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Document 61983CJ0055
Judgment of the Court of 27 February 1985. # Italian Republic v Commission of the European Communities. # Clearance of accounts, European Agricultural Guidance and Guarantee Fund. # Case 55/83.
Sentenza della Corte del 27 febbraio 1985.
Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.
Liquidazione dei conti FEAOG.
Causa 55/83.
Sentenza della Corte del 27 febbraio 1985.
Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.
Liquidazione dei conti FEAOG.
Causa 55/83.
Raccolta della Giurisprudenza 1985 -00683
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:84
SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 FEBBRAIO 1985. - REPUBBLICA ITALIANA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - LIQUIDAZIONE DEI CONTI FEAOG. - CAUSA 55/83.
raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 00683
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - INTERVENTI DEGLI STATI MEMBRI - IMPOSTE INDIRETTE SUI PRODOTTI AGRICOLI - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI
2 . AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - FINANZIAMENTO DA PARTE DEL FEAOG - PRINCIPI - SOVVENZIONE VERSATA TRASGREDENDO LA NORMATIVA COMUNITARIA - INOSSERVANZA DELLE FORMALITA DI PROVA - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL FONDO - INAMMISSIBILITA - PARITA DI TRATTAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
( REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO N . 729/70 , ART . 8 , E N . 567/76 , ART . 2 , NN . 3 E 5 , E ART . 6 , N . 3 )
1 . NELLO STATO ATTUALE DEL DIRITTO COMUNITARIO , CARATTERIZZATO DA UN ' ARMONIZZAZIONE INCOMPLETA NEL SETTORE FISCALE , GLI STATI MEMBRI HANNO CONSERVATO AMPIA COMPETENZA IN MATERIA , IN PARTICOLARE PER ISTITUIRE IMPOSTE INDIRETTE SUI PRODOTTI ALIMENTARI . NELL ' ESERCIZIO DI QUESTA COMPETENZA , GLI STATI MEMBRI DEVONO TUTTAVIA RISPETTARE LE RELATIVE NORME DEL TRATTATO . IN CAMPO AGRICOLO , QUESTA COMPETENZA FISCALE PROPRIA DEGLI STATI MEMBRI DEVE CONCILIARSI PARTICOLARMENTE COL PRINCIPIO ESSENZIALE SECONDO CUI GLI STATI MEMBRI DEVONO ASTENERSI DALL ' ADOTTARE QUALSIASI PROVVEDIMENTO CHE POSSA TURBARE IL FUNZIONAMENTO DEL CONGEGNO PREDISPOSTO DALLE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO .
2 . NEI CASI IN CUI LA NORMATIVA COMUNITARIA SUBORDINA LA CORRESPONSIONE DELLA SOVVENZIONE AL FATTO CHE AL MOMENTO DEL PAGAMENTO SIANO STATE OSSERVATE TALUNE FORMALITA DI PROVA , LA SOVVENZIONE CORRISPOSTA NON TENENDO CONTO DI TALE CONDIZIONE NON E CONFORME AL DIRITTO COMUNITARIO E LA RELATIVA SPESA NON PUO QUINDI , IN LINEA DI PRINCIPIO , ESSERE POSTA A CARICO DEL FEAOG , IN OCCASIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PER L ' ESERCIZIO DI CUI TRATTASI .
IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 729/70 , RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , CONSENTE INFATTI ALLA COMMISSIONE DI PORRE A CARICO DEL FEAOG SOLAMENTE GLI IMPORTI CORRISPOSTI IN CONFORMITA ALLE NORME EMANATE PER I VARI SETTORI AGRICOLI , LASCIANDO A CARICO DEGLI STATI MEMBRI QUALSIASI ALTRO IM PORTO . E NECESSARIO INTERPRETARE RESTRITTIVAMENTE I PRESUPPOSTI PER LA PRESA IN CARICO DELLE SPESE DA PARTE DEL FEAOG GIACCHE LA GESTIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , IN CONDIZIONI DI PARITA DI TRATTAMENTO PER GLI OPERATORI ECONOMICI DEGLI STATI MEMBRI , OSTA A CHE LE AUTORITA NAZIONALI DI UNO STATO MEMBRO , INTERPRETANDO ESTENSIVAMENTE UNA DETERMINATA NORMA , FAVORISCANO O SFAVORISCANO GLI OPERATORI DI QUESTO STATO RISPETTO A QUELLI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .
NELLA CAUSA 55/83 ,
REPUBBLICA ITALIANA , RAPPRESENTATA DALL ' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA D ' ITALIA ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DALL ' AVV . GIANLUIGI CAMPOGRANDE , CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA COMMISSIONE , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 14 GENNAIO 1983 , N . 83/37 , ' RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PRESENTATI DALL ' ITALIA PER LE SPESE DELL ' ESERCIZIO 1976 FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA , SEZIONE GARANZIA ' ( GU L 38 , PAG . 30 ),
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 7 APRILE 1983 , LA REPUBBLICA ITALIANA HA PROPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 173 , 1* COMMA , DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO DIRETTO ALL ' ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 14 GENNAIO 1983 , N . 83/37 , RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PRESENTATI DALL ' ITALIA PER LE SPESE DELL ' ESERCIZIO 1976 FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA , SEZIONE ' GARANZIA ' ( GU L 38 , PAG . 30 ).
2 IL RICORSO E VOLTO ALL ' ANNULLAMENTO DI QUESTA DECISIONE NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE DALL ' IMPUTAZIONE AL FEAOG , IN PRIMO LUOGO , LA SOMMA DI LIT 8 461 391 059 , RELATIVA AL PAGAMENTO DI AIUTI ALLA DISTILLAZIONE DI VINI DA PASTO , E IN SECONDO LUOGO , LA SOMMA DI LIT 401 250 000 , RELATIVA AL PAGAMENTO DI SPESE CONCERNENTI LA PROMOZIONE DI CAMPAGNE D ' INFORMAZIONE PUBBLICITARIA PER LA CARNE .
SULLA MANCATA IMPUTAZIONE AL FEAOG , DA PARTE DELLA COMMISSIONE , DELLE SPESE RELATIVE ALLA DISTILLAZIONE DI VINI DA PASTO
3 CON REGOLAMENTO 15 MARZO 1976 , N . 567 ( GU L 67 , PAG . 25 ), IL CONSIGLIO DECIDEVA DI PROCEDERE AD UN ' OPERAZIONE DI DISTILLAZIONE DI VINI DA PASTO PER FAR FRONTE ALLE DIFFICOLTA DEL MERCATO VINICOLO CARATTERIZZATO DA RISERVE TROPPO CONSISTENTI E DA PREZZI INFERIORI AI PREZZI D ' INTERVENTO . POICHE TALE PROVVEDIMENTO NON AVEVA PRODOTTO TUTTI GLI EFFETTI PREVISTI , IL CONSIGLIO RITENEVA NECESSARIO DISPORRE , CON IL REGOLAMENTO 1* GIUGNO 1976 , N . 1281 ( GU L 144 , PAG . 1 ), UNA SECONDA SERIE DI OPERAZIONI DI DISTILLAZIONE .
4 I DUE PRECITATI REGOLAMENTI SONO STATI ADOTTATI IN APPLICAZIONE DELL ' ART . 7 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 28 APRILE 1970 , N . 816 , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO ( GU L 99 , PAG . 1 ), CHE CONSENTE IL RICORSO AD OPERAZIONI DI DISTILLAZIONE DI VINI E STABILISCE LE CONDIZIONI IN CUI SONO EFFETTUATE TALI OPERAZIONI , ONDE GARANTIRE IN PARTICOLARE CHE L ' EQUILIBRIO DEL MERCATO DELL ' ALCOL ETILICO NON VENGA COMPROMESSO .
5 IL SISTEMA ADOTTATO NELLA FATTISPECIE ERA IMPOSTATO , IN PRIMO LUOGO , SULLA CONCLUSIONE DI CONTRATTI REVOCABILI DI CONSEGNA FRA PRODUTTORI E DISTILLATORI E , IN SECONDO LUOGO , SULLA FISSAZIONE DI UN PREZZO MINIMO DI ACQUISTO DEI VINI DA PASTO , SUPERIORE AI CORSI DEL MERCATO , CHE I DISTILLATORI DOVEVANO PAGARE AI PRODUTTORI . LA DIFFERENZA FRA IL COSTO DELL ' ALCOL COSI OTTENUTO ED IL PREZZO DI VENDITA DELLO STESSO ALCOL , IN CONDIZIONI NORMALI DI COMMERCIALIZZAZIONE , ERA COMPENSATA DA UN AIUTO VERSATO DAGLI ENTI D ' INTERVENTO ED IMPUTABILE AL FEAOG , SEZIONE ' GARANZIA ' . L ' AIUTO ERA STATO FISSATO AD UN LIVELLO TALE DA RENDERE POSSIBILE LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI OTTENUTI .
6 LA COMMISSIONE RIFIUTAVA DI IMPUTARE AL FEAOG LE SPESE RELATIVE A QUESTE OPERAZIONI INTRAPRESE DALL ' ENTE D ' INTERVENTO ITALIANO COMPETENTE ( L ' AIMA ) PER TRE MOTIVI : IL MOTIVO PRINCIPALE SI FONDA SUL FATTO CHE L ' ITALIA , A DETTA DELLA COMMISSIONE , AVREBBE ADOTTATO UN PROVVEDIMENTO FISCALE CHE COSTITUIVA UN AIUTO INDIRETTO IN AGGIUNTA ALL ' AIUTO COMUNITARIO ; GLI ALTRI MOTIVI SI FONDANO , IN PRIMO LUOGO , SUL FATTO CHE L ' AIMA AVREBBE VERSATO GRAN PARTE DEGLI AIUTI A PRODUTTORI I QUALI AVEVANO CONSEGNATO SOLO UNA PARTE DEL QUANTITATIVO DI VINO PATTUITO , IN CONTRASTO CON L ' ART . 2 , N . 4 , E CON L ' ART . 6 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 567/76 , E IN SECONDO LUOGO , SULLA CIRCOSTANZA CHE L ' AIMA AVREBBE CORRISPOSTO L ' AIUTO IN UN ' UNICA SOLUZIONE , ANZICHE IN DUE , IN CONTRASTO CON L ' ART . 2 , NN . 3 E 5 , DEL REGOLAMENTO N . 567/76 .
SUL MOTIVO PRINCIPALE SECONDO CUI L ' ITALIA AVREBBE ADOTTATO UN PROVVEDIMENTO FISCALE CHE COSTITUIVA UN AIUTO INDIRETTO AGGIUNTIVO ALL ' AIUTO COMUNITARIO E DI NATURA TALE DA MODIFICARE GLI EFFETTI DELL ' OPERAZIONE COMUNITARIA DI AIUTO ALLA DISTILLAZIONE
7 NON E CONTESTATO IL FATTO CHE , TRE GIORNI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 567/76 , L ' ITALIA ADOTTAVA IL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1976 , N . 46 , RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA ( CONVERTITO POI NELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 , N . 249 ), CHE STABILIVA , FRA L ' ALTRO , L ' IMPOSIZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE MAGGIORATO SULL ' ALCOL PROVENIENTE DAL MELASSO . QUESTA MISURA FISCALE PROVOCAVA UN ' INVERSIONE DEI RAPPORTI DI PREZZO FRA I DUE ALCOLI , DATO CHE IL PREZZO DELL ' ALCOL DI MELASSO PASSAVA DA 143 000 LIRE PER ETTOLITRO A 188 000 PER ETTOLITRO , E QUELLO DELL ' ALCOL DI VINO DA 147 000 PER ETTOLITRO A 185 000 PER ETTOLITRO .
8 IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE , IN VIA PRINCIPALE , CHE IL PROVVEDIMENTO FISCALE LITIGIOSO RIENTRA NELLA SUA ESCLUSIVA COMPETENZA ED AVEVA LO SCOPO ESSENZIALE D ' INCREMENTARE IL GETTITO FISCALE E DI PROCEDERE , PER TENER CONTO DEGLI EFFETTI DELL ' INFLAZIONE , AD UN SEMPLICE ADEGUAMENTO DELLE IMPOSTE SULL ' ALCOL DI MELASSO CHE NON ERANO STATE MODIFICATE DAL 1955 ; QUESTA MISURA AVREBBE INTERESSATO GLI ALCOLI IN GENERE SENZA FAVORIRE L ' ALCOL DI VINO IN PARTICOLARE ; INFINE , ESSA NON AVREBBE COMPORTATO LA CONCESSIONE DI BENEFICI SUPPLEMENTARI INGIUSTIFICATI PER I DISTILLATORI ITALIANI .
9 LA COMMISSIONE SOSTIENE , PER CONTRO , CHE VI E STATA APPUNTO UNA ' MANOVRA FISCALE ' DA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO , CONSISTENTE IN UNA REPENTINA INVERSIONE DEI RAPPORTI DI PREZZO FRA GLI ALCOLI A VANTAGGIO DELL ' ALCOL DI VINO , ED AVENTE PER OGGETTO ED EFFETTO L ' AUMENTO DEL ' MARGINE DI BENEFICIO POSSIBILE ' DEI DISTILLATORI DI VINO , CHE ERANO COSI POSTI IN GRADO DI RIPERCUOTERE IN FAVORE DEI VITICOLTORI , IN TUTTO O IN PARTE , TALE MARGINE SUPPLEMENTARE . IN EFFETTI , I DISTILLATORI ITALIANI DI ALCOL DI VINO AVREBBERO AVUTO , GRAZIE A QUESTO PROVVEDIMENTO NAZIONALE , LA POSSIBILITA DI PAGARE AI PRODUTTORI DI VINO UN PREZZO SUPERIORE AL PREZZO MINIMO , DI OCCUPARE MAGGIORI SPAZI DI MERCATO A DANNO DEI PRODUTTORI DELL ' ALCOL DI MELASSO , E DI OTTENERE MARGINI DI GUADAGNO SUPERIORI A QUELLI CHE AVREBBERO OTTENUTO IN UN LIBERO MERCATO CORRETTO SOLTANTO DALL ' AIUTO COMUNITARIO . IN OGNI CASO , I PRODUTTORI AVREBBERO REALIZZATO UN GUADAGNO TOTALE MAGGIORE POICHE AVREBBERO CONSEGNATO ALLA DISTILLAZIONE MAGGIORI QUANTITA DI VINO .
10 SI TRATTEREBBE DUNQUE , SECONDO LA COMMISSIONE , DI UN PROVVEDIMENTO UNILATERALE , ADOTTATO IN UN SETTORE DISCIPLINATO DA UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO , COMPLEMENTARE RISPETTO AL PROVVEDIMENTO COMUNITARIO , DI NATURA TALE DA INCIDERE SUL PROCESSO DI FORMAZIONE DEI PREZZI , DA COMPROMETTERE LA PARITA DI TRATTAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DA MODIFICARE LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA . SECONDO LA COMMISSIONE , SOLAMENTE LA COMUNITA ERA COMPETENTE A GARANTIRE O MODIFICARE L ' EQUILIBRIO DEL MERCATO DELL ' ALCOL ETILICO , IN OCCASIONE DELL ' ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI COMUNITARI DI DISTILLAZIONE DI VINI DA TAVOLA .
11 VA RILEVATO CHE ALLO STATO ATTUALE DEL DIRITTO COMUNITARIO , CARATTERIZZATO DA UN ' ARMONIZZAZIONE INCOMPLETA IN QUESTO SETTORE , GLI STATI MEMBRI HANNO CONSERVATO AM PIE COMPETENZE IN MATERIA FISCALE , IN PARTICOLARE PER ISTITUIRE IMPOSTE INDIRETTE SUI PRODOTTI ALIMENTARI . NELL ' ESERCIZIO DI QUESTE COMPETENZE , GLI STATI MEMBRI DEVONO TUTTAVIA RISPETTARE LE RELATIVE NORME DEL TRATTATO . IN MATERIA AGRICOLA , QUESTA COMPETENZA FISCALE PROPRIA DEGLI STATI MEMBRI DEVE RISPETTARE SPECIALMENTE IL PRINCIPIO ESSENZIALE SECONDO CUI GLI STATI MEMBRI HANNO L ' OBBLIGO DI ASTENERSI DALL ' ADOTTARE QUALSIASI PROVVEDIMENTO CHE POSSA TURBARE IL FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO DISPOSTO DALLE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO .
12 COME LA CORTE HA RICORDATO NELLE SENTENZE 29 NOVEMBRE 1978 ( CAUSA 83/78 , PIGS MARKETING BOARD , RACC . PAG . 2347 ) E 26 GIUGNO 1979 ( CAUSA 177/78 , PIGS AND BACON COMMISSION , RACC . PAG . 2161 ), QUANDO , IN FORZA DELL ' ART . 40 DEL TRATTATO , LA COMUNITA HA EMANATO UNA NORMATIVA CHE ISTITUISCE UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO IN UN DETERMINATO SETTORE , GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI AD ASTENERSI DA QUALSIASI PROVVEDIMENTO CHE VI DEROGHI O NE PREGIUDICHI L ' EFFICACIA . LA CORTE HA ALTRESI PRECISATO , NELLA SENTENZA 10 MARZO 1981 ( CAUSE RIUNITE 36 E 71/80 , IRISH CREAMERY MILK , RACC . PAG . 735 ), CHE I CONGEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI CUI TRATTASI HANNO ESSENZIALMENTE LO SCOPO DI OTTENERE UN LIVELLO DI PREZZI , AGLI STADI DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO ALL ' INGROSSO , CHE TENGA CONTO TANTO DEGLI INTERESSI DEL COMPLESSO DELLA PRODUZIONE COMUNITARIA NEL SETTORE CONSIDERATO , QUANTO DI QUELLI DEI CONSUMATORI , E CHE GARANTISCA GLI APPROVVIGIONAMENTI SENZA INCITARE AD UN ECCESSO DI PRODUZIONE . QUESTI SCOPI POTREBBERO ESSERE COMPROMESSI DA PROVVEDIMENTI NAZIONALI ADOTTATI UNILATERALMENTE CHE INFLUISSERO IN MODO SENSIBILE , ANCHE SOLO INVOLONTARIAMENTE , SUL LIVELLO DEI PREZZI DEL MERCATO .
13 TUTTAVIA E OPPORTUNO OSSERVARE , NELLA SPECIE , CHE IL PROVVEDIMENTO FISCALE LITIGIOSO FA PARTE DI UN INSIEME DI DISPOSIZIONI FISCALI TENDENTI AD AUMENTARE LE ENTRATE PERCEPITE DALLO STATO E CHE NON E CONTESTATO CHE ESSO COSTITUISCA UN ' ADEGUAMENTO DELL ' IMPOSTA SULL ' ALCOL DI MELASSO IMMUTATA DA VENTUN ANNI , NONOSTANTE L ' EROSIONE MONETARIA . INOLTRE , QUESTA IMPOSTA NON COLPISCE L ' ALCOL PROVENIENTE DALLA DISTILLAZIONE DEL VINO , CHE FORMA OGGETTO DELL ' ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO VITIVINICOLO , ESCLUSIVAMENTE INTERESSATA NEL CASO DI SPECIE , MA L ' ALCOL DI MELASSO .
14 STANDO COSI LE COSE , PER AMMETTERE CHE L ' AUMENTO DELL ' IMPOSTA IN QUESTIONE ABBIA PERMESSO DI AUMENTARE LE QUANTITA DI VINO CONSEGNATE ALLA DISTILLAZIONE , SAREBBE NECESSARIO DIMOSTRARE , IN PRIMO LUOGO , CHE I DISTILLATORI DI VINO ABBIANO POTUTO ACCRESCERE ' I LORO MARGINI DI BENEFICIO POSSIBILI ' AUMENTANDO I PREZZI DI VENDITA SINO AL LIVELLO RAGGIUNTO DALL ' ALCOL DI MELASSO , E , IN SECONDO LUOGO , CHE ESSI ABBIANO EFFETTIVAMENTE RIPERCOSSO ALMENO UNA PARTE DI QUESTO GUADAGNO SUPPLEMENTARE A FAVORE DEI PRODUTTORI DI VINO , FACENDO AUMENTARE IN MODO ANALOGO IL PREZZO D ' ACQUISTO DEI VINI CONSEGNATI ALLA DISTILLAZIONE .
15 E GIOCOFORZA CONSTATARE CHE NE I DOCUMENTI AGLI ATTI NE LA TRATTAZIONE ORALE DINANZI ALLA CORTE HANNO APPORTATO DATI NUMERICI CHE PROVINO LA REALTA DI QUESTE IPOTESI . IN PARTICOLARE , NON E STATO DIMOSTRATO CHE I DISTILLATORI ABBIANO EFFETTIVAMENTE OFFERTO AI PRODUTTORI DI VINO PREZZI PIU VANTAGGIOSI , STIMOLANDO QUESTI ULTIMI A CONSEGNARE ALLA DISTILLAZIONE QUANTITA DI VINO MAGGIORI .
16 ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA , E SENZA CHE SIA NECESSARIO INDAGARE SE IL PROVVEDIMENTO FISCALE LITIGIOSO PERSEGUISSE UNA FINALITA DIVERSA DA QUELLA DELL ' AUMENTO DEL GETTITO DELL ' IMPOSTA DI CUI TRATTASI , SI DEVE RICONOSCERE CHE DALL ' INSIEME DEI DOCUMENTI SOTTOPOSTI ALL ' ESAME DELLA CORTE NON RISULTA CHE QUESTO PROVVEDIMENTO ABBIA ESERCITATO UN ' INFLUENZA SUL LIVELLO DEI PREZZI DEL MERCATO DELL ' ALCOL DI VINO E SIA STATO DI NATURA TALE DA COMPROMETTERE GLI SCOPI ED IL FUNZIONAMENTO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO . IL PRIMO MOTIVO ADDOTTO DALLA COMMISSIONE PER RIFIUTARE DI IMPUTARE AL FEAOG LE SPESE SOSTENUTE DALL ' AIMA PER GLI AIUTI ALLA DISTILLAZIONE DEI VINI DA TAVOLA NON PUO DUNQUE ESSERE ACCOLTO .
SUL MOTIVO ACCESSORIO SECONDO CUI L ' AIMA AVREBBE VERSATO GRAN PARTE DEGLI AIUTI A PRODUTTORI PER CONTRATTI DI DISTILLAZIONE NON INTERAMENTE ESEGUITI , IN CONTRASTO CON IL REGOLAMENTO N . 567/76
17 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT . 2 E 6 DEL REGOLAMENTO N . 567/76 , L ' ENTE D ' INTERVENTO VERSA L ' AIUTO AI PRODUTTORI IN DUE SOLUZIONI : LA PRIMA SOTTO FORMA DI ANTICIPO , ENTRO QUINDICI GIORNI DALL ' APPROVAZIONE DEL CONTRATTO , LA SECONDA , CHE COSTITUISCE IL SALDO DELL ' AIUTO , QUANDO , A NORMA DELL ' ART . 6 , N . 3 , ' VIENE FORNITA LA PROVA CHE L ' INTERO QUANTITATIVO DI VINO PREVISTO DAL CONTRATTO - FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO ALL ' ART . 4 - E STATO DISTILLATO ' .
18 LA COMMISSIONE HA IMPUTATO ALLA REPUBBLICA ITALIANA E AL SUO ENTE D ' INTERVENTO DI AVER VERSATO L ' AIUTO SENZA AVERE LA PROVA CHE L ' INTERO QUANTITATIVO DI VINO PREVISTO DAL CONTRATTO FOSSE STATO DISTILLATO .
19 IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE IN VIA PRINCIPALE CHE , A NORMA DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 567/76 , I CONTRATTI DI CONSEGNA DI VINO DA PASTO PER LA DISTILLAZIONE SONO REVOCABILI E CHE IL LEGISLATORE COMUNITARIO NON HA INTESO FISSARE UN LIMITE ALL ' AUTONOMIA DEI CONTRAENTI , BENSI DETERMINARE UNICAMENTE LE MODALITA DI PAGAMENTO DEL SALDO DELL ' AIUTO SUBORDINANDO QUESTO PAGAMENTO ALLA PROVA CHE L ' INTERO QUANTITATIVO DI VINO CONSEGNATO IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO SIA STATO EFFETTIVAMENTE DISTILLATO . TENUTO CONTO DELLA FINALITA DELL ' AIUTO , CHE ERA QUELLA DI RISTABILIRE L ' EQUILIBRIO DEL MERCATO , LA TESI DELLA COMMISSIONE SI BASEREBBE SU DI UN ' ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA , CHE VERREBBE A CREARE UNA DISCRIMINAZIONE FRA I PRODUTTORI CHE HANNO ESEGUITO IN PARTE I CONTRATTI DI DISTILLAZIONE E QUELLI CHE NON LI HANNO ESEGUITI AFFATTO .
20 IN VIA SUBORDINATA , IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE CHE LE SPESE DEVONO ESSERE LASCIATE A CARICO DEL FEAOG PER I CONTRATTI COMPLETAMENTE ESEGUITI .
21 VA RILEVATO , COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 7 FEBBRAIO 1979 ( CAUSE RIUNITE 15 E 16/76 , GOVERNO FRANCESE/COMMISSIONE , RACC . PAG . 321 ), CHE NEI CASI IN CUI LA NORMATIVA COMUNITARIA SUBORDINA LA CORRESPONSIONE DELL ' AIUTO AL FATTO CHE AL MOMENTO DEL PAGAMENTO SIANO STATE OSSERVATE TALUNE FORMALITA DI PROVA , L ' AIUTO CORRISPOSTO NON TENENDO CONTO DI TALE CONDIZIONE NON E CONFORME AL DIRITTO COMUNITARIO E LA RELATIVA SPESA NON PUO QUINDI , IN LINEA DI PRINCIPIO , ESSERE POSTA A CARICO DEL FEAOG IN OCCASIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PER L ' ESERCIZIO CONSIDERATO .
22 LA COMMISSIONE FA GIUSTAMENTE OSSERVARE CHE L ' INTERPRETAZIONE PROPOSTA DAL GOVERNO ITALIANO E CONTRARIA ALLA LETTERA STESSA DEL PRECITATO ART . 6 , N . 3 , CHE ESIGE , COME CONDIZIONE PER IL PAGAMENTO DELL ' AIUTO , CHE L ' INTERO QUANTITATIVO DI VINO PREVISTO DAL CONTRATTO SIA STATO DISTILLATO .
23 D ' ALTRONDE , SE E ESATTO CHE I CONTRATTI DI CONSEGNA DI VINI DA PASTO PER LA DISTILLAZIONE SONO DEFINITI COME REVOCABILI DALL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 567/76 , I TERMINI E LE CONDIZIONI PER L ' ESERCIZIO DI QUESTO DIRITTO DI REVOCA SONO STATI PRECISATI SIA DAGLI ARTT . 1 E 4 DEL REGOLAMENTO N . 567/76 , SIA DALL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 15 MARZO 1976 , N . 588 , RELATIVO ALLE MODALITA D ' APPLICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI DISTILLAZIONE DEI VINI DA PASTO ( GU L 69 , PAG . 48 ). ESSI CONSENTONO DI ESERCITARE , ENTRO DETERMINATI TERMINI , LA FACOLTA DI RINUNCIARE A UN TALE CONTRATTO DI DISTILLAZIONE UNICAMENTE NEL CASO IN CUI LA SITUAZIONE DEL MERCATO PERMETTA UNA MIGLIORE VALORIZZAZIONE DEL VINO PER I PRODUTTORI . QUESTE NORME NON HANNO DUNQUE NE LO SCOPO , NE L ' EFFETTO , DI FAR VENIR MENO L ' OBBLIGO , IMPOSTO DALL ' ART . 6 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 567/76 , DI SUBORDINARE IL VERSAMENTO DEL SALDO DELL ' AIUTO ALLA VERIFICA DELLA COMPLETA ESECUZIONE DEL CONTRATTO . PER QUEL CHE RIGUARDA QUESTO PUNTO , GLI ARGOMENTI DEL GOVERNO ITALIANO VANNO QUINDI RESPINTI .
24 INVECE , COSI COME SOSTENUTO DAL GOVERNO ITALIANO E RICONOSCIUTO DALLA STESSA COMMISSIONE , VANNO IMPUTATE AL FEAOG LE SPESE CHE RIGUARDANO I CONTRATTI PER CUI L ' ENTE D ' INTERVENTO PUO PROVARE LA COMPLETA ESECUZIONE IN CONFORMITA A QUANTO RICHIESTO DAL PRECITATO ART . 6 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 567/76 . LA COMMISSIONE HA D ' ALTRONDE PRECISATO DI ESSERE DISPOSTA A PROCEDERE AD UNA VERIFICA CONTABILE BILATERALE DELLE DIVERSE OPERAZIONI DOPO LA PRONUNZIA DELLA PRESENTE SENTENZA .
25 QUESTA CORTE DEVE PERTANTO CONSTATARE CHE SOLAMENTE LE SPESE ESEGUITE IN CORRETTA APPLICAZIONE DELL ' ART . 6 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 567/76 VANNO IMPUTATE AL FEAOG . NE CONSEGUE CHE LE PARTI DOVRANNO PROCEDERE AD UNA VERIFICA CONTABILE BILATERALE ONDE DETERMINARE , SU QUESTA BASE , QUALI SIANO EFFETTIVAMENTE LE SOMME DA IMPUTARE AL FEAOG .
SUL MOTIVO ACCESSORIO SECONDO CUI L ' AIMA , IN CONTRASTO CON L ' ART . 2 , NN . 3 E 5 , DEL REGOLAMENTO N . 567/76 , AVREBBE CORRISPOSTO L ' AIUTO IN UNA SOLA VOLTA E NON IN DUE SOLUZIONI
26 COME DETTO POCANZI , A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 2 , NN . 3 E 5 , E DELL ' ART . 6 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 567/76 , L ' ENTE D ' INTERVENTO CONCEDE AI PRODUTTORI L ' AIUTO SOTTO FORMA DI DUE VERSAMENTI : IN PRIMO LUOGO , UN ANTICIPO ENTRO QUINDICI GIORNI DALL ' APPROVAZIONE DEL CONTRATTO , E IN SECONDO LUOGO , IL SALDO QUANDO VIENE FORNITA LA PROVA CHE L ' INTERO QUANTITATIVO DI VINO PREVISTO DAL CONTRATTO E STATO DISTILLATO . QUESTE DISPOSIZIONI SONO GIUSTIFICATE , COME RISULTA DAL SETTIMO CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO N . 567/76 , DALLA NECESSITA DI PREVEDERE MECCANISMI DI PAGAMENTO CHE CONSENTANO IN PARTICOLARE L ' IMMEDIATO VERSAMENTO DI UNA QUOTA DEL PREZZO D ' ACQUISTO , NELL ' INTENTO DI AGEVOLARE LA DECISIONE DEI PRODUTTORI DESIDEROSI DI FAR DISTILLARE IL VINO .
27 VA INNANZITUTTO RILEVATO CHE QUESTO MOTIVO ACCESSORIO DEL RIFIUTO OPPOSTO DALLA COMMISSIONE ALL ' IMPUTAZIONE AL FEAOG , PUO RIGUARDARE SOLO LE OPERAZIONI DI DI STILLAZIONE DISCIPLINATE DAL PRECITATO REGOLAMENTO N . 567/76 , POICHE A NORMA DELL ' ART . 2 DEL SUMMENZIONATO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1281/76 , NEL CONTESTO DELLA SECONDA SERIE DI OPERAZIONI DI DISTILLAZIONE , IL PAGAMENTO DEL PREZZO MINIMO D ' ACQUISTO PUO ESSERE EFFETTUATO DALL ' ENTE D ' INTERVENTO IN UNA SOLA VOLTA , DOPO LA DISTILLAZIONE DEL QUANTITATIVO TOTALE DI VINO INDICATO NEL CONTRATTO .
28 IL GOVERNO ITALIANO HA RICONOSCIUTO CHE , IN UN CERTO NUMERO DI CASI , IL SUO ENTE D ' INTERVENTO HA VERSATO L ' AIUTO IN UN SOLO IMPORTO E NON IN DUE SOLUZIONI COME DISPOSTO DALL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 567/76 . TUTTAVIA , E STATO FATTO RICORSO A TALE PRASSI SOLAMENTE IN CASI LIMITATI E PER RAGIONI DI OPPORTUNITA , E CIOE ALLORCHE NON ERA POSSIBILE VERSARE L ' ACCONTO ENTRO I TERMINI STABILITI E RICORREVANO LE CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO IN UN ' UNICA SOLUZIONE DELL ' INTERO AIUTO . DI CONSEGUENZA , IL GOVERNO ITALIANO NE DEDUCE , IN VIA PRINCIPALE , TENUTO CONTO DELLA FINALITA DELL ' AIUTO , CHE UNA SIMILE CONDIZIONE DI FORMA E DI POCO MOMENTO E , IN VIA SUBORDINATA , CHE LA PARTE DELLE SPESE NON INTERESSATA DA QUESTI ARGOMENTI DELLA COMMISSIONE , DEVE COMUNQUE RIMANERE A CARICO DEL FEAOG .
29 LA COMMISSIONE SOSTIENE INVECE CHE QUESTA PRASSI E STATA IN REALTA GENERALIZZATA E CHE IL MANCATO PAGAMENTO DI ANTICIPI AI PRODUTTORI HA COSTITUITO UN GRAVE ELEMENTO DI NON CONFORMITA NELL ' ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI DISTILLAZIONE , TENUTO CONTO IN PARTICOLARE DELL ' EFFETTO DISSUASIVO CHE ESSA HA POTUTO AVERE , EFFETTO DISSUASIVO CHE E STATO INOLTRE AGGRAVATO DAI RITARDI NEI PAGAMENTI .
30 TUTTAVIA , LA COMMISSIONE HA AMMESSO , IN OCCASIONE DELL ' UDIENZA , CHE QUESTO MOTIVO ACCESSORIO NON ERA DI NATURA TALE DA COMPORTARE IL RIFIUTO DELL ' IMPUTAZIONE AL FEAOG DI TUTTI GLI AIUTI ALLA DISTILLAZIONE VERSATI IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO N . 567/76 , BENSI SOLAMENTE DELLE SPESE PER AIUTI RELATIVI AI CONTRATTI PER I QUALI L ' AIUTO E STATO VERSATO IN UN ' UNICA SOLUZIONE .
31 COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA 7 FEBBRAIO 1979 ( CAUSA 11/76 , PAESI BASSI/COMMISSIONE , RACC . PAG . 245 ), L ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 21 APRILE 1970 , N . 729 , RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE ( GU L 94 , PAG . 13 ), PERMETTE ALLA COMMISSIONE DI PORRE A CARICO DEL FEAOG SOLAMENTE GLI IMPORTI CORRISPOSTI IN CONFORMITA ALLE NORME EMANATE PER I VARI SETTORI DELL ' AGRICOLTURA , LASCIANDO A CARICO DEGLI STATI MEMBRI QUALSIASI ALTRO IMPORTO VERSATO . LA CORTE HA D ' ALTRO CANTO RILEVATO ANCHE LA NECESSITA DI UN ' INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELLE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE A CARICO DEL FEAOG , PERCHE LA GESTIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , IN CONDIZIONI DI PARITA DI TRATTAMENTO FRA GLI OPERATORI ECONOMICI DEGLI STATI MEMBRI , SI OPPONE A CHE LE AUTORITA NAZIONALI DI UNO STATO MEMBRO FAVORISCANO O SFAVORISCANO , INTERPRETANDO ESTENSIVAMENTE UNA CERTA NORMA , GLI OPERATORI DI QUESTO STATO NEI CONFRONTI DI QUELLI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .
32 ORBENE , L ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 567/76 IMPONEVA AGLI STATI MEMBRI DI PROCEDERE AL VERSAMENTO DEGLI AIUTI NON IN FORMA DI IMPORTO UNICO , BENSI , IN PRIMO LUOGO , MEDIANTE UN ANTICIPO IMMEDIATO DESTINATO AD AGEVOLARE LA DECISIONE DEI PRODUTTORI DESIDEROSI DI FAR DISTILLARE IL VINO , E , IN SECONDO LUOGO MEDIANTE UN SALDO PRECEDUTO DALLA VERIFICA CHE L ' INTERO QUANTITATIVO DI VINO PREVISTO DAL CONTRATTO FOSSE STATO EFFETTIVAMENTE DISTILLATO .
33 LA COMMISSIONE SOSTIENE QUINDI CON RAGIONE CHE L ' IMPORTO CORRISPONDENTE AGLI AIUTI RELATIVI AI CONTRATTI CHE SONO STATI LIQUIDATI IN UNA SOLA SOLUZIONE E NON CON I DUE VERSAMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO N . 567/76 , NON VA IMPUTATO AL FEAOG E RESTA A CARICO DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO . INVECE , IL GOVERNO ITALIANO E LEGITTIMATO A CHIEDERE CHE L ' IMPORTO DEGLI AIUTI RELATIVI AI CONTRATTI LIQUIDATI IN MODO CONFORME AI REGOLAMENTI NN . 567/76 E 1281/76 SIA IMPUTATO AL FEAOG . NE CONSEGUE CHE LE PARTI DOVRANNO PROCEDERE AD UNA VERIFICA CONTABILE BILATERALE ONDE DETERMINARE , SU QUESTA BASE , QUALI SIANO EFFETTIVAMENTE LE SOMME DA IMPUTARE AL FEAOG .
SULLA MANCATA IMPUTAZIONE AL FEAOG DELLE SPESE RELATIVE ALLA PROMOZIONE DI CAMPAGNE D ' INFORMAZIONE PUBBLICITARIA PER LE CARNI
34 IN FORZA DEL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 16 LUGLIO 1974 , N . 1857 ( GU L 195 , PAG . 17 ), E DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 18 NOVEMBRE 1974 , N . 2930 ( GU L 311 , PAG . 6 ), GLI STATI MEMBRI ERANO STATI AUTORIZZATI A PROMUOVERE , ENTRO IL 20 LUGLIO 1975 , CAMPAGNE D ' INFORMAZIONE PUBBLICITARIA PER LE CARNI , ONDE MEGLIO ORIENTARE LA SCELTA DEI CONSUMATORI . IL FEAOG , SEZIONE ' GARANZIA ' , FINANZIAVA TALI CAMPAGNE SINO A CONCORRENZA DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE .
35 E PACIFICO CHE L ' ITALIA HA EFFETTUATO TALI CAMPAGNE PUBBLICITARIE DOPO IL TERMINE DEL 20 LUGLIO 1975 . QUESTO RITARDO E STATO ALLA BASE DEL RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI IMPUTARE AL FEAOG LE SPESE CORRISPONDENTI .
36 IL GOVERNO ITALIANO HA SOSTENUTO DI AVER MALE INTERPRETATO IL TERMINE ' PROMUOVERE ' , DA ESSO INTESO NON NEL SENSO DI ' ATTUARE ' , BENSI DI ' COMPLETARE IL NECESSARIO ITER PER L ' ATTUAZIONE DELLA CAMPAGNA ' ; ESSO HA RILEVATO , A QUESTO PROPOSITO , CHE TUTTI I PROVVEDIMENTI PREPARATORI ERANO STATI ADOTTATI IN EFFETTI PRIMA DEL 20 LUGLIO 1975 .
37 LA COMMISSIONE SOSTIENE GIUSTAMENTE , BASANDOSI SULLA FORMULAZIONE STESSA DELLE NORME , SULLA LOGICA DEL SISTEMA E SUL CARATTERE CONGIUNTURALE DEL PROVVEDIMENTO , CHE NON ERA POSSIBILE ALCUN ERRORE D ' INTERPRETAZIONE E CHE LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE IN QUESTIONE DOVEVANO ESSERE EFFETTIVAMENTE TERMINATE NON OLTRE IL 20 LUGLIO 1975 . DALLA STESSA LETTERA DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2930/74 , CHE DISPONE CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO PROMUOVERE CAMPAGNE D ' INFORMAZIONE PUBBLICITARIA DURANTE IL PERIODO CHE VA FINO AL 20 LUGLIO 1975 , E DAL SECONDO PUNTO DELLA MOTIVAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO , IN BASE AL QUALE QUESTE CAMPAGNE TERMINERANNO ALLA STESSA DATA DELLA CAMPAGNA PREVISTA PER LE CARNI BOVINE , RISULTA CHE LA DATA DEL 20 LUGLIO 1975 ERA , SENZA ALCUNA POSSIBILITA D ' EQUIVOCO , QUELLA IN CUI LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE DOVEVANO TERMINARE E NON QUELLA IN CUI DOVEVANO ESSERE COMPLETATI I PROVVEDIMENTI PREPARATORI DI TALI CAMPAGNE PUBBLICITARIE .
38 STANDO COSI LE COSE , LE SPESE INERENTI ALLA PROMOZIONE DI QUESTE CAMPAGNE PUBBLICITARIE NON POSSONO ESSERE IMPUTATE AL FEAOG ED IL RICORSO VA RESPINTO SU QUESTO CAPO .
39 DALL ' INSIEME DI QUANTO PRECEDE RISULTA CHE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 14 GENNAIO 1983 , N . 83/37 , VA ANNULLATA NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE DALL ' IMPUTAZIONE AL FEAOG IL PAGAMENTO DEGLI AIUTI ALLA DISTILLAZIONE DEI VINI DA PASTO VERSATI AI PRODUTTORI ITALIANI IN FORZA DI CONTRATTI DI DISTILLAZIONE INTEGRALMENTE ESEGUITI E LIQUIDATI CONFORMEMENTE AL DISPOSTO DELL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 567/76 , QUINDI DELL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 1281/76 , SUCCESSIVAMENTE IN VIGORE . IL RICORSO VA INVECE RESPINTO SUGLI ALTRI CAPI DELLA DOMANDA .
SULLE SPESE
40 AI SENSI DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . TUTTAVIA , AI SENSI DEL PAR 3 , 1* COMMA , DELLO STESSO ARTICOLO , SE LE PARTI SOCCOMBONO RISPETTIVAMENTE SU UNO O PIU CAPI , LA CORTE PUO COMPENSARE IN TUTTO OD IN PARTE LE SPESE .
41 POICHE CIASCUNA DELLE PARTI E RIMASTA SOCCOMBENTE SU PIU ARGOMENTI , VA DISPOSTA LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 14 GENNAIO 1983 , N . 83/37 , E ANNULLATA NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE DALL ' IMPUTAZIONE AL FEAOG IL PAGAMENTO DEGLI AIUTI ALLA DISTILLAZIONE DEI VINI DA PASTO VERSATI AI PRODUTTORI ITALIANI PER CONTRATTI DI DISTILLAZIONE INTEGRALMENTE ESEGUITI E LIQUIDATI CONFORMEMENTE AL DISPOSTO DELL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 567/76 E DELL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 1281/76 , SUCCESSIVAMENTE IN VIGORE .
2 ) SUGLI ALTRI CAPI DELLA DOMANDA , IL RICORSO E RESPINTO .
3 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOSTERRA LE PROPRIE SPESE .