 (GU 1982, L 377, pag. 1), relativi agli anni 1981, 1982 e 1983, risulta chiaramente che la definizione era redatta negli stessi termini. Non vi era nessuna certezza giuridica o nessun legittimo affidamento circa un suo cambiamento.

La S.R. Industries deduce ancora di essere stata danneggiata dalla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento da parte delle autorità doganali francesi, che l'avrebbero tratta in inganno. Anche ammettendo che le autorità doganali francesi, e lo spedizioniere, abbiano indotto l'impresa a credere che le merci di cui trattasi potessero essere importate in franchigia dai dazi doganali, e anche se le merci sono state importate per un certo periodo senza che venisse compilato il modulo A di cui al regolamento n. 3749/83, ciò non può influire sulla validità del regolamento della Commissione n. 3749/83. Di conseguenza, respingerei anche questo argomento.

Infine, accoglierei la tesi della Commissione secondo cui, anche se nella fattispecie vi fosse una discriminazione a danno di Hong Kong, l'interessata non sarebbe legittimata a farla valere, per i motivi esposti da questa Corte nelle sentenze emesse nella causa 52/81 (Faust, Racc. 1982, pag. 3745), e nella causa 245/81 (Edeka, Racc. 1982, pag. 2745).

Le vicende del caso di specie hanno avuto conseguenze spiacevoli per la società. È evidente che essa ha stabilito i suoi prezzi nel 1984 ritenendo di non dover versare alcun dazio. A quanto pare, la competente autorità nazionale ha acconsentito alla rateizzazione dell'importo dovuto su un periodo di due anni ed ha rinunciato alle penalità e agli interessi. Non spetta a questa Corte stabilire se si possa far di più mediante siffatti provvedimenti discrezionali.

Sono dell'avviso che gli argomenti dedotti in questo procedimento, per quanto propugnati vigorosamente, non dimostrino l'invalidità del regolamento n. 3749/83. Propongo di risolvere in tal senso la questione sollevata.

Le spese sostenute dalla Commissione non possono dar luogo a rifusione. Su quelle delle parti nella causa principale dovrà pronunciarsi il giudice nazionale.


( *1 ) Traduzione dall'inglese.

Top