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Document 61983CJ0059
Judgment of the Court of 6 December 1984. # SA Biovilac NV v European Economic Community. # Non-contractual liability of the Community for an unlawful or possibly a lawful act - Sales of skimmed-milk powder at a reduced price. # Case 59/83.
Sentenza della Corte del 6 dicembre 1984.
SA Biovilac NV contro Comunità economica europea.
Responsabilità extracontrattuale della Comunità per atto illegittimo o eventualmente legittimo - vendite di latte scremato in polvere a prezzo ridotto.
Causa 59/83.
Sentenza della Corte del 6 dicembre 1984.
SA Biovilac NV contro Comunità economica europea.
Responsabilità extracontrattuale della Comunità per atto illegittimo o eventualmente legittimo - vendite di latte scremato in polvere a prezzo ridotto.
Causa 59/83.
Raccolta della Giurisprudenza 1984 -04057
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:380
SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 DICEMBRE 1984. - SA BIOVILAC NV CONTRO COMUNITA'ECONOMICA EUROPEA. - RESPONSABILITA'EXTRACONTRATTUALE DELLA COMUNITA'PER ATTO ILLEGITTIMO O EVENTUALMENTE LEGITTIMO - VENDITE DI LATTE SCREMATO IN POLVERE A PREZZO RIDOTTO. - CAUSA 59/83.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 04057
edizione speciale spagnola pagina 00883
edizione speciale svedese pagina 00701
edizione speciale finlandese pagina 00683
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . RICORSO DI DANNI - DANNI IMMINENTI E PREVEDIBILI - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA - ADIZIONE DELLA CORTE - AMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 215 )
2.AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - LATTE E LATTICINI - GIACENZE DI LATTE MAGRO IN POLVERE - PROVVEDIMENTI TENDENTI ALLA RIDUZIONE DELLE GIACENZE - INEFFICACIA PARZIALE - INCIDENZA SULLA LEGITTIMITA - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE , ART . 39 , N . 1 ; REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 1753/82 E 2923/82 )
3.AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI - ATTRIBUZIONE DI SOVVENZIONI AL LATTE MAGRO IN POLVERE E NON AL SIERO DI LATTE - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA - NON COSTITUISCE DISCRIMINAZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA )
4.RESPONSABILTA EXTRACONTRATTUALE - ATTO NORMATIVO - ATTO ILLECITO O LECITO - RESPONSABILITA DELLA COMUNITA - PRESUPPOSTI - DANNO ECCEZIONALE
( TRATTATO CEE , ART . 215 , 2* COMMA )
1 . L ' ART . 215 DEL TRATTATO NON VIETA DI ADIRE LA CORTE PER FAR ACCERTARE LA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA PER DANNI IMMINENTI E PREVEDIBILI CON SUFFICIENTE CERTEZZA , ANCHE SE IL DANNO NON PUO ANCORA ESSERE DETERMINATO CON PRECISIONE .
2.ANCHE SE LO SCOPO DI CONCILIARE L ' ESIGENZA DI GARANTIRE AGLI AGRICOLTORI UN EQUO TENORE DI VITA CON QUELLA DI STABILIZZARE I MERCATI , SCOPO CHE LA COMMISSIONE PERSEGUIVA NELLO STABILIRE LE MODALITA DI ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER ELIMINARE LE GIACENZE DI LATTE MAGRO IN POLVERE , E STATO RAGGIUNTO SOLO IN PARTE , NON SE NE PUO DEDURRE CHE LA NORMATIVA DELLA COMMISSIONE FOSSE ILLEGITTIMA ALLA LUCE DELL ' ART . 39 DEL TRATTATO GIACCHE SOLO LA PATENTE INIDONEITA DI UN PROVVEDIMENTO A CONSEGUIRE LO SCOPO PERSEGUITO PUO INFICIARNE LA LEGITTIMITA .
3.IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE SANCITO DALL ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , IN QUANTO ESPRESSIONE SPECIFICA DEL PRINCIPIO GENERALE DI UGUAGLIANZA , NON OSTA A CHE SITUAZIONI ANALOGHE SIANO TRATTATE IN MODO DIVERSO SE LA DIFFERENZA E OBIETTIVAMENTE GIUSTIFI CATA . NON SI PUO QUINDI RAVVISARE UNA DISCRIMINAZIONE NEL FATTO CHE DELLE SOVVENZIONI VENGANO ATTRIBUITE AL LATTE MAGRO IN POLVERE , IL QUALE COSTITUISCE UN ELEMENTO DI SOSTEGNO DEL MERCATO DEL LATTE E DEI LATTICINI , MENTRE NON SONO CONTEMPLATE PER IL SIERO DI LATTE , IL QUALE E SOLO UNO SCARTO DELL ' INDUSTRIA CASEARIA DESTINATO AD ESSERE DISTRUTTO .
4.IL RICORSO PER RISARCIMENTO A CAUSA DI UN ATTO NORMATIVO ILLEGITTIMO PUO ESSERE ACCOLTO SOLO SE IL DANNO ASSERITO DAL RICORRENTE SUPERA I LIMITI DEI RISCHI ECONOMICI INERENTI ALLE ATTIVITA NEL SETTORE DI CUI TRATTASI . QUESTA MASSIMA DOVREBBE SEGUIRSI A MAGGIOR RAGIONE SE NEL DIRITTO COMUNITARIO SI ACCOGLIESSE IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA SENZA COLPA .
NELLA CAUSA 59/83 ,
SA BIOVILAC NV , CON SEDE SOCIALE IN LEUZE , BELGIO , CON GLI AVVOCATI HANS G . KEMMLER , BARBARA RAPP-JUNG E ALEXANDER BOHLKE , DEL FORO DI FRANCOFORTE SUL MENO , CON STUDIO IN BRUXELLES , 223-225 , RUE DE LA LOI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LO STUDIO DELL ' AVV . ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , RAPPRESENTATA DALLA COMMISSIONE , A SUA VOLTA RAPPRESENTATA DAL SIG . JORN SACK , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , IN QUALITA DI AGENTE , CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO I SIGG . ORESTE MONTALTO E MANFRED BESCHEL , MEMBRI DEL SERVIZIO GIURIDICO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI RISARCIMENTO , PRESENTATA A NORMA DELL ' ART . 215 , SECONDO COMMA , DEL TRATTATO CEE ,
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE L ' 11 APRILE 1983 , LA SA BIOVILAC NV , CHE PRODUCE E VENDE DAL 1978 E , RISPETTIVAMENTE , DAL 1980 , IL KULACTIC E IL BIOBLANCA , MANGIMI DI BASE PER PORCELLINI DA LATTE E POLLAME OTTENUTI DAL SIERO DI LATTE , A NORMA DELL ' ART . 215 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , HA PROPOSTO UN RICORSO DIRETTO AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ASSERTIVAMENTE CAUSATOLE DALL ' ENTRATA IN VIGORE E DALL ' APPLICAZIONE DI DETERMINATI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE .
2 A GIUDIZIO DELLA RICORRENTE , IL DANNO ALLEGATO , CIOE IL NOTEVOLE CALO DELLE VENDITE DEI SUOI PRODOTTI DAL NOVEMBRE DEL 1982 ED IL CROLLO DELLE STESSE DAL 1* MARZO 1983 SAREBBE DOVUTO AI REGOLAMENTI DEL 23 FEBBRAIO 1977 , N . 368 , RELATIVO ALLA VENDITA MEDIANTE GARA DEL LATTE MAGRO IN POLVERE DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE DEI SUINI E DEL POLLAME ( GU L 52 , PAG . 19 ) E 22 MARZO 1977 , N . 443 , RELATIVO ALLA VENDITA A PREZZO DETERMINATO DI LATTE MAGRO IN POLVERE DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE DEI SUINI E DEL POLLAME ( GU L 58 , PAG . 16 ) NELLA VERSIONE DERIVANTE DAI REGOLAMENTI 1* LUGLIO 1982 , N . 1753 ( GU L 193 , PAG . 6 ) E 29 OTTOBRE 1982 , N . 2923 ( GU L 304 , PAG . 64 ). IL REGOLAMENTO N . 1753/82 RIPRISTINA L ' APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI NN . 368/77 E 443/77 CHE ISTITUISCONO LA VENDITA A PREZZO RIDOTTO , DA PARTE DEGLI ENTI DI INTERVENTO , DI LATTE MAGRO IN POLVERE DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE DEI SUINI E DEL POLLAME , MENTRE IL REGOLAMENTO N . 2923/82 INSERISCE IN QUESTI DUE REGOLAMENTI NUOVE FORMULE DI DENATURAZIONE DEL LATTE MAGRO IN POLVERE CHE COSTITUISCE OGGETTO DELLE VENDITE A PREZZO RIDOTTO , CHE NON IMPEDIREBBERO , SECONDO LA RICORRENTE , CHE IL LATTE MAGRO IN POLVERE VENDUTO DAGLI ENTI D ' INTERVENTO VENGA USATO COME ALIMENTO DI BASE PER PORCELLINI DA LATTE , BENCHE IN TEORIA DEBBANO IMPEDIRLO .
3 IL RICORSO SI FONDA , IN VIA PRINCIPALE , SULL ' ASSERITA ILLEGITTIMITA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE . SOLO IN SUBORDINE , PER L ' IPOTESI CHE DETTI PROVVEDIMENTI SIANO DICHIARATI LEGITTIMI , LA RICORRENTE CHIEDE CHE LA COMUNITA SIA COMUNQUE DICHIARATA RESPONSABILE , A CAUSA DEL ' SACRIFICIO SPECIALE ' CHE LE AVREBBE IMPOSTO IL REGIME GENERALE ISTITUITO DALLA COMMISSIONE .
SULLA RICEVIBILITA
4 LA COMMISSIONE CONTESTA LA RICEVIBILITA DEL RICORSO PER VARI MOTIVI .
SULL ' ECCEZIONE DI MANCATO ESPERIMENTO DEI MEZZI DI IMPUGNAZIONE OFFERTI DAL DIRITTO NAZIONALE
5 ESSA SOTTOLINEA ANZITUTTO CHE LA RICORRENTE AVREBBE DOVUTO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , GIACCHE IL RICORSO SAREBBE DIRETTO IN PRIMO LUOGO CONTRO ATTI DELLE AUTORITA NAZIONALI , ADOTTATI IN FORZA DEL DIRITTO COMUNITARIO , CIOE LE VENDITE DI LATTE MAGRO IN POLVERE A PREZZO RIDOTTO EFFETTUATE DAGLI ENTI DI INTERVENTO .
6 QUANTO A QUESTA ECCEZIONE , SI DEVE OSSERVARE CHE LA RICORRENTE CONTESTA NON GIA I PROVVEDIMENTI EMANATI DALLE AUTORITA NAZIONALI IN ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO , BENSI GLI ATTI STESSI DELLA COMMISSIONE , POICHE , NEGLI ARGOMENTI CHE ESSA SVOLGE , ESSA LE FA CARICO , DA UN LATO , DI AVER RIPRISTINATO , RIMETTENDO IN VIGORE IL REGOLAMENTO N . 1753/82 , L ' APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI NN . 368/77 E 443/77 E , DALL ' ALTRO , DI AVER OMESSO DI INSERIRE IN QUESTI REGOLAMENTI , NEL RIMETTERE IN VIGORE IL REGOLAMENTO N . 2932/82 , FORMULE DI DENATURAZIONE IDONEE AD ESCLUDERE EFFETTIVAMENTE LA SOSTITUZIONE DEI QUANTITATIVI DI LATTE MAGRO IN POLVERE VENDUTI DAGLI ENTI DI INTERVENTO A QUELLI VENDUTI NELL ' AMBITO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 26 LUGLIO 1979 , N . 1725 ( GU L 108 , PAG . 1 ) E DESTINATI ALL ' ALIMENTAZIONE DEI PORCELLINI DA LATTE . SAREBBE PROPRIO L ' ISTITUZIONE DI QUESTO REGIME AD OPERA DELLA COMMISSIONE QUELLO CHE SECONDO LA RICORRENTE , LE AVREBBE ARRECATO IL DANNO DI CUI CHIEDE IL RISARCIMENTO .
7 NE CONSEGUE CHE LA CORTE DEVE CONOSCERE DI UNA QUESTIONE DI SUA COMPETENZA E QUINDI DEVE ACCERTARE SE LA MESSA IN VIGORE DI QUESTI REGOLAMENTI POSSA COINVOLGERE LA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA PER ESERCIZIO DI ATTIVITA NORMATIVA . L ' ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA FONDATA SUL MANCATO ESPERIMENTO DEI MEZZI D ' IMPUGNAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE VA DUNQUE DISATTESA .
SULL ' ECCEZIONE RELATIVA ALL ' ESPERIMENTO DEL RICORSO IN VIA CAUTELATIVA
8 IN SECONDO LUOGO , LA COMMISSIONE CONTESTA LA RICEVIBILITA DEL RICORSO IN QUANTO SAREBBE STATO ESPERITO A TITOLO CAUTELATIVO . CIRCA LA DOMANDA FONDATA SULLA PRESUNTA ILLEGITTIMITA DEI REGOLAMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE , ESSA SOSTIENE CHE LA RICORRENTE NON HA DIMOSTRATO IN MODO CONVINCENTE CHE UN DANNO IMPUTABILE A DETERMINATI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMUNITA POTESSE PREVEDERSI CON SUFFICIENTE CERTEZZA AL MOMENTO DELL ' ESPERIMENTO DEL RICORSO . QUANTO ALLA DOMANDA MIRANTE A FAR DICHIARARE LA RESPONSABILITA OGGETTIVA DELLA COMUNITA , ESSA SOSTIENE CHE LA NATURA STESSA DI DETTA DOMANDA ESIGE CHE , AL MOMENTO IN CUI VIENE PROPOSTA , IL TIPO E L ' ENTITA DEL DANNO SIANO CHIARAMENTE DETERMINATI .
9 SI DEVE RICORDARE A QUESTO PROPOSITO CHE , COME LA CORTE HA PIU VOLTE AFFERMATO , L ' ART . 215 DEL TRATTATO NON VIETA DI ADIRE LA CORTE PER FAR ACCERTARE LA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA PER DANNI IMMINENTI E PREVEDIBILI CON SUFFICIENTE CERTEZZA , ANCHE SE IL DANNO NON PUO ANCORA ESSERE DETERMINATO CON PRECISIONE . SU QUESTO PUNTO , E OPPORTUNO OSSERVARE CHE LA RICORRENTE , SENZA VENIR CONTRADDETTA , HA DICHIARATO NELL ' ATTO INTRODUTTIVO CHE LATTE MAGRO IN POLVERE , DENATURATO SECONDO LA FORMULA I K , CHE E PRECISATA NEL REGOLAMENTO N . 2923/82 , DAL NOVEMBRE DEL 1982 ERA OFFERTO IN VENDITA SUL MERCATO BELGA COME ALIMENTO DI BASE PER I PORCELLINI DA LATTE . QUINDI , PRODUCENDO UNA TABELLA COMPARATIVA DEI PREZZI RISPETTIVI DEI SUOI PRODOTTI E DEL LATTE MAGRO IN POLVERE VENDUTO DAGLI ENTI DI INTERVENTO , LA RICORRENTE DETERMINA CON SUFFICIENTE PRECISIONE LA PREVEDIBILITA E L ' IMMINENZA DEL DANNO ASSERTIVAMENTE SUBITO . VA PERCIO DEL PARI DISATTESA L ' ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA TRATTA DALLA NATURA CAUTELATIVA DEL RICORSO .
SULLA RESPONSABILITA CONSEGUENTE DALLA PRESUNTA ILLEGITTIMITA DI DETERMINATI REGOLAMENTI
10 E ANZITUTTO OPPORTUNO OSSERVARE CHE , COME LA CORTE HA GIA AFFERMATO NELLA SENTENZA 17 DICEMBRE 1981 ( LUDWIGSHAFENER WALZMUHLE , 197-200 , 243 , 245 E 247/80 , RACC . PAG . 3246 ), LA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE PER ATTO ILLEGITTIMO DELLA COMUNITA E SUBORDINATA AD UN COMPLESSO DI PRESUPPOSTI , RELATIVI ALL ' ILLEGITTIMITA DEL COMPORTAMENTO DI CUI SI FA CARICO ALLE ISTITUZIONI , ALLA REALTA DEL DANNO E ALLA SUSSISTENZA DI UN NESSO DI CAUSALITA TRA QUESTO COMPORTAMENTO E IL PREGIUDIZIO ASSERITO E CHE , NEL CASO DI ATTI NORMATIVI CHE IMPLICHINO SCELTE DI POLITICA ECONOMICA , LA RESPONSABILITA SUSSISTE SOLO IN CASO DI GRAVE VIOLAZIONE DI UNA NORMA GIURIDICA SUPERIORE CHE TUTELI I SINGOLI . A QUESTO PROPOSITO , LA CORTE HA PRECISATO , SPECIE NELLA SENTENZA DEL 25 MAGGIO 1978 ( HNL 83 E 94/76 , 4 , 14 , E 40/7 , RACC . PAG . 1225 ), CHE ERA NECESSARIO PROVARE , NEI CONFRONTI DELL ' ISTITUZIONE INTERESSATA , TENUTO CONTO DEI PRINCIPI CHE , NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI , DISCIPLINANO LA MATERIA , IL DISCONOSCIMENTO PALESE E GRAVE DEI LIMITI POSTI ALL ' ESERCIZIO DEI SUOI POTERI .
11 QUANTO ALL ' ILLEGITTIMITA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE , LA RICORRENTE DEDUCE QUATTRO MEZZI : IL PRIMO RIGUARDA IL DISCONOSCIMENTO DELLO SCOPO CONTEMPLATO DALL ' ART . 39 , N . 1 , LETT . C ), DEL TRATTATO , CHE E CONCRETAMENTE PRECISATO DALL ' ART . 7 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27 GIUGNO 1968 , N . 804 , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( GU L 148 , PAG . 13 ) CIOE LO ' STABILIZZARE I MERCATI ' ; IL SECONDO RIGUARDA LA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE SANCITO DALL ' ART . 40 , N . 3 DEL TRATTATO ; IL TERZO LA LESIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA O DEL DIRITTO DI COSTITUIRE E CONDURRE UN ' IMPRESA , E IL QUARTO L ' INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO . ESSA DEDUCE CHE TUTTE QUESTE NORME SONO NORME GIURIDICHE SUPERIORI CHE VANNO OSSERVATE DAI REGOLAMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE .
12 QUANTO AL PRIMO MEZZO , LA RICORRENTE PRECISA CHE IL RIPRISTINO DELL ' APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI NN . 368 E 443/77 E L ' ISTITUZIONE AD OPERA DEL REGOLAMENTO N . 2923/82 , DI FORMULE DI DENATURAZIONE INIDONEE AD ESCLUDERE LA SOSTITUZIONE DEI QUANTITATIVI DI LATTE MAGRO IN POLVERE VENDUTI A NORMA DEI REGOLAMENTI N . 368/77 E N . 443/77 A QUELLI VENDUTI NELL ' AMBITO DEL REGOLAMENTO N . 1725/79 AVREBBERO PROVOCATO LA DESTABILIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LATTE MAGRO IN POLVERE DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE DEI PORCELLINI DA LATTE , IN CONTRASTO CON LO SCOPO DI CUI ALL ' ART . 39 DEL TRATTATO , SCOPO PRECISATO DALL ' ART . 7 , N . 2 , 1* COMMA , DEL REGOLAMENTO N . 804/68 .
13 LA COMMISSIONE RIBATTE CHE , TENUTO CONTO DELLE AMPIE ECCEDENZE DI LATTE MAGRO IN POLVERE E DEI LIMITATI MEZZI MESSILE A DISPOSIZIONE DAL CONSIGLIO PER RIASSORBIRE LE NOTEVOLI GIACENZE PRESSO GLI ENTI DI INTERVENTO , RIMETTENDO IN VIGORE I REGOLAMENTI N . 368/77 E N . 443/77 , RELATIVI ALLA VENDITA A PREZZO RIDOTTO DI LATTE MAGRO IN POLVERE DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE DEI SUINI E DEL POLLAME , ESSA HA SEGUITO L ' UNICA VIA CHE LE ERA CONSENTITA ED HA AGITO NELL ' AMBITO DEI SUOI POTERI , IN QUANTO L ' ART . 7 , N . 2 , 2* COMMA , DEL REGOLAMENTO N . 804/68 L ' AUTORIZZA AD ADOTTARE PROVVEDIMENTI PARTICOLARI PER SMALTIRE IL LATTE MAGRO IN POLVERE CHE NON SI RIESCE A SMERCIARE IN UNA STAGIONE A CONDIZIONI NORMALI . IL PREZZO PARTICOLARMENTE BASSO DEI PRODOTTI CONCORRENTI DEL LATTE MAGRO IN POLVERE SUL MERCATO DEI MANGIMI PER SUINI E POLLAME E IN PARTICOLARE DELLA SOJA IMPORTATA DAGLI STATI UNITI , CHE ERA DI CIRCA 17-18 ECU/TONNELLATA , GIUSTIFICAVA CHE IL PREZZO DEL LATTE MAGRO IN POLVERE DESTINATO ALIMENTAZIONE DEI SUINI E DEL POLLAME VENISSE FISSATO IN CIRCA 20 ECU/TONNELLATA .
14 ESSA ATTIRA L ' ATTENZIONE SUL FATTO CHE , AVENDO SAPUTO - POCO DOPO IL RIPRISTINO DELL ' APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI NN . 368/77 E 443/77 CHE COI METODI DI DENATURAZIONE SPECIFICATI FINO A QUEL MOMENTO IN DETTI REGOLAMENTI IL LATTE MAGRO IN POLVERE VENDUTO NELL ' AMBITO DI DETTI REGOLAMENTI VENIVA SEMPRE PIU USATO IN SOSTITUZIONE DEL LATTE MAGRO IN POLVERE SOVVENZIONATO A NORMA DEL REGOLAMENTO N . 1725/79 , CON IL REGOLAMENTO N . 2923/82 ESSA HA INTRODOTTO NEI REGOLAMENTI NN . 368/77 E 443/77 NUOVI METODI DI DENATURAZIONE CHE DOVEVANO ESCLUDERE L ' USO DI DETTO LATTE MAGRO PER L ' ALIMENTAZIONE DEI PORCELLINI DA LATTE .
15 LA COMMISSIONE SOTTOLINEA LA DIFFICOLTA , SE NON L ' IMPOSSIBILITA , DI TROVARE UN METODO DI DENATURAZIONE IL CUI IMPIEGO , PUR NON PRESENTANDO RISCHI PER GLI ANIMALI DI PESO SUPERIORE AI 25 KG , RENDA IL LATTE MAGRO DENATURATO INIDONEO PER I CAPI DI PESO INFERIORE AI 25 KG . ESSA NON CONTESTA CHE IL METODO AUSPICATO DALLA RICORRENTE , CIOE L ' INCLUSIONE DI COLORANTI NEL LATTE MAGRO IN POLVERE VENDUTO DAGLI ENTI DI INTERVENTO AVREBBE POTUTO ESSER USATO INVECE DEI METODI DI DENATURAZIONE . POICHE L ' EFFICACIA DI SIFFATTO SISTEMA ERA PERO SUBORDINATA ALL ' INSTAURAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLE AZIENDE ALLEVATRICI DI SUINI , QUESTA TECNICA SI SAREBBE RIVELATA IN PRATICA MENO IDONEA DEL METODO DI DENATURAZIONE SCELTO IN DEFINITIVA , DATI I NUMEROSI ALLEVAMENTI DI SUINI ESISTENTI NELLA COMUNITA ( CIRCA 2 000 000 ) E DATE LE NOTEVOLI SPESE CHE AVREBBE CAUSATO UN PROVVEDIMENTO DEL GENERE . DEL RESTO , LE DISPOSIZIONI CITATE DALLA RICORRENTE NON SAREBBERO NORME CHE MIRANO ALLA TUTELA DEI SINGOLI .
16 IL MEZZO RELATIVO AL DISCONOSCIMENTO DELLO SCOPO DI CUI ALL ' ART . 39 , N . 1 , LETT . C ), SCOPO PRECISATO DALL ' ART . 7 , N . 2 , 1* COMMA , DEL REGOLAMENTO N . 804/68 , NON PUO VENIR ACCOLTO . A QUESTO PROPOSITO BASTA RICORDARE ANZITUTTO CHE , COME LA CORTE HA RIPETUTAMENTE AFFERMATO , LE ISTITUZIONI DEVONO CONCILIARE I VARI SCOPI DI CUI ALL ' ART . 39 , IL QUALE NON CONSENTE DI ISOLARE UNO DEGLI SCOPI IN MODO DA RENDERE IMPOSSIBILE IL CONSEGUIMENTO DEGLI ALTRI . IL REGOLAMENTO N . 1753/82 SI COLLOCA NELL ' AMBITO DELLA POLITICA GENERALE SEGUITA NEL SETTORE DEI LATTICINI , LA QUALE ANNOVERA TRA GLI OBIETTIVI PRINCIPALI QUELLO DI GARANTIRE , CONFORMEMENTE ALL ' ART . 39 , N . 1 , LETT . A ), UN REDDITO EQUO AI PRODUTTORI DI LATTE DELLA COMUNITA MEDIANTE FISSAZIONE DI UN PREZZO INDICATIVO PER IL LATTE , GARANTITO MEDIANTE ACQUISTO ALL ' INTERVENTO DEI PRINCIPALI PRODOTTI DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE CIOE IL BURRO E IL LATTE MAGRO IN POLVERE , E COSTITUISCE , A QUESTO RIGUARDO , UN PROVVEDIMENTO COMPLEMENTARE CHE MIRA AL CONSEGUIMENTO DI QUESTO SCOPO .
17 D ' ALTRO CANTO , L ' ADOZIONE DI METODI DI DENATURAZIONE DESTINATI , COME ATTESTA IL PRIMO CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO N . 2923/82 , AD ESCLUDERE LA SOSTITUZIONE DEL LATTE MAGRO VENDUTO A NORMA DI DETTI REGOLAMENTI A QUELLO VENDUTO A PREZZO MAGGIORE IN FORZA DEL REGOLAMENTO N . 1725/79 DIMOSTRA CHIARAMENTE CHE LA COMMISSIONE , NELL ' ATTUARE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI ONDE RIASSORBIRE LE GIACENZE DI LATTE MAGRO IN POLVERE , HA TENTATO DI CONCILIARE LO SCOPO DI GARANTIRE AGLI AGRICOLTORI UN EQUO TENORE DI VITA CON QUELLO DI STABILIZZARE I MERCATI . IL FATTO CHE I METODI TECNICI DI DENATURAZIONE SCELTI PER CONSEGUIRE QUESTO SCOPO SI SIANO RIVELATI IN SEGUITO PARZIALMENTE INEFFICACI NON PUO MODIFICARE LA VALUTAZIONE SULLA LEGITTIMITA DELLA DISCIPLINA LITIGIOSA SOTTO IL PROFILO DELL ' ART . 39 DEL TRATTATO , POICHE SOLO LA PATENTE INIDONEITA DI UN PROVVEDIMENTO , RISPETTO ALLO SCOPO PERSEGUITO DALL ' ISTITUZIONE COMPETENTE , PUO INFICIARNE LA LEGITTIMITA .
18 QUANTO AL MEZZO RELATIVO ALLA TRASGRESSIONE DELL ' ART . 40 , N . 3 , 3* COMMA , DEL TRATTATO AI SENSI DEL QUALE L ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEVE EVITARE QUALSIASI DISCRIMINAZIONE TRA PRODUTTORI O CONSUMATORI DELLA COMUNITA , LA RICORRENTE , PUR SOTTOLINEANDO CHE I PRODOTTI OTTENUTI DAL SIERO DI LATTE SONO DISCIPLINATI , ALLA PARI DEL LATTE MAGRO IN POLVERE , DALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI , OSSERVA CHE QUEST ' ULTIMO HA FRUITO DI UN TRATTAMENTO PREFERENZIALE RISPETTO A DETTI PRODOTTI , IN QUANTO GLI SONO STATE CONCESSE NUMEROSE SOVVENZIONI DIRETTE OD INDIRETTE .
19 QUESTO ARGOMENTO NON RIESCE A SCALZARE LA LEGITTIMITA DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE SUI QUALI VERTE IL RICORSO . SI DEVE RICORDARE A QUESTO PROPOSITO CHE , SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE SANCITO DALL ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , IN QUANTO ESPRESSIONE SPECIFICA DEL PRINCIPIO GENERALE DI UGUAGLIANZA , NON OSTA A CHE SITUAZIONI ANALOGHE VENGANO TRATTATE IN MODO DIVERSO SE LA DIFFERENZIAZIONE E OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA . LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI DIRETTE OD INDIRETTE AL LATTE MAGRO IN POLVERE SI GIUSTIFICA OGGETTIVAMENTE DATI LA NATURA STESSA DI QUESTO PRODOTTO ED IL POSTO CHE ESSO OCCUPA PER QUESTO MOTIVO NELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI LATTICINI IN QUANTO ELEMENTO DI SOSTEGNO DEL MERCATO , MENTRE IL SIERO DI LATTE NON HA LE STESSE CARATTERISTICHE . SI TRATTA INFATTI DI UN PRODOTTO DI SCARTO , RESIDUATO DELLA FABBRICAZIONE DEL FORMAGGIO DESTINATO , IN LINEA DI MASSIMA , AD ESSERE ELIMINATO DAI CASEIFICI .
20 LE DISPARITA DI TRATTAMENTO DI CUI SONO OGGETTO QUESTI DUE PRODOTTI TROVANO DUNQUE LA LORO RAGIONE IN DIFFERENZE OBIETTIVE , SCATURENTI DALLE SITUAZIONI ECONOMICHE SOTTOSTANTI ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E QUINDI NON SI POSSONO CONSIDERARE DISCRIMINAZIONI .
21 COME TERZO MEZZO , LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LA DISCIPLINA IN QUESTIONE HA LESO IL SUO DIRITTO DI PROPRIETA ED IL SUO DIRITTO DI COSTITUZIONE E CONDUZIONE DI UN ' IMPRESA . IL DIRITTO DI COSTITUIRE E CONDURRE UN ' IMPRESA , NOTO IN PARTICOLARE AL DIRITTO TEDESCO , RIENTREREBBE , COME IL DIRITTO DI PROPRIETA DI CUI COSTITUISCE IL COMPLEMENTO , TRA I DIRITTI FONDAMENTALI GARANTITI DALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO . ESSA SOTTOLINEA CHE QUESTI DUE DIRITTI COSTITUISCONO , IN SOSTANZA O PER LA LORO PORTATA , LIMITI INVALICABILI PER L ' AZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE E CHE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE SI RISOLVEREBBERO IN PRATICA IN UNA CONFISCA ILLEGITTIMA , IN QUANTO INCIDONO SULLA REDDITIVITA DELL ' IMPRESA FINO A COMPROMETTERNE L ' ESISTENZA .
22 QUESTA TESI NON PUO ESSERE ACCOLTA . I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE NON PRIVANO LA RICORRENTE DELLA PROPRIETA NE LE IMPEDISCONO DI USARLA LIBERAMENTE E NON LEDONO QUINDI LA SOSTANZA DI QUESTI DIRITTI . AMMESSO CHE , COME SOSTIENE LA RICORRENTE , QUESTI PROVVEDIMENTI ABBIANO EFFETTI NEGATIVI SULLO SMERCIO DEI SUOI PRODOTTI , DETTI EFFETTI NON POSSONO EQUIPARARSI A UNA SIFFATTA LESIONE , PARTICOLARMENTE ALLORCHE , COME NELLA FATTISPECIE , QUESTI EFFETTI NEGATIVI SONO SOLO UNA CONSEGUENZA INDIRETTA DI UNA POLITICA CHE PERSEGUE SCOPI D ' INTERESSE GENERALE , ESSENZIALMENTE VARIABILI , IN FUNZIONE DEI FATTORI ECONOMICI CHE INFLUENZANO L ' ANDAMENTO DEI MERCATI , NONCHE DELL ' ORIENTAMENTO GENERALE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE .
23 A QUESTO PROPOSITO SI DEVE SOTTOLINEARE CHE , COME HA GIA AFFERMATO LA CORTE , SPECIE NELLA SENTENZA 27 SETTEMBRE 1979 ( ERIDANIA , 230/78 , RACC . PAG . 2749 ), UN ' IMPRESA NON PUO INVOCARE UN DIRITTO QUESITO ALLA CONSERVAZIONE DI UN VANTAGGIO , CHE ESSA TRAE DALL ' ESISTENZA DI UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI , E DI CUI HA FRUITO IN UN DETERMINATO MOMENTO .
24 QUANTO AL QUARTO MEZZO DEDOTTO DALLA RICORRENTE , SECONDO IL QUALE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE AVREBBERO LESO IL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO , SI DEVE OSSERVARE CHE QUESTO MEZZO , FORMULATO DALLA RICORRENTE SOLO NELLA FASE ORALE , COSTITUISCE UN MEZZO NUOVO AI SENSI DELL ' ART . 42 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA . QUESTO MEZZO VA IN OGNI CASO DISATTESO .
25 DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO SI EVINCE CHE LA RICORRENTE NON HA PROVATO UNA GRAVE VIOLAZIONE DI UNA NORMA GIURIDICA SUPERIORE CHE TUTELA I SINGOLI , NE HA DIMOSTRATO CHE IL REGOLAMENTO LITIGIOSO SIA INFICIATO DA VIZI DI SORTA .
26 VA DUNQUE DISATTESA LA DOMANDA FONDATA SULLA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA PER ATTO ILLECITO .
SULLA RESPONSABILITA OGGETTIVA
27 A SOSTEGNO DELLA DOMANDA SUBORDINATA , LA RICORRENTE , RICHIAMANDOSI ALLA NOZIONE DI ' SACRIFICIO SPECIALE ' TRATTA DAL DIRITTO TEDESCO ED A QUELLA DI ' LESIONE DELL ' UGUAGLIANZA DI FRONTE AGLI ONERI PUBBLICI ' DI CUI AL DIRITTO FRANCESE , SOSTIENE CHE , ANCHE SE NON E STATO COMMESSO UN ILLECITO , LA COMUNITA E COMUNQUE TENUTA , IN FORZA DELL ' ART . 215 , SECONDO COMMA , DEL TRATTATO CEE , A RISARCIRE IL DANNO PATRIMONIALE SUBITO DAL SINGOLO PER EFFETTO DI UN REGIME DI PORTATA GENERALE LEGITTIMAMENTE ISTITUITO , SE - A CAUSA DI DETTO REGIME - IL SINGOLO VIENE LESO IN MODO PARTICOLARE , OPPURE IN MODO DIVERSO E MOLTO PIU GRAVE RISPETTO AL COMPLESSO DEGLI OPERATORI ECONOMICI .
28 A QUESTO PROPOSITO E SUFFICIENTE RILEVARE CHE , CON GIURISPRUDENZA COSTANTE , LA CORTE HA AFFERMATO CHE IL RICORSO PER RISARCIMENTO DI UN DANNO ARRECATO DA UN ATTO NORMATIVO ILLEGITTIMO , DI CUI ALL ' ART . 215 DEL TRATTATO , PUO VENIR ACCOLTO SOLO SE IL DANNO ASSERITO DAL RICORRENTE SUPERA I LIMITI DEI RISCHI ECONO MICI INERENTI ALLE ATTIVITA NEL SETTORE DI CUI TRATTASI . QUESTA MASSIMA DOVREBBE SEGUIRSI A MAGGIOR RAGIONE SE NEL DIRITTO COMUNITARIO SI ACCOGLIESSE IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA SENZA COLPA . NELLA FATTISPECIE QUESTI LIMITI NON SONO STATI SUPERATI , TENUTO CONTO DEL FATTO CHE LA RICORRENTE , QUANDO HA VENDUTO I SUOI PRODOTTI NEL 1978 E NEL 1980 , DOVEVA PREVEDERE CHE I REGOLAMENTI NN . 368/77 E 443/77 , SOSPESI SOLO TEMPORANEAMENTE E CHE , AGLI INIZI , CONTRARIAMENTE A QUANTO AVVIENE ORA , NON CONTEMPLAVANO ALCUN SISTEMA PER IMPEDIRE L ' USO DEL LATTE MAGRO IN POLVERE , VENDUTO A NORMA DI DETTI REGOLAMENTI , NELL ' ALIMENTAZIONE DEI PORCELLINI DA LATTE , SAREBBERO STATI RIPRISTINATI SE SI FOSSE NUOVAMENTE DETERMINATA , PIU TARDI , LA SITUAZIONE IN ATTO AL MOMENTO DELLA LORO ADOZIONE . ANALOGAMENTE , QUANDO L ' IMPRESA E STATA COSTITUITA , NEL 1974 , LA RICORRENTE AVREBBE DOVUTO - O COMUNQUE POTUTO - ASPETTARSI CHE , A NORMA DELL ' ART . 7 , N . 2 , SECONDO COMMA , DEL REGOLAMENTO N . 804/68 , VENISSERO ADOTTATI PROVVEDIMENTI SPECIALI PER SMALTIRE IL LATTE MAGRO IN POLVERE , INVENDUTO A CONDIZIONI NORMALI NEL CORSO DI UNA STAGIONE .
29 LA POSSIBILITA DI PREVEDERE I RISCHI CONNESSI ALLA SITUAZIONE DEL MERCATO QUANDO LA RICORRENTE HA INTRAPRESO LA FABBRICAZIONE E LA VENDITA DI DETTI PRODOTTI ESCLUDE CHE POSSA VENIR RISARCITA LA PERDITA DI COMPETITIVITA CHE ESSA HA SUBITO . DETTI RISCHI RIENTRANO TRA QUELLI INSITI NELL ' ATTIVITA DI UN ' IMPRESA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI QUESTO SETTORE , NELLO STESSO MODO DELL ' AUMENTO DEI COSTI DELL ' ENERGIA CHE , SECONDO QUANTO HA DICHIARATO LA RICORRENTE , E UNA DELLE CAUSE ESSENZIALI DEL NOTEVOLE AUMENTO SUBITO IN QUATTRO ANNI DAI PREZZI DEI SUOI PRODOTTI .
30 DA QUESTE CONSIDERAZIONI DISCENDE CHE ANCHE LA DOMANDA SUBORDINATA VA RESPINTA .
SULLE SPESE
31 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .
32 LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE E LE SPESE VANNO POSTE A SUO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* IL RICORSO E RESPINTO .
2* LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA RICORRENTE .