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Document 61982CJ0188
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 16 November 1983. # Thyssen AG v Commission of the European Communities. # ECSC - Exceeding the quotas - Fines. # Case 188/82.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 novembre 1983.
Thyssen AG contro Commissione delle Comunità europee.
CECA - superamento di quote - ammende.
Causa 188/82.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 novembre 1983.
Thyssen AG contro Commissione delle Comunità europee.
CECA - superamento di quote - ammende.
Causa 188/82.
Raccolta della Giurisprudenza 1983 -03721
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:329
SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 16 NOVEMBRE 1983. - THYSSEN AG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CECA - SUPERAMENTO DI QUOTE - AMMENDE. - CAUSA 188/82.
raccolta della giurisprudenza 1983 pagina 03721
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIRITTO COMUNITARIO - TRASGRESSIONE DA PARTE DI PRIVATI - FATTI GIUSTIFICATIVI - COMPORTAMENTO COLPOSO DELLA COMMISSIONE - IRRILEVANZA
2.DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI GENERALI - TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - PRESUPPOSTI - IMPEGNO DEI DIPENDENTI DELLA COMMISSIONE DI NON APPLICARE IL DIRITTO COMUNITARIO - SITUAZIONE CHE NON DA LUOGO A LEGITTIMO AFFIDAMENTO
3.CECA - PRODUZIONE - REGIME DI QUOTE DI PRODUZIONE - SUPERAMENTO DI QUOTE - FATTI GIUSTIFICATIVI - STATO DI NECESSITA DI UN TERZO - IRRILEVANZA
( TRATTATO CECA , ART . 58 )
4.CECA - PRODUZIONE - REGIME DI QUOTE DI PRODUZIONE PER L ' ACCIAIO - SUPERAMENTO DI QUOTE - COMMISURAZIONE DELL ' AMMENDA - POTERE DELLA COMMISSIONE - PORTATA
( TRATTATO CECA , ART . 58 , N . 4 ; DECISIONE GENERALE 2794/80 , ART . 9 )
1 . IL COMPORTAMENTO COLPOSO DI UN ' ISTITUZIONE COMUNITARIA NON PUO GIUSTIFICARE LA TRASGRESSIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DI UNA IMPRESA E CIO INDIPENDENTEMENTE DAI MOTIVI ECONOMICI ADDOTTI DALL ' IMPRESA STESSA .
2.DATO CHE NESSUN DIPENDENTE DI UN ' ISTITUZIONE COMUNITARIA PUO VALIDAMENTE IMPEGNARSI A NON APPLICARE IL DIRITTO COMUNITARIO , UN IMPEGNO DEL GENERE NON PUO DAR LUOGO AD ALCUN LEGITTIMO AFFIDAMENTO .
3.UN ' IMPRESA NON PUO ADDURRE L ' ASSERITO STATO DI NECESSITA DI UN TERZO PER GIUSTIFICARE LA TRASGRESSIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DA UN REGIME DI QUOTE DI PRODUZIONE .
4.L ' ART . 9 DELLA DECISIONE GENERALE 2794/80 , INTERPRETATA ALLA LUCE DELL ' ART . 58 , N . 4 DEL TRATTATO CECA , IL QUALE SI LIMITA AD INDICARE L ' ' IMPORTO MASSIMO ' DELLE AMMENDE , NONCHE DELL ' ESPRESSIONE ' IN GENERALE ' CHE FIGURA NELLO STESSO ART . 9 , NON ESCLUDE AFFATTO LA FACOLTA DELLA COMMISSIONE DI GRADUARE L ' IMPORTO DELLE AMMENDE IN RELAZIONE ALLE CIRCOSTANZE DELLA TRASGRESSIONE .
NELLA CAUSA 188/82 ,
THYSSEN AG , CON SEDE IN DUISBURG ( REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ), CON L ' AVV . JOCHIM SEDEMUND , DEL FORO DI COLONIA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . JACQUES LOESCH , 2 , RUE GOETHE ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . GOTZ ZUR HAUSEN , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL PROF . EBERHARD GRABITZ , DELL ' UNIVERSITA LIBERA DI BERLINO , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 11 GIUGNO 1982 CON CUI LA COMMISSIONE HA INFLITTO UN ' AMMENDA ALLA RICORRENTE ,
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 24 LUGLIO 1982 , LA THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT ( IN PROSIEGUO : ' THYSSEN ' ) CON SEDE IN DUISBURG , HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 36 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CECA , UN RICORSO DIRETTO ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE LE HA INFLITTO UN ' AMMENDA DI 288 825 ECU , CIOE DM 691 802 .
2 LA DECISIONE IMPUGNATA E MOTIVATA COL FATTO CHE , DURANTE IL PRIMO TRIMESTRE DEL 1981 , LA THYSSEN HA SUPERATO DI 3 851 TONNELLATE LA QUOTA DI PRODUZIONE CHE LE ERA STATA ATTRIBUITA PER I PRODOTTI DEL GRUPPO I NELL ' AMBITO DEL REGIME DI QUOTE DI PRODUZIONE PER L ' ACCIAIO ISTITUITO DALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 31 OTTOBRE 1980 , N . 2794/80/CECA ( GU L 291 , PAG . 1 ).
3 LA QUANTITA CORRISPONDENTE A DETTO SUPERAMENTO E STATA CONSEGNATA , PER L ' ESECUZIONE DI UN ORDINE RICEVUTO NEL 1980 , ALLA STAHLWERKE BOCHUM ( IN PROSIE GUO : ' SWB ' ), PRODUTTRICE DI LAMIERINO MAGNETICO , CHE NE AVEVA BISOGNO PER GARANTIRE LA CONTINUITA DELLA PROPRIA PRODUZIONE .
4 LE SEGUENTI CIRCOSTANZE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE DEL 1980 SONO STATE INDICATE DALLA THYSSEN COME CONNESSE AL SUPERAMENTO DI CUI LE VIENE FATTO CARICO :
- LA QUOTA DI 1 159 701 TONNELLATE COMUNICATA ALLA THYSSEN DALLA COMMISSIONE IL 3 NOVEMBRE 1980 ERA ERRATA ;
- LA QUOTA ESATTA DI 1 227 736 TONNELLATE E STATA NOTIFICATA ALLA RICORRENTE IL 17 DICEMBRE 1980 ;
- IL MARGINE DI TOLLERANZA DEL 3 % CONTEMPLATO DALL ' ART . 8 , N . 1 , DELLA DECISIONE N . 2794/80 SOPRA MENZIONATA AMMONTAVA , SECONDO LA QUOTA RETTIFICATA , A 36 832 TONNELLATE ;
- LA THYSSEN POTEVA QUINDI PRODURRE LEGITTIMAMENTE NEL TERZO TRIMESTRE DEL 1980 1 264 568 TONNELLATE ;
- LA PRODUZIONE EFFETTIVA DELLA THYSSEN DURANTE IL PERIODO IN QUESTIONE E STATA DI 1 251 895 TONNELLATE E UNA PARTE DEL MARGINE DI TOLLERANZA , PARI A 12 673 TONNELLATE , NON E QUINDI STATA USATA .
5 LA THYSSEN , PUR NON CONTESTANDO IL SUPERAMENTO AVVENUTO NEL PRIMO TRIMESTRE 1981 , SOSTIENE TUTTAVIA :
A ) CHE LA DECISIONE GENERALE N . 2794/80/CECA E ILLEGITTIMA , IN QUANTO HA INGIUSTAMENTE SOTTOPOSTO AL REGIME DELLE QUOTE DI PRODUZIONE IL LAMIERINO MAGNETICO E LE MATERIE PRIME DESTINATE ALLA SUA PRODUZIONE ;
B)CHE L ' ART . 8 , N . 2 , DELLA DECISIONE GENERALE SOPRA MENZIONATA CONTEMPLAVA , ENTRO DETERMINATI LIMITI , UN DIRITTO DI RIPORTO AL TRIMESTRE SUCCESSIVO CHE POTEVA ESSERE USATO DEL PARI DALLA RICORRENTE PER LE QUANTITA NON PRODOTTE NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 1980 ;
C)CHE LA COMMISSIONE , AVENDO INSTAURATO UNA PRASSI AMMINISTRATIVA CONSISTENTE NELL ' AUTORIZZARE AL RIPORTO DELLE IMPRESE CHE SI TROVAVANO NELLA STESSA SITUAZIONE DELLA RICORRENTE , NON POTEVA REPRIMERE IL SUPERAMENTO DA QUESTA EFFETTUATO SENZA PERDERE DI VISTA IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE L ' AMMINISTRAZIONE E VINCOLATA DAI PROPRI ATTI ( ' AUTOLIMITAZIONE DELL ' AMMINISTRAZIONE ' );
D)CHE LA COMMISSIONE , AVENDO IMPEDITO ALLA RICORRENTE - MEDIANTE UN RITARDO COLPOSO NELLA COMUNICAZIONE DELLA QUOTA - DI PRODURRE ANCORA NEL 1980 LA PARTITA DESTINATA ALLA SWB NON PUO FARLE CARICO , SENZA VIOLARE IL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE , DI AVER PRODOTTO TALE PARTITA NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 1981 ;
E)CHE DEGLI ALTI FUNZIONARI DELLA COMMISSIONE AVEVANO PROMESSO ALLA RICORRENTE DI NON INFLIGGERLE ALCUNA AMMENDA IN CASO DI SUPERAMENTO EFFETTUATO AL SOLO SCOPO DI CONSEGNARE ALLA SWB LA QUANTITA DI MATERIE PRIME DI CUI QUESTA AVEVA BISOGNO PER NON INTERROMPERE LA PROPRIA ATTIVITA ;
F)CHE LA REGISTRAZIONE , EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE ALL ' INSAPUTA DELLA RICORRENTE DURANTE L ' AUDIZIONE TENUTASI IL 15 GENNAIO 1982 , VA CONSIDERATA UNA TRASGRESSIONE DI FORME ESSENZIALI ;
G)CHE L ' AMMENDA E STATA INFLITTA SENZA CHE VI FOSSE ALCUNA PROVA DELLA COLPA DELLA RICORRENTE ;
H)CHE LA COMMISSIONE HA TRASGREDITO IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA IN QUANTO SI E LIMITATA AD INFLIGGERE UN ' AMMENDA IN BASE ALL ' ACCERTAMENTO MATEMATICO DI UN SUPERAMENTO DELLA QUOTA , SENZA TENER CONTO DELLE CIRCOSTANZE PARTICOLARI DEL CASO .
6 L ' ARGOMENTO SECONDO CUI LA COMMISSIONE AVREBBE INGIUSTAMENTE INCLUSO NEL REGIME DELLE QUOTE IL LAMIERINO MAGNETICO E LE MATERIE PRIME DESTINATE ALLA SUA FABBRICAZIONE , DATO CHE IL MERCATO DEL LAMIERINO MAGNETICO NON AVREBBE SUBITO FLESSIONI NEGLI ANNI DAL 1974 AL 1980 E STATO CONTESTATO DALLA COMMISSIONE , LA QUALE HA RILEVATO CHE LA CRISI GENERALE DELLA SIDERURGIA SI E ESTESA NEGLI ULTIMI ANNI DEL PARI AL SETTORE DEL LAMIERINO MAGNETICO . IN PROPOSITO LA COMMISSIONE , NEL RISPONDERE ALLE DOMANDE FATTALE DALLA CORTE , HA PRODOTTO DELLE STATISTICHE LE QUALI DIMOSTRANO CHE LA PRODUZIONE MEDIA MENSILE DI LAMIERINO MAGNETICO NELLA COMUNITA E PASSATA DA 88 920 TONNELLATE NEL 1978 A 85 250 TONNELLATE NEL 1979 E A 75 580 TONNELLATE NEL 1980 . ALL ' UDIENZA LA COMMISSIONE HA INOLTRE PRECISATO CHE NEL 1980 LA PRODUZIONE DI LAMIERINO MAGNETICO E STATA DI CIRCA 900 000 TONNELLATE , IL CHE SIGNIFICA UNA RIDUZIONE DI 400 000 TONNELLATE IN CIFRE ASSOLUTE E DEL 29 % IN PERCENTUALE RISPETTO ALLA PRODUZIONE DEL 1974 , ULTIMO ANNO DI CONGIUNTURA FAVOREVOLE NEL SETTORE DELLA SIDERURGIA .
7 DATE QUESTE CIRCOSTANZE , SI DEVE AMMETTERE CHE LA COMMISSIONE , SENZA PERDERE DI VISTA L ' ART . 58 O COMMETTERE UNA DISCRIMINAZIONE , POTEVA RITENERE CHE NON VI FOSSE MOTIVO DI ESCLUDERE IL LAMIERINO MAGNETICO DAL REGIME DELLE QUOTE DI PRODUZIONE .
8 PER QUANTO RIGUARDA IL MEZZO RELATIVO ALL ' ART . 8 , N . 2 , DELLA DECISIONE N . 2794/80/CECA , VA RILEVATO CHE QUESTA DISPOSIZIONE SI RIFERISCE UNICAMENTE ALLA POSSIBILITA DI RIPORTARE AL TRIMESTRE SUCCESSIVO LA QUOTA DI PRODUZIONE NON USATA , MENTRE LA THYSSEN HA INVECE UTILIZZATO PER INTERO LA PROPRIA QUOTA . IN PROPOSITO VA RESPINTO L ' ARGOMENTO DELLA RICORRENTE SECONDO CUI LA COMUNICAZIONE DEL 17 DICEMBRE 1980 AVREBBE FISSATO UNA QUOTA SUPPLEMENTARE CHE ESSA NON SAREBBE RIUSCITA AD USARE COMPLETAMENTE DOPO AVER ESAURITO L ' INTERA QUOTA INIZIALE E IL RELATIVO MARGINE DI TOLLERANZA . IN REALTA E STATA ASSEGNATA UNA SOLA QUOTA : QUELLA COMUNICATA IL 17 DICEMBRE 1980 PER SOSTITUIRE LA QUOTA ERRATA NOTIFICATA IL 3 NOVEMBRE 1980 .
9 PER QUANTO RIGUARDA IL RICHIAMO ALLA CIRCOSTANZA DELL ' AUTOLIMITAZIONE DELL ' AMMINISTRAZIONE , LA COMMISSIONE HA DIMOSTRATO CHE LE IMPRESE CUI ESSA AVEVA CONCESSO UN RIPORTO , A DIFFERENZA DELLA THYSSEN , NON AVEVANO ANCORA ESAURITO LA LORO QUOTA E SI TROVAVANO QUINDI NELLA SITUAZIONE IN CUI , SECONDO IL SOPRA MENZIONATO ART . 8 , N . 2 , SI PUO FRUIRE DEL RIPORTO . TRATTANDOSI DI SITUAZIONI NON EQUIPARABILI , NESSUN PRINCIPIO DI DIRITTO COMUNITARIO PUO ESSERE INVOCATO PER ESIGERE CHE SIANO TRATTATE NELLO STESSO MODO .
10 QUANTO AL MEZZO RELATIVO AL RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DELLA QUOTA DEFINITIVA , VA RILEVATO CHE IL COMPORTAMENTO COLPOSO DELLA COMMISSIONE NON PUO GIUSTIFICARE LA TRASGRESSIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DI UN ' IMPRESA , E CIO INDIPENDENTEMENTE DAI MOTIVI ECONOMICI ADDOTTI DALL ' IMPRESA STESSA .
11 VA DEL PARI RESPINTO L ' ARGOMENTO RELATIVO AD UN ' ASSERITA PROMESSA DI DIPENDENTI DELLA COMMISSIONE , DATO CHE NESSUN DIPENDENTE PUO VALIDAMENTE IMPEGNARSI A NON APPLICARE IL DIRITTO COMUNITARIO . NESSUN LEGITTIMO AFFIDAMENTO AVREBBE QUINDI POTUTO ESSERE CREATO DA UNA PROMESSA DEL GENERE NEL CASO IN CUI FOSSE STATA FATTA .
12 NEMMENO PUO ESSERE ACCOLTO IL MEZZO DI INOSSERVANZA DI FORME ESSENZIALI , TRATTO DALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA DURANTE L ' AUDIZIONE DEL 15 GENNAIO 1982 . PURE ESSENDO INFATTI AUSPICABILE CHE LA COMMISSIONE INFORMI PREVIAMENTE I RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE CHE SI PRESENTANO PER UN ' AUDIZIONE DELLA PROPRIA ABITUDINE DI REGISTRARE TUTTI GLI INTERVENTI AL FINE DELLA STESURA DEL PROCESSO VERBALE , NON E STATO CONTESTATO CHE IL VERBALE DELL ' AUDIZIONE SIA STATO SOTTOPOSTO PER INTERO ALL ' APPROVAZIONE DELLA THYSSEN E CHE QUINDI NESSUNA INFORMAZIONE E STATA INSERITA NEL FASCICOLO ALL ' INSAPUTA DI QUESTA .
13 A SOSTEGNO DEL MEZZO RELATIVO ALLA MANCANZA DI COLPA LA THYSSEN DEDUCE CHE , DI FRONTE AL COMPLESSO DI CIRCOSTANZE PERTINENTI ALLA VALUTAZIONE DELLA COLPA , IN PARTICOLARE LO STATO DI NECESSITA NEL QUALE SI TROVAVA LA SWB , LE PROMESSE DEI DIPENDENTI DELLA COMMISSIONE , LE INCERTEZZE GIURIDICHE CIRCA L ' INCLUSIONE NEL REGIME DELLE QUOTE DELLE MATERIE PRIME DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI LAMIERINO MAGNETICO , LA COMUNICAZIONE TARDIVA DELLA QUOTA PER IL QUARTO TRIMESTRE 1980 , IL SUPERAMENTO ESIGUO DELLA QUOTA ASSEGNATA PER IL PRIMO TRIMESTRE DEL 1981 , E EVIDENTE CHE LA RICORRENTE NON DEVE RIMPROVERARSI ALCUNA COLPA ATTA A GIUSTIFICARE L ' AMMENDA .
14 SI POSSONO ELIMINARE SUBITO GLI ARGOMENTI CHE SONO STATI DICHIARATI INFONDATI IN OCCASIONE DELL ' ESAME DEGLI ALTRI MEZZI DEDOTTI DALLA THYSSEN . RESTA QUINDI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE LO STATO DI NECESSITA E LA SCARSA RILEVANZA DEL SUPERAMENTO .
15 L ' ARGOMENTO RELATIVO ALLO STATO DI NECESSITA VA RESPINTO . INDIPENDENTEMENTE DAL PESO DI QUESTO ARGOMENTO NEL DIRITTO COMUNITARIO GENERALE , VA RILEVATO CHE COMUNQUE UN ' IMPRESA NON PUO ADDURRE L ' ASSERITO STATO DI NECESSITA DI UN TERZO PER GIUSTIFICARE LA TRASGRESSIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL REGIME DELLE QUOTE DI PRODUZIONE .
16 QUANTO ALL ' ASSUNTO SECONDO IL QUALE IL SUPERAMENTO DELLA QUOTA SAREBBE STATO MINIMO , E OPPORTUNO RICORDARE CHE QUESTO SUPERAMENTO E STATO REPRESSO PERCHE ECCEDEVA IL MARGINE DI TOLLERANZA DEL 3 % DELLA QUOTA STABILITO DALL ' ART . 8 , N . 1 , DELLA DECISIONE N . 2794/80 , IL CHE FA ESCLUDERE CHE ESSO POSSA ESSERE CONSIDERATO DI TRASCURABILE ENTITA .
17 CON RAGIONE QUINDI LA COMMISSIONE SI E ATTENUTA , ANCHE NEL CASO IN ESAME , AI PRINCIPI PER QUANTO RIGUARDA LA TRASGRESSIONE DELL ' ART . 58 DEL TRATTATO CECA , E LA CONSEGUENTE INFLIZIONE DELL ' AMMENDA .
18 SI DEVE TUTTAVIA ACCERTARE SE SUSSISTANO CIRCOSTANZE ATTE A GIUSTIFICARE L ' IMPORTO DELL ' AMMENDA INFLITTA DALLA COMMISSIONE . SOTTO QUESTO ASPETTO SI DEVE RICORDARE CHE LA RICORRENTE DEDUCE LA TRASGRESSIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA , IN QUANTO LA COMMISSIONE SI SAREBBE LIMITATA AD INFLIGGERE UN ' AMMENDA IN BASE ALL ' ACCERTAMENTO MATEMATICO DI UN SUPERAMENTO DELLA QUOTA , SENZA TENER CONTO DELLE CIRCOSTANZE PARTICOLARI DEL CASO .
19 LA COMMISSIONE SOSTIENE DI ESSERE VINCOLATA DALL ' ART . 9 DELLA DECISIONE N . 2794/80/CECA , LA QUALE STABILISCE ' IN GENERALE ' L ' IMPORTO DELL ' AMMENDA IN 75 ECU LA TONNELLATA DI SUPERAMENTO . NELL ' APPLICARE QUESTA DISPOSIZIONE LA CONVENUTA NON SAREBBE MAI SCESA , NELLA PROPRIA PRASSI AMMINISTRATIVA , AL DI SOTTO DEI 75 ECU LA TONNELLATA DI SUPERAMENTO . LA COMMISSIONE AMMETTE TUTTAVIA CHE L ' APPLICAZIONE DI UN ' AMMENDA INFERIORE E POSSIBILE IN DETERMINATI CASI ECCEZIONALI .
20 QUESTA LINEA DIFENSIVA E TUTTAVIA BASATA SU UNA CONCEZIONE ERRATA DEI POTERI DELLA COMMISSIONE . L ' ART . 9 SOPRA MENZIONATO , INTERPRETATO ALLA LUCE DELL ' ART . 58 , N . 4 , DEL TRATTATO CECA , IL QUALE SI LIMITA AD INDICARE L ' ' IMPORTO MASSIMO ' DELLE AMMENDE , NONCHE DELL ' ESPRESSIONE ' IN GENERALE ' CHE FIGURA NELLO STESSO ARTICOLO 9 , NON ESCLUDE AFFATTO LA FACOLTA DELLA COMMISSIONE DI GRADUARE L ' IMPORTO DELLE AMMENDE IN RELAZIONE ALLE CIRCOSTANZE DELLA TRASGRESSIONE , COME ESSA STESSA AMMETTE PER I CASI ECCEZIONALI .
21 ORBENE , DAL FASCICOLO SI DESUME CHE IL RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DELLA QUOTA DEFINITIVA HA IMPEDITO ALLA THYSSEN DI PRODURRE , NELL ' ULTIMO TRIMESTRE DEL 1980 , LA QUANTITA ASSEGNATALE . COME LA RICORRENTE HA DIMOSTRATO RICHIAMANDOSI IN MODO MOLTO PRECISO ALLE ESIGENZE TECNICHE DELLA PRODUZIONE ED ALLA DISCIPLINA DEL LAVORO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , IL PERIODO DAL 17 DICEMBRE 1980 ALLA FINE DEL QUARTO TRIMESTRE DEL 1980 NON ERA INFATTI PIU SUFFICIENTE PER ESAURIRE IL MARGINE DI TOLLERANZA .
22 SI DEVE QUINDI AMMETTERE A FAVORE DELLA RICORRENTE L ' ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE ECCEZIONALE ATTA A GIUSTIFICARE UNA VALUTAZIONE DIVERSA DA QUELLA DELLA COMMISSIONE CIRCA LA GRAVITA DELLA TRASGRESSIONE E LA COMMISURAZIONE DELL ' AMMENDA .
23 IN PROPOSITO E OPPORTUNO RICORDARE CHE LA CORTE , AI SENSI DELL ' ART . 36 , N . 2 , DEL TRATTATO , HA GIURISDIZIONE DI MERITO PER I RICORSI IN FATTO DI SANZIONI PECUNIARIE E DI PENALITA INFLITTE A NORMA DELLO STESSO TRATTATO .
24 TENUTO CONTO DELLE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI NELLE QUALI LA TRASGRESSIONE E STATA COMMESSA , L ' AMMENDA VA QUINDI FISSATA NELL ' IMPORTO SIMBOLICO DI 5 ECU , CIOE DM 12 .
SULLE SPESE
25 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . TUTTAVIA , A NORMA DEL PAR 3 DELLO STESSO ARTICOLO , LA CORTE PUO COMPENSARE IN TUTTO O IN PARTE LE SPESE , SE LE PARTI SOCCOMBONO RISPETTIVAMENTE SU UNO O PIU CAPI , OVVERO PER MOTIVI ECCEZIONALI . DATO CHE TANTO LA RICORRENTE , QUANTO LA COMMISSIONE SONO RIMASTE SOCCOMBENTI SU TALUNI PUNTI , LE SPESE VANNO COMPENSATE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( QUARTA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1* L ' AMMENDA INFLITTA DALLA COMMISSIONE ALLA THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT E FISSATA IN 5 ECU , CIOE DM 12 .
2* CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE .