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Document 61983CJ0209

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 1984.
Ferriera Valsabbia SpA contro Commissione delle Comunità europee.
CECA - regime di quote di produzione per l'acciaio - forza maggiore.
Causa 209/83.

Raccolta della Giurisprudenza 1984 -03089

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:274

61983J0209

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 12 LUGLIO 1984. - FERRIERA VALSABBIA SPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CECA - REGIME DI QUOTE DI PRODUZIONE PER L'ACCIAIO - FORZA MAGGIORE. - CAUSA 209/83.

raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 03089


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . PROCEDURA - TERMINE D ' IMPUGNAZIONE - NORMATIVA COMUNITARIA - PORTATA

( REGOLAMENTO DI PROCEDURA , ART . 80 , PAR 1 )

2 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - FORZA MAGGIORE - NOZIONE

3 . PROCEDURA - TERMINE D ' IMPUGNAZIONE - DECADENZA - CAUSA DI FORZA MAGGIORE - NOZIONE - LIMITI

( STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CECA , ART . 39 , 1* E 3* COMMA )

Massima


1 . I TERMINI D ' IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA CORTE DIPENDONO UNICAMENTE DAL DIRITTO COMUNITARIO E , DI CONSEGUENZA , NON SONO SOGGETTI ALLE NORMATIVE INTERNE DEGLI STATI MEMBRI RIGUARDANTI I TERMINI PER AGIRE DINANZI AI PROPRI GIUDICI DURANTE LE FERIE GIUDIZIARIE .

2.LA NOZIONE DI FORZA MAGGIORE RIGUARDA ESSENZIALMENTE , PRESCINDENDO DALLE PECULIARITA DEI SETTORI SPECIFICI IN CUI ESSA VIENE IMPIEGATA , AVVENIMENTI ESTERNI CHE RENDONO IMPOSSIBILE IL VERIFICARSI DELL ' EVENTO DI CUI TRATTASI . AN CHE SE NON PRESUPPONE L ' IMPOSSIBILITA ASSOLUTA , ESSA RICHIEDE TUTTAVIA CHE SI TRATTI DI DIFFICOLTA ANORMALI , INDIPENDENTI DALLA VOLONTA DELL ' INTERESSATO E CHE RISULTINO INEVITABILI MALGRADO L ' ADOZIONE DI TUTTE LE PRECAUZIONI DEL CASO .

3.LA NOZIONE DI FORZA MAGGIORE NON SI APPLICA AD UNA SITUAZIONE IN CUI UNA PERSONA DILIGENTE ED ACCORTA SAREBBE OBIETTIVAMENTE STATA IN GRADO DI EVITARE LA SCADENZA DI UN TERMINE D ' IMPUGNAZIONE .

Parti


NELLA CAUSA 209/83 ,

FERRIERA VALSABBIA SPA , CON SEDE IN ODOLO ( BRESCIA ), IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO , SIG . GIOVANBATTISTA BRUNORI , ASSISTITO DALL ' AVV . ANGELO CARATTONI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO L ' AVV . ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,

RICORRENTE ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . ORESTE MONTALTO , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO IL SIG . MANFRED BESCHEL , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 14 LUGLIO 1983 CON CUI E STATA INFLITTA UNA AMMENDA ALLA RICORRENTE ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 19 SETTEMBRE 1983 , LA SOCIETA FERRIERE VALSABBIA SPA ( IN PROSIEGUO : LA RICORRENTE ) CON SEDE IN ODOLO ( BRESCIA , ITALIA ), HA PRESENTATO , AI SENSI DELL ' ART . 36 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CECA , UN RICORSO DIRETTO AD OTTENERE , IN VIA PRINCIPALE , L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 14 LUGLIO 1983 N . C(83 ) 1022/4 , CON CUI LE E STATA IRROGATA UN ' AMMENDA DI LIT 284 240 000 IN FORZA DELL ' ART . 64 DEL TRATTATO CECA ; IN VIA SUBORDINATA , UNA RIDUZIONE DELL ' AMMENDA STESSA E , IN ULTERIORE SUBORDINE , LA CONCESSIONE DI UNA LUNGA DILAZIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE .

2 DALLA DECISIONE DI CUI E CAUSA RISULTA CHE , NEL CORSO DEL TERZO TRIMESTRE 1981 , LA RICORRENTE HA VENDUTO , A PIU RIPRESE , TONDI PER CEMENTO ARMATO , BILLETTE E VERGELLE A PREZZI SUPERIORI A QUELLI INDICATI NEL LISTINO PREZZI DA ESSA PUBBLICATO IN CONFORMITA ALL ' ART . 60 DEL TRATTATO CECA , E VIENE CONSTATATO , ALL ' ART . 1 , CHE TALI SOVRAQUOTAZIONI COSTITUISCONO INFRAZIONI A TALE ULTIMA NORMA .

3 DETTA DECISIONE E STATA INVIATA , IN PARI DATA , ALLA RICORRENTE CON LETTERA RACCOMANDATA PERVENUTA A QUEST ' ULTIMA IL 21 LUGLIO 1983 .

SULLA RICEVIBILITA

4 CONTRO TALE RICORSO , LA COMMISSIONE HA SOLLEVATO UN ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA IN FORZA DELL ' ART . 91 , PAR 1 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA FACENDO VALERE CHE LA RICORRENTE NON AVREBBE RISPETTATO IL TERMINE DI RICORSO DI UN MESE DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA DECISIONE LITIGIOSA STABILITO DALL ' ART . 39 DELLO STATUTO ( CECA ) DELLA CORTE E PROROGATO DI DIECI GIORNI NELLA FATTISPECIE IN CONFORMITA ALL ' ART . 81 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE E ALL ' ART . 1 DEL RELATIVO ALLEGATO II . DATO CHE LA DECISIONE DI CUI E CAUSA E STATA NOTIFICATA ALLA RICORRENTE IL 21 LUGLIO 1983 , IL TERMINE DI RICORSO SCADEVA QUINDI IL 1* SETTEMBRE 1983 , MENTRE IL RICORSO E IN REALTA PERVENUTO ALLA CORTE SOLO IL 19 SETTEMBRE 1983 . L ' INOSSERVANZA DEL TERMINE DI RICORSO COMPORTEREBBE PER LA RICORRENTE UNA PRECLUSIONE AD AGIRE .

5 LA RICORRENTE SOSTIENE INVECE CHE IL RICORSO SAREBBE PIENAMENTE RICEVIBILE SOTTO IL PROFILO DEI TERMINI . INFATTI ESSA FA VALERE , IN PRIMO LUOGO , CHE L ' ART . 36 DEL TRATTATO CECA NON CONTEMPLA ALCUN TERMINE PERENTORIO DI RICORSO E CHE IL RIFERIMENTO ALL ' ART . 33 , IVI CONTENUTO , RIGUARDEREBBE SOLTANTO LE ' CONDIZIONI ' DI CUI AL 1* COMMA DI TALE ARTICOLO , OSSIA LE MODALITA DEI RICORSI E NON IL TERMINE STABILITO AL 3* COMMA . NELLA FATTISPECIE , IL TERMINE DI RICORSO SAREBBE DI DUE MESI , COME DISPOSTO DALLA STESSA DECISIONE PER IL PAGAMENTO DELL ' AMMENDA E , D ' ALTRO CANTO , DAL TRATTATO CEE .

6 IN SUBORDINE , LA RICORRENTE SOSTIENE CHE ANCHE NEL CASO IN CUI ESSA NON AVESSE RISPETTATO IL TERMINE DI RICORSO , NON POTREBBE ESSERLE OPPOSTA ALCUNA DECADENZA FONDATA SUL DECORSO DEI TERMINI IN QUANTO RICORREREBBERO I PRESUPPOSTI DELLA FORZA MAGGIORE AI SENSI DELL ' ART . 39 , 3* COMMA , DELLO STATUTO ( CECA ) DELLA CORTE .

7 AL RIGUARDO , ESSA ASSERISCE CHE LE SAREBBE STATO EFFETTIVAMENTE IMPOSSIBILE PRESENTARE UN RICORSO ENTRO IL TERMINE DI UN MESE IN QUANTO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE LE SAREBBE STATA NOTIFICATA POCO PRIMA DELL ' INIZIO DELLE FERIE ESTIVE DURANTE LE QUALI , IN ITALIA , SI VERIFICHEREBBE UNA STASI COMPLETA DELL ' ATTIVITA FORENSE COME PURE DI QUELLA DELLE IMPRESE .

8 A TAL FINE , ESSA SI RICHIAMA ALLA LEGGE ITALIANA 7 OTTOBRE 1969 N . 742 RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO DELLE FERIE ESTIVE ( GU 281 DEL 6 . 11 . 1969 ). IN CONSEGUENZA DI QUESTA LEGGE , I TERMINI PROCESSUALI IN VIGORE PRESSO I GIUDICI ORDINARI E AMMINISTRATIVI SAREBBERO SOSPESI FRA IL 1* AGOSTO E IL 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO .

9 PUR TRATTANDOSI DI UNA NORMA DI DIRITTO INTERNO , ESSA AVREBBE CREATO UNA SITUAZIONE DI FATTO COSTRITTIVA , TALCHE ESSA SI SAREBBE TROVATA , ALL ' INIZIO DELLE FERIE GIUDIZIARIE IN ITALIA , NELL ' IMPOSSIBILITA DI POTER REPERIRE , NELLA PROPRIA REGIONE , UN LEGALE SUFFICIENTEMENTE QUALIFICATO IN DIRITTO COMUNITARIO PER ASSUMERE LA SUA DIFESA .

10 LA CORTE RICORDA INNANZITUTTO , PER QUANTO CONCERNE IL TERMINE DI RICORSO DA APPLICARE NELLA FATTISPECIE , CHE RISULTA INEQUIVOCABILMENTE DALL ' ART . 39 , 1* COMMA , DELLO STATUTO ( CECA ) DELLA CORTE DI GIUSTIZIA , CHE UN RICORSO CONTEMPLATO DALL ' ART . 36 DEL TRATTATO CECA VA PRESENTATO ENTRO IL TERMINE DI UN MESE STABILITO ALL ' ULTIMO COMMA DELL ' ART . 33 DELLO STESSO TRATTATO .

11 DI CONSEGUENZA , IL PRIMO ARGOMENTO ADDOTTO DALLA RICORRENTE DEVE ESSERE RESPINTO .

12 PER QUANTO CONCERNE IL SECONDO ARGOMENTO DELLA RICORRENTE , VA MESSO IN RILIEVO IL FATTO CHE I TERMINI DI RICORSO DINANZI ALLA CORTE RIENTRANO SOLTANTO NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E DI CONSEGUENZA , NON SONO SOGGETTI ALLE NORMATIVE INTERNE DEGLI STATI MEMBRI RIGUARDANTI I TERMINI DI RICORSO DINANZI AI PROPRI GIUDICI .

13 COME GIUSTAMENTE RICORDATO DALLA COMMISSIONE , L ' ART . 80 , PAR 1 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DISPONE ESPRESSAMENTE CHE I TERMINI PROCESSUALI NON SONO SOSPESI DURANTE LE FERIE GIUDIZIARIE .

14 LA CORTE RITIENE CHE LA RIGIDA APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE RIGUARDANTI I TERMINI PROCESSUALI RISPONDA ALL ' ESIGENZA DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E ALLA NECESSITA DI EVITARE QUALSIASI DISCRIMINAZIONE O TRATTAMENTO ARBITRARIO NELL ' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA . SOLO NEL CASO IN CUI L ' INTERESSATO PROVI L ' ESISTENZA DI UN CASO FORTUITO O DI FORZA MAGGIORE , A NORMA DELL ' ART . 39 , 3* COMMA , DELLO STATUTO ( CECA ) DELLA CORTE DI GIUSTIZIA , NESSUNA DECADENZA RISULTANTE DALLO SPIRARE DEI TERMINI PUO ESSERGLI OPPOSTA .

15 TUTTAVIA , LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LE CIRCOSTANZE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA RISPONDONO APPUNTO ALLA NOZIONE DI FORZA MAGGIORE , NOZIONE LA CUI INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE IN ORDINE ALLE QUESTIONI PROCESSUALI , CONTRARIAMENTE A QUELLA RELATIVA ALLE QUESTIONI SOSTANZIALI , DOVREBBE ISPIRARSI A CRITERI DI EQUITA TENUTO CONTO DEL FATTO CHE LA RIGIDITA DEI TERMINI COMPORTEREBBE L ' IMPOSSIBILITA MATERIALE DI DIFENDERSI CON LA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA .

16 DI CONSEGUENZA , IL CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLA FORZA MAGGIORE DOVREBBE ESSERE ORIENTATO ALL ' ANALISI DELLA NORMALE PRUDENZA USATA DALLA PARTE CHE HA AGITO , COME LA CORTE HA CONSTATATO NELLA SENTENZA 20 FEBBRAIO 1975 ( CAUSA 64/74 , REICH , RACC ., PAG . 261 ), OSSIA LA PRESENZA O MENO DELLA DILIGENZA E DELL ' ATTENZIONE NECESSARIE PER AFFRONTARE SITUAZIONI IMPREVEDIBILI .

17 A QUESTO PROPOSITO , LA RICORRENTE SI RICHIAMA ALTRESI AL FATTO CHE , NEL DIRITTO ITALIANO , LA VALUTAZIONE DELLA FORZA MAGGIORE SAREBBE BASATA SUL CRITERIO DELLA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA , RICONOSCENDOSI AL GIUDICE IL POTERE DI VALUTARE LE CIRCOSTANZE INDICATE DALLE PARTI AI FINI DI UNA REMISSIONE IN TERMINI ( ARTT . 650 , 668 E 663 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E ART . 183 BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE ).

18 PER QUANTO CONCERNE I FATTI DI CAUSA , LA RICORRENTE RITIENE CHE ESSA NON AVREBBE POTUTO SUPERARE DETTA SITUAZIONE CON LA NORMALE DILIGENZA O CON OGNI RAGIONEVOLE SFORZO DA PARTE SUA . INFATTI , DOPO AVER RACCOLTO LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO , ESSA SI SAREBBE ADOPERATA INVANO , ALL ' INIZIO DEL MESE DI AGOSTO , PER REPERIRE UN DIFENSORE SUFFICIENTEMENTE QUALIFICATO NELLA PROPRIA REGIONE . L ' AVVOCATO DA CUI ESSA ERA STATA ASSISTITA IN PASSATO NELLE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRATTATO CECA SI SAREBBE TROVATO IN FERIE DURANTE L ' INTERO PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI GIUDIZIARI .

19 INOLTRE , DURANTE IL PREDETTO PERIODO , LA BIBLIOTECA GIURIDICA DELL ' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA SAREBBE STATA CHIUSA E LA BIBLIOTECA GIURIDICA CENTRALE DI ROMA SAREBBE STATA APERTA SOLO DUE ORE AL GIORNO , IL CHE AVREBBE RESO IMPOSSIBILE ALL ' AVVOCATO FINALMENTE INCARICATO , DI AGGIORNARSI IN MATERIA DI DIRITTO COMUNITARIO .

20 A SOSTEGNO DEGLI ARGOMENTI ADDOTTI , LA RICORRENTE HA PRODOTTO DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL PRESIDENTE DELL ' ORDINE DEGLI AVVOCATI E DAL PRESIDENTE DEL SINDACATO DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA NONCHE QUELLA DEL SUO DIFENSORE ABITUALE NELLE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRATTATO CECA .

21 LA TESI DELLA RICORRENTE NON PUO ESSERE ACCOLTA . RISULTA DALLA GIURISPRUDENZA COSTANTE DELLA CORTE CHE LA NOZIONE DI FORZA MAGGIORE RIGUARDA ESSENZIALMENTE , PRESCINDENDO DALLE PECULIARITA DEI SETTORI SPECIFICI IN CUI ESSA VIENE IMPIEGATA , AVVENIMENTI ESTERNI CHE RENDONO IMPOSSIBILE IL VERIFICARSI DEL L ' EVENTO DI CUI TRATTASI . ANCHE SE NON PRESUPPONE UN ' IMPOSSIBILITA ASSOLUTA , ESSA RICHIEDE TUTTAVIA CHE SI TRATTI DI DIFFICOLTA ANORMALI , INDIPENDENTI DALLA VOLONTA DELL ' INTERESSATO , E CHE RISULTINO INEVITABILI MALGRADO L ' ADOZIONE DI TUTTE LE PRECAUZIONI DEL CASO ( VEDI SENTENZA 9 . 2 . 1984 , CAUSA 284/82 , BUSSENI , RACC . 1984 , PAG . 557 ).

22 DI CONSEGUENZA , LA NOZIONE DI FORZA MAGGIORE NON SI APPLICA AD UNA SITUAZIONE IN CUI UNA PERSONA DILIGENTE ED ACCORTA SAREBBE OBIETTIVAMENTE STATA IN GRADO DI EVITARE LA SCADENZA DI UN TERMINE DI RICORSO .

23 VA CONSTATATO AL RIGUARDO CHE LA RICORRENTE NON HA USATO LA DILIGENZA NECESSARIA , PUR DISPONENDO ANCORA DI DIECI GIORNI AL MOMENTO DELLA NOTIFICA DELLA DECISIONE DI CUI E CAUSA PRIMA DELL ' INIZIO DELLE FERIE ESTIVE , PER PRENDERE CONTATTO COL SUO DIFENSORE ABITUALE O PER REPERIRE UN LEGALE SUFFICIENTEMENTE QUALIFICATO PER DIFENDERLA .

24 DA QUANTO LA STESSA RICORRENTE HA FATTO RILEVARE NEL CORSO DELL ' UDIENZA , RISULTA CHE L ' IMPRESA SI E LIMITATA , DURANTE IL PERIODO COMPRESO FRA LA RECEZIONE DELLA DECISIONE DI CUI E CAUSA E L ' INIZIO DELLE FERIE ESTIVE , A RACCOGLIERE LA DOCUMENTAZIONE SENZA PRELIMINARMENTE CERCARE UN LEGALE PER LA PROPRIA DIFESA . SOLO IN DATA NON ANTERIORE ALL ' 8 AGOSTO , LA RICORRENTE SI E RIVOLTA AL LEGALE CHE SI E EFFETTIVAMENTE OCCUPATO DELLA CAUSA .

25 INFINE , VA OSSERVATO CHE LA RICORRENTE AVREBBE POTUTO AVVALERSI DELL ' ART . 38 , PAR 7 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA CHE CONSENTE LA PRESENTAZIONE DI UN ' ISTANZA ANCHE NON CONFORME AI REQUISITI DI FORMA PRESCRITTI SALVO LA SUA REGOLARIZZAZIONE ENTRO UN TERMINE ADEGUATO IMPARTITO DAL CANCELLIERE .

26 DI CONSEGUENZA , VA CONSTATATO CHE NELLA FATTISPECIE NON SUSSISTEVANO DIFFICOLTA ANORMALI E INSORMONTABILI CHE AVREBBERO POTUTO GIUSTIFICARE LA TARDIVA RICERCA DI UN LEGALE QUALE DIFENSORE DELLA RICORRENTE SE ESSA AVESSE ADOTTATO IN TEMPO TUTTE LE PRECAUZIONI DEL CASO .

27 NE RISULTA CHE LA PRESENTAZIONE FUORI TERMINE DEL RICORSO NON DERIVA DA UN CASO DI FORZA MAGGIORE E CHE IL RICORSO E IRRICEVIBILE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

28 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE , LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( SECONDA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE :

1 . IL RICORSO E RESPINTO IN QUANTO IRRICEVIBILE .

2 . LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .

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