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Document 61983CJ0284

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 febbraio 1985.
Dansk Metalarbejderforbund e Specialarbejderforbundet i Danmark contro Fallimento H. Nielsen & Søn, Maskinfabrik A/S.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Højesteret - Danimarca.
Licenziamenti collettivi.
Causa 284/83.

Raccolta della Giurisprudenza 1985 -00553

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:61

61983J0284

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 12 FEBBRAIO 1985. - DANSK METALARBEJDERFORBUND E SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK CONTRO FALLIMENTO H. NIELSEN UND SOEN, MASKINFABRIK A/S. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLO HOEJESTERET). - LICENZIAMENTI COLLETTIVI. - CAUSA 284/83.

raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 00553


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


POLITICA SOCIALE - RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - DIRETTIVA N . 75/129 - DENUNZIA DEL CONTRATTO DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI - EQUIPARAZIONE AL LICENZIAMENTO - INAMMISSIBILITA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI PREVEDERE IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO IN CASO DI DIFFICOLTA FINANZIARIE - INSUSSISTENZA

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 75/129 )

Massima


1 . LA DENUNZIA DEL CONTRATTO DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NON PUO ESSERE EQUIPARATA AL LICENZIAMENTO EFFETTUATO DAL DATORE DI LAVORO AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 75/129 , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI .

2 . LA DIRETTIVA N . 75/129 SI APPLICA SOLO QUANDO IL DATORE DI LAVORO HA REALMENTE PREVISTO DI EFFETTUARE UN LICENZIAMENTO COLLETTIVO O HA ELABORATO UN PROGETTO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO . ESSA NON SI APPLICA INVECE QUALORA , DATA LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL ' IMPRESA , IL DATORE DI LAVORO AVREBBE DOVUTO PREVEDERE IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO , MA NON L ' HA FATTO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 284/83

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLO HOEJESTERET DANESE , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

1 ) DANSK METALARBEJDERFORBUND , COME MANDATARIO DEI SIGNORI ALI ALTIN E JAN BENNY HANSEN ,

E

FALLIMENTO H . NIELSEN & SOEN , MASKINFABRIK A/S ,

INTERVENIENTE :

LOENMODTAGERNES GARANTIFOND

E FRA

2 ) SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK , COME MANDATARIO DEI SIGNORI FINN WALTHER SOERENSEN , HARRY LARSEN ED ERIK SOERENSEN ,

E

FALLIMENTO H . NIELSEN & SOEN , MASKINFABRIK A/S ,

INTERVENIENTE :

LOENMODTAGERNES GARANTIFOND

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 FEBBRAIO 1975 N . 129/CEE , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI ( GU L 48 , PAG . 29 ),

Motivazione della sentenza


1 CON LETTERA 15 DICEMBRE 1983 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 20 DICEMBRE SUCCESSIVO , LO HOEJESTERET DANESE HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 FEBBRAIO 1975 N . 129 , CONCERNENTI IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI ( GU L 48 , PAG . 29 ).

2 LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE IN OCCASIONE DI LITI FRA DUE SINDACATI DEI LAVORATORI , CIOE IL DANSK METALARBEJDERFORBUND E LO SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK , CHE AGISCONO ENTRAMBI PER CONTO DI LORO ISCRITTI , E IL FALLIMENTO DELLA H . NIELSEN & SOEN , MASKINFABRIK A/S ( IN PROSIEGUO : L ' IMPRESA ). QUESTA E SOSTENUTA DALL ' ENTE DANESE DI GARANZIA .

3 DAL FASCICOLO SI DESUME CHE NEL FEBBRAIO DEL 1980 L ' IMPRESA INFORMAVA I RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DELLE PROPRIE DIFFICOLTA FINANZIARIE . IL 14 MARZO 1980 ESSA DICHIARAVA AL TRIBUNALE FALLIMENTARE LA CESSAZIONE DEI PAGAMENTI . I DUE SINDACATI CHIEDEVANO ALLORA ALL ' IMPRESA DI FORNIRE LORO UNA GARANZIA BANCARIA PER IL PAGAMENTO FUTURO DEI SALARI . IL 19 MARZO 1980 RISULTAVA CHE LA GARANZIA NON ERA STATA PRESTATA . SU INVITO DEI SINDACATI , I LAVORATORI SOSPENDEVANO IMMEDIATAMENTE IL LAVORO . IL 21 MARZO 1980 L ' IMPRESA INFORMAVA IL COMPETENTE COMMISSARIO PER IL MERCATO DEL LAVORO DELL ' INTENZIONE DI LICENZIARE TUTTI I DIPENDENTI . IL 25 MARZO 1980 ESSA VENIVA DICHIARATA FALLITA A PROPRIA RICHIESTA . IL 26 MARZO 1980 TUTTI I DIPENDENTI VENIVANO LICENZIATI AL TERMINE DEL PERIODO DI PREAVVISO .

4 I DUE SINDACATI PRETENDONO DAL FALLIMENTO UN ' INDENNITA INVOCANDO L ' ART . 102A , N . 2 DELLA LEGGE DANESE SUL COLLOCAMENTO E L ' ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE . QUEST ' ARTICOLO STABILISCE CHE IL DATORE DI LAVORO IL QUALE NON INFORMI ALMENO CON 30 GIORNI DI ANTICIPO LE AUTORITA COMPETENTI DI UN PROGETTO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO DEVE VERSARE AI DIPENDENTI UN ' INDENNITA PARI ALLA RETRIBUZIONE PER DETTO PERIODO . IN CASO D ' INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO , SPETTA ALL ' ENTE DI GARANZIA PAGARE L ' INDENNITA .

5 LA SOPRAMENZIONATA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE DANESE FA PARTE DELLE NORME CHE HANNO ATTUATO LA DIRETTIVA N . 75/129 LA QUALE STABILISCE CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO IMPORRE DETERMINATI OBBLIGHI AI DATORI DI LAVORO CHE PROGETTINO DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI . A NORMA DELL ' ART . 2 N . 1 DELLA DIRETTIVA ' QUANDO IL DATORE DI LAVORO PREVEDE DI EFFETTURE LICENZIAMENTI COLLETTIVI DEVE PROCEDERE A CONSULTAZIONI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI AL FINE DI GIUNGERE AD UN ACCORDO ' . L ' ART . 3 N . 1 DISPONE CHE ' IL DATORE DI LAVORO DEVE NOTIFICARE PER ISCRITTO OGNI PROGETTO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO ALL ' AUTORITA PUBBLICA COMPETENTE ' . A NORMA DELL ' ART . 4 , I LICENZIAMENTI DI CUI ALL ' ART . 3 HANNO EFFETTO NON PRIMA DI 30 GIORNI DALLA NOTIFICA , SALVO DECISIONI IN SENSO CONTRARIO DELLA COMPETENTE AUTORITA .

6 DOVENDOSI PRONUNZIARE IN ULTIMA ISTANZA SULLE LITI , LO HOEJESTERET DANESE SI E CHIESTO SE LA SOSPENSIONE DEL LAVORO DA PARTE DEI DIPENDENTI NON COSTITUISCA , NELLE CIRCOSTANZE CONCRETE , UNA DENUNZIA DEL CONTRATTO EQUIVALENTE AD UN LICENZIAMENTO ATTRIBUIBILE AL DATORE DI LAVORO E CHE COME TALE RICADREBBE SOTTO LA DIRETTIVA . ESSO SI CHIEDE DEL PARI SE IL DATORE DI LAVORO NON AVREBBE DOVUTO PREVEDERE UN LICENZIAMENTO COLLETTIVO AI SENSI DELLA DIRETTIVA , SIN DALLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEI PAGAMENTI , DATO CHE QUESTA DICHIARAZIONE E STATA SEGUITA DALLE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO DELL ' IMPRESA E DAL LICENZIAMENTO COLLETTIVO DEI DIPENDENTI . LO HOEJESTERET HA QUINDI SOLLEVATO LE SEGUENTI QUESTIONI :

' 1 ) SE L ' INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI AVVENUTA PER IL FATTO CHE IL DATORE DI LAVORO HA NOTIFICATO AL GIUDICE FALLIMENTARE LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI , DEBBA EQUIPARARSI AL LICENZIAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CON LA CONSEGUENZA CHE , OVE RICORRANO I RESTANTI PRESUPPOSTI , SI DEVE APPLICARE LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 FEBBRAIO 1975 CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI . NEL RISOLVERE LA QUESTIONE SI PREGA DI TENER CONTO DEL FATTO CHE L ' INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI ERA LECITA A NORMA DEL DIRITTO DANESE .

' 2 ) SE LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 FEBBRAIO 1975 NON CONTEMPLI UNICAMENTE LA SITUAZIONE IN CUI IL DATORE DI LAVORO HA EFFETTIVAMENTE PREVISTO DI EFFETTUARE LICENZIAMENTI COLLETTIVI , MA ANCHE LA SITUAZIONE IN CUI IL DATORE AVREBBE DOVUTO PREVEDERE IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO ED INIZIARE LA PROCEDURA DI PREAVVISO , MA NON L ' HA FATTO ' .

SULLA PRIMA QUESTIONE

7 CON LA PRIMA QUESTIONE IL GIUDICE PROPONENTE VUOLE SAPERE SE , A NORMA DELLA DIRETTIVA , L ' INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARTE DEI DIPENDENTI , IN QUESTO GENERE DI CIRCOSTANZE POSSA ESSERE EQUIPARATA AL LICENZIAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO , TALE DA RICADERE SOTTO LA DIRETTIVA .

8 LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE VA CERCATA ANZITUTTO IN QUANTO DISPONE LA DIRETTIVA STESSA . IN PROPOSITO , COME AMMETTONO LO SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK , L ' ENTE DI GARANZIA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , VA DETTO CHE , A NORMA DELL ' ART . 1 N . 1 LETT . A ) DELLA DIRETTIVA , ' PER LICENZIAMENTO COLLETTIVO S ' INTENDE OGNI LICENZIAMENTO EFFETTUATO DA UN DATORE DI LAVORO ' . NESSUN ' ALTRA DISPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA CONSENTE DI ESTENDERE IL SUO CAMPO AL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI .

9 CIONONDIMENO , SECONDO LO SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK , LO SCOPO DELLA DIRETTIVA , CHE E QUELLO DI RAFFORZARE LA TUTELA DEI LAVORATORI IN CASO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO , IMPLICA CHE IL RECESSO DEI LAVORATORI DAL CONTRATTO DI LAVORO PER IL FATTO CHE IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE NON E PIU GARANTITO , SIA EQUIPARATO AL LICENZIAMENTO EFFETTUATO DAL DATORE DI LAVORO .

10 QUESTA TESI NON PUO ESSERE ACCOLTA . LA DIRETTIVA NON MENOMA LA LIBERTA DEL DATORE DI LAVORO DI PROCEDERE O NO A DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI . IL SUO UNICO SCOPO E QUELLO DI FAR PRECEDERE AI LICENZIAMENTI UNA CONSULTAZIONE COI SINDACATI E L ' INFORMAZIONE DELLA COMPETENTE AUTORITA PUBBLICA . A NORMA DELL ' ART . 2 N . 2 , NELLA CONSULTAZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DEVONO ESSERE ' ALMENO ESAMINATE LE POSSIBILITA DI EVITARE O RIDURRE I LICENZIAMENTI COLLETTIVI , NONCHE DI ATTENUARNE LE CONSEGUENZE ' . COME SI DESUME POI DALL ' ART . 4 , I LICENZIAMENTI COLLETTIVI IL CUI PROGETTO SIA STATO NOTIFICATO ALL ' AUTORITA PUBBLICA COMPETENTE HANNO EFFETTO SOLO DOPO UN CERTO TERMINE , TERMINE DI CUI L ' AUTORITA PUBBLICA COMPETENTE SI AVVALE ' PER CERCARE SOLUZIONI AI PROBLEMI POSTI DAI LICENZIAMENTI COLLETTIVI PROSPETTATI ' . COME GIUSTAMENTE SOSTENGONO L ' ENTE DI GARANZIA E LA COMMISSIONE , L ' EQUIPARAZIONE PROPOSTA DALLO SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DAREBBE AI LAVORATORI LA POSSIBILITA DI PROVOCARE DEI LICENZIAMENTI CONTRO LA VOLONTA DEL DATORE DI LAVORO E SENZA CHE QUESTI SIA STATO IN GRADO DI ADEMPIERE GLI OBBLIGHI CHE GLI SONO IMPOSTI DAGLI ARTT . 2 E 3 DELLA DIRETTIVA . ESSA AVREBBE UN RISULTATO DIAMETRALMENTE OPPOSTO A QUELLO VOLUTO DALLA DIRETTIVA , CIOE EVITARE O RIDURRE I LICENZIAMENTI COLLETTIVI .

11 PER QUESTI MOTIVI , SI DEVE RISOLVERE LA PRIMA QUESTIONE NEL SENSO CHE IL RECESSO DEI LAVORATORI DAL CONTRATTO DI LAVORO IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NON PUO ESSERE EQUIPARATO AL LICENZIAMENTO EFFETTUATO DAL DATORE DI LAVORO AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 FEBBRAIO 1975 , N . 129 , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI .

SULLA SECONDA QUESTIONE

12 CON LA SECONDA QUESTIONE IL GIUDICE PROPONENTE VUOL SAPERE SE LA DIRETTIVA SI APPLICHI QUALORA , DATA LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL ' AZIENDA , IL DATORE DI LAVORO AVREBBE DOVUTO PREVEDERE UN LICENZIAMENTO COLLETTIVO , MA NON L ' HA FATTO .

13 LA LETTERA DEGLI ARTT . 2 N . 1 E 3 N . 1 DELLA DIRETTIVA NON CONTIENE NULLA CHE CONSENTA DI RISOLVERE IN SENSO AFFERMATIVO QUESTA SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE . IL DATORE DI LAVORO DEVE INFATTI CONSULTARE I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI SOLO QUANDO ' PREVEDE ' DI EFFETTUARE LICENZIAMENTI , MENTRE DEVE INFORMARE LA PUBBLICA AUTORITA SOLO DEI ' PROGETTI ' DI LICENZIAMENTO .

14 LO SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK SOSTIENE CIONONDIMENO CHE L ' EFFICACIA PRATICA DELLA DIRETTIVA VERREBBE MENO SE IL DATORE DI LAVORO NON AVESSE IMPLICITAMENTE L ' OBBLIGO DI PREVEDERE DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI , NON APPENA SI TROVI DI FRONTE A DIFFICOLTA FINANZIARIE GRAVI .

15 COME GIUSTAMENTE SOSTENGONO L ' ENTE DI GARANZIA E LA COMMISSIONE , L ' OBBLIGO IMPLICITO DI PREVEDERE I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NON SI DESUME DAL COMPLESSO DELLA DIRETTIVA . QUESTA NON PRECISA INFATTI LE CIRCOSTANZE IN CUI IL DATORE DI LAVORO DEVE PREVEDERE DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E NON LIMITA AFFATTO LA SUA LIBERTA DI GIUDIZIO CIRCA IL SE E QUANDO DEBBA ELABORARE UN PROGETTO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO .

16 A PARTE CIO , COME LA COMMISSIONE GIUSTAMENTE RILEVA , L ' INTERPRETAZIONE PROPOSTA DALLO SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK AVREBBE LA CONSEGUENZA CHE IL DATORE DI LAVORO CHE DEBBA CESSARE LA PROPRIA ATTIVITA IN SEGUITO A FALLIMENTO E CHE , PER IPOTESI , NON ABBIA NOTIFICATO ALLA PUBBLICA AUTORITA UN PROGETTO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO , DOVREBBE SUBIRE LE SANZIONI COMMINATE DALLE NORME NAZIONALI , PER NON AVER PREVISTO IN TEMPO IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO . UN ' INTERPRETAZIONE DEL GENERE SAREBBE IN CONTRASTO CON LA LETTERA DELL ' ART . 1 N . 2 , IL QUALE ESCLUDE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA I LICENZIAMENTI COLLETTIVI CAUSATI ' DALLA CESSAZIONE DELLE ATTIVITA DELLO STABILIMENTO ALLORCHE RISULTI DA UNA DECISIONE GIUDIZIARIA ' .

17 PER QUESTI MOTIVI LA SECONDA QUESTIONE VA RISOLTA NEL SENSO CHE LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 FEBBRAIO 1975 N . 129 , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI , SI APPLICA SOLO QUANDO IL DATORE DI LAVORO HA REALMENTE PREVISTO DI EFFETTUARE UN LICENZIAMENTO COLLETTIVO O HA ELABORATO UN PROGETTO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

18 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( QUINTA SEZIONE ),

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLO HOEJESTERET DANESE CON LETTERA 15 DICEMBRE 1983 , DICHIARA :

1 ) IL RECESSO DEI LAVORATORI DAL CONTRATTO DI LAVORO IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NON PUO ESSERE EQUIPARATO AL LICENZIAMENTO EFFETTUATO DAL DATORE DI LAVORO AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 FEBBRAIO 1975 , N . 129 , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI .

2)LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 FEBBRAIO 1975 N . 129 , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI , SI APPLICA SOLO QUANDO IL DATORE DI LAVORO HA REALMENTE PREVISTO DI EFFETTUARE UN LICENZIAMENTO COLLETTIVO O HA ELABORATO UN PROGETTO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO .

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