This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61984CC0046
Opinion of Mr Advocate General Lenz delivered on 28 February 1985. # Nordgetreide GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Hamburg - Germany. # Monetary compensatory amounts - Products derived from maize. # Case 46/84.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 28 febbraio 1985.
Nordgetreide GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania.
Importi compensativi monetari: prodotti derivati dal granoturco.
Causa 46/84.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 28 febbraio 1985.
Nordgetreide GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania.
Importi compensativi monetari: prodotti derivati dal granoturco.
Causa 46/84.
Raccolta della Giurisprudenza 1985 -03127
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:92
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 28 febbraio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Anche il terzo caso del quale oggi tratto riguarda taluni problemi della compensazione monetaria in relazione alla lavorazione del granturco.
A. Questa volta si tratta della produzione, da parte dell'attrice, di semole e semolini di granturco destinati all'industria della birra, che rientrano nella voce doganale 11.02 A V a) 1 e 2, dell'esportazione di tali prodotti dalla Germania in Danimarca, nel Regno Unito e in Svezia nei periodi 29 maggio — 21 giugno 1979 e 25 novembre 1980 — 15 marzo 1981, nonché degli importi compensativi monetari (ICM) per questo corrisposti all'attrice, a norma, in primo luogo, del regolamento n. 746/79 (per una tonnellata di semolino gli ICM erano pari a DM 67,01) e, in secondo luogo, del regolamento n. 3013/80 (che per una tonnellata di semolino destinato all'industria della birra contemplava un importo di DM 50,36 e per una tonnellata di semolino diverso da quello destinato all'industria della birra DM 56,72) di cui già si è parlato nella causa 39/84 ( 1 ).
Anche nel caso in esame, l'attrice ritiene che tali importi siano eccessivamente bassi rispetto agli ICM per il granturco importato. Sarebbero stati adottati come base un processo di produzione irrealistico e tassi di rendimento inadeguati. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto del fatto che le imprese nei paesi a moneta forte sono tenute a sopportare in valuta nazionale i costi di trasformazione e di smercio. La normativa sarebbe quindi discriminatoria per i mulini tedeschi rispetto ai loro concorrenti francesi che avrebbero dovuto versare all'esportazione un importo compensativo troppo basso. L'attrice critica inoltre il fatto che i regolamenti che modificano gli ICM non contengano alcuna specifica disposizione relativa ai vecchi contratti, disposizione che sarebbe opportuna in considerazione del fatto che è consuetudine stipulare contratti a lungo termine.
Giacché anche le opposizioni proposte dall'attrice avverso le decisioni relative agli ICM rimanevano senza esito, essa adiva il Finanzgericht di Amburgo.
Il Finanzgericht — si tratta della sezione che ci ha pure proposto la domanda di pronuncia pregiudiziale per la causa 39/84 ( 1 )- ritiene che sussistano giustificati dubbi quanto alla validità non solo del regolamento n. 3013/80 bensì pure del regolamento n. 746/79. Perciò, con ordinanza 6 gennaio 1984, esso ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
« Se i regolamenti (CEE) della Commissione 11 aprile 1979, n. 746 e 21 novembre 1980, n. 3013 siano invalidi nella parte in cui stabiliscono per i prodotti della voce doganale 11.02 A V a 1 oppure 2 (semola o semolini di granturco destinati all'industria della birra ed altri) importi compensativi monetari di soli DM 67,01, 56,62 oppure DM 50,36 la tonnellata. |
2) |
In caso di soluzione positiva della questione sub 1) quali conseguenze abbia detta invalidità. » |
B. Si deve in proposito osservare quanto segue :
1. |
In primo luogo che la censura secondo cui la normativa da esaminare non contiene specifiche disposizioni relative ai vecchi contratti, non è stata accolta dal giudice a quo. Può quindi esser lasciata da parte nell'esame della validità. Vorrei tuttavia dire che le spiegazioni fornite in proposito dalla Commissione mi sembrano convincenti e che di conseguenza è probabile che, da considerazioni come quelle che l'attrice ha in proposito svolto, non si può trarre nulla che militi per l'invalidità dei regolamenti di cui trattasi. |
2. |
L'attrice — come ha già detto negli antefatti — lamenta che i costi di lavorazione, che essa è obbligata a pagare in moneta forte, non siano stati presi in considerazione al momento del calcolo degli ICM per i prodotti derivati. A mio parere, un corretto metodo di procedere avrebbe richiesto che tali costi, che vengono scaricati sull'acquirente e che rappresentano circa il 10% del costo delle materie prime, fossero messi in conto di guisa che l'importo compensativo monetario da applicare alla materia prima avrebbe subito un aumento fra il 10 e il 15%. Su questa base avrebbero dovuto esser calcolati gli imponi compensativi per i prodotti derivati. Orbene, stando al diritto vigente, questo assunto non può essere affatto condiviso. Ci si deve anzitutto richiamare al regolamento del Consiglio 22 maggio 1971, n. 974/71 (GU L 106, pag. 1). L'ultimo considerando recita : « ( ... ) gli importi ( ... ) devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento e che è opportuno applicarli solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà ». La sentenza 4/79 ( 2 ) ha posto in rilievo che gli ICM devono essere limitati a quanto è necessario per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti base (punto 18). Vi si dice poi che, per i prodotti lavorati, l'espressione « incidenza » permette unicamente di tener conto della ripercussione degli importi compensativi applicati al prodotto base sul prezzo dei prodotti derivati (punto 21). Inoltre, la Corte ha affermato nella sentenza 145/79 ( 3 ) che nel calcolo degli importi compensativi per i prodotti lavorati non si poteva tener conto della situazione economica di un determinato settore produttivo. In proposito esso ha pure rilevato che, per valutare l'incidenza sui prezzi dei prodotti derivati degli importi compensativi per i prodotti base non si possono prendere in considerazione fattori che esulino dalla stessa (punto 24). Di conseguenza, è certamente ingiustificato tener conto anche del se i costi di lavorazione siano stati sostenuti in moneta forte. |
3. |
Quanto alla validità del regolamento n. 746/79, l'attrice ha cercato di dimostrare basandosi su dei calcoli, che seri dubbi sussistono in proposito. Prendendo, infatti, in considerazione il processo di lavorazione dominante in Germania e nei paesi del Benelux risulterebbe che, per i prodotti derivati, gli ICM sono stati fissati a un livello troppo basso di DM 1,17 la tonnellata, rispetto all'ICM per il granturco. Indipendentemente dalla questione se il processo produttivo usato come riferimento dalla Commissione debba considerarsi adeguato qualora non porti ad una siffatta differenza negativa, si potrebbe sostenere qui, che un importo come quello calcolato dall'attrice costituisca effettivamente solo una leggera differenza che non si può affatto criticare nella disciplina di una materia così complessa. A parte ciò, per valutare il punto di vista dell'attrice sono ancora rilevanti le seguenti osservazioni:
Alla luce di quanto premesso, si può solo concludere che non vi è nulla che consenta di dichiarare nullo il regolamento n. 746/79 per i motivi dedotti dall'attrice. Inoltre, il fatto che il regolamento (in forza della succitata giurisprudenza) vada considerato invalido nella parte in cui si è basato, per i prodotti lavorati, sul prezzo d'intervento del granturco — senza detrazione della restituzione alla produzione — non ha alcun rilievo per l'attrice, giacché non se ne potrebbe trarre — previa un'opportuna modifica degli ICM — alcun diritto ad ulteriori somme; al contrario ne deriva indubbiamente una riduzione dell'importo compensativo per il semolino di granturco. |
4. |
Per quanto riguarda il regolamento n. 3013/80, l'attrice — al fine di dimostrarne i vizi — si è avvalsa di due calcoli diversi. Secondo il processo produttivo descritto per i mulini francesi nella causa 4/79 ( 2 ) processo sul quale la Corte si è pure basata), lo svantaggio, risultante per i mulini tedeschi dal fatto che gli ICM per i prodotti derivati sarebbero stati fissati ad un livello troppo basso rispetto a quello degli ICM per il granturco, sarebbe pari in DM 7,40 la tonnellata per i semolini destinati all'industria della birra ed a DM 1,14 la tonnellata per gli altri semolini. Orbene, se ci si basa sul processo produttivo dei mulini in Germania e nei paesi del Benelux (che si devono considerare dominanti nella Comunità), la differenza a detrimento dei mulini tedeschi sarebbe pari a DM 12,05 la tonnellata per i semolini destinati all'industria della birra ed a DM 5,79 la tonnellata per gli altri semolini. La Commissione la quale ha precisato che, nell'adottare il regolamento n. 3013/80, non si era più basata sul processo produttivo francese bensì su altri dati calcolati alla luce della sentenza 4/79 ( 2 )ha unicamente ammesso in proposito che un certo svantaggio risulterebbe per i mulini tedeschi per quanto riguarda i semolini destinati all'industria della birra (cioè per tutti i prodotti lavorati una compensazione monetaria inferiore di DM 3,11 la tonnellata a quella per il granturco.) Per gli altri semolini ha invece rinunciato ad effettuare un calcolo giacché essa, a quanto pare, ritiene che, dato il maggior ICM per il semolino, non si possa affatto parlare di uno svantaggio per le imprese di lavorazione dei paesi a moneta forte.
|
5. |
Anche nel presente procedimento, si pone pure la questione delle conseguenze dell'invalidità di tale regolamento. In proposito posso semplicemente richiamarmi alle mie conclusioni per la causa 39/84 ( 1 ). Cioè applicando per analogia l'art. 174 del trattato CEE si dovrebbe dichiarare che l'invalidità produce effetto solo a decorrere dalla pronuncia della sentenza nella presente causa. Un'eccezione può ammettersi solo per gli interessati che abbiano esperito in tempo utile, prima della pronuncia della sentenza, azioni contro le ingiunzioni di pagamento emesse in forza del regolamento impugnato, come ha evidentemente fatto l'attrice. |
C. In base a quanto premesso proporrei di risolvere le questioni sollevate dal Finanzgericht di Amburgo come segue:
1) |
Il procedimento non ha fornito alcun elemento che consenta di constatare che il regolamento n. 746/79 è invalido nella parte in cui nessun ICM superiore a quello contemplato da detto regolamento è stato fissato per i prodotti che rientrano nella sottovoce 11.02 A V a) 1 e 2. |
2) |
Il regolamento n. 3013/80 è invalido nella parte in cui fissa un ICM per i prodotti della sottovoce 11.02 A V a) 1. |
3) |
L'accertata invalidità non consente di rimettere in discussione le riscossioni o i versamenti degli ICM che sono stati effettuati in forza del succitato regolamento dalle autorità nazionali anteriormente alla pronuncia della sentenza nella presente causa, a meno che siano state tempestivamente esperite delle azioni prima della pronuncia della sentenza. |
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Causa 39/84, Maizena GmbH e altri / Hauptzollamt Hamburg-Jonas, sentenza 3 luglio 1985, Race. 1985, pag. 2115.
( 2 ) Sentenza 15 ottobre 1980 per la causa 4/79, Société coopérative « Providence agricole de la Champagne » /Office national interprofessionnel des céréales, Race. 1980, pag. 2823.
( 3 ) Sentenza 15 ottobre 1980 per la causa 145/79, SA Roquette Frères /Stato francese, Race. 1980, pag. 2917.