B —
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Al riguardo osservo quanto segue:
1.
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La Sezione che ha operato il rinvio, le parti nella causa principale nonché la Commissione, che ha presentato osservazioni in ordine alla domanda di pronuncia pregiudiziale, ritengono concordemente che il prodotto litigioso debba essere considerato, in base al suo procedimento di fabbricazione e alle sue caratteristiche, una merce ai sensi della voce 59.03 «stoffe non tessute e manufatti di “stoffe non tessute”, ...». La norma concorrente di cui alla nota 1 al capitolo 58 precisa espressamente al riguardo che, oltre ai prodotti ivi dettagliatamente menzionati, gli altri manufatti compresi nel capitolo 59 non rientrano nel capitolo 58.
Potrebbe avvenire diversamente solo prendendo in considerazione l'incontestata destinazione del prodotto litigioso come rivestimento da pavimento. Ora, dato che la voce 58.02, eventualmente pertinente al riguardo, comprende, secondo la sua formulazione, solo altri «tappeti» (rispetto a quelli a punti annodati), rimane da esaminare se la classificazione in tale voce sia possibile in base alle nota 2 al capitolo 58. Tale nota recita :
«Sono considerati come “tappeti”, ai sensi delle voci nn. 58.01 e 58.02, oltre ai tappeti da pavimento, i manufatti simili che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi. Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel capitolo 59».
A parere del giudice del rinvio, tale norma può essere intesa sia nel senso che essa riguarda soltanto i manufatti simili ai tappeti da pavimento da impiegarsi non come tali, ma ad altri scopi, ad esempio come arazzi, ovvero nel senso che essa, quasi come una «lex specialis» alla nota 1, comprenda anche tutti i manufatti simili ai tappeti da pavimento anche se essi, ai sensi di quest'ultima disposizione, dovrebbero essere classificati in linea di massima nel capitolo 59.
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2.
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Tuttavia, alla valutazione della norma di cui trattasi come «lex specialis» si oppone già in maniera del tutto generale, come la Commissione rileva giustamente, il fatto che la nota, nella sua formulazione, non contiene alcun indizio da cui risulti che essa si ponga in qualsiasi modo in opposizione alla nota 1 limitandola. Inoltre, già un'interpretazione grammaticale analitica del testo mostra, tenuto conto di tutte le versioni linguistiche comunitarie, anche se le singole versioni non coincidono, che le voci 58.01 e 58.02 debbono ricomprendere solo i manufatti simili ai tappeti da pavimento che, sebbene siano destinati ad usi diversi, presentino comunque le caratteristiche di questi. L'eventuale diversa destinazione di questi manufatti simili a tappeti da pavimento viene inoltre espressa in particolare nelle versioni danese, francese e olandese, in cui si afferma che deve trattarsi di manufatti che non sono destinati ad essere collocati a terra. Tali testi chiariscono già che lo scopo della nota consiste nel classificare in queste voci i manufatti che presentano le caratteristiche distintive dei tappeti da pavimento ai sensi delle voci 58.01 e 58.02 anche se non vengono utilizzati come rivestimenti da pavimento. Ne risulta, a contrariis, che l'ambito di applicazione materiale della norma non si estende ai prodotti che, pur essendo destinati ad essere usati come rivestimenti da pavimento, non presentino però le caratteristiche di tappeti da pavimento. Di conseguenza, è decisivo stabilire se il prodotto di cui è causa presenti tali caratteristiche.
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3.
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Come tutte le parti nel presente procedimento hanno giustamente rilevato, la tariffa doganale comune non contiene alcuna descrizione di tali caratteristiche. Solo le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale alla voce 58.02 (parte I, punto 2) contengono al riguardo un'indicazione, in base alla quale i manufatti compresi in questa voce come tappeti debbono presentare «caratteristiche di spessore, di rigidità e di resistenza tali da renderli idonei ad essere utilizzati come rivestimenti da pavimenti». Tuttavia, in base a tali caratteristiche il prodotto litigioso dovrebbe essere considerato come un tappeto ai sensi della voce 58.02.
Il giudice del rinvio osserva però giustamente che questa nota esplicativa non esclude che anche altre caratteristiche possano venire in rilievo al fine di stabilire se un prodotto debba essere considerato simile ad un tappeto. Inoltre se, con la convenuta nella causa principale, si considerassero decisive tali caratteristiche, sorgerebbe la questione della compatibilità di queste note esplicative con la nota 2 al capitolo 58 che, dato il suo carattere normativo, è preminente.
a)
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A mio parere, Yuso linguistico abituale e Y opinione corrente favoriscono già la soluzione del problema di stabilire quali elementi caratterizzino un tappeto od un manufatto similare. Come risulta dalle voci 58.01 e 58.02, la nozione di «tappeto», che in quanto tale non presenta sempre limiti chiari, si scinde in più nozioni nelle singole versioni linguistiche. Tuttavia, considerati l'uso linguistico e l'opinione corrente, può in via generale constatarsi, con la ricorrente nella causa principale, che la nozione di «tappeto» si distingue da quella di «rivestimento da pavimento» in quanto, nel caso della prima, vengono in rilievo, oltre alla destinazione, anche il procedimento di fabbricazione e le caratteristiche.
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b)
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Che un tappeto ai sensi delle voci 58.01 e 58.02, oltre che per le caratteristiche indicate nelle succitate note esplicative, si distingua anche per altre caratteristiche, risulta molto chiaramente dall'ordine sistematico dei prodotti elencati in tali voci. La voce 58.01 comprende i «Tappeti a punti annodati ...», mentre gli «Altri tappeti ...» sono classificati nella voce 58.02. Quest'ultima voce si suddivide quindi nelle sottovoci 58.02 A «Tappeti» e 58.02 B «tessuti detti kelim o kilim, schumacks o soumak, karamanie, e simili». La sottovoce 58.02 A a sua volta si suddivide nelle sottovoci I «Tappeti di cocco» e II «altri». Nella sottovoce 58.02 A II, «altri» (rispetto ai tappeti di cocco), sono menzionati a sua volta, sub a): «Tappeti tufted» e, sub b), altri «non nominati» (diversi dai tappeti tufted). Così, come risulta del resto anche dalle note esplicative ad riguardo della NCCD, tutti i prodotti espressamente elencati in entramble le voci presentano, nei confronti di altri rivestimenti da pavimento, almeno una caratteristica distintiva comune sotto il profilo della loro tecnica di fabbricazione, nel senso che si tratta di materiali fabbricati con la tecnica dei punti annodati, della tessitura, della tessitura a maglia o del lavoro a maglia o che danno almeno questa impressione. Le stoffe non tessute invece, come risulta dalla note esplicative della NCCD al capitolato 59.03 (parte I, punto 1), presentano la caratteristica distintiva per cui, tramite cardatura o altrimenti viene formata una stoffa composta da uno o più veli di fibra tessile disposti in posizione parallela, incrociata o in tutti i sensi secondo i casi. Queste fibre vengono poi fissate insieme con l'ausilio di un legante o per autosaldatura, dunque con un procedimento chimico o termico. Di conseguenza, sarebbe contrario al sistema classificare nella voce 58.02 A II b (altri ... «non nominati» rispetto ai tappeti tuf ted), i rivestimenti da pavimento composti di questo materiale che si distingue sostanzialmente, per la sua tecnica di fabbricazione, dai prodotti menzionati alle voci 58.01 e 58.02. Ciò vale tanto più in quanto nella voce 58.02 B sono di seguito menzionati altri tappeti tessuti a mano.
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e)
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Inoltre i prodotti citati alle voci 58.01 e 58.02 sono contrassegnati, nei confronti di quelli indicati al capitolo 59, dall'ulteriore carattere distintivo comune di adempiere ad una finizione più o meno decorativa oltre alla loro diversa destinazione. Il capitolo 58 comprende, come viene evidenziato dal suo titolo, «tappeti ed arazzi, velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami». Nel capitolo'59 rientrano: «ovatte e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili». Ora, nessuna delle parti sostiene che il rivestimento da pavimenti di cui è causa debba servire, oltre alla sua destinazione quale stuoia che trattiene la sporcizia, anche come «decorazione».
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4.
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Del resto, l'esistenza in particolare della voce 59.10 con la designazione «Linoleum, per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati», mostra che non tutti i nvestimenti da pavimenti, indipendentemente dalle loro caratteristiche, vanno qualificati come tappeti ai sensi delle voci 58.01 e 58.02.
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5.
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L'interpretazione secondo la quale la nota 2 al capitolo 58 ricomprende solo i manufatti che presentano le caratteristiche distintive dei tappeti da pavimento, viene infine confermata anche dalla genesi di tale norma. Originariamente, la prima frase era così formulata:
«I rivestimenti da tavolo tessuti alla maniera dei tappeti da pavimento rientrano nelle voci 58.01 o 58.02».
Quindi, in base a tale formulazione, solo i rivestimenti da tavolo tessuti alla maniera dei tappeti da pavimento erano equiparati a questi ultimi. Poiché tale equiparazione sembrò troppo restrittiva al comitato provvisorio per la nomenclatura, nel progetto del 31 ottobre 1953 (documento 1753 f (53)), esso raccomandò di sostituire tale redazione col testo ormai in vigore. Lo scopo di tale modifica, come risulta dalla motivazione, era, in primo luogo, quello di estendere l'equiparazione«ai tappeti simili che non vengono usati solo come rivestimenti da pavimento», e, in secondo luogo, quello di sostituire il criterio del procedimento della tessitura con un altro «che ricomprendese le caratteristiche dei tappeti da pavimento». Per delimitare tali prodotti rispetto alla semplice biancheria da tavola o ai tessuti per l'arredamento interno, le caratteristiche dei tappeti da pavimento sono state descritte attraverso i criteri di «spessore, rigidità, resistenza, ecc.» successivamente ripresi espressamente nelle note esplicative della NCCD. Ora questa genesi mostra in maniera particolarmente chiara che tali criteri per la definizione della nozione di tappeto non sono esaustivi, ma debbono aggiungersi ad una determinata tecnica di fabbricazione.
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6.
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Un ulteriore argomento può inoltre desumersi dalla seconda frase della nota 2 al capitolo 58 che dispone che i tappeti di feltro fanno parte del capitolo 59. Con ciò viene nel contempo chiarito che nel classificare un manufatto come «tappeto» ai sensi delle voci 58.01 e 58.02 ci si deve basare meno sulla sua possibile destinazione che sulle caratteristiche e sul procedimento di fabbricazione del prodotto.
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7.
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In base al risultato attuale di questa ricerca si deve quindi ritenere che il prodotto di cui è causa vada considerato, alla luce di questi criteri, come un manufatto di stoffa non tessuta ai sensi della voce 59.03. Non risulta neppure alcun ragionevole motivo per applicare, all'inverso, un'altra norma ai rivestimenti da pavimento di stoffa non tessuta che notoriamente, sotto il profilo del loro procedimento di fabbricazione e delle loro caratteristiche, presentano più elementi comuni con i tappeti di feltro che coi manufatti menzionati alle voci 58.01 e 58.02. Come la Commissione ha esposto in maniera convincente, il fatto che i rivestimenti da pavimento di stoffe non tessute non siano stati espressamente menzionati nella frase di cui trattasi accanto ai tappeti di feltro, potrebbe ugualmente spiegarsi attraverso la genesi di questa nota. Con l'adozione del protocollo 1o luglio 1955 relativo alla modifica della «convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali», stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, che ha portato alla nuova redazione in precedenza riportata dalla prima frase della nota 2 al capitolo 58, è stata per la prima volta introdotta la voce 59.03, a questa corrispondente, per i manufatti di stoffe non tessute, a dire della Commissione ancora poco conosciuti all'epoca e presumibilmente equiparati ai feltri.
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8.
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Contro la tesi qui sostenuta potrebbe essere obiettato che le autorità doganali di nove Stati membri si sono espresse, su richiesta, nel senso di una classificazione del prodotto controverso nella voce 58.02 («altri tappeti»). Tale posizione potrebbe però essere ricondotta al fatto che, in primo luogo, come è stato dimostrato, le caratteristiche distintive di un tappeto menzionate nelle note esplicative della NCCD alla voce 58.02 sono incomplete e che, in secondo luogo, le note esplicative alla voce 59.03 (parte I, punto 17) prevedono espressamente che «i tappeti da pavimento (voce 58.02)» non rientrano nella voce 59.03. Tuttavia, per motivi di praticità e di applicazione uniforme della tariffa doganale, le amministrazioni doganali si sforzano di seguire le note esplicative del competente comitato per la nomenclatura.
L'inserimento di questa nota esplicativa si spiega col fatto che, per motivi di applicazione pratica della tariffa doganale, ma senza approfondire i problemi giuridici esposti, il comitato per la nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, in occasione della sua trentanovesima sessione nell'ottobre 1977, si è pronunciato a maggioranza per la classificazione di un manufatto designato come «nomad cushiom», comparabile al prodotto di cui è causa, nella voce 58.02. Infine, in occasione della quarantesima sessione, nel maggio 1978, il comitato per la nomenclatura ha accolto la succitata nota esplicativa alla voce 59.03, in base alla quale i tappeti da pavimento della voce 58.02 non rientrano nella voce 59.03. Tale nota esplicativa presenta solo un carattere indicativo. Essa si pone in contraddizione con la nota 1 al capitolo 58, giuridicamente vincolante. La nota 2 non si riferisce alla «stuoia che trattiene la sporcizia» da classificare. Rimane pertanto fermo che il prodotto di cui è causa va compreso, in conformità alla nota 1, nella voce 59.03.
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