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Document 61983CJ0186
Judgment of the Court of 7 February 1985. # Arie Botzen and others v Rotterdamsche Droogdok Maatschappij BV. # Reference for a preliminary ruling: Kantongerecht Rotterdam - Netherlands. # Safeguarding of employees rights in the event of transfers of undertakings. # Case 186/83.
Sentenza della Corte del 7 febbraio 1985.
Arie Botzen ed altri contro Rotterdamsche Droogdok Maatschappij BV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Kantongerecht Rotterdam - Paesi Bassi.
Conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese.
Causa 186/83.
Sentenza della Corte del 7 febbraio 1985.
Arie Botzen ed altri contro Rotterdamsche Droogdok Maatschappij BV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Kantongerecht Rotterdam - Paesi Bassi.
Conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese.
Causa 186/83.
Raccolta della Giurisprudenza 1985 -00519
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:58
SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 FEBBRAIO 1985. - ARIE BOTZEN ED ALTRI CONTRO ROTTERDAMSCHE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ B.V.. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL KANTONRECHTER DI ROTTERDAM). - CONSERVAZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI IMPRESE. - CAUSA 186/83.
raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 00519
edizione speciale spagnola pagina 00249
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . POLITICA SOCIALE - RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - TRASFERIMENTI D ' IMPRESE - SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI - DIRETTIVA N . 77/187 - CAMPO D ' APPLICAZIONE - TRASFERIMENTO DI UN ' IMPRESA IN ISTATO DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTO DI UN ' IMPRESA NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI - INCLUSIONE
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 77/187 , ART . 1 , N . 1 )
2 . POLITICA SOCIALE - RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - TRASFERIMENTI D ' IMPRESE - SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI - DIRETTIVA N . 77/187 - CAMPO D ' APPLICAZIONE - LAVORATORI NON APPARTENENTI ALLA PARTE TRASFERITA DELL ' IMPRESA - ESCLUSIONE
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 77/187 , ART . 3 , N . 1 )
1 . L ' ART . 1 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 77/187 NON SI APPLICA AL TRASFERIMENTO DI UN ' IMPRESA , DI UNO STABILIMENTO O DI UNA PARTE DI STABILIMENTO IN UNA SITUAZIONE NELLA QUALE IL CEDENTE E STATO DICHIARATO FALLITO , RIMANENDO INTESO CHE L ' IMPRESA O LO STABILIMENTO IN QUESTIONE FA PARTE DEL PATRIMONIO FALLIMENTARE SALVA RESTANDO TUTTAVIA LA FACOLTA DEGLI STATI MEMBRI DI APPLICARE A SIFFATTO TRASFERI MENTO , IN MODO AUTONOMO , I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA . QUESTA SI APPLICA CIONONDIMENO AL TRASFERIMENTO DI UN ' IMPRESA , DI UNO STABILIMENTO O DI UNA PARTE DI UNO STABILIMENTO AD UN ALTRO IMPRENDITORE , OPERATO NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DEL GENERE DI QUELLO NOTO AL DIRITTO OLANDESE COL NOME DI ' SURSEANCE VAN BETALING ' ( SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI ).
2 . L ' ART . 3 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 77/187 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO NON COMPRENDE I DIRITTI E LE OBBLIGAZIONI SCATURENTI PER IL CEDENTE DA UN CONTRATTO DI LAVORO O DA UN RAPPORTO DI LAVORO ESISTENTE ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO E STIPULATO CON LAVORATORI CHE , PUR NON APPARTENENDO ALLA PARTE DELL ' IMPRESA TRASFERITA , SVOLGEVANO DETERMINATE ATTIVITA IMPLICANTI L ' IMPIEGO DI MEZZI DELL ' AZIENDA ASSEGNATI ALLA PARTE TRASFERITA O CHE , ESSENDO ADDETTI AD UN UFFICIO AMMINISTRATIVO DELL ' IMPRESA NON TRASFERITO COME TALE , SVOLGEVANO TALUNE ATTIVITA A VANTAGGIO DELLA PARTE TRASFERITA .
NEL PROCEDIMENTO 186/83 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , DAL KANTONRECHTER DI ROTTERDAM NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
ARIE BOTZEN ED ALTRI
E
ROTTERDAMSCHE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ BV ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 14 FEBBRAIO 1977 , N . 77/187 CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI IMPRESE , DI STABILIMENTI O DI PARTI DI STABILIMENTI ( GU L 61 , PAG . 26 ),
1 CON SENTENZA 25 AGOSTO 1983 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 1* SETTEMBRE , SUCCESSIVO , IL KANTONRECHTER DI ROTTERDAM HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 14 FEBBRAIO 1977 , N . 77/187 , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI IMPRESE , DI STABILIMENTI O DI PARTI DI STABILIMENTI ( GU L 61 , PAG . 26 ).
2 DETTE QUESTIONI SONO INSORTE NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIG . ARIE BOTZEN ED ALTRI CONTRO LA ROTTERDAMSCHE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ BV .
3 GLI ATTORI NELLA CAUSA PRINCIPALE ERANO DIPENDENTI DELLA ROTTERDAMSCHE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ HEIJPLAAT BV ( IN PROSIEGUO : ' VECCHIA RDM ' ) DICHIARATA FALLITA CON SENTENZA DEL 6 APRILE 1983 . ONDE EVITARE LA LIQUIDAZIONE TOTALE DI DETTA IMPRESA E PER CONSERVARE QUANTI PIU POSTI DI LAVORO FOSSE POSSIBILE , IL 30 MARZO 1983 VENIVA COSTITUITA UNA NUOVA SOCIETA , LA ROTTERDAMSCHE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ BV ( IN PROSIEGUO : ' NUOVA RDM ' ).
4 IL 7 APRILE 1983 VENIVA STIPULATO UN ACCORDO FRA LA VECCHIA RDM E LA NUOVA RDM . AI SENSI DI DETTO ACCORDO , LA NUOVA RDM RILEVAVA DETERMINATI REPARTI DELL ' IMPRESA , IVI COMPRESO TUTTO IL PERSONALE ADDETTO AGLI STESSI , E ASSUMEVA INOLTRE UNA PARTE DEL PERSONALE DEI REPARTI NON RILEVATI , VALE A DIRE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI . GLI ALTRI DIPENDENTI , INVECE , TRA I QUALI GLI ATTORI NELLA CAUSA PRINCIPALE , VENIVANO LICENZIATI DAI CURATORI DELLA VECCHIA RDM .
5 INVOCANDO L ' INVALIDITA DI DETTO LICENZIAMENTO , GIACCHE RITENEVANO DI ESSERE PASSATI IPSO JURE ALLE DIPENDENZE DELLA NUOVA RDM DALLA DATA DEL TRASFERIMENTO , GLI INTERESSATI CITAVANO IN GIUDIZIO QUEST ' ULTIMA DINANZI AL KANTONRECHTER DI ROTTERDAM , ONDE OTTENERE LA CORRESPONSIONE DELLO STIPENDIO LORO SPETTANTE DAL 7 APRILE 1983 SINO ALLA DATA DELLO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO . ESSI CHIEDEVANO , INOLTRE , CHE CON PROVVEDIMENTO PROVVISORIO LA NUOVA RDM FOSSE CONDANNATA A VERSARE LORO , DAL 7 APRILE 1983 O , IN SUBORDINE , A DECORRERE DALLA DATA DELL ' EMENDATO PROVVEDIMENTO , UN IMPORTO MENSILE PARI AL LORO STIPENDIO , NONCHE A CONSENTIRE LORO DI SVOLGERE IL NORMALE LAVORO . A SOSTEGNO DELLA DOMANDA ESSI DEDUCEVANO CHE IL NEGOZIO DI CUI TRATTASI VA CONSIDERATO UN TRASFERIMENTO DI IMPRESA O DI UNA PARTE DI IMPRESA AI SENSI DEGLI ARTT . 1639 AA E 1639 BB DEL CODICE CIVILE OLANDESE , AGGIUNTI CON LEGGE 15 MAGGIO 1981 , DESTINATA A METTERE IN ATTO LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 14 FEBBRAIO 1977 , N . 77/187 .
6 DETTA DIRETTIVA , EMANATA DAL CONSIGLIO IN FORZA PARTICOLARMENTE DELL ' ART . 100 DEL TRATTATO MIRA , COME E DETTO NELLA MOTIVAZIONE , A ' PROTEGGERE I LAVORATORI IN CASO DI CAMBIAMENTO DI IMPRENDITORE , IN PARTICOLARE PER ASSICURARE IL MANTENIMENTO DEI LORO DIRITTI ' . A QUESTO SCOPO ESSA STABILISCE ALL ' ART . 3 , N . 1 CHE ' I DIRITTI E GLI OBBLIGHI CHE RISULTANO PER IL CEDENTE DA UN CONTRATTO DI LAVORO O DA UN RAPPORTO DI LAVORO PREESISTENTE ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO ... SONO , IN CONSEGUENZA DI TALE TRASFERIMENTO , TRASFERITI AL CESSIONARIO ' . L ' ART . 4 , N . 1 GARANTISCE LA TUTELA DEI LAVORATORI CONTRO IL LICENZIAMENTO DELLA PARTE DEL CEDENTE O DEL CESSIONARIO , SALVI RESTANDO TUTTAVIA ' I LICENZIAMENTI CHE POSSONO AVER LUOGO PER MOTIVI ECONOMICI , TECNICI OD ORGANIZZATIVI CHE COMPORTANO VARIAZIONI SUL PIANO DELL ' OCCUPAZIONE ' . INOLTRE , LA DIRETTIVA IMPONE , CON L ' ART . 6 , DETERMINATI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL CEDENTE E DEL CESSIONARIO DI INFORMARE E DI CONSULTARE I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI COINVOLTI NEL TRASFERIMENTO . INFINE L ' ART . 7 PRECISA CHE LA DIRETTIVA ' NON PREGIUDICA LA FACOLTA DEGLI STATI MEMBRI DI APPLICARE O DI INTRODURRE DISPOSIZIONI ... PIU FAVOREVOLI AI LAVORATORI ' .
7 RITENENDO CHE L ' EMANANDA PRONUNCIA DIPENDESSE DA QUESTIONI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA 77/187 SUMMENZIONATA , IL KANTONRECHTER DI ROTTERDAM HA SOSPESO IL PROCEDIMENTO PER SOTTOPORRE ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :
' 1 ) SE IL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 1 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 77/187/CEE COMPRENDA ANCHE L ' IPOTESI IN CUI IL CEDENTE DELL ' IMPRESA SIA STATO DICHIARATO FALLITO OVVERO ABBIA OTTENUTO LA ' ' SURSEANCE VAN BETALING ' ' ( AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA ).
' 2 ) SE IL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA MENZIONATA DIRETTIVA COMPRENDA ANCHE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI CHE DERIVANO PER IL CEDENTE DA CONTRATTI DI LAVORO ESISTENTI ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO E STIPULATI CON LAVORATORI CHE NON SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA IMPLICANTI L ' IMPIEGO DI MEZZI DELL ' AZIENDA ASSEGNATI ALLA PARTE DELL ' IMPRESA CHE E STATA TRASFERITA .
' 3 ) SE IL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA MENZIONATA DIRETTIVA COMPRENDA ANCHE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI CHE DERIVANO PER IL CEDENTE DA CONTRATTI DI LAVORO ESISTENTI ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO E STIPULATI CON LAVORATORI ADDETTI AD UN UFFICIO AMMINISTRATIVO DELL ' IMPRESA ( AD ESEMPIO SERVIZI GENERALI , UFFICIO DEL PERSONALE , ECC .) LA CUI ATTIVITA ANDAVA A VANTAGGIO DELLA PARTE TRASFERITA DELL ' IMPRESA , MA CHE COME TALE NON E STATO TRASFERITO . '
SULLA PRIMA QUESTIONE
8 LA PRIMA QUESTIONE E IDENTICA A UNA QUESTIONE SOLLEVATA NELLA CAUSA 135/83 ( ABELS ) SULLA QUALE LA CORTE SI E PRONUNCIATA CON SENTENZA ODIERNA .
9 IN QUESTA SENTENZA LA CORTE HA DICHIARATO , PER QUEL CHE RIGUARDA DETTA QUESTIONE , CHE :
' L ' ART . 1 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 14 FEBBRAIO 1977 , N . 771/87 NON SI APPLICA AI TRASFERIMENTI DI UN ' IMPRESA , DI UNO STABILIMENTO O DI UNA PARTE DI STABILIMENTO IN UNA SITUAZIONE NELLA QUALE IL CEDENTE E STATO DICHIARATO FALLITO , RIMANENDO INTESO CHE L ' IMPRESA O LO STABILIMENTO IN QUESTIONE FA PARTE DEL PATRIMONIO FALLIMENTARE , SALVA RESTANDO TUTTAVIA LA FACOLTA DEGLI STATI MEMBRI DI APPLICARE A SIFFATTO TRASFERIMENTO IN MODO AUTONOMO I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA . QUESTA SI APPLICA CIONONDIMENO AL TRASFERIMENTO DI UN ' IMPRESA , DI UNO STABILIMENTO O DI UNA PARTE DI STABILIMENTO AD UN ALTRO IMPRENDITORE OPERATO NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO COME QUELLO DELLA ' ' SURSEANCE VAN BETALING ' ' ( AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA ). '
10 PER LA MOTIVAZIONE , E OPPORTUNO FAR RICHIAMO ALLA SUMMENZIONATA SENTENZA , IL CUI TESTO E ALLEGATO ALLA PRESENTE .
SULLA SECONDA E TERZA QUESTIONE
11 CON LA SECONDA E LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE IN SOSTANZA SE L ' ART . 3 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA 77/187 VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO COMPRENDE ANCHE I DIRITTI E LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI PER IL CEDENTE DA UN CONTRATTO DI LAVORO O DA UN RAPPORTO DI LAVORO ESISTENTE ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO E STIPULATO CON DIPENDENTI CHE , PUR NON ESSENDO ADDETTI ALLA PARTE TRASFERITA DELL ' IMPRESA , SVOLGONO DETERMINATE ATTIVITA IM PLICANTI L ' IMPIEGO DI MEZZI DELL ' AZIENDA ASSEGNATI ALLA PARTE TRASFERITA O CHE , ESSENDO ADDETTI AD UN UFFICIO AMMINISTRATIVO DELL ' IMPRESA CHE NON E STATO TRASFERITO COME TALE , SVOLGEVANO DETERMINATE ATTIVITA A VANTAGGIO DELLA PARTE TRASFERITA .
12 A NORMA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI SOPRA ' I DIRITTI E GLI OBBLIGHI CHE RISULTANO PER IL CEDENTE DA UN CONTRATTO DI LAVORO O DA UN RAPPORTO DI LAVORO ESISTENTE ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 1 , N . 1 , SONO , IN CONSEGUENZA DI TALE TRASFERIMENTO , TRASFERITI AL CESSIONARIO ' .
13 A QUESTO PROPOSITO , LA ROTTERDAMSCHE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ OSSERVA CHE SOLO I DIPENDENTI OCCUPATI A TEMPO PIENO O SOSTANZIALMENTE A TEMPO PIENO NELLA PARTE TRASFERITA DELL ' IMPRESA SONO COINVOLTI NEL TRASFERIMENTO A MOTIVO DEL LORO RAPPORTO DI LAVORO , MENTRE NE SONO ESCLUSI COLORO CHE SVOLGONO COMPITI PARZIALI IN ALTRI STABILIMENTI O ALTRE PARTI DI STABILIMENTO E COLORO CHE , PUR LAVORANDO PER DIVERSI STABILIMENTI O PARTI DI STABILIMENTO , FANNO PARTE DELL ' ORGANICO RESTANTE .
14 LA COMMISSIONE SOSTIENE INVECE CHE IL SOLO CRITERIO DECISIVO PER IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DELLE OBBLIGAZIONI DEI LAVORATORI CONSISTE NEL SE L ' UFFICIO AL QUALE ERANO ADDETTI E NELL ' AMBITO DEL QUALE SI CONCRETAVA , SOTTO IL PROFILO ORGANIZZATIVO , IL RAPPORTO DI LAVORO , VENGA TRASFERITO O MENO .
15 LA TESI DELLA COMMISSIONE VA ACCOLTA . INFATTI , IL RAPPORTO DI LAVORO E ESSENZIALMENTE CARATTERIZZATO DAL VINCOLO ESISTENTE TRA IL LAVORATORE E LA PARTE DELL ' IMPRESA O DELLO STABILIMENTO CUI ESSO E ADDETTO PER SVOLGERE IL SUO COMPITO . PER STABILIRE SE I DIRITTI E LE OBBLIGAZIONI SCATURENTI DA UN RAPPORTO DI LAVORO VENGANO TRASFERITI , A NORMA DELLA DIRETTIVA 77/187 , PER EFFETTO DI UN TRASFERIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 1 , N . 1 , DELLA STESSA , BASTA QUINDI ACCERTARE A QUALE PARTE DELL ' IMPRESA O DELLO STABILIMENTO IL LAVORATORE FOSSE ADDETTO .
16 SI DEVONO QUINDI RISOLVERE LA SECONDA E LA TERZA QUESTIONE DICHIARANDO CHE L ' ART . 3 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA 77/187 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO NON COMPRENDE I DIRITTI E LE OBBLIGAZIONI SCATURENTI PER IL CEDENTE DA UN CONTRATTO DI LAVORO O DA UN RAPPORTO DI LAVORO ESISTENTE ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO E STIPULATO CON LAVORATORI CHE , PUR NON APPARTENENDO ALLA PARTE TRASFERITA DELL ' IMPRESA , SVOLGEVANO DETERMINATE ATTIVITA IMPLICANTI L ' IMPIEGO DI MEZZI DELL ' AZIENDA ASSEGNATI ALLA PARTE TRASFERITA O CHE , ESSENDO ADDETTI AD UN UFFICIO AMMINISTRATIVO DELL ' IMPRESA NON TRASFERITO COME TALE , SVOLGEVANO TALUNE ATTIVITA A VANTAGGIO DELLA PARTE TRASFERITA .
SULLE SPESE
17 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI OLANDESE E DANESE NONCHE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI AD ESSA SOTTOPOSTE DAL KANTONRECHTER DI ROTTERDAM CON SENTENZA 25 AGOSTO 1983 , DICHIARA :
1 ) L ' ART . 1 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 14 FEBBRAIO 1977 , N . 77/187 NON SI APPLICA AI TRASFERIMENTI DI UN ' IMPRESA , DI UNO STABILIMENTO O DI UNA PARTE DI STABILIMENTO IN UNA SITUAZIONE NELLA QUALE IL CEDENTE E STATO DICHIARATO FALLITO , RIMANENDO INTESO CHE L ' IMPRESA O LO STABILIMENTO IN QUESTIONE FA PARTE DEL PATRIMONIO FALLIMENTARE , SALVA RESTANDO TUTTAVIA LA FACOLTA DEGLI STATI MEMBRI DI APPLICARE A SIFFATTO TRASFERIMENTO IN MODO AUTONOMO I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA . QUESTA SI APPLICA CIONONDIMENO AL TRASFERIMENTO DI UN ' IMPRESA , DI UNO STABILIMENTO O DI UNA PARTE DI STABILIMENTO AD UN ALTRO IMPRENDITORE OPERATO NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO COME QUELLO DELLA ' SURSEANCE VAN BETALING ' ( AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA ).
2 ) L ' ART . 3 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA 77/187 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO NON COMPRENDE I DIRITTI E LE OBBLIGAZIONI SCATURENTI PER IL CEDENTE DA UN CONTRATTO DI LAVORO O DA UN RAPPORTO DI LAVORO ESISTENTE ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO E STIPULATO CON LAVORATORI CHE , PUR NON APPARTENENDO ALLA PARTE DELL ' IMPRESA TRASFERITA , SVOLGEVANO DETERMINATE ATTIVITA IMPLICANTI L ' IMPIEGO DI MEZZI DELL ' AZIENDA ASSEGNATI ALLA PARTE TRASFERITA O CHE , ESSENDO ADDETTI AD UN UFFICIO AMMINISTRATIVO DELL ' IMPRESA NON TRASFERITO COME TALE , SVOLGEVANO TALUNE ATTIVITA A VANTAGGIO DELLA PARTE TRASFERITA .