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Document 61984CJ0279

Sentenza della Corte dell'11 marzo 1987.
Walter Rau Lebensmittelwerke e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso per risarcimento danni - "Burro di Natale".
Cause riunite 279, 280, 285 e 286/84.

Raccolta della Giurisprudenza 1987 -01069

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:119

61984J0279

SENTENZA DELLA CORTE DEL 11 MARZO 1987. - FIRMA WALTER RAU LEBENSMITTELWERKE ED ALTRI CONTRO COMUNITA ECONOMICA EUROPEA. - RESPONSABILITA' - BURRO DI NATALE. - CAUSE RIUNITE 279/84, 280/84, 285/84 E 286/84.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 01069


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - LATTE E LATTICINI - BURRO D' AMMASSO - VENDITA A PREZZO RIDOTTO PER IL CONSUMO DIRETTO - AZIONE "BURRO DI NATALE" - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

( REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO N . 804/68, ARTT . 6, 12 E 30, E NN . 985/68, 750/69 E 1269/79; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2956/84 )

2 . AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - SCOPI - CONTEMPERAMENTO - POTERE DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE - GARANZIA DI UN REDDITO EQUO PER I PRODUTTORI DI LATTE - AZIONE "BURRO DI NATALE" PER LA VENDITA A PREZZO RIDOTTO DI BURRO D' AMMASSO - LEGITTIMITA

( TRATTATO CEE, ART . 39, N . 1; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2956/84 )

3 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI - AZIONE "BURRO DI NATALE" PER LA VENDITA A PREZZO RIDOTTO DI BURRO D' AMMASSO - RIPERCUSSIONI SUL MERCATO DELLA MARGARINA - INSUSSISTENZA DI DISCRIMINAZIONE

( TRATTATO CEE, ART . 40, N . 3, 2* COMMA; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2956/84 )

4 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - LATTE E LATTICINI - BURRO D' AMMASSO - VENDITA A PREZZO RIDOTTO PER IL CONSUMO DIRETTO - AZIONE "BURRO DI NATALE" - EFFICACIA LIMITATA E COSTO ELEVATO - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA - TRASGRESSIONE - INSUSSISTENZA

( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2956/84 )

Massima


1 . L' AZIONE "BURRO DI NATALE" PER LA VENDITA A PREZZO RIDOTTO DI BURRO D' AMMASSO, DECISA DALLA COMMISSIONE NEL 1984 E DISCIPLINATA DAL SUO REGOLAMENTO N . 2956/84, COSTITUISCE UN PROVVEDIMENTO PARTICOLARE, DECISO IN UN' EPOCA IN CUI E ASSODATO CHE SI ERANO COSTITUITE ECCEDENZE RILEVANTI DI LATTICINI E DESTINATA SIA AD AUMENTARE IL CONSUMO ED A RIDURRE LE SCORTE DI BURRO PUBBLICHE E PRIVATE, SIA A GARANTIRE IL NECESSARIO AVVICENDAMENTO DELLE SCORTE STESSE . UN' OPERAZIONE DEL GENERE RISPONDE AGLI SCOPI INDICATI TANTO DAGLI ARTT . 6 E 12 DEL REGOLAMENTO N . 804/68, QUANTO DAI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO NN . 985/68, 750/69 E 1269/79, CHE NE HANNO STABILITO LE NORME GENERALI D' ATTUAZIONE .

NON SI PUO QUINDI PRETENDERE CHE, ADOTTANDO IL REGOLAMENTO N . 2956/84, LA COMMISSIONE SIA ANDATA OLTRE I LIMITI DEI POTERI CHE, PER DELEGA DEL CONSIGLIO, ERA AUTORIZZATA AD ESERCITARE, SECONDO LA PROCEDURA DEL COMITATO DI GESTIONE, PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI PER IL LATTE E PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI .

2 . NEL PERSEGUIRE I VARI SCOPI INDICATI DALL' ART . 39 DEL TRATTATO, LE ISTITUZIONI COMUNITARIE DEVONO GARANTIRE IL CONTEMPERAMENTO PERMANENTE CHE PUO ESSERE RESO NECESSARIO DA EVENTUALI CONTRADDIZIONI FRA QUESTI SCOPI SEPARATAMENTE CONSIDERATI . BENCHE QUESTO CONTEMPERAMENTO NON CONSENTE D' ISOLARE UNO DI QUESTI SCOPI IN MODO DA RENDERE IMPOSSIBILE IL CONSEGUIMENTO DEGLI ALTRI, LE ISTITUZIONI COMUNITARIE POSSONO CIONONDIMENO DARE ALL' UNO O ALL' ALTRO DI ESSI LA PRECEDENZA TEMPORANEA RICHIESTA DAI FATTI O DALLE CIRCOSTANZE ECONOMICHE IN CONSIDERAZIONE DELLE QUALI ESSE ADOTTANO LE LORO DECISIONI .

DI CONSEGUENZA LA COMMISSIONE, DEDICANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLO SCOPO DI GARANTIRE UN REDDITO EQUO AI PRODUTTORI DI LATTE, HA POTUTO LEGITTIMAMENTE DECIDERE UN' AZIONE "BURRO DI NATALE" PER LA VENDITA A PREZZO RIDOTTO DI BURRO D' AMMASSO . QUESTA AZIONE, FACILITANDO L' ESITO DI ECCEDENZE CAUSATE DAI CONGEGNI D' INTERVENTO E CONSENTENDO IL RINNOVO DEL BURRO AMMASSATO, RENDE INFATTI POSSIBILE LA CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE, SENZA CON CIO CAUSARE UNA PERTURBAZIONE REALE E DUREVOLE DEL MERCATO DELLA MARGARINA .

3 . TENUTO CONTO DELLE DIFFERENZE OBIETTIVE CHE CARATTERIZZANO I DISPOSITIVI GIURIDICI E LA SITUAZIONE ECONOMICA DEI RISPETTIVI MERCATI, I PRODUTTORI DI LATTE E DI BURRO, DA UN LATO, E I PRODUTTORI DI GRASSI E FRUTTI OLEOGINOSI E QUELLI DI MARGARINA, DALL' ALTRO, NON SI TROVANO IN SITUAZIONI ANALOGHE . DI CONSEGUENZA L' AZIONE "BURRO DI NATALE" PER LA VENDITA A PREZZO RIDOTTO DI BURRO D' AMMASSO, DISPOSTA CON REGOLAMENTO N . 2956/84, LA QUALE SI INSERISCE NEL FUNZIONAMENTO STESSO DELL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI PER I LATTICINI, NON PUO ESSERE CONSIDERATA COME FONTE, IN CONTRASTO CON L' ART . 40, N . 3, 2* COMMA, DEL TRATTATO, DI UNA DISCRIMINAZIONE A DANNO DEI PRODUTTORI DI MARGARINA .

4 . GIACCHE HA RESO POSSIBILE L' AUMENTO DELLE VENDITE DI BURRO E, NEL CONTEMPO, L' AVVICENDAMENTO ED UN CERTO RINNOVO DELLE SCORTE, L' AZIONE "BURRO DI NATALE" PER LA VENDITA A PREZZO RIDOTTO DI BURRO D' AMMASSO, DISPOSTA CON REGOLAMENTO N . 2956/84, MALGRADO LA SUA EFFICACIA LIMITATA E L' ELEVATO COSTO PER LE FINANZE COMUNITARIE, NON PUO ESSERE CONSIDERATA INIDONEA A RAGGIUNGERE GLI SCOPI PERSEGUITI ED ECCESSIVA RISPETTO A CIO CHE ERA NECESSARIO PER CONSEGUIRLI, DI GUISA CHE NON SI PUO RAVVISARE IN ESSA UNA TRASGRESSIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA .

Parti


NELLE CAUSE RIUNITE 279, 280, 285 E 286/84,

WALTER RAU LEBENSMITTELWERKE, RAPPRESENTATA DALL' AMMINISTRATORE ULRICH RAU, 4517 HILTER 1,

UNION DEUTSCHE LEBENSMITTELWERKE GMBH, RAPPRESENTATA DAGLI AMMINISTRATORI WERNER ISRAEL E KURT FUNCK, DAMMTORWALL 15, 2000 AMBURGO 36,

HEINRICH HAMKER LEBENSMITTELWERKE GMBH & CO . KG, RAPPRESENTATA DALLA CONSOCIATA RESPONSABILE HAMKER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, NELLA PERSONA DELL' AMMINISTRATORE HEINZ DABELSTEIN,

WESTFAELISCHES MARGARINEWERK WILHELM LINDEMANN KG, RAPPRESENTATA DALLA CONSOCIATA RESPONSABILE LINDEMANN-VERWALTUNGSGESELLSCAHFT MBH, NELLA PERSONA DELL' AMMINISTRATORE DIETER LEJEUNE, 4980 BUENDE,

2 .

CON GLI AVVOCATI MODEST, GUENDISCH, LANDRY, RAUSCHNING, FESTGE, HEEMANN, BAUER, VOLKMANN-SCHLUCK, POSTSTRASSE 9 A, 2000 AMBURGO 36, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . E . ARENDT, 34 B, RUE PHILIPPE II,

RICORRENTI,

CONTRO

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, E PER ESSA LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SIG . BERNHARD JANSEN, MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,

CONVENUTA,

CAUSE AVENTI AD OGGETTO I RICORSI PROPOSTI AI SENSI DEGLI ARTT . 178 E 215, 2* COMMA, DEL TRATTATO CEE, E DIRETTI AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA AVREBBE CAUSATO ALLE RICORRENTI CON L' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 18 OTTOBRE 1984, N . 2956, RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DI BURRO A PREZZO RIDOTTO E RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1687/76 ( GU 1984, L 279, PAG . 4 ),

LA CORTE,

SENT . 279, 280, 285 E 286/84

3 .

COMPOSTA DAI SIGNORI MACKENZIE STUART, PRESIDENTE, Y . GALMOT, C . KAKOURIS E F . SCHOCKWEILER, PRESIDENTI DI SEZIONE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, R . JOLIET, J.C . MOITINHO DE ALMEIDA E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : C.O . LENZ

CANCELLIERE : H.A . RUEHL, AMMINISTRATORE PRINCIPALE

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA ED A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 3 GIUGNO 1986,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 5 DICEMBRE 1986,

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON QUATTRO ATTI DEPOSITATI NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 26 NOVEMBRE 1984, LE IMPRESE WALTER RAU, UNION DEUTSCHE LEBENSMITTELWERKE, HEINRICH HAMKER LEBENSMITTELWERKE E WESTFAELISCHES MARGARINEWERK WILHELM LINDEMANN, CHE FABBRICANO MARGARINA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, HANNO PROPOSTO, IN FORZA DELL' ART . 215, 2* COMMA, DEL TRATTATO CEE, DEI RICORSI

SENT . 279, 280, 285 E 286/84

4 .

MIRANTI AL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE ESSE SOSTENGONO DI AVER SUBITO A CAUSA DELL' OPERAZIONE "BURRO DI NATALE", DECISA E DISCIPLINATA COL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 18 OTTOBRE 1984, N . 2956, RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DI BURRO A PREZZO RIDOTTO E RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO N . 1687/76 ( GU L 279, PAG . 4 ). LE CAUSE SONO STATE RIUNITE AI FINI DELLA SENTENZA CON ORDINANZA DELLA CORTE 7 LUGLIO 1986 .

2 DETTO REGOLAMENTO SI BASA SULLE SEGUENTI CONSIDERAZIONI : LA SITUAZIONE DEL MERCATO DEL BURRO NELLA COMUNITA E CARATTERIZZATA DA INGENTI DISPONIBILITA E DA NOTEVOLI SCORTE; E OPPORTUNO AUMENTARE IL CONSUMO DEL BURRO CON OGNI MEZZO ADEGUATO; LA RIDUZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO FINALE RAPPRESENTA UN MEZZO EFFICACE PER CONSEGUIRE DETTO SCOPO; NON E POSSIBILE SMALTIRE INTEGRALMENTE DETTE SCORTE ALLE CONDIZIONI NORMALI; E OPPORTUNO EVITARE, DATE LE SPESE CHE NE RISULTANO, IL PROLUNGARSI DELL' AMMASSO; IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA DI FINE ANNO, POSSONO PRESENTARSI POSSIBILITA DI SMERCIO PER BURRO VENDUTO A PREZZO RIDOTTO DESTINATO AL CONSUMO DIRETTO . DI CONSEGUENZA, NEL TITOLO I IL REGOLAMENTO CONTEMPLA UN' OPERAZIONE "BURRO DI NATALE" DIRETTA A COLLOCARE SUL MERCATO, A PREZZO RIDOTTO NELLA MISURA DI 1,6 ECU IL KG, 200*000 TONNELLATE DI BURRO ( DI CUI 50*000 NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ).

SENT . 279, 280, 285 E 286/84

5 .

3 PER QUANTO RIGUARDA GLI ANTEFATTI, LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ED I MEZZI E GLI ARGOMENTI DELLE PARTI, SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ELEMENTI DEL FASCICOLO SONO MENZIONATI IN PROSIEGUO SOLO SE NECESSARIO AL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .

4 IN GENERALE, SECONDO LE RICORRENTI, UN' OPERAZIONE DI TALE ENTITA, TENUTO CONTO SIA DEI QUANTITATIVI VENDUTI SIA DELLA RIDUZIONE DI PREZZO, PROVOCA UNA VIOLENTA PERTURBAZIONE DEL MERCATO DEI GRASSI ALIMENTARI . INFATTI ESSA METTE IMPROVVISAMENTE IN CONSUMO UN NOTEVOLE QUANTITATIVO DI BURRO A PREZZI NOTEVOLMENTE RIDOTTI GRAZIE A SOVVENZIONI COMUNITARIE . NE CONSEGUIREBBE, PER LE RICORRENTI, UN DANNO DOVUTO AL FATTO CHE IL BURRO E PREFERITO NON SOLO AL BURRO FRESCO, CHE DEV' ESSERE QUINDI CEDUTO AGLI ENTI D' INTERVENTO, MA ANCHE ALLA MARGARINA, PRODOTTO SUCCEDANEO E CONCORRENTE, LE CUI VENDITE DIMINUISCONO NOTEVOLMENTE DURANTE E DOPO LE OPERAZIONI "BURRO DI NATALE ".

5 DALLE MEMORIE SCRITTE E DALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE EMERGE CHE LE RICORRENTI HANNO DEDOTTO, A SOSTEGNO DEL RICORSO PER RISARCIMENTO, CINQUE MEZZI TUTTI MIRANTI A DIMOSTRARE L' ILLEGITTIMITA DEL SUDDETTO REGOLAMENTO N . 2956/84 . DETTO REGOLAMENTO :

SENT . 279, 280, 285 E 286/84

6 .

A ) SAREBBE VIZIATO DA INCOMPETENZA;

B ) SAREBBE IN CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA STABILIZZAZIONE DEL MERCATO;

C ) SAREBBE IN CONTRASTO COL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE;

D ) VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA;

E ) SAREBBE IN CONTRASTO COL PRINCIPIO DEL LIBERO ESERCIZIO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE .

SUL MEZZO RELATIVO ALL' INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE

6 COME EMERGE DAL SUO PREAMBOLO, IL REGOLAMENTO CONTROVERSO DELLA COMMISSIONE CHE CONTEMPLA L' OPERAZIONE "BURRO DI NATALE" 1984 E BASATO SIA SULL' ART . 6 SIA SULL' ART . 12 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27 GIUGNO 1968, N . 804, RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( GU L 148, PAG . 13 ). L' ART . 6, N . 2 E N . 3, AUTORIZZA L' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PARTICOLARI IDONEI AD AGEVOLARE LO SMALTIMENTO DEL BURRO DI AMMASSO PUBBLICO O PRIVATO, QUALORA CIO NON SIA POSSIBILE A CONDIZIONI NORMALI . L' ART . 12, N . 1, COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO 15 MARZO 1976, N . 559 ( GU L 67,

SENT . 279, 280, 285 E 286/84

7 .

PAG . 9 ) AUTORIZZA L' ADOZIONE DI ALTRI PROVVEDIMENTI, AL FINE DI AGEVOLARE LO SMALTIMENTO DELLE SCORTE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O PER EVITARE LA COSTITUZIONE DI NUOVE ECCEDENZE .

7 PER QUANTO ATTIENE ALL' ADOZIONE E ALL' ATTUAZIONE DEI SUDDETTI PROVVEDIMENTI PARTICOLARI, IL REGOLAMENTO N . 804/68 COSI RIPARTISCE LE COMPETENZE TRA IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE : IL CONSIGLIO STABILISCE LE NORME GENERALI DI APPLICAZIONE DI DETTI PROVVEDIMENTI ( ART . 6, N . 6, E, RISPETTIVAMENTE, ART . 12, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 804/68 ) E LA COMMISSIONE STABILISCE, SECONDO IL PROCEDIMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE, CONTEMPLATO DALL' ART . 30 DELLO STESSO REGOLAMENTO, LE RELATIVE MODALITA DI ESECUZIONE ( ART . 6, N . 7, E ART . 12, N . 3, DEL REGOLAMENTO N . 804/68 ).

8 LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE, IN MANCANZA DI NORME GENERALI STABILITE DAL CONSIGLIO, LA COMMISSIONE NON ERA COMPETENTE A DECIDERE, COME MODALITA DI ESECUZIONE DI SIFFATTE NORME, L' OPERAZIONE "BURRO DI NATALE" DI CUI SI DISCUTE .

9 PER VALUTARE NELLA FATTISPECIE LA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE OCCORRE STABILIRE :

1 ) SE IL CONSIGLIO ABBIA EFFETTIVAMENTE ADOTTATO LE NORME GENERALI DI APPLICAZIONE CONTEMPLATE DAGLI ARTT . 6, N . 3, E 12, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 804/68;

SENT . 279, 280, 285 E 286/84

8 .

2 ) SE L' OPERAZIONE "BURRO DI NATALE" DECISA COL REGOLAMENTO CONTROVERSO RIENTRASSE FRA I PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI TANTO DAGLI ARTT . 6 E 12 DEL REGOLAMENTO N . 804/68 QUANTO DA DETTE NORME GENERALI DI APPLICAZIONE .

10 IN PRIMO LUOGO, DALL' ESAME DELLA NORMATIVA PERTINENTE EMERGE CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO DEDOTTO DALLE RICORRENTI, IL CONSIGLIO HA ADOTTATO LE NORME GENERALI DI APPLICAZIONE CONTEMPLATE DAGLI ARTT . 6 E 12 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO N . 804/68 .

11 PER QUANTO ATTIENE, INNANZITUTTO, ALL' APPLICAZIONE DELL' ART . 6 DI DETTO REGOLAMENTO, SI DEVE RILEVARE CHE IL CONSIGLIO HA ADOTTATO DUE REGOLAMENTI . COL REGOLAMENTO 15 LUGLIO 1968, N . 985, CHE STABILISCE LE NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO LE MISURE D' INTERVENTO SUL MERCATO DEL BURRO E DELLA CREMA DI LATTE ( GU L 169, PAG . 1 ), HA CONTEMPLATO L' EROGAZIONE DI UNA SOVVENZIONE PER IL BURRO DI AMMASSO PRIVATO, NONCHE LA POSSIBILITA DI AUMENTARE DETTA SOVVENZIONE QUALORA L' ANDAMENTO DEL MERCATO SIA STATO SFAVOREVOLE . INOLTRE, COL REGOLAMENTO 22 APRILE 1969, N . 750, CHE MODIFICA IL PREDETTO REGOLAMENTO N . 985/68 ( GU L 98, PAG . 2 ), HA CONSENTITO L' ADOZIONE DI ADEGUATI PROVVEDIMENTI AL FINE DI AGEVOLARE LO SMALTIMENTO DEL BURRO DI AMMASSO PUBBLICO CHE NON PUO ESSERE SMERCIATO A CONDIZIONI NORMALI .

SENT . 279, 280, 285 E 286/84

9 .

12 QUANTO POI ALL' APPLICAZIONE DELL' ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 804/68 IL CONSIGLIO HA ADOTTATO IL REGOLAMENTO 25 GIUGNO 1979, N . 1269 ( GU L 161, PAG . 8 ), CHE, NEGLI ARTT . 2, N . 1, E 4, AUTORIZZA L' EROGAZIONE DI SOVVENZIONI DIRETTE AD AUMENTARE IL CONSUMO DI BURRO MEDIANTE IL RIBASSO DEI PREZZI AL CONSUMO FINALE .

13 IN SECONDO LUOGO OCCORRE STABILIRE SE L' OPERAZIONE "BURRO DI NATALE", DECISA COL REGOLAMENTO CONTROVERSO, RIENTRI EFFETTIVAMENTE NELLA SFERA D' APPLICAZIONE DELLA DELEGA DI POTERE CONFERITA DAL CONSIGLIO ALLA COMMISSIONE .

14 PER VALUTARE L' AMPIEZZA DEL POTERE ESECUTIVO CONFERITO IN VIA DI PRINCIPIO ALLA COMMISSIONE NEL SETTORE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, SI DEVE INNANZITUTTO RICORDARE CHE, COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 30 OTTOBRE 1975 ( CAUSA 23/75, REY SODA, RACC . 1975, PAG . 1279 ), DAL CONTESTO DEL TRATTATO NEL QUALE L' ART . 155 DEV' ESSERE CONSIDERATO, NONCHE DALLE ESIGENZE CONCRETE, RISULTA CHE LA NOZIONE DI ATTUAZIONE DEV' ESSERE INTERPRETATA IN SENSO LATO . POICHE SOLO LA COMMISSIONE E IN GRADO DI SEGUIRE COSTANTEMENTE ED ATTENTAMENTE L' ANDAMENTO DEI MERCATI AGRICOLI E DI AGIRE CON LA NECESSARIA TEMPESTIVITA, IL CONSIGLIO PUO ESSERE INDOTTO, NEL SETTORE DI CUI TRATTASI, AD ATTRIBUIRE ALLA COMMISSIONE AMPIE FACOLTA DI VALUTAZIONE E DI AZIONE . IN TAL CASO I LIMITI DELLA

SENT . 279, 280, 285 E 286/84

10 .

COMPETENZA DI QUEST' ULTIMA DEVONO ESSERE DEFINITI IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI GENERALI ESSENZIALI DELL' ORGANIZZAZIONE DI MERCATO .

15 A QUESTO PROPOSITO LA CONTROVERSA OPERAZIONE "BURRO DI NATALE" COSTITUISCE UN PROVVEDIMENTO PARTICOLARE, ADOTTATO IN UN' EPOCA IN CUI SI ERANO INCONTESTABILMENTE ACCUMULATE NOTEVOLI ECCEDENZE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, E DIRETTO SIA AD AUMENTARE IL CONSUMO E A RIDURRE LE GIACENZE PUBBLICHE E PRIVATE DI BURRO SIA A GARANTIRE IL NECESSARIO AVVICENDAMENTO DI DETTE GIACENZE . SIFFATTA OPERAZIONE E CONSONA AGLI SCOPI DEFINITI TANTO DAGLI ARTT . 6 E 12 DEL REGOLAMENTO N . 804/68 QUANTO DAI SUMMENZIONATI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO CHE HANNO STABILITO LE NORME GENERALI PER L' APPLICAZIONE DI DETTI ARTICOLI .

16 DI CONSEGUENZA, IN BASE AGLI ARTT . 6, N . 7, E 12, N . 3, DEL REGOLAMENTO N . 804/68, LA COMMISSIONE ERA COMPETENTE A STABILIRE LE MODALITA DELL' OPERAZIONE "BURRO DI NATALE" DI CUI TRATTASI SECONDO IL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO DALL' ART . 30 DELLO STESSO REGOLAMENTO, CIOE PREVIO PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE PER IL LATTE ED I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, SEMPRECHE IL PROVVEDIMENTO NON FOSSE DIFFORME DAL PARERE ESPRESSO DA DETTO COMITATO .

SENT . 279, 280, 285 E 286/84

11 .

17 POICHE IL COMITATO, NEL TERMINE CONTEMPLATO DALL' ART . 30, N . 2, NON AVEVA FORMULATO ALCUN PARERE SULLA PROPOSTA PRESENTATA NELLA FATTISPECIE DALLA COMMISSIONE, QUEST' ULTIMA ERA SENZ' ALTRO COMPETENTE AD ADOTTARE IL REGOLAMENTO CONTROVERSO .

18 DA QUANTO PRECEDE EMERGE CHE IL MEZZO RELATIVO ALL' INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE DEV' ESSERE RESPINTO .

SUL MEZZO RELATIVO ALL' INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA STABILIZZAZIONE DEL MERCATO

19 DAGLI ARGOMENTI PRESENTATI A QUESTO PROPOSITO DALLE RICORRENTI EMERGE CHE DETTO MEZZO SI ARTICOLA IN REALTA IN DUE PARTI :

IN PRIMO LUOGO, LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE LA COMMISSIONE HA POSTO IN NON CALE LO SCOPO DELLA STABILIZZAZIONE DEI MERCATI ENUNCIATO DALL' ART . 39, N . 1, LETT . C ), DEL TRATTATO E DALL' ART . 6, N . 3, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27 GIUGNO 1968, N . 804, RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( GU L 148, PAG . 13 );

IN SECONDO LUOGO ESSE DEDUCONO CHE SICCOME LE OPERAZIONI "BURRO DI NATALE" COSTITUISCONO DA VARI ANNI UNO STRUMENTO PERMANENTE DELL' AZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI POLITICA LATTIERO-CASEARIA, LA COMMISSIONE INTENDE CORREGGERE IN TAL MODO LE NORMALI

SENT . 279, 280, 285 E 286/84

12 .

CONSEGUENZE DEI DISPOSITIVI DI PREZZO DELLE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO ISTITUITE DAL CONSIGLIO NEL SETTORE DEL LATTE ED IN QUELLO DEI GRASSI . DI CONSEGUENZA, LE OPERAZIONI "BURRO DI NATALE" ESULEREBBERO DALLA COMPETENZA CONFERITA ALLA COMMISSIONE DAL CONSIGLIO .

SULLA PRIMA PARTE DEL MEZZO

20 SECONDO LE RICORRENTI, LE OPERAZIONI "BURRO DI NATALE" PROVOCANO DISTORSIONI SUL MERCATO CHE PERTURBANO, IN CONTRASTO CON L' ART . 39 DEL TRATTATO, L' EQUILIBRIO DEI MERCATI DEL BURRO E DELLA MARGARINA, PRODOTTI CHE SONO FRA LORO CONCORRENTI E SOSTITUIBILI .

21 QUESTO MEZZO NON PUO ESSERE ACCOLTO . SI DEVE RICORDARE CHE, SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE ( SENTENZA 24 OTTOBRE 1973, CAUSA 5/73, BALKAN, RACC . 1973, PAG . 1091; SENTENZA 20 OTTOBRE 1977, CAUSA 29/77, ROQUETTE FRERES, RACC . 1977, PAG . 1835; SENTENZA 6 DICEMBRE 1984, CAUSA 59/83, BIOVILAC, RACC . 1984, PAG . 4057 ), NEL PERSEGUIRE I VARI SCOPI ENUMERATI DALL' ART . 39 DEL TRATTATO, LE ISTITUZIONI COMUNITARIE DEVONO GARANTIRE IL CONTEMPERAMENTO PERMANENTE CHE PUO ESSERE RICHIESTO DA EVENTUALI CONTRADDIZIONI FRA DETTI SCOPI, CONSIDERATI SEPARATAMENTE . ANCHE SE DETTA CONCILIAZIONE NON CONSENTE DI ISOLARE UNO DEGLI SCOPI IN MODO DA RENDERE IMPOSSIBILE IL CONSEGUIMENTO DEGLI ALTRI, LE ISTITUZIONI

SENT . 279, 280, 285 E 286/84

13 .

COMUNITARIE POSSONO TUTTAVIA DARE ALL' UNO O ALL' ALTRO DI ESSI LA PREMINENZA TEMPORANEA RESA NECESSARIA DAI FATTI O DALLE CIRCOSTANZE ECONOMICHE IN VISTA DELLE QUALI ESSE ADOTTANO LE LORO DECISIONI .

22 PER QUANTO RIGUARDA, IN PARTICOLARE, LA VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DI UN PROVVEDIMENTO ADOTTATO NELL' AMBITO DELLA POLITICA GLOBALE SEGUITA NEL SETTORE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, NELLA CITATA SENTENZA BIOVILAC LA CORTE HA AFFERMATO CHE UNO DEGLI SCOPI PRINCIPALI DI DETTA POLITICA E QUELLO DI GARANTIRE, CONFORMEMENTE ALL' ART . 39, N . 1, LETT . A ), DEL TRATTATO, UN REDDITO EQUO AI PRODUTTORI DI LATTE DELLA COMUNITA, ATTRAVERSO LA FISSAZIONE DI UN PREZZO INDICATIVO PER IL LATTE, GARANTITO MEDIANTE ACQUISTI ALL' INTERVENTO DEI PRINCIPALI PRODOTTI DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE, E IN PARTICOLARE DEL BURRO . RISULTA PERTANTO CHE, SENZA INFRANGERE L' ART . 39, N . 1, DEL TRATTATO CEE, LA COMMISSIONE HA POTUTO PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLO SCOPO DI GARANTIRE AI PRODUTTORI DI LATTE UN REDDITO EQUO, PROCEDENDO ALL' OPERAZIONE "BURRO DI NATALE ". INFATTI, SIFFATTA OPERAZIONE HA SENZ' ALTRO UN NESSO DIRETTO CON QUESTO SCOPO, POICHE CONSENTE, AGEVOLANDO LO SMALTIMENTO DI ECCEDENZE CAUSATE DAL SISTEMA DELL' INTERVENTO E CONSENTENDO IL RINNOVAMENTO DEL BURRO IMMAGAZZINATO, IL MANTENIMENTO IN VIGORE DEL SISTEMA DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE .

SENT . 279, 280, 285 E 286/84

14 .

23 PERALTRO, TENUTO CONTO IN PARTICOLARE DEL RILEVATO ANDAMENTO DELLE PARTI RISPETTIVE DEL BURRO E DELLA MARGARINA NEL CONSUMO COMUNITARIO COMPLESSIVO DI GRASSI, DAGLI ATTI DEL FASCICOLO NON EMERGE CHE L' OPERAZIONE "BURRO DI NATALE" DI CUI TRATTASI ABBIA POTUTO CAUSARE UNA PERTURBAZIONE EFFETTIVA E DURATURA DEL MERCATO DELLA MARGARINA .

SULLA SECONDA PARTE DEL MEZZO

24 COME SI E SOPRA RILEVATO, IL REGOLAMENTO CONTROVERSO MIRA, AGEVOLANDO LO SMALTIMENTO DEL BURRO IMMAGAZZINATO, SIA A RIDURRE LE GIACENZE PUBBLICHE E PRIVATE SIA A GARANTIRNE IL NECESSARIO AVVICENDAMENTO . IN TAL MODO SI VUOLE SOLTANTO GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO PER IL LATTE E PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, E NON, COME SOSTENGONO A TORTO LE RICORRENTI, CORREGGERE LE CONSEGUENZE DEI DISPOSITIVI DI PREZZO DELLE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO ISTITUITE DAL CONSIGLIO NEL SETTORE DEL LATTE E IN QUELLO DEI GRASSI .

25 PER IL RESTO, GLI ARGOMENTI SVOLTI A SOSTEGNO DELLA SECONDA PARTE DEL SUMMENZIONATO MEZZO SONO ASSORBITI DAL MEZZO PIU AMPIO RELATIVO ALL' INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE . E' PERTANTO SUFFICIENTE RINVIARE A QUANTO SOPRA ESPOSTO A QUESTO PROPOSITO .

SENT . 279, 280, 285 E 286/84

15 .

SUL MEZZO RELATIVO ALL' INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE ENUNCIATO DALL' ART . 40, N . 3, DEL TRATTATO

26 AD AVVISO DELLE RICORRENTI, L' OPERAZIONE "BURRO DI NATALE" CAUSA UNA DISCRIMINAZIONE INGIUSTIFICATA SIA FRA I PRODUTTORI DI LATTE E I PRODUTTORI DI GRASSI E DI FRUTTI OLEOSI USATI PER LA FABBRICAZIONE DELLA MARGARINA, SIA FRA I TRASFORMATORI DI LATTE ED I PRODUTTORI DI MARGARINA, A DANNO DI QUESTI ULTIMI, CHE SUBIREBBERO UNO SVANTAGGIO CONCORRENZIALE DIRETTO E NOTEVOLE . INOLTRE LA COMMISSIONE NON AVREBBE PRESO IN CONSIDERAZIONE TUTTI GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO CIASCUNA DELLE ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI DI CUI TRATTASI .

27 E' ASSODATO CHE SIA IL BURRO SIA LA MARGARINA RIENTRANO, IN QUANTO PRODOTTI DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, NELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, E COSTITUISCONO PRODOTTI CONCORRENTI E PARZIALMENTE SOSTITUIBILI . DI CONSEGUENZA NEL CASO DI SPECIE SI DEVE APPLICARE L' ART . 40, N . 3, 2* COMMA, DEL TRATTATO, A TENORE DEL QUALE L' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI "DEVE ESCLUDERE QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI DELLA COMUNITA ".

28 TUTTAVIA SI DEVE RICORDARE CHE, SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE ( SENTENZA 25 OTTOBRE 1978, CAUSE RIUNITE 103 E 145/77, ROYAL SCHOLTEN-HONIG, RACC . 1978, PAG . 2037; SENTENZA 12 LUGLIO

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1979, CAUSA 166/78, GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA / CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, RACC . 1979, PAG . 2575; SENTENZA 27 SETTEMBRE 1979, CAUSA 230/78, ERIDANIA, RACC . 1979, PAG . 2749; SENTENZA 6 DICEMBRE 1984, BIOVILAC, GIA CITATA ), IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE ENUNCIATO DALL' ART . 40, N . 3, 2* COMMA, DEL TRATTATO, IN QUANTO ESPRESSIONE SPECIFICA DEL PRINCIPIO GENERALE DI UGUAGLIANZA, NON OSTA A CHE SITUAZIONI ANALOGHE SIANO TRATTATE IN MODO DIVERSO QUALORA LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO SIA OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA . NELLA FATTISPECIE SI DEVONO RILEVARE TRE DIFFERENZE ESSENZIALI FRA IL MERCATO DEL BURRO E QUELLO DELLA MARGARINA .

29 IN PRIMO LUOGO L' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, ISTITUITA COL GIA CITATO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 804/68, ALLA QUALE APPARTIENE IL BURRO, E STATA CONCEPITA IN UN CONTESTO DEL TUTTO PARTICOLARE RISPETTO A QUELLA DEI GRASSI VEGETALI, TENUTO CONTO DELL' IMPORTANZA DELLA PRODUZIONE LATTIERO-CASEARIA NELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E DELLE DIVERSE CONDIZIONI DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA COMUNITA A SECONDA CHE SI TRATTI DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O DI GRASSI VEGETALI . PER QUESTO IL REGOLAMENTO N . 804/68 CONTEMPLA SISTEMI D' INTERVENTO E DI FORMAZIONE DEI PREZZI DIVERSI DA QUELLI STABILITI COL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 22 SETTEMBRE 1966, N . 136 ( GU PAG . 3025 ), MODIFICATO, RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI GRASSI, CUI APPARTIENE LA MARGARINA . INFATTI,

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MENTRE NELL' AMBITO DELL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE IL MERCATO E DISCIPLINATO ESSENZIALMENTE MEDIANTE IL PREZZO D' INTERVENTO PER IL BURRO E PER IL LATTE IN POLVERE, NELL' AMBITO DELL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI GRASSI LA DISCIPLINA DEL MERCATO SI BASA ESSENZIALMENTE SU DI UN SISTEMA DI AIUTI ALLA PRODUZIONE E L' INTERVENTO HA SOLO UNA FUNZIONE COMPLEMENTARE .

30 IN SECONDO LUOGO, L' IMPORTANZA DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI NELLA RISPETTIVA ORGANIZZAZIONE DI MERCATO E DEL TUTTO DIVERSA . IL BURRO, AL PARI DEL LATTE MAGRO IN POLVERE, HA UN' IMPORTANZA FONDAMENTALE NELL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN QUANTO ELEMENTO DI SOSTEGNO DI DETTO MERCATO . LA MARGARINA NON HA UN RUOLO ANALOGO NELL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO PER I GRASSI .

31 INFINE, SUL MERCATO DEI GRASSI VEGETALI NON SUSSISTONO DIFFICOLTA ANALOGHE A QUELLE CHE INCONTRA IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI . COME LA CORTE HA CONSIDERATO NELLA SENTENZA 21 FEBBRAIO 1979 ( CAUSA 138/78, STOELTING, RACC . 1979, PAG . 713 ), LA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E CARATTERIZZATA DA ECCEDENZE STRUTTURALI DI BURRO E DI LATTE MAGRO IN POLVERE DOVUTE AD UNO SQUILIBRIO FRA L' OFFERTA E LA DOMANDA DI DETTI PRODOTTI . DI CONSEGUENZA, AL FINE DI FAR FRONTE A QUESTE PARTICOLARI DIFFICOLTA PRESENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI

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LATTIERO-CASEARI, LE ISTITUZIONI COMUNITARIE DEVONO, AL TEMPO STESSO, EVITARE L' AUMENTO DELLE GIACENZE E FAVORIRNE LO SMALTIMENTO .

32 DA QUANTO PRECEDE EMERGE CHE, DATE LE DIFFERENZE OGGETTIVE ESISTENTI TRA I DISPOSITIVI GIURIDICI E LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI MERCATI INTERESSATI, I PRODUTTORI DI LATTE ED I PRODUTTORI DI BURRO, DA UN LATO, E I PRODUTTORI DI GRASSI E FRUTTI OLEOSI E I FABBRICANTI DI MARGARINA, DALL' ALTRO, NON SI TROVANO IN SITUAZIONI ANALOGHE . PERTANTO, NON SI PUO RITENERE CHE LA CONTROVERSA OPERAZIONE "BURRO DI NATALE", CHE SI INTEGRA NEL FUNZIONAMENTO STESSO DELL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, PROVOCHI UNA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEI PRODUTTORI DI MARGARINA .

SUL MEZZO RELATIVO ALL' INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA

33 LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE LE VENDITE DI BURRO DI NATALE NON SONO NE NECESSARIE NE ADEGUATE PER INCREMENTARE IL CONSUMO DI BURRO ED EVITARE IL PROLUNGAMENTO DELL' AMMASSO, E NEGANO CHE L' OPERAZIONE "BURRO DI NATALE" CONTEMPLATA DAL REGOLAMENTO CONTROVERSO, DATO IL SUO COSTO, SIA OPPORTUNA ED EFFICACE . INOLTRE, PER RISOLVERE IL

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PROBLEMA DELLE ECCEDENZE E DELLE GIACENZE DI BURRO, VI SAREBBERO SOLUZIONI PIU EFFICACI ED AVENTI MENO INCONVENIENTI DELLE OPERAZIONI "BURRO DI NATALE ".

34 E' GIURISPRUDENZA COSTANTE CHE, AL FINE DI STABILIRE SE UNA NORMA DI DIRITTO COMUNITARIO SIA CONFORME AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA, SI DEVE ACCERTARE SE I MEZZI DA ESSA CONTEMPLATI SIANO IDONEI A CONSEGUIRE LO SCOPO PERSEGUITO E NON ECCEDANO QUANTO E NECESSARIO PER RAGGIUNGERE DETTO SCOPO . INOLRE, COME LA CORTE HA PRECISATO NELLA SENTENZA 21 FEBBRAIO 1979 ( STOELTING, GIA CITATA ), BENCHE LA MANIFESTA INADEGUATEZZA D' UN PROVVEDIMENTO ALLO SCOPO CHE LA COMPETENTE ISTITUZIONE CERCA DI CONSEGUIRE POSSA INFICIARNE LA LEGITTIMITA, SI DEVE CIONONDIMENO RICONOSCERE ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA COMUNE, TENUTO CONTO DELLE RESPONSABILITA LORO CONFERITE DAL TRATTATO .

35 NELLA FATTISPECIE DALLA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO LA CUI VALIDITA E MESSA IN DISCUSSIONE, EMERGE CHE QUEST' ULTIMO MIRAVA ESSENZIALMENTE, GRAZIE ALL' INCREMENTO DEL CONSUMO DI BURRO, NON SOLO A RIDURRE GLOBALMENTE LE GIACENZE DI BURRO, MA ANCHE AD EVITARE IL PROTRARSI DELL' AMMASSO DI BURRO VECCHIO CHE, DOPO UN CERTO TEMPO, NON E PIU IDONEO AL CONSUMO E RICHIEDE UNA NUOVA TRASFORMAZIONE . DAL FASCICOLO E DALLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO EMERGE CHE LA CONTROVERSA OPERAZIONE HA EFFETTIVAMENTE CONSENTITO

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VENDITE SUPPLEMENTARI AMMONTANTI A CIRCA 40*000 TONNELLATE DI BURRO NELLA COMUNITA, EVITANDONE IL CONFERIMENTO ALL' AMMASSO, NONCHE UN MIGLIORE AVVICENDAMENTO E, IN CERTA MISURA, UN RINNOVAMENTO DELLE GIACENZE DI BURRO . QUESTI SCOPI RIENTRANO FRA QUELLI ATTRIBUITI AL REGIME D' INTERVENTO DALL' ART . 6, N . 4, DEL REGOLAMENTO N . 804/68 .

36 PERALTRO, NE DAL FASCICOLO NE DALLA TRATTAZIONE ORALE EMERGE CHE LA COMMISSIONE, RITENENDO DI NON DISPORRE, IN CONDIZIONI ACCETTABILI SOTTO IL PROFILO GIURIDICO, ECONOMICO E PSICOLOGICO, DELLA POSSIBILITA DI CONSEGUIRE GLI SCOPI PERSEGUITI CON MEZZI PIU EFFICACI E MENO ONEROSI, ABBIA COMMESSO UN MANIFESTO ERRORE DI VALUTAZIONE .

37 DI CONSEGUENZA, BENCHE SI DEBBA AMMETTERE - COME FA LA COMMISSIONE STESSA - L' EFFICACIA LIMITATA DELLE OPERAZIONI "BURRO DI NATALE" E L' ENTITA DEL LORO COSTO PER IL BILANCIO COMUNITARIO, NON RISULTA CHE IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO SIA STATO INIDONEO AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI PERSEGUITI O ABBIA ECCEDUTO QUANTO ERA NECESSARIO PER RAGGIUNGERLI . IL MEZZO RELATIVO ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA DEV' ESSERE PERTANTO RESPINTO .

SUL MEZZO SECONDO CUI LA CONTROVERSA OPERAZIONE "BURRO DI NATALE" E IN CONTRASTO COL PRINCIPIO DEL LIBERO ESERCIZIO DELL' ATTIVITA ECONOMICA

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38 COME HA RILEVATO LA COMMISSIONE, LE RICORRENTI HANNO DEDOTTO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO MEZZO NELLA REPLICA . ESSO E PERTANTO IRRICEVIBILE A NORMA DELL' ART . 42, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA .

39 DA TUTTE LE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO DERIVA, SENZA CHE OCCORRA ESAMINARE LE ECCEZIONI D' IRRICEVIBILITA SOLLEVATE DALLA COMMISSIONE, CHE I RICORSI DEVONO ESSERE RESPINTI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

40 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LE RICORRENTI, ESSENDO RIMASTE SOCCOMBENTI, DEVONO ESSERE CONDANNATE ALLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE

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DICHIARA E STATUISCE :

1 ) IL RICORSO E RESPINTO .

2 ) LE RICORRENTI SONO CONDANNATE ALLE SPESE .

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