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Document 61983CJ0111

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 1984.
Santo Picciolo contro Parlamento europeo.
Dipendenti: assunzione, applicazione dell'articolo 29, n. 2, dello statuto.
Causa 111/83.

Raccolta della Giurisprudenza 1984 -02323

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:200

61983J0111

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 30 MAGGIO 1984. - SANTO PICCIOLO CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI : ASSUNZIONE, APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 29, N. 2, DELLO STATUTO. - CAUSA 111/83.

raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 02323


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - AVVISO DI POSTO VACANTE - ATTO DI CANDIDATURA - OBBLIGO DEL CANDIDATO DI FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI - NECESSITA DI ULTERIORI INFORMAZIONI - POTERE DISCREZIONALE DELL ' AMMINISTRAZIONE

2 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - AVVISO DI POSTO VACANTE - ESAME DELLE CANDIDATURE ALLA LUCE DEI REQUISITI INDICATI - POTERE DISCREZIONALE DELL ' AMMINISTRAZIONE - SINDACATO GIURISDIZIONALE - LIMITI

3 . DIPENDENTI - DECISIONE CHE RECA PREGIUDIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - OGGETTO

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 25 )

4 . DIPENDENTI - DECISIONE INDIVIDUALE - COMUNICAZIONE TARDIVA - CONSEGUENZE

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 25 )

5 . DIPENDENTI - RICORSO - INTERESSE AD AGIRE - RICORSO D ' ANNULLAMENTO DIRETTO CONTRO LA NOMINA DI UN TERZO - IRRICEVIBILITA - PRESUPPOSTI

( STATUTO DEL PERSONALE , ARTT . 90 E 91 )

Massima


1 . IN UN PROCEDIMENTO PER L ' ASSUNZIONE O PER IL TRASFERIMENTO SPETTA A CIASCUN CANDIDATO DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI CHE CONSENTONO ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DI ACCERTARE SE L ' INTERESSATO POSSIEDA I REQUISITI INDICATI NELL ' AVVISO DI POSTO VACANTE . SPETTA UNICAMENTE A QUESTA AUTORITA O , EVENTUALMENTE , AL COMITATO DI SELEZIONE IL VALUTARE SE SIA IL CASO DI CHIEDERE AI CANDIDATI ULTERIORI INFORMAZIONI .

2 . SPETTA ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA IL VALUTARE SE IL CANDIDATO POSSIEDA I REQUISITI PRESCRITTI DALL ' AVVISO DI POSTO VACANTE E QUESTA VALUTAZIONE PUO ESSERE IMPUGNATA SOLO PER ERRORE MANIFESTO .

3 . L ' OBBLIGO DI MOTIVARE LA DECISIONE CHE RECHI PREGUIDIZIO HA LO SCOPO DI CONSENTIRE ALLA CORTE DI ESERCITARE IL PROPRIO SINDACATO DI LEGITTIMITA SULLA DECI SIONE , NONCHE DI FORNIRE ALL ' INTERESSATO LE INDICAZIONI NECESSARIE PER STABILIRE SE LA DECISIONE SIA FONDATA .

4 . IL RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DI UNA DECISIONE INDIVIDUALE ALL ' INTERESSATO NON PUO IMPLICARE L ' ANNULLAMENTO DI QUESTA , DATO CHE LA COMUNICAZIONE E UN ATTO POSTERIORE ALLA DECISIONE E QUINDI NON ESERCITA ALCUNA INFLUENZA SUL CONTENUTO DELLA STESSA .

5 . PERCHE UN DIPENDENTE POSSA PROPORRE RICORSO A NORMA DEGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO CONTRO UNA DECISIONE DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA OCCORRE CHE EGLI ABBIA UN INTERESSE PERSONALE ALL ' ANNULLAMENTO DELL ' ATTO .

IL DIPENDENTE CHE NON POSSA VALIDAMENTE PRETENDERE UN POSTO VACANTE , PER MANCANZA DEI PRESCRITTI REQUISITI , NON HA ALCUN INTERESSE LEGITTIMO ALL ' ANNULLAMENTO DELLA NOMINA DI UN TERZO A DETTO POSTO .

Parti


NELLA CAUSA 111/83 ,

SANTO PICCIOLO , DIPENDENTE DELL ' UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITA EUROPEE , CON L ' AVVOCATO DOMICILIATARIO VICTOR BIEL , DEL FORO DI LUSSEMBURGO , CON STUDIO IVI IN 18 A , RUE DES GLACIS ,

RICORRENTE ,

CONTRO

PARLAMENTO EUROPEO , RAPPRESENTATO DAL SIG . MANFRED PETER , CAPO DELLA DIVISIONE QUESTIONI GIURIDICHE AMMINISTRATIVE , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DALL ' AVV . ALEX BONN , DEL FORO DI LUSSEMBURGO , E CON DOMICILIO ELETTO PRESSO LO STESSO , IN 22 , COTE D ' EICH ,

CONVENUTO ,

Oggetto della causa


AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI NON DAR SEGUITO ALLA CANDIDATURA DEL RICORRENTE AD UN POSTO DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE ( CARRIERA A 5/A 4 ) PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO NONCHE DELLA DECISIONE DI ATTRIBUIRE IL POSTO AD UN ALTRO CANDIDATO ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 15 GIUGNO 1983 , IL SIG . SANTO PICCIOLO , DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , HA PROPOSTO UN RICORSO DIRETTO , IN SOSTANZA , ALL ' ANNULLAMENTO DI DUE DECISIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO , UNA DELLE QUALI NON DA SEGUITO ALLA CANDIDATURA DEL RICORRENTE AD UN POSTO DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE , MENTRE L ' ALTRA NOMINA UN ALTRO CANDIDATO A NORMA DELL ' ART . 29 , N . 2 , DELLO STATUTO DEL PERSONALE .

2 DAL FASCICOLO SI DESUME CHE , ESSENDO DIVENUTO VACANTE UN POSTO DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE ( CARRIERA A 5/A 4 ) PRESSO LA DIVISIONE TESORERIA E CONTABI LITA DELLA DIREZIONE GENERALE DELL ' AMMINISTRAZIONE , DEL PERSONALE E DELLE FINANZE DEL PARLAMENTO EUROPEO ( IN PROSIEGUO : ' IL PARLAMENTO ' ), QUESTO PUBBLICAVA L ' AVVISO DI POSTO VACANTE 10 MAGGIO 1982 N . 3599 , CHE DAVA INIZIO AL PROCEDIMENTO PER LA COPERTURA DI TALE POSTO MEDIANTE TRAMUTAMENTO O PROMOZIONE A NORMA DELL ' ART . 29 , N . 1 , LETT . A ), DELLO STATUTO . PER QUANTO RIGUARDA LA ' NATURA DELLE FUNZIONI ' ED I ' TITOLI E COGNIZIONI RICHIESTI ' , DA DETTO AVVISO EMERGE CHE IL NOMINANDO SAREBBE STATO ' RESPONSABILE , SOTTO LA SORVEGLIANZA DEL CONTABILE , DI TUTTI I SETTORI D ' ATTIVITA DELL ' UFFICIO CONTABILITA , DELL ' UFFICIO RECUPERI E DELL ' UFFICIO CONTROLLO DEI PAGAMENTI ANTICIPATI ' E CHE EGLI DOVEVA POSSEDERE , FRA L ' ALTRO , UNA ' OTTIMA CONOSCENZA DEI PROCEDIMENTI CONTABILI ' NONCHE ' ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA CONTABILITA INFORMATIZZATA ' .

3 TUTTAVIA , PRIMA CHE FOSSO SCADUTO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE , IL 18 MAGGIO 1982 IL PARLAMENTO TRASMETTEVA ALLE ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE , A NORMA DELL ' ART . 29 , N . 1 , LETT . C ) DELLO STATUTO , UN SECONDO AVVISO DI POSTO VACANTE N . PE/A/75 , ONDE COPRIRE LO STESSO POSTO MEDIANTE TRASFERIMENTO INTERISTITUZIONALE . QUESTO SECONDO AVVISO RIPRODUCEVA LETTERALMENTE , PER QUANTO RIGUARDA LA NATURA DELLE MANSIONI ED I TITOLI E COGNIZIONI RICHIESTI , IL SOPRAMENZIONATO AVVISO N . 3599 .

4 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE RELATIVE ALL ' AVVISO DI POSTO VACANTE N . PE/A/75 SCADEVA IL 3 GIUGNO 1982 . ORBENE , CON LETTERA 28 MAGGIO 1982 IL SEGRETARIO GENERALE DEL PARLAMENTO INFORMAVA LA COMMISSIONE PARITETICA DI AVERE , ' DATE LE CARATTERISTICHE MOLTO SPECIFICHE DI QUESTO POSTO , . . . DECISO DI VALERSI DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 29 , N . 2 , DELLO STATUTO ' . DI CONSEGUENZA SOTTOPONEVA ALLA COMMISSIONE UN PROGETTO DI AVVISO DI ASSUNZIONE ( N . PE/5/S ), CHE IN SOSTANZA RIPRODUCEVA ANCH ' ESSO I PRECEDENTI AVVISI PER QUANTO RIGUARDA LA NATURA DELLE MANSIONI ED I TITOLI E LE COGNIZIONI RICHIESTI .

5 CON LETTERA 28 GIUGNO 1982 LA COMMISSIONE PARITETICA DICHIARAVA CHE IL VALERSI DELL ' ART . 29 , N . 2 , DELLO STATUTO APPARIVA GIUSTIFICATO , RILEVANDO TUTTAVIA CHE ALLA COSA DOVEVA ESSERE DATA UNA CERTA PUBBLICITA , IVI COMPRESA LA PUBBLICAZIONE DELL ' AVVISO NELLA GAZZETTA UFFICIALE . QUESTA PUBBLICAZIONE NON AVEVA TUTTAVIA LUOGO .

6 I DUE PRIMI AVVISI DI POSTO VACANTE , CIOE QUELLI N . 3599 E N . PE/A/75 , CAUSAVANO IN TUTTO DUE CANDIDATURE . PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO AVVISO , UN SOLO DIPENDENTE , INQUADRATO NEL GRADO B 1 , PRESENTAVA LA CANDIDATURA ESPRIMENDO IL DESIDERIO DI PARTECIPARE AD UN CONCORSO INTERNO . PER IL SECONDO AVVISO , LA SOLA CANDIDATURA ERA QUELLA PRESENTATA IL 27 MAGGIO 1982 DAL RICORRENTE , AMMINISTRATORE DI GRADO A 6 ( PROMOVIBILE ) PRESSO L ' UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITA EUROPEE DI LUSSEMBURGO . IL RICORRENTE ALLEGAVA ALLA CANDIDATURA IL CURRICULUM VITAE , CONTENENTE FRA L ' ALTRO UNA DESCRIZIONE PIUTTOSTO PARTICOLAREGGIATA DELLA SUA ESPERIENZA PROFESSIONALE PRIMA DELL ' ENTRATA IN SERVIZIO PRESSO LE COMUNITA NONCHE DELLE SUE ATTIVITA , PRESSO L ' UFFICIO PUBBLICAZIONI , NEL CAMPO DELLA CONTABILITA DI BILANCIO , COMMERCIALE E ANALITICA . PER QUANTO RIGUARDA LE SUE ATTIVITA NEL CAMPO INFORMATICO , IL RICORRENTE RICORDAVA IN PARTICOLARE DI AVER COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA ' SAGAP-2 ' .

7 IL RICORRENTE , CHE NON ERA STATO INFORMATO DELLO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI D ' ASSUNZIONE , IL 5 LUGLIO 1982 INVIAVA UNA LETTERA AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO CHIEDENDO CHE LA SUA CANDIDATURA FOSSE PRESA IN ESAME . CON LETTERA 20 AGOSTO 1982 IL PARLAMENTO GLI RISPONDEVA CHE LA SCELTA DELLA DIREZIONE DELLE FINANZE E DELL ' INFORMATICA ERA ' CADUTA SU UN ALTRO CANDIDATO ' . LA LETTERA PROSEGUIVA :

' L ' UFFICIO INTERESSATO HA INFATTI RITENUTO CHE LA SUA PREPARAZIONE E LA SUA ESPERIENZA PROFESSIONALE NON CORRISPONDESSERO AI TITOLI RICHIESTI , INDICATI NELL ' AVVISO DI TRASFERIMENTO , IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA ' ' L ' ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA CONTABILITA INFORMATIZZATA ' ' .

DATO CHE PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO L ' INFORMATICA SI TROVA GIA AD UNO STADIO MOLTO AVANZATO ED AVRA NEL PROSSIMO FUTURO GRANDE SVILUPPO QUEST ' ESPERIENZA E INDISPENSABILE PER LA NOMINA A DETTO POSTO ' .

8 RISULTA INFATTI CHE IL POSTO ERA STATO OFFERTO GIA IL 5 LUGLIO 1982 AD UN ALTRO CANDIDATO , SECONDO IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 29 , N . 2 , DELLO STATUTO . CON DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 6 AGOSTO 1982 QUESTO CANDIDATO VENIVA NOMINATO IN PROVA AL POSTO VACANTE COL GRADO A 5 E CON EFFETTO DAL 1* AGOSTO 1982 .

9 IL 18 NOVEMBRE 1982 IL RICORRENTE PROPONEVA RECLAMO CONTRO LE DECISIONI DI NON DAR SEGUITO ALLA SUA CANDIDATURA E DI NOMINA DELL ' ALTRO CANDIDATO . NON AVENDO IL RECLAMO AVUTO ESITO , HA PROPOSTO IL PRESENTE RICORSO .

SULLA DOMANDA DIRETTA ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI NON DAR SEGUITO ALL ' ATTO DI CANDIDATURA DEL RICORRENTE

10 IN PRIMO LUOGO IL RICORRENTE SOSTIENE CHE , NON DANDO SEGUITO ALLA SUA CANDIDATURA , L ' AMMINISTRAZIONE HA ESPRESSO UN GIUDIZIO SENZA AVER PROCEDUTO AD UN CONTROLLO , SOPRATTUTTO , SENZA AVER PRESO CONTATTO CON LUI . IL CANDIDATO AVREBBE DIRITTO A CHE IL SUO ATTO DI CANDIDATURA FOSSE ACCURATAMENTE ESAMINATO . ORBENE , NON VI SAREBBE STATA NEMMENO LA PARVENZA DI UN ESAME , DATO CHE LA RAPIDITA DELLA SELEZIONE AVREBBE IMPEDITO UN ESAME APPROFONDITO DEI CANDIDATI . DI CONSEGUENZA LA LEGITTIMA FIDUCIA DEL RICORRENTE NELL ' AIPN SAREBBE STATA PROFONDAMENTE SCOSSA E DELUSA . QUESTA AVREBBE TRASGREDITO IL PRINCIPIO DELLA SANA AMMINISTRAZIONE E L ' ASSUNTO SECONDO IL QUALE LA CANDIDATURA DEL RICORRENTE NON SAREBBE STATA CONFORME AI REQUISITI INDICATI NELL ' AVVISO DI POSTO VACANTE SAREBBE DEL TUTTO GRATUITO .

11 SECONDO IL PARLAMENTO , L ' AMMINISTRAZIONE E STATA PERFETTAMENTE IN GRADO DI VALUTARE - ED HA EFFETTIVAMENTE VALUTATO - I TITOLI DEL RICORRENTE CHE SI DESUMONO DALL ' ATTO DI CANDIDATURA E DAI RELATIVI ALLEGATI , IN PARTICOLARE DAL CURRICULUM VITAE . UN COLLOQUIO COL RICORRENTE NON AVREBBE POTUTO FORNIRE ELEMENTI DI VALUTAZIONE NUOVI O ULTERIORI .

12 IN SEGUITO AI QUESITI POSTI DALLA CORTE , IL PARLAMENTO HA PRECISATO CHE LA CANDIDATURA DEL RICORRENTE E STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE CONTEMPORANEAMENTE A QUELLE PRESENTATE NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO A NORMA DELL ' ART . 29 , N . 2 , DELLO STATUTO . LA SELEZIONE SAREBBE STATA EFFETTUATA DA UN COMITATO DI SELEZIONE UFFICIOSO , IL QUALE AVREBBE PROCEDUTO ANZITUTTO ALL ' ESAME DEI FASCICOLI DEI CANDIDATI . IN BASE A QUEST ' ESAME , IL COMITATO AVREBBE DECISO SE FOSSE IL CASO DI CONVOCARE I CANDIDATI PER UN COLLOQUIO . ORBENE , NEL CASO DEL RICORRENTE IL COMITATO AVREBBE RITENUTO CHE EGLI NON POSSEDEVA IL REQUISITO ESSENZIALE DELLA ' ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA CONTABILITA INFORMATIZZATA ' E CHE UN COLLOQUIO COL CANDIDATO NON ERA ATTO A FORNIRE NUOVI ELEMENTI DI VALUTAZIONE . 13 IN PROPOSITO VA RILEVATO CHE , IN UN PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE O DI TRASFERIMENTO , SPETTA A CIASCUN CANDIDATO IL FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI CHE CONSENTANO ALL ' AIPN DI ACCERTARE SE L ' INTERESSATO POSSIEDA I REQUISITI INDICATI NELL ' AVVISO DI POSTO VACANTE . SPETTA UNICAMENTE A QUEST ' AUTORITA O , EVENTUALMENTE , AL COMITATO DI SELEZIONE LO STABILIRE SE SIA IL CASO DI CHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI AI CANDIDATI . NELLA PRESENTE FATTISPECIE IL RICORRENTE NON HA NEMMENO INDICATO LE INFORMAZIONI CHE , A SUO PARERE , SAREBBERO STATE NECESSARIE O UTILI PER COMPLETARE QUELLE CONTENUTE NEL CURRICULUM VITAE E QUELLE GIA NOTE AL COMITATO DI SELEZIONE CIRCA LA NATURA DELLE ATTIVITA AFFERENTI NELL ' UFFICIO CUI ERA ADDETTO . DI CONSEGUENZA , DATO CHE IL RICORRENTE NON HA AFFATTO DIMOSTRATO CHE L ' ATTO DI CANDIDATURA NON SIA STATO PRESO IN ATTENTA CONSIDERAZIONE NEL PROCEDIMENTO D ' ASSUNZIONE , QUESTO PRIMO MEZZO E DEL TUTTO INFONDATO .

14 IN SECONDO LUOGO IL RICORRENTE DEDUCE CHE LA MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO DI DAR SEGUITO ALLA CANDIDATURA , CONSISTENTE NEL DICHIARARE CHE LA SUA PREPARAZIONE E LA SUA ESPERIENZA PROFESSIONALE NON CORRISPONDEVANO AI PRESCRITTI REQUISITI , E COMUNQUE ERRATA . SAREBBE INFATTI NOTORIO CHE EGLI POSSIEDE UN ' AMPIA CONOSCENZA DELLA CONTABILITA INFORMATICA E CHE , NEL SUO POSTO ATTUALE PRESSO LA COMMISSIONE , EGLI SI OCCUPA ANCHE DELLA CONTABILITA INFORMATICA DEL PARLAMENTO .

15 NELLE MEMORIE IL PARLAMENTO SI E LIMITATO A RILEVARE CHE LE COGNIZIONI DEL RICORRENTE DEVONO ESSERE VALUTATE DALL ' AIPN NON GIA DAL CANDIDATO STESSO . TUTTAVIA , RISPONDENDO AI QUESITI POSTI DALLA CORTE , IL PARLAMENTO HA PRECISATO CHE PROPRIO IN BASE AL CURRICULUM VITAE DEL RICORRENTE IL COMITATO DI SELEZIONE HA RITENUTO CHE IL CANDIDATO NON POSSEDESSE IL REQUISITO ESSENZIALE DELLA ' ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA CONTABILITA INFORMATIZZATA ' . L ' ESPERIENZA MATURATA DAL RICORRENTE NEL SUO ATTUALE POSTO NON SAREBBE STATA GIUDICATA SUFFICIENTE , DATO CHE , PRESSO IL PARLAMENTO , COMPITI ANALOGHI ERANO AFFIDATI AD UN DIPENDENTE DI GRADO B 1 . PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA SAGAP-2 NOMINATO NEL CURRICULUM VITAE DEL RICORRENTE , ESSO RIGUARDEREBBE SOLO L ' INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DI INDIRIZZI E NON CORRISPONDEREBBE QUINDI AI PRESCRITTI REQUISITI . IL RICORRENTE NON HA CONTESTATO QUESTE ASSERZIONI .

16 SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , SPETTA ALL ' AIPN VALUTARE SE IL CANDIDATO POSSIEDA I REQUISITI INDICATI NELL ' AVVISO DI POSTO VACANTE E QUESTA VALUTAZIONE PUO ESSERE IMPUGNATA SOLO IN CASO DI ERRORE MANIFESTO .

17 ORBENE , IN SEGUITO ALLE PRECISAZIONI FORNITE DAL PARLAMENTO CIRCA I MERITI DEL RICORRENTE RISPETTO AI REQUISITI PRESCRITTI PER IL POSTO DI CUI TRATTASI , PER QUANTO RIGUARDA L ' ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA CONTABILITA INFORMATIZZATA , NON RISULTA CHE IL PARLAMENTO ABBIA COMMESSO UN ERRORE DI VALUTAZIONE NE , A MAGGIOR RAGIONE , UN ERRORE MANIFESTO RITENENDO CHE IL RICORRENTE NON POSSEDESSE I REQUISITI INDICATI IN PROPOSITO DALL ' AVVISO DI POSTO VACANTE . DI CONSEGUENZA , IL SECONDO MEZZO DEL RICORRENTE VA DISATTESO .

18 IL CANDIDATO ASSUME INOLTRE CHE L ' INSUCCESSO DELLA SUA CANDIDATURA NON E STATO ADEGUATAMENTE MOTIVATO . LA MOTIVAZIONE DOVREBBE METTERE IL CANDIDATO NON PRESCELTO IN GRADO DI CONOSCERE I POSSIBILI MOTIVI DELL ' INSUCCESSO E FARGLI SAPERE I DATI OBIETTIVI SUI QUALI LA SELEZIONE SI BASA . ORBENE , I MOTIVI DICHIARATI DELL ' INSUCCESSO SI LIMITEREBBERO AD UN SEMPLICE RICHIAMO ALL ' ASSERITO REQUISITO MANCANTE .

19 SECONDO IL PARLAMENTO , LA MOTIVAZIONE DELL ' INSUCCESSO DEL RICORRENTE ERA APPROPRIATA E SUFFICIENTE . L ' AMMINISTRAZIONE AVREBBE INFORMATO IL RICORRENTE NON SOLO DEL FATTO CHE NON ERA STATO PRESCELTO , MA ANCHE DELLE RAGIONI CHE AVEVANO DETTATO QUESTA DECISIONE , TENUTO CONTO DELLE CARATTERISTISCHE E DELLE ESIGENZE DEL POSTO DA COPRIRE .

20 IN PROPOSITO SI DEVE RICORDARE LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SECONDO LA QUALE L ' OBBLIGO DI MOTIVARE LA DECISIONE CHE RECHI PREGIUDIZIO HA LO SCOPO DI CONSENTIRE ALLA CORTE DI ESERCITARE IL PROPRIO SINDACATO SULLA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE , NONCHE DI FORNIRE ALL ' INTERESSATO LE INDICAZIONI NECESSARIE PER SAPERE SE LA DECISIONE SIA FONDATA O MENO .

21 NEL NOSTRO CASO IL PARLAMENTO HA DICHIARATO AL RICORRENTE CH ' EGLI NON POSSEDEVA IL REQUISITO RELATIVO ALL ' ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA CONTABILITA INFORMA TIZZATA . GLI HA DEL PARI CHIARITO PERCHE DETTA ESPERIENZA FOSSE INDISPENSABILE PER LA NOMINA AL POSTO DI CUI E CAUSA , MA NON HA PRECISATO LE RAGIONI PER CUI L ' ESPERIENZA CHE IL RICORRENTE AVEVA DICHIARATO NELL ' ATTO DI CANDIDATURA NON FOSSE SUFFICIENTE SOTTO QUESTO PROFILO .

22 NON SI PUO ESCLUDERE CHE QUESTA MOTIVAZIONE ABBIA CREATO NEL RICORRENTE DEI DUBBI CIRCA LA FONDATEZZA DEL PROVVEDIMENTO . CIONONDIMENO , LE PRECISAZIONI FORNITE DAL PARLAMENTO IN RISPOSTA AI QUESITI POSTI DALLA CORTE HANNO CONSENTITO A QUESTA DI ESERCITARE IL PROPRIO SINDACATO DI LEGITTIMITA E DI CONTROLLARE L ' ESATTEZZA DELLA MOTIVAZIONE . CIO PREMESSO , LA CONCISIONE DI QUESTA NON BASTA PER GIUSTIFICARE L ' ANNULLAMENTO DELL ' ATTO IMPUGNATO .

23 INFINE , NELLA REPLICA IL RICORRENTE SOSTIENE CHE LA DECISIONE DI CUI TRATTASI NONCHE LA MOTIVAZIONE DELLA STESSA GLI SONO STATE COMUNICATE CON RITARDO . EGLI SAREBBE STATO INFORMATO DELL ' INSUCCESSO SOLO A SUA REITERATA RICHIESTA , E CIO 50 GIORNI DOPO CHE IL POSTO ERA STATO OFFERTO AD UN ALTRO CANDIDATO .

24 SECONDO IL PARLAMENTO , QUESTO MEZZO DEL RICORRENTE VA DISATTESO , NON ESSENDO STATO FORMULATO NELL ' ATTO INTRODUTTIVO . IN OGNI CASO , LA COMUNICAZIONE NON POTREBBE ESSERE CONSIDERATA TARDIVA E , ANCHE SE LO FOSSE , QUESTA CIRCOSTANZA NON AVREBBE LESO IL RICORRENTE .

25 ANCHE SE , NEL PRESENTE CASO , LA COMUNICAZIONE E STATA EFFETTIVAMENTE EFFETTUATA CON UN DEPLOREVOLE RITARDO , BASTA RICORDARE , SENZA CHE SIA NECESSARIO STATUIRE SULLA TARDIVITA DEL MEZZO , LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SECONDO LA QUALE IL RITARDO NELLA COMUNICAZIONE ALL ' INTERESSATO DI UNA DECISIONE INDIVIDUALE NON PUO IMPLICARNE L ' ANNULLAMENTO , DATO CHE LA COMUNICAZIONE E UN ATTO POSTERIORE ALLA DECISIONE E , QUINDI , NON HA ALUNA INFLUENZA SUL SUO CONTENUTO ( VEDI SENTENZA 29 . 10 . 1981 , ARNING/COMMISSIONE , 125/80 , RACC ., PAG . 2539 ).

26 DATO CHE I MEZZI DEDOTTI DAL RICORRENTE A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DIRETTA ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI NON DAR SEGUITO ALLA SUA CANDIDATURA SI SONO RIVELATI NEL LORO COMPLESSO INFONDATI , LA DOMANDA STESSA VA RESPINTA .

SULLA DOMANDA DIRETTA ALL ' ANNULLAMENTO DELLA NOMINA DI UN ALTRO CANDIDATO

27 A QUESTO PROPOSITO IL RICORRENTE SOSTIENE CHE NON RICORREVANO I PRESUPPOSTI PER VALERSI DELLO SPECIALE PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE CONTEMPLATO DALL ' ART . 29 , N . 2 , DELLO STATUTO , E CHE DI CONSEGUENZA LA NOMINA VA ANNULLATA .

28 IL PARLAMENTO ECCEPISCE L ' IRRICEVIBILITA DELLA DOMANDA . DATO CHE IL RICORRENTE NON POSSEDEVA I REQUISITI PER ESSERE NOMINATO , LA NOMINA DI UN ALTRO CANDIDATO NON PUO RECARGLI PREGIUDIZIO . INOLTRE , LA DOMANDA SAREBBE DEL PARI INFONDATA , POICHE NEL NOSTRO CASO ERANO SODDISFATTE TUTTE LE CONDIZIONI POSTE DALL ' ART . 29 , N . 2 .

29 E EFFETTIVAMENTE GIURISPRUDENZA COSTANTE CHE , PERCHE IL DIPENDENTE POSSA PROPORRE UN RICORSO A NORMA DEGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO CONTRO UNA DECISIONE DELL ' AIPN OCCORRE CH ' EGLI ABBIA UN INTERESSE PERSONALE ALL ' ANNULLAMENTO DELL ' ATTO ( VEDI SENTENZA 29 . 10 . 1975 , MARENCO E A./COMMISSIONE , DA 81 A 88/74 , RACC ., PAG . 1247 , E SENTENZA 30 . 6 . 1983 , SCHLOH/CONSIGLIO , 85/82 , RACC ., PAG . 2105 ). DATO CHE LE CENSURE DEDOTTE DAL RICORRENTE CONTRO LA DECISIONE DELL ' AIPN DI NON DAR SEGUITO ALLA SUA CANDIDATURA AL POSTO VACANTE SI SONO RIVELATE COMPLESSIVAMENTE INFONDATE , IL RICORRENTE NON HA ALCUN INTERESSE LEGITTIMO ALL ' ANNULLAMENTO DELLA NOMINA DI UN ALTRO CANDIDATO A TALE POSTO , AL QUALE EGLI NON PUO VALIDAMENTE PRETENDERE . DI CONSEGUENZA , QUESTA DOMANDA DEL RICORRENTE VA DICHIARATA IRRICEVIBILE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

30 BENCHE IL RICORRENTE SIA QUINDI RIMASTO SOCCOMBENTE IN TUTTI I MEZZI DEDOTTI , SI DEVE TUTTAVIA TENER CONTO , PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE , DELLE CONSIDERAZIONI SOPRA SVOLTE CIRCA LA CONCISIONE DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CON CUI L ' AIPN NON HA DATO SEGUITO ALLA CANDIDATURA DEL RICORRENTE . SOLO IN SEGUITO ALLE RISPOSTE DATE DAL PARLAMENTO AI QUESITI DELLA CORTE , INFATTI , E STATO POSSIBILE AL RICORRENTE VALUTARE IN PIENO IL CONTENUTO DELLA MOTIVAZIONE ESPRESSA . ORBENE , STANDO COSI LE COSE NON SI PUO FAR CARICO AL RICORRENTE DI AVER ADITO LA CORTE PER FAR SINDACARE LA LEGITTIMITA DELLE DECISIONI DELL ' AIPN .

31 E QUINDI OPPORTUNO APPLICARE L ' ART . 69 , PARAGRAFO 3 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , A NORMA DEL QUALE LA CORTE PUO CONDANNARE UNA PARTE , ANCHE SE NON SOCCOMBENTE , A RIMBORSARE ALL ' ALTRA LE SPESE CAUSATE DAL PROPRIO COMPORTAMENTO .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( SECONDA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE :

1 . IL RICORSO E RESPINTO .

2.IL PARLAMENTO EUROPEO SOPPORTERA TUTTE LE SPESE , IVI COMPRESE QUELLE DEL RICORRENTE .

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