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Document 61983CJ0105
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 16 May 1984. # Pakvries BV v Minister van Landbouw en Visserij. # Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands. # Community transit - Benelux arrangements. # Case 105/83.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 maggio 1984.
Pakvries BV contro Ministro dell'agricoltura e della pesca.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Transito comunitario: regime Benelux.
Causa 105/83.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 maggio 1984.
Pakvries BV contro Ministro dell'agricoltura e della pesca.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Transito comunitario: regime Benelux.
Causa 105/83.
Raccolta della Giurisprudenza 1984 -02101
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:178
SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 16 MAGGIO 1984. - PAKVRIES BV CONTRO MINISTRO OLANDESE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN). - TRANSITO COMUNITARIO : REGIME BENELUX. - CAUSA 105/83.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 02101
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . TRATTATO CEE - ARTICOLO 233 - OGGETTO - UNIONE REGIONALE BENELUX
( TRATTATO CEE , ART . 233 )
2.LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - TRANSITO COMUNITARIO - TRASGRESSIONI O IRREGOLARITA - RECUPERO DI TRIBUTI - STATO MEMBRO COMPETENTE - DEROGA ALLE NORME COMUNITARIE - ACCORDO BENELUX - APPLICABILITA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 542/69 , ARTT . 36 , N . 1 , E 59 )
1 . L ' ART . 233 DEL TRATTATO CEE HA LO SCOPO DI EVITARE CHE L ' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO ABBIA L ' EFFETTO DI DISTRUGGERE L ' UNIONE REGIONALE FRA IL BELGIO , IL LUSSEMBURGO ED I PAESI BASSI O DI OSTACOLARE IL SUO SVILUPPO . QUESTA DISPOSIZIONE CONSENTE DUNQUE AI DETTI TRE STATI MEMBRI DI APPLICARE LE NORME VIGENTI NELL ' AMBITO DELLA LORO UNIONE IN DEROGA ALLE NORME COMUNITARIE , TUTTE LE VOLTE CHE DETTA UNIONE PRECORRA L ' ATTUAZIONE DEL MERCATO COMUNE .
2.L ' ART . 59 DEL REGOLAMENTO N . 542/69 , RELATIVO AL TRANSITO COMUNITARIO , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE I PAESI BASSI POSSONO APPLICARE , AD UN DOCUMENTO DI TRANSITO COMUNITARIO , UN ACCORDO BENELUX CHE CONTEMPLI , IN DEROGA ALL ' ART . 36 , N . 1 , DI DETTO REGOLAMENTO , CHE L ' AZIONE PER IL RECUPERO DI TRIBUTI VA ESPERITA DAL PAESE DEL BENELUX NEL QUALE IL DOCUMENTO E STATO RILASCIATO , ANCHE QUALORA SI ACCERTI CHE , DURANTE IL TRANSITO COMUNITARIO , E STATO COMMESSO UN ILLECITO IN UN ALTRO PAESE DEL BENELUX .
NEL PROCEDIMENTO 105/83 ,
AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA PREGIUDIZIALE SOTTOPOSTA ALLA CORTE A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE DEL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ( TRIBUNALE D ' APPELLO COMPETENTE PER IL SETTORE ECONOMICO NEI PAESI BASSI ) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
PAKVRIES BV , SPEDIZIONIERE INTERNAZIONALE , CON SEDE IN ROTTERDAM ,
E
MINISTRO OLANDESE DELL ' AGRICOLTURA E DELLA PESCA , CON SEDE ALL ' AIA ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 18 MARZO 1969 , N . 542 , RELATIVO AL TRANSITO COMUNITARIO ,
1 CON ORDINANZA DEL 20 MAGGIO 1983 , GIUNTA ALLA CORTE IL SUCCESSIVO 3 GIUGNO , IL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 18 MARZO 1969 , N . 542 , RELATIVO AL TRANSITO COMUNITARIO ( GU L 77 , PAG . 1 ), ONDE AVERE CHIARIMENTI SU UN PROBLEMA RELATIVO AD UN CONFLITTO TRA IL REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO E IL REGIME DI TRANSITO BENELUX , CUI FA RICHIAMO LA DISPOSIZIONE CITATA .
2 DAL PROVVEDIMENTO DI RINVIO EMERGE CHE LA PAKVRIES BV , SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA CON SEDE IN ROTTERDAM , ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , NEL DICEMBRE 1976 E NEL GENNAIO 1977 AVEVA PRESENTATO ALL ' ESATTORIA DELLE DOGANE ED ACCISE DI ROTTERDAM , IN QUALITA DI AGENTE DOGANALE , DOCUMENTI DI TRANSITO T1 , CONTEMPLATI DAL REGOLAMENTO SUMMENZIONATO , PER IL TRASPORTO STRADALE DI SEI PARTITE DI CARNE BOVINA PROVENIENTI DALL ' ARGENTINA , INDICANDO ROTTERDAM COME UFFICIO DI PARTENZA E MILANO COME UFFICIO DI DESTINAZIONE .
3 E PROVATO CHE LA MERCE NON E MAI STATA PRESENTATA ALL ' UFFICIO DI MILANO . UN ' INDAGINE SVOLTA DALL ' UFFICIO FISCALE OLANDESE PER LE RICERCHE E LE INFORMAZIONI ACCERTAVA CHE LA MERCE ERA STATA ILLEGALMENTE POSTA IN LIBERA PRATICA NEL BELGIO E CHE I DOCUMENTI RISPEDITI ALL ' ESATTORIA DI ROTTERDAM ERANO MUNITI DI TIMBRI FALSI E RECAVANO INDICAZIONI FALSE .
4 AVVALENDOSI DELLA NORMATIVA VIGENTE NELL ' AMBITO DELL ' UNIONE ECONOMICA BENELUX , CIOE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA NEL SETTORE DELLE NORME RELATIVE AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI DELL ' UNIONE ECONOMICA BENELUX DEL 29 APRILE 1969 , NONCHE , PIU SPECIFICAMENTE , DELL ' ART . 5 , N . 2 , DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE CHE CONTIENE DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE , ALLEGATO A DETTA CONVENZIONE ( TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN , 1969 , N . 124 ), L ' ESATTORIA DI ROTTERDAM ESPERIVA DELLE AZIONI PER RICUPERARE I PRELIEVI AGRICOLI NEI CONFRONTI DELLA PAKVRIES E LE IN VIAVA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER L ' IMPORTO COMPLESSIVO DI HFL 695 945,30 .
5 L ' ATTRICE CONTESTAVA LA COMPETENZA DELL ' UFFICIO DOGANALE OLANDESE , INVOCANDO L ' ART . 36 DEL REGOLAMENTO N . 542/69 , IL CUI N . 1 RECITA :
QUANDO E ACCERTATO CHE , NEL CORSO O IN OCCASIONE DI OPERAZIONI DI TRANSITO COMUNITARIE , E STATO COMMESSO UN ILLECITO IN UN DETERMINATO STATO MEMBRO , L ' AZIONE PER IL RECUPERO DEI DAZI E DEGLI ALTRI DIRITTI E TRIBUTI EVENTUALMENTE ESIGIBILI VA ESPERITA DA TALE STATO MEMBRO , IN CONFORMITA ALLE SUE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE , SENZA PREGIUDIZIO DELL ' ESERCIZIO DELLE AZIONI PENALI .
POICHE LE MERCI SONO STATE IMMESSE IN LIBERA PRATICA NEL BELGIO , L ' AMMINISTRAZIONE COMPETENTE PER IL RICUPERO SAREBBE DUNQUE - SECONDO LA PAKVRIES - L ' AMMINISTRAZIONE DOGANALE BELGA .
6 DAL CANTO SUO , L ' AMMINISTRAZIONE OLANDESE INVOCAVA L ' ART . 59 DELLO STESSO REGOLAMENTO , CHE RECITA :
' IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO , IL BELGIO , IL LUSSEMBURGO E I PAESI BASSI POSSONO APPLICARE AI DOCUMENTI DI TRANSITO COMUNITARIO GLI ACCORDI CONCLUSI O DA CONCLUDERE TRA DI LORO AL FINE DI RIDURRE O ABOLIRE LE FORMALITA AL PASSAGGIO DELLE FRONTIERE BELGO-LUSSEMBURGHESE E BELGO-OLANDESE ' .
7 A SUO GIUDIZIO , IL RICUPERO DEI DAZI E DEI TRIBUTI EVASI DEVE QUINDI OPERARSI IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI ALL ' INTERNO DELL ' UNIONE ECONOMICA BENELUX , FISSATE DALL ' ART . 5 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE BENELUX DEL 29 APRILE 1969 , CITATO SOPRA , CHE E COSI REDATTO :
1 . SE UN DOCUMENTO , RILASCIATO O CONVALIDATO PER VENIR UTILIZZATO IN PIU PAESI , NON E APPURATO O NON LO E COMPLETAMENTE , LE MERCI CUI DETTO DOCUMENTO SI RIFERISCE SONO SOGGETTE A DAZI , ACCISE , TASSE E ALTRE IMPOSTE CHE POSSONO VENIR APPLICATE PER EFFETTO DEL MANCATO APPURAMENTO O DELL ' APPURAMENTO INCOMPLETO DI UN DOCUMENTO NAZIONALE ANALOGO IN QUELLO DEI PAESI PER I QUALI IL DOCUMENTO BENELUX E RILASCIATO O CONVALIDATO , NEL QUALE L ' IMPORTO TOTALE DI DETTI TRIBUTI E PIU ELEVATO .
2.I DAZI , ACCISE , TASSE ED ALTRE IMPOSTE , NONCHE LE AMMENDE EVENTUALMENTE IRROGATE PER IL MANCATO APPURAMENTO OPPURE PER L ' APPURAMENTO INCOMPLETO , VENGONO RISCOSSI E INCAMERATI DAL PAESE NEL QUALE IL DOCUMENTO E RILASCIATO O CONVALIDATO .
3.SE VIENE DETERMINATO IL PAESE NEL QUALE LE MERCI SI TROVANO NELLA STESSA SITUAZIONE DI QUELLA DI MERCI PER LE QUALI I DAZI , ACCISE , TASSE ED ALTRE IMPOSTE CUI SONO SOGGETTE SIANO STATE VERSATE , DETTE MERCI VENGONO , IN DEROGA AL N . 1 , ASSOGGETTATE AI DAZI , ACCISE , TASSE E ALTRE IMPOSTE VIGENTI IN DETTO PAESE . SE IL DOCUMENTO NON E RILASCIATO O CONVALIDATO IN QUESTO PAESE , IL GETTITO DELLE IMPOSTE NON UNIFICATE E DI SPETTANZA , IN DEROGA AL N . 2 , DI DETTO PAESE .
IN BASE A QUESTA NORMA , L ' AMMINISTRAZIONE OLANDESE SAREBBE DUNQUE COMPETENTE A PROCEDERE AL RICUPERO .
8 PER RISOLVERE QUESTA CONTROVERSIA , IL COLLEGE VAN BEROEP HA FORMULATO LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :
SE L ' ART . 59 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 542/69 , COME REDATTO E VIGENTE ANTERIORMENTE AL 1* LUGLIO 1977 , VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE I PAESI BASSI POSSONO APPLICARE AD UN DOCUMENTO DI TRANSITO COMUNITARIO UN ACCORDO BENELUX NELLA PARTE IN CUI DISPONE , IN DEROGA ALL ' ART . 36 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO , CHE L ' AZIONE PER IL RECUPERO DI TRIBUTI VIENE POSTA IN ESSERE DAL PAESE DEL BENELUX IN CUI IL DOCUMENTO E STATO RILASCIATO , ANCHE QUALORA SIA ASSODATO CHE NELL ' AMBITO DEL TRANSITO COMUNITARIO E STATA COMMESSA UN ' IRREGOLARITA IN UN ALTRO PAESE DEL BENELUX .
9 L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE CHE L ' ART . 59 DEL REGOLAMENTO N . 542/69 RIGUARDA SOLO MATERIE CHE NON ESULANO DALLA ZONA DEL BENELUX . L ' ECCEZIONE CHE ESSO CONTEMPLA NON PUO DUNQUE VENIR ESTESA ALL ' IPOTESI DI TRANSITO A DESTINAZIONE DI UN ALTRO STATO MEMBRO , NELLA FATTISPECIE L ' ITALIA . DI CONSEGUENZA , SI DOVREBBE APPLICARE L ' ART . 36 DEL REGOLAMENTO . POICHE LA MERCE E STATA IMMESSA AL CONSUMO NEL BELGIO , LE AUTORITA DI QUESTO STATO SAREBBERO LE UNICHE COMPETENTI A PROCEDERE AL RICUPERO DEI DAZI E DEGLI ALTRI TRIBUTI DOVUTI , SECONDO LE NORME DI LEGGE , DI REGOLAMENTI E NORME AMMINISTRATIVE VIGENTI IN QUESTO PAESE . EMERGEREBBE D ' ALTRONDE DALLO STESSO TENORE DELL ' ART . 59 CHE IL SUO EFFETTO E LIMITATO ALLE FORMALITA AMMINISTRATIVE AL PASSAGGIO DELLE FRONTIERE INTERNE DEL BENELUX E NON PUO VENIR ESTESO A NORME SOSTANZIALI RELATIVE ALLA COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI E ALLA NORMATIVA DA APPLICARSI IN FATTO DI RICUPERO .
10 IL GOVERNO OLANDESE E LA COMMISSIONE , INVECE , CONCORDANO NEL SOSTENERE CHE L ' ART . 59 DEL REGOLAMENTO N . 542/69 , INTERPRETATO ALLA LUCE DELL ' ART . 233 DEL TRATTATO CEE , VA INTESO NEL SENSO CHE AMMETTE LA PREVALENZA DELLE NORME SUL TRANSITO DEL BENELUX SULLE NORME SUL TRANSITO DELLA COMUNITA , INDIPENDENTEMENTE DALLA DESTINAZIONE DELLA MERCE . IL GOVERNO OLANDESE SOTTOLINEA A QUESTO PROPOSITO SPECIALMENTE DUE CIRCOSTANZE : IN PRIMO LUOGO , LA SOPPRESSIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE DEL BENELUX ; IN SECONDO LUOGO , LA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITA , RESA POSSIBILE DAL FATTO CHE CIASCUNO STATO MEMBRO DEL BENELUX HA LA FACOLTA E L ' ONERE DI EFFETTUARE I CONTROLLI E DI PROCEDERE ALLE ESAZIONI CHE VI SONO CONNESSE NELL ' INTERESSE DEGLI ALTRI STATI ADERENTI ALL ' UNIONE . NON SAREBBE LOGICO FARE UNA DISTINZIONE FRA LE DISPOSIZIONI CHE , IN SENSO STRETTO , MIRANO SOLO A SEMPLIFICARE LE FORMALITA AMMINISTRATIVE AL PASSAGGIO DELLE FRONTIERE INTERNE E QUELLE CHE DISCIPLINANO LA COMPETENZA E LE MODALITA PER IL RICUPERO DEI DAZI E DEI TRIBUTI NON VERSATI A CAUSA DI UN ILLECITO .
11 SI RICORDA CHE , A NORMA DELL ' ART . 233 DEL TRATTATO , LE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO NON OSTANO ALL ' ESISTENZA E AL PERFEZIONAMENTO DELL ' UNIONE COSTITUITA TRA IL BELGIO , IL LUSSEMBURGO E I PAESI BASSI , NELLA MISURA IN CUI GLI OBIETTIVI DI TALI UNIONI NON SONO RAGGIUNTI IN APPLICAZIONE DEL TRATTATO . QUESTA DISPOSIZIONE HA LO SCOPO DI EVITARE CHE L ' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO ABBIA L ' EFFETTO DI DISINTEGRARE L ' UNIONE REGIONALE TRA QUESTI TRE STATI MEMBRI O DI IMPEDIRNE LO SVILUPPO . QUESTA DISPOSIZIONE CONSENTE DUNQUE AI TRE STATI MEMBRI D ' APPLICARE LE NORME VIGENTI NELL ' AMBITO DELLA LORO UNIONE IN DEROGA ALLE NORME COMUNITARIE , TUTTE LE VOLTE CHE DETTA UNIONE PRECORRA L ' ATTUAZIONE DEL MERCATO COMUNE .
12 E ALLA LUCE DI QUESTE CONSIDERAZIONI CHE SI DEVE VAGLIARE LA GIUSTIFICAZIONE DEL REGIME DI TRANSITO CONTEMPLATO NELL ' AMBITO DEL BENELUX RISPETTO A QUELLO ISTITUITO DALLA COMUNITA .
13 A NORMA DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO N . 542/69 ( ARTT . 12 E SEGG .), LA PROCEDURA DI TRANSITO COMUNITARIO E ORGANIZZATA IN MODO TALE CHE , PER QUALSIASI MERCE IN TRANSITO , SI COMPILA UN MODULO T1 SECONDO IL FAC-SIMILE DI CUI AL L ' ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO . QUESTO DOCUMENTO ACCOMPAGNA LA MERCE FINO A DESTINAZIONE E LA RISPEDIZIONE DI UNA COPIA CONSENTE ALL ' UFFICIO DI PARTENZA DI VERIFICARE SE IL TRANSITO SI SIA SVOLTO REGOLARMENTE . A NORMA DELL ' ART . 21 , LE COPIE DEL DOCUMENTO T1 VANNO PRESENTATE LUNGO IL PERCORSO A CIASCUN UFFICIO DI TRANSITO ; A NORMA DELL ' ART . 22 , IL VETTORE DEVE CONSEGNARE , A CIASCUNO DI DETTI UFFICI , UN ' AVVISO DI PASSAGGIO ' CONFORME AL FAC-SIMILE DELL ' ALLEGATO E . SI NOTI CHE IL DOCUMENTO T1 E PURE USATO COME DOCUMENTO DI TRANSITO ALL ' INTERNO DELL ' UNIONE ECONOMICA BENELUX .
14 E NELL ' AMBITO DI QUESTA PROCEDURA CHE SI APPLICA L ' ART . 36 , RELATIVO ALL ' ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI O DELLE IRREGOLARITA E AL RECUPERO DEI DAZI ED ALTRI TRIBUTI EVENTUALMENTE DOVUTI QUALORA IL TRANSITO NON SI SIA SVOLTO REGOLARMENTE . QUESTO ARTICOLO CONTEMPLA VARIE IPOTESI , A SECONDA CHE IL LUOGO IN CUI E STATA COMMESSA L ' INFRAZIONE O L ' IRREGOLARITA ABBIA POTUTO VENIR ACCERTATO O MENO . RISULTA DA QUESTE DISPOSIZIONI , E PIU PARTICOLARMENTE DA QUELLE CHE SI RIFERISCONO ALL ' IPOTESI IN CUI IL LUOGO DELL ' INFRAZIONE O DELL ' IRREGOLARITA NON ABBIA POTUTO VENIR ACCERTATO , CHE LA SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE TRA GLI STATI MEMBRI E STRETTAMENTE CONNESSA AI CONTROLLI DOGANALI ESEGUITI ALLE FRONTIERE DI DETTI STATI E AL RILASCIO DEGLI AVVISI DI PASSAGGIO AL MOMENTO DEL VALICO DI DETTE FRONTIERE .
15 L ' ESAME DI QUESTA PROCEDURA DIMOSTRA CHE L ' ART . 36 NON PUO APPLICARSI TALE E QUALE ALL ' INTERNO DELL ' UNIONE ECONOMICA BENELUX DATO CHE , A CAUSA DI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NELL ' AMBITO DI QUESTA UNIONE , I CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE TRA BELGIO , LUSSEMBURGO E PAESI BASSI SONO STATI , IN AMPIA MISURA , SOPPRESSI . COSI STANDO LE COSE , NON E PIU POSSIBILE , SUL TERRITORIO DELL ' UNIONE BENELUX , PROCEDERE AGLI ACCERTAMENTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL REGIME DI TRANSITO CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO .
16 APPUNTO IN VISTA DI QUESTA SITUAZIONE L ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 542/69 STABILISCE , AL N . 3 , CHE IL TERRITORIO DELL ' UNIONE ECONOMICA BENELUX VA CONSIDERATO COME TERRITORIO DI UN UNICO STATO MEMBRO E L ' ART . 59 DELLO STESSO REGOLAMENTO AMMETTE L ' APPLICAZIONE , AI DOCUMENTI DI TRANSITO COMUNITARIO , DEGLI ACCORDI STIPULATI NELL ' AMBITO DI QUESTA UNIONE , ONDE RIDURRE O SOPPRIMERE LE FORMALITA AL PASSAGGIO DELLE FRONTIERE BELGO-LUSSEMBURGHESE E BELGO-OLANDESE .
17 L ' ART . 59 VA QUINDI INTERPRETATO NEL SENSO CHE CONSENTE CHE LE NORME DELL ' UNIONE BENELUX DEROGHINO ALL ' ART . 36 DELLO STESSO REGOLAMENTO PER QUEL CHE RIGUARDA L ' ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA E LE ALTRE MODALITA CIRCA IL RICUPERO DEI DAZI E TRIBUTI DOVUTI .
18 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE SOTTOPOSTA DAL COLLEGE VAN BEROEP DICHIARANDO CHE L ' ART . 59 DEL REGOLAMENTO N . 542/69 , RELATIVO AL TRANSITO COMUNITARIO , NELLA VERSIONE VIGENTE ANTERIORMENTE AL 1* LUGLIO 1977 , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE I PAESI BASSI POSSONO APPLICARE , AD UN DOCUMENTO DI TRANSITO COMUNITARIO , UN ACCORDO BENELUX CHE CONTEMPLA , IN DEROGA ALL ' ART . 36 , N . 1 , DI DETTO REGOLAMENTO , CHE L ' AZIONE PER IL RICUPERO DI TRIBUTI VA ESPERITA DAL PAESE DEL BENELUX NEL QUALE IL DOCUMENTO E STATO RILASCIATO , ANCHE QUALORA SI ACCERTI CHE E STATO COMMESSO UN ILLECITO , DURANTE IL TRANSITO COMUNITARIO , IN UN ALTRO PAESE DEL BENELUX .
SULLE SPESE
19 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE DEL MERITO , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( QUARTA SEZIONE ),
PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN CON ORDINANZA 20 MAGGIO 1983 , DICHIARA :
L ' ART . 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 18 MARZO 1969 , N . 542 , RELATIVO AL TRANSITO COMUNITARIO , NELLA VERSIONE VIGENTE ANTERIORMENTE AL 1* LUGLIO 1977 , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE I PAESI BASSI POSSONO APPLICARE , DA UN DOCUMENTO DI TRANSITO COMUNITARIO , UN ACCORDO BENELUX CHE CONTEMPLA , IN DEROGA ALL ' ART . 36 , N . 1 , DI DETTO REGOLAMENTO , CHE L ' AZIONE PER IL RICU PERO DI TRIBUTI VA ESPERITA DAL PAESE DEL BENELUX NEL QUALE IL DOCUMENTO E STATO RILASCIATO , ANCHE QUALORA SI ACCERTI CHE E STATO COMMESSO UN ILLECITO , DURANTE IL TRANSITO COMUNITARIO , IN UN ALTRO PAESE DEL BENELUX .