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Document 61984CJ0163

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 ottobre 1985.
Hauptzollamt Hannover contro Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Classificazione doganale: apparecchi riceventi per la radiodiffusione.
Causa 163/84.

Raccolta della Giurisprudenza 1985 -03299

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:396

61984J0163

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 7 OTTOBRE 1985. - HAUPTZOLLAMT HANNOVER CONTRO TELEFUNKEN FERNSEH UND RUNDFUNK GMBH. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESFINANZHOF). - CLASSIFICAZIONE DOGANALE - APPARECCHI RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE. - CAUSA 163/84.

raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 03299


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . TARIFFA DOGANALE COMUNE - VOCI DOGANALI - CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI - MACCHINE ED APPARECCHI COMPOSTI DI PARTI DIVERSE - ' UNITA FUNZIONALE ' AI SENSI DELLE NOTE ESPLICATIVE DEL CONSIGLIO PER LA COLLABORAZIONE DOGANALE - NOZIONE

2 . TARIFFA DOGANALE COMUNE - VOCI DOGANALI - CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI - ' ASSORTIMENTO ' AI SENSI DELLA REGOLA GENERALE D ' INTERPRETAZIONE 3 B ) - NOZIONE

3 . TARIFFA DOGANALE COMUNE - VOCI DOGANALI - ' APPARECCHI RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE ' AI SENSI DELLA VOCE 85.15 - COMPLESSO RADIO/FONO/CASSETTE PRESENTATO CON DUE ALTOPARLANTI - INCLUSIONE - PRESUPPOSTI

Massima


1 . IL FATTO CHE DELLE MERCI SIANO DESTINATE , O ADDIRITTURA CONCEPITE , PER ESSERE USATE CONGIUNTAMENTE E SIANO PRESENTATE INSIEME IN UN UNICO IMBALLAGGIO PER LO SDOGANAMENTO NON BASTA PER FARLE CLASSIFICARE COME UNITA FUNZIONALE AI SENSI DELLE NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA DEL CONSIGLIO PER LA COLLABORAZIONE DOGANALE , QUALORA POSSANO ESSERE USATE SEPARATAMENTE .

LA NOZIONE D ' UNITA FUNZIONALE HA INFATTI LO SCOPO DI CONSENTIRE LA CLASSIFICAZIONE , IN UNA DETERMINATA VOCE DOGANALE , DI MACCHINE ED APPARECCHI COMPOSTI DI PARTI DIVERSE CHE RIENTRANO IN PIU VOCI DOGANALI , NEL CASO IN CUI IL COMPLESSO DI QUESTE PARTI SIA CONCEPITO IN MODO DA SVOLGERE IL COMPITO UNICO BENE DETERMINATO CHE E CONTEMPLATO DALLA VOCE DOGANALE DI CUI TRATTASI . CIO NON AVVIENE QUALORA TALUNE DELLE PARTI CHE COSTITUISCONO UNA MERCE POSSANO ESSERE USATE INDIPENDENTEMENTE DALLE ALTRE E PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI CHE POSSONO ESSERE RAGGIUNTI DAL COMPLESSO DI TALI PARTI .

2 . LA NOZIONE DI ASSORTIMENTO , AI SENSI DELLA REGOLA GENERALE 3 B ) PER L ' INTERPRETAZIONE DELLA NOMENCLATURA DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , PRESUPPONE LA STRETTA CONNESSIONE , DAL PUNTO DI VISTA DELLO SMERCIO , DELLE MERCI DI CUI TRATTASI , DI MODO CHE ESSE SONO NON SOLO PRESENTATE CONGIUNTAMENTE PER LO SDOGANAMENTO , MA DI REGOLA ANCHE OFFERTE , NELLE VARIE FASI COMMERCIALI E SOPRATTUTTO NEL COMMERCIO AL MINUTO , COME UN COMPLESSO E IN UN UNICO IMBALLAGGIO , PER SODDISFARE UN ' ESIGENZA O PER L ' ESERCIZIO DI UNA DETERMINATA ATTIVITA .

INOLTRE , LA REGOLA GENERALE DEL PAR . 3 , LETT . B ), SI APPLICA SOLO QUALORA LE MERCI DOVREBBERO ESSERE CLASSIFICATE IN DUE O PIU VOCI E LA CLASSIFICAZIONE NON POSSA ESSERE EFFETTUATA A NORMA DELLA REGOLA GENERALE DEL PAR . 3 , LETT . A ), CIOE QUALORA NON POSSA ESSERE EFFETTUATA SOTTO UNA VOCE SPECIFICA AVENTE PRECEDENZA SU VOCI DI PORTATA PIU GENERALE .

3 . IL COMPLESSO RADIO/FONO/CASSETTE PRESENTATO CON DUE ALTOPARLANTI DESTINATI AD ESSERE USATI INSIEME AD ESSO COSTITUISCE UN ASSORTIMENTO DI MERCI CHE RIENTRA NELLA VOCE 85.15 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE SE LE MERCI DI CUI TRATTASI SONO PRESENTATE IN UN UNICO IMBALLAGGIO E SONO DESTINATE AD ESSERE MESSE IN COMMERCIO INSIEME PER SODDISFARE UNA DETERMINATA ESIGENZA .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 163/84 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PRESENTATA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL BUNDESFINANZHOF NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

HAUPTZOLLAMT HANNOVER ,

SOSTENUTO DAL

BUNDESMINISTER DER FINANZEN , BONN

E

TELEFUNKEN FERNSEH UND RUNDFUNK GMBH , CON SEDE IN HANNOVER ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA VOCE 85.15 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 8 MAGGIO 1984 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 27 GIUGNO SUCCESSIVO , IL BUNDESFINANZHOF HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA VOCE 85.15 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ( IN PROSIEGUO : TDC ).

2 DETTA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA TRA LO HAUPTZOLLAMT DI HANNOVER ( IN PROSIEGUO : RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE ) E LA TELEFUNKEN FERNSEH UND RUNDFUNK GMBH , HANNOVER ( IN PROSIEGUO : RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE ), AVENTE AD OGGETTO LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DEI COMPLESSI RADIO/FONO/CASSETTE ( IN PROSIEGUO : COMPLESSI RFC ), E DELLE CASSE ACUSTICHE IMPORTATE DALLA RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE DAL GIAPPONE .

3 LE MERCI SUDDETTE VENIVANO PRESENTATE ALL ' UFFICIO DOGANALE , PER LO SDOGANAMENTO , IN SCATOLE DI CARTONE , CIASCUNA DELLE QUALI CONTENEVA UN COMPLESSO RFC E DUE ALTOPARLANTI , MENTRE NELLE FATTURE DEI FORNITORI GIAPPONESI , ALLEGATE ALLE DICHIARAZIONI , VENIVANO DESCRITTE , TRA L ' ALTRO , COME ' TELEFUNKEN MUSIC CENTER 3022 BF , (...) COMPLETO DI DUE ALTOPARLANTI ' .

4 ALL ' UDIENZA , LA COMMISSIONE HA DEPOSITATO UNA DOCUMENTAZIONE TECNICA CHE VIENE USATA AL MOMENTO DELLA MESSA IN COMMERCIO DEGLI APPARECCHI IN OGGETTO E DALLA QUALE EMERGE CHE QUESTI SONO OFFERTI AI VENDITORI AL MINUTO ED AI CLIENTI COME UN INSIEME .

5 L ' UFFICIO DOGANALE CLASSIFICAVA L ' INSIEME DELLE MERCI SOTTO LA VOCE 85.15 DELLA TDC ( APPARECCHI TRASMITTENTI E RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE , COMPRESI GLI APPARECCHI RICEVENTI COMBINATI CON UN APPARECCHIO DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO ), CALCOLANDO I DAZI DOGANALI IN BASE A DETTA CLASSIFICAZIONE .

6 DOPO AVER INFRUTTUOSAMENTE PROPOSTO OPPOSIZIONE , LA RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE ADIVA IL FINANZGERICHT DI AMBURGO , CHIEDENDO LA CLASSIFICAZIONE SEPARATA DEGLI ALTOPARLANTI SOTTO LA VOCE 85.14 DELLA TDC ( MICROFONI E LORO SUPPORTI , ALTOPARLANTI E AMPLIFICATORI ELETTRICI A BASSA FREQUENZA ) E LA CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEI DAZI DOGANALI .

7 IL FINANZGERICHT ACCOGLIEVA DETTA DOMANDA E SUCCESSIVAMENTE L ' UFFICIO DOGANALE , SOSTENUTO DAL MINISTERO FEDERALE DELLE FINANZE , PRESENTAVA RICORSO IN CASSAZIONE DINANZI AL BUNDESFINANZHOF , IL QUALE , AL FINE DI RISOLVERE LA CONTROVERSIA , SOTTOPONEVA ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :

' SE LA TARIFFA DOGANALE COMUNE VADA INTERPRETATA NEL SENSO CHE UN COMPLESSO RADIO/FONO/CASSETTE , IL QUALE VENGA PRESENTATO UNITAMENTE A DUE ALTOPARLANTI DESTINATI AD ESSERE USATI INSIEME AD ESSO , RIENTRI NELLA VOCE 85.15 DELLA STESSA . '

8 NELLA MOTIVAZIONE DELL ' ORDINANZA DI RINVIO , IL BUNDESFINANZHOF OSSERVA CHE LE MERCI DI CUI TRATTASI NON DEVONO RICEVERE LA STESSA CLASSIFICAZIONE DOGANALE PER IL SOLO FATTO DI ESSERE STATE PRESENTATE CONGIUNTAMENTE IN DOGANA . PER CONTRO , LA CLASSIFICAZIONE SEPARATA ANDREBBE ESCLUSA SOLO QUALORA DALLA TDC RISULTI CHE IL COMPLESSO E GLI ALTOPARLANTI VANNO CONSIDERATI , DAL PUNTO DI VISTA DOGANALE , COME UN ' UNICA MERCE E POSSONO QUINDI RIENTRARE SOLO IN UN ' UNICA VOCE DOGANALE .

9 IL BUNDESFINANZHOF RILEVA CHE IL COMPLESSO RFC E I DUE ALTOPARLANTI NON COSTITUISCONO UNA COMBINAZIONE DI MACCHINE AI SENSI DELLA NOTA 3 DELLA SEZIONE XVI DELLA TDC , MA SI CHIEDE SE NELLA FATTISPECIE SIA LECITO RICHIAMARSI ALLA NOZIONE DI ' UNITA FUNZIONALE ' AI SENSI DEL N . 63 DELLE NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE RELATIVE ALLA SEZIONE XVI .

10 A TALE PROPOSITO , IL BUNDESFINANZHOF OSSERVA CHE LA CORTE NON SOLO HA AMMESSO DETTA NOZIONE NELLE SENTENZE 15 DICEMBRE 1977 ( CAUSA 60/77 , FUSS , RACC . PAG . 2453 ) E 9 FEBBRAIO 1984 ( CAUSA 60/83,METRO , RACC . PAG . 671 ), MA HA INOLTRE CONSIDERATO LE PREDETTE NOTE ESPLICATIVE COME UN VALIDO STRUMENTO PER L ' INTERPRETAZIONE DELLA TDC . TUTTAVIA , LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DI QUESTE NOTE PRESUPPORREBBE CHE IL LORO CONTENUTO NORMATIVO PROCEDA DIRETTAMENTE DALLA STESSA TDC , CHE , SOLA , COSTITUIREBBE LA NORMA GIURIDICA SOGGETTA AL SINDACATO GIURISDIZIONALE . DI CONSEGUENZA , LA NOZIONE DI ' UNITA FUNZIONALE ' POTREBBE ESSERE APPLICATA SOLO PARTENDO DALL ' ASSUNTO CHE ESSA GIA FIGURI NELLA TDC . A QUESTO PROPOSITO , IL BUNDESFINANZHOF CITA , A MO ' DI ESEMPIO , LA REGOLA GENERALE N . 2 , LETT . A ), SECONDA FRASE , E LA NOTA 3 DELLA SEZIONE XVI DELLA TDC .

11 PER QUANTO CONCERNE IL CONTENUTO DELLA NOZIONE DI ' UNITA FUNZIONALE ' , IL BUNDESFINANZHOF CONSIDERA POI CHE , SECONDO LE PREDETTE NOTE ESPLICATIVE , SIFFATTA UNITA SUSSISTE SOLO QUANDO ' UNA MACCHINA O UN APPARECCHIO SIANO COSTITUITI DA ELEMENTI DISTINTI , COSTRUITI IN MODO TALE DA ASSICURARE , IN CONCORSO TRA LORO , UNA FUNZIONE UNICA BEN DETERMINATA , PREVISTA IN UNA DELLE VOCI DEL CAPITOLO 84 O , PIU FREQUENTEMENTE , DEL CAPITOLO 85 (...) ' .

12 SECONDO IL BUNDESFINANZHOF , LA PREDETTA SENTENZA DELLA CORTE NELLA CAUSA 60/83 SEMBRA MILITARE A FAVORE DELLA TESI CHE GLI ALTOPARLANTI NON COSTITUISCONO PARTI DI UNA UNITA , NE SVOLGONO , CON IL COMPLESSO RFC , UNA FUNZIONE UNICA E COMUNE , GIACCHE POSSONO ESSERE USATI SEPARATAMENTE . INFATTI , NELLA SENTENZA SUDDETTA LA CORTE AVREBBE ESCLUSO L ' ESISTENZA DI UN ' UNITA FUNZIONALE IN UN CASO IN CUI UNA DELLE MERCI , EVENTUALMENTE CONSIDERATE COME PARTE DI UN ' UNITA FUNZIONALE , POTEVA ESSERE USATA PER FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE CHE POTEVANO ESSERE SVOLTE DAL COMPLESSO DELLE PARTI .

13 IL BUNDESFINANZHOF AGGIUNGE INOLTRE CHE IL COMPLESSO RFC E GLI ALTOPARLANTI , QUALORA DOVESSERO ESSERE CONSIDERATI INSIEME COME UN ' UNITA , NON POTREBBERO TUTTAVIA ESSERE CLASSIFICATI SOTTO LA VOCE 85.14 , GIACCHE NON SI TRATTEREBBE ESATTAMENTE DI PARTI STACCATE AI SENSI DELLA NOTA 2 DELLA SEZIONE XVI DELLA TDC E PERTANTO DOVREBBE ESSERE ESCLUSA UNA CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA LETT . A ) DI DETTA NOTA . IL BUNDESFINANZHOF DESUME DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , ED IN PARTICOLARE DALLA SUMMENZIONATA SENTENZA 15 DICEMBRE 1977 , NELLA CAUSA 60/77 , E DALLA SENTENZA 29 MAGGIO 1979 ( CAUSA 165/78 , IMCO , RACC . PAG . 1837 ), NONCHE DALLE NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE RELATIVE ALLA SEZIONE XVI , CHE NON SUSSISTE UN ' UNITA FUNZIONALE , PER IL SOLO FATTO CHE LE PARTI DI SIFFATTA UNITA SONO PRESENTATE INSIEME COME TALI AI FINI DELLO SDOGANAMENTO .

L ' AMBITO GIURIDICO DELLA CONTROVERSIA

14 LA SOTTOVOCE DOGANALE 85.15 A III CONTEMPLA GLI

' A ) APPARECCHI DI TRASMISSIONE E DI RICEZIONE PER LA RADIOTELEFONIA E LA RADIOTELEGRAFIA ; APPARECCHI TRASMITTENTI E RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE ( COMPRESI GLI APPARECCHI RICEVENTI COMBINATI CON UN APPARECCHIO DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO ) E APPARECCHI PER LA PRESA DELLE IMMAGINI PER LA TELEVISIONE :

(...)

III . APPARECCHI RICEVENTI , ANCHE COMBINATI CON UN APPARECCHIO DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO :

A ) PER LA RADIODIFFUSIONE , LA RADIOTELEFONIA O LA RADIOTELEGRAFIA , DESTINATI AD AEROMOBILI CIVILI

B)ALTRI :

1 ) (...)

2 ) NON NOMINATI ' .

15 LA VOCE DOGANALE 85.14 E REDATTA COME SEGUE :

' 85.14 MICROFONI E LORO SUPPORTI , ALTOPARLANTI ED AMPLIFICATORI ELETTRICI A BASSA FREQUENZA ' .

16 LA NOTA 2 , LETT . A ) DELLA SEZIONE XVI DELLA TDC STABILISCE CHE , CON RISERVA DI TALUNE ALTRE DISPOSIZIONI ,

' LE PARTI ED I PEZZI STACCATI CONSISTENTI IN OGGETTI COMPRESI IN UNA VOCE QUALSIASI DEI CAPITOLI 84 O 85 ( ESCLUSE LE VOCI NN . 84.65 E 85.28 ) RIENTRANO NELLA LORO RISPETTIVA VOCE QUALUNQUE POSSA ESSERE LA MACCHINA ALLA QUALE SONO DESTINATI ' .

17 LA NOTA 3 DELLA STESSA SEZIONE DISPONE CHE

' SALVO DISPOSIZIONI CONTRARIE , LE COMBINAZIONI DI MACCHINE DI SPECIE DIVERSA , DESTINATE A FUNZIONARE INSIEME E COSTITUENTI UN SOLO CORPO , NONCHE LE MACCHINE CHE COMPIONO DUE O PIU FUNZIONI DIVERSE , ALTERNATIVE O COMPLEMENTARI , SONO DA CLASSIFICARE TENENDO CONTO DELLA FUNZIONE PRINCIPALE CHE CARATTERIZZA IL COMPLESSO ' .

18 LE NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE RELATIVE ALLA SEZIONE XVI RECANO , A PROPOSITO DELLE PARTI E DEI PEZZI STACCATI , LA SEGUENTE PRECISAZIONE ( NOTA 2 DELLA SEZIONE ):

' SOTTO RISERVA DELLE ESCLUSIONI PREVISTE NELLA PRECEDENTE PARTE I , COME REGOLA GENERALE , LE PARTI E I PEZZI STACCATI , DESTINATI IN MANIERA EVIDENTE ESCLUSIVAMENTE O PRINCIPALMENTE AD UNA DETERMINATA MACCHINA OD APPARECCHIO O A PIU MACCHINE O APPARECCHI CLASSIFICABILI NELLA STESSA VOCE ( COMPRESE LE VOCI NN . 84.59 O 85.22 ), RIENTRANO NELLA VOCE RELATIVA A QUESTA O A QUESTE MACCHINE . (...). TALI DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO , PERO , ALLE PARTI ED AI PEZZI STACCATI CONSISTENTI IN OGGETTI PREVISTI DA UNA VOCE QUALSIASI DEI CAPITOLI 84 O 85 ( ESCLUSE LE VOCI NN . 84.65 E 85.28 ). GLI OGGETTI DELLA SPECIE SEGUONO IL PROPRIO TRATTAMENTO IN TUTTI I CASI ANCHE SE SONO DESTINATI IN MODO PARTICOLARE AD ESSERE UTILIZZATI COME PARTI O PEZZI STACCATI DI UNA DETERMINATA MACCHINA . (...) ' .

19 IL N . 63 DELLE PREDETTE NOTE ESPLICATIVE , PER QUANTO CONCERNE LE ' MACCHINE ( O APPARECCHI ) A FUNZIONI MULTIPLE ; COMBINAZIONI DI MACCHINE ' , PRECISA CHE LA SOPRA MENZIONATA NOTA 3 DELLA SEZIONE XVI

' NON SI APPLICA QUANDO UNA MACCHINA O UN APPARECCHIO E COSTITUITO DA ELEMENTI DISTINTI , COSTRUITI IN MODO TALE DA ASSICURARE , IN CONCORSO FRA LORO , UNA FUNZIONE UNICA BEN DETERMINATA , PREVISTA IN UNA DELLE VOCI DEL CAPITOLO 84 O , PIU FREQUENTEMENTE , DEL CAPITOLO 85 (...) ' .

20 IL N . 3 DELLE REGOLE GENERALI PER L ' INTERPRETAZIONE DELLA NOMENCLATURA DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE RECITA :

' QUALORA PER IL DISPOSTO DELLA REGOLA 2 , B ) O PER QUALSIASI ALTRA RAGIONE UNA MERCE SIA RITENUTA CLASSIFICABILE IN DUE O PIU VOCI DELLA TARIFFA , LA CLASSIFICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI PRINCIPI :

A ) LA VOCE PIU SPECIFICA DEVE AVERE LA PRIORITA SULLE VOCI DI PORTATA PIU GENERALE .

B)I PRODOTTI MISTI , I LAVORI COMPOSTI DA MATERIE DIFFERENTI , I LAVORI COSTITUITI DALL ' UNIONE DI OGGETTI DIFFERENTI , NONCHE LE MERCI PRESENTATE IN ASSORTIMENTI LA CUI CLASSIFICAZIONE NON PUO ESSERE EFFETTUATA IN APPLICAZIONE DELLA REGOLA 3 A ), DEVONO ESSERE CLASSIFICATI , QUANDO E POSSIBILE OPERARE QUESTA DETERMINAZIONE , SECONDO LA MATERIA O L ' OGGETTO CHE CONFERISCE AGLI STESSI IL LORO CARATTERE ESSENZIALE .

C )(...) ' .

21 LA RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , I GOVERNI ITALIANO E FRANCESE E LA COMMISSIONE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI NELL ' AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO .

22 SECONDO LA RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL COMPLESSO E GLI ALTOPARLANTI DEVONO ESSERE CLASSIFICATI ALLO STESSO MODO SOLTANTO QUALORA VADANO CONSIDERATI COME UNA SOLA MERCE E NON PER IL SOLO FATTO DI ESSERE STATI PRESENTATI CONGIUNTAMENTE PER LO SDOGANAMENTO . IL COMPLESSO E GLI ALTOPARLANTI NON COSTITUIREBBERO UNA ' UNITA FUNZIONALE ' AI SENSI DEL PRECITATO N . 63 DELLE NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALLA SEZIONE XVI , POICHE , PER MOTIVI INERENTI ALLO SVILUPPO DELLA TECNICA STEREOFONICA MODERNA , GLI ALTOPARLANTI NON COSTITUIREBBERO PIU PARTE DELL ' APPARECCHIO RICEVENTE , MA APPARECCHI AUTONOMI CHE POSSONO SERVIRE AD USI NON SPECIFICI E , DI CONSEGUENZA , SONO MERCI DISTINTE AI SENSI DELLA TDC .

23 INOLTRE , LA RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE CHE IL CASO DI SPECIE E SIMILE A QUELLO CUI SI RIFERISCE LA PREDETTA SENTENZA 9 FEBBRAIO 1984 NELLA CAUSA 60/83 , IN CUI LA CORTE HA DICHIARATO CHE LA MERCE LA QUALE , AL MOMENTO DELL ' IMPORTAZIONE , SIA COSTITUITA DA PIU PARTI IMBALLATE SEPARATAMENTE NELLA STESSA SCATOLA NON PUO ESSERE CONSIDERATA UNITA FUNZIONALE QUALORA UNA DELLE PARTI COSTITUENTI LA MERCE POSSA ESSERE USATA ' INDIPENDENTEMENTE DALLE ALTRE PARTI E PER COMPITI DIVERSI DA QUELLI CHE POSSONO ESSERE SVOLTI DALLE PARTI NEL LORO COMPLESSO ' . INFATTI , LA FUNZIONE DI RENDERE PERCETTIBILI LE ONDE ELETTROMAGNETICHE POTREBBE ANCHE ESSERE SVOLTA IN COMBINAZIONE CON ALTRI APPARECCHI , COME PER ESEMPIO CON UN REGISTRATORE , E NON SAREBBE INERENTE ALLA NATURA DI UN APPARECCHIO RICEVENTE PER LA RADIODIFFUSIONE AI SENSI DELLA TDC LA POSSIBILITA DI CONSENTIRE LA PERCEZIONE ACUSTICA TRAMITE ALTOPARLANTI DIRETTAMENTE COLLEGATI .

24 IL GOVERNO ITALIANO RITIENE CHE GLI ALTOPARLANTI , ANCHE SE DESTINATI AD ESSERE USATI ASSIEME AL COMPLESSO RFC , VADANO CLASSIFICATI SEPARATAMENTE DA QUESTO , SOTTO LA VOCE 85.14 DELLA TDC . INFATTI , ESSI SAREBBERO ESPRESSAMENTE CONTEMPLATI DA QUESTA VOCE E NON COSTITUIREBBERO PARTE INTEGRANTE DEGLI APPARECCHI RICEVENTI O DEI COMPLESSI RFC . L ' APPLICABILITA DELLA NOZIONE DI ' UNITA FUNZIONALE ' VERREBBE ESCLUSA DAL FATTO CHE GLI ALTOPARLANTI POTREBBERO ESSERE USATI ANCHE CON APPARECCHI DI TIPO DIVERSO DAL COMPLESSO RFC , INSIEME AL QUALE SONO STATI IMPORTATI , MENTRE DETTO COMPLESSO , ANCHE SENZA ALTOPARLANTI , POTREBBE SVOLGERE DETERMINATE FUNZIONI AUTONOME .

25 SECONDO IL GOVERNO FRANCESE , NELLA FATTISPECIE NON RICORRE LA NOZIONE DI ' UNITA FUNZIONALE ' PERCHE IL MATERIALE DI CUI TRATTASI , PRESENTATO CONGIUNTAMENTE IN UN UNICO IMBALLAGGIO , COSTITUISCE UN ASSORTIMENTO DI MERCI . SICCOME IL COMPLESSO RFC CONFERIREBBE ALL ' INSIEME IL CARATTERE ESSENZIALE , L ' ASSORTIMENTO DOVREBBE ESSERE CLASSIFICATO SOTTO LA VOCE 85.15 A III , IN BASE ALLA REGOLA GENERALE 3 , LETT . B ), PER L ' INTERPRETAZIONE DELLA TDC .

26 LA COMMISSIONE SOTTOLINEA CHE LA NOZIONE DI ' UNITA FUNZIONALE ' NON E MENZIONATA NELLE NORME DELLA TDC IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE . TUTTAVIA , LA REGOLA GENERALE N . 2 , LETT . A ), E LE NOTE 2 , LETT . B ), E 3 DELLA SEZIONE XVI DELLA TDC AUTORIZZEREBBERO L ' APPLICAZIONE DI UN CRITERIO FUNZIONALE CHE DOVREBBE VALERE ANCHE PER L ' INTERPRETAZIONE DELLE NOZIONI USATE NELLE VOCI DOGANALI ; SAREBBE QUINDI LECITO , NELLA FATTISPECIE , RIFARSI ALLA NOZIONE DI ' UNITA FUNZIONALE ' PER INTERPRETARE VOCI DEI CAPITOLI 84 E 85 .

27 PER QUANTO RIGUARDA IL COMPLESSO RFC E GLI ALTOPARLANTI , LA COMMISSIONE E DEL PARERE CHE ESSI COSTITUISCANO UN ' UNITA FUNZIONALE POICHE , CONGIUNTAMENTE , SVOLGONO ESATTAMENTE LA FUNZIONE INDICATA NELLA SOTTOVOCE 85.15 A III . SENZA ALTOPARLANTI , LA RIPRODUZIONE DEL SUONO NON SAREBBE POSSIBILE E PERTANTO IL COMPLESSO NON SAREBBE COMPLETO . D ' ALTRO CANTO , GLI ALTOPARLANTI NON POTREBBERO SVOLGERE ALTRA FUNZIONE SE NON QUELLA DI RENDERE UDIBILI GLI IMPULSI RACCOLTI DAL RICEVITORE , DAI DISCHI O DAI NASTRI MAGNETICI . IL FATTO CHE PARTI DI UN ' UNITA FUNZIONALE POSSANO EVENTUALMENTE ESSERE ADIBITE ANCHE AD ALTRI USI SAREBBE IRRILEVANTE QUALORA ESSE NON POSSANO ESSERE USATE PER UNA FUNZIONE DESCRITTA IN UN ' ALTRA VOCE DOGANALE E VENGANO PRESENTATE PER LO SDOGANAMENTO E MESSE IN COMMERCIO IN UN UNICO IMBALLAGGIO .

28 INOLTRE , LA COMMISSIONE CONDIVIDE L ' OPINIONE DEL GIUDICE DI RINVIO SECONDO CUI , IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA QUESTIONE RELATIVA ALL ' UNITA FUNZIONALE , NON VI SAREBBE MOTIVO DI APPLICARE LA NOTA 2 , LETT . A ), DELLA SEZIONE XVI DELLA TDC , DAL MOMENTO CHE IL COMPLESSO RFC E STATO PRESENTATO ASSIEME AGLI ALTOPARLANTI IN UN UNICO IMBALLAGGIO AI FINI DELLO SDOGANAMENTO .

29 DURANTE LA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO , LA COMMISSIONE HA SOSTENUTO , IN SUBORDINE , PER IL CASO IN CUI LA CORTE DOVESSE RITENERE CHE IL COMPLESSO RFC E GLI ALTOPARLANTI NON COSTITUISCANO UNA UNITA FUNZIONALE , CHE SI TRATTA QUANTO MENO DI UN ASSORTIMENTO DI MERCI , AI SENSI DELLE REGOLE GENERALI , E PRECISAMENTE DELLA REGOLA GENERALE 3 , LETT . B ), RIENTRANTE NELLA VOCE 85.15 . LA NOZIONE DI ASSORTIMENTO SAREBBE UN PO ' PIU AMPIA DI QUELLA DI UNITA FUNZIONALE E SI RIFERIREBBE A MERCI RIUNITE PER SODDISFARE UNA DETERMINATA ESIGENZA O PER L ' ESERCIZIO DI UNA DETERMINATA ATTIVITA . NEL CASO DI SPECIE , TALI PRESUPPOSTI RICORREREBBERO PERCHE I COMPLESSI RFC SAREBBERO DESTINATI AD ESSERE VENDUTI CON GLI ALTOPARLANTI , CHE SAREBBERO COSTRUITI PER SVOLGERE IN MODO OTTIMALE UN COMPITO DETERMINATO , ONDE SODDISFARE UNA SPECIFICA ESIGENZA . LA MERCE , SE VIENE FORNITA AL COMMERCIANTE IN UNA SCATOLA , SAREBBE DI REGOLA VENDUTA AL CLIENTE COME UN INSIEME .

30 SI DEVE IN PRIMO LUOGO SOTTOLINEARE CHE LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL BUNDESFINANZHOF SI RIFERISCE AL CASO SPECIFICO DI UN COMPLESSO RADIO/FONO/CASSETTE E DI DUE ALTOPARLANTI SEPARATI , IMPORTATI CONGIUNTAMENTE NELLO STESSO IMBALLAGGIO E DESTINATI AD ESSERE MESSI IN COMMERCIO COSI CONFEZIONATI . INOLTRE E PACIFICO CHE GLI ALTOPARLANTI SONO DESTINATI E ADDIRITTURA CONCEPITI PER ESSERE USATI CON IL COMPLESSO RFC .

31 CIO PREMESSO , SI DEVE RILEVARE CHE LA TDC CONTIENE VOCI DISTINTE PER GLI ALTOPARLANTI ( 85.14 ) E PER GLI APPARECCHI RICEVENTI PER LA RADIODIFFUZIONE ( 85.15 ). OCCORRE TUTTAVIA ESAMINARE LA POSSIBILITA DI CLASSIFICARE QUESTE MERCI RIUNITE COME ' UNITA FUNZIONALE ' AI SENSI DEL N . 63 DELLE NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE , OPPURE COME UN ' ASSORTIMENTO ' DI MERCI , AI SENSI DELLE PRECITATE REGOLE GENERALI .

32 PER QUANTO RIGUARDA LA PRIMA POSSIBILITA , SI DEVE RICORDARE CHE , A TENORE DEL N . 63 DELLE NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE , LA NOTA 3 DELLA SEZIONE XVI NON SI APPLICA QUALORA UNA MACCHINA O UN APPARECCHIO SIANO COSTITUITI DA ELEMENTI DISTINTI , CONCEPITI PER SVOLGERE IN CONCORSO TRA LORO UNA FUNZIONE UNICA BEN DETERMINATA , CONTEMPLATA DA UNA DELLE VOCI DEL CAPITOLO 84 O , PIU SPESSO , DEL CAPITOLO 85 .

33 VA OSSERVATO , TUTTAVIA , CHE LE NOTE ESPLICATIVE HANNO LO SCOPO DI CONSENTIRE LA CLASSIFICAZIONE , SOTTO UNA DETERMINATA VOCE DOGANALE , DI MACCHINE E DI APPARECCHI COMPOSTI DI PARTI DIVERSE , COMPRESE IN PIU VOCI DOGANALI , NEL CASO IN CUI L ' INSIEME DI QUESTE PARTI SIA CONCEPITO IN MODO DA SVOLGERE LA FUNZIONE UNICA BEN DETERMINATA CONTEMPLATA DALLA VOCE DOGANALE DI CUI TRATTASI . DI CONSEGUENZA , DETTE NOTE ESPLICATIVE NON RIGUARDANO LA MERCE CONSIDERATA DAL GIUDICE NAZIONALE , DATO CHE QUESTA E CARATTERIZZATA DALLA PRESENZA , TRA LE PARTI CHE LA COSTITUISCONO , DI ALTOPARLANTI CHE POSSONO ESSERE USATI INDIPENDENTEMENTE DALLE ALTRE PARTI E PER COMPITI DIVERSI DA QUELLI CHE POSSONO ESSERE SVOLTI DALLE PARTI NEL LORO COMPLESSO .

34 IL FATTO CHE DELLE MERCI SIANO DESTINATE A - E ADDIRITTURA CONCEPITE PER - ESSERE USATE CONGIUNTAMENTE E SIANO PRESENTATE INSIEME IN UN UNICO IMBALLAGGIO PER LO SDOGANAMENTO NON BASTA A FARLE CLASSIFICARE COME ' UNITA FUNZIONALE ' AI SENSI DELLA STESSA NOTA , QUALORA ESSE POSSANO ESSERE USATE SEPARATAMENTE .

35 PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITA CHE , SECONDO LA REGOLA GENERALE 3 , LETT . B ), LE MERCI IMPORTATE INSIEME IN UN UNICO IMBALLAGGIO POSSANO COSTITUIRE UN ASSORTIMENTO , VA PRECISATO CHE LA NOZIONE DI ASSORTIMENTO PRESUPPONE UNA STRETTA CONNESSIONE , DAL PUNTO DI VISTA DELLO SMERCIO , DELLE MERCI CONSIDERATE , DI MODO CHE ESSE SONO NON SOLO PRESENTATE CONGIUNTAMENTE PER LO SDOGANAMENTO , MA DI REGOLA ANCHE OFFERTE , NELLE VARIE FASI COMMERCIALI E SOPRATTUTTO NELLA FASE DEL COMMERCIO AL MINUTO , COME UN INSIEME E IN UN UNICO IMBALLAGGIO PER SODDISFARE UN ' ESIGENZA O PER L ' ESERCIZIO DI UNA DETERMINATA ATTIVITA .

36 INOLTRE , SIFFATTA CLASSIFICAZIONE UNICA DI MERCI DIFFERENTI COME ASSORTIMENTO AI SENSI DELLA REGOLA GENERALE 3 PUO ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO SE RICORRONO I PRESUPPOSTI STABILITI DA DETTA REGOLA , CIOE QUANDO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA MERCE VENGANO IN CONSIDERAZIONE DUE O PIU VOCI E QUANDO NON SIA PERTINENTE NESSUNA VOCE PIU SPECIFICA AVENTE LA PRECEDENZA SU VOCI DI PORTATA PIU GENERALE .

37 PERTANTO , LA REGOLA GENERALE N . 3 , LETT . B ) SI APPLICA SOLO QUALORA LA CLASSIFICAZIONE NON POSSA ESSERE EFFETTUATA IN BASE ALLA REGOLA GENERALE N . 3 , LETT . A ), CIOE QUALORA LA MERCE NON POSSA ESSERE CLASSIFICATA SOTTO UNA VOCE SPECIFICA AVENTE PRECEDENZA SU VOCI DI PORTATA PIU GENERALE .

38 VA OSSERVATO CHE PER LA MERCE DESCRITTA DAL GIUDICE NAZIONALE LA VOCE 85.14 NON E PIU SPECIFICA DELLA VOCE 85.15 , DATO CHE GLI ALTOPARLANTI E IL COMPLESSO RFC SONO CONFEZIONATI INSIEME PER IL COMMERCIO AL MINUTO E SONO DESTINATI AD ESSERE MESSI IN COMMERCIO COME UN INSIEME . TRATTASI QUINDI DI MERCI PRESENTATE INSIEME PER SODDISFARE UNA DETERMINATA ESIGENZA .

39 SI DEVE PERTANTO CONCLUDERE CHE NELLE CIRCOSTANZE SPECIFICHE DELLA FATTISPECIE LE MERCI CONSIDERATE COSTITUISCONO UN ASSORTIMENTO AI SENSI DELLA REGOLA GENERALE 3 , LETT . B ), E CHE , DI CONSEGUENZA , LA LORO CLASSIFICAZIONE DOGANALE DEVE ESSERE DETERMINATA DALLA PARTE CHE CONFERISCE ALL ' ASSORTIMENTO IL CARATTERE ESSENZIALE , CIOE DAL COMPLESSO RFC .

40 LA QUESTIONE DEL GIUDICE NAZIONALE DEVE , DI CONSEGUENZA , ESSERE RISOLTA NEL SENSO CHE UN COMPLESSO RADIO/FONO/CASSETTE PRESENTATO CON DUE ALTOPARLANTI DESTINATI AD ESSERE USATI INSIEME AD ESSO COSTITUISCE UN ASSORTIMENTO DI MERCI CHE RIENTRA NELLA VOCE 85.15 DELLA TDC SE LE MERCI CONSIDERATE SONO PRESENTATE IN UN UNICO IMBALLAGGIO E SONO DESTINATE AD ESSERE MESSE IN COMMERCIO INSIEME PER SODDISFARE UNA DETERMINATA ESIGENZA .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

41 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI ITALIANO E FRANCESE E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),

PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL BUNDESFINANZHOF , CON ORDINANZA 8 MAGGIO 1984 , DICHIARA :

UN COMPLESSO RADIO/FONO/CASSETTE PRESENTATO CON DUE ALTOPARLANTI DESTINATI AD ESSERE USATI INSIEME AD ESSO COSTITUISCE UN ASSORTIMENTO DI MERCI CHE RIENTRA NELLA VOCE 85.15 DELLA TDC SE LE MERCI CONSIDERATE SONO PRESENTATE IN UN UNICO IMBALLAGGIO E SONO DESTINATE AD ESSERE MESSE IN COMMERCIO INSIEME PER SODDISFARE UNA DETERMINATA ESIGENZA .

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