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Document 61982CO0107
Order of the President of the Court of 29 March 1982. # Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG v Commission of the European Communities. # Case 107/82 R.
Ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 1982.
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 107/82 R.
Ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 1982.
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 107/82 R.
Raccolta della Giurisprudenza 1982 -01179
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:114
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 29 MARZO 1982. - ALLGEMEINE ELEKTRICITAETS-GESELLSCHAFT AEG-TELEFUNKEN AG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 107/82 R.
raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 01179
edizione speciale spagnola pagina 00410
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
NEL PROCEDIMENTO 107/82 R ,
ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT AEG-TELEFUNKEN AG , CON GLI AVVOCATI M . HIRSCH E F . OESTERLE , DEL FORO DI STOCCARDA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . E . ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,
RICHIEDENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,
RESISTENTE ,
1 IL 6 GENNAIO 1982 LA COMMISSIONE HA ADOTTATO UNA DECISIONE AI SENSI DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ( IV/28.748 AEG-TELEFUNKEN ), CON LA QUALE SI CONDANNA IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DEI PRODOTTI DI MARCA TELEFUNKEN INSTAU RATO NELLA COMUNITA EUROPEA . TALE DECISIONE E STATA NOTIFICATA ALLA RICHIEDENTE IL 21 GENNAIO 1982 .
2 SECONDO L ' ART . 2 DELLA DECISIONE , LA AEG E TENUTA A PORRE FINE IMMEDIATAMENTE ALL ' INFRAZIONE CONSTATATA . L ' ART . 3 STABILISCE CHE ALLA AEG E INFLITTA UN ' AMMENDA DELL ' IMPORTO DI 1 000 000 ( UN MILIONE ) DI ECU , PARI A 2 445 780 DM ( DUE MILIONI QUATTROCENTOQUARANTACINQUEMILA SETTECENTOTTANTA MARCHI TEDESCHI ) E CHE TALE SOMMA DEV ' ESSERE VERSATA ENTRO UN TERMINE DI TRE MESI A DECORRERE DALLA DATA DELLA NOTIFICA DELLA DECISIONE . L ' ART . 4 DISPONE CHE LA DECISIONE COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO , IN CONFORMITA ALL ' ART . 192 DEL TRATTATO CEE .
3 STANDO COSI LE COSE , L ' AMMENDA DOVREBBE ESSERE PAGATA AL PIU TARDI IL 21 APRILE 1982 , DATA DALLA QUALE SAREBBE POSSIBILE L ' ESECUZIONE FORZATA .
4 CON ATTO REGISTRATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 24 MARZO 1982 , LA RICHIEDENTE HA PROPOSTO UN RICORSO INTESO ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE . CON ATTO SEPARATO , REGISTRATO IN PARI DATA NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE , LA RICHIEDENTE HA PROPOSTO , IN FORZA DELL ' ART . 192 , 4* COMMA , DEL TRATTATO CEE , NONCHE DEGLI ARTT . 83 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA , UNA DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DELLA DECISIONE CONTROVERSA , SENZA CAUZIONE .
5 A NORMA DELL ' ART . 84 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL PRESIDENTE PUO ACCOGLIERE LA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI ANCHE PRIMA CHE L ' ALTRA PARTE ABBIA PRESENTATO LE SUE OSSERVAZIONI . TALE PROVVEDIMENTO PUO ESSERE SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO O REVOCATO , ANCHE D ' UFFICIO .
6 NELL ' INTERESSE DALLA SANA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA , E NECESSARIO SOSPENDERE , A TITOLO CAUTELARE , L ' ESECUZIONE DELL ' ART . 3 DELLA DECISIONE CONTROVERSA , FINO ALL ' EMANAZIONE DELL ' ORDINANZA SULLA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI NEL SUO COMPLESSO .
PER QUESTI MOTIVI ,
PRONUNCIANDOSI IN VIA PROVVISORIA ,
IL PRESIDENTE
COSI PROVVEDE :
1* L ' ESECUZIONE DELL ' ART . 3 DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE IN DATA 6 GENNAIO 1982 , RELATIVA AD UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ( IV/28.748 AEG-TELEFUNKEN ), E SOSPESA , A TITOLO CAUTELARE , FINO ALL ' EMANAZIONE DELL ' ORDINANZA SULLA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI NEL SUO COMPLESSO .
2*IL PROCEDIMENTO SOMMARIO PROSEGUE IMMEDIATAMENTE . LA COMMISSIONE DEVE DEPOSITARE LE SUE OSSERVAZIONI SCRITTE ENTRO IL 19 APRILE 1982 .
3*E RISERVATA LA DECISIONE SULLE SPESE .