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Document 61984CJ0103
Judgment of the Court of 5 June 1986. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Failure of a Member State to fulfil its obligations - Measures having an effect equivalent to a quantitative restriction on imports - Subsidies for the purchase of vehicles of national manufacture. # Case 103/84.
Sentenza della Corte del 5 giugno 1986.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Inadempimento di stato - Misure di effetto equivalente - Contributi finanziari per l'acquisto di veicoli di produzione nazionale.
Causa 103/84.
Sentenza della Corte del 5 giugno 1986.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Inadempimento di stato - Misure di effetto equivalente - Contributi finanziari per l'acquisto di veicoli di produzione nazionale.
Causa 103/84.
Raccolta della Giurisprudenza 1986 -01759
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:229
SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 GIUGNO 1986. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO DI UNO STATO - MISURE DI EFFETO EQUIVALENTE - CONTRIBUTI FINANZIARI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE. - CAUSA 103/84.
raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 01759
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . RICORSO PER INADEMPIMENTO - OGGETTO DELLA LITE - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL PARERE MOTIVATO - TERMINE IMPARTITO ALLO STATO MEMBRO - VENIR MENO ULTERIORE DELL ' INADEMPIMENTO - INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DELLA CAUSA - EVENTUALE RESPONSABILITA DELLO STATO MEMBRO
( TRATTATO CEE , ART . 169 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - NOZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - PROVVEDIMENTO CHE POSSA ESSERE CONSIDERATO UN AIUTO AI SENSI DELL ' ART . 92 DEL TRATTATO - POSSIBILITA CHE NON ESCLUDE L ' APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE
( TRATTATO CEE , ARTT . 30 E 92 )
4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DEROGHE - ART . 36 DEL TRATTATO - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - LIMITI - SCOPI ECONOMICI - ESCLUSIONE
( TRATTATO CEE , ART . 36 )
5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - SOVVENZIONI PER L ' ACQUISTO DI VEICOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
1 . L ' OGGETTO DEL RICORSO PROPOSTO A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO E DETERMINATO DAL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE E , PURE NEL CASO IN CUI L ' INOSSERVANZA SIA STATA SANATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO A NORMA DEL 2* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO , SUSSISTE L ' INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO . QUESTO INTERESSE PUO CONSISTERE NELLO STABILIRE IL FONDAMENTO DELL ' EVENTUALE RESPONSABILITA DELLO STATO MEMBRO A CAUSA DELL ' INADEMPIMENTO , IN PARTICOLARE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI AI QUALI QUESTA TRASGRESSIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO ABBIA RECATO DANNO .
2 . QUALSIASI NORMATIVA COMMERCIALE DEGLI STATI MEMBRI CHE POSSA OSTACOLARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , IN ATTO O IN POTENZA , IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO VA CONSIDERATA UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE VIETATE DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO . UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE NON SI SOTTRAE A TALE DIVIETO PER IL SOLO FATTO CHE L ' OSTACOLO FRAPPOSTO ALL ' IMPORTAZIONE E DI POCO CONTO E CHE ESISTONO ALTRE POSSIBILITA DI SMERCIARE I PRODOTTI IMPORTATI .
3 . LE NORME DEL TRATTATO RELATIVE ALLE SOVVENZIONI NON POSSONO MAI SERVIRE AD ELU DERE LE NORME DELLO STESSO TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI . LE UNE E LE ALTRE PERSEGUONO LO STESSO SCOPO , CHE E QUELLO DI GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI FRA STATI MEMBRI IN UNA SITUAZIONE DI CONCORRENZA NORMALE . IL FATTO CHE UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE POSSA ESSERE EVENTUALMENTE CONSIDERATO UN AIUTO AI SENSI DELL ' ART . 92 NON COSTITUISCE QUINDI UN MOTIVO SUFFICIENTE PER SOTTRARLO AL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 30 .
4 . L ' ART . 36 DEL TRATTATO VA INTERPRETATO RESTRITTIVAMENTE , DI GUISA CHE LE ECCEZIONI DA ESSO ENUMERATE NON POSSONO ESSERE ESTESE A CASI DIVERSI DA QUELLI TASSATIVAMENTE CONTEMPLATI , E CONTEMPLA UNICAMENTE IPOTESI DI NATURA NON ECONOMICA .
5 . LA NORMA NAZIONALE LA QUALE ESIGA CHE LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE CHE GESTISCONO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO , PER FRUIRE DI DETERMINATE SOVVENZIONI , ACQUISTINO VEICOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE , DEV ' ESSERE CONSIDERATA , DATO CHE INCITA ALL ' ACQUISTO DI VEICOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE , UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
NELLA CAUSA 103/84 ,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . GIANLUIGI CAMPOGRANDE E DAL SIG . THOMAS VAN RIJN , MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . MANFRED BESCHEL , MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
RICORRENTE ,
CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA , RAPPRESENTATA DAL SIG . LUIGI FERRARI BRAVO , CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . PIER GIORGIO FERRI , AVVOCATO DELLO STATO , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA D ' ITALIA ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA INTESA A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , ESIGENDO CHE LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE CHE GESTISCONO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO ACQUISTINO VEICOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE PER FRUIRE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI CONTEMPLATI DALL ' ART . 13 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982 , N . 308 , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE ,
1 CON ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 13 APRILE 1984 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO , AI SENSI DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO INTESO A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , ESIGENDO CHE LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE CHE GESTISCONO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO ACQUISTINO VEICOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE PER FRUIRE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI CONTEMPLATI DALL ' ART . 13 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982 , N . 308 , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE .
2 EMERGE DAL FASCICOLO CHE LA LEGGE 29 MAGGIO 1982 , N . 308 , PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N . 154 DEL 7 GIUGNO 1982 , CONTEMPLA , NELL ' ART . 13 , LA SPESA DI 6 MILIARDI DI LIRE , IN RAGIONE DI 2 MILIARDI DI LIRE PER IL 1982 E DI 4 MILIARDI DI LIRE PER IL 1983 , PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO NELLA MISURA DEL 20% DEL COSTO DEL VEICOLO E DELL ' IMPIANTO DI TRAZIONE ELETTRICA ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE CHE GESTISCONO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 300 000 ABITANTI NEL CASO IN CUI DETTE AZIENDE ACQUISTINO VEICOLI PER USO URBANO A TRAZIONE ELETTRICA O MISTA FABBRICATI IN ITALIA .
3 DOPO AVER RICEVUTO UN RECLAMO DELL ' ' UNIONE NAZIONALE RAPPRESENTANTI AUTOVEICOLI ESTERI ' , CON SEDE IN ROMA , RELATIVAMENTE ALLA CITATA DISPOSIZIONE , LA COMMISSIONE , CON LETTERA 29 NOVEMBRE 1982 , INTIMAVA AL GOVERNO ITALIANO DI PRESENTARE LE SUE OSSERVAZIONI IN MERITO AL PROVVEDIMENTO CRITICATO . ESSA RITENEVA INFATTI CHE LA CONDIZIONE ALLA QUALE LA LEGGE PRECITATA SUBORDINAVA LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI CONTRAVVENISSE ALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE .
4 IL GOVERNO ITALIANO RISPONDEVA , CON LETTERA 10 FEBBRAIO 1983 DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D ' ITALIA PRESSO LE COMUNITA EUROPEE , CHE LA LEGGE N . 308 PERSEGUIVA SCOPI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA ED IN MATERIA DI RICERCA E DI SVILUPPO . LA LEGGE AVREBBE AVUTO LO SCOPO DI AIUTARE LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE AD ACQUISTARE VEICOLI A BASSO CONSUMO DI ENERGIA E DI ORIENTARE IN TAL MODO I COSTRUTTORI ITALIANI VERSO LA FABBRICAZIONE DI VEICOLI DI QUESTO TIPO . INOLTRE , IL GOVERNO ITALIANO NEGAVA CHE L ' ART . 13 DELLA LEGGE SUDDETTA COSTITUISSE UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA , SOSTENENDO CHE DETTO ARTICOLO NON AVEVA LO SCOPO DI REALIZZARE IL RINNOVAMENTO TOTALE DEL PARCO DEI VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO .
5 LA COMMISSIONE , RITENENDO DI NON POTER MODIFICARE IL SUO PUNTO DI VISTA SULLA SCORTA DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL GOVERNO ITALIANO , EMETTEVA IL 2 AGOSTO 1983 UN PARERE MOTIVATO IN CUI INVITAVA LA REPUBBLICA ITALIANA AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER CONFORMARSI A DETTO PARERE ENTRO UN MESE DALLA NOTIFICA DELLO STESSO . IL PARERE MOTIVATO NON RICEVEVA RISPOSTA . TUTTAVIA , NEL CORSO DELLE RIUNIONI CHE SI SVOLGEVANO TRA LE AUTORITA ITALIANE ED I RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE NEL LUGLIO E NELL ' OTTOBRE 1983 , LE AUTORITA ITALIANE SI IMPEGNAVANO A SOPPRIMERE NELLA NORMATIVA ITALIANA LA CONDIZIONE RELATIVA ALLA ' NAZIONALITA ' DEI VEICOLI DESTINATI AI TRASPORTI PUBBLICI . TUTTAVIA , LA COMMISSIONE , NON AVENDO RICEVUTO NOTIZIA ALCUNA DELLA MODIFICA FORMALE DELLA DISPOSIZIONE CRITICATA , PROPONEVA IL PRESENTE RICORSO .
SULLA RICEVIBILITA
6 SECONDO IL GOVERNO ITALIANO , NELLA FATTISPECIE FA DIFETTO L ' INTERESSE AD AGIRE DELLA COMMISSIONE ED IL RICORSO SI DEVE PERTANTO CONSIDERARE IRRICEVIBILE . ESSO SOSTIENE CHE L ' ART . 13 DELLA LEGGE N . 308 AVEVA EFFICACIA SOLAMENTE TEMPORANEA E CHE L ' AUTORIZZAZIONE DI SPESA ERA VALIDA SOLO PER DUE ANNI , CIOE PER IL 1982 ED IL 1983 . DURANTE QUESTO PERIODO NESSUN CONTRIBUTO SAREBBE STATO EROGATO , NE SAREBBE POSSIBILE EROGARNE DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA LEGGE , DI MODO CHE SI POTREBBE AFFERMARE CHE LA LEGGE E RIMASTA PRATICAMENTE INOPERANTE . PERALTRO , PER IL PERIODO SUCCESSIVO SAREBBE STATO APPRONTATO UN NUOVO DISEGNO DI LEGGE CHE NON CONTIENE PIU LA DISPOSIZIONE CRITICATA . SI DOVREBBE PERTANTO ESCLUDERE CHE IL PROVVEDIMENTO VENGA RINNOVATO .
7 LA COMMISSIONE OSSERVA COME NON SIA ASSODATO CHE L ' ART . 13 DELLA LEGGE N . 308 ABBIA VERAMENTE ESAURITO TUTTI I SUOI EFFETTI . NON SAREBBE ESCLUSO CHE , IN BASE A DETTO ARTICOLO , POSSANO ESSERE ANCORA EROGATI CONTRIBUTI IN RELAZIONE A DOMANDE PRESENTATE NEL 1982 O NEL 1983 .
8 L ' ARGOMENTO DEL GOVERNO ITALIANO NON PUO ESSERE ACCOLTO . INFATTI , OCCORRE IN PRIMO LUOGO CONSTATARE CHE IL PARERE MOTIVATO E STATO EMESSO DURANTE IL PERIODO CUI SI RIFERIVA L ' ART . 13 DELLA LEGGE N . 308 E CHE IL GOVERNO ITALIANO NON HA ADOTTATO PROVVEDIMENTI PER CONFORMARSI AD ESSO NEL TERMINE FISSATO . IL PERIODO DI TEMPO TRASCORSO TRA LA FINE DEL PERIODO CUI SI RIFERIVA DETTA LEGGE ED IL PRESENTE RICORSO NON PUO INDURRE A CONSIDERARE CHE LA COMMISSIONE NON ABBIA PIU UN INTERESSE ATTUALE A RICORRERE . COME EMERGE DALLA SENTENZA DELLA CORTE 7 FEBBRAIO 1973 ( CAUSA 39/72 , COMMISSIONE/REPUBBLICA ITALIANA , RACC . PAG . 101 ), L ' OGGETTO DEL RICORSO PROPOSTO A NORMA DELL ' ART . 169 E DETERMINATO DAL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE E , PURE NEL CASO IN CUI L ' INOSSERVANZA SIA STATA SANATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO A NORMA DEL 2* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO , SUSSISTE L ' INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO .
9 IN SECONDO LUOGO , NON E POSSIBILE AFFERMARE CHE LA LEGGE N . 308 RESTERA INOPERANTE . IL GOVERNO ITALIANO DICHIARA NELLE RISPOSTE AI QUESITI DELLA CORTE CHE , DELLE UNDICI DOMANDE DI ACCESSO AL CONTRIBUTO DI CUI ALL ' ART . 13 DELLA LEGGE N . 308 CHE SONO STATE PRESENTATE , NOVE ERANO FORMULATE COME PURE DICHIARAZIONI DI INTENZIONE AD ACQUISTARE I VEICOLI , E NON HANNO AVUTO SEGUITO , MENTRE LE ALTRE DUE DEVONO ESSERE CONSIDERATE ' ARCHIVIATE ' POICHE NON SI E PROVVEDUTO A COMPLETARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO . TUTTAVIA , ALL ' UDIENZA , IL GOVERNO ITALIANO NON HA POTUTO ESCLUDERE CHE L ' ART . 13 POSSA ANCORA PRODURRE EFFETTI PER QUANTO RIGUARDA QUESTE DUE ULTIME DOMANDE , LE QUALI , PERTANTO , NON SI POSSONO ANCORA CONSIDERARE RESPINTE . DI CONSEGUENZA , NON SI PUO CONCLUDERE CHE LA LEGGE N . 308 NON AVRA ALCUN EFFETTO E L ' INTERESSE ALLA DECLARATORIA DELLA SUA INCOMPATIBILITA COL TRATTATO SUSSISTE QUINDI ANCHE SOTTO TALE PROFILO . COME RISULTA DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , QUESTO INTERESSE PUO CONSISTERE NELLO STABILIRE IL FONDAMENTO DI UNA RESPONSABILITA EVENTUALMENTE INCOMBENTE ALLO STATO MEMBRO , A CAUSA DELL ' INADEMPIMENTO , NEI CONFRONTI , IN PARTICOLARE , DI COLORO CHE FACCIANO VALERE DEI DIRITTI IN CONSEGUENZA DI DETTO INADEMPIMENTO ( SENTENZE 7 FEBBRAIO 1973 , PRECITATA , E 20 FEBBRAIO 1986 , CAUSA 309/84 , COMMISSIONE/REPUBBLICA ITALIANA , RACC . 1986 , PAG . 699 ).
10 L ' ECCEZIONE SOLLEVATA DALLA CONVENUTA DEVE PERTANTO ESSERE RESPINTA .
NEL MERITO
11 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE L ' ART . 13 DELLA LEGGE N . 308 DEV ' ESSERE CONSIDERATO MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA IN QUANTO INCITA ALL ' ACQUISTO DI VEICOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE . INFATTI , LE AZIENDE CHE GESTISCONO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE POTREBBERO FRUIRE DEL CONTRIBUTO SOLO ACQUISTANDO VEICOLI FABBRICATI IN ITALIA . IN TAL MODO , I VEICOLI D ' ORIGINE STRANIERA SAREBBERO DISCRIMINATI . INOLTRE , LA COMMISSIONE RICORDA IN QUESTO CONTESTO LA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 1969 , 70/50 ( GU 1970 , L 13 , PAG . 29 ), CHE NELL ' ART . 2 , N . 3 , LETT . K ), QUALIFICA MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA LE DISPOSIZIONI ' CHE IMPEDISCONO L ' ACQUISTO DA PARTE DEI PRIVATI DEI SOLI PRODOTTI IMPORTATI , O INCITANO ALL ' ACQUISTO DEI SOLI PRODOTTI NAZIONALI O IMPONGONO TALE ACQUISTO OPPURE GLI ACCORDANO UNA PREFERENZA ' , E , NEL SECONDO PUNTO DEL PREAMBOLO , PRECISA CHE ' PER INCITAMENTO S ' INTENDE OGNI ATTO POSTO IN ESSERE DA UN ' AUTORITA PUBBLICA , IL QUALE , PUR NON VINCOLANDO GIURIDICAMENTE I DESTINATARI , NE DETERMINA UN DATO COMPORTAMENTO ' .
12 LA COMMISSIONE AGGIUNGE CHE LA CONDIZIONE CUI E SUBORDINATA L ' EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI NON E NECESSARIA NE ALLO SCOPO NE AL FUNZIONAMENTO DEI CONTRIBUTI STESSI . OSSERVA CHE LO SCOPO CONSISTENTE NELLA COSTITUZIONE DI UN PARCO-VEICOLI A MINOR CONSUMO DI ENERGIA PUO ESSERE RAGGIUNTO SENZA CHE SIA NECESSARIO SUBORDINARE LA FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO ALL ' ACQUISTO DI VEICOLI DI FABBRICAZIONE NAZIONALE . NEMMENO IL SECONDO SCOPO , CIOE LO SVILUPPO DELLA FABBRICAZIONE DA PARTE DELLE CASE COSTRUTTRICI ITALIANE DI VEICOLI A MINOR CONSUMO DI ENERGIA , RENDEREBBE NECESSARIA LA PREDETTA CONDIZIONE . INFATTI , QUALORA VENISSE OFFERTA ALLE IMPRESE DI TRASPORTO LA POSSIBILITA DI ACQUISTARE , ALLE STESSE CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO , ANCHE VEICOLI FABBRICATI IN ALTRI STATI MEMBRI , CIO NON POTREBBE CHE INDURRE I COSTRUTTORI ITALIANI A SVILUPPARE LA FABBRICAZIONE DI VEICOLI IN GRADO DI COMPETERE CON LA PRODUZIONE ESTERA .
13 DURANTE LA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO IL GOVERNO ITALIANO HA SVOLTO VARI ARGOMENTI A SUA DIFESA .
14 IN PRIMO LUOGO , ESSO SOSTIENE CHE I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI INCENTIVAZIONE COSTITUISCONO UNA CATEGORIA RISTRETTA DI OPERATORI E CHE GLI ACQUISTI DA INCENTIVARE NON RIGUARDANO MERCI ESISTENTI SUL MERCATO , MA PRODOTTI SPERIMENTALI . L ' ENTITA COMPLESSIVA DEL FINANZIAMENTO DIMOSTREREBBE CHE I CONTRIBUTI NON MIRANO AL RINNOVA MENTO DEL PARCO-VEICOLI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO MUNICIPALIZZATE , BENSI ALLA REALIZZAZIONE , DA PARTE DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI , SU COMMESSA DELLE AZIENDE DI TRASPORTO , DI VERI E PROPRI PROTOTIPI DI VEICOLI .
15 IN SECONDO LUOGO , IL GOVERNO ITALIANO DEDUCE CHE LE CONDIZIONI CUI E SUBORDINATO L ' ACQUISTO DI PROTOTIPI DI VEICOLI NAZIONALI POSSEGGONO DI PER SE LE CARATTERISTICHE OGGETTIVE DI UN AIUTO , IL CHE IMPLICHEREBBE UNA VALUTAZIONE CON RIGUARDO AGLI ARTT . 92 E 93 DEL TRATTATO E NON ALLA LUCE DELL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
16 INFINE , IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE CHE IL PRECITATO ART . 2 , N . 3 , LETT . K ), DELLA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 1969 , INVOCATO DALLA COMMISSIONE , SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI PRIVATI ED IMPLICA CHE TUTTI GLI OPERATORI DEL MERCATO SIANO INTERESSATI . DETTA DISPOSIZIONE NON SAREBBE QUINDI PERTINENTE NELLA FATTISPECIE IN QUANTO , IN PRIMO LUOGO , I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI CUI TRATTASI SAREBBERO VENTI AL MASSIMO , CIOE SOLTANTO LE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO CHE ESERCITANO LA LORO ATTIVITA NELLE CITTA CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 300 000 ABITANTI , E , IN SECONDO LUOGO , I PRODOTTI INTERESSATI SAREBBERO PRODOTTI SPERIMENTALI E NON MERCI ESISTENTI SUL MERCATO .
17 A PROPOSITO DI QUESTI ARGOMENTI OCCORRE OSSERVARE QUANTO SEGUE .
18 IL PRIMO ARGOMENTO , CHE SI RISOLVE ESSENZIALMENTE NEL SOSTENERE CHE IL PROVVEDIMENTO NAZIONALE DI CUI TRATTASI HA UNA PORTATA ECONOMICA RELATIVAMENTE RIDOTTA E PERTANTO NON COSTITUISCE IN REALTA UN OSTACOLO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , NON PUO ESSERE ACCOLTO . SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , OGNI NORMATIVA COMMERCIALE DEGLI STATI MEMBRI CHE POSSA OSTACOLARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , IN ATTO O IN POTENZA , GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DEV ' ESSERE CONSIDERATA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE . ANCHE SE L ' ART . 13 DELLA LEGGE N . 308 POTESSE ESSERE CONSIDERATO COME UN PROVVEDIMENTO DI IMPORTANZA ECONOMICA RELATIVAMENTE SCARSA - IL CHE E DA ESCLUDERE , DATO CHE IL CONTRIBUTO E CONCESSO NELLA MISURA DEL 20% DEL PREZZO D ' ACQUISTO DI UN VEICOLO E PUO INCIDERE SUGLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI TENUTO CONTO DELLE COSPICUE SOMME DISPONIBILI - OCCORRE INVERO RICORDARE CHE , COME LA CORTE HA AFFERMATO PIU VOLTE , UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE NON E SOTTRATTO AL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 30 PER IL SOLO FATTO CHE L ' OSTACOLO FRAPPOSTO ALL ' IMPORTAZIONE E DI POCO CONTO E CHE ESISTONO ALTRE POSSIBILITA DI SMERCIARE I PRODOTTI IMPORTATI ( SENTENZE 5 APRILE 1984 , CAUSE RIUNITE 177 E 178/82 , VAN DE HAAR ED ALTRI , RACC . PAG . 1797 , E 14 MARZO 1985 , CAUSA 269/83 , COMMISSIONE/REPUBBLICA FRANCESE , RACC . 1985 , PAG . 837 ).
19 QUANTO A STABILIRE SE I CONTRIBUTI CONTEMPLATI DALLA LEGGE N . 308 POSSANO EVENTUALMENTE ESSERE CONSIDERATI COME UN AIUTO AI SENSI DELL ' ART . 92 DEL TRATTATO , SI DEVE RILEVARE , IN PRIMO LUOGO , CHE DETTO PROVVEDIMENTO NON E STATO MAI NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE COME AIUTO . IN SECONDO LUOGO , COME LA CORTE HA SOTTOLINEATO NELLA SENTENZA 7 MAGGIO 1985 ( CAUSA 18/84 , COMMISSIONE/REPUBBLICA FRANCESE , RACC . 1985 , PAG . 1339 ), L ' ART . 92 NON PUO IN NESSUN CASO SERVIRE AD ELUDERE LE NORME DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI . EMERGE DALLA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE CHE LE NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E QUELLE RELATIVE AGLI AIUTI PERSEGUONO UNO SCOPO COMUNE , QUELLO DI GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI FRA STATI MEMBRI IN CONDIZIONI NORMALI DI CONCORRENZA ( SENTENZE 22 MARZO 1977 , CAUSA 74/76 , IANNELLI & VOLPI , RACC . PAG . 557 , E 7 MAGGIO 1985 , SOPRA CITATA ). PERTANTO , COME LA CORTE PRECISA ANCORA IN QUEST ' ULTIMA SENTENZA , IL FATTO CHE UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE POSSA ESSERE EVENTUALMENTE QUALIFICATO AIUTO AI SENSI DELL ' ART . 92 NON COSTITUISCE UN MOTIVO SUFFICIENTE PER SOTTRARLO AL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 30 . DI CONSEGUENZA , L ' ARGOMENTO CHE LA REPUBBLICA ITALIANA DESUME DALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI NON PUO ESSERE ACCOLTO .
20 QUANTO ALL ' APPLICABILITA DEI CRITERI STABILITI DALLA DIRETTIVA 70/50 , OCCORRE RILEVARE CHE , COME EMERGE GIA DALLA LETTERA DELL ' ART . 2 , N . 3 , DELLA DIRETTIVA , LE MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE IVI ELENCATE SONO MENZIONATE CON VALORE ESEMPLIFICATIVO . INOLTRE , LA DIRETTIVA 70/50 DEVE ESSERE INTERPRETATA ALLA LUCE DELL ' ART . 30 DEL TRATTATO E NON PUO ESSERE INVOCATA PER ELUDERE LO SCOPO ENUNCIATO DA DETTO ARTICOLO E ALLA CUI REALIZZAZIONE MIRA ANCH ' ESSA . L ' ARGOMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA FONDATO SULLA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 1969 DEV ' ESSERE PERTANTO DISATTESO .
21 PER QUANTO RIGUARDA L ' EVENTUALE APPLICABILITA DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO , LA COMMISSIONE OSSERVA - E LA REPUBBLICA ITALIANA NON LO CONTESTA , PUR RILEVANDO CHE , A SUO AVVISO , IL SISTEMA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI TRATTASI DEV ' ESSERE GIUDICATO INNANZITUTTO CON RIGUARDO ALL ' ART . 92 DEL TRATTATO - CHE L ' ART . 36 NON PUO ESSERE INVOCATO NELLA FATTISPECIE PER GIUSTIFICARE IL CRITICATO PROVVEDIMENTO MEDIANTE ARGOMENTI DI POLITICA ENERGETICA O DI POLITICA DI RICERCA E DI SVILUPPO POICHE DETTO ARTICOLO SI RIFERISCE A PROVVEDIMENTI DI NATURA NON ECONOMICA .
22 SU QUESTO PUNTO , OCCORRE RICORDARE CHE , SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , INNANZITUTTO L ' ART . 36 DEL TRATTATO DEV ' ESSERE INTERPRETATO RESTRITTIVAMENTE E LE ECCEZIONI DA ESSO ENUMERATE NON POSSONO ESSERE ESTESE A CASI DIVERSI DA QUELLI LIMI TATIVAMENTE CONTEMPLATI , E , INOLTRE , IL PREDETTO ARTICOLO CONTEMPLA IPOTESI DI NATURA NON ECONOMICA ( SENTENZE 19 DICEMBRE 1961 , CAUSA 7/61 , COMMISSIONE/REPUBBLICA ITALIANA , RACC . PAG . 619 , E 7 FEBBRAIO 1984 , CAUSA 238/82 , DUPHAR/STATO OLANDESE , RACC . PAG . 523 ).
23 ORBENE , SECONDO LE SPIEGAZIONI FORNITE DALLA REPUBBLICA ITALIANA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE , L ' ART . 13 DELLA LEGGE N . 308 PERSEGUE DUE SCOPI DI NATURA ECONOMICA , TANTO IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA QUANTO IN MATERIA DI POLITICA DI RICERCA E SVILUPPO . PERTANTO , L ' ART . 36 DEL TRATTATO NON PUO TROVARE APPLICAZIONE .
24 IN BASE A QUANTO SOPRA CONSIDERATO , E SULLA SCORTA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , IN PARTICOLARE DELLA SENTENZA 11 DICEMBRE 1985 ( CAUSA 192/84 , COMMISSIONE/REPUBBLICA ELLENICA , RACC . 1985 , PAG . 3967 ), IL PROVVEDIMENTO ITALIANO DI CUI TRATTASI , POICHE INCITA ALL ' ACQUISTO DI VEICOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE , DEV ' ESSERE QUALIFICATO MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
25 SI DEVE PERTANTO CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , ESIGENDO CHE LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE CHE GESTISCONO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO ACQUISTINO VEICOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE PER FRUIRE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI CONTEMPLATI DALL ' ART . 13 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982 , N . 308 , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE .
SULLE SPESE
26 AI TERMINI DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA REPUBBLICA ITALIANA E RIMASTA SOCCOMBENTE E LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) LA REPUBBLICA ITALIANA , ESIGENDO CHE LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE CHE GESTISCONO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO ACQUISTINO VEICOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE PER FRUIRE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI CONTEMPLATI DALL ' ART . 13 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982 , N . 308 , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE .
2)LA REPUBBLICA ITALIANA E CONDANNATA ALLE SPESE .