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Document 61984CC0215

    Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 14 maggio 1985.
    Procureur de la République ed altri contro Marie-Hélène Héricotte, in Ferey.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Versailles - Francia.
    Disciplina nazionale dei prezzi dei carburanti.
    Causa 215/84.

    Raccolta della Giurisprudenza 1985 -02993

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:201

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

    SIR GORDON SLYNN

    del 14 maggio 1985 ( *1 )

    Signor Presidente,

    signori Giudici,

    La presente causa è stata rinviata alla Corte, in via pregiudiziale a norma dell'art. 177 del trattato CEE, il 6 luglio 1984 dal tribunal de grande instance di Versailles, in un processo penale pendente dinanzi ad esso.

    In detto procedimento la sig.ra Marie-Hélène Héricotte in Ferey, congiuntamente alla società che essa dirige, era imputata di trasgressione della normativa francese che fissa prezzi minimi per la vendita al minuto della benzina. All'imputata si faceva carico di aver trasgredito una volta il decreto ministeriale 29 aprile 1982, n. 82-13/A, per aver ridotto i prezzi nell'agosto del 1983, e di aver trasgredito due volte il decreto ministeriale 9 novembre 1983, n. 83-58/A, per aver ridotto i prezzi nel dicembre del 1983. A parte ciò, due associazioni di categoria e diversi gestori privati di pompe di benzina si sono costituiti parte civile nei confronti della sig.ra Ferey e della sua società. La Ferey si è difesa sostenendo che la normativa francese sui prezzi minimi è incompatibile col trattato CEE. Onde risolvere questo punto, il tribunal ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :

    « Se gli artt. 3, lett. f), 5, 30, 85 e 86 del trattato CEE 25 marzo 1957, vadano interpretati nel senso che vietano l'istituzione, da parte di uno Stato membro, mediante leggi o regolamenti, di un sistema di prezzi minimi imposti per la vendita al minuto della benzina normale e super ».

    Dal provvedimento di rinvio si desume che il giudice nazionale intendeva pure riferirsi all'art. 36. Ciò riguarda quindi tutte le disposizioni di diritto comunitario già esaminate dalla Corte nella causa 231/83, Cullet/Centre Ledere, sulla quale si è pronunciata il 29 gennaio 1985. Il provvedimento nazionale sul quale verteva la causa Cullet era il decreto ministeriale 29 aprile 1982, n. 82-13/A: il processo che ha dato origine al presente rinvio pregiudiziale comprende un capo d'imputazione relativo a detto decreto e due capi relativi al decreto ministeriale 9 novembre 1983, n. 83-58/A, che ha abrogato e sostituito il decreto n. 82-13/A, con effetto dal 15 novembre 1983. Si deve quindi stabilire se ed entro quali limiti, questo cambiamento della normativa nazionale modifichi i problemi di diritto comunitario in questione.

    A norma della disciplina francese vigente nel periodo di applicazione tanto del decreto n. 82-13/A, quanto del decreto n. 83-58/A, il prezzo minimo di vendita al minuto era stabilito semplicemente sottraendo un certo numero di franchi il litro dal prezzo massimo di vendita per litro, il quale era stabilito mediante una complicata serie di calcoli descritti nelle conclusioni e nella sentenzaCullet. A norma del decreto 82-13/A, lo sconto consentito era di 9 centesimi il litro per la benzina normale e di 10 centesimi il litro per la super. Dal 15 novembre 1983 gli sconti erano portati a 16 e 17 centesimi, rispettivamente, in forza del decreto ministeriale n. 83-58/A. Eccettuata questa modifica, il sistema per determinare il prezzo minimo di vendita al minuto della benzina in Francia è rimasto immutato sotto tutti gli altri aspetti rilevanti. Ne consegue che la presente causa solleva gli stessi problemi di diritto comunitario della causa Cullet. È fuori dubbio che la questione sollevata dal tribunal verte su detti problemi.

    Nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, una delle parti civili, il Syndicat national des gérants libres, ha sostenuto che la Ferey e la sua società sono solo dettaglianti e, a norma del diritto francese, non possono importare. L'associazione di categoria assume che, dal momento che non possono effettuare importazioni, gli imputati non sono in grado di dimostrare che la normativa nazionale in fatto di prezzi imposti costituisca un ostacolo per il commercio con altri Stati membri « al loro livello », e non possono quindi invocare il trattato CEE. Questo assunto va disatteso, poiché il campo d'applicazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci non dipende dallo status delle persone che le invocano, bensì dagli effetti sul commercio fra Stati membri dei provvedimenti nazionali di cui trattasi. La Ferey e la società che essa dirige sono imputate in un processo penale promosso in forza di norme nazionali che sarebbero incompatibili con il diritto comunitario e possono chiaramente invocare a loro difesa il diritto comunitario.

    Salvo questo punto, le osservazioni presentate dal Syndicat national des gérants libres e dalla Commissione nulla aggiungono di sostanziale agli argomenti svolti dinanzi alla Corte nella causa Cullet. La sentenza della Corte in questa causa ha trattato tutti i problemi relativi agli artt. 3, 5 e 30. Non è stato dimostrato nella presente causa, come non lo è stato nella causa Cullet (nn. 32 e 33), che alcuna delle disposizioni dell'art. 36 trovi applicazione, in modo da giustificare le restrizioni delle importazioni e quindi rendere inoperante il divieto di misure di effetto equivalente di cui all'art. 30.

    A mio parere, per i motivi esposti nella sentenza 29 gennaio 1985, Cullet, la soluzione della questione sollevata dal tribunal dovrebbe essere la seguente:

    «1)

    Gli artt. 3, lett. f), 5, 85 e 86 del trattato CEE non vietano norme nazionali che prescrivano un prezzo minimo, da stabilirsi dalle autorità nazionali, per la vendita al minuto dei carburanti.

    2)

    L'art. 30 del trattato CEE vieta siffatte norme, qualora il prezzo minimo sia stabilito in base unicamente ai prezzi di vendita alla raffineria praticati dalle raffinerie nazionali e detti prezzi siano a loro volta vincolati al prezzo massimo, calcolato unicamente in base ai costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8% in più o in meno.

    3)

    Non è stato dimostrato che alcuna delle disposizioni dell'art. 36 del trattato CEE vada applicata, in modo da rendere inoperante, nei confronti di dette norme, il divieto di cui all'art. 30 del trattato stesso ».

    Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulle spese delle parti nella causa principale. Nulla va disposto quanto alle spese incontrate dalla Commissione.


    ( *1 ) Traduzione dall'inglese.

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