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Document 61984CC0166
Opinion of Mr Advocate General Mancini delivered on 15 May 1985. # Thomasdünger GmbH v Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. # Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. # Tariff classification of converter lime with phosphate. # Case 166/84.
Conclusioni dell'avvocato generale Mancini del 15 maggio 1985.
Thomasdünger GmbH contro Oberfinanzdirektion Francoforte sul Meno.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Classificazione doganale di calce di convertitore contenente fosfati.
Causa 166/84.
Conclusioni dell'avvocato generale Mancini del 15 maggio 1985.
Thomasdünger GmbH contro Oberfinanzdirektion Francoforte sul Meno.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Classificazione doganale di calce di convertitore contenente fosfati.
Causa 166/84.
Raccolta della Giurisprudenza 1985 -03001
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:208
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 15 maggio 1985
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. |
Con ordinanza 8 maggio 1984 e ai sensi dell'articolo 177 trattato CEE, il Bundesfinanzhof vi pone i seguenti quesiti nell'ambito di una causa insorta fra l'impresa tedesca Thomasdünger GmbH e la Oberfinanzdirektion di Francofone:
|
2. |
Nel presentare le proprie osservazioni, la Commissione afferma di non comprendere come si sia giunti a questa procedura: la causa principale, infatti, ha per oggetto l'importazione in Germania di merci provenienti da un altro Stato membro e perciò evidentemente estranee al campo d'applicazione della TDC. La Thomasdünger riconosce questo dato; osserva tuttavia che, per esigenze di natura interna, alcune amministrazioni tedesche adottano la classificazione comunitaria. È questo il caso della Bundesbahn che per il trasporto dei prodotti derivati dall'industria siderurgica applica tariffe variabili a seconda che siano classificabili nell'una o nell'altra posizione della TDC. In tali circostanze, l'errata classificazione della merce può provocare un aumento delle spese di trasporto e nella specie comporta per l'impresa un danno annuale pari a 2500000 marchi. Da qui l'interesse della Thomasdünger alla soluzione che la nostra Corte darà dei problemi sottopostile dal Bundesfinanzhof. Tra le due tesi preferisco la prima (che, se non m'inganno, ha anche il supporto della vostra giurisprudenza: vedasi sentenza 17.12.1975, causa 93/75, Adlerblum/Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, Raccolta 1975, pag. 2147). Il diritto comunitario che il giudice a quo vi invita a interpretare, infatti, riguarda la controversia principale e incide sugli interessi delle parti non in modo diretto, ma per relationem; in altri termini, esso viene in considerazione solo perché un'autorità nazionale ha deciso, liberamente e unilateralmente, di assumerlo come punto di riferimento per la determinazione delle proprie regole. Rispondendo ai detti quesiti, dunque, la Corte interpreterebbe in apparenza le norme che essi menzionano, ma in realtà apprezzerebbe le regole interne in cui tali norme sono state assorbite perdendo del tutto il loro contenuto imperativo. Essa svolgerebbe cioè un compito che le è esplicitamente interdetto dall'articolo 177 del trattato. A questo, che mi sembra decisivo, si può aggiungere un altro argomento. Definendo le posizione della TDC, le autorità comunitarie si preoccupano, tra l'altro, di verificare che le merci provenienti dagli Stati terzi rispondano ai requisiti minimi pretesi dalla Comunità perché esse possano circolare all'interno del mercato comune. Ora, è ovvio che lo stesso scopo non può ispirare le autorità nazionali; ne viene che, utilizzate da queste ultime nei modi di cui s'è detto, le posizioni della TDC perdono almeno uno dei loro obiettivi e se ne vedono attribuiti altri di diversa natura. Anche sotto questo profilo, dunque, interpretarle vi è impossibile. |
3. |
Sulla base dei rilievi che precedono, vi suggerisco di dare al giudice del rinvio la seguente risposta: le questioni sollevate ai sensi dell'articolo 177 trattato CEE dal Bundesfinanzhof con ordinanza 8 maggio 1984 nel quadro di una causa tra l'impresa Thomasdünger e l'Oberfinanzdirektion di Francoforte, non concernono l'interpretazione di una norma del trattato o del diritto comunitario derivato ed esulano pertanto dalla competenza di questa Corte. |