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Document 61984CJ0041
Judgment of the Court of 15 January 1986. # Pietro Pinna v Caisse d'allocations familiales de la Savoie. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. # Social security - Family allowances - Article 73(2) of Regulation nº 1408/71. # Case 41/84.
Sentenza della Corte del 15 gennaio 1986.
Pietro Pinna contro Caisse d'allocations familiales de la Savoie.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
Previdenza sociale - Assegni familiari - Art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
Causa 41/84.
Sentenza della Corte del 15 gennaio 1986.
Pietro Pinna contro Caisse d'allocations familiales de la Savoie.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
Previdenza sociale - Assegni familiari - Art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
Causa 41/84.
Raccolta della Giurisprudenza 1986 -00001
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:1
SENTENZA DELLA CORTE DEL 15 GENNAIO 1986. - PIETRO PINNA CONTRO CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE DALLA COUR DE CASSATION. - PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNI FAMILIARI - ART. 73, N. 2, DEL REGOLAMENTO N. 1408/71. - CAUSA 41/84.
raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 00001
edizione speciale svedese pagina 00355
edizione speciale finlandese pagina 00369
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - DISPOSIZIONI DEL TRATTATO - OGGETTO - COORDINAMENTO E NON ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI - DIFFERENZE DI TRATTAMENTO DERIVANTI DALLE DIFFERENZE FRA I REGIMI PREVIDENZIALI - AMMISSIBILITA - CREAZIONE DI DISPARITA DI TRATTAMENTO AD OPERA DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - ILLEGITTIMITA
( TRATTATO CEE , ARTT . DA 48 A 51 )
2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PARITA DI TRATTAMENTO - PRESTAZIONI FAMILIARI - NORME DA APPLICARE - LEGGE DELLO STATO DI RESIDENZA DEI FAMILIARI - DISCRIMINAZIONE DISSIMULATA - ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 - INVALIDITA
( TRATTATO CEE , ARTT . 48 E 51 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 73 , N . 2 )
3 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - SINDACATO DI VALIDITA - DICHIARAZIONE D ' INVALIDITA DI UN REGOLAMENTO - EFFETTI - LIMITAZIONE NEL TEMPO - COMPETENZA DELLA CORTE
( TRATTATO CEE , ARTT . 174 , 2* COMMA , E 177 )
1 . L ' ARTICOLO 51 DEL TRATTATO CONTEMPLA IL COORDINAMENTO , NON GIA L ' ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI E LASCIA PERTANTO SUSSISTERE DIFFERENZE TRA I REGIMI PREVIDENZIALI DEGLI STATI MEMBRI E , DI CONSEGUENZA , NEI DIRITTI DELLE PERSONE IVI OCCUPATE . LE DIFFERENZE SOSTANZIALI E DI PROCEDURA FRA I REGIMI PREVIDENZIALI DEI SINGOLI STATI MEMBRI , E QUINDI NEI DIRITTI DELLE PERSONE IVI OCCUPATE , VENGONO PERCIO LASCIATE INTATTE DALL ' ART . 51 DEL TRATTATO . TUTTAVIA LO SCOPO DI GARANTIRE AI LAVORATORI LA LIBERA CIRCOLAZIONE NELLA COMUNITA , CONTEMPLATO DAGLI ARTT . DA 48 A 51 DEL TRATTATO , E COMPROMESSO ED IL SUO CONSEGUIMENTO RESO PIU DIFFICILE QUALORA DIVERSITA EVITABILI NELLE NORME PREVIDENZIALI VENGANO INTRODOTTE DAL DIRITTO COMUNITARIO . NE CONSEGUE CHE LA NORMATIVA COMUNITARIA IN FATTO DI PREVIDENZA SOCIALE , ADOTTATA IN FORZA DELL ' ART . 51 DEL TRATTATO , DEVE EVITARE DI AGGIUNGERE ULTERIORI DISPARITA A QUELLE GIA DERIVANTI DALLA MANCATA ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI .
2 . IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO VIETA NON SOLO LE DISCRIMINAZIONI PALESI , BASATE SULLA CITTADINANZA , MA ANCHE QUALSIASI FORMA DISSIMULATA DI DISCRIMINAZIONE CHE , MEDIANTE L ' APPLICAZIONE DI ALTRI CRITERI DI DISTINZIONE , CONDUCA DI FATTO ALLO STESSO RISULTATO .
CIO AVVIENE QUANDO IL CRITERIO DELLA RESIDENZA DEI FAMILIARI VIENE USATO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA ONDE DETERMINARE LE NORME DA APPLICARSI AGLI ASSEGNI FAMILIARI DEL LAVORATORE MIGRANTE . ANCHE SE LE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO SEGUONO LO STESSO CRITERIO PER DETERMINARE IL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI DEL LAVORATORE CITTADINO DI QUESTO STATO CHE LAVORI NEL TERRITORIO NAZIONALE , QUESTO CRITERIO NON HA AFFATTO LA STESSA IMPORTANZA PER QUESTA CATEGORIA DI LAVORATORI , GIACCHE IL PROBLEMA DELLA RESIDENZA DEI FAMILIARI FUORI DALLO STATO MEMBRO IN CUI SI LAVORA RIGUARDA ESSENZIALMENTE I LAVORATORI MIGRANTI . PERTANTO , TALE CRITERIO NON E ATTO A GARANTIRE LA PARITA DI TRATTAMENTO PRESCRITTA DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO E NON PUO QUINDI ESSERE USATO NELL ' AMBITO DEL COORDINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI , CHE E CONTEMPLATO DALL ' ART . 51 DEL TRATTATO AL FINE D ' INCORAGGIARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELLA COMUNITA A NORMA DELL ' ART . 48 .
NE CONSEGUE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E INVALIDO NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE L ' ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI FAMILIARI FRANCESI AI LAVORATORI SOGGETTI ALLE LEGGI FRANCESI , PER I FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO .
3 . QUALORA ESIGENZE INDEROGABILI LO IMPONGANO , L ' ART . 174 , 2* COMMA , DEL TRATTATO ATTRIBUISCE ALLA CORTE UN POTERE DISCREZIONALE PER DETERMINARE IN CONCRETO , DI VOLTA IN VOLTA , QUALI EFFETTI DI UN REGOLAMENTO ANNULLATO DEBBANO ESSERE TENUTI FERMI . QUANDO LA CORTE SI VALE DELLA POSSIBILITA DI LIMITARE GLI EFFETTI PER IL PASSATO DELLA DICHIARAZIONE D ' INVALIDITA NEL CONTESTO DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , LE SPETTA DETERMINARE SE UNA DEROGA A TALE LIMITAZIONE DELL ' EFFICACIA NEL TEMPO , ATTRIBUITA ALLA SUA SENTENZA , POSSA ESSERE DISPOSTA A FAVORE VUOI DELL ' ATTORE DINANZI AL GIUDICE NAZIO NALE , VUOI DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO CHE ABBIA AGITO NELLO STESSO MODO PRIMA DELL ' ACCERTAMENTO D ' INVALIDITA OVVERO , AL CONTRARIO , ANCHE PER I SOGGETTI CHE ABBIANO PRESO TEMPESTIVAMENTE INIZIATIVE INTESE A FAR SALVI I LORO DIRITTI , LA DICHIARAZIONE D ' INVALIDITA CON EFFETTO SOLO EX NUNC COSTITUISCA UN RIMEDIO ADEGUATO .
NEL PROCEDIMENTO 41/84 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA
PIETRO PINNA
E
CAISSE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE ,
DOMANDA VERTENTE NELL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI DIPENDENTI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 149 , PAG . 1 ),
1 CON ORDINANZA 11 GENNAIO 1984 , PERVENUTA IL 15 FEBBRAIO SUCCESSIVO , LA CORTE DI CASSAZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE HA PROPOSTO A QUESTA CORTE , AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RIGUARDANTI L ' INTERPRETAZIONE DI VARIE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI DIPENDENTI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 149 , PAG . 2 ).
2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO IL RIFIUTO DELLA CAISSE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE DI CONCEDERE AL SIG . PINNA PRESTAZIONI FAMILIARI DOVUTE PER PERIODI COMPRESI NEGLI ANNI 1977 E 1978 .
3 IL PINNA , CITTADINO ITALIANO , RISIEDE IN FRANCIA CON LA MOGLIE E I DUE FIGLI SANDRO E ROSETTA . NEL 1977 , I FIGLI DELL ' INTERESSATO EFFETTUAVANO CON LA MADRE UN SOGGIORNO PROLUNGATO IN ITALIA . LA CAISSE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE RIFIUTAVA DI CONCEDERE AL PINNA LE PRESTAZIONI FAMILIARI DOVUTE PER IL FIGLIO SANDRO , RELATIVAMENTE AL PERIODO 1* OTTOBRE - 31 DICEMBRE 1977 , E PER LA FIGLIA ROSETTA , RELATIVAMENTE AL PERIODO 1* OTTOBRE 1977 - 31 MARZO 1978 , IN QUANTO TALI PRESTAZIONI AVREBBERO DOVUTO ESSERE CORRISPOSTE DALL ' ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELL ' AQUILA , LUOGO DI SOGGIORNO DEI FIGLI IN ITALIA ALL ' EPOCA .
4 DALL ' ORDINANZA DI RINVIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE RISULTA CHE A NORMA DELL ' ART . L 511 DEL CODE DE LA SECURITE SOCIALE , CHIUNQUE , FRANCESE O STRANIERO , RISIEDA IN FRANCIA ED ABBIA A CARICO COME CAPO FAMIGLIA O PER ALTRO MOTIVO UNO O PIU FIGLI RESIDENTI IN FRANCIA , FRUISCE PER DETTI FIGLI DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI ELENCATE NELL ' ART . L 510 . AI SENSI DEL VECCHIO ART . 6 DEL DECRETO 10 SETTEMBRE 1946 N . 46-2880 , MODIFICATO DAL DECRETO 29 GIUGNO 1965 N . 65-524 , E AI SENSI DELL ' ART . 2 DEL DECRETO 10 DICEMBRE 1946 , MODIFICATO DAL DECRETO 17 MARZO 1978 , SI CONSIDERA RESIDENTE IN FRANCIA IL FIGLIO CHE , PUR CONSERVANDO I VINCOLI DI FAMIGLIA NEL TERRITORIO METROPOLITANO DOVE VIVEVA IN PERMANENZA FINO A QUEL MOMENTO , EFFETTUA FUORI DI TALE TERRITORIO UNO O PIU SOGGIORNI PROVVISORI LA CUI DURATA COMPLESSIVA NON SUPERI I TRE MESI PER ANNO CIVILE . LA DECISIONE OGGETTO DELLA CONTROVERSIA SEMBRA FONDATA SULL ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 A NORMA DEL QUALE IL LAVORATORE DIPENDENTE SOGGETTO ALLA LEGGE FRANCESE HA DIRITTO
' ( ... ) PER I FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DELLA FRANCIA , AGLI ASSEGNI FAMILIARI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO NEL CUI TERRITORIO RISIEDONO TALI FAMILIARI ; IL MEDESIMO DEVE SODDISFARE ALLE CONDIZIONI RELATIVE ALL ' OCCUPAZIONE ALLE QUALI LA LEGISLAZIONE FRANCESE SUBORDINA L ' ACQUISTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI . '
5 INVESTITA DELLA CONTROVERSIA A SEGUITO DEL RICORSO DEL PINNA , LA CORTE DI CASSAZIONE HA CHIESTO ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI :
1 ) SULLA VALIDITA E SUL MANTENIMENTO IN VIGORE DELL ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO 14 GIUGNO 1971 N . 1408 ;
2)SUL SENSO DA ATTRIBUIRE AL TERMINE ' RESIDENZA ' CONTENUTO IN DETTA DISPOSIZIONE .
6 L ' ART . 73 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 DISPONE CHE :
' IL LAVORATORE SUBORDINATO SOGGETTO ALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA FRANCIA HA DIRITTO , PER I FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE DEL PRIMO STATO , COME SE RISIEDESSERO NEL TERRITORIO DI QUEST ' ULTIMO . '
7 TUTTAVIA IL PRECITATO ART . 73 , N . 2 , DETTA UN PRINCIPIO DIVERSO PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORATORE DIPENDENTE SOGGETTO ALLA LEGGE FRANCESE LA CUI FAMIGLIA RISIEDA IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA FRANCIA .
8 L ' ART . 98 ( ATTUALMENTE 99 ) DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 STABILISCE CHE :
' ANTERIORMENTE AL 1* GENNAIO 1973 , IL CONSIGLIO , SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , PROCEDE AD UN NUOVO ESAME DI TUTTO IL PROBLEMA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI AI FAMILIARI CHE NON RISIEDONO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMPETENTE , ALLO SCOPO DI PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE UNIFORME PER TUTTI GLI STATI MEMBRI . '
9 RISULTA DAGLI ATTI CHE , IL 10 APRILE 1975 , LA COMMISSIONE , CON UN CERTO RITARDO DOVUTO ALL ' ADESIONE DEI NUOVI STATI MEMBRI , INVIAVA UNA PROPOSTA DI REGOLAMENTO AL CONSIGLIO ( GU C 96 , PAG . 4 ), IN CUI ESSA PROPUGNAVA LA CONCESSIONE GENERALIZZATA DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI DEL PAESE DI OCCUPAZIONE , INDIPENDENTEMENTE DAL PAESE DI RESIDENZA DEI FAMILIARI . TALE SOLUZIONE HA RICEVUTO L ' APPOGGIO DEL PARLAMENTO EUROPEO ( PARERE DEL 14 OTTOBRE 1975 , GU C 257 ) E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ( PARERE DEL 24 SETTEMBRE 1975 , GU C 286 ). IL PROBLEMA E STATO DISCUSSO DAL CONSIGLIO DURANTE LE SESSIONI DEL 18 DICEMBRE 1975 E DEL 9 DICEMBRE 1976 SENZA CHE PERO ABBIA POTUTO INTERVENIRE ALCUNA DECISIONE .
10 UN ORDINE ALLA VALIDITA DELL ' ART . 73 , N . 2 , IL PINNA HA SOSTENUTO CHE L ' EFFETTO DI TALE DISPOSIZIONE E QUELLO DI CONDURRE AL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI MENO ELEVATE E DI TRATTARE IN MANIERA DIFFERENZIATA I LAVORATORI DEI PAESI DELLA COMUNITA OCCUPATI IN FRANCIA E QUELLI CHE LAVORANO IN UNO DEGLI ALTRI NOVE PAESI DELLA COMUNITA STESSA . TALE DISCRIMINAZIONE NON SAREBBE GIUSTIFICATA NE SUL PIANO POLITICO , NE SU QUELLO ECONOMICO , NE SU QUELLO GIURIDICO . IN MATERIA DI PENSIONI DI ANZIANITA , LA CORTE AVREBBE DICHIARATO CHE L ' ART . 51 CONSENTE AL CONSIGLIO DI ATTRIBUIRE DIRITTI AI LAVORATORI MIGRANTI , MA NON POTREBBE AUTORIZZARLO A PRIVARLI DEI DIRITTI AD ESSA SPETTANTI IN BASE ALLA LEGGE NAZIONALE . CIO CHE VALE IN MATERIA DI PENSIONI DI ANZIANITA VARREBBE ANCHE IN MATERIA DI PRESTAZIONI FAMILIARI . LA CONTEMPORANEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DEL PAESE DI OCCUPAZIONE ( RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ) E DI QUELLA DEL PAESE DI SOGGIORNO DELLA FAMIGLIA ( NATURA E ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI ) NON E DESTINATA A COMPORTARE UNA DIMINUZIONE DELLA PROTEZIONE SOCIALE . DI CONSEGUENZA , L ' ART . 73 , N . 2 , SAREBBE CONTRARIO ALL ' ART . 51 DEL TRATTATO . L ' ART . 51 AVREBBE ISTITUITO IL PRINCIPIO DI ESPORTABILITA DELLE PRESTAZIONI . IL TITOLARE DI UNA QUALUNQUE PRESTAZIONE IN DENARO POTREBBE QUINDI FAR VALERE L ' ART . 51 , INDIPENDENTEMENTE DALLA LOCALITA IN CUI ESSO STABILISCA LA PROPRIA RESIDENZA O QUELLA DELLA SUA FAMIGLIA , PER ESIGERE CHE LE PRESTAZIONI DOVUTE GLI SIANO VERSATE DOVE EGLI HA DECISO . LA ' NON ESPORTABILITA ' PARZIALE DI UN TIPO DI PRESTAZIONE SOCIALE , STABILITA DALL ' ART . 73 , N . 2 , PORREBBE IN NON CALE IL PRINCIPIO GENERALE SANCITO DALL ' ART . 51 . VIETANDO L ' ' ESPORTABILITA ' DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI FRANCESI , L ' ART . 73 , N . 2 , VIOLEREBBE L ' ART . 51 DEL TRATTATO .
11 LA CAISSE D ' ALLOCATION FAMILIALES DE LA SAVOIE , RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , FA VALERE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , E COMPATIBILE CON GLI ARTT . 48 E 51 DEL TRATTATO . L ' ART . 51 DISPONE CHE LE PRESTAZIONI DEBBONO SEMPRE ESSERE PAGATE AL LAVORATORE MIGRANTE . L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 73 , N . 2 , GARANTIREBBE CHE IL LAVORATORE MIGRANTE PERCEPISCA SEMPRE GLI ASSEGNI FAMILIARI , INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO DI RESIDENZA DELLA SUA FAMIGLIA . L ' ENTE DEBITORE E LA LEGGE DA APPLICARE AGLI ASSEGNI SAREBBERO DIVERSI RISPETTO AI LAVORATORI CHE RIENTRANO NELL ' AMBITO DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 73 , N . 1 , MA IL DIRITTO DEL LAVORATORE DI PERCEPIRE GLI ASSEGNI FAMILIARI SAREBBE RISPETTATO . L ' ART . 73 , N . 2 , SAREBBE VALIDO ALLA LUCE DELL ' ART . 7 DEL TRATTATO IN QUANTO NON CREEREBBE IN ALCUN MODO DISCRIMINAZIONI TRA I LAVORATORI MIGRANTI . NON E A SUO PARERE CONTESTABILE CHE , IN TALUNI CASI , IL LAVORATORE MIGRANTE POSSA VEDER DIMINUIRE LE SUE PRESTAZIONI A SECONDA DELLA SCELTA DEL PAESE DI RESIDENZA DELLA SUA FAMIGLIA , MA TALE DIMINUZIONE RISULTEREBBE DALLE DIFFERENZE DI LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI , IN PARTICOLARE IN ORDINE ALL ' ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI . STANDO COSI LE COSE , SAREBBE EVIDENTE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , NON CREA , IN SE E PER SE , ALCUNA DISCRIMINAZIONE RISULTANDO PERTANTO COMPATIBILE CON LE NORME COMUNITARIE .
12 IL GOVERNO FRANCESE RITIENE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , SIA VALIDO . LE DISPARITA DI TRATTAMENTO CHE POSSONO RISULTARE DALL ' ART . 73 , N . 2 , NON COSTITUIREBBERO UNA DISCRIMINAZIONE CONTRARIA AGLI ARTT . 7 , 48 E 51 DEL TRATTATO . LA CAUSA DELLE DIVERSITA DI TRATTAMENTO AI DANNI DEI LAVORATORI NON FRANCESI SOGGETTI ALLA LEGGE FRANCESE RISIEDEREBBE DI FATTO NELLE DISPARITA ESISTENTI TRA I REGIMI DI ASSEGNI FAMILIARI IN VIGORE NEI DIVERSI STATI MEMBRI . TALI DISPARITA DI TRATTAMENTO POTREBBERO ESSERE ELIMINATE SOLO ATTRAVERSO L ' ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI NAZIONALI DI PREVIDENZA SOCIALE , CHE NON FORMEREBBE OGGETTO DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , DIRETTO , A SUO PARERE , AD UN SEMPLICE COORDINAMENTO DI TALI REGIMI AL FINE DI ELIMINARE , NEL SETTORE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , GLI OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI .
13 IL GOVERNO GRECO SOSTIENE CHE LO SCOPO DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E QUELLO DI GARANTIRE A TUTTI I LAVORATORI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI CHE SI SPOSTINO NELLA COMUNITA LA PARITA DI TRATTAMENTO DI FRONTE ALLE DIVERSE LEGGI NAZIONALI ED IL BENEFICIO DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA SOCIALE . IL PROBLEMA DELLA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI AI LAVORATORI SOGGETTI ALLA LEGGE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI RISIEDONO I FAMILIARI DOVREBBE QUINDI RICEVERE UNA SOLUZIONE UNIFORME IN TUTTI GLI STATI MEMBRI . GLI AUTORI DEL REGOLAMENTO AVREBBERO COMPRESO TALE ESIGENZA NELL ' ADOTTARE L ' ART . 98 . LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE UNIFORME , AI SENSI DELL ' ART . 98 , CONSISTEREBBE NELL ' APPLICARE IL CRITERIO DEL LUOGO DI OCCUPAZIONE DEL LAVORATORE . A SUO PARERE , IL PRINCIPIO DEL REGIME DEL LUOGO DI OCCUPAZIONE DEL LAVORATORE E CONFORME , IN PRIMO LUOGO , ALLO SPIRITO DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , DIRETTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , E , IN SECONDO LUOGO , AL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO TRA I LAVORATORI STRANIERI E I LAVORATORI NAZIONALI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE . IL GOVERNO GRECO NON RITIENE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , SIA LEGITTIMO , DATO CHE ESSO NON CONTRIBUISCE ALLA PARITA DI TRATTAMENTO TRA I LAVORATORI MIGRANTI E I LAVORATORI NAZIONALI PER QUANTO RIGUARDA IL VERSAMENTO DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI QUANDO I FAMILIARI DEL LAVORATORE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO RISPETTO AL LAVORATORE STESSO . IL LAVORATORE MIGRANTE DEVE AVER DIRITTO A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CONFORMITA ALLA LEGGE A CUI E SOGGETTO E IN FORZA DELLA QUALE VERSA CONTRIBUTI E IMPOSTE .
14 IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , CREA UNA DISPARITA DI TRATTAMENTO IN BASE ALLA NAZIONALITA TRA I LAVORATORI OCCUPATI NEL MEDESIMO TERRITORIO . SECONDO UNA GIURISPRUDENZA COSTANTE DELLA CORTE , LE NORME IN FORZA DELLE QUALI OGNI SPOSTAMENTO DEL LAVORATORE DA UNO STATO MEMBRO ALL ' ALTRO COMPORTA UNA DIMINUZIONE DEI DIRITTI ACQUISITI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE SAREBBERO IN CONTRASTO CON LE GA RANZIE CONCESSE DAL TRATTATO IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI . L ' APPLICAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA PER IL CALCOLO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI MIREREBBE A DIMINUIRE LA CONSISTENZA DEL DIRITTO ACQUISITO DAL LAVORATORE IN BASE ALLA LEGISLAZIONE FRANCESE .
15 LA COMMISSIONE RITIENE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , SIA COMPATIBILE CON L ' ART . 51 DEL TRATTATO . ESSA NON CONTESTA IL FATTO CHE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 73 , N . 2 , POSSA IN TALUNI CASI FAR SI CHE IL LAVORATORE , I CUI FIGLI RISIEDONO IN UN ALTRO STATO MEMBRO , ABBIA DIRITTO AD ASSEGNI FAMILIARI DI IMPORTO INFERIORE A QUANTO SAREBBE LORO SPETTATO SE I FAMILIARI FOSSERO STATI RESIDENTI IN FRANCIA O SE GLI ASSEGNI FAMILIARI FRANCESI FOSSERO STATI CONCESSI ANCHE PER I FAMILIARI RESIDENTI IN UN ALTRO STATO MEMBRO . TUTTAVIA , A SUO PARERE , L ' ART . 73 , N . 2 , NON E UNA FONTE DI DISCRIMINAZIONI CONTRARIE AL TRATTATO . LE DISPARITA CONTESTATE RISULTEREBBERO ESSENZIALMENTE DALLA NATURA DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 IN QUANTO STRUMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL ' ART . 51 DEL TRATTATO ATTRAVERSO UN COORDINAMENTO DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE VOLTO AD ELIMINARE GLI OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE .
16 IL CONSIGLIO RITIENE CHE LE QUESTIONI SOLLEVATE DAL GIUDICE NAZIONALE METTANO IN DISCUSSIONE LA VALIDITA DELL ' ART . 73 , N . 2 , PER DUE MOTIVI . INNANZITUTTO IN QUANTO SI TRATTEREBBE DI UNA DEROGA ECCEZIONALE CHE , FIN DALL ' ORIGINE , SAREBBE STATA CONSIDERATA SOGGETTA AD UN TERMINE , QUELLO DEL 1* GENNAIO 1973 ; IN SECONDO LUOGO , IN QUANTO , A SCAPITO DEI LAVORATORI NON FRANCESI SOTTOPOSTI ALLA LEGGE FRANCESE , ESISTEREBBE UN ' ASSERITA DUPLICE DISCRIMINAZIONE , RISPETTO AI LAVORATORI FRANCESI , DA UN LATO , E , DALL ' ALTRO , RISPETTO AI LAVORATORI SOGGETTI ALLA LEGGE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA FRANCIA . IL CONSIGLIO RITIENE INSUSSISTENTE TALE DUPLICE DISCRIMINAZIONE . IL LAVORATORE FRANCESE E QUELLO STRANIERO RICEVEREBBERO ENTRAMBI GLI STESSI ASSEGNI SUL TERRITORIO FRANCESE ; IL LAVORATORE FRANCESE PERDEREBBE I SUOI ASSEGNI DOPO UN PERIODO DI TRE MESI QUALORA I SUOI FIGLI NON SIANO PIU RESIDENTI NEL TERRITORIO FRANCESE MENTRE IL LAVORATORE MIGRANTE RICEVEREBBE GLI ASSEGNI IN FORZA DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 PER I SUOI FIGLI RESIDENTI IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA FRANCIA . D ' ALTRO CANTO , NON SAREBBE POSSIBILE RAVVISARE UNA DISCRIMINAZIONE FRA IL TRATTAMENTO ACCORDATO AI LAVORATORI MIGRANTI IN DUE O PIU STATI MEMBRI DIVERSI POICHE LE LEGGI NAZIONALI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE SONO SEMPLICEMENTE COORDINATE . GLI STATI MEMBRI AVREBBERO INFATTI MANTENUTO , IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE , IL RISPETTIVO POTERE DI DETERMINARE LA NATURA DELLE PRESTAZIONI E L ' AMMONTARE DEI VERSAMENTI DATO CHE L ' ART . 51 DEL TRATTATO NON HA IMPOSTO AL CONSIGLIO DI CREARE PER GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA UN SISTEMA UNIFORME DI PREVIDENZA SOCIALE .
SULLA PRIMA QUESTIONE
17 AI FINI DELLA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DI CUI E CAUSA , VA INNANZITUTTO RICORDATO CHE L ' ART . 40 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 SETTEMBRE 1958 N . 3/58 , ' PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI ' ( GU 1958 , PAG . 561 ) DISPONEVA CHE UN LAVORATORE SUBORDINATO O ASSIMILATO , OCCUPATO NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO E CHE ABBIA DEI FIGLI RESIDENTI O ALLEVATI NEL TERRITORIO DI UNO ALTRO STATO MEMBRO HA DIRITTO , PER DETTI FIGLI , AGLI ASSEGNI FAMILIARI SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE DEL PRIMO STATO , FINO A CONCORRENZA DELL ' AMMONTARE DEGLI ASSEGNI ATTRIBUITI DALLA LEGISLAZIONE DEL SECONDO STATO .
18 IL REGOLAMENTO N . 1408/71 HA MODIFICATO LA DISCIPLINA RELATIVA AI FIGLI DEI LAVORATORI MIGRANTI ESTENDENDO LA GAMMA DELLE PRESTAZIONI CHE POTEVANO ESSERE RIVENDICATE DAI LAVORATORI MIGRANTI . ESSO HA ATTRIBUITO LORO UN DIRITTO ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI , OSSIA A ' TUTTE LE PRESTAZIONI IN NATURA O IN DENARO DESTINATE A COMPENSARE I CARICHI FAMILIARI ' ( ART . 1 , LETT . U ), SUB I ), MENTRE IL REGOLAMENTO N . 3/58 ACCORDAVA LORO SOLTANTO GLI ASSEGNI FAMILIARI , OSSIA LE ' PRESTAZIONI PERIODICHE IN DENARO CONCESSE ESCLUSIVAMENTE IN FUNZIONE DEL NUMERO ED EVENTUALMENTE DELL ' ETA DEI FAMILIARI ' ( ART . 1 , LETT . U ), SUB II ), DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ).
19 PER QUANTO RIGUARDA I LAVORATORI MIGRANTI , OCCUPATI IN UNO STATO MEMBRO , LA CUI FAMIGLIA RISIEDA IN UN ALTRO STATO MEMBRO , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 HA INTRODOTTO UNA DISTINZIONE TRA I LAVORATORI OCCUPATI IN FRANCIA E QUELLI OCCUPATI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI . L ' ART . 73 , N . 1 , DISPONE CHE IL LAVORATORE SUBORDINATO SOGGETTO ALLA LEGGE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA FRANCIA HA DIRITTO , PER I FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI CONTEMPLATE DALLA LEGGE DEL PRIMO STATO , COME SE RISIEDESSERO NEL TERRITORIO DI QUEST ' ULTIMO . L ' ART . 73 , N . 2 , STABILISCE CHE IL LAVORATORE SUBORDINATO SOGGETTO ALLA LEGGE FRANCESE HA DIRITTO , PER I FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA FRANCIA , AGLI ASSEGNI FAMILIARI CONTEMPLATI DALLA LEGGE DELLO STATO SUL TERRITORIO DEL QUALE RISIEDONO TALI FAMILIARI .
20 PER QUANTO RIGUARDA LA DISPARITA DI TRATTAMENTO TRA I LAVORATORI A CUI SI APPLICA L ' ART . 73 , N . 1 , E QUELLI SOGGETTI AL REGIME CONTEMPLATO DALL ' ART . 73 , N . 2 , VA MESSO IN RILIEVO CHE L ' ART . 51 DEL TRATTATO CONTEMPLA UN COORDINAMENTO E NON UN ' ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI . L ' ART . 51 LASCIA PERTANTO SUSSISTERE DIVER SITA TRA I REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE DEGLI STATI MEMBRI E , DI CONSEGUENZA , NEI DIRITTI DEI LAVORATORI IVI OCCUPATI . LE DIVERSITA SOSTANZIALI E PROCEDURALI TRA I REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE DI CIASCUNO STATO MEMBRO , E , DI CONSEGUENZA , NEI DIRITTI DEI LAVORATORI IVI OCCUPATI , VENGONO QUINDI LASCIATE INALTERATE DALL ' ART . 51 DEL TRATTATO .
21 LA REALIZZAZIONE DELL ' OBIETTIVO DI ASSICURARE AI LAVORATORI LA LIBERA CIRCOLAZIONE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , QUALE CONSIDERATO NEGLI ARTT . DA 48 A 51 DEL TRATTATO , VIENE TUTTAVIA AGEVOLATA QUANDO LE CONDIZIONI DI LAVORO , FRA LE QUALI FIGURANO LE NORME DI PREVIDENZA SOCIALE , SONO IL PIU POSSIBILE VICINE NEI DIVERSI STATI MEMBRI . TALE OBIETTIVO E INVECE COMPROMESSO , E LA SUA REALIZZAZIONE RESA PIU DIFFICILE , QUALORA DIVERSITA EVITABILI NELLE NORME PREVIDENZIALI VENGANO INTRODOTTE DAL DIRITTO COMUNITARIO . NE CONSEGUE CHE LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE , ADOTTATA IN FORZA DELL ' ART . 51 DEL TRATTATO , DEVE EVITARE DI AGGIUNGERE ULTERIORI DISPARITA A QUELLE GIA DERIVANTI DALLA MANCANZA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI .
22 L ' ART . 73 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ISTITUISCE , PER I LAVORATORI MIGRANTI , DUE SISTEMI DIVERSI A SECONDA CHE ESSI SIANO SOGGETTI ALLA LEGGE FRANCESE O A QUELLA DI UN ALTRO STATO MEMBRO . COSI ESSO AUMENTA LE DISPARITA RISULTANTI DALLE LEGGI NAZIONALI STESSE E , DI CONSEGUENZA , OSTACOLA LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA ENUNCIATE NEGLI ARTT . DA 48 A 51 DEL TRATTATO .
23 PER QUANTO RIGUARDA PIU PRECISAMENTE LA VALUTAZIONE DELLA VALIDITA DELL ' ART . 73 , N . 2 , IN QUANTO TALE , VA CONSTATATO CHE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO VIETA NON SOLTANTO LE DISCRIMINAZIONI PALESI , BASATE SULLA NAZIONALITA , MA ANCHE QUALSIASI FORMA DISSIMULATA DI DISCRIMINAZIONE CHE , IN APPLICAZIONE DI ALTRI CRITERI DI DISTINZIONE , CONDUCA DI FATTO ALLO STESSO RISULTATO .
24 CIO SI VERIFICA APPUNTO QUANDO IL CRITERIO DI CUI ALL ' ART . 73 , N . 2 , VIENE IMPIEGATO PER DETERMINARE LA LEGGE DA APPLICARE ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI DI UN LAVORATORE MIGRANTE . PER QUANTO IN LINEA DI PRINCIPIO LA LEGGE FRANCESE APPLICHI LO STESSO CRITERIO PER DETERMINARE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI DI UN LAVORATORE FRANCESE OCCUPATO NEL TERRITORIO FRANCESE , TALE CRITERIO NON RIVESTE AFFATTO LA STESSA IMPORTANZA PER QUESTA CATEGORIA DI LAVORATORI , IN QUANTO IL PROBLEMA DELLA RESIDENZA DEI FAMILIARI FUORI DALLA FRANCIA SI PONE ESSENZIALMENTE PER I LAVORATORI MIGRANTI . PERTANTO , TALE CRITERIO NON E TALE DA GARANTIRE LA PARITA DI TRATTAMENTO PRESCRITTA DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO E NON PUO QUINDI ESSERE UTILIZZATO NELL ' AMBITO DEL COORDINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI CONTEMPLATO DALL ' ART . 51 DEL TRATTATO AL FINE DI PROMUOVERE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELLA COMUNITA IN CONFORMITA ALL ' ART . 48 .
25 NE CONSEGUE CHE L ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E INVALIDO IN QUANTO ESCLUDE LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI FAMILIARI FRANCESI AI LAVORATORI SOGGETTI ALLA LEGGE FRANCESE PER I LORO FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO .
26 PER QUANTO RIGUARDA LE CONSEGUENZE DELL ' INVALIDITA DELL ' ART . 73 , N . 2 , OCCORRE RICORDARE CHE LA CORTE HA GIA DICHIARATO , NELLA SENTENZA 27 FEBBRAIO 1985 ( CAUSA 112/83 , SOCIETE DES PRODUITS DE MAIS SA / ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS , RACC . 1985 , PAG . 732 ) CHE , QUALORA ESIGENZE IMPERATIVE LO IMPONGANO , L ' ART . 174 , 2* COMMA , DEL TRATTATO ATTRIBUISCE ALLA CORTE UN POTERE DISCREZIONALE PER DETERMINARE IN CONCRETO , DI VOLTA IN VOLTA , QUALI EFFETTI DI UN REGOLAMENTO ANNULLATO DEBBANO ESSERE TENUTI FERMI .
27 DI FRONTE ALLA CIRCOSTANZA CHE IL CONSIGLIO NON E POTUTO PERVENIRE ALLA SOLUZIONE UNIFORME RICHIESTA DELL ' ART . 98 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , OCCORRE TENER CONTO , IN VIA ECCEZIONALE , DEL FATTO CHE LA FRANCIA , PER UN PERIODO PROLUNGATO , E STATA INDOTTA A MANTENERE IN ESSERE PRASSI CHE , PUR ESSENDO CONFORMI ALLA LETTERA DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , NON TROVAVANO PERO UN FONDAMENTO GIURIDICO NEGLI ARTT . 48 E 51 DEL TRATTATO .
28 STANDO COSI LE COSE , VA CONSTATATO CHE ESIGENZE IMPERATIVE DI CERTEZZA DEL DIRITTO ATTINENTI ALL ' INSIEME DEGLI INTERESSI IN GIOCO , SIA PUBBLICI CHE PRIVATI , IMPEDISCONO IN LINEA DI PRINCIPIO DI RIMETTERE IN DISCUSSIONE LA PERCEZIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI PER PERIODI PRECEDENTI ALLA PRONUNCIA DELLA PRESENTE SENTENZA .
29 NEL CASO IN CUI LA CORTE SI AVVALGA DELLA POSSIBILITA DI LIMITARE GLI EFFETTI PER IL PASSATO DI UNA DICHIARAZIONE D ' INVALIDITA NELL ' AMBITO DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , SPETTA AD ESSA DETERMINARE SE UNA DEROGA A TALE LIMITAZIONE DELL ' EFFICACIA TEMPORALE ATTRIBUITA ALLA SUA SENTENZA POSSA ESSERE DISPOSTA A FAVORE , VUOI DELL ' ATTORE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , VUOI DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO CHE ABBIA AGITO NELLO STESSO MODO PRIMA DELL ' ACCERTAMENTO D ' INVALIDITA , OVVERO SE , VICEVERSA , ANCHE PER I SOGGETTI CHE ABBIANO PRESO TEMPESTIVAMENTE INIZIATIVE INTESE A FAR SALVI I LORO DIRITTI UNA DICHIARAZIONE D ' INVALIDITA CON EFFETTO SOLO EX NUNC COSTITUISCA UN RIMEDIO ADEGUATO .
30 NELLA FATTISPECIE , OCCORRE STABILIRE CHE L ' ACCERTATA INVALIDITA DELL ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON PUO ESSERE INVOCATA A SOSTEGNO DI PRETESE RIGUARDANTI PRESTAZIONI RELATIVE A PERIODI ANTERIORI ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA SE NON DAI LAVORATORI SUBORDINATI CHE , PRIMA DI TALE DATA , ABBIANO PROPOSTO UN RICORSO GIURISDIZIONALE O PRESENTATO UN RECLAMO EQUIVALENTE .
31 STANDO COSI LE COSE , NON OCCORRE RISOLVERE LA SECONDA PARTE DELLA PRIMA QUESTIONE RELATIVA AL MANTENIMENTO IN VIGORE DELL ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , NE LA SECONDA QUESTIONE RELATIVA ALLA NOZIONE DI RESIDENZA NEL SUDDETTO ART . 73 , N . 2 .
SULLE SPESE
32 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI DALLA REPUBBLICA ELLENICA , DALLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE NONCHE DAL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN ' INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE , CON ORDINANZA 11 GENNAIO 1984 , DICHIARA :
1 ) L ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E INVALIDO IN QUANTO ESCLUDE LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI FAMILIARI FRANCESI AI LAVORATORI SOGGETTI ALLA LEGGE FRANCESE , PER I FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO .
2 ) L ' ACCERTATA INVALIDITA DELL ' ART . 73 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON PUO ESSERE INVOCATA A SOSTEGNO DI PRETESE RIGUARDANTI PRESTAZIONI RELATIVE A PERIODI ANTERIORI ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA SE NON DAI LAVORATORI CHE , PRIMA DI TALE DATA , ABBIANO PROPOSTO UN RICORSO GIURISDIZIONALE O PRESENTATO UN RECLAMO EQUIVALENTE .