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Document 61982CJ0176
Judgment of the Court (Second Chamber) of 14 July 1983. # Théo Nebe v Commission of the European Communities. # Officials - Assignment. # Case 176/82.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 1983.
Théo Nebe contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - assegnazione.
Causa 176/82.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 1983.
Théo Nebe contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - assegnazione.
Causa 176/82.
Raccolta della Giurisprudenza 1983 -02475
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:214
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 14 LUGLIO 1983. - THEO NEBE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DIPENDENTE - ASSEGNAZIONE. - CAUSA 176/82.
raccolta della giurisprudenza 1983 pagina 02475
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIPENDENTI - TRAMUTAMENTO - RIASSEGNAZIONE - CRITERI - INTERESSE DEL SERVIZIO - POTERE DISCREZIONALE DELL ' AMMINISTRAZIONE - EQUIVALENZA DEI POSTI - INTERESSE PERSONALE DELL ' INTERESSATO - PRESA IN CONSIDERAZIONE - LIMITI
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 7 , N . 1 )
2 . DIPENDENTI - DECISIONE CHE RECA PREGIUDIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - PORTATA
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 25 , 2* COMMA )
1 . LE DECISIONI DI NUOVA DESTINAZIONE SONO SOGGETTE , AL PARI DEI TRAMUTAMENTI , PER QUANTO RIGUARDA LA TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI DEI DIPENDENTI , ALL ' ART . 7 , N . 1 DELLO STATUTO , PARTICOLARMENTE NEL SENSO CHE LA RIASSEGNAZIONE DEI DIPENDENTI PUO AVER LUOGO SOLO NELL ' INTERESSE DEL SERVIZIO E RISPETTANDO L ' EQUIVALENZA DEI POSTI .
PER QUANTO RIGUARDA L ' INTERESSE DEL SERVIZIO , LE ISTITUZIONI COMUNITARIE DISPONGONO DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE NELL ' ORGANIZZAZIONE DEI LORO UFFICI , IN FUNZIONE DEI COMPITI LORO ASSEGNATI , E NELLA DISTRIBUZIONE , PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI STESSI , DEL PERSONALE DI CUI DISPONGONO . TALE PO TERE NON PUO ESSERE LIMITATO DAL FATTO CHE UN DIPENDENTE SIA STATO ASSUNTO SECONDO IL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO DALL ' ART . 29 , N . 2 DELLO STATUTO . GLI EVENTUALI PROBLEMI CHE L ' ALLONTANAMENTO DEL DIPENDENTE PUO CAUSARE ALL ' UFFICIO CUI APPARTENEVA , IL VANTAGGIO CHE IL NUOVO UFFICIO PUO TRARRE DALLO SPOSTAMENTO E LE CONSEGUENZE CHE QUESTO PUO AVERE PER I RAPPORTI DEI DUE UFFICI CON L ' ESTERNO SONO CONSIDERAZIONI CHE RIENTRANO NEL MEDESIMO POTERE DISCREZIONALE .
IL DIPENDENTE NON PUO OPPORRE IL PROPRIO INTERESSE PERSONALE AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL ' AMMINISTRAZIONE PER L ' ORGANIZZAZIONE O LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI UFFICI E RICONOSCIUTI CONFORMI ALL ' INTERESSE DEL SERVIZIO .
2.POICHE L ' OBBLIGO DA MOTIVARE HA LO SCOPO SIA DI PERMETTERE ALL ' INTERESSATO DI VALUTARE SE L ' ATTO SIA INFICIATO DA UN VIZIO CHE CONSENTA DI CONTESTARNE LA LEGITTIMITA , SIA DI RENDERE POSSIBILE IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE , LA PORTATA DI TALE OBBLIGO DEV ' ESSERE DI VOLTA IN VOLTA VALUTATA IN CONCRETO .
L ' OBBLIGO DI MOTIVAZIONE , AI SENSI DELL ' ART . 25 , 2* COMMA DELLO STATUTO , E ADEMPIUTO QUANDO LE CIRCOSTANZE IN CUI L ' ATTO CONTESTATO E STATO ADOTTATO E NOTIFICATO AGLI INTERESSATI CONSENTONO A QUESTI DI CONOSCERE GLI ELEMENTI ESSENZIALI CHE HANNO GUIDATO L ' AMMINISTRAZIONE NEL DECIDERE .
NELLA CAUSA 176/82 ,
THEO NEBE , DIPENDENTE DI GRADO A 4 DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CON L ' AVV . G . VANDERSANDEN , DEL FORO DI BRUXELLES , CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO L ' AVV . J . BIVER , 2 , RUE GOETHE ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . J . PIPKORN , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE , IN QUALITA D ' AGENTE , ASSISTITO DALL ' AVV . R . ANDERSEN , DEL FORO DI BRUXELLES , CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 24 NOVEMBRE 1981 RELATIVA ALLO SPOSTAMENTO DEL RICORENNTE , DAL 1* DICEMBRE 1981 , DALLA DIVISIONE VI/D/1 ALLA DIVISIONE VI/G/4 ,
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 12 LUGLIO 1982 , IL SIG . THEO NEBE , DIPENDENTE DI GRADO A 4 DELLA COMMISSIONE , HA PROPOSTO UN RICORSO VOLTO ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 24 NOVEMBRE 1981 , RELATIVA ALLO SPOSTAMENTO DEL RICORRENTE , DAL 1* DICEMBRE 1981 , DALLA DIVISIONE VI/D/1 ALLA DIVISIONE VI/G/4 .
2 IL RICORRENTE , SPECIALISTA DELL ' ECONOMIA E DELL ' INDUSTRIA DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI , ENTRAVA IN SERVIZIO PRESSO LA COMMISSIONE NEL 1962 . EGLI VENIVA ASSUNTO AI SENSI DELL ' ART . 29 , N . 2 , DELLO STATUTO DEL PERSONALE , IL QUALE DISPONE CHE L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA PUO ADOTTARE UN PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DIVERSO DAL CONCORSO IN CASI ECCEZIONALI , FRA L ' ALTRO PER POSTI CHE RICHIEDANO UNA SPECIALE COMPETENZA . SINO AL 1* DICEMBRE 1981 , IL RICORRENTE ESPLETAVA LE PROPRIE MANSIONI PRESSO LA DIVISIONE VI/D/1 , ' PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ' , DELLA DIREZIONE GENERALE VI , ' AGRICOLTURA ' .
3 NEL LUGLIO 1980 LA COMMISSIONE ADOTTAVA TALUNI ORIENTAMENTI RELATIVI ALLA MOBILITA DEI DIPENDENTI DI GRADO A E B E CHIEDEVA AL COMMISSARIO INCARICATO DEL PERSONALE E DELL ' AMMINISTRAZIONE DI PRESENTARLE PROPOSTE SULLE MODALITA D ' APPLICAZIONE DEGLI STESSI . IL COMMISSARIO FORMULAVA LE SUE PROPOSTE IN UNA NOTA DEL 27 OTTOBRE 1980 . IN DETTA NOTA EGLI SUGGERIVA DI PUBBLICARE OGNI ANNO ELENCHI PRELIMINARI CONTENENTI , FRA L ' ALTRO , I NOMINATIVI DI TUTTI I DIPENDENTI DI GRADO A 8/A 4 LE CUI MANSIONI FOSSERO RIMASTE SOSTANZIALMENTE IMMUTATE DA UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO . I DIPENDENTI CHE SODDISFACESSERO DETTA CONDIZIONE , MA IL CUI NOME NON FIGURASSE NELL ' ELENCO AVREBBERO POTUTO CHIEDERE DI ESSERVI INSERITI . DEL PARI , I DIPENDENTI ISCRITTI NELL ' ELENCO AVREBBERO POTUTO CHIEDERE , A CERTE CONDIZIONI , CHE IL LORO NOME FOSSE TOLTO . COSI , I DIPENDENTI DI GRADO A 4/A 5 AVREBBERO POTUTO CHIEDERE IL DEPENNAMENTO DEL LORO NOME QUALORA LE LORO MANSIONI E LE LORO COMPETENZE PROFESSIONALI FOSSERO ABBASTANZA SPECIALIZZATE . RICHIESTE DEL GENERE SAREBBERO STATE ACCOLTE , SPECIALMENTE NEL CASO DEI DIPENDENTI DI GRADO A 4 CON NOTEVOLE ANZIANITA . UNA VOLTA ADOTTATO L ' ELENCO DEFINITIVO , L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA AVREBBE DOVUTO INVITARE I DIPENDENTI CHE VI FIGURASSERO A INDICARE LE LORO PREFERENZE PER LA NUOVA ASSEGNAZIONE , E LE DIREZIONI GENERALI A PRESENTARE LE LORO PROPOSTE DI MOBILITA . DETTA AUTORITA AVREBBE ADOTTATO IN SEGUITO LE DECISIONI INDIVIDUALI DI SPOSTAMENTO O DI TRASFERIMENTO SECONDO UN DETERMINATO PROCEDIMENTO . INFINE , LA PROPOSTA SOTTOLINEAVA CHE LA NUOVA PROCEDURA NON ERA DESTINATA A SOSTITUIRE L ' ATTUALE SISTEMA DI TRASFERIMENTO CONTEMPLATO DALL ' ART . 29 , N . 1 , LETT . A ), DELLO STATUTO , MA TENDEVA A INCENTIVARE MAGGIORMENTE LA MOBILITA DEI DIPENDENTI .
4 LA COMMISSIONE ADOTTAVA TALI PROPOSTE IL 29 OTTOBRE 1980 .
5 IL 12 MARZO 1981 IL DIRETTORE GENERALE DELL ' AGRICOLTURA , IN UNA NOTA ALL ' ATTENZIONE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE VI , SOTTOLINEAVA CHE TALE POLITICA DI MOBILITA SI APPLICAVA , IN LINEA DI PRINCIPIO , IN BASE ALLA VOLONTARIETA , IL CHE NON ESCLUDEVA , SECONDO LA NOTA , LA POSSIBILITA DI UNO SPOSTAMENTO D ' UFFICIO IN CASO DI BISOGNO .
6 IL 13 OTTOBRE 1981 IL DIRETTORE GENERALE DELL ' AGRICOLTURA PROPONEVA AL RICORRENTE , IN OCCASIONE DI UN INCONTRO CON LO STESSO , LO SPOSTAMENTO ALLA DIVISIONE VI/G/4 , ' VERIFICA DEI CONTI , IRREGOLARITA E FRODI ' . IL RICORRENTE DECLINAVA LA PROPOSTA , MOTIVANDO IL SUO RIFIUTO IN UNA NOTA INDIRIZZATA AL DIRETTORE GENERALE . QUESTI , TUTTAVIA , CON NOTA 29 OTTOBRE 1981 CONFERMAVA AL RICORRENTE LA SUA INTENZIONE DI DESTINARLO ALLA SUDDETTA DIVISIONE DAL 1* DICEMBRE 1981 E SOTTOLINEAVA L ' URGENTE NECESSITA DI ASSEGNARE ALLA DIVISIONE VI/G/4 UNO SPECIALISTA CON LA COMPETENZA DEL RICORRENTE .
7 IL 4 NOVEMBRE 1981 IL DIRETTORE GENERALE DELL ' AGRICOLTURA TRASMETTEVA AL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELL ' AMMINISTRAZIONE UNA NOTA AVENTE AD OGGETTO LA ' MOBILITA ALL ' INTERNO DELLA DG VI ' . A DETTA NOTA ERA ALLEGATO L ' ELENCO DELLE DECISIONI DI TRASFERIMENTO DA ADOTTARE . NELL ' ELENCO FIGURAVA IL NOME DEL RICORRENTE .
8 IL 24 NOVEMBRE 1981 IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELL ' AMMINISTRAZIONE ADOTTAVA LA DECISIONE DI CUI TRATTASI , CHE DISPONEVA LO SPOSTAMENTO DEL RICORRENTE E DEL SUO POSTO ALLA DIVISIONE VI/G/4 DAL 1* DICEMBRE 1981 . NELLA DECISIONE SI FA RIFERIMENTO ALL ' ART . 7 , N . 1 , DELLO STATUTO E SI DICHIARA CHE ESSA E STATA ADOTTATA ' NELL ' INTERESSE DEL SERVIZIO ' .
9 IL 18 DICEMBRE 1981 IL RICORRENTE PRESENTAVA RECLAMO CONTRO LA DECISIONE ' CHE DISPONE UNA NUOVA ASSEGNAZIONE NELL ' AMBITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA ' . DOPO AVER ATTESO INVANO LA RISPOSTA DELL ' AMMINISTRAZIONE EGLI HA PROPOSTO IL PRESENTE RICORSO .
10 NELLA DECISIONE 1* OTTOBRE 1982 , CON CUI HA RESPINTO IL RECLAMO DEL RICORRENTE , LA COMMISSIONE HA DICHIARATO , FRA L ' ALTRO : ' LEI HA POTUTO CONSIDERARE LA DECISIONE CHE LA RIGUARDA COME UN PROVVEDIMENTO ADOTTATO NELL ' AMBITO DI UN ' OPERAZIONE DI MOBILITA , PERCHE ESSA E STATA EMESSA IN CONCOMITANZA CON LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DELLA DG VI , EFFETTUATA IN APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI GENERALI SANCITI DALLA COMMISSIONE IL 29 OTTOBRE 1980 , CHE NON RIGUARDANO NELLA PRIMA FASE , I DIPENDENTI DI GRADO A 5 ED A 4 . LA DECISIONE DI SPOSTARLA INSIEME AL SUO POSTO . . . A STATA ADOTTATA NELL ' INTERESSE DEL SERVIZIO . . . ' .
11 IL RICORRENTE DEDUCE QUATTRO MEZZI A SOSTEGNO DEL RICORSO :
- VIOLAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 29 OTTOBRE 1980 RELATIVA ALLA MOBILITA DEL PERSONALE ;
- VIOLAZIONE DELL ' ART . 7 , N . 1 , DELLO STATUTO ;
- MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE ;
- SVIAMENTO DI POTERE .
SULL ' ASSERITA VIOLAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 29 OTTOBRE 1980
12 IL RICORRENTE SOSTIENE CHE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 24 NOVEMBRE 1981 E STATA ADOTTATA NELL ' AMBITO DELL ' ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI MOBILITA . A SUO AVVISO , LA DECISIONE RINVIA ALL ' ART . 7 , N . 1 , DELLO STATUTO PERCHE , TECNICAMENTE , LA POLITICA DI MOBILITA NON SI SOSTITUISCE AL PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTO . IL RICORRENTE ASSUME CHE , SINO AL RIGETTO DEL SUO RECLAMO NELL ' OTTOBRE DEL 1982 , NULLA LASCIAVA SUPPORRE CHE SI TRATTASSE DI UNA RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEGLI UFFICI . DI CONSEGUENZA , LA DECISIONE DI CUI TRATTASI , POICHE NON SODDISFEREBBE TUTTE LE CONDIZIONI INDICATE NELLA DECISIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI MOBILITA , CIOE ANZITUTTO E SOPRATTUTTO IL REQUISITO DELLA VOLONTARIETA , ANDREBBE ANNULLATA . IL RICORRENTE RIENTREREBBE , COMUNQUE , NELLA CATEGORIA DEI DIPENDENTI LA CUI DOMANDA DI DEPENNAMENTO DALL ' ELENCO VA ACCOLTA IN BASE ALLA STESSA LETTERA DELLA DECISIONE GENERALE .
13 LA COMMISSIONE SOTTOLINEA CHE LO SPOSTAMENTO DEL RICORRENTE NON ERA CONSEGUENZA DIRETTA DELL ' APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA , INSTAURATA DALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 29 OTTOBRE 1980 . SI SAREBBE TRATTATO DI UNO SPOSTAMENTO D ' UFFICIO NELL ' INTERESSE DEL SERVIZIO , MOTIVATO IN ISPECIE DALL ' URGENZA DI RINFORZARE QUALITATIVAMENTE LA DIVISIONE VI/G/4 AL FINE DI RECUPERARE I NOTEVOLI RITARDI VERIFICATISI NELLA VERIFICA DEI CONTI E DALLA NECESSITA DI DISPORRE ALL ' UOPO DI UN DIPENDENTE CON LA COMPETENZA E L ' ESPERIENZA DEL RICORRENTE .
14 VA ANZITUTTO SOTTOLINEATO CHE , ADOTTANDO LE DECISIONI RELATIVE ALLA MOBILITA DEL PERSONALE , LA COMMISSIONE NON HA MODIFICATO , NE POTEVA MODIFICARE , LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO RELATIVE AL TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI . DALLE SUDDETTE DECISIONI RISULTA PERALTRO CHIARAMENTE CHE , INSTAURANDO UNA NUOVA POLITICA DI MOBILITA , LA COMMISSIONE NON HA AFFATTO INTESO RINUNCIARE ALLA POSSIBILITA DI TRASFERIRE I DIPENDENTI , ANCHE CONTRO LA LORO VOLONTA . NE CONSEGUE CHE QUALORA , SECONDO LA COMMISSIONE , I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA ADOTTATI IN BASE ALLA VOLONTARIETA NON BASTINO A SODDISFARE LE ESIGENZE DELL ' INTERESSE DEL SERVIZIO , ESSA RESTA LIBERA DI PROCEDERE A TRASFERIMENTI D ' UFFICIO , NELL ' OSSERVANZA , TUTTAVIA , DI TUTTE LE GARANZIE CHE LO STATUTO ACCORDA AI DIPENDENTI INTERESSATI .
15 IN SECONDO LUOGO , BISOGNA OSSERVARE CHE , ANCHE SE IL COMPORTAMENTO TENUTO DALLA COMMISSIONE PRECEDENTEMENTE ALLA DECISIONE CONTROVERSA E STATO EFFETTIVAMENTE TALE DA INDURRE IN ERRORE IL RICORRENTE SUL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA STESSA DECISIONE , SIA IL TESTO DI QUESTA SIA LA RISPOSTA AL RECLAMO E LE PRECISAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE NEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE CONSENTONO DI CONSTATARE CHE LO SPOSTAMENTO DEL RICORRENTE COSTITUISCE UN PROVVEDIMENTO ADOTTATO D ' UFFICIO UNICAMENTE IN BASE ALLO STATUTO . NE CONSEGUE CHE LA DECISIONE DI CUI TRATTASI VA VALUTATA ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALLE NORME DELLO STATUTO RELATIVE AI TRASFERIMENTI IN QUANTO ESSE SI APPLICANO ANCHE AL CASO IN CUI IL DIPENDENTE VENGA SPOSTATO COL SUO POSTO E CHE , PERTANTO , IL PRIMO MEZZO DEL RICORRENTE VA RIGETTATO .
SULL ' ASSERITA VIOLAZIONE DELL ' ART . 7 , N . 1 , DELLO STATUTO
16 IL RICORRENTE SOTTOLINEA DI ESSERE STATO ASSUNTO IN BASE ALL ' ART . 29 , N . 2 , DELLO STATUTO IN RAGIONE DELLE SUE SPECIALI COMPETENZE . DI CONSEGUENZA , L ' INTERESSE DEL SERVIZIO ED IL RISPETTO DELLA NORMA SU CUI E BASATO TALE PROCEDIMENTO ECCEZIONALE DI ASSUNZIONE ESIGEREBBERO CHE EGLI RESTI ASSEGNATO ALLE SPECIALI MANSIONI CHE AVEVANO GIUSTIFICATO E MOTIVATO LA SUA ASSUNZIONE ; QUALSIASI DECISIONE DI RIASSEGNAZIONE O DI TRASFERIMENTO DOVREBBE ESSERE SPECIFICAMENTE MOTIVATA CON RIGUARDO A DETTA ESIGENZA . IL RICHIAMO ALL ' INTERESSE DEL SERVIZIO SAREBBE INOLTRE CONTRADDETTO DEL FATTO CHE LO SPOSTAMENTO DEL RICORRENTE HA DISORGANIZZATO LA DIVISIONE ' PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ' SENZA ALCUN VANTAGGIO PER LA DIVISIONE A CUI EGLI E STATO ASSEGNATO . PER DI PIU , L ' INTERESSE DEL SERVIZIO DOVREBBE ESSERE VALUTATO NON SOLO CON RIGUARDO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA INTERNA , MA ANCHE SUL PIANO DEI RAPPORTI DEGLI UFFICI CON GLI AMBIENTI ESTERNI , NEI QUALI LO SPOSTAMENTO DEL RICORRENTE AVREBBE DESTATO STUPORE . INFINE , CONSTRINGENDO IL RICORRENTE A SVOLGERE MANSIONI CHE NON CORRISPONDONO ALLA SUA SPECIALIZZAZIONE , L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA NON AVREBBE TENUTO CONTO DEL SUO INTERESSE PERSONALE ED AVREBBE PERTANTO VIOLATO IL PRINCIPIO DI SOLLECITUDINE . IL RICORRENTE CONCLUDE CHE LA DECISIONE DI CUI E CAUSA NON E STATA ADOTTATA NEL SOLO INTERESSE DEL SERVIZIO , COME IMPONE L ' ART . 7 DELLO STATUTO , E CHE ESSA VA PARTANTO ANNULLATA .
17 DALLA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SI DESUME CHE LE DECISIONI DI NUOVA DESTINAZIONE SONO SOGGETTE , AL PARI DEI TRASFERIMENTI , PER QUANTO RIGUARDA LA TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI , ALLE NORME DI CUI ALL ' ART . 7 , N . 1 , DELLO STATUTO , PARTICOLARMENTE NEL SENSO CHE LO SPOSTAMENTO DEI DIPENDENTI PUO AVER LUOGO SOLO NELL ' INTERESSE DEL SERVIZIO E RISPETTANDO L ' EQUIVALENZA DEI POSTI .
18 E APPURATO CHE IL PRINCIPIO DELL ' EQUIVALENZA DEI POSTI E STATO PIENAMENTE OSSERVATO NELLA PRESENTE CAUSA . PER QUANTO RIGUARDA L ' INTERESSE DEL SERVIZIO , VA RICORDATO CHE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE HA RICONOSCIUTO ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE NELL ' ORGANIZZAZIONE DEI LORO UFFICI IN FUNZIONE DEI COMPITI LORO ASSEGNATI E NELLA DESTINAZIONE , PER LO SVOLGIMENTO DI TALI COMPITI , DEL PERSONALE DI CUI DISPONGONO . TALE POTERE NON PUO ESSERE LIMITATO DAL FATTO CHE IL DIPENDENTE DI CUI TRATTASI E STATO ASSUNTO SECONDO IL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO DALL ' ART . 29 , N . 2 , DELLO STATUTO . GLI EVENTUALI PROBLEMI CHE L ' ALLONTANAMENTO DEL DIPENDENTE PUO CAUSARE ALL ' UFFICIO CUI EGLI APPARTENEVA , IL VANTAGGIO CHE L ' UFFICIO CUI EGLI E STATO ASSEGNATO PUO TRARRE DALLO SPOSTAMENTO E LE CONSEGUENZE CHE QUESTO PUO AVERE SUI RAPPORTI DEI DUE UFFICI CON L ' ESTERNO SONO CONSIDERAZIONI CHE RIENTRANO NEL MEDESIMO POTERE DISCREZIONALE .
19 VA INOLTRE RILEVATO CHE IL DIPENDENTE NON PUO OPPORRE IL SUO INTERESSE PERSONALE AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL ' AUTORITA PER L ' ORGANIZZAZIONE O LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI UFFICI E RICONOSCIUTI CONFORMI ALL ' INTERESSE DEL SERVIZIO . SI DEVE SOTTOLINEARE IN PROPOSITO CHE , NEL CASO DI SPECIE , L ' UFFICIO AL QUALE IL DIPENDENTE E STATO SPOSTATO SI TROVAVA MANIFESTAMENTE IN DIFFICOLTA PER L ' INSUFFICIENZA DELL ' ORGANICO E PER LA MANCANZA DI DIPENDENTI ABBASTANZA QUALIFICATI ED ESPERTI . NE CONSEGUE CHE IL SECONDO MEZZO DEL RICORRENTE VA INTERAMENTE RIGETTATO .
SULLA MOTIVAZIONE
20 IL RICORRENTE SOSTIENE CHE LA DECISIONE CONTROVERSA , COME QUALSIASI ATTO A CARICO DEL DIPENDENTE , VA MOTIVATA A NORMA DELL ' ART . 25 DELLO STATUTO . ORA , NELLA FATTISPECIE , LA DECISIONE NON CONTERREBBE ALCUNA MOTIVAZIONE SALVO IL RICHIAMO , DEL TUTTO GENERICO , ALL ' INTERESSE DEL SERVIZIO . GLI ATTI PREPARATORI DELLA DECISIONE SAREBBERO CONTRADDITTORI , INSUFFICIENTI O INCOMPLETI E MOSTREREBBERO CHIARAMENTE CHE LA DECISIONE E STATA ADOTTATA NELL ' AMBITO DELLA POLITICA DI MOBILITA , BENCHE NON SUSSISTESSERO I PRESUPPOSTI INDISPENSABILI PER L ' ATTUAZIONE DI TALE POLITICA .
21 COME LA CORTE HA GIA PIU VOLTE SOTTOLINEATO , POICHE L ' OBBLIGO DI MOTIVARE HA LO SCOPO SIA DI PERMETTERE ALL ' INTERESSATO DI VALUTARE SE L ' ATTO SIA INFICIATO DA UN VIZIO CHE CONSENTA DI CONTESTARNE LA LEGITTIMITA , SIA DI RENDERE POSSIBILE IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE , LA PORTATA DI TALE OBBLIGO DEV ' ESSERE DI VOLTA IN VOLTA VALUTATA IN CONCRETO . COME LA CORTE HA INOLTRE RICONOSCIUTO NELLA SUA GIURISPRUDENZA L ' OBBLIGO DI MOTIVAZIONE , DI CUI ALL ' ART . 25 , N . 2 , DELLO STATUTO E ADEMPIUTO ALLORQUANDO LE CIRCOSTANZE IN CUI L ' ATTO CONTESTATO E STATO ADOTTATO E NOTIFICATO AGLI INTERESSATI CONSENTANO A QUESTI DI CONOSCERE GLI ELEMENTI ESSENZIALI CUI L ' AMMINISTRAZIONE SI E ISPIRATA NEL DECIDERE .
22 NELLA FATTISPECIE , IL RICORRENTE NON CONTESTA DI AVER AVUTO UN COLLOQUIO , SEGUITO DA UNO SCAMBIO DI NOTE , COL DIRETTORE GENERALE DELL ' AGRICOLTURA PRIMA CHE VENISSE ADOTTATA LA DECISIONE DI CUI TRATTASI . DALLE INFORMAZIONI FORNITE DALLE PARTI SI DESUME CHE IL RICORRENTE E STATO AMPIAMENTE INFORMATO , IN DETTO SCAMBIO DI OPINIONI , DEI MOTIVI DELLO SPOSTAMENTO PREVISTO ED E STATO MESSO IN GRADO DI ESPORRE LE SUE OBIEZIONI . IL FATTO CHE IL DIRETTORE GENERALE SI SIA DAPPRIMA ADOPERATO PER OTTENERE IL CONSENSO DEL RICORRENTE , MA CHE , IN SEGUITO ALLE OBIEZIONI DELLO STESSO , LO SPOSTAMENTO ABBIA DOVUTO ESSERE DISPOSTO D ' UFFICIO NON CONSENTE DI DEFINIRE MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA , INSUFFICIENTE OD INCOMPLETA LE RAGIONI FORNITE .
23 NE CONSEGUE CHE AL MOMENTO IN CUI GLI E STATA NOTIFICATA LA DECISIONE DI CUI E CAUSA IL RICORRENTE ERA GIA AL CORRENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI CHE LA GIUSTIFICAVANO CON RIGUARDO ALL ' INTERESSE DEL SERVIZIO . STANDO COSI LE COSE , IL SEMPLICE RINVIO NELLA DECISIONE STESSA A DETTA NOZIONE PUO CONSIDERARSI MOTIVAZIONE SUFFICIENTE . QUESTO MEZZO DEL RICORRENTE VA PERTANTO ANCH ' ESSO RESPINTO .
SULL ' ASSERITO SVIAMENTO DI POTERE
24 IL RICORRENTE ASSUME CHE , SPOSTANDOLO D ' UFFICIO ALLA DIVISIONE VI/G/4 , L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA HA PERSEGUITO SCOPI NON CONFORMI ALL ' APPLICAZIONE OBIETTIVA DELLO STATUTO E DELLA POLITICA DI MOBILITA .
25 IN PROPOSITO BASTA OSSERVARE CHE LA DECISIONE DI SPOSTARE IL RICORRENTE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE E STATA RICONOSCIUTA CONFORME ALL ' INTERESSE DEL SERVIZIO . NON SI PUO PERTANTO SOSTENERE CH ' ESSA E VIZIATA DA SVIAMENTO DI POTERE .
SULLE SPESE
26 PUR SE IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE IN TUTTI I SUOI MEZZI , E TUTTAVIA OPPORTUNO TENER CONTO , PER IL REGOLAMENTO DELLE SPESE , DELLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO RELATIVE ALL ' AMBIGUITA DELLA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER QUANTO RIGUARDA IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA DECISIONE DI CUI E CAUSA . SOLO TRADIVAMENTE , CIOE NELLA RISPOSTA AL RECLAMO E NELLA CONTROREPLICA , LA COMMISSIONE HA INDICATO CHIARAMENTE CHE LA DECISIONE NON E STATA ADOTTATA NELL ' AMBITO DELLA POLITICA DI MOBILITA . NON SI PUO ADDEBITARE AL RICORRENTE DI AVER ADITO LA CORTE AI FINI DEL CONTROLLO DELLA LEGITTIMITA DI UNA DECISIONE CHE EGLI POTEVA RITENERE PRIVA DI VALORE GIURIDICO IN UN CONTESTO DEL GENERE .
27 E OPPORTUNO QUINDI APPLICARE L ' ART . 69 , PAR 3 , 2* COMMA , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , SECONDO CUI LA CORTE PUO CONDANNARE UNA PARTE , ANCHE SE NON SOCCOMBENTE , A RIMBORSARE ALL ' ALTRA LE SPESE D ' UN PROCEDIMENTO DETERMINATO DAL PROPRIO COMPORTAMENTO .
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1* IL RICORSO E RESPINTO .
2*LA COMMISSIONE SOPPORTERA TUTTE LE SPESE , COMPRESE QUELLE DEL RICORRENTE .