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Document 61984CJ0043
Judgment of the Court (Second Chamber) of 11 July 1985. # Heinrich Maag v Commission of the European Communities. # Officials - Self-employed interpreter or member of the auxiliary staff - Jurisdiction of the Court. # Case 43/84.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 luglio 1985.
Heinrich Maag contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Interprete indipendente o agente ausiliario: competenza della Corte.
Causa 43/84.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 luglio 1985.
Heinrich Maag contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Interprete indipendente o agente ausiliario: competenza della Corte.
Causa 43/84.
Raccolta della Giurisprudenza 1985 -02581
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:328
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DELL'11 LUGLIO 1985. - HEINRICH MAAG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DIPENDENTI - INTERPRETE INDIPENDENTE O AGENTE AUSILIARIO - COMPETENZA DELLA CORTE. - CAUSA 43/84.
raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 02581
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIPENDENTI - REGIME DA APPLICARSI AGLI ALTRI AGENTI - AGENTE AUSILIARIO - CARATTERISTICHE E SCOPO DEL REGIME - NON SI APPLICA AI RAPPORTI DI BREVE DURATA MA FREQUENTI
( REGIME DA APPLICARSI AGLI ALTRI AGENTI , ARTT . 1 , 3 E 52 )
2 . DIPENDENTI - RICORSO - RICORSO BASATO SULL ' ART . 179 DEL TRATTATO CEE - RICORRENTE CHE NON POSSA PRETENDERE LA QUALITA DI DIPENDENTE COMUNITARIO - INTERPRETE ' FREE LANCE ' DI CUI LA COMMISSIONE SI VALGA IN FORZA DI UNA NORMATIVA INTERNA - IRRICEVIBILITA DEL RICORSO
( TRATTATO CEE , ART . 179 ; REGIME DA APPLICARSI AGLI ALTRI AGENTI , ARTT . 46 E 73 )
3 . CORTE DI GIUSTIZIA - COMPETENZA - LITI NATE DA RAPPORTI DI LAVORO SORTI FUORI DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEL PERSONALE E DEL REGIME DA APPLICARSI AGLI ALTRI AGENTI E CHE NON CONTENGANO LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INCOMPETENZA DELLA CORTE
( TRATTATO CEE , ARTT . 173 , 181 E 183 )
1 . IL CONTRATTO DI AGENTE AUSILIARIO AI SENSI DEL REGIME DA APPLICARSI AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITA EUROPEE E CARATTERIZZATO DALLA PRECARIETA QUANTO ALLA DURATA , DATO CHE PUO ESSERE USATO SOLO PER UNA SOSTITUZIONE ZIONE MOMENTANEA O PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI COMPITI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE PROVVISORIO O URGENTE OVVERO NON ESATTAMENTE DEFINITI . POICHE LO SCOPO DI QUESTO REGIME E QUELLO DI FAR SVOLGERE COMPITI PRECARI - PER NATURA O A CAUSA DELLA MANCANZA DI UN TITOLARE - A PERSONALE AVVENTIZIO , E EVIDENTE CHE ESSO NON PUO ESSERE USATO ABUSIVAMENTE ALLO SCOPO DI AFFIDARE PER LUNGHI PERIODI COMPITI PERMANENTI A DETTO PERSONALE . NE CONSEGUE CHE TALE REGIME NON PUO APPLICARSI A RAPPORTI DI BREVE DURATA , MA CHE SI RIPETONO FREQUENTEMENTE DI ANNO IN ANNO .
2 . L ' INTERPRETE SUPPLEMENTARE , DI CUI CI SI VALE A NORMA DELLA DISCIPLINA INTERNA DELLA COMMISSIONE RIGUARDANTE GLI INTERPRETI DA CONFERENZA INDIPENDENTI ( ' FREE-LANCE ' ), NON HA DIRITTO ALLA QUALITA DI DIPENDENTE COMUNITARIO AI SENSI DEL REGIME DA APPLICARSI AGLI ALTRI AGENTI , NE , QUINDI , PUO VALERSI DEI MEZZI D ' IMPUGNAZIONE OFFERTI DALL ' ART . 179 DEL TRATTATO CEE . NE CONSEGUE CHE IL RICORSO CHE ESSO PROPONGA A NORMA DI DETTO ARTICOLO DEV ' ESSERE DICHIARATO IRRICEVIBILE .
3 . LA CORTE E INCOMPETENTE A CONOSCERE DI UNA LITE RELATIVA ALL ' ADEMPIMENTO DI CONTRATTI DI LAVORO CONCLUSI DALLA COMMISSIONE AL DI FUORI DEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEL PERSONALE E DEL REGIME DA APPLICARSI AGLI ALTRI AGENTI E CHE NON CONTENGANO LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA . LA CONTROPARTE DELLA COMMISSIONE NON PUO PORRE NEL NULLA LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE FRA LA CORTE ED I GIUDICI NAZIONALI PRESENTANDO UNA DOMANDA ALLA COMMISSIONE E ATTRIBUENDO AL RIGETTO DELLA STESSA LA NATURA DI DECISIONE AI SENSI DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO CEE .
NELLA CAUSA 43/84 ,
HEINRICH MAAG , INTERPRETE , ABITANTE A UCCLE , AVENUE DU VERT-CHASSEUR 54 , CON L ' AVV . MARCEL SLUSNY , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LO STUDIO DELL ' AVV . ERNEST ARENDT , 34 B IV , RUE PHILIPPE-II ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO PRINCIPALE , SIG . RAYMOND BAEYENS , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . MANFRED BESCHEL , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA CONDANNA DELLA COMMISSIONE AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI , AL TASSO CHE LA CORTE VORRA DETERMINARE , SU QUATTRO ARRETRATI DI RETRIBUZIONI GIORNALIERE CORRISPONDENTI A PRESTAZIONI DI LAVORO DEL RICORRENTE PER IL PERIODO DAL 1* LUGLIO 1980 AL 31 DICEMBRE 1982 E IL CUI IMPORTO TOTALE VERSATO SUL CONTO DEL RICORRENTE AL 13 GIUGNO 1983 AMMONTA A 2 996,11 FRANCHI SVIZZERI ,
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 16 FEBBRAIO 1984 , IL SIG . HEINRICH MAAG HA PROPOSTO UN RICORSO INTESO ALLA CONDANNA DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE AL PAGAMENTO DI INTERESSI MORATORI SU QUATTRO ARRETRATI DI RETRIBUZIONI GIORNALIERE CORRISPONDENTI A PRESTAZIONI DI LAVORO DEL RICORRENTE IN QUALITA DI INTERPRETE PER IL PERIODO DAL 1* LUGLIO 1980 AL 31 DICEMBRE 1982 , NONCHE ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI REIEZIONE CON CUI LA COMMISSIONE GLI HA NEGATO GLI INTERESSI .
2 IL RICORSO E STATO PROPOSTO IN VIA PRINCIPALE , IN FORZA DELL ' ART . 179 DEL TRATTATO CEE E , PIU IN PARTICOLARE , IN BASE AGLI ARTT . 46 E 73 DEL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITA EUROPEE ( IN PROSIEGUO : ' RAA ' ). TALI ARTICOLI DEL RAA RINVIANO PER QUANTO RIGUARDA GLI AGENTI TEMPORANEI E QUELLI AUSILIARI ALLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO VII E DELLO STATUTO DEL PERSONALE RELATIVO AI MEZZI D ' IMPUGNAZIONE OFFERTI AI DIPENDENTI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE DAVANTI ALLA CORTE . IN SUBORDINE , IL RICORRENTE SI E AVVALSO DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , NEI CONFRONTI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CON CUI QUESTA GLI HA NEGATO GLI INTERESSI MONETARI SULLE SUMMENZIONATE RETRIBUZIONI .
3 IL RICORRENTE E INTERPRETE DIPLOMATO DAL 1976 . A PARTIRE DAL 1977 , LA COMMISSIONE SI E AVVALSA DELLA SUA OPERA IN TALE QUALITA AD INTERVALLI ABBASTANZA REGOLARI , MA OGNI VOLTA PER UN PERIODO MOLTO BREVE . COSI , FRA IL 1977 ED IL 1983 , IL RICORRENTE HA LAVORATO PER LA COMMISSIONE PER CIRCA 100-150 GIORNI ALL ' ANNO . E PACIFICO CHE , IN TALI OCCASIONI , LA COMMISSIONE NON L ' HA MAI ASSUNTO UFFICIALMENTE COME DIPENDENTE . VICEVERSA , LA COMMISSIONE GLI HA APPLICATO LA ' NORMATIVA RIGUARDANTE GLI INTERPRETI DI CONFERENZA INDIPENDENTI ( FREE-LANCE ) ' , DA ESSA ADOTTATA IN RELAZIONE AD ACCORDI STIPULATI CON L ' ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI INTERPRETI DA CONFERENZA ( IN PROSIEGUO : AIIC ).
4 A TALE RICORSO , LA COMMISSIONE HA OPPOSTO UN ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA . ESSA SOSTIENE CHE LA CORTE NON E COMPETENTE PER PRONUNZIARSI SULLA LITE . IN PRIMO LUOGO IL RICORRENTE , NON ESSENDO DIPENDENTE STATUTARIO NE AGENTE COMUNITARIO AI SENSI DEL RAA , NON POTREBBE AVVALERSI DELL ' ART . 179 DEL TRATTATO . IN SECONDO LUOGO , LA LITE , POICHE RIGUARDA I RAPPORTI CONTRATTUALI FRA IL RICORRENTE E LA COMMISSIONE , IN MANCANZA DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE AI SENSI DELL ' ART . 181 DEL TRATTATO , SAREBBE DI COMPETENZA DEI GIUDICI NAZIONALI , A NORMA DELL ' ART . 183 .
SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO A NORMA DELL ' ART . 179
5 AL FINE DI CIRCOSCRIVERE LA DIVERGENZA DI OPINIONI IN PROPOSITO , E ANZITUTTO OPPORTUNO RICORDARE CHE , IN FORZA DELL ' ART . 179 , LA CORTE E COMPETENTE PER STATUIRE SU QUALSIASI LITE FRA LA COMUNITA ED I SUOI ' AGENTI ' , ' NEI LIMITI E ALLE CONDIZIONI DETERMINATI DALLO STATUTO O RISULTANTI DAL REGIME APPLICABILE A QUESTI ULTIMI ' . PER ACCERTARE L ' ESTENSIONE DI QUESTA COMPETENZA , OCCORRE QUINDI RICHIAMARSI ALLO STATUTO DEL PERSONALE E AL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITA EUROPEE ( RAA ), ADOTTATI DAL CONSIGLIO SOTTO FORMA DI REGOLAMENTI .
6 POICHE IL RICORRENTE NON PUO AFFATTO CONSIDERARSI UN DIPENDENTE STATUTARIO , OCCORRE PRENDERE IN ESAME SOLO IL RAA , IL CUI ART . 1 DISPONE CH ' ESSO SI APPLICA
' ( ... ) AD OGNI AGENTE , ASSUNTO DALLE COMUNITA CON CONTRATTO . TALE AGENTE PUO AVERE LA QUALIFICA :
- DI AGENTE TEMPORANEO ,
- DI AGENTE AUSILIARIO ,
- DI AGENTE LOCALE ,
- DI CONSIGLIERE SPECIALE . '
7 PER I PRIMI DUE GRUPPI DI AGENTI COSI ENUMERATI , IL RAA CONTIENE DISPOSIZIONI DETTAGLIATE , IN PARTICOLARE SULLE CONDIZIONI DI ASSUNZIONE E DI LAVORO , SULLA RETRIBUZIONE E SUL RIMBORSO DELLE SPESE E SULLA PREVIDENZA SOCIALE . INFINE , GLI ARTT . 46 E 73 DEL RAA , SUI QUALI IL RICORRENTE HA IN PARTICOLARE BASATO IL PROPRIO RICORSO , SI RICHIAMANO , PER I DUE GRUPPI DI AGENTI DI CUI TRATTASI , SUI MEZZI DI IMPUGNAZIONE CHE LO STATUTO CONTEMPLA PER I DIPENDENTI STATUTARI IVI COMPRESA DI CONSEGUENZA LA POSSIBILITA OFFERTA A TALI DIPENDENTI DI ADIRE LA CORTE IN FORZA DELL ' ART . 179 DEL TRATTATO . VICEVERSA , LE DISPOSIZIONI DEL RAA SUGLI AGENTI LOCALI E SUI CONSIGLIERI SPECIALI SONO ESTREMAMENTE CONCISE , DATO CHE AGLI AGENTI LOCALI SI APPLICA IN LINEA DI PRINCIPIO LA NORMATIVA DEL LUOGO DI LAVORO E DEI GIUDICI NAZIONALI E L ' ASSUNZIONE DI UN CONSIGLIERE SPECIALE COSTITUISCE UN CASO PARTICOLARE , LE CUI CONDIZIONI VANNO DISCUSSE CON L ' AUTORITA DI BILANCIO .
8 DALLA DISAMINA DELLE DISPOSIZIONI PERTINENTI IN MATERIA DISCENDE CHE LA RICEVIBILITA DEL RICORSO EX ART . 179 DIPENDE DAL SE IL RICORRENTE , PUR NON ESSENDO MAI STATO UFFICIALMENTE ASSUNTO COME DIPENDENTE COMUNITARIO , DEBBA CIONONDIMENO ESSER CONSIDERATO UN AGENTE TEMPORANEO O AUSILIARIO AI SENSI DEL RAA . INFATTI , TENUTO CONTO DELLE QUATTRO CATEGORIE DI PERSONALE ENUMERATE NELL ' ART . 1 DEL RAA , SI PUO IMMEDIATAMENTE ESCLUDERE LA POSSIBILITA DI ATTRIBUIRE AL RICORRENTE , NELLA SUA QUALITA DI INTERPRETE DETTO ' INDIPENDENTE ' , LA QUALITA DI AGENTE LOCALE , ASSUNTO SECONDO L ' ART . 4 DEL RAA ' CONFORMEMENTE AGLI USI LOCALI , PER SVOLGERE COMPITI MANUALI O DI SERVIZIO ' , DATO CHE SIFFATTI COMPITI NON SONO MANIFESTAMENTE QUELLI DEGLI INTERPRETI INDIPENDENTI . LO STESSO DEVE DIRSI PER QUANTO RIGUARDA LA QUALITA DI CONSIGLIERE SPECIALE CHE VIENE DEFINITO , NELL ' ART . 5 DEL RAA , COME QUELLA DI UN AGENTE ASSUNTO ' DATO LE SUE QUALIFICHE ECCEZIONALI ' , CRITERIO CHE CONTEMPLA , IN PRIMO LUOGO , CASI SINGOLI E SPECIALI E NON PUO ESSER ESTESO ALL ' IMPIEGO DI INTERPRETE IN GENERALE . IL RICORRENTE HA , D ' ALTRONDE , POSTO IN RILIEVO CHE LO SCOPO PRINCIPALE PERSEGUITO COL RICORSO ERA PROPRIO QUELLO DI FAR ATTRIBUIRE AGLI INTERPRETI INDIPENDENTI LA QUALITA DI AGENTE TEMPORANEO O AUSILIARIO NONCHE I RELATIVI VANTAGGI FISCALI E SOCIALI .
9 LA COMMISSIONE HA FATTO PRESENTE CHE , PER PROVVEDERE ALLE ESIGENZE PERMANENTI D ' INTERPRETAZIONE NELLE LINGUE COMUNITARIE , ESSA DISPONE DI 384 POSTI , DI CUI 20 TEMPORANEI . NONOSTANTE IL GRAN NUMERO DI CONCORSI , ESSA E RIUSCITA A COPRIRE SOLO 305 DI TALI POSTI , PER MANCANZA D ' UN NUMERO SUFFICIENTE DI CANDIDATI QUALIFICATI . OLTRE A QUESTO PERSONALE PERMANENTE , DIPENDENTI STATUTARI E AGENTI TEMPORANEI , LA COMMISSIONE RICORREREBBE , PER FAR FRONTE ALLE PROPRIE ESIGENZE VARIABILI , AD OLTRE MILLE INTERPRETI DA ESSA SELEZIONATI , AI QUALI OFFRE LAVORO PER PERIODI CHE VARIANO , IN GENERE , DA UNO A CINQUE GIORNI , A SECONDA DELLE NECESSITA . TALE PERSONALE SUPPLEMENTARE COMPRENDEREBBE INTERPRETI CHE NON SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLO STATUTO PER I DIPENDENTI STATUTARI O PERSINO PER GLI AGENTI AUSILIARI O CHE PREFERISCONO NON FARSI ASSUMERE DALLA COMMISSIONE .
10 SECONDO LA COMMISSIONE NON SI PUO PARAGONARE LA SITUAZIONE DI QUESTO PERSONALE SUPPLEMENTARE CON QUELLA DEI DIPENDENTI COMUNITARI . LA MAGGIOR PARTE DI TALI INTERPRETI LAVOREREBBE MENO DI CENTO GIORNI E PIU DELLA META DI ESSI LAVOREREBBE PER LA COMUNITA ANCHE MENO DI 50 GIORNI ALL ' ANNO . ESSI SAREBBERO LIBERI DI ACCETTARE O DI RIFIUTARE LE OFFERTE DI LAVORO DELLA COMMISSIONE E , AL DI FUORI DEI PERIODI DI LAVORO ACCETTATI , POSSONO LAVORARE PER ALTRI . IL FATTO CHE DURANTE I PERIODI DI LAVORO TALI INTERPRETI CONDIVIDONO LE CONDIZIONI DI LAVORO DEGLI INTERPRETI IN PIANTA STABILE SAREBBE DOVUTO ALLA CIRCOSTANZA CHE L ' INTERPRETAZIONE E UN LAVORO DI GRUPPO .
11 SEMPRE SECONDO LA COMMISSIONE , ESSA NON PUO ATTRIBUIRE A TALI COLLABORATORI SUPPLEMENTARI LO STATUS DI AGENTI TEMPORANEI PER MANCANZA DI POSTI . ESSA NON PUO NEMMENO CONSIDERARLI AGENTI AUSILIARI , PER I QUALI LA DURATA EFFETTIVA DEL CONTRATTO NON DOVREBBE , SECONDO L ' ART . 52 DEL RAA , SUPERARE UN ANNO .
12 DATA QUESTA SITUAZIONE SPECIFICA DEGLI INTERPRETI INDIPENDENTI , LA COMMISSIONE AVREBBE QUINDI ADOTTATO UNA NORMATIVA PURAMENTE INTERNA , NON CORRISPONDENTE AGLI ACCORDI STIPULATI CON L ' AIIC , LA QUALE STABILISCE LE LORO CONDIZIONI DI LAVORO , IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA RETRIBUZIONE GIORNALIERA , SUPERIORE A QUELLA DI UN AGENTE AUSILIARIO PER GIORNATA DI LAVORO , LE INDENNITA GIORNALIERE E FORFETTARIE DI VIAGGIO A PARTIRE DAL LORO DOMICILIO PROFESSIONALE , SITUATO SPESSO FUORI DAL TERRITORIO DELLE COMUNITA ED I CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA VECCHIAIA/SUPERSTITI E PER L ' ASSICURAZIONE MALATTIE/INFORTUNI .
13 DAL CANTO SUO , IL RICORRENTE ASSUME CHE LO STATUTO DEL PERSONALE ED IL RAA COSTITUISCONO UNA NORMATIVA ESAURIENTE . LA COMMISSIONE POTREBBE QUINDI STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO SOLO IN TALE AMBITO . ORBENE , I CONTRATTI CONCLUSI CON GLI INTERPRETI DETTI ' INDIPENDENTI ' SAREBBERO DEI VERI E PROPRI CONTRATTI DI LAVORO , NON GIA DEI CONTRATTI STIPULATI CON DEI PRESTATORI DI SERVIZI INDIPENDENTI . PUR SE L ' INTERPRETE RESTA LIBERO DI ACCETTARE O NO L ' OFFERTA DI CONTRATTO , TUTTE LE CLAUSOLE DI TALE CONTRATTO RIENTREREBBERO CIONONDIMENO IN UN REGIME NORMATIVO CHE ESCLUDE QUASIASI TRATTATIVA ; PER LA DURATA DEL LAVORO , L ' INTERPRETE SI TROVEREBBE IN UNA SITUAZIONE DI SUBORDINAZIONE E CONDIVIDEREBBE LE CONDIZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI STATUTARI E DEGLI ALTRI AGENTI .
14 STANDO COSI LE COSE , IL RICORRENTE RITIENE NECESSARIO EQUIPARARE GLI INTERPRETI DETTI INDIPENDENTI ALLA CATEGORIA DI AGENTI CHE MEGLIO SI ADATTA ALLA SITUAZIONE DI TALI INTERPRETI . A PARERE DEL RICORRENTE , TALE CATEGORIA E QUELLA DEGLI AGENTI AUSILIARI . ECCETTUATI PER L ' APPUNTO I VANTAGGI FISCALI E SOCIALI CHE QUESTA CATEGORIA DI AGENTI CONDIVIDE COI DIPENDENTI STATUTARI E CON GLI ALTRI AGENTI COMUNITARI , LE CONDIZIONI DI ASSUNZIONE E DI LAVORO DEGLI AGENTI AUSILIARI NON SAREBBERO MOLTO DIVERSE DA QUELLE CONTEMPLATE DALLA SUCCITATA DISCIPLINA INTERNA .
15 IL RICORRENTE RAVVISA UNA CONFERMA DELLA PROPRIA TESI NEL FATTO CHE NEL 1983 , L ' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO HA ADOTTATO , IN BASE ALL ' ART . 78 DEL RAA , LA ' NORMATIVA CONCERNENTE GLI INTERPRETI DA CONFERENZA INDIPENDENTI ( FREE-LANCE ) ' , LA QUALE , PUR RICHIAMANDOSI PER LA MAGGIOR PARTE DEI REQUISITI DI ASSUNZIONE , ALLA NORMATIVA INTERNA DELLA COMMISSIONE , FA GRAVARE SULLA RETRIBUZIONE DI TALI INTERPRETI L ' IMPOSTA COMUNITARIA . QUINDI , SECONDO IL RICORRENTE , GLI INTERPRETI DETTI INDIPENDENTI SONO SOGGETTI ALL ' IMPOSTA COMUNITARIA QUANDO LAVORANO PER IL PARLAMENTO , MA ALLE IMPOSTE NAZIONALI QUANDO LAVORANO PER ALTRE ISTITUZIONI , IL CHE SAREBBE INCONCEPIBILE COL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA .
16 PER RISOLVERE QUESTA PARTE DELLA LITE , SI DEVE PARTIRE DALLA CONSTATAZIONE DI FATTO CHE LE ESIGENZE D ' INTERPRETAZIONE DELLA COMUNITA COMPRENDONO , IN PRIMO LUOGO , LE ESIGENZE PERMANENTI E QUOTIDIANE , CHE RICHIEDONO LA PRESENZA DI UN PERSONALE COMPOSTO DI DIPENDENTI STATUTARI E , OVE OCCORRA , DI AGENTI TEMPORANEI E , IN SECONDO LUOGO , LE ESIGENZE OCCASIONALI , ESTREMAMENTE VARIABILI A SECONDA DEL RITMO DELLE RIUNIONI COMUNITARIE E DELLE TRATTATIVE COI PAESI TERZI , PER LE QUALI SI DEVE FARE RICORSO AD UN GRAN NUMERO DI COLLABORATORI SUPPLEMENTARI , LE CUI ATTITUDINI RISPONDONO ALLE ESIGENZE DEL MOMENTO E CHE POSSONO LAVORARE A PIU RIPRESE PER PERIODI MOLTO BREVI .
17 TALI COLLABORATORI SUPPLEMENTARI NON POSSONO ESSER ASSUNTI COME AGENTI TEMPORANEI AI SENSI DEGLI ARTT . 1 E 2 DEL RAA . INFATTI , COME LA CORTE HA PIU VOLTE AFFERMATO ( VEDANSI SENTENZE 1* FEBBRAIO 1979 , DESHORMES/COMMISSIONE , CAUSA 17/78 , RACC . 1979 , PAG . 189 ; 19 NOVEMBRE 1981 , FOURNIER/COMMISSIONE , CAUSA 106/80 , RACC . 1981 , PAG . 2759 ; 23 FEBBRAIO 1983 , LAREDO E GARILLI/COMMISSIONE , CAUSE RIUNITE 225 E 241/81 , RACC . 1983 , PAG . 347 ), LA QUALITA DI AGENTE TEMPORANEO E CARATTERIZZATA DAL FATTO CHE QUESTI OCCUPA UN POSTO PERMANENTE PRESSO L ' AMMINISTRAZIONE COMUNITARIA IL CHE , PROPRIO A CAUSA DEL CARATTERE OCCASIONALE E PASSEGGERO DELLA PRESTAZIONE DI INTERPRETE ' FREE-LANCE ' E INCONCILIABILE COI COMPITI DI DETTO PERSONALE SUPPLEMENTARE .
18 SECONDO QUESTA STESSA GIURISPRUDENZA , IL CONTRATTO DI AGENTE AUSILIARIO AI SENSI DEGLI ARTT . 1 E 3 DEL RAA E CARATTERIZZATO DALLA ' PRECARIETA QUANTO ALLA DURATA , VISTO CHE PUO ESSER USATO SOLO PER UNA SOSTITUZIONE MOMENTANEA O PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI COMPITI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE PROVVISORIO O URGENTE OVVERO NON ESATTAMENTE DEFINITI ' . PUR SE QUESTI CRITERI POSSONO , A PRIMA VISTA , DARE UN ' IMMAGINE PROFESSIONALE ADEGUATA ATTA AD APPLICARSI ALLA SITUAZIONE DEGLI INTERPRETI ' FREE-LANCE ' , CHE LAVORANO APPUNTO PER LE ISTITUZIONI PER PERIODI BREVI E PER FAR FRONTE AD ESIGENZE DI CARATTERE OCCASIONALE , UN ESAME PIU APPROFONDITO DIMOSTRA CIONONDIMENO CHE QUESTA POSSIBILITA VA DEL PARI ESCLUSA .
19 SECONDO L ' ART . 52 DEL RAA , LA DURATA EFFETTIVA DEL CONTRATTO DI AGENTE AUSILIARIO , IVI COMPRESA LA DURATA DELL ' EVENTUALE SUO RINNOVO , NON PUO SUPERARE LA DURATA DELL ' INTERIM DI UN DIPENDENTE STATUTARIO O DI UN AGENTE TEMPORANEO CHE SIA PROVVISORIAMENTE IMPEDITO DI ESERCITARE LE PROPRIE MANSIONI , O LA DURATA DI UN ANNO IN TUTTI GLI ALTRI CASI . NELLA SENTENZA 1* FEBBRAIO 1979 , GIA MENZIONATA , LA CORTE NE HA RICAVATO LA CONCLUSIONE CHE : ' POICHE IL SUO SCOPO CONSISTE NEL FAR SVOLGERE COMPITI PRECARI - PER NATURA O A CAUSA DELLA MANCANZA DI UN TITOLARE - A PERSONALE AVVENTIZIO , E EVIDENTE CHE DETTO REGIME CONTRATTUALE NON PUO ESSER APPLICATO ABUSIVAMENTE , ALLO SCOPO DI AFFIDARE , PER LUNGHI PERIODI , COMPITI PERMANENTI A DETTO PERSONALE ' . NE CONSEGUE CHE TALE REGIME , NEI TERMINI IN CUI VIENE DEFINITO NEL RAA , NON PUO APPLICARSI A CONTRATTI DI CUI CIASCUNO E DI BREVE DURATA , MA CHE , COME AVVIENE PER IL RICORRENTE , SI RIPETONO CON FREQUENZA DI ANNO IN ANNO .
20 E QUINDI OPPORTUNO CONSTATARE CHE L ' ATTUALE TESTO DEL RAA NON OFFRE ALCUNA POSSIBILITA ADEGUATAMENTE ELASTICA PER SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA COMMISSIONE DI INTERPRETI SUPPLEMENTARI . STANDO COSI LE COSE , NON SI PUO FAR CARICO ALLA COMMISSIONE DI ASSUMERE QUESTI COLLABORATORI IN CONFORMITA AD UNA NORMATIVA INTERNA CH ' ESSA HA SPECIFICAMENTE ADEGUATO ALLE SUDDETTE ESIGENZE E CHE , INOLTRE , CORRISPONDE AGLI ACCORDI STIPULATI CON L ' ASSOCIAZIONE PIU RAPPRESENTATIVA DEGLI INTERPRETI DA CONFERENZA .
21 OCCORRE AGGIUNGERE CHE GLI INTERPRETI CHE PREFERISCONO LA PREVIDENZA SOCIALE E I VANTAGGI FISCALI DEI DIPENDENTI COMUNITARI SONO LIBERI DI PARTECIPARE AI CONCORSI PER I QUALI POSSIEDONO I REQUISITI DI AMMISSIONE . LA COMMISSIONE HA RECISAMENTE NEGATO CHE IL GRAN NUMERO DI INTERPRETI CUI APPLICA LA PROPRIA NORMATIVA INTERNA SIA DOVUTO AD UNA POLITICA DEL PERSONALE MIRANTE A MANTENERE IL PERSONALE D ' INTERPRETAZIONE PERMANENTE AL DI SOTTO DEL NUMERO CORRISPONDENTE ALL ' INTERESSE DEL SERVIZIO , E IL RICORRENTE NON HA AFFATTO DIMOSTRATO IL CONTRARIO .
22 PER QUANTO RIGUARDA LA NORMATIVA ADOTTATA DALL ' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO A NORMA DELL ' ART . 78 DEL RAA , E SUFFICIENTE RICORDARE CHE TALE DISPOSIZIONE AUTORIZZA UNA DEROGA A FAVORE DELLE SOLE PERSONE DI CUI SI VALE IL PARLAMENTO , PER LA DURATA DELLE SUE SESSIONI , DEROGA CHE NON PUO ESSERE INVOCATA DAGLI INTERPRETI ' FREE-LANCE ' DI CUI SI VALGONO LE ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE .
23 DA TUTTO QUANTO PRECEDE DISCENDE CHE UN INTERPRETE SUPPLEMENTARE , CHE VIENE INCARICATO IN CONFORMITA ALLA NORMATIVA INTERNA DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE GLI INTERPRETI DA CONFERENZA INDIPENDENTI ( ' FREE-LANCE ' ), NON HA DIRITTO ALLA QUALITA DI AGENTE COMUNITARIO AI SENSI DEL RAA NE , PERTANTO , AI MEZZI DI IMPUGNAZIONE OFFERTI DALL ' ART . 179 DEL TRATTATO . NE CONSEGUE CHE IL PRESENTE RICORSO VA DICHIARATO IRRICEVIBILE IN QUANTO PROPOSTO A NORMA DI DETTO ARTICOLO .
SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO EX ART . 173
24 LA COMMISSIONE ECCEPISCE CHE L ' ART . 173 SI APPLICA SOLO SE L ' ATTO DI CUI E CHIESTO L ' ANNULLAMENTO RIENTRA NELLA COMPETENZA DELLA CORTE . CIO NON VARREBBE PER LA DECISIONE LA QUALE RESPINGA LA DOMANDA DI INTERESSI MONETARI SU IMPORTI DOVUTI IN FORZA DI UN CONTRATTO CHE NON RIENTRI NEL DIRITTO COMUNITARIO E NON CONTENGA ALCUNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA .
25 DAL CANTO SUO , IL RICORRENTE SOSTIENE CHE IL RINVIO AI GIUDICI NAZIONALI DI CUI ALL ' ART . 183 , SI APPLICA SOLO SE NON ESISTE UNA PRECISA DISPOSIZIONE CHE ATTRIBUISCA LA COMPETENZA ALLA CORTE , IL CHE AVVERREBBE PER L ' APPUNTO PER L ' ART . 173 , IL QUALE ATTRIBUISCE COMPETENZA ESCLUSIVA ALLA CORTE PER ANNULLARE UNA DECISIONE DELLA COMMISSIONE . IL RICORRENTE RICORDA INOLTRE CHE L ' ACCORDO PIU RECENTE CON L ' AIIC , STIPULATO IL 20 GIUGNO 1984 , CONTEMPLA L ' INCLUSIONE DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEI CONTRATTI INDIVIDUALI . NON SAREBBE ESCLUSO CHE LA CORTE ATTRIBUISCA UN CERTO EFFETTO RETROATTIVO ALL ' ACCORDO SU QUESTO PUNTO .
4 26 IN PROPOSITO , BASTI RICORDARE CHE LA LITE TRAE ORIGINE DALL ' ASSERITO RITARDO DELL ' AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE NEL PAGARE GLI ARRETRATI DI RETRIBUZIONI DOVUTI AL RICORRENTE IN SEGUITO A RAPPORTI STRETTI CON LUI AL DI FUORI DEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLO STATUTO E DEL RAA E CON CONTRATTI CHE NON CONTENGONO ALCUNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA . LA CORTE NON E AFFATTO COMPETENTE PER PRONUNZIARSI SU DI UNA SIFFATTA LITE ED IL RICORRENTE NON PUO DEROGARE UNILATERALMENTE ALLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE FRA LA CORTE E I GIUDICI NAZIONALI , PROVOCANDO IL RIGETTO DELLA SUA DOMANDA DA PARTE DELLA COMMISSIONE E ATTRIBUENDO A TALE RIGETTO LA NATURA DI DECISIONE AI SENSI DELL ' ART . 173 .
27 IL RICORSO , ESSENDO QUINDI DEL PARI IRRICEVIBILE A NORMA DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO , VA DICHIARATO IRRICEVIBILE NEL SUO COMPLESSO .
SULLE SPESE
28 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO , NELLE CAUSE PROPOSTE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA LA SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE . DATO CHE IL PRESENTE RICORSO MIRA A FAR RICONOSCERE AL RICORRENTE LA QUALITA DI DIPENDENTE DELLE COMUNITA , GLI VA APPLICATA TALE NORMA .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E IRRICEVIBILE .
2 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE .