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Document 61983CJ0207

Sentenza della Corte del 25 aprile 1985.
Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.
Misure d'effetto equivalente: indicazioni d'origine.
Causa 207/83.

Raccolta della Giurisprudenza 1985 -01201

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:161

61983J0207

SENTENZA DELLA CORTE DEL 25 APRILE 1985. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA SETTENTRIONALE. - MISURE D'EFFETTO EQUIVALENTE : INDICAZIONI D'ORIGINE. - CAUSA 207/83.

raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 01201
edizione speciale spagnola pagina 00497
edizione speciale svedese pagina 00159
edizione speciale finlandese pagina 00165


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - NORMATIVA CHE ESIGA L ' INDICAZIONE DI ORIGINE DI DETERMINATE MERCI - DIVIETO - TUTELA DEI CONSUMATORI - GIUSTIFICAZIONE INAMMISSIBILE

( TRATTATO CEE , ART . 30 )

Massima


LA NORMATIVA NAZIONALE CHE VIETI LA VENDITA AL MINUTO DI DETERMINATE MERCI IMPORTATE DA ALTRI STATI MEMBRI , A MENO CHE SIANO MUNITE O ACCOMPAGNATE DALL ' INDICAZIONE DELL ' ORIGINE , HA L ' EFFETTO DI AUMENTARE I COSTI DI PRODUZIONE DELLE MERCI IMPORTATE E DI SFAVORIRNE LO SMERCIO . ANCHE SE SI APPLICA INDISTINTAMENTE ALLE MERCI NAZIONALI ED A QUELLE IMPORTATE , ESSA MIRA DI FATTO E PER NATURA A CONSENTIRE AL CONSUMATORE DI DISTINGUERE QUESTE DUE CATEGORIE DI PRODOTTI , IL CHE PUO INDURLO A DARE LA PREFERENZA ALLE MERCI NAZIONALI , E NESSUN MOTIVO TASSATIVO ATTINENTE ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI LA GIUSTIFICA , DI GUISA CHE ESSA DEV ' ESSERE CONSIDERATA UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .

Parti


NELLA CAUSA 207/83 ,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . RICHARD WAINWRIGHT , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . MANFRED BESCEL , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

RICORRENTE ,

CONTRO

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D ' IRLANDA DEL NORD , RAPPRESENTATO DALLA SIG.RA G . DAGTOGLOU DEL TREASURY SOLICITOR ' S DEPARTMENT , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITA DALL ' AVV . ROBIN AULD Q . C ., E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D ' IRLANDA DEL NORD , 28 , BOULEVARD ROYAL ,

CONVENUTO ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE CHE , VIETANDO LA VENDITA AL MINUTO DI DETERMINATI PRODOTTI IMPORTATI DA ALTRI STATI MEMBRI A MENO CHE FOSSERO MARCHIATI O ACCOMPAGNATI DA UN ' INDICAZIONE D ' ORIGINE , IL REGNO UNITO E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 15 SETTEMBRE 1983 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO DIRETTO A FAR ACCERTARE CHE , VIETANDO LA VENDITA AL MINUTO DI DETERMINATI PRODOTTI IMPORTATI DA ALTRI STATI MEMBRI A MENO CHE FOSSERO MARCHIATI O ACCOMPAGNATI DA UN ' INDICAZIONE D ' ORIGINE , IL REGNO UNITO E VENUTO MENO AD UN OBBLIGO IMPOSTOGLI DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .

2 LA NORMATIVA NAZIONALE CONTESTATA DALLA COMMISSIONE E COSTITUITA DA UN DECRETO BRITANNICO DEL 1981 , ENTRATO IN VIGORE IL 1* GENNAIO 1982 , IL TRADE DESCRIPTIONS ( ORIGIN MARKING ) ( MISCELLANEOUS GOODS ) ORDER 1981 ( S.I . 1981 , N . 121 ); ( DECRETO 1981 RELATIVO ALLE DENOMINAZIONI COMMERCIALI ) ( INDICAZIONI D ' ORIGINE ) ( PRODOTTI VARI ); IN PROSIEGUO : ' L ' ORDER ' .

3 L ' ART . 2 DELL ' ORDER STABILISCE IL DIVIETO DI VENDERE E DI METTERE IN VENDITA , AL MINUTO , LE MERCI INDICATE NELL ' ALLEGATO DELL ' ORDER STESSO , AD ECCEZIONE DEGLI ARTICOLI D ' OCCASIONE E DEGLI ARTICOLI FORNITI IN DETERMINATE PARTICOLARI CIRCOSTANZE , A MENO CHE LE MERCI STESSE SIANO MARCHIATE O ACCOMPAGNATE DA UN ' INDICAZIONE D ' ORIGINE . QUALORA LE MERCI SIANO ESPOSTE PER LA VENDITA E L ' INDICAZIONE D ' ORIGINE SIA ACCESSIBILE SOLO DOPO LA CONSEGNA , DETTA INDICAZIONE DEV ' ESSERE ESPOSTA ACCANTO ALLE MERCI STESSE . L ' INDICAZIONE DEV ' ESSERE CHIARA E LEGGIBILE ; ESSA NON DEV ' ESSERE IN ALCUN MODO NASCOSTA , COPERTA O RESA MENO EVIDENTE DA QUALSIASI ALTRO ELEMENTO , GRAFICO O MENO .

4 A NORMA DELL ' ART . 1 DELL ' ORDER , IL TERMINE ' ORIGINE ' DELLA MERCE SI RIFERISCE AL ' PAESE IN CUI LA MERCE E STATA PRODOTTA O CONFEZIONATA ' .

5 L ' ALLEGATO DELL ' ORDER ENUMERA LE MERCI CUI DETTE DISPOSIZIONI SI RIFERISCONO . QUESTE SONO DIVISE IN QUATTRO CATEGORI : TESSUTI E ABBIGLIAMENTO , ELETTRODOMESTICI , CALZATURE NONCHE COLTELLERIA E POSATE .

6 GLI ARTT . 3 E 4 DELL ' ORDER CONTENGONO DISPOSIZIONI PARTICOLAREGGIATE CIRCA GLI OBBLIGHI DEI FORNITORI CHE NON SIANO DETTAGLIANTI PER QUANTO RIGUARDA LA PUBBLICITA COMMERCIALE , MA QUESTE DISPOSIZIONI ESULANO DALLA PRESENTE CAUSA .

7 CON LETTERA DEL 18 DICEMBRE 1981 , LA COMMISSIONE ATTIRAVA L ' ATTENZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO SUL FATTO CHE , A SUO PARERE , GLI OBBLIGHI CONTEMPLATI DALL ' ART . 2 DELL ' ORDER COSTITUIVANO UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA , LA QUALE ERA INCOMPATIBILE CON L ' ART . 30 DEL TRATTATO SENZA ESSERE GIUSTIFICATA DA UN MOTIVO AMMESSO DAL DIRITTO COMUNITARIO CHE CONSENTISSE DI DEROGARE AL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI IN SENO ALLA COMUNITA .

8 NELLA LETTERA LA COMMISSIONE SOSTENEVA IN PARTICOLARE CHE L ' ORDER IMPONEVA UN ONERE NON TRASCURABILE AL VENDITORE AL MINUTO DELLE MERCI RIENTRANTI IN UNA DELLE QUATTRO CATEGORIE DI CUI TRATTASI . A NORMA DELL ' ORDER , INFATTI , IL VENDITORE DOVEVA PREPARARE GLI APPOSITI CARTELLINI , ESPORLI ACCANTO ALLA MERCE E CURARE IN PERMANENZA CHE NON FOSSERO STACCATI , ROVESCIATI , NASCOSTI O SPOSTATI . NESSUNO DI QUESTI PROBLEMI SORGEVA SE LA MERCE ERA GIA MUNITA DEL MARCHIO D ' ORIGINE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA AL DETTAGLIANTE , IL CHE INDUCEVA QUESTO A PREFERIRE LA VENDITA DELLE SOLE MERCI GIA MARCHIATE . GLI OBBLIGHI STABILITI DALL ' ORDER ERANO DESTINATI A RIPERCUOTERSI A MONTE SULL ' INTERA TRAFILA DI DISTRIBUZIONE , FINO AL PRODUTTORE IL QUALE , PER NON PERDERE LA CLIENTELA , ERA OBBLIGATO AD APPORRE UN MARCHIO D ' ORIGINE SULLE MERCI . CIO ERA DESTINATO A FARE AUMENTARE I COSTI DI PRODUZIONE DEGLI ARTICOLI IMPORTATI , RENDENDOLI PIU CARI .

9 NELLA RISPOSTA IN DATA 10 FEBBRAIO 1982 , IL GOVERNO BRITANNICO RICORDAVA ANZITUTTO CHE LA NORMATIVA CONTESTATA VALEVA UNICAMENTE PER IL COMMERCIO AL MINUTO E CHE , QUINDI , LE POSSIBILI CONSEGUENZE SULLE CORRENTI D ' IMPORTAZIONE ERANO TROPPO ALEATORIE PER ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELL ' ART . 30 . L ' INFORMAZIONE RELATIVA ALL ' ORIGINE AVEVA INOLTRE , NEI SETTORI CUI L ' ORDER SI RIFERIVA , UN ' IMPORTANZA SUFFICIENTE AGLI OCCHI DELLA GRANDE MAGGIORANZA DEI CONSUMATORI BRITANNICI PER POTER COSTITUIRE UN PROVVEDIMENTO GIUSTIFICATO ALLA LUCE DEL DIRITTO COMUNITARIO .

10 IL GOVERNO BRITANNICO SUGGERIVA , NELLA RISPOSTA , CHE L ' ORDER , SE LA COMMISSIONE ERA D ' ACCORDO , FOSSE MODIFICATO IN MODO CHE IL DETTAGLIANTE POTESSE SCEGLIERE FRA L ' INDI CAZIONE DELL ' ORIGINE NAZIONALE E LA SCRITTA ' MADE IN THE EUROPEAN COMMUNITY ' ( PRODOTTO NELLA COMUNITA EUROPEA ). QUESTO SUGGERIMENTO SAREBBE STATO CONFORME AI PUNTI ESSENZIALI DI UNA PROPOSTA DI DIRETTIVA RIGUARDANTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' INDICAZIONE D ' ORIGINE DI DETERMINATI PRODOTTI TESSILI E D ' ABBIGLIAMENTO , PROPOSTA CHE LA COMMISSIONE AVEVA SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO NEL 1980 ( GU C 294 , PAG . 3 ), MA CHE ERA STATA NEL FRATTEMPO RITIRATA .

11 NEL PARERE MOTIVATO EMESSO IL 14 FEBBRAIO 1983 , LA COMMISSIONE TENEVA FERMO IL PROPRIO PUNTO DI VISTA . ESSA RICORDAVA CHE IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE , NEL 1981 ( GU C 185 , PAG . 32 ), AVEVA ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE CIRCA LA DIRETTIVA ALLA QUALE IL GOVERNO BRITANNICO SI RIFERIVA . IL COMITATO , PUR RITENENDO ESSENZIALE CHE I CONSUMATORI POSSANO EFFETTUARE GLI ACQUISTI ESSENDO ADEGUATAMENTE INFORMATI , RITENEVA CHE L ' INDICAZIONE DEL PAESE D ' ORIGINE DELLA MERCE NON FOSSE UNA VERA E PROPRIA LACUNA DA COLMARE NELL ' INTERESSE DEL CONSUMATORE ; ALTRE INFORMAZIONI , COME IL PREZZO , LA COMPOSIZIONE , LA CATEGORIA , LA QUALITA E LE ISTRUZIONI PER L ' USO ERANO PIU IMPORTANTI . LA COMMISSIONE FACEVA PROPRIO QUESTO PARERE .

12 AVENDO IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DICHIARATO DI NON RITENERSI IN GRADO DI CONFORMARSI AL PARERE MOTIVATO , LA COMMISSIONE HA PROPOSTO IL PRESENTE RICORSO .

13 LA DIFESA DEL REGNO UNITO SI E IN SOSTANZA LIMITATA A SVOLGERE LE DUE TESI GIA ESPOSTE NELLA FASE PRECONTENZIOSA . IN PRIMO LUOGO , L ' ORDER SAREBBE UN PROVVEDIMENTO CHE SI APPLICA INDISTINTAMENTE ALLE MERCI IMPORTATE ED A QUELLE NAZIONALI E LE CUI CONSEGUENZE SUGLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI SAREBBERO INCERTE , SE NON INESISTENTI . IN SECONDO LUOGO , LE INDICAZIONI DI ORIGINE CORRISPONDEREBBERO , PER LE MERCI CONTEMPLATE DALL ' ORDER , AD ESIGENZE DI TUTELA DEI CONSUMATORI , DATO CHE QUESTI CONSIDERANO L ' ORIGINE DELLE MERCI CH ' ESSI ACQUISTANO UN INDIZIO DELLA QUALITA O DEL VALORE DELLE STESSE .

14 E OPPORTUNO ESAMINARE L ' UNA DOPO L ' ALTRA QUESTE DUE TESI .

15 PER QUANTO RIGUARDA LE EVENTUALI CONSEGUENZE , PER GLI SCAMBI , DELLA NORMATIVA DI CUI TRATTASI , IL GOVERNO BRITANNICO RILEVA CHE GLI OBBLIGHI STABILITI DALL ' ART . 2 DELL ' ORDER RIGUARDANO LA VENDITA AL MINUTO DI TUTTE LE MERCI CUI L ' ORDER STESSO SI RIFERISCE , IMPORTATE O NO . PER TALUNE DI QUESTE MERCI , COME AD ESEMPIO LA LANA E GLI ARTICOLI DI COLTELLERIA , VI SAREBBE UNA RILEVANTE PRODUZIONE NAZIONALE .

16 IN PROPOSITO SI DEVE OSSERVARE ANZITUTTO CHE IL DETTAGLIANTE , PER SOTTRARSI AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DALLA NORMATIVA DI CUI TRATTASI , AVRA TENDENZA , COME LA COMMISSIONE HA GIUSTAMENTE RILEVATO , A CHIEDERE AL GROSSISTA DELLE MERCI GIA MARCHIATE . QUESTA TENDENZA E STATA CONFERMATA DA RECLAMI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE . DAL FASCICOLO EMERGE AD ESEMPIO CHE IL ' GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANCAISES DES APPAREILS D ' EQUIPEMENT MENAGER ' , HA COMUNICATO CHE I COSTRUTTORI FRANCESI DI QUESTI APPARECCHI CHE DESIDERAVANO VENDERE I LORO PRODOTTI SUL MERCATO BRITANNICO HANNO DOVUTO MARCHIARLI TUTTI IN SEGUITO ALLE INSISTENTI RICHIESTE DEI DISTRIBUTORI . GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI TRATTASI POSSONO QUINDI ESTENDERSI ALLO STADIO DEL COMMERCIO ALL ' INGROSSO E PERSINO A QUELLO DELLA PRODUZIONE .

17 IN SECONDO LUOGO , NON SI PUO FARE A MENO DI AMMETTERE CHE LE INDICAZIONI O LA MARCHIATURA D ' ORIGINE MIRANO A CONSENTIRE AL CONSUMATORE DI EFFETTUARE UNA DISTINZIONE FRA LE MERCI NAZIONALI E QUELLE IMPORTATE E DANNO QUINDI LORO LA POSSIBILITA DI FAR VALERE GLI EVENTUALI PREGIUDIZI CONTRO I PRODOTTI STRANIERI . SI DEVE RICORDARE CHE , COME LA CORTE HA AVUTO OCCASIONE DI RILEVARE IN VARI CONTESTI , IL TRATTATO , MEDIANTE L ' INSTAURAZIONE DI UN MERCATO COMUNE E GRAZIE AL RAVVICINAMENTO GRADUALE DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI , MIRA ALLA FUSIONE DEI MERCATI NAZIONALI IN UN MERCATO UNICO AVENTI LE CARATTERISTICHE DI UN MERCATO INTERNO . NELL ' AMBITO DI UN SIFFATTO MERCATO , LA MARCHIATURA D ' ORIGINE RENDE NON SOLO PIU DIFFICILE LO SMERCIO , IN UNO STATO MEMBRO , DEI PRODOTTI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI NEI SETTORI DI CUI TRATTASI ; ESSA HA INOLTRE L ' EFFETTO DI FRENARE L ' INTERPENETRAZIONE ECONOMICA NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , OSTACOLANDO LA VENDITA DI MERCI PRODOTTE GRAZIE ALLA DIVISIONE DEL LAVORO FRA GLI STATI MEMBRI .

18 DA QUESTE CONSIDERAZIONI DISCENDE CHE LE DISPOSIZIONI BRITANNICHE DI CUI TRATTASI POSSONO AVERE L ' EFFETTO DI AUMENTARE I COSTI DI PRODUZIONE DELLE MERCI IMPORTATE E DI OSTACOLARE IL LORO SMERCIO SUL MERCATO BRITANNICO .

19 LA SECONDA TESI SOSTENUTA DAL GOVERNO BRITANNICO SI RISOLVE NEL SOSTENERE CHE LA NORMATIVA DI CUI E CAUSA , CHE SI APPLICA INDISTINTAMENTE ALLE MERCI NAZIONALI E A QUELLE IMPORTATE , E NECESSARIA PER SODDISFARE IMPRESCINDIBILI ESIGENZE RELATIVE ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI . UN ' INDAGINE FRA I CONSUMATORI BRITANNICI AVREBBE DIMOSTRATO CHE QUESTI ASSOCIANO LA QUALITA DI DETERMINATE MERCI AI PAESI IN CUI QUESTE SONO PRODOTTE . ESSI GRADIREBBERO DI SAPERE , AD ESEMPIO , SE LE CALZATURE DI CUOIO SONO STATE PRODOTTE IN ITALIA , LE LANE IN GRAN BRETAGNA , GLI ARTICOLI DI MODA IN FRANCIA E GLI ELETTRODOMESTICI IN GERMANIA .

20 QUESTA TESI VA RESPINTA . LE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI D ' ORIGINE DELLE MERCI SI APPLICANO INDISTINTAMENTE AI PRODOTTI NAZIONALI E A QUELLI IMPORTATI SOLO IN APPARENZA , GIACCHE MIRANO , PER LORO STESSA NATURA , A CONSENTIRE AL CONSUMATORE DI DISTINGUERE QUESTE DUE CATEGORIE DI PRODOTTI , IL CHE PUO INDURLO A DARE LA PREFERENZA ALLE MERCI NAZIONALI .

21 SI DEVE OSSERVARE INOLTRE CHE L ' ASSOCIAZIONE , NELLA MENTE DEL CONSUMATORE BRITANNICO , DELL ' ORIGINE NAZIONALE DELLA MERCE E DELLA QUALITA DELLA STESSA NON PARE SIA STATA TENUTA PRESENTE DAL GOVERNO BRITANNICO QUANDO HA COMUNICATO ALLA COMMISSIONE DI ESSERE DISPOSTO A LIMITARSI , PER QUANTO RIGUARDA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , ALL ' INDICAZIONE ' PRODOTTO NELLA COMUNITA EUROPEA ' . A PARTE CIO , NEI CASI IN CUI L ' ORIGINE NAZIONALE DELLA MERCE SUGGERISCE AI CONSUMATORI DETERMINATE QUALITA , I PRODUTTORI HANNO INTERESSE AD INDICARLO DI LORO INIZIATIVA SUI PRODOTTI O SUGLI IMBALLAGGI , SENZA CHE SIA NECESSARIO OBBLIGARVELI . IN QUESTO CASO , LA TUTELA DEI CONSUMATORI E ADEGUATAMENTE GARANTITA DALLE NORME CHE CONSENTONO DI FAR VIETARE L ' USO DI INDICAZIONI D ' ORIGINE FALSE , NORME CHE IL TRATTATO CEE LASCIA INTATTE .

22 QUESTE CONSIDERAZIONI INDUCONO A CONCLUDERE CHE L ' ART . 2 DELL ' ORDER COSTITUISCE UN PROVVEDIMENTO CHE SFAVORISCE LA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI IMPORTATE DAGLI ALTRI STATI MEMBRI RISPETTO A QUELLA DELLE MERCI PRODOTTE NEL TERRITORIO NAZIONALE E PER IL QUALE NON ESISTE ALCUNA GIUSTIFICAZIONE AMMESSA DAL DIRITTO COMUNITARIO . QUESTA DISPOSIZIONE RICADE QUINDI SOTTO IL DIVIETO STABILITO DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .

23 DI CONSEGUENZA , SI DEVE DICHIARARE CHE , VIETANDO LA VENDITA AL MINUTO DI DETERMINATE MERCI IMPORTATE DA ALTRI STATI MEMBRI A MENO CHE SIANO MARCHIATE O ACCOMPAGNATE DA UN ' INDICAZIONE D ' ORIGINE , IL REGNO UNITO E VENUTO MENO AD UN OBBLIGO IMPOSTOGLI DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

24 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE , SE NE E STATA FATTA DOMANDA . IL CONVENUTO E RIMASTO SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATO ALLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1 ) VIETANDO LA VENDITA AL MINUTO DI DETERMINATE MERCI IMPORTATE DA ALTRI STATI MEMBRI A MENO CHE SIANO MARCHIATE O ACCOMPAGNATE DA UN ' INDICAZIONE D ' ORIGINE , IL REGNO UNITO E VENUTO MENO AD UN OBBLIGO IMPOSTOGLI DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .

2)IL REGNO UNITO E CONDANNATO ALLE SPESE .

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