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Document 61984CJ0041

    Sentenza della Corte del 15 gennaio 1986.
    Pietro Pinna contro Caisse d'allocations familiales de la Savoie.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
    Previdenza sociale - Assegni familiari - Art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
    Causa 41/84.

    Raccolta della Giurisprudenza 1986 -00001

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:1

    61984J0041

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 15 GENNAIO 1986. - PIETRO PINNA CONTRO CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE DALLA COUR DE CASSATION. - PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNI FAMILIARI - ART. 73, N. 2, DEL REGOLAMENTO N. 1408/71. - CAUSA 41/84.

    raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 00001
    edizione speciale svedese pagina 00355
    edizione speciale finlandese pagina 00369


    Massima
    Parti
    Oggetto della causa
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - DISPOSIZIONI DEL TRATTATO - OGGETTO - COORDINAMENTO E NON ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI - DIFFERENZE DI TRATTAMENTO DERIVANTI DALLE DIFFERENZE FRA I REGIMI PREVIDENZIALI - AMMISSIBILITA - CREAZIONE DI DISPARITA DI TRATTAMENTO AD OPERA DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - ILLEGITTIMITA

    ( TRATTATO CEE , ARTT . DA 48 A 51 )

    2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PARITA DI TRATTAMENTO - PRESTAZIONI FAMILIARI - NORME DA APPLICARE - LEGGE DELLO STATO DI RESIDENZA DEI FAMILIARI - DISCRIMINAZIONE DISSIMULATA - ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 - INVALIDITA

    ( TRATTATO CEE , ARTT . 48 E 51 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 73 , N . 2 )

    3 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - SINDACATO DI VALIDITA - DICHIARAZIONE D ' INVALIDITA DI UN REGOLAMENTO - EFFETTI - LIMITAZIONE NEL TEMPO - COMPETENZA DELLA CORTE

    ( TRATTATO CEE , ARTT . 174 , 2* COMMA , E 177 )

    Massima


    1 . L ' ARTICOLO 51 DEL TRATTATO CONTEMPLA IL COORDINAMENTO , NON GIA L ' ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI E LASCIA PERTANTO SUSSISTERE DIFFERENZE TRA I REGIMI PREVIDENZIALI DEGLI STATI MEMBRI E , DI CONSEGUENZA , NEI DIRITTI DELLE PERSONE IVI OCCUPATE . LE DIFFERENZE SOSTANZIALI E DI PROCEDURA FRA I REGIMI PREVIDENZIALI DEI SINGOLI STATI MEMBRI , E QUINDI NEI DIRITTI DELLE PERSONE IVI OCCUPATE , VENGONO PERCIO LASCIATE INTATTE DALL ' ART . 51 DEL TRATTATO . TUTTAVIA LO SCOPO DI GARANTIRE AI LAVORATORI LA LIBERA CIRCOLAZIONE NELLA COMUNITA , CONTEMPLATO DAGLI ARTT . DA 48 A 51 DEL TRATTATO , E COMPROMESSO ED IL SUO CONSEGUIMENTO RESO PIU DIFFICILE QUALORA DIVERSITA EVITABILI NELLE NORME PREVIDENZIALI VENGANO INTRODOTTE DAL DIRITTO COMUNITARIO . NE CONSEGUE CHE LA NORMATIVA COMUNITARIA IN FATTO DI PREVIDENZA SOCIALE , ADOTTATA IN FORZA DELL ' ART . 51 DEL TRATTATO , DEVE EVITARE DI AGGIUNGERE ULTERIORI DISPARITA A QUELLE GIA DERIVANTI DALLA MANCATA ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI .

    2 . IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO VIETA NON SOLO LE DISCRIMINAZIONI PALESI , BASATE SULLA CITTADINANZA , MA ANCHE QUALSIASI FORMA DISSIMULATA DI DISCRIMINAZIONE CHE , MEDIANTE L ' APPLICAZIONE DI ALTRI CRITERI DI DISTINZIONE , CONDUCA DI FATTO ALLO STESSO RISULTATO .

    CIO AVVIENE QUANDO IL CRITERIO DELLA RESIDENZA DEI FAMILIARI VIENE USATO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA ONDE DETERMINARE LE NORME DA APPLICARSI AGLI ASSEGNI FAMILIARI DEL LAVORATORE MIGRANTE . ANCHE SE LE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO SEGUONO LO STESSO CRITERIO PER DETERMINARE IL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI DEL LAVORATORE CITTADINO DI QUESTO STATO CHE LAVORI NEL TERRITORIO NAZIONALE , QUESTO CRITERIO NON HA AFFATTO LA STESSA IMPORTANZA PER QUESTA CATEGORIA DI LAVORATORI , GIACCHE IL PROBLEMA DELLA RESIDENZA DEI FAMILIARI FUORI DALLO STATO MEMBRO IN CUI SI LAVORA RIGUARDA ESSENZIALMENTE I LAVORATORI MIGRANTI . PERTANTO , TALE CRITERIO NON E ATTO A GARANTIRE LA PARITA DI TRATTAMENTO PRESCRITTA DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO E NON PUO QUINDI ESSERE USATO NELL ' AMBITO DEL COORDINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI , CHE E CONTEMPLATO DALL ' ART . 51 DEL TRATTATO AL FINE D ' INCORAGGIARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELLA COMUNITA A NORMA DELL ' ART . 48 .

    NE CONSEGUE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E INVALIDO NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE L ' ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI FAMILIARI FRANCESI AI LAVORATORI SOGGETTI ALLE LEGGI FRANCESI , PER I FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO .

    3 . QUALORA ESIGENZE INDEROGABILI LO IMPONGANO , L ' ART . 174 , 2* COMMA , DEL TRATTATO ATTRIBUISCE ALLA CORTE UN POTERE DISCREZIONALE PER DETERMINARE IN CONCRETO , DI VOLTA IN VOLTA , QUALI EFFETTI DI UN REGOLAMENTO ANNULLATO DEBBANO ESSERE TENUTI FERMI . QUANDO LA CORTE SI VALE DELLA POSSIBILITA DI LIMITARE GLI EFFETTI PER IL PASSATO DELLA DICHIARAZIONE D ' INVALIDITA NEL CONTESTO DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , LE SPETTA DETERMINARE SE UNA DEROGA A TALE LIMITAZIONE DELL ' EFFICACIA NEL TEMPO , ATTRIBUITA ALLA SUA SENTENZA , POSSA ESSERE DISPOSTA A FAVORE VUOI DELL ' ATTORE DINANZI AL GIUDICE NAZIO NALE , VUOI DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO CHE ABBIA AGITO NELLO STESSO MODO PRIMA DELL ' ACCERTAMENTO D ' INVALIDITA OVVERO , AL CONTRARIO , ANCHE PER I SOGGETTI CHE ABBIANO PRESO TEMPESTIVAMENTE INIZIATIVE INTESE A FAR SALVI I LORO DIRITTI , LA DICHIARAZIONE D ' INVALIDITA CON EFFETTO SOLO EX NUNC COSTITUISCA UN RIMEDIO ADEGUATO .

    Parti


    NEL PROCEDIMENTO 41/84 ,

    AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA

    PIETRO PINNA

    E

    CAISSE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE ,

    Oggetto della causa


    DOMANDA VERTENTE NELL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI DIPENDENTI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 149 , PAG . 1 ),

    Motivazione della sentenza


    1 CON ORDINANZA 11 GENNAIO 1984 , PERVENUTA IL 15 FEBBRAIO SUCCESSIVO , LA CORTE DI CASSAZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE HA PROPOSTO A QUESTA CORTE , AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RIGUARDANTI L ' INTERPRETAZIONE DI VARIE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI DIPENDENTI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 149 , PAG . 2 ).

    2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO IL RIFIUTO DELLA CAISSE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE DI CONCEDERE AL SIG . PINNA PRESTAZIONI FAMILIARI DOVUTE PER PERIODI COMPRESI NEGLI ANNI 1977 E 1978 .

    3 IL PINNA , CITTADINO ITALIANO , RISIEDE IN FRANCIA CON LA MOGLIE E I DUE FIGLI SANDRO E ROSETTA . NEL 1977 , I FIGLI DELL ' INTERESSATO EFFETTUAVANO CON LA MADRE UN SOGGIORNO PROLUNGATO IN ITALIA . LA CAISSE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE RIFIUTAVA DI CONCEDERE AL PINNA LE PRESTAZIONI FAMILIARI DOVUTE PER IL FIGLIO SANDRO , RELATIVAMENTE AL PERIODO 1* OTTOBRE - 31 DICEMBRE 1977 , E PER LA FIGLIA ROSETTA , RELATIVAMENTE AL PERIODO 1* OTTOBRE 1977 - 31 MARZO 1978 , IN QUANTO TALI PRESTAZIONI AVREBBERO DOVUTO ESSERE CORRISPOSTE DALL ' ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELL ' AQUILA , LUOGO DI SOGGIORNO DEI FIGLI IN ITALIA ALL ' EPOCA .

    4 DALL ' ORDINANZA DI RINVIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE RISULTA CHE A NORMA DELL ' ART . L 511 DEL CODE DE LA SECURITE SOCIALE , CHIUNQUE , FRANCESE O STRANIERO , RISIEDA IN FRANCIA ED ABBIA A CARICO COME CAPO FAMIGLIA O PER ALTRO MOTIVO UNO O PIU FIGLI RESIDENTI IN FRANCIA , FRUISCE PER DETTI FIGLI DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI ELENCATE NELL ' ART . L 510 . AI SENSI DEL VECCHIO ART . 6 DEL DECRETO 10 SETTEMBRE 1946 N . 46-2880 , MODIFICATO DAL DECRETO 29 GIUGNO 1965 N . 65-524 , E AI SENSI DELL ' ART . 2 DEL DECRETO 10 DICEMBRE 1946 , MODIFICATO DAL DECRETO 17 MARZO 1978 , SI CONSIDERA RESIDENTE IN FRANCIA IL FIGLIO CHE , PUR CONSERVANDO I VINCOLI DI FAMIGLIA NEL TERRITORIO METROPOLITANO DOVE VIVEVA IN PERMANENZA FINO A QUEL MOMENTO , EFFETTUA FUORI DI TALE TERRITORIO UNO O PIU SOGGIORNI PROVVISORI LA CUI DURATA COMPLESSIVA NON SUPERI I TRE MESI PER ANNO CIVILE . LA DECISIONE OGGETTO DELLA CONTROVERSIA SEMBRA FONDATA SULL ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 A NORMA DEL QUALE IL LAVORATORE DIPENDENTE SOGGETTO ALLA LEGGE FRANCESE HA DIRITTO

    ' ( ... ) PER I FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DELLA FRANCIA , AGLI ASSEGNI FAMILIARI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO NEL CUI TERRITORIO RISIEDONO TALI FAMILIARI ; IL MEDESIMO DEVE SODDISFARE ALLE CONDIZIONI RELATIVE ALL ' OCCUPAZIONE ALLE QUALI LA LEGISLAZIONE FRANCESE SUBORDINA L ' ACQUISTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI . '

    5 INVESTITA DELLA CONTROVERSIA A SEGUITO DEL RICORSO DEL PINNA , LA CORTE DI CASSAZIONE HA CHIESTO ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI :

    1 ) SULLA VALIDITA E SUL MANTENIMENTO IN VIGORE DELL ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO 14 GIUGNO 1971 N . 1408 ;

    2)SUL SENSO DA ATTRIBUIRE AL TERMINE ' RESIDENZA ' CONTENUTO IN DETTA DISPOSIZIONE .

    6 L ' ART . 73 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 DISPONE CHE :

    ' IL LAVORATORE SUBORDINATO SOGGETTO ALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA FRANCIA HA DIRITTO , PER I FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE DEL PRIMO STATO , COME SE RISIEDESSERO NEL TERRITORIO DI QUEST ' ULTIMO . '

    7 TUTTAVIA IL PRECITATO ART . 73 , N . 2 , DETTA UN PRINCIPIO DIVERSO PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORATORE DIPENDENTE SOGGETTO ALLA LEGGE FRANCESE LA CUI FAMIGLIA RISIEDA IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA FRANCIA .

    8 L ' ART . 98 ( ATTUALMENTE 99 ) DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 STABILISCE CHE :

    ' ANTERIORMENTE AL 1* GENNAIO 1973 , IL CONSIGLIO , SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , PROCEDE AD UN NUOVO ESAME DI TUTTO IL PROBLEMA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI AI FAMILIARI CHE NON RISIEDONO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMPETENTE , ALLO SCOPO DI PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE UNIFORME PER TUTTI GLI STATI MEMBRI . '

    9 RISULTA DAGLI ATTI CHE , IL 10 APRILE 1975 , LA COMMISSIONE , CON UN CERTO RITARDO DOVUTO ALL ' ADESIONE DEI NUOVI STATI MEMBRI , INVIAVA UNA PROPOSTA DI REGOLAMENTO AL CONSIGLIO ( GU C 96 , PAG . 4 ), IN CUI ESSA PROPUGNAVA LA CONCESSIONE GENERALIZZATA DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI DEL PAESE DI OCCUPAZIONE , INDIPENDENTEMENTE DAL PAESE DI RESIDENZA DEI FAMILIARI . TALE SOLUZIONE HA RICEVUTO L ' APPOGGIO DEL PARLAMENTO EUROPEO ( PARERE DEL 14 OTTOBRE 1975 , GU C 257 ) E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ( PARERE DEL 24 SETTEMBRE 1975 , GU C 286 ). IL PROBLEMA E STATO DISCUSSO DAL CONSIGLIO DURANTE LE SESSIONI DEL 18 DICEMBRE 1975 E DEL 9 DICEMBRE 1976 SENZA CHE PERO ABBIA POTUTO INTERVENIRE ALCUNA DECISIONE .

    10 UN ORDINE ALLA VALIDITA DELL ' ART . 73 , N . 2 , IL PINNA HA SOSTENUTO CHE L ' EFFETTO DI TALE DISPOSIZIONE E QUELLO DI CONDURRE AL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI MENO ELEVATE E DI TRATTARE IN MANIERA DIFFERENZIATA I LAVORATORI DEI PAESI DELLA COMUNITA OCCUPATI IN FRANCIA E QUELLI CHE LAVORANO IN UNO DEGLI ALTRI NOVE PAESI DELLA COMUNITA STESSA . TALE DISCRIMINAZIONE NON SAREBBE GIUSTIFICATA NE SUL PIANO POLITICO , NE SU QUELLO ECONOMICO , NE SU QUELLO GIURIDICO . IN MATERIA DI PENSIONI DI ANZIANITA , LA CORTE AVREBBE DICHIARATO CHE L ' ART . 51 CONSENTE AL CONSIGLIO DI ATTRIBUIRE DIRITTI AI LAVORATORI MIGRANTI , MA NON POTREBBE AUTORIZZARLO A PRIVARLI DEI DIRITTI AD ESSA SPETTANTI IN BASE ALLA LEGGE NAZIONALE . CIO CHE VALE IN MATERIA DI PENSIONI DI ANZIANITA VARREBBE ANCHE IN MATERIA DI PRESTAZIONI FAMILIARI . LA CONTEMPORANEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DEL PAESE DI OCCUPAZIONE ( RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ) E DI QUELLA DEL PAESE DI SOGGIORNO DELLA FAMIGLIA ( NATURA E ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI ) NON E DESTINATA A COMPORTARE UNA DIMINUZIONE DELLA PROTEZIONE SOCIALE . DI CONSEGUENZA , L ' ART . 73 , N . 2 , SAREBBE CONTRARIO ALL ' ART . 51 DEL TRATTATO . L ' ART . 51 AVREBBE ISTITUITO IL PRINCIPIO DI ESPORTABILITA DELLE PRESTAZIONI . IL TITOLARE DI UNA QUALUNQUE PRESTAZIONE IN DENARO POTREBBE QUINDI FAR VALERE L ' ART . 51 , INDIPENDENTEMENTE DALLA LOCALITA IN CUI ESSO STABILISCA LA PROPRIA RESIDENZA O QUELLA DELLA SUA FAMIGLIA , PER ESIGERE CHE LE PRESTAZIONI DOVUTE GLI SIANO VERSATE DOVE EGLI HA DECISO . LA ' NON ESPORTABILITA ' PARZIALE DI UN TIPO DI PRESTAZIONE SOCIALE , STABILITA DALL ' ART . 73 , N . 2 , PORREBBE IN NON CALE IL PRINCIPIO GENERALE SANCITO DALL ' ART . 51 . VIETANDO L ' ' ESPORTABILITA ' DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI FRANCESI , L ' ART . 73 , N . 2 , VIOLEREBBE L ' ART . 51 DEL TRATTATO .

    11 LA CAISSE D ' ALLOCATION FAMILIALES DE LA SAVOIE , RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , FA VALERE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , E COMPATIBILE CON GLI ARTT . 48 E 51 DEL TRATTATO . L ' ART . 51 DISPONE CHE LE PRESTAZIONI DEBBONO SEMPRE ESSERE PAGATE AL LAVORATORE MIGRANTE . L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 73 , N . 2 , GARANTIREBBE CHE IL LAVORATORE MIGRANTE PERCEPISCA SEMPRE GLI ASSEGNI FAMILIARI , INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO DI RESIDENZA DELLA SUA FAMIGLIA . L ' ENTE DEBITORE E LA LEGGE DA APPLICARE AGLI ASSEGNI SAREBBERO DIVERSI RISPETTO AI LAVORATORI CHE RIENTRANO NELL ' AMBITO DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 73 , N . 1 , MA IL DIRITTO DEL LAVORATORE DI PERCEPIRE GLI ASSEGNI FAMILIARI SAREBBE RISPETTATO . L ' ART . 73 , N . 2 , SAREBBE VALIDO ALLA LUCE DELL ' ART . 7 DEL TRATTATO IN QUANTO NON CREEREBBE IN ALCUN MODO DISCRIMINAZIONI TRA I LAVORATORI MIGRANTI . NON E A SUO PARERE CONTESTABILE CHE , IN TALUNI CASI , IL LAVORATORE MIGRANTE POSSA VEDER DIMINUIRE LE SUE PRESTAZIONI A SECONDA DELLA SCELTA DEL PAESE DI RESIDENZA DELLA SUA FAMIGLIA , MA TALE DIMINUZIONE RISULTEREBBE DALLE DIFFERENZE DI LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI , IN PARTICOLARE IN ORDINE ALL ' ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI . STANDO COSI LE COSE , SAREBBE EVIDENTE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , NON CREA , IN SE E PER SE , ALCUNA DISCRIMINAZIONE RISULTANDO PERTANTO COMPATIBILE CON LE NORME COMUNITARIE .

    12 IL GOVERNO FRANCESE RITIENE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , SIA VALIDO . LE DISPARITA DI TRATTAMENTO CHE POSSONO RISULTARE DALL ' ART . 73 , N . 2 , NON COSTITUIREBBERO UNA DISCRIMINAZIONE CONTRARIA AGLI ARTT . 7 , 48 E 51 DEL TRATTATO . LA CAUSA DELLE DIVERSITA DI TRATTAMENTO AI DANNI DEI LAVORATORI NON FRANCESI SOGGETTI ALLA LEGGE FRANCESE RISIEDEREBBE DI FATTO NELLE DISPARITA ESISTENTI TRA I REGIMI DI ASSEGNI FAMILIARI IN VIGORE NEI DIVERSI STATI MEMBRI . TALI DISPARITA DI TRATTAMENTO POTREBBERO ESSERE ELIMINATE SOLO ATTRAVERSO L ' ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI NAZIONALI DI PREVIDENZA SOCIALE , CHE NON FORMEREBBE OGGETTO DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , DIRETTO , A SUO PARERE , AD UN SEMPLICE COORDINAMENTO DI TALI REGIMI AL FINE DI ELIMINARE , NEL SETTORE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , GLI OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI .

    13 IL GOVERNO GRECO SOSTIENE CHE LO SCOPO DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E QUELLO DI GARANTIRE A TUTTI I LAVORATORI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI CHE SI SPOSTINO NELLA COMUNITA LA PARITA DI TRATTAMENTO DI FRONTE ALLE DIVERSE LEGGI NAZIONALI ED IL BENEFICIO DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA SOCIALE . IL PROBLEMA DELLA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI AI LAVORATORI SOGGETTI ALLA LEGGE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI RISIEDONO I FAMILIARI DOVREBBE QUINDI RICEVERE UNA SOLUZIONE UNIFORME IN TUTTI GLI STATI MEMBRI . GLI AUTORI DEL REGOLAMENTO AVREBBERO COMPRESO TALE ESIGENZA NELL ' ADOTTARE L ' ART . 98 . LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE UNIFORME , AI SENSI DELL ' ART . 98 , CONSISTEREBBE NELL ' APPLICARE IL CRITERIO DEL LUOGO DI OCCUPAZIONE DEL LAVORATORE . A SUO PARERE , IL PRINCIPIO DEL REGIME DEL LUOGO DI OCCUPAZIONE DEL LAVORATORE E CONFORME , IN PRIMO LUOGO , ALLO SPIRITO DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , DIRETTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , E , IN SECONDO LUOGO , AL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO TRA I LAVORATORI STRANIERI E I LAVORATORI NAZIONALI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE . IL GOVERNO GRECO NON RITIENE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , SIA LEGITTIMO , DATO CHE ESSO NON CONTRIBUISCE ALLA PARITA DI TRATTAMENTO TRA I LAVORATORI MIGRANTI E I LAVORATORI NAZIONALI PER QUANTO RIGUARDA IL VERSAMENTO DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI QUANDO I FAMILIARI DEL LAVORATORE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO RISPETTO AL LAVORATORE STESSO . IL LAVORATORE MIGRANTE DEVE AVER DIRITTO A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CONFORMITA ALLA LEGGE A CUI E SOGGETTO E IN FORZA DELLA QUALE VERSA CONTRIBUTI E IMPOSTE .

    14 IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , CREA UNA DISPARITA DI TRATTAMENTO IN BASE ALLA NAZIONALITA TRA I LAVORATORI OCCUPATI NEL MEDESIMO TERRITORIO . SECONDO UNA GIURISPRUDENZA COSTANTE DELLA CORTE , LE NORME IN FORZA DELLE QUALI OGNI SPOSTAMENTO DEL LAVORATORE DA UNO STATO MEMBRO ALL ' ALTRO COMPORTA UNA DIMINUZIONE DEI DIRITTI ACQUISITI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE SAREBBERO IN CONTRASTO CON LE GA RANZIE CONCESSE DAL TRATTATO IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI . L ' APPLICAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA PER IL CALCOLO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI MIREREBBE A DIMINUIRE LA CONSISTENZA DEL DIRITTO ACQUISITO DAL LAVORATORE IN BASE ALLA LEGISLAZIONE FRANCESE .

    15 LA COMMISSIONE RITIENE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , SIA COMPATIBILE CON L ' ART . 51 DEL TRATTATO . ESSA NON CONTESTA IL FATTO CHE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 73 , N . 2 , POSSA IN TALUNI CASI FAR SI CHE IL LAVORATORE , I CUI FIGLI RISIEDONO IN UN ALTRO STATO MEMBRO , ABBIA DIRITTO AD ASSEGNI FAMILIARI DI IMPORTO INFERIORE A QUANTO SAREBBE LORO SPETTATO SE I FAMILIARI FOSSERO STATI RESIDENTI IN FRANCIA O SE GLI ASSEGNI FAMILIARI FRANCESI FOSSERO STATI CONCESSI ANCHE PER I FAMILIARI RESIDENTI IN UN ALTRO STATO MEMBRO . TUTTAVIA , A SUO PARERE , L ' ART . 73 , N . 2 , NON E UNA FONTE DI DISCRIMINAZIONI CONTRARIE AL TRATTATO . LE DISPARITA CONTESTATE RISULTEREBBERO ESSENZIALMENTE DALLA NATURA DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 IN QUANTO STRUMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL ' ART . 51 DEL TRATTATO ATTRAVERSO UN COORDINAMENTO DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE VOLTO AD ELIMINARE GLI OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE .

    16 IL CONSIGLIO RITIENE CHE LE QUESTIONI SOLLEVATE DAL GIUDICE NAZIONALE METTANO IN DISCUSSIONE LA VALIDITA DELL ' ART . 73 , N . 2 , PER DUE MOTIVI . INNANZITUTTO IN QUANTO SI TRATTEREBBE DI UNA DEROGA ECCEZIONALE CHE , FIN DALL ' ORIGINE , SAREBBE STATA CONSIDERATA SOGGETTA AD UN TERMINE , QUELLO DEL 1* GENNAIO 1973 ; IN SECONDO LUOGO , IN QUANTO , A SCAPITO DEI LAVORATORI NON FRANCESI SOTTOPOSTI ALLA LEGGE FRANCESE , ESISTEREBBE UN ' ASSERITA DUPLICE DISCRIMINAZIONE , RISPETTO AI LAVORATORI FRANCESI , DA UN LATO , E , DALL ' ALTRO , RISPETTO AI LAVORATORI SOGGETTI ALLA LEGGE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA FRANCIA . IL CONSIGLIO RITIENE INSUSSISTENTE TALE DUPLICE DISCRIMINAZIONE . IL LAVORATORE FRANCESE E QUELLO STRANIERO RICEVEREBBERO ENTRAMBI GLI STESSI ASSEGNI SUL TERRITORIO FRANCESE ; IL LAVORATORE FRANCESE PERDEREBBE I SUOI ASSEGNI DOPO UN PERIODO DI TRE MESI QUALORA I SUOI FIGLI NON SIANO PIU RESIDENTI NEL TERRITORIO FRANCESE MENTRE IL LAVORATORE MIGRANTE RICEVEREBBE GLI ASSEGNI IN FORZA DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 PER I SUOI FIGLI RESIDENTI IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA FRANCIA . D ' ALTRO CANTO , NON SAREBBE POSSIBILE RAVVISARE UNA DISCRIMINAZIONE FRA IL TRATTAMENTO ACCORDATO AI LAVORATORI MIGRANTI IN DUE O PIU STATI MEMBRI DIVERSI POICHE LE LEGGI NAZIONALI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE SONO SEMPLICEMENTE COORDINATE . GLI STATI MEMBRI AVREBBERO INFATTI MANTENUTO , IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE , IL RISPETTIVO POTERE DI DETERMINARE LA NATURA DELLE PRESTAZIONI E L ' AMMONTARE DEI VERSAMENTI DATO CHE L ' ART . 51 DEL TRATTATO NON HA IMPOSTO AL CONSIGLIO DI CREARE PER GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA UN SISTEMA UNIFORME DI PREVIDENZA SOCIALE .

    SULLA PRIMA QUESTIONE

    17 AI FINI DELLA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DI CUI E CAUSA , VA INNANZITUTTO RICORDATO CHE L ' ART . 40 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 SETTEMBRE 1958 N . 3/58 , ' PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI ' ( GU 1958 , PAG . 561 ) DISPONEVA CHE UN LAVORATORE SUBORDINATO O ASSIMILATO , OCCUPATO NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO E CHE ABBIA DEI FIGLI RESIDENTI O ALLEVATI NEL TERRITORIO DI UNO ALTRO STATO MEMBRO HA DIRITTO , PER DETTI FIGLI , AGLI ASSEGNI FAMILIARI SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE DEL PRIMO STATO , FINO A CONCORRENZA DELL ' AMMONTARE DEGLI ASSEGNI ATTRIBUITI DALLA LEGISLAZIONE DEL SECONDO STATO .

    18 IL REGOLAMENTO N . 1408/71 HA MODIFICATO LA DISCIPLINA RELATIVA AI FIGLI DEI LAVORATORI MIGRANTI ESTENDENDO LA GAMMA DELLE PRESTAZIONI CHE POTEVANO ESSERE RIVENDICATE DAI LAVORATORI MIGRANTI . ESSO HA ATTRIBUITO LORO UN DIRITTO ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI , OSSIA A ' TUTTE LE PRESTAZIONI IN NATURA O IN DENARO DESTINATE A COMPENSARE I CARICHI FAMILIARI ' ( ART . 1 , LETT . U ), SUB I ), MENTRE IL REGOLAMENTO N . 3/58 ACCORDAVA LORO SOLTANTO GLI ASSEGNI FAMILIARI , OSSIA LE ' PRESTAZIONI PERIODICHE IN DENARO CONCESSE ESCLUSIVAMENTE IN FUNZIONE DEL NUMERO ED EVENTUALMENTE DELL ' ETA DEI FAMILIARI ' ( ART . 1 , LETT . U ), SUB II ), DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ).

    19 PER QUANTO RIGUARDA I LAVORATORI MIGRANTI , OCCUPATI IN UNO STATO MEMBRO , LA CUI FAMIGLIA RISIEDA IN UN ALTRO STATO MEMBRO , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 HA INTRODOTTO UNA DISTINZIONE TRA I LAVORATORI OCCUPATI IN FRANCIA E QUELLI OCCUPATI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI . L ' ART . 73 , N . 1 , DISPONE CHE IL LAVORATORE SUBORDINATO SOGGETTO ALLA LEGGE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA FRANCIA HA DIRITTO , PER I FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI CONTEMPLATE DALLA LEGGE DEL PRIMO STATO , COME SE RISIEDESSERO NEL TERRITORIO DI QUEST ' ULTIMO . L ' ART . 73 , N . 2 , STABILISCE CHE IL LAVORATORE SUBORDINATO SOGGETTO ALLA LEGGE FRANCESE HA DIRITTO , PER I FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA FRANCIA , AGLI ASSEGNI FAMILIARI CONTEMPLATI DALLA LEGGE DELLO STATO SUL TERRITORIO DEL QUALE RISIEDONO TALI FAMILIARI .

    20 PER QUANTO RIGUARDA LA DISPARITA DI TRATTAMENTO TRA I LAVORATORI A CUI SI APPLICA L ' ART . 73 , N . 1 , E QUELLI SOGGETTI AL REGIME CONTEMPLATO DALL ' ART . 73 , N . 2 , VA MESSO IN RILIEVO CHE L ' ART . 51 DEL TRATTATO CONTEMPLA UN COORDINAMENTO E NON UN ' ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI . L ' ART . 51 LASCIA PERTANTO SUSSISTERE DIVER SITA TRA I REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE DEGLI STATI MEMBRI E , DI CONSEGUENZA , NEI DIRITTI DEI LAVORATORI IVI OCCUPATI . LE DIVERSITA SOSTANZIALI E PROCEDURALI TRA I REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE DI CIASCUNO STATO MEMBRO , E , DI CONSEGUENZA , NEI DIRITTI DEI LAVORATORI IVI OCCUPATI , VENGONO QUINDI LASCIATE INALTERATE DALL ' ART . 51 DEL TRATTATO .

    21 LA REALIZZAZIONE DELL ' OBIETTIVO DI ASSICURARE AI LAVORATORI LA LIBERA CIRCOLAZIONE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , QUALE CONSIDERATO NEGLI ARTT . DA 48 A 51 DEL TRATTATO , VIENE TUTTAVIA AGEVOLATA QUANDO LE CONDIZIONI DI LAVORO , FRA LE QUALI FIGURANO LE NORME DI PREVIDENZA SOCIALE , SONO IL PIU POSSIBILE VICINE NEI DIVERSI STATI MEMBRI . TALE OBIETTIVO E INVECE COMPROMESSO , E LA SUA REALIZZAZIONE RESA PIU DIFFICILE , QUALORA DIVERSITA EVITABILI NELLE NORME PREVIDENZIALI VENGANO INTRODOTTE DAL DIRITTO COMUNITARIO . NE CONSEGUE CHE LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE , ADOTTATA IN FORZA DELL ' ART . 51 DEL TRATTATO , DEVE EVITARE DI AGGIUNGERE ULTERIORI DISPARITA A QUELLE GIA DERIVANTI DALLA MANCANZA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI .

    22 L ' ART . 73 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ISTITUISCE , PER I LAVORATORI MIGRANTI , DUE SISTEMI DIVERSI A SECONDA CHE ESSI SIANO SOGGETTI ALLA LEGGE FRANCESE O A QUELLA DI UN ALTRO STATO MEMBRO . COSI ESSO AUMENTA LE DISPARITA RISULTANTI DALLE LEGGI NAZIONALI STESSE E , DI CONSEGUENZA , OSTACOLA LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA ENUNCIATE NEGLI ARTT . DA 48 A 51 DEL TRATTATO .

    23 PER QUANTO RIGUARDA PIU PRECISAMENTE LA VALUTAZIONE DELLA VALIDITA DELL ' ART . 73 , N . 2 , IN QUANTO TALE , VA CONSTATATO CHE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO VIETA NON SOLTANTO LE DISCRIMINAZIONI PALESI , BASATE SULLA NAZIONALITA , MA ANCHE QUALSIASI FORMA DISSIMULATA DI DISCRIMINAZIONE CHE , IN APPLICAZIONE DI ALTRI CRITERI DI DISTINZIONE , CONDUCA DI FATTO ALLO STESSO RISULTATO .

    24 CIO SI VERIFICA APPUNTO QUANDO IL CRITERIO DI CUI ALL ' ART . 73 , N . 2 , VIENE IMPIEGATO PER DETERMINARE LA LEGGE DA APPLICARE ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI DI UN LAVORATORE MIGRANTE . PER QUANTO IN LINEA DI PRINCIPIO LA LEGGE FRANCESE APPLICHI LO STESSO CRITERIO PER DETERMINARE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI DI UN LAVORATORE FRANCESE OCCUPATO NEL TERRITORIO FRANCESE , TALE CRITERIO NON RIVESTE AFFATTO LA STESSA IMPORTANZA PER QUESTA CATEGORIA DI LAVORATORI , IN QUANTO IL PROBLEMA DELLA RESIDENZA DEI FAMILIARI FUORI DALLA FRANCIA SI PONE ESSENZIALMENTE PER I LAVORATORI MIGRANTI . PERTANTO , TALE CRITERIO NON E TALE DA GARANTIRE LA PARITA DI TRATTAMENTO PRESCRITTA DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO E NON PUO QUINDI ESSERE UTILIZZATO NELL ' AMBITO DEL COORDINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI CONTEMPLATO DALL ' ART . 51 DEL TRATTATO AL FINE DI PROMUOVERE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELLA COMUNITA IN CONFORMITA ALL ' ART . 48 .

    25 NE CONSEGUE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E INVALIDO IN QUANTO ESCLUDE LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI FAMILIARI FRANCESI AI LAVORATORI SOGGETTI ALLA LEGGE FRANCESE PER I LORO FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO .

    26 PER QUANTO RIGUARDA LE CONSEGUENZE DELL ' INVALIDITA DELL ' ART . 73 , N . 2 , OCCORRE RICORDARE CHE LA CORTE HA GIA DICHIARATO , NELLA SENTENZA 27 FEBBRAIO 1985 ( CAUSA 112/83 , SOCIETE DES PRODUITS DE MAIS SA / ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS , RACC . 1985 , PAG . 732 ) CHE , QUALORA ESIGENZE IMPERATIVE LO IMPONGANO , L ' ART . 174 , 2* COMMA , DEL TRATTATO ATTRIBUISCE ALLA CORTE UN POTERE DISCREZIONALE PER DETERMINARE IN CONCRETO , DI VOLTA IN VOLTA , QUALI EFFETTI DI UN REGOLAMENTO ANNULLATO DEBBANO ESSERE TENUTI FERMI .

    27 DI FRONTE ALLA CIRCOSTANZA CHE IL CONSIGLIO NON E POTUTO PERVENIRE ALLA SOLUZIONE UNIFORME RICHIESTA DELL ' ART . 98 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , OCCORRE TENER CONTO , IN VIA ECCEZIONALE , DEL FATTO CHE LA FRANCIA , PER UN PERIODO PROLUNGATO , E STATA INDOTTA A MANTENERE IN ESSERE PRASSI CHE , PUR ESSENDO CONFORMI ALLA LETTERA DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , NON TROVAVANO PERO UN FONDAMENTO GIURIDICO NEGLI ARTT . 48 E 51 DEL TRATTATO .

    28 STANDO COSI LE COSE , VA CONSTATATO CHE ESIGENZE IMPERATIVE DI CERTEZZA DEL DIRITTO ATTINENTI ALL ' INSIEME DEGLI INTERESSI IN GIOCO , SIA PUBBLICI CHE PRIVATI , IMPEDISCONO IN LINEA DI PRINCIPIO DI RIMETTERE IN DISCUSSIONE LA PERCEZIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI PER PERIODI PRECEDENTI ALLA PRONUNCIA DELLA PRESENTE SENTENZA .

    29 NEL CASO IN CUI LA CORTE SI AVVALGA DELLA POSSIBILITA DI LIMITARE GLI EFFETTI PER IL PASSATO DI UNA DICHIARAZIONE D ' INVALIDITA NELL ' AMBITO DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , SPETTA AD ESSA DETERMINARE SE UNA DEROGA A TALE LIMITAZIONE DELL ' EFFICACIA TEMPORALE ATTRIBUITA ALLA SUA SENTENZA POSSA ESSERE DISPOSTA A FAVORE , VUOI DELL ' ATTORE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , VUOI DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO CHE ABBIA AGITO NELLO STESSO MODO PRIMA DELL ' ACCERTAMENTO D ' INVALIDITA , OVVERO SE , VICEVERSA , ANCHE PER I SOGGETTI CHE ABBIANO PRESO TEMPESTIVAMENTE INIZIATIVE INTESE A FAR SALVI I LORO DIRITTI UNA DICHIARAZIONE D ' INVALIDITA CON EFFETTO SOLO EX NUNC COSTITUISCA UN RIMEDIO ADEGUATO .

    30 NELLA FATTISPECIE , OCCORRE STABILIRE CHE L ' ACCERTATA INVALIDITA DELL ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON PUO ESSERE INVOCATA A SOSTEGNO DI PRETESE RIGUARDANTI PRESTAZIONI RELATIVE A PERIODI ANTERIORI ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA SE NON DAI LAVORATORI SUBORDINATI CHE , PRIMA DI TALE DATA , ABBIANO PROPOSTO UN RICORSO GIURISDIZIONALE O PRESENTATO UN RECLAMO EQUIVALENTE .

    31 STANDO COSI LE COSE , NON OCCORRE RISOLVERE LA SECONDA PARTE DELLA PRIMA QUESTIONE RELATIVA AL MANTENIMENTO IN VIGORE DELL ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , NE LA SECONDA QUESTIONE RELATIVA ALLA NOZIONE DI RESIDENZA NEL SUDDETTO ART . 73 , N . 2 .

    Decisione relativa alle spese


    SULLE SPESE

    32 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI DALLA REPUBBLICA ELLENICA , DALLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE NONCHE DAL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN ' INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

    Dispositivo


    PER QUESTI MOTIVI ,

    LA CORTE ,

    PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE , CON ORDINANZA 11 GENNAIO 1984 , DICHIARA :

    1 ) L ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E INVALIDO IN QUANTO ESCLUDE LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI FAMILIARI FRANCESI AI LAVORATORI SOGGETTI ALLA LEGGE FRANCESE , PER I FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO .

    2 ) L ' ACCERTATA INVALIDITA DELL ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON PUO ESSERE INVOCATA A SOSTEGNO DI PRETESE RIGUARDANTI PRESTAZIONI RELATIVE A PERIODI ANTERIORI ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA SE NON DAI LAVORATORI CHE , PRIMA DI TALE DATA , ABBIANO PROPOSTO UN RICORSO GIURISDIZIONALE O PRESENTATO UN RECLAMO EQUIVALENTE .

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