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Document 61982CJ0107

Sentenza della Corte del 25 ottobre 1983.
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG contro Commissione delle Comunità europee.
Sistema di distribuzione selettivo.
Causa 107/82.

Raccolta della Giurisprudenza 1983 -03151

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:293

61982J0107

SENTENZA DELLA CORTE DEL 25 OTTOBRE 1983. - ALLGEMEINE ELEKTRICITAETS-GESELLSCHAFT AEG-TELEFUNKEN AG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO. - CAUSA 107/82.

raccolta della giurisprudenza 1983 pagina 03151
edizione speciale spagnola pagina 00767
edizione speciale svedese pagina 00287
edizione speciale finlandese pagina 00281


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . CONCORRENZA - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - SALVAGUARDIA DELLE PREROGATIVE DELLA DIFESA - MANCATA COMUNICAZIONE COMPLETA ALL ' IMPRESA DI UN DOCUMENTO COPERTO DAL SEGRETO PROFESSIONALE - INAMMISSIBILITA DEL DOCUMENTO COME MEZZO DI PROVA

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 , ARTT . 19 , N . 1 E 20 , N . 2 ; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 99/63 , ART . 4 )

2 . CONCORRENZA - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - SALVAGUARDIA DELLE PREROGATIVE DELLA DIFESA - RICHIAMO NELLA DECISIONE FINALE A DOCUMENTI NON NOMINATI NELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI - INAMMISSIBILITA DEI DOCUMENTI COME MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI NOTI ALL ' IMPRESA - IRRILEVANZA

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 , ART . 19 , N . 1 ; REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE N . 99/63 , ART . 4 )

3 . CONCORRENZA - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - SALVAGUARDIA DELLE PREROGATIVE DELLA DIFESA - TRASGRESSIONE LIMITATA A QUALCHE ASPETTO PARTICOLARE DEL PROCEDIMENTO - INCIDENZA - LIMITI

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 , ART . 19 , N . 1 ; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 99/63 , ART . 4 )

4 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - MIGLIORAMENTO DELLA CONCORRENZA SOTTO PROFILI DIVERSI DA QUELLO DEI PREZZI

( TRATTATO CEE , ART . 85 )

5 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - CRITERI OBIETTIVI DI SELEZIONE DEI RIVENDITORI - APPLICAZIONE DI ALTRI CRITERI - DIVIETO

6 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - RIFIUTO DI AMMETTERE DISTRIBUTORI IN POSSESSO DEI REQUISITI QUALITATIVI - NATURA GIURIDICA - COMPORTAMENTO UNILATERALE CHE ESULA DAL DIVIETO DELLE INTESE - INSUSSISTENZA - ATTO CHE FA PARTE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI FRA PRODUTTORE E RIVENDITORE

( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 1 )

7 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - AMMISSIONE DEI RIVENDITORI SUBORDINATA ALL ' IMPEGNO DA PARTE LORO DI PRATICARE DEI PREZZI CHE CONSENTANO UN ELEVATO UTILE - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 85 )

8 . CONCORRENZA - NORME COMUNITARIE - TRASGRESSIONE COMMESSA DA UN ' AFFILIATA - IMPUTAZIONE ALLA SOCIETA MADRE - PRESUPPOSTI

9 . CONCORRENZA - INTESE - PREGIUDIZIO PER IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI - CRITERI - QUOTA DI MERCATO

( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 1 )

10 . CONCORRENZA - INTESE - PREGIUDIZIO PER IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI - CRITERI - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - LIMITAZIONE DA PARTE DEL PRODUTTORE DELLA LIBERTA D ' AZIONE DEI RIVENDITORI - MANCANZA DI SCAMBI INTRACOMUNITARI IN ATTO AD OPERA DEI RIVENDITORI AMMESSI O CHE CHIEDONO L ' AMMISSIONE - CIRCOSTANZA CHE NON CONSENTE DI PER SE DI ESCLUDERE LA POSSIBILITA DI OSTACOLI PER IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO

( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 1 )

11 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - AMMISSIBILITA - LIMITI - GARANZIA AI RIVENDITORI AMMESSI DI UN ELEVATO MARGINE DI UTILE - OSTACOLO PER L ' INCLUSIONE NEL SISTEMA DI NUOVE FORME DI COMMERCIO - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 85 )

12 . CONCORRENZA - NORME COMUNITARIE - TRASGRESSIONE - AMMENDE - APPLICAZIONE - INTERESSI DI MORA - AMMISSIBILITA

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 , ART . 15 )

Massima


1 . QUANTO SI TRATTA DI UN PROCEDIMENTO PER L ' ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONI DELLE NORME COMUNITARIE SULLA CONCORRENZA , LA COMMISSIONE , QUALORA RITENGA DI NON POTER TRASMETTERE PER INTERO UN DOCUMENTO ALL ' IMPRESA PER MOTIVI DI RISERVATEZZA E DI TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE , DEVE RINUNZIARE A SERVIRSI DEL DOCUMENTO STESSO COME MEZZO DI PROVA .

NON CI SI PUO INFATTI SERVIRE CONTRO UN ' IMPRESA DI UN DOCUMENTO UNA PARTE DEL QUALE NON LE SIA STATA COMUNICATA E NON SPETTA ALLA COMMIS SIONE LO STABILIRE SE UN DOCUMENTO O UNA PARTE DELLO STESSO SIA UTILE PER LA DIFESA DELL ' IMPRESA INTERESSATA .

2 . QUANDO DEI DOCUMENTI NOMINATI IN UNA DECISIONE A NORMA DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO NON COMPAIONO NELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI , L ' IMPRESA HA IL DIRITTO DI RITENERE CHE ESSI SIANO IRRILEVANTI .

NON INFORMANDO L ' IMPRESA CHE TALI DOCUMENTI SARANNO USATI NELLA DECISIONE , LA COMMISSIONE IMPEDISCE ALL ' IMPRESA STESSA DI MANIFESTARE TEMPESTIVAMENTE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA SUL VALORE PROBATORIO DEGLI STESSI . NE CONSEGUE CHE QUESTI NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI VALIDI MEZZI DI PROVA , NEMMENO SE SI TRATTA DI DOCUMENTI NOTI ALL ' IMPRESA IN QUANTO PROVENGONO DAI SUOI UFFICI .

3 . L ' INOSSERVANZA DELLE PREROGATIVE DELLA DIFESA CHE RIGUARDI SOLO QUALCHE ASPETTO PARTICOLARE DI UN PROCEDIMENTO PER L ' ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONI DELLE NORME COMUNITARIE SULLA CONCORRENZA NON PUO IMPLICARE L ' IRRITUALITA DEL PROCEDIMENTO NEL SUO COMPLESSO . L ' ESCLUSIONE DI TALUNI DOCUMENTI USATI DALLA COMMISSIONE IN ISPREGIO ALLE PREROGATIVE DELLA DIFESA HA IMPORTANZA SOLO QUALORA GLI ADDEBITI FORMULATI DALLA COMMISSIONE POSSANO ESSERE PROVATI SOLO CON RIFERIMENTO A TALI DOCUMENTI .

4 . BENCHE I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA INFLUISCANO NECESSARIAMENTE SULLA CONCORRENZA NEL MERCATO COMUNE , ESIGENZE LEGITTIME , QUALI LA SALVAGUARDIA DI UN COMMERCIO SPECIA LIZZATO IN GRADO DI FORNIRE PRESTAZIONI SPECIFICHE PER PRODOTTI DI ALTO LIVELLO QUALITATIVO E TECNICO , GIUSTIFICANO TUTTAVIA LA LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA SUI PREZZI A VANTAGGIO DELLA CONCORRENZA RIGUARDANTE ASPETTI DIVERSI DAI PREZZI . IN QUANTO MIRANO A RAGGIUNGERE UN RISULTATO LEGITTIMO , CHE PUO MIGLIORARE LA CONCORRENZA QUANTO QUESTA NON SI ESPLICA UNICAMENTE SUI PREZZI , I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA COSTITUISCONO QUINDI UN FATTORE DI CONCORRENZA CONFORME ALL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO .

LE LIMITAZIONI INERENTI AD UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA SONO TUTTAVIA AMMESSE SOLTANTO ALLA CONDIZIONE CHE ESSE MIRINO EFFETTIVAMENTE A REALIZZARE UN MIGLIORAMENTO DELLA CONCORRENZA NEL SENSO SUDDETTO . ALTRIMENTI ESSE SAREBBERO PRIVE DI QUALSIASI GIUSTIFICAZIONE , IN QUANTO IL LORO SOLO EFFETTO SAREBBE QUELLO DI LIMITARE LA CONCORRENZA SUI PREZZI .

5 . I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA COSTITUISCONO , FRA GLI ALTRI , UN FATTORE DI CONCORRENZA CONFORME ALL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO PURCHE LA SCELTA DEI RIVENDITORI AVVENGA SECONDO CRITERI OGGETTIVI DI CARATTERE QUALITATIVO RIGUARDANTI LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RIVENDITORE , DEL SUO PERSONALE E DEI SUOI IMPIANTI , QUESTI REQUISITI SIANO RICHIESTI INDISTINTAMENTE PER TUTTI I RIVENDITORI POTENZIALI E VENGANO VALUTATI IN MODO NON DISCRIMINATORIO .

L ' ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA FONDATO SU CRITERI DIVERSI DA QUELLI SUDDETTI COSTITUISCE TRASGRESSIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 . LO STESSO VALE NEL CASO IN CUI UN SISTEMA IN LINEA DI PRINCIPIO CONFORME AL DI RITTO COMUNITARIO VENGA APPLICATO IN PRATICA IN MODO INCOMPATIBILE CON ESSO .

6 . IL RIFIUTO DEL PRODUTTORE DI AMMETTERE DISTRIBUTORI CHE POSSIEDANO I REQUISITI QUALITATIVI DEL SUO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA NON COSTITUISCE UN COMPORTAMENTO UNILATERALE DELL ' IMPRESA SOTTRATTO IN QUANTO TALE AL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO . UN COMPORTAMENTO DEL GENERE FA INVECE PARTE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI FRA L ' IMPRESA ED I RIVENDITORI , DATO CHE L ' AMMISSIONE DEL RIVENDITORE SI BASA SULL ' ACCETTAZIONE ESPRESSA O TACITA DA PARTE DEI CONTRAENTI DELLA POLITICA SEGUITA DALL ' IMPRESA , LA QUALE ESIGE , FRA L ' ALTRO , L ' ESCLUSIONE DALLA RETE DI DISTRIBUTORI CHE , PUR AVENDO I REQUISITI PER ESSERVI AMMESSI , NON SIANO DISPOSTI AD ADERIRE A TALE POLITICA .

7 . LA LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA SUI PREZZI INERENTE A QUALSIASI SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA E LECITA SOLO QUALORA LA CONSERVAZIONE DI UN CERTO LIVELLO DI PREZZI SIA RIGOROSAMENTE GIUSTIFICATA DALLE ESIGENZE DEL SISTEMA NELL ' AMBITO DEL QUALE LA CONCORRENZA DEVE CONTINUARE A SVOLGERE IL COMPITO ATTRIBUITOLE DAL TRATTATO . SCOPO DI UN SIFFATTO SISTEMA E INFATTI UNICAMENTE QUELLO DI MIGLIORARE LA CONCORRENZA NELLA PARTE IN CUI ESSA VERTE SU FATTORI DIVERSI DAL PREZZO , NON GIA QUELLO DI GARANTIRE UN MARGINE DI PROFITTO ELEVATO AI RIVENDITORI AUTORIZZATI .

IL PRODUTTORE CHE PRATICHI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA NON PUO QUINDI RITENERE CHE L ' ACCETTAZIONE DELL ' IMPEGNO DI PRATICARE PREZZI CHE CONSENTANO UN MARGINE DI PROFITTO ABBASTANZA ELEVATO COSTITUISCA UNA CONDIZIONE LECITA PER L ' AMMISSIONE A DETTO SISTEMA . PER IL FATTO STESSO CH ' ESSO PUO NON AMMETTERE E NON CONSERVARE NELLA PROPRIA RETE DISTRIBUTIVA I COMMERCIANTI CHE NON SIANO O NON SIANO PIU IN GRADO DI FORNIRE LE PRESTAZIONI TIPICHE DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO , EGLI DISPONE DI TUTTI I MEZZI NECESSARI PER GARANTIRE L ' EFFICACE APPLICAZIONE DEL SISTEMA . DATE QUESTE CIRCOSTANZE , L ' ESIGENZA DI UN IMPEGNO IN FATTO DI PREZZI COSTITUISCE PERCIO UNA CONDIZIONE MANIFESTAMENTE ESTRANEA ALLE NECESSITA DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA ED INCIDE QUINDI ANCHE SULLA LIBERA CONCORRENZA .

8 . LA CIRCOSTANZA CHE UN ' AFFILIATA ABBIA PERSONALITA GIURIDICA DISTINTA NON BASTA PER ESCLUDERE LA POSSIBILITA CHE IL SUO COMPORTAMENTO SIA IMPUTATO ALLA SOCIETA MADRE , IN PARTICOLARE QUALORA L ' AFFILIATA , PUR AVENDO PERSONALITA GIURIDICA DISTINTA , NON DETERMINI IN MODO AUTONOMO IL PROPRIO COMPORTAMENTO SUL MERCATO , MA APPLICHI IN SOSTANZA LE DIRETTIVE IMPARTITELE DALLA SOCIETA MADRE .

9 . L ' IMPRESA CHE DETENGA CIRCA IL 5 % DEL MERCATO DI CUI TRATTASI HA DIMENSIONI SUFFICIENTI PERCHE IL SUO COMPORTAMENTO POSSA IN LINEA DI MASSIMA PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI .

10 . IL SEMPLICE FATTO CHE IN UN DATO MOMENTO I COMMERCIANTI CHE CHIEDONO DI ESSERE AMMESSI IN UNA RETE DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA O CHE VI SONO GIA STATI AMMESSI NON EFFETTUINO SCAMBI INTRACOMUNITARI NON PUO BASTARE PER ESCLUDERE CHE LIMITAZIONI DELLA LORO LIBERTA D ' AZIONE IMPOSTE DAL PRODUTTORE POSSANO OSTACOLARE IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO , DAL MOMENTO CHE LA SITUAZIONE PUO CAMBIARE DI ANNO IN ANNO IN RELAZIONE A MODIFICHE NELLE CONDIZIONI O NELLA STRUTTURA DEL MERCATO , SIA NEL COMPLESSO DEL MERCATO COMUNE , SIA NEI VARI MERCATI NAZIONALI .

11 . LA POLITICA DI DISTRIBUZIONE INFORMATA , NEL CONTEMPO , ALL ' INTENTO DI GARANTIRE AI RIVENDITORI AUTORIZZATI UN MARGINE DI PROFITTO ELEVATO E DI OSTA COLARE , PER QUANTO POSSIBILE , L ' AMMISSIONE DELLE NUOVE FORME DI COMMERCIO , RITENUTE ' A PRIORI ' INCAPACI DI SODDISFARE LE CONDIZIONI DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO POSSIEDE CARATTERISTICHE INCONCILIABILI CON LA CORRETTA APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA .

12 . L ' IMPRESA CUI SIA STATA INFLITTA UN ' AMMENDA A NORMA DELL ' ART . 15 DEL REGOLAMENTO N . 17 DEVE VERSARE INTERESSI DI MORA FINO ALLA DATA DEL PAGAMENTO EFFETTIVO DELL ' AMMENDA .

Parti


NELLA CAUSA 107/82 ,

ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT AEG - TELEFUNKEN AG , FRANCOFORTE SUL MENO , CON GLI AVVOCATI MARTIN HIRSCH E FRITZ OESTERLE ( STUDIO LEGALE GLEISS , LUTZ , HOOTZ , HIRSCH E SOCI ) DEL FORO DI STOCCARDA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,

RICORRENTE ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAI SIGG . CHRISTOPH BAIL E GOTZ ZUR HAUSEN , MEMBRI DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , IN QUALITA DI AGENTI E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DELLO STESSO SERVIZIO GIURIDICO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 6 GENNAIO 1982 , N . 82/267/CEE , RELATIVA AD UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ( IV/28.748 - AEG-TELEFUNKEN ; GU L 117 , PAG . 15 ),

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 MARZO 1982 , LA SOCIETA ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT AEG-TELEFUNKEN AG ( IN PROSIEGUO ' AEG ' ), CON SEDE IN FRANCOFORTE SUL MENO , HA PROPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO INTESO ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE 6 GENNAIO 1982 , N . 82/267/CEE , RELATIVA AD UN PROCEDIMENTO A NORMA DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ( IV/28.748 - AEG-TELEFUNKEN ).

2 LA RICORRENTE , SOCIETA PER AZIONI DI DIRITTO TEDESCO , SI OCCUPA FRA L ' ALTRO DELLA PROGETTAZIONE , DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DI ARTICOLI DELL ' ELETTRONICA PER USO AMATORIALE ( TELEVISORI , APPARECCHI RADIO , REGISTRATORI , GIRADISCHI ED APPARECCHI AUDIOVISIVI ). QUESTI PRODOTTI VENGONO FABBRICATI E DISTRIBUITI , DAL 1970 , DALLA TELEFUNKEN FERNSEH- UND RUNDFUNK GMBH ( IN PROSIEGUO ' TFR ' ), UN ' AFFILIATA DELLA RICORRENTE CHE , DAL 1* GIUGNO 1979 , COSTITUISCE UNA BRANCA AUTONOMA DELLA AEG . LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI TELEFUNKEN AVVIENE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA TRAMITE UFFICI DI DISTRIBUZIONE O SUCCURSALI DELLA AEG E NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA TRAMITE AFFILIATE DELLA AEG CHE SI OCCUPANO , IN CIASCUNO DI TALI PAESI , DELLE ATTIVITA DI DISTRIBUZIONE , E CIOE , PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENTE CAUSA , LA AEG-TELEFUNKEN FRANCE ( IN PROSIEGUO ' ATF ' ) IN FRANCIA E LA AEG-TELEFUNKEN BELGE ( IN PROSIEGUO ' ATBG ' ) NEL BELGIO .

3 PER LA VENDITA NEL MERCATO COMUNE DI UN CERTO NUMERO DI PRODOTTI TELEFUNKEN COMPRESI IN UN PROGRAMMA DENOMINATO ' 5 STELLE ' , RELATIVO AGLI ARTICOLI DELL ' ELETTRONICA PER USO AMATORIALE DI CUI SOPRA , LA AEG NOTIFICAVA ALLA COMMISSIONE , IL 6 NOVEMBRE 1973 , UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO PER I PRODOTTI DI MARCA TELEFUNKEN ( ' VERTRIEBSBINDUNG FUR TELEFUNKEN-MARKENWAREN ' ) FONDATO SU CONTRATTI TIPO ( ' EG-VERPFLICHTUNGSSCHEINE ' ) STIPULATI CON RIVENDITORI SPECIALIZZATI NELLE VARIE FASI DELLA DISTRIBUZIONE . A RICHIESTA DELLA COMMISSIONE , LA AEG APPORTAVA IN SEGUITO TALUNE MODIFICHE A QUESTO SISTEMA . CON LETTERA 17 MAGGIO 1976 , IL DIRETTORE GENERALE DELLA CONCORRENZA COMUNICAVA ALLA AEG CHE NON SUSSISTEVANO OBIEZIONI , SOTTO IL PROFILO DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO CEE , ALL ' APPLICAZIONE DELL ' ACCORDO TIPO PER LA DISTRIBUZIONE SELETTIVA , NELLA VERSIONE NOTIFICATA IL 16 MARZO 1976 .

4 COL PASSARE DEGLI ANNI , LA COMMISSIONE , ALLA QUALE ERANO STATI RIVOLTI NUMEROSI RECLAMI CONTRO LA AEG DA PARTE DI COMMERCIANTI DEL SETTORE DELL ' ELETTRONICA PER USO AMATORIALE , ERA INDOTTA A PRESUMERE CHE L ' EFFETTIVA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO DA PARTE DELLA AEG E DELLE SUE AFFILIATE NON CORRISPONDESSE AL MODELLO CHE AVEVA COSTITUITO OGGETTO DELLA NOTIFICA . DI CONSEGUENZA , NEI GIORNI 26 E 27 GIUGNO 1979 , ESSA PROCEDEVA AD ACCERTAMENTI PRESSO LA TFR , LA ATBG E LA ATF E , RITENENDO CHE I DOCUMENTI DI CUI AVEVA PRESO CONOSCENZA IN TALE OCCASIONE ERANO TALI DA CONFERMARE I PROPRI SOSPETTI , CON DECISIONE 29 MAGGIO 1980 INIZIAVA UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 9 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 17/62 NEI CONFRONTI DELLA AEG .

5 IN ESITO A TALE PROCEDIMENTO , IL 6 GENNAIO 1982 LA COMMISSIONE ADOTTAVA LA DECISIONE IMPUGNATA , NELLA QUALE DICHIARAVA CHE LA AEG HA APPLICATO IN MODO ABUSIVO IL PROPRIO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO , DISCRIMINANDO TALUNI RIVENDITORI E INFLUENDO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE SUI PREZZI DI VENDITA PRATICATI DAI RIVENDITORI AUTORIZZATI , E CIO ALLO SCOPO DI ESCLUDERE IN VIA DI PRINCIPIO TALUNE FORME DI DISTRIBUZIONE E DI MANTENERE I PREZZI AD UN LIVELLO DETERMINATO . LA DECISIONE DICHIARA CHE , NELLA FORMA PRATICATA IN REALTA , IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO DELLA AEG COSTITUISCE UN ' INFRAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO CEE ; ESSA IMPONE ALLA SOCIETA L ' OBBLIGO DI PORRE TERMINE IMMEDIATAMENTE ALL ' INFRAZIONE ACCERTATA E LE INFLIGGE UNA AMMENDA DI UN MILIONE DI ECU , PARI A 2 445 780 DM .

6 CON I MEZZI DEDOTTI A SOSTEGNO DEL RICORSO , LA RICORRENTE CONTESTA RISPETTIVAMENTE :

I ) LA REGOLARITA DEL PROCEDIMENTO IN ESITO AL QUALE E STATA ADOTTATA LA DECISIONE IMPUGNATA , PROCEDIMENTO CARATTERIZZATO , SECONDO LA AEG , DA :

A ) INSUFFICIENTE CHIARIFICAZIONE DEI FATTI ;

B)SELEZIONE ED USO DEI DOCUMENTI SECONDO CRITERI ARBITRARI ;

C)MISCONOSCIMENTO DEI DATI EFFETTIVI DEL MERCATO ;

D)MANCATA MENZIONE DEI RISULTATI DI PRECEDENTI ACCERTAMENTI ;

E)VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA ;

II)L ' ESISTENZA DELLE CONDIZIONI CUI E SUBORDINATA L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO CEE , IN RELAZIONE AD ELEMENTI QUALI ;

A)IL CARATTERE UNILATERALE DELLE AZIONI DI CUI SI FA CARICO ALLA AEG ED ALLE SUE AFFILIATE ;

B)LA LICEITA DELLE AZIONI INTESE A GARANTIRE LA CONSERVAZIONE DI UN MARGINE MINIMO DI PROFITTO NELL ' AMBITO DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO ;

C)IL CARATTERE ATIPICO DEI COMPORTAMENTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DEGLI ADDEBITI ;

D)LA NON IMPUTABILITA ALLA AEG DEI COMPORTAMENTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DEGLI ADDEBITI ;

E)L ' ASSENZA DI OSTACOLI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI ;

III)LA FONDATEZZA DEGLI ADDEBITI SUI QUALI E BASATA LA DECISIONE CONTROVERSA , E IN PARTICOLARE :

- L ' ESISTENZA DI UNA POLITICA DI DISTRIBUZIONE CONTRARIA AL SISTEMA , NONCHE L ' ESISTENZA DI CASI PARTICOLARI IN CUI TALE POLITICA AVREBBE TROVATO APPLICAZIONE ;

-L ' ESISTENZA DI UNA POLITICA INTESA AD INFLUIRE SUI PREZZI DI VENDITA INCOMPATIBILE COL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO , NONCHE L ' ESISTENZA DI CASI PARTICOLARI IN CUI TALE POLITICA AVREBBE TROVATO APPLICAZIONE .

7 LE PARTI SONO INOLTRE IN CONTRASTO SUL PUNTO RELATIVO AGLI INTERESSI DI MORA CHE , SECONDO LA COMMISSIONE , LA AEG DOVREBBE PAGARE QUALORA , IN ESITO AL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE , VENISSE CONFERMATA L ' IRROGAZIONE DELL ' AMMENDA . LA COMMISSIONE SI ERA INFATTI DICHIARATA DISPOSTA A SOSPENDERE L ' ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA DECISIONE , PURCHE LA RICORRENTE S ' IMPEGNASSE A PAGARE DETTI INTERESSI IN CASO DI SOCCOMBENZA DINANZI ALLA CORTE ; LA AEG AVEVA ASSUNTO QUEST ' IMPEGNO , CON RISERVA , TUTTAVIA , DELLA VALUTAZIONE DELLA CORTE CIRCA LA POSSIBILITA DI PRETENDERE IL PAGAMENTO DI DETTI INTERESSI .

8 CON ORDINANZA 6 MAGGIO 1982 , IN MERITO ALL ' ISTANZA DI PROVVEDIMENTI URGENTI PROPOSTA DALLA AEG CONTEMPORANEAMENTE AL RICORSO , IL PRESIDENTE DELLA CORTE DISPONEVA LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE , ALLA CONDIZIONE CHE VENISSE TENUTA FERMA LA CAUZIONE COSTITUITA A FAVORE DELLA COMMISSIONE IL 17 MARZO 1982 . NELLA STESSA ORDINANZA , VENIVA INOLTRE SOTTOLINEATO CHE LA RISERVA FORMULATA DALLA AEG ERA LEGITTIMA E DOVEVA ESSERE ACCOLTA , E CHE IL PROBLEMA DEGLI INTERESSI DOVEVA ESSERE RISOLTO DALLA CORTE NELL ' AMBITO DELLA CAUSA PRINCIPALE .

I - SUI MEZZI DEDOTTI CONTRO LA REGOLARITA DEL PROCEDIMENTO CHE HA PORTATO ALL ' ADOZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA

A - INSUFFICIENTE CHIARIFICAZIONE DEI FATTI

9 LA AEG SOSTIENE CHA LA COMMISSIONE NON HA TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI ATTI A CHIARIRE LE MODALITA CONCRETE D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA EUROPEA , LIMITANDOSI A SEQUESTRARE CIRCA 500 DOCUMENTI E AD USARE , IN TUTTO E PER TUTTO , PASSI TRATTI DA UNA QUARANTINA DI TALI DOCUMENTI .

10 IN PROPOSITO SI DEVE RITENERE , COME GIUSTAMENTE SOSTIENE LA COMMISSIONE , CHE QUESTA NON E AFFATTO TENUTA A SEQUESTRARE O COPIARE , AI FINI DI UN ' INDAGINE , TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI AD UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO . IN REALTA , SONO SOLTANTO I DOCUMENTI RIGUARDANTI L ' ILLECITA APPLICAZIONE DEL SISTEMA CHE VANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE .

B - LA SELEZIONE E L ' USO DI DOCUMENTI SECONDO CRITERI ARBITRARI

11 SECONDO LA AEG , FRA I DOCUMENTI SEQUESTRATI DALLA COMMISSIONE IN OCCASIONE DEGLI ACCERTAMENTI DEI GIORNI 26 E 27 GIUGNO 1979 , NON SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE QUELLI CHE AVREBBERO POTUTO DEPORRE A SUO FAVORE . COSI PURE , LA COMMISSIONE NON AVREBBE TENUTO CONTO DI TALUNI RISULTATI CUI ESSA ERA PERVENUTA NEL CORSO DELL ' INDAGINE E CHE SAREBBERO STATI FAVOREVOLI ALLA AEG , E SI SAREBBE SERVITA DI ALTRI SECONDO CRITERI DEL TUTTO ARBITRARI .

12 A SOSTEGNO DI QUESTO MEZZO , LA AEG DEDUCE QUANTO SEGUE :

1 . PER GIUSTIFICARE L ' ADDEBITO DI CONCERTAZIONE SUI PREZZI , DI CUI AL PUNTO 28 DELLA DECISIONE , LA COMMISSIONE SI E FONDATA SU INFORMAZIONI FORNITE , NELL ' AMBITO DI UNA SEMPLICE RICHIESTA DI INFORMAZIONI , DAL SIG . IFFLI , SENZA TENER CONTO DEL FATTO CHE QUESTI ERA ABITUALMENTE CONTRARIO A QUALSIASI SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO ;

2 . NEL CASO RATIO-MARKT , LA COMMISSIONE HA TRASCURATO IL FATTO CHE GLI STESSI AMMINISTRATORI DELLA RATIO AVEVANO AMMESSO CHE IL LORO NEGOZIO DI KASSEL NON SODDISFACEVA LE CONDIZIONI DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO ;

3 . IL COMMERCIANTE VERBINNEN NON HA MAI DICHIARATO DI AVER SUBITO PRESSIONI DA PARTE DELLA ATBG ;

4 . A RICHIESTE D ' INFORMAZIONI CIRCA UN ' APPLICAZIONE ABUSIVA DEL SISTEMA DA PARTE DELLA ATBG , RIVOLTE A COMMERCIANTI BELGI , ERANO STATE DATE RISPOSTE NEGATIVE ; NE LE DOMANDE , NE LE RISPOSTE SONO STATE TUTTAVIA MENZIONATE NELLA DECISIONE ;

5 . LA COMMISSIONE HA PRESO IN CONSIDERAZIONE SOLTANTO UNO DEI NUMEROSI DOCUMENTI PRODOTTI DALLA AEG , USANDOLO D ' ALTRONDE IN MODO ARBITRARIO , MA NON HA TENUTO CONTO , INVECE , DI ALCUNE DELLE PROVE CHE LA AEG AVEVA PRESENTATE O OFFERTE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO .

13 IN PROPOSITO SI DEVE SOTTOLINEARE CHE I CASI PER I QUALI NON E STATO FORMULATO ALCUN ADDEBITO NON COSTITUISCONO NECESSARIAMENTE UNA PROVA DELL ' APPLICAZIONE CORRETTA DEL SISTEMA , IN QUANTO L ' APPLICAZIONE ABUSIVA DI QUESTO IMPLICAVA INTERVENTI DA PARTE DELLA AEG SOLTANTO IN CASI ABBASTANZA RARI , IN CUI ESSA CONSTATAVA UN RISCHIO D ' IMPORTAZIONI PARALLELE O DI CONCORRENZA MOLTO VIVACE SUI PREZZI . STANDO COSI LE COSE , LA COMMISSIONE NON ERA TENUTA A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE I CASI IN CUI NON VENIVA IPOTIZZATA ALCUNA INFRAZIONE .

14 LE ALLEGAZIONI DELLA AEG DEVONO INVECE ESSERE ESAMINATE IN MODO DETTAGLIATO PER QUANTO RIGUARDA I CASI IFFLI , RATIO E VERBINNEN , POICHE IN QUESTI CASI ESSE SI RISOLVONO NELL ' ASSUNTO SECONDO CUI LA COMMISSIONE AVREBBE ACCERTATO L ' ESISTENZA DI UNA VIOLAZIONE DOPO AVER ARBITRARIAMENTE TRASCURATO ELEMENTI CHE L ' AVREBBERO NECESSARIAMENTE INDOTTA AD UNA DIVERSA CONCLUSIONE .

15 COSI INTESE , LE SUDDETTE ALLEGAZIONI MIRANO IN SOSTANZA A SOSTENERE CHE , QUANDO SI E TRATTATO DI STABILIRE SE TALUNI CASI COSTITUISSERO UN ' APPLICAZIONE ABUSIVA DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO , LA COMMISSIONE HA VALUTATO IN MODO INESATTO LE PROVE RELATIVE A QUESTI CASI . IN REALTA SI TRATTA QUINDI DI VALUTARE LA FONDATEZZA DEGLI ADDEBITI MOSSI NEI CASI PARTICOLARI - QUESTIONE CHE SARA TRATTATA SEPARATAMENTE , NEL PROCEDERE ALL ' ESAME DEL MERITO - E NON DI UNA QUESTIONE ATTINENTE ALLA REGOLARITA DEL PROCEDIMENTO SEGUITO DALLA COMMISSIONE .

C - IL MISCONOSCIMENTO DEI DATI EFFETTIVI DEL MERCATO

16 LE AEG SOSTIENE CHE LA COMMISSIONE NON HA TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO DELL ' ELETTRONICA PER USO AMATORIALE IN QUANTO TALE , NE DI FATTORI , COME AD ESEMPIO LA CONCORRENZA ACCANITA ESISTENTE NEL SETTORE , CHE RENDEVANO IRRAGIONEVOLE UNA POLITICA DI DISTRIBUZIONE INTESA A LIMITARE IL NUMERO DEI RIVENDITORI AUTORIZZATI ED A TENER FERMI PREZZI DI VENDITA ELEVATI .

17 PER QUANTO RIGUARDA QUESTO MEZZO , E IMPORTANTE OSSERVARE PRELIMINARMENTE CHE LA CONSTATAZIONE DELL ' ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE CHE AVREBBE DOVUTO SCONSIGLIARE AD UN ' IMPRESA DI TENERE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO NON PUO , DI PER SE , ESCLUDERE L ' ESISTENZA DI DETTO COMPORTAMENTO , POICHE SI PUO IMMAGINARE CHE L ' IMPRESA IN QUESTIONE SI SIA BASATA SU UNA VALUTAZIONE ERRATA DELL ' EFFETTIVA SITUAZIONE DEL MERCATO O CHE , PUR ESSENDO PERFETTAMENTE AL CORRENTE DELLA SITUAZIONE , ABBIA RITENUTO CHE I VANTAGGI DERIVANTI DA UNA POLITICA DI DIFESA DEI PREZZI ERANO SUPERIORI AGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALLA PERDITA DI POSIZIONI VANTAGGIOSE SUL PIANO DELLA CONCORRENZA .

18 COSI , COME E STATO GIUSTAMENTE OSSERVATO DALLA COMMISSIONE , SI PUO RITENERE CHE LA AEG NON CORRESSE RISCHI ECCESSIVI , NEPPURE IN UNA SITUAZIONE DI CONCORRENZA MOLTO SPINTA , ADOTTANDO UNA POLITICA DI PREZZI ELEVATI , POICHE I RIVENDITORI DESIDERAVANO COMUNQUE COMPLETARE IL LORO ASSORTIMENTO CON PRODOTTI DELLA MARCA TELEFUNKEN ED ERANO GENERALMENTE INTERESSATI A FRUIRE DI UN MARGINE COMMERCIALE ELEVATO .

D - LA MANCATA MENZIONE DEI RISULTATI DI PRECEDENTI ACCERTAMENTI

19 LA AEG ASSUME CHE LA COMMISSIONE , ALLA QUALE , DOPO L ' ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO NEL 1973 , ERANO STATI PRESENTATI NUMEROSI RECLAMI IN MERITO AL COMPORTAMENTO DELLA STESSA AEG E DELLE SUE AFFILIATE , AVEVA INIZIATO DEI PROCEDIMENTI , DA ESSA IN SEGUITO ABBANDONATI . CIO PROVEREBBE CHE LA COMMISSIONE NON AVEVA ACCERTATO , NEL CORSO DELLE INDAGINI , ALCUNA APPLICAZIONE ABUSIVA DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO . LA MANCATA MENZIONE DI QUESTI PRECEDENTI , INCOMPATIBILI CON LA DECISIONE IMPUGNATA , PROVEREBBE L ' ATTEGGIAMENTO PRECONCETTO DELLA COMMISSIONE NELLA PRESENTE LITE .

20 A GIUSTO TITOLO LA COMMISSIONE CONTESTA CHE IL FATTO DI AVER ARCHIVIATO I RECLAMI IN QUESTIONE POSSA ESSERE INTERPRETATO COME UN GIUDIZIO FAVOREVOLE SULL ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO DA PARTE DELLA AEG . SI DEVE INFATTI OSSERVARE CHE , ANCHE QUALORA RITENGA CHE UN CASO ISOLATO NON CORRISPONDE AD UN ' APPLICAZIONE CORRETTA DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO , LA COMMISSIONE NON E TENUTA A CONDURRE UN ' INDAGINE DI VASTA PORTATA , COME QUELLA CONTEMPLATA DALL ' ART . 9 , DEL REGOLAMENTO N . 17 , SE NON SUSSISTONO ELEMENTI TALI DA FAR PRESUMERE CHE DETTO CASO CORRISPONDA AD UNA POLITICA DELL ' IMPRESA . E QUINDI LOGICO CHE LA COMMISSIONE ABBIA DECISO DI CONDURRE UN ' INCHIESTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 17 SOLTANTO DOPO CHE MOLTEPLICI RICORSI ED INFORMAZIONI L ' AVEVANO CONVINTA DI ESSERE EFFETTIVAMENTE DI FRONTE AD UN ' APPLICAZIONE ABUSIVA DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO .

E - LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA

21 LA AEG SOSTIENE CHE IL SUO DIRITTO ALLA DIFESA E STATO VIOLATO DALLA COMMISSIONE IN QUANTO QUESTA

A ) NON LE HA FATTO PERVENIRE IL TESTO INTEGRALE DI UNA LETTERA DEL SIG . IFFLI , IN DATA 12 AGOSTO 1980 , IN CUI SI PARLAVA DI UN ASSERITO COMPORTAMENTO ABUSIVO DELLA RICORRENTE , IMPEDENDO COSI A QUESTA DI PRENDERE POSIZIONE IN MERITO ;

B)HA USATO , AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA , DOCUMENTI CHE NON ERANO STATI MENZIONATI NELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI DEL 2 GIUGNO 1980 , PUR ESSENDO , GIA A QUELL ' EPOCA , IN POSSESSO DELLA COMMISSIONE ;

C)HA EMESSO UNA DECISIONE FONDATA , FRA L ' ALTRO , SU CASI PARTICOLARI NON MENZIONATI NELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI ( MAMMOUTH , VERBINNEN ).

22 QUANTO ALLA LETTERA DEL SIG . IFFLI , LA AEG SOSTIENE CHE IL FATTO CH ' ESSA ABBIA POTUTO PRENDERE VISIONE DI QUESTA LETTERA NEL TESTO INTEGRALE SOLTANTO DOPO LA DECISIONE DIMOSTRA CHIARAMENTE CHE IL DOCUMENTO NON HA POTUTO ESSERE USATO DALLA RICORRENTE PER RISPONDERE ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI .

23 LA COMMISSIONE ECCEPISCE CHE LA LETTERA DEL SIG . IFFLI NON AVEVA POTUTO , IN UN PRIMO TEMPO , ESSERE COMUNICATA INTEGRALMENTE ALLA RICORRENTE PER MOTIVI DI RISERVATEZZA E DI TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE .

24 IN PROPOSITO SI DEVE OSSERVARE CHE SIFFATTE ESIGENZE AVREBBERO DOVUTO INDURRE LA COMMISSIONE A RINUNCIARE AD USARE TALE DOCUMENTO COME MEZZO DI PROVA . LA AEG E IN EFFETTI NEL GIUSTO QUANDO RITIENE CHE NON POTEVA ESSERLE OPPOSTO UN DOCUMENTO CHE LE ERA STATO COMUNICATO SOLO IN PARTE , E CHE NON SPETTAVA ALLA CONVENUTA VALUTARE SE UN DOCUMENTO O UNA PARTE DI UN DOCUMENTO FOSSE O MENO UTILE PER LA DIFESA DELL ' IMPRESA INTERESSATA .

25 NE CONSEGUE CHE LA LETTERA DEL SIG . IFFLI IN DATA 12 AGOSTO 1980 NON PUO ESSERE CONSIDERATA COME MEZZO DI PROVA VALIDO NELL ' AMBITO DELLA PRESENTE CAUSA .

26 QUANTO AI DOCUMENTI MENZIONATI SOLTANTO NELLA DECISIONE ( LETTERA DELL ' UFFICIO VENDITE TFR DI MUNSTER IN DATA 29 GIUGNO 1976 ; NOTA ATF DEL 7 LUGLIO 1977 ; NOTA ATF DEL 20 OTTOBRE 1978 ), LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE SI TRATTA DI DOCUMENTI DI CUI LA RICORRENTE AVEVA GIA CONOSCENZA , POICHE EMANAVANO DAI SUOI UFFICI , E CHE QUESTI DOCUMENTI SONO SERVITI UNICAMENTE A CONFERMARE ADDEBITI GIA FORMULATI .

27 IN PROPOSITO SI DEVE OSSERVARE CHE CIO CHE IMPORTA NON SONO I DOCUMENTI IN QUANTO TALI , BENSI LE CONCLUSIONI CHE NE HA TRATTE LA COMMISSIONE . SE TALI DOCUMENTI NON SONO STATI MENZIONATI NELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI , LA AEG POTEVA GIUSTAMENTE RITENERE CH ' ESSI FOSSERO IRRILEVANTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO . NON INFORMANDO LA RICORRENTE DEL FATTO CHE TALI DOCUMENTI SAREBBERO STATI USATI PER LA DECISIONE , LA COMMISSIONE HA IMPEDITO ALLA AEG DI MANIFESTARE TEMPESTIVAMENTE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA CIRCA IL VALORE PROBANTE DI TALI DOCUMENTI . NE CONSEGUE CHE I DOCUMENTI STESSI NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI VALIDI MEZZI DI PROVA NELL ' AMBITO DELLA PRESENTE CAUSA .

28 PER LE STESSE RAGIONI , IL CASO MAMMOUTH NON DEVE VENIRE PRESO IN CONSIDERAZIONE , IN QUANTO NON ERA STATO MENZIONATO NELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI .

29 PER CONTRO , RIGUARDO AL CASO VERBINNEN SI DEVE OSSERVARE CHE , PUR NON ESSENDO STATO MENZIONATO NELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI , QUESTO CASO ERA STATO SEGNALATO ALLA AEG IN TEMPO PERCHE QUESTA POTESSE FORMULARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI PRIMA CHE VENISSE EMANATA LA DECISIONE CONTROVERSA .

30 IN DEFINITIVA , SI DEVE CONSTATARE CHE I MEZZI DEDOTTI DALLA AEG PER CONTESTARE LA REGOLARITA DEL PROCEDIMENTO CHE HA PORTATO ALL ' EMANZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA SI SONO RIVELATI INFONDATI , AD ECCEZIONE DEL MEZZO RELATIVO ALLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA . QUEST ' ULTIMO MEZZO NON HA TUTTAVIA PORTATA GENERALE , IN QUANTO SI LIMITA ALLA CRITICA DELLE VIOLAZIONI RELATIVE A POCHI CASI PARTICOLARI , CHE NON POSSONO QUINDI IMPLICARE L ' IRREGOLARITA DEL PROCEDIMENTO NEL SUO COMPLESSO . NE CONSEGUE CHE L ' ESCLUSIONE DI TALUNI DOCUMENTI USATI DALLA COMMISSIONE IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA POTREBBE AVERE IMPORTANZA SOLTANTO QUALORA GLI ADDEBITI FORMULATI DALLA COMMISSIONE POTESSERO ESSERE PROVATI SOLTANTO CON RIFERIMENTO A TALI DOCUMENTI .

II - SUI MEZZI DEDOTTI CONTRO L ' ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO CEE

A - IL CARATTERE UNILATERALE DEI COMPORTAMENTI DI CUI SI FA CARICO ALLA AEG ED ALLE SUE AFFILIATE

31 LA AEG SOSTIENE CHE I COMPORTAMENTI DI CUI LE SI FA CARICO NELLA DECISIONE CONTROVERSA , E CIOE LA MANCATA AMMISSIONE DI TALUNI COMMERCIANTI AL SUO SISTEMA DISTRIBUTIVO E LE INIZIATIVE INTESE AD INFLUIRE SUI PREZZI , SONO AZIONI UNILATERALI E NON RICADONO QUINDI , IN QUANTO TALI , SOTTO L ' ART . 85 , N . 1 , CHE RIGUARDA UNICAMENTE GLI ACCORDI , LE DECISIONI D ' ASSOCIAZIONI D ' IMPRESE E LE PRATICHE CONCORDATE .

32 PER VALUTARE QUEST ' ARGOMENTO , SI DEVONO ESAMINARE GLI EFFETTI GIURIDICI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVI .

33 MANIFESTAMENTE , GLI ACCORDI CHE ISTITUISCONO UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO INFLUISCONO NECESSARIAMENTE SULLA CONCORRENZA NEL MERCATO COMUNE . COME E STATO RICONOSCIUTO DALLA CORTE NELLA SUA GIURISPRUDENZA , ESISTONO TUTTAVIA ESIGENZE LEGITTIME , COME LA SALVAGUARDIA DI UN COMMERCIO SPECIALIZZATO , IN GRADO DI FORNIRE PRESTAZIONI SPECIFICHE PER PRODOTTI DI ALTO LIVELLO QUALITATIVO E TECNOLOGICO , CHE GIUSTIFICANO LA LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA SUI PREZZI A VANTAGGIO DELLA CONCORRENZA RIGUARDANTE FATTORI DIVERSI DAI PREZZI . IN QUANTO MIRANO A RAGGIUNGERE UN RISULTATO LEGITTIMO , CHE PUO CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA CONCORRENZA QUANDO QUESTA NON SI ESPLICA UNICAMENTE SUI PREZZI , I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVI COSTITUISCONO QUINDI UN FATTORE DI CONCORRENZA CONFORME ALL ' ART . 85 , N . 1 .

34 LE LIMITAZIONI INERENTI AD UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO SONO TUTTAVIA AMMESSE SOLTANTO ALLA CONDIZIONE CH ' ESSE MIRINO EFFETTIVAMENTE A REALIZZARE UN MIGLIORAMENTO DELLA CONCORRENZA NEL SENSO SUDDETTO . ALTRIMENTI , ESSE SAREBBERO PRIVE DI QUALSIASI GIUSTIFICAZIONE , IN QUANTO IL LORO SOLO EFFETTO SAREBBE QUELLO DI LIMITARE LA CONCORRENZA SUI PREZZI .

35 PER GARANTIRE CHE I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVI SIANO INFORMATI UNICAMENTE A QUESTO SCOPO E NON POSSANO ESSERE ISTITUITI ED USATI PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI NON CONFORMI AL DIRITTO COMUNITARIO , LA CORTE HA PRECISATO , NELLA SENTENZA 25 OTTOBRE 1977 ( METRO/COMMISSIONE , RACC . PAG . 1875 ), CHE QUESTI SISTEMI SONO AMMISSIBILI ' PURCHE LA SCELTA DEI RIVENDITORI AVVENGA SECONDO CRITERI OGGETTIVI D ' INDOLE QUALITATIVA , RIGUARDANTI LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RIVENDITORE , DEL SUO PERSONALE E DEI SUOI IMPIANTI , QUESTI REQUISITI SIANO RICHIESTI INDISTINTAMENTE PER TUTTI I RIVENDITORI POTENZIALI E VENGANO VALUTATI IN MODO NON DISCRIMINATORIO ' .

36 NE CONSEGUE CHE L ' APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO FONDATO SU CRITERI DIVERSI DA QUELLI SUDDETTI COSTITUISCE TRASGRESSIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 . LO STESSO DEVE DIRSI QUALORA UN SISTEMA IN VIA DI PRINCIPIO CONFORME AL DIRITTO COMUNITARIO VENGA APPLICATO IN PRATICA IN MODO INCOMPATIBILE CON TALE DIRITTO .

37 UNA PRASSI DEL GENERE DEV ' ESSERE INFATTI CONSIDERATA ILLECITA QUALORA IL PRODUTTORE , PER DIFENDERE UN LIVELLO DI PREZZI ELEVATO O PER ESCLUDERE TALUNE FORME MODERNE DI DISTRIBUZIONE , RIFIUTI L ' AMMISSIONE A RIVENDITORI CHE POSSEGGONO I REQUISITI QUALITATIVI PROPRI DEL SISTEMA .

38 UN SIFFATTO COMPORTAMENTO DA PARTE DEL PRODUTTORE NON CONSTITUISCE UN ' AZIONE UNILATERALE DELL ' IMPRESA , CHE - COME SOSTIENE LA AEG - SAREBBE SOTTRATTA AL DIVIETO DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO . ESSO RIENTRA INVECE NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI FRA L ' IMPRESA ED I RIVENDITORI . IN CASO D ' AMMISSIONE AL SISTEMA DI UN RIVENDITORE , L ' AUTORIZZAZIONE SI BASA INFATTI SULL ' ACCETTAZIONE , ESPRESSA O TACITA , DA PARTE DEI CONTRAENTI , DELLA POLITICA PERSEGUITA DALLA AEG CON L ' ESIGERE , FRA L ' ALTRO , L ' ESCLUSIONE DALLA RETE DISTRIBUTIVA DI RIVENDITORI CHE , PUR AVENDO I REQUISITI PER ESSERVI AMMESSI , NON SIANO DISPOSTI AD ADERIRE A TALE POLITICA .

39 SI DEVE QUINDI RITENERE CHE ANCHE IL RIFIUTO D ' AMMISSIONE SIA UN ATTO CHE RIENTRA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON I RIVENDITORI AUTORIZZATI , IN QUANTO ESSO MIRA A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE INTESE LIMITATIVE DEL GIOCO DELLA CONCORRENZA CHE SONO ALLA BASE DEI CONTRATTI FRA I PRODUTTORI E I RIVENDITORI AUTORIZZATI . IL RIFIUTO DI AMMETTERE RIVENDITORI CHE RISPONDANO AI CRITERI QUALITATIVI SOPRAMENZIONATI COSTITUISCE QUINDI LA PROVA DELL ' ILLECITA APPLICAZIONE DEL SISTEMA , QUA LORA LA SUA FREQUENZA BASTI AD ESCLUDERE CHE SI TRATTI DI CASI ISOLATI , NON RAPPRESENTATIVI DI UN COMPORTAMENTO SISTEMATICO .

B - LA LICEITA DELLE AZIONI INTESE A GARANTIRE IL MANTENIMENTO DI UN MARGINE DI PROFITTO MINIMO NELL ' AMBITO DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO

40 LA AEG SOSTIENE CHE I COMPORTAMENTI DI CUI LE SI FA CARICO MIRANO A TENER FERMO IL LIVELLO DI PREZZI CHE E INDISPENSABILE PER LA SOPRAVVIVENZA DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO E CHE , SE SONO GIUSTIFICATI DALLA NECESSITA DI GARANTIRE L ' ESISTENZA DI QUESTO COMMERCIO , I CUI COSTI SONO MOLTO PIU ELEVATI DI QUELLI DEL COMMERCIO NON SPECIALIZZATO , I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVI NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME CONTRASTANTI COL DIRITTO COMUNITARIO QUALORA SIANO STRUTTURATI O APPLICATI IN MODO TALE DA GARANTIRE AI COMMERCIANTI AUTORIZZATI UN MARGINE MINIMO DI PROFITTO . IN PROPOSITO ESSA CITA IL QUINTO CAPOVERSO DEL PUNTO 21 DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA METRO ( LOC . CIT .), SECONDO CUI ' L ' INTENTO , NEL CASO DI GROSSISTI E DETTAGLIANTI SPECIALIZZATI , DI MANTENERE UN DETERMIANTO LIVELLO DI PREZZI , DATO CHE CORRISPONDE A QUELLA DI MANTENERE , NELL ' INTERESSE DEL CONSUMATORE , LA POSSIBILITA CHE DETTO CANALE DI DISTRIBUZIONE CONTINUI AD ESISTERE A FIANCO DI FORME DI DISTRIBUZIONE NUOVE , IMPOSTATE SU UNA POLITICA CONCORRENZIALE DI NATURA DIVERSA , RIENTRA NELL ' AMBITO DEGLI SCOPI CHE POSSONO VENIR PERSEGUITI SENZA CADERE NECESSARIAMENTE SOTTO IL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 85 , N . 1 E , SE CIO ACCADESSE IN TUTTO O IN PARTE , NELL ' AMBITO DELL ' ART . 85 , N . 3 ' .

41 SI DEVE TUTTAVIA SOTTOLINEARE CHE , NELLA CAUSA METRO , NON SI TRATTAVA DI COMPORTAMENTI INTESI A NON AMMETTERE NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE I COMMERCIANTI CHE NON FOSSERO DISPOSTI A TENER FERMI DETERMINATI PREZZI . LA RICORRENTE METRO NON CRITICAVA I CRITERI DI SELEZIONE SCELTI PER L ' AMMISSIONE DEI COMMERCIANTI AL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO DELLA SOCIETA SABA , CUI LA COMMISSIONE AVEVA RILASCIATO UN ATTESTATO NEGATIVO AI SENSI DELL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 17/62 , MA FACEVA VALERE UNICAMENTE CHE DETTO SISTEMA PORTAVA AD INDEBOLIRE LA STRUTTURA DEI PREZZI A LIVELLO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E AD ELIMINARE IN TAL MODO LA CONCORRENZA SUI PREZZI .

42 LA LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA SUI PREZZI DEVE TUTTAVIA ESSERE CONSIDERATA COME INERENTE A QUALSIASI SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO , POICHE I PREZZI PRATICATI DA COMMERCIANTI SPECIALIZZATI RESTANO NECESSARIAMENTE NELL ' AMBITO DI UNA FORCELLA MOLTO MENO AMPIA DI QUELLA CHE SI POTREBBE IPOTIZZARE NEL CASO DI CONCORRENZA FRA COMMERCIANTI SPECIALIZZATI E COMMERCIANTI NON SPECIALIZ ZATI . QUESTA LIMITAZIONE E COMPENSATA DALLA CONCORRENZA SULLA QUALITA DELLE PRESTAZIONI FORNITE AI CLIENTI , NORMALMENTE IMPOSSIBILE IN MANCANZA DI UN ADEGUATO MARGINE DI PROFITTO CHE CONSENTA DI SOPPORTARE LE SPESE PIU ELEVATE CONNESSE A TALI PRESTAZIONI . LA DIFESA DI UN DETERMINATO LIVELLO DI PREZZI E QUINDI LECITA , MA SOLTANTO QUALORA SIA RIGOROSAMENTE GIUSTIFICATA DALLE ESIGENZE DEL SISTEMA NELL ' AMBITO DEL QUALE LA CONCORRENZA DEVE CONTINUARE A SVOLGERE LA FUNZIONE AD ESSA ATTRIBUITA DAL TRATTATO . SCOPO DI UN SIFFATTO SISTEMA E INFATTI UNICAMENTE QUELLO DI ' MIGLIORARE LA CONCORRENZA NELLA PARTE IN CUI ESSA VERTE SU ELEMENTI DIVERSI DAL PREZZO ' , NON GIA QUELLO DI GARANTIRE UN MARGINE DI PROFITTO ELEVATO AI RIVENDITORI AUTORIZZATI .

43 LA AEG NON POTEVA QUINDI RITENERE CHE L ' ACCETTAZIONE DELL ' IMPEGNO DI PRATICARE PREZZI CHE CONSENTISSERO UN MARGINE DI PROFITTO ABBASTANZA ELEVATO COSTITUISSE UNA CONDIZIONE LECITA PER L ' AMMISSIONE AD UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO . PER IL FATTO STESSO CH ' ESSA AVEVA LA FACOLTA DI NON AMMETTERE NELLA PROPRIA RETE DISTRIBUTIVA O DI ESCLUDERE DALLA STESSA I COMMERCIANTI CHE NON FOSSERO , O NON FOSSERO PIU , IN GRADO DI FORNIRE LE PRESTAZIONI TIPICHE DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO , LA RICORRENTE DISPONEVA DI TUTTI I MEZZI NECESSARI PER GARANTIRE L ' EFFICACE APPLICAZIONE DEL SISTEMA . DATE QUESTE CIRCOSTANZE , L ' ESIGERE UN IMPEGNO IN MATERIA DI PREZZI COSTITUISCE PERCIO UNA CONDIZIONE CHE E MANIFESTAMENTE ESTRANEA ALLE ESIGENZE DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO ED INCIDE IN TAL MODO ANCHE SULLA LIBERA CONCORRENZA .

C - IL CARATTERE NON SISTEMATICO DEI COMPORTAMENTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DEGLI ADDEBITI

44 CON QUESTO MEZZO , LA AEG NEGA DI AVER NORMALMENTE ED INTENZIONALMENTE APPLICATO IN MODO ABUSIVO IL PROPRIO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO . A SUO DIRE , SE SI TIENE CONTO DELLE MIGLIAIA DI DISTRIBUTORI CHE CHIEDONO DI ESSERE AMMESSI A QUESTO SISTEMA O CHE GIA OPERANO NELL ' AMBITO DELLO STESSO , SI CAPISCE FACILMENTE COME ERRORI SIANO INEVITABILI . IN OGNI CASO , ANCHE A SUPPORRE L ' INTENZIONALITA , I RARI CASI DI VIOLAZIONE NON POSSONO FAR METTERE IN DUBBIO LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA .

45 PRIMA DI ESAMINARE QUESTI ARGOMENTI , SI DEVE ANZITUTTO CONSTATARE , COME HA OSSERVATO GIUSTAMENTE LA COMMISSIONE , CHE IL RISTRETTO NUMERO DELLE VIOLAZIONI CONTESTATE ALLA AEG RISPETTO AL COMPLESSO DEI CASI D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA NON COSTITUISCE , DA SOLO , UNA PROVA DEL CARATTERE NON SISTEMATICO DI TALI VIOLAZIONI . IN EFFETTI , LA GRANDE MAGGIORANZA DEI DISTRIBUTORI E GIA CONTRARIA , PER ABITUDINE , AD UNA POLITICA DI PREZZI BASSI ED ACCETTA NORMALMENTE DI BUON GRADO QUALSIASI INIZIATIVA INTESA A TENER FERMO UN MARGINE DI PROFITTO ELEVATO , COSICCHE UN PRODUTTORE IL QUALE INTENDA APPLICARE IL SISTEMA IN MODO ABUSIVO SARA COSTRETTO A RIFIUTARE L ' AMMISSIONE O A MINACCIARE SANZIONI SOLTANTO NEI CASI DI COMMERCIANTI CHE ATTUANO UNA POLITICA DI PREZZI MOLTO AGGRESSIVA .

46 NE CONSEGUE CHE DA NUMERO RELATIVAMENTE LIMITATO DELLE VIOLAZIONI NON DERIVA NECESSARIAMENTE IL CARATTERE NON SISTEMATICO DI QUESTE , E CHE UNA SISTEMATICA APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE IN SENSO INCOMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIO PUO ESSERE ESCLUSA SOLTANTO PREVIO ACCERTAMENTO DELL ' INESISTENZA DI QUALSIASI POLITICA GENERALE DELLA AEG O DELLE SUE AFFILIATE INTESA AD ELIMINARE I RIVENDITORI TROPPO AGGRESSIVI E AD INFLUIRE SUI PREZZI .

D - LA NON IMPUTABILITA ALLA AEG DEI COMPORTAMENTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DEGLI ADDEBITI

47 LA AEG DEDUCE CHE E IMPOSSIBILE IMPUTARLE L ' UNA O L ' ALTRA INFRAZIONE EVENTUALMENTE CONSTATATA , POICHE ESSA NON HA MAI PARTECIPATO IN MODO AUTONOMO ALL ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO DA PARTE DELLA TFR , DELLA ATF O DELLA ATBG . NON SI POTREBBE INFATTI ATTRIBUIRE ALLA AEG UNA ' POLITICA GENERALE DI DISTRIBUZIONE ' , IN BASE A DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO , REDATTI UNICAMENTE DALLE SUE AFFILIATE , SENZA ALCUNA SUA PARTECIPAZIONE . A FORTIORI , ESSA NON PUO ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DELLE SINGOLE VIOLAZIONI CHE , SECONDO LA COMMISSIONE , SAREBBERO STATE COMMESSE DALLE SUE AFFILIATE .

48 LA COMMISSIONE OPPONE CHE IL SISTEMA ISTITUITO DALLA AEG E STATO ATTUATO NEI VARI STATI MEMBRI INTERESSATI DALLE SUE AFFILIATE TFR , ATF E ATBG , CHE SONO SOGGETTE AL CONTROLLO DELLA RICORRENTE , SONO INCARICATE DA QUESTA DELL ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA E SONO TENUTE A SEGUIRE IN PROPOSITO LE ISTRUZIONI DELLA AEG . ESSA RILEVA CHE LA TFR , LA ATF E LA ATBG FANNO PARTE DEL GRUPPO AEG-TELEFUNKEN E CHE LA TFR , AD ESEMPIO , E UN ' AFFILIATA AL 100 % DELLA AEG-TELEFUNKEN .

49 COME E STATO GIA SOTTOLINEATO DALLA CORTE , IN PARTICOLARE NELLA SENTENZA 14 LUGLIO 1972 ( CAUSA 48/69 , INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRIES , RACC . PAG 619 ), ' LA CIRCOSTANZA CHE L ' AFFILIATA ABBIA PERSONALITA GIURIDICA DISTINTA DA QUELLA DELLA SOCIETA MADRE NON BASTA AD ESCLUDERE LA POSSIBILITA D ' IMPUTARE A QUEST ' ULTIMA IL COMPORTAMENTO DELLA PRIMA ' , IN PARTICOLARE ' ALLORCHE L ' AFFILIATA , PUR AVENDO PERSONALITA GIURIDICA DISTINTA , NON DECIDE IN MODO AUTONOMO QUALE DEV ' ESSERE IL SUO COMPORTAMENTO SUL MERCATO , MA APPLICA IN SOSTANZA LE DIRETTIVE IMPARTITELE DALLA SOCIETA MADRE ' .

50 POICHE LA AEG NON HA CONTESTATO CH ' ESSA POTEVA INFLUIRE IN MODO DECISIVO SULLA POLITICA DI DISTRIBUZIONE E DI PREZZI DELLE SUE AFFILIATE , RESTA DA ACCERTARE SE ESSA SI SIA EFFETTIVAMENTE AVVALSA DI QUESTO POTERE . TALE ACCERTAMENTO APPARE TUTTAVIA SUPERFLUO NEL CASO DELLA TFR , CHE , ESSENDO UN ' AFFILIATA AL 100 % DELLA AEG , SEGUE NECESSARIAMENTE LA POLITICA TRACCIATA DAGLI STESSI ORGANI STATUTARI CHE FISSANO LA POLITICA DELLA AEG .

51 L ' INFLUENZA DELLA AEG SULLA ATF RISULTA INDIRETTAMENTE DA UNA NOTA INTERNA DELLA ATF IN DATA 30 GIUGNO 1978 , IN CUI E DETTO CHE UN RIVENDITORE CON IL QUALE LA ATF TRATTAVA IN VISTA DELLA SUA ADESIONE ERA AL CORRENTE ' DELLA POLITICA COMMERCIALE DELLA TELEFUNKEN , GRAZIE ALLA QUALE I PREZZI DI VENDITA RESTANO STABILI ED AI RIVENDITORI E GARANTITO UN CONGRUO MARGINE DI PROFITTO ' . LA PAROLA ' TELEFUNKEN ' DIMOSTRA INFATTI CHE LA ATF FACEVA RIFERIMENTO AD UNA POLITICA COMMERCIALE CHE , SUO PARERE , ERA FRUTTO DI UN ' INIZIATIVA DELLA AEG , LA QUALE ERA L ' UNICA A POTER DELINEARE UNA POLITICA UNITARIA CHE LE VARIE AFFILIATE INCARICATE DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI TELEFUNKEN DOVEVANO SEGUIRE .

52 PER QUANTO RIGUARDA LA ATBG , DAI DOCUMENTI RELATIVI AL CASO DEL GROSSISTA BELGA DIEDERICHS RISULTA CHE LA ATBG HA COSTANTEMENTE INFORMATO LA TFR DELLE TRATTATIVE COL DIEDERICHS ( CFR . LETTERE DELLA ATBG IN DATA 19 OTTOBRE 1977 E 24 OTTOBRE 1977 ). DA QUESTI DOCUMENTI RISULTA INOLTRE CHE LA TFR HA PRESO DIRETTAMENTE CONTATTO COL DIEDERICHS PER ESAMINARE LA POSSIBILITA DI TROVARE UN ACCORDO CIRCA LA ' NORMALIZZAZIONE ' DELLE ATTIVITA DI QUESTI , LE QUALI , TUTTAVIA , NON INCIDEVANO SUL MERCATO TEDESCO ( CFR . NOTA DELLA TFR IN DATA 29 SETTEMBRE 1977 ); CHE ESSA HA AFFRONTATO NELL ' AMBITO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I PROBLEMI SOLLEVATI DALLA DOMANDA D ' AMMISSIONE DI DIEDERICHS ( CFR . TELEX DELLA TFR IN DATA 11 OTTOBRE 1977 ), E CH ' ESSA HA INFINE DICHIARATO ' ( NON ESSERVI ) IN QUESTO MOMENTO ALCUNA RAGIONE DI PROSEGUIRE LE DISCUSSIONI INI ZIATE COL SIG . DIEDERICHS ' ( CFR . NOTA DELLA TFR IN DATA 28 OTTOBRE 1977 ). QUESTI ELEMENTI MOSTRANO CHIARAMENTE CHE NON SI POTEVA PARLARE DI AUTONOMIA DI DECISIONE DELLA ATBG RISPETTO ALLA AEG ED ALLA TFR .

53 SI DEVE QUINDI CONCLUDERE CHE I COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALI DELLE AFFILIATE TFR , ATF E ATBG SONO IMPUTABILI ALLA AEG .

E - L ' ASSENZA DI OSTACOLI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

54 CON QUESTO MEZZO LA AEG FA VALERE CHE L ' APPLICAZIONE DEL PROPRIO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO NON E DI PER SE ATTA AD INCIDERE SUGLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI , NE PUO QUINDI RICADERE SOTTO L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO . CIO VARREBBE ANCHE QUALORA VENISSE ACCERTATO CHE IL SISTEMA E STATO APPLICATO IN MODO ABUSIVO .

55 LA COMMISSIONE AMMETTE CHE IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO ISTITUITO DALLA AEG NON CONTIENE , DI PER SE , DISPOSIZIONI CHE OSTACOLINO GLI SCAMBI DI PRODOTTI FRA I DISTRIBUTORI AUTORIZZATI STABILITI NEI VARI STATI MEMBRI E NON PUO QUINDI , IN QUANTO TALE , INCIDERE SUL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO . ESSA SOSTIENE TUTTAVIA CHE E PROPRIO L ' ILLECITA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI CUI ESSA FA CARICO ALLA AEG CHE HA CONSENTITO DI ESCLUDERE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE , IN MODO DISCRIMINATORIO , RIVENDITORI IMPORTANTI ED HA QUINDI IMPEDITO NOTEVOLI SCAMBI DI MERCI CHE DETTI RIVENDITORI AVREBBERO POTUTO EFFETTUARE FRA GLI STATI MEMBRI .

56 SECONDO LA AEG , L ' ASSENZA DI OSTACOLI DI ENTITA RILEVANTE , ATTUALI O POTENZIALI , PER GLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI RISULTA IN PRIMO LUOGO DALLE MODESTISSIME QUOTE DI MERCATO DETENUTE RISPETTIVAMENTE DALLA TFR , DALLA ATF E DALLA ATBG ; IN SECONDO LUOGO , DAL FATTO CHE I COMMERCIANTI INTERESSATI NON EFFETTUAVANO OPERAZIONI COMMERCIALI FRA GLI STATI MEMBRI O NON ERANO IN GRADO DI EFFETTUARLE ; IN TERZO LUOGO , DAL FATTO CHE , PER I TELEVISORI A COLORI , IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO INCONTRA COMUNQUE , IN AMPIA MISURA , GRAVI DIFFICOLTA TECNICHE .

57 IN PROPOSITO SI DEVE OSSERVARE CHE , MENTRE I PRIMI DUE ARGOMENTI RIGUARDANO TUTTI I PRODOTTI COSTITUENTI OGGETTO DEL PROGRAMMA ' 5 STELLE ' , CHE COMPRENDE TELEVISORI , APPARECCHI RADIO , REGISTRATORI , GIRADISCHI E APPARECCHI AUDIOVISIVI , IL TERZO ARGOMENTO SI RIFERISCE SOLTANTO AI TELEVISORI A COLORI .

58 L ' ARGOMENTO DELLA AEG RELATIVO ALLA MODESTA ENTITA DELLE QUOTE DI MERCATO DETENUTE RISPETTIVAMENTE DALLA TFR , DALLA ATF E DALLA ATBG NON PUO ESSERE ACCOLTO , E CIO IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE CIASCUNA DI TALI SOCIETA HA DETENUTO , NEL PROPRIO PAESE , DURANTE GLI ANNI 1973-1980 , ALMENO IL 5 % DEL MERCATO DELL ' ELETTRONICA PER USO AMATORIALE . ORA , COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 1* FEBBRAIO 1978 ( CAUSA 19/77 , MILLER , RACC . PAG . 131 ), UN ' IMPRESA CHE DETIENE IL 5 % CIRCA DEL MERCATO CONSIDERATO E ' UN ' IMPRESA DI DIMENSIONI SUFFICIENTI PERCHE IL SUO COMPORTAMENTO POSSA IN LINEA DI MASSIMA INFLUIRE SUGLI SCAMBI ' .

59 RIGUARDO AL SECONDO ARGOMENTO DEDOTTO DALLA AEG SI DEVE OSSERVARE CHE IL RISCHIO DI OSTACOLI PER GLI SCAMBI POTENZIALI NON PUO ESSERE ESCLUSO IN BASE ALLA SOLA AFFERMAZIONE CHE I COMMERCIANTI INTERESSATI NON EFFETTUAVANO O NON SAREBBERO STATI IN GRADO DI EFFETTUARE OPERAZIONI COMMERCIALI FRA GLI STATI MEMBRI . IN PROPOSITO E IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE VARIE IMPRESE MENZIONATE NELLA DECISIONE ( AD ESEMPIO , DIEDERICHS NEL BELGIO , I MAGAZZINI AUCHAN , DARTY , FNAC E CONFORAMA IN FRANCIA ) HANNO IN REALTA EFFETTUATO , O ERANO DISPOSTI AD EFFETTUARE , IMPORTAZIONI PARALLELE . LA CATENA DI NEGOZI RATIO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA HA EFFETTUATO , VARIE VOLTE , REIMPORTAZIONI DI PRODOTTI TELEFUNKEN DALL ' AUSTRIA E CERTAMENTE NE AVREBBE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI DELLA CEE , SE LA REIMPORTAZIONE DA TALI STATI LE AVESSE PROCURATO GLI STESSI VANTAGGI .

60 IN OGNI CASO , SI DEVE RICORDARE CHE , DOPO LA SUDDETTA SENTENZA MILLER , IL SOLO FATTO CHE IN UN DATO MOMENTO I COMMERCIANTI CHE ASPIRANO AD ESSERE AMMESSI IN UNA RETE DI DISTRIBUZIONE O CHE VI SONO STATI GIA AMMESSI NON EFFETTUINO SCAMBI INTRACOMUNITARI NON PUO BASTARE AD ESCLUDERE CHE LIMITAZIONI DELLA LIBERTA D ' AZIONE DEGLI STESSI POSSANO OSTACOLARE IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO , DAL MOMENTO CHE LA SITUAZIONE PUO CAMBIARE DI ANNO IN ANNO IN FUNZIONE DI MODIFICHE NELLE CONDIZIONI O NELLA STRUTTURA DEL MERCATO , SIA NEL COMPLESSO DEL MERCATO COMUNE , SIA NEI VARI MERCATI NAZIONALI .

61 PER QUANTO RIGUARDA I TELEVISORI A COLORI , LA AEG HA SOSTENUTO CHE , COMUNQUE , L ' APPLICAZIONE DEL SUO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE NON POTEVA INCIDERE SULLE IMPORTAZIONI PARALLELE IN FRANCIA , CHE NON ERANO REALIZZABILI A CAUSA DELLA DIFFERENZA FRA GLI STANDARDS USATI IN GERMANIA ( PAL ) ED IN FRANCIA ( SECAM ), NONCHE DEL NOTEVOLE COSTO DELLA TRASFORMAZIONE DEGLI APPARECCHI .

62 LA COMMISSIONE HA SOSTENUTO CHE , PUR SE LE DIFFERENZE DI ORDINE TECNICO ERANO TALI DA RENDERE PIU DIFFICILI GLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI , ESSE NON AVEVANO , PERO , ASSOLUTAMENTE L ' EFFETTO DI RENDERE IMPOSSIBILI TALI SCAMBI FRA LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E LA FRANCIA .

63 RISPONDENDO AD UN QUESITO RIVOLTOLE DALLA CORTE , LA AEG HA PRECISATO , IN UNA LETTERA DEL 28 GENNAIO 1983 , CHE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 1981 LE NORME IN MATERIA DI TELEVISIONE PER IL SISTEMA SECAM ERANO OBBLIGATORIE IN FRANCIA E CHE ' NON ESISTEVA ALCUNA EFFETTIVA POSSIBILITA DI SUPERARE GLI OSTACOLI DERIVANTI , PER GLI SCAMBI , DA STANDARDS DIFFERENTI IN FRANCIA E NELLA REPUBBLICA FEDERALE ' . INSUPERABILI DIFFICOLTA SAREBBERO ALTRESI ESISTITE PER LE IMPORTAZIONI DALLA REPUBBLICA FEDERALE NEL BELGIO , PERCHE GLI APPARECCHI DESTINATI AL BELGIO DOVEVANO ESSERE ATTREZZATI PER IL SISTEMA DI TELEVISIONE VIA CAVO , LARGAMENTE DIFFUSO IN QUESTO PAESE E , PER CONTRO , INESISTENTE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA .

64 IN UDIENZA , LA COMMISSIONE HA RICORDATO CHE IL FATTO CHE IL COMMERCIANTE VERBINNEN ABBIA VENDUTO NEL BELGIO APPARECCHI TELEVISIVI A COLORI ACQUISTATI IN GERMANIA DIMOSTRA SENZ ' ALTRO CHE NON VI SONO PROBLEMI TECNICI INSUPERABILI PER LO SMERCIO DI DETTI APPARECCHI NEL BELGIO . D ' ALTRA PARTE , DAL FASCICOLO RISULTA CHE ANCHE IL COMMERCIANTE DIEDERICHS HA IMPORTATO NEL BELGIO TELEVISORI A COLORI PROVENIENTI DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA .

65 QUANTO ALLE IMPORTAZIONI DI TELEVISORI A COLORI IN FRANCIA , ANCHE POTENDOSI AMMETTERE CH ' ESSE ERANO LIMITATE A CAUSA DELLA DIFFERENZA DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE ( SECAM IN FRANCIA E PAL IN GERMANIA ), SI DEVE TUTTAVIA OSSERVARE CHE , COME LA COMMISSIONE HA PRECISATO IN UDIENZA SENZA ESSERE CONTRADDETTA DALLA RICORRENTE , LA TFR HA PRODOTTO ANCHE , DURANTE IL PERIODO CONSIDERATO , APPARECCHI CHE POSSONO FUNZIONARE CON I DUE SISTEMI E CHE SONO PARTICOLARMENTE RICHIESTI NELLE REGIONI FRONTALIERE DELLA GERMANIA E DELLA FRANCIA . QUESTA CIRCOSTANZA BASTA PER CONCLUDERE CHE LA POLITICA DELLA AEG HA POTUTO INFLUIRE ANCHE SULL ' ESPORTAZIONE DI TELEVISORI A COLORI DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN FRANCIA .

66 DALLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI RISULTA CHE GLI ARGOMENTI INTESI A DIMOSTRARE CHE GLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI NON POTEVANO ESSERE PREGIUDICATI DAI COMPORTAMENTI IN QUESTIONE DEVONO ESSERE DISATTESI .

III - SUI MEZZI DEDOTTI CONTRO LA FONDATEZZA DEGLI ADDEBITI FORMULATI DALLA COMMISSIONE NEI CONFRONTI DELLA AEG

67 LA COMMISSIONE FA CARICO ALLA AEG DI AVERE , MEDIANTE UN ' ILLECITA APPLICAZIONE DEL SUO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO RIGUARDANTE I PRODOTTI DELLA MARCA TELEFUNKEN , RIFIUTATO D ' AMMETTERE NELLA PROPRIA RETE DISTRIBUTIVA TALUNI RIVENDITORI , BENCHE QUESTI SODDISFACESSERO LE CONDIZIONI D ' AMMISSIONE , E DI AVER FISSATO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE I PREZZI DI VENDITA CHE DOVEVANO ESSERE APPLICATI DAI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI , VIOLANDO IN TAL MODO L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO CEE .

68 SECONDO LA COMMISSIONE , QUESTA DISCRIMINAZIONE E QUESTA FISSAZIONE DEI PREZZI DI VENDITA NON COSTITUISCONO ERRORI ISOLATI DA PARTE DI COLLABORATORI TROPPO ZELANTI DELL ' ORGANIZZAZIONE ESTERNA , BENSI INFRAZIONI COMMESSE INTENZIONALMENTE E SISTEMATICAMENTE . L ' ESISTENZA DI UNA POLITICA INTESA AD APPLICARE IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO IN MODO DA RAGGIUNGERE SCOPI NON CONFORMI AL DIRITTO COMUNITARIO RISULTA , A SUO AVVISO , CHIARAMENTE DAI DOCUMENTI DELLE DIREZIONI DELLE VENDITE DELLA TFR , DELLA ATF E DELLA ATBG .

69 LA AEG CONTESTA SIA L ' ESISTENZA DI UNA POLITICA GENERALE INTESA AD UN ' ILLECITA APPLICAZIONE DEL SISTEMA , SIA L ' ESISTENZA D ' INFRAZIONI NEI CASI PARTICOLARI MENZIONATI DALLA COMMISSIONE .

70 BENCHE LA DECISIONE DI CUI E CAUSA RIGUARDI ESCLUSIVAMENTE L ' APPLICAZIONE PRATICA DEL SISTEMA , E OPPORTUNO ESAMINARE ANZITUTTO LA NATURA E LE CARATTERISTICHE DELLA POLITICA GENERALE DI DISTRIBUZIONE SEGUITA DALLA AEG .

71 L ' ADDEBITO DELLA COMMISSIONE RELATIVO ALLA POLITICA DI DISTRIBUZIONE E BASATO SU NUMEROSI DOCUMENTI CHE GLI ISPETTORI DELLA COMMISSIONE AVEVANO SEQUESTRATO IN OCCASIONE DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PRESSO LA TFR , LA ATF E LA ATBG . DAL COMPLESSO DI QUESTI DOCUMENTI RISULTA IN MODO SUFFICIENTEMENTE CHIARO CHE LA AEG RITENEVA CHE IL MANTENIMENTO DI UN MARGINE DI PROFITTO ELEVATO PER I DISTRIBUTORI FOSSE ASSOLUTAMENTE NECESSARIO PER LA SOPRAVVIVENZA DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO E CHE LE IMPRESE CHE RINUNCIASSERO AD UN MARGINE ELEVATO DOVESSERO ESSERE CONSIDERATE ' A PRIORI ' INCAPACI DI FORNIRE LE PRESTAZIONI AD ALTO COSTO PROPRIE DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO .

72 QUEST ' ATTEGGIAMENTO NON PUO ESSERE CONSIDERATO CONFORME AD UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO , POICHE LA DIFESA DI UN MARGINE MINIMO DI PROFITTO A FAVORE DEI COMMERCIANTI NON PUO IN NESSUN CASO RIENTRARE , COME TALE , FRA GLI OBIETTIVI PERSEGUITI MEDIANTE UN SIFFATTO SISTEMA .

73 LA SUDDETTA SENTENZA METRO , ALLA QUALE LA AEG FA RIFERIMENTO PER GIUSTIFICARE IL PROPRIO ATTEGGIAMENTO , STABILISCE IN REALTA UN NESSO DI CAUSA AD EFFETTO TRA IL MANTENIMENTO DI UN DETERMINATO LIVELLO DI PREZZI E LE POSSIBILITA DI SOPRAVVIVENZA DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO , NONCHE DI MIGLIORAMENTO DELLA CONCORRENZA , ED AMMETTE UNA LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA SUI PREZZI SOLTANTO A CONDIZIONE CHE UNA SIFFATTA LIMITAZIONE APPAIA NECESSARIA PER GARANTIRE LA CONCORRENZA A LIVELLO DELLE PRESTAZIONI DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO . ORA , SE TALI PRESTAZIONI VENISSERO FORNITE ANCHE DA REPARTI SPECIALIZZATI DEI SUPERMERCATI O DI ALTRE NUOVE FORME DI DISTRIBUZIONE , CHE , GRAZIE AL LORO TIPO D ' ORGANIZZAZIONE , FOSSERO IN GRADO DI FORNIRLE A PREZZO MENO ELEVATO , LA DIFESA DI UN MARGINE MINIMO DI PROFITTO VERREBBE AD ESSERE PRIVATA DI QUALSIASI GIUSTIFICAZIONE , IN QUANTO TALE MARGINE NON SERVIREBBE PIU A GARANTIRE LA CONCORRENZA VERTENTE SU FATTORI DIVERSI DAL PREZZO .

74 L ' ATTEGGIAMENTO CHE RISULTA DAI DOCUMENTI MENZIONATI NELLA DECISIONE E INAMMISSIBILE ANCHE PERCHE , A PRESCINDERE DAL PROBLEMA DELLA DIFESA DI UN LIVELLO DI PREZZO ELEVATO , ESSO PRESUPPONE CHE LE NUOVE FORME DI DISTRIBUZIONE NON SIANO , PER NATURA E IN RAGIONE DEL LORO TIPO DI ORGANIZZAZIONE , ATTE A SODDISFARE LE CONDIZIONI DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO .

75 UNA SIFFATTA GENERALIZZAZIONE E INSOSTENIBILE , POICHE NULLA VIETA CHE UN SUPERMERCATO ATTREZZI IL PROPRIO REPARTO DELL ' ELETTRONICA PER USO AMATORIALE IN MODO DA RISPONDERE AI CRITERI QUALITATIVI DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO . IL PRODUTTORE CHE ABBIA ISTITUITO UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO NON PUO QUINDI ESIMERSI , IN BASE AD UNA VALUTAZIONE APRIORISTICA DELLE PECULIARITA DELLE VARIE FORME DI DISTRIBUZIONE , DAL VERIFICARE IN CIASCUN CASO SE UN COMMERCIANTE CHE DESIDERI ESSERE AMMESSO AL SISTEMA POSSIEDA I REQUISITI DI SPECIALIZZAZIONE . D ' ALTRO CANTO , DAL FASCICOLO RISULTA CHE LA AEG E STATA COSTRETTA A RICONOSCERE CHE ESISTEVA LA TENDENZA ALLA CREAZIONE DI REPARTI SPECIALIZZATI ANCHE NEI SUPERMERCATI , E CIOE AD AMMETTERE CHE , IN TALUNI CASI , ERANO SODDISFATTE LE CONDIZIONI DELLA DISTRIBUZIONE SELETTIVA .

76 SI DEVE QUINDI CONCLUDERE CHE I DOCUMENTI MENZIONATI DALLA COMMISSIONE PROVANO EFFETTIVAMENTE L ' ESISTENZA DI UNA POLITICA DI DISTRIBUZIONE INFORMATA , NEL CONTEMPO , ALLA PREOCCUPAZIONE DI GARANTIRE AI RIVENDITORI AUTORIZZATI UN MARGINE DI PROFITTO ELEVATO E DI OSTACOLARE , PER QUANTO POSSIBILE , L ' AMMISSIONE DELLE NUOVE FORME DI COMMERCIO , RITENUTE ' A PRIORI ' INCAPACI DI SODDISFARE LE CONDIZIONI DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO . QUESTA POLITICA PRESENTA QUINDI CARATTERISTICHE INCONCILIABILI CON LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO .

77 L ' ILLECITA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DA PARTE DELLA AEG E INOLTRE CONFERMATA DA UN CERTO NUMERO DI CASI PARTICOLARI MENZIONATI DALLA COMMISSIONE .

78 I CASI PARTICOLARI NEI QUALI LA AEG AVREBBE APPLICATO ARBITRARIAMENTE IL PROPRIO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO SONO STATI SUDDIVISI DALLA COMMISSIONE IN TRE CATEGORIE , A SECONDA DEL TIPO DI COMPORTAMENTO CHE AVREBBE DATO LUOGO ALL ' INFRAZIONE :

- LA AEG AVREBBE SUBORDINATO L ' AMMISSIONE AD UN IMPEGNO SUI PREZZI , ESCLUDENDO A PRIORI TUTTI COLORO CHE NON ERANO DISPOSTI AD ASSUMERE TALE IMPEGNO ;

- LA AEG AVREBBE APPLICATO IL SISTEMA IN BASE AD UN CRITERIO TERRITORIALE , E NON IN BASE ALL ' ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI NECESSARIE ;

- LA AEG AVREBBE TENTATO D ' IMPORRE AI PROPRI DISTRIBUTORI , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , IL MANTENIMENTO DI DETERMINATI PREZZI .

A - I CASI DI ILLECITO RIFIUTO D ' AMMISSIONE

1 . NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

A ) RATIO-MARKT

79 AL PUNTO 16 DELLA DECISIONE 6 GENNAIO 1982 , LA COMMISSIONE HA INDICATO CHE ' IL RIFIUTO DELL ' AMMISSIONE NON ERA MOTIVATO DALL ' ASSERITA MANCANZA DI UN REPARTO SPECIALIZZATO , MA ERA DA ATTRIBUIRSI AL FATTO CHE RATIO E UN GRANDE MAGAZZINO ' . LA AEG SOSTIENE CHE IL RIFIUTO DI AMMETTERE LA RATIO E DOVUTO UNICAMENTE AL FATTO CHE QUEST ' IMPRESA , E IN PARTICOLARE IL SUO MAGAZZINO DI KASSEL , NON AVEVA MAI POSSEDUTO I NECESSARI REQUISITI DI SPECIALIZZAZIONE .

80 DALLA CORRISPONDENZA SCAMBIATA FRA LA TFR E LA RATIO RISULTA CHE IL RIFIUTO DI VENDERE A QUEST ' ULTIMA PRODOTTI DELLA MARCA TELEFUNKEN COMPRESI NEL PROGRAMMA ' 5 STELLE ' NON E MAI STATO MOTIVATO CON RIFERIMENTO ALLA MANCANZA DI DETERMINATI REQUISITI NECESSARI PER LA DISTRIBUZIONE SELETTIVA . LA LETTERA DI RIFIUTO DEL 29 GIUGNO 1976 CONTIENE INFATTI SOLO UN RIFERIMENTO MOLTO VAGO AL FATTO CHE LA TFR AVEVA ADOTTATO LA RELATIVA DECISIONE ' PREVIO ESAME DEI PROBLEMI CHE SI PONGONO ' NELL ' AMBITO DELL ' ART . 85 , N . 1 . QUESTA MOTIVAZIONE NON PRECISA IN ALCUN MODO PERCHE LA RATIO NON AVREBBE POSSEDUTO I REQUISITI DI SPECIALIZZAZIONE .

81 UNA LETTERA DELLA RATIO , IN DATA 22 DICEMBRE 1976 , NELLA QUALE VENIVANO CONTESTATE TALUNE OSSERVAZIONI FATTE VERBALMENTE DA IMPIEGATI DELLA TFR IN OCCASIONE DI UNA VISITA AL MAGAZZINO RATIO-MARKT DI KASSEL , VISITA CHE AVEVA AVUTO LUOGO IL 20 MAGGIO 1976 , NON AVEVA RICEVUTO RISPOSTA DA PARTE DELLA TFR , CHE D ' ALTRONDE NON HA MAI PRECISATO SE E IN QUAL MISURA TALI OSSERVAZIONI VERBALI FOSSERO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE COME FONDAMENTO DELLA DECISIONE DI RIFIUTO .

82 SI DEVE QUINDI CONSTATARE CHE LA TFR NON SOLO NON HA MAI MOTIVATO IL PROPRIO RIFIUTO DI VENDITA , A MENO DI CONSIDERARE COME MOTIVAZIONE IL RIFERIMENTO DEL TUTTO GENERICO ED INDETERMINATO ALLE NORME DI CONCORRENZA DEL TRATTATO , MA NON HA NEMMENO INIZIATO UNA DISCUSSIONE CIRCA LE OSSERVAZIONI SURRICORDATE E CONTESTATE DALLA RATIO , CHE AVREBBERO EVENTUALMENTE POTUTO ESSERE CONSIDERATE DALLA TFR COME MOTIVI CHE GIUSTIFICASSERO UN RIFIUTO DI VENDITA .

83 STANDO COSI LE COSE , NON SI PUO SOSTENERE CHE IL CASO RATIO NON COSTITUISCA UN ESEMPIO DI ILLECITA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO . IL FATTO CHE LA RATIO SI SIA ASTENUTA DELL ' ADIRE LE VIE LEGALI ONDE OTTENERE LA FORNITURA DI PRODOTTI TELEFUNKEN NON PUO ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA RATIO ABBIA RICONOSCIUTO LA FONDATEZZA DEL RIFIUTO OPPOSTOLE DALLA TFR . IN REALTA , UN ' AZIONE GIUDIZIARIA POTEVA NON CORRISPONDERE AGLI INTERESSI DELLA RATIO , SIA IN RAGIONE DELLE SPESE ABBASTANZA ELEVATE CHE NE SAREBBERO DERIVATE , SIA PERCHE , SECONDO IL DIRITTO TEDESCO , IL DIRITTO AD OTTENERE FORNITURE PUO ESSERE DICHIARATO SOLTANTO NEL CASO IN CUI L ' IMPRESA INTERESSATA PROVI CH ' ESSA NON E IN GRADO DI APPROVVIGIONARSI DEL PRODOTTO IN QUESTIONE PRESSO ALTRI FABBRICANTI .

B ) HARDER

84 AL PUNTO 17 DELLA DECISIONE , LA COMMISSIONE AFFERMA CHE AL GROSSISTA HARDER , CHE ERA STATO ESCLUSO DALLA RETE DISTRIBUTIVA , ERA STATO CHIESTO , COME CONDIZIONE PER ESSERVI RIAMMESSO , DI IMPEGNARSI A NON FORNIRE PRODOTTI AEG AI GRANDI DETTAGLIANTI E SIMILI IMPRESE E A NON ESPORTARE TALI PRODOTTI IN ALTRI PAESI MEMBRI DELLA CEE .

85 LA AEG HA SOSTENUTO CHE SIFFATTE CONDIZIONI POSSONO DESUMERSI TUTT ' AL PIU DALLA LETTERA DELL ' UFFICIO VENDITE DI FRIBURGO IN DATA 15 DICEMBRE 1976 , LETTERA CHE RIFLETTE SOLTANTO UN ' INIZIATIVA PRESA DAL RESPONSABILE DI TALE UFFICIO E CHE DEL RESTO METTE IN EVIDENZA COME UNA DECISIONE CIRCA LA RIAMMISSIONE DI HARDER SPETTAVA ALLA SEDE CENTRALE DELLA TFR . ORA , DA DUE LETTERE DEGLI AVVOCATI DELLA TFR , RISPETTIVAMENTE IN DATA 29 AGOSTO E 7 SETTEMBRE 1977 , RISULTEREBBE CHE LA SOSPENSIONE DELLE FORNITURE DECISA DALLA TFR NEI CONFRONTI DI HARDER , IN RAGIONE DI NUMEROSE VIOLAZIONI DEL SISTEMA DI CUI QUESTO COMMERCIANTE SI ERA RESO RESPONSABILE , POTEVA CESSARE SOLTANTO SE HARDER AVESSE CONTRIBUITO A CHIARIRE I CASI DI VIOLAZIONE , COME PREVISTO DALL ' ACCORDO TIPO DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA . LE FORNITURE NON ERANO STATE RIPRESE IN QUANTO LA DITTA HARDER NON AVEVA MAI SODDISFATTO TALI CONDIZIONI . IN TALE CONTESTO , NON VI ERA QUINDI ALCUN MOTIVO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA PROPOSTA DELL ' UFFICIO VENDITE DI FRIBURGO , CUI LA TFR NON AVEVA DATO ALCUN SEGUITO .

86 SI DEVE AMMETTERE CHE , ALLA LUCE DEI DOCUMENTI CHE FIGURANO NEL FASCICOLO , LA MANCATA RIAMMISSIONE DI HARDER APPARE COME DOVUTA UNICAMENTE ALL ' INOSSERVANZA , DA PARTE DI QUESTI , DEGLI OBBLIGHI CONTEMPLATI DALL ' ACCORDO-TIPO ALLO SCOPO D ' ELIMINARE LE CONSEGUENZE DI UNA VIOLAZIONE DELLO STESSO , E CHE , IN MANCANZA DI QUALSIASI PRESA DI POSIZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI DELLA TFR , NULLA CONSENTE DI PRESUMERE CHE , SE HARDER AVESSE SODDISFATTO LE CONDIZIONI SUDDETTE , DA ESSO SI SAREBBERO PRETESI IMPEGNI SUPPLEMENTARI RISPETTO A QUELLI DERIVANTI DAL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO . IL CASO HARDER NON PUO QUINDI CONSIDERARSI SUFFICIENTEMENTE PROVATO .

2 . IN FRANCIA

A ) AUCHAN

87 SECONDO LA COMMISSIONE ( PUNTO 23 DELLA DECISIONE ), LA ATF , AFFILIATA DELLA AEG PER LA FRANCIA , NON ERA AFFATTO DISPOSTA AD AMMETTERE LA AUCHAN NELLA PROPRIA RETE DI DISTRIBUZIONE . L ' AMMISSIONE DELLA AUCHAN AVEVA AVUTO LUOGO SOLTANTO DOPO CHE QUEST ' IMPRESA SI ERA IMPEGNATA A RISPETTARE I PREZZI RACCOMANDATI DALLA ATF E AD ASTENERSI DA QUALSIASI PUBBLICITA A MEZZO STAMPA PER I PRODOTTI TELEFUNKEN .

88 LA AEG SOSTIENE CH ' ESSA NON POTEVA AMMETTERE LA AUCHAN PRIMA CHE QUESTA SI FOSSE IMPEGNATA A NON VIOLARE LE NORME SULLA CONCORRENZA .

89 L ' AFFERMAZIONE DELLA AEG NON TROVA ALCUNA CONFERMA NEI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO ; QUESTI , ED IN PARTICOLARE LA NOTA DELLA ATF IN DATA 21 MARZO 1978 , DIMOSTRANO UNICAMENTE CHE LA AUCHAN ERA UNO DEI MAGAZZINI ' DISCOUNT ' PIU AGGRESSIVI , CH ' ESSA PRATICAVA PREZZI ESTREMAMENTE BASSI , MA NON CONTENGONO ALCUN ELEMENTO IN BASE AL QUALE SI POSSA AFFERMARE CHE DETTI PREZZI CONTRASTAVANO CON LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI CONCORRENZA .

90 PER CONTRO , DA UNA NOTA DELLA ATF IN DATA 20 OTTOBRE 1978 RISULTA CHE UN ACCORDO FRA LA STESSA ATF E LA AUCHAN SAREBBE STATO POSSIBILE ALLE CONDIZIONI SEGUENTI : ' ( AUCHAN ) SAREBBE DISPOSTO . . . IN CAMBIO DELLE NOSTRE FORNITURE , A SUO DIRE URGENTI , IN QUANTO NON INTENDE PIU LAVORARE CON GRUNDING , AD ASTENERSI DA QUALSIASI PUBBLICITA A MEZZO STAMPA PER I NOSTRI TELEVISORI E A PRATICARE I PREZZI DA NOI CONSIGLIATI FINTANTOCHE NELLA CITTA IN CUI QUESTI PRODOTTI VENGONO POSTI IN VENDITA NON ESISTA UN ALTRO NEGOZIO , DI QUALUNQUE TIPO , CHE PRATICHI PREZZI INFERIORI ' . LA AUCHAN VENIVA AMMESSA AL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE AEG IL 3 NOVEMBRE 1978 .

91 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE , PER OTTENERE CONSEGNE DEI PRODOTTI TELEFUNKEN SOGGETTI ALL ' ACCORDO DISTRIBUTIVO , LA AUCHAN ERA DISPOSTA AD AUTOLIMITARE LA PROPRIA LIBERTA DI CONCORRENZA IN MATERIA DI PREZZI , ASTENENDOSI DAL PRATICARE PREZZI INFERIORI AL PREZZO MENO ELEVATO FRA QUELLI PRATICATI DAGLI ALTRI COMMERCIANTI NELLA CITTA IN CUI I PRODOTTI SAREBBERO STATI VENDUTI . ORA , UN SIFFATTO IMPEGNO E MANIFESTAMENTE CONTRASTANTE CON LE CONDIZIONI DELL ' ACCORDO-TIPO .

B ) IFFLI

92 IN UNA NOTA DELLA ATF IN DATA 30 GIUGNO 1978 , MENZIONATA AL PUNTO 26 DELLA DECISIONE , E DETTO TESTUALMENTE CHE ' IL SIG . IFFLI S ' IMPEGNA AD OSSERVARE I NOSTRI PREZZI E CI ASSICURA CHE , SE HA SCELTO TELEFUNKEN , NON E CERTO PER PREGIUDICARE IL MARCHIO ' .

93 LE SPIEGAZIONI FORNITE DALLA AEG , SECONDO CUI L ' ESPRESSIONE ' I NOSTRI PREZZI ' RIGUARDEREBBE I PREZZI DI VENDITA DELLA ATF AD IFFLI E L ' IMPEGNO DI ' NON PREGIUDICARE IL MARCHIO ' CONSISTEREBBE NELL ' IMPEGNO DI NON VENDERE A PREZZI CONTRASTANTI CON LE NORME SULLA CONCORRENZA , NON SONO CONVINCENTI . L ' ESPRESSIONE ' I NOSTRI PREZZI ' , USATA DALLA ATF , NON POTREBBE INFATTI COMPRENDERSI IMMEDIATAMENTE SE SI RIFERISSE A QUALCOSA DI DIVERSO DAI PREZZI DI VENDITA AL DETTAGLIO E L ' ESPRESSIONE ' PREGIUDICARE IL MARCHIO ' NON IMPLICA GENERALMENTE QUALCOSA DI DIVERSO DALLA VENDITA A PREZZI CHE UN PRODUTTORE PUO RITENERE NOCIVI ALLA BUONA REPUTAZIONE DEI SUOI PRODOTTI . QUESTO PUNTO DI VISTA , SOSTENUTO DALLA COMMISSIONE , E DEL RESTO AMPIAMENTE CONFERMATO DALLA STESSA NOTA DEL 30 GIUGNO , IN CUI SI PRECISA CHE IFFLI AVEVA CHIESTO ALLA ATF QUALI FOSSERO LE CONDIZIONI D ' ACQUISTO E LA ATF GLI AVEVA SPIEGATO LA PROPRIA POLITICA DI PREZZI , ED IN PARTICOLARE I CRITERI DA SEGUIRE PER CALCOLARE ' IL PREZZO DI VENDITA AL DETTAGLIO , AL LORDO DELLE IMPOSTE , CON UN MARGINE DI UTILE DEL 25 % ' .

94 L ' INTENTO DELLA ATF DI EVITARE LA CONCORRENZA SUI PREZZI RISULTA , INOLTRE , DA UN ALTRO PASSO DELLA STESSA NOTA , IN CUI E DETTO CHE ' SAREBBE PREFERIBILE ARRIVARE , PER UNA POLITICA DI PREZZI FISSI ( NELLA CITTA DI METZ ), AD UN ACCORDO FRA LE ROI DE LA TELE , IFFLI E DARTY , ANZICHE LASCIAR FUORI IFFLI . QUEST ' ULTIMO RIUSCIREBBE A PROCURARSI COMUNQUE PRODOTTI TELEFUNKEN E , DI CONSEGUENZA , NON AVREMMO PIU LA POSSIBILITA D ' INTERVENIRE PER FAR RISPETTARE LA NOSTRA POLITICA DEI PREZZI ' .

3 . NEL BELGIO

A ) DIEDERICHS

95 LA AEG SOSTIENE CHE IL RIFIUTO D ' AMMETTERE IL GROSSISTA DIEDERICHS ( PUNTI 36-39 DELLA DECISIONE IMPUGNATA ) ERA BASATO SU CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL ' INIDONEITA DELLA DITTA DIEDERICHS A SODDISFARE LE CONDIZIONI DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO .

96 QUEST ' ARGOMENTO NON PUO ESSERE ACCOLTO . IN REALTA , NELLA CORRISPONDENZA SCAMBIATA TRA LA ATBG E LA DITTA DIEDERICHS , O NEI DOCUMENTI INTERNI DELLA TFR E DELLA ATBG E IMPOSSIBILE TROVARE ALCUNA MENZIONE DEI REQUISITI DI CUI LA DIEDERICHS NON SAREBBE STATA IN POSSESSO , SALVO UN RIFERIMENTO AL FATTO CHE LA DIEDERICHS AVREBBE AGITO IN CONTRASTO CON LE NORME SULLA CONCORRENZA IMPORTANDO DALLA GERMANIA PRODOTTI TELEFUNKEN SOGGETTI ALL ' ACCORDO E CHE , PER ESSERE AMMESSA COME RIVENDITORE AUTORIZZATO , ESSA AVREBBE DOVUTO IMPEGNARSI A RINUNCIARE PER L ' AVVENIRE A DETTE IMPORTAZIONI . TUTTAVIA , LE IMPORTAZIONI PARALLELE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME UNA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA , MENTRE L ' IMPEGNO DI NON EFFETTUARE PIU SIFFATTE IMPORTAZIONI E INVECE , MANIFESTAMENTE , UNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO IN QUANTO CONSENTE AD UN PRODUTTORE DI ISOLARE I MERCATI NAZIONALI E DI ELUDERE IN TAL MODO IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI .

97 SI DEVE QUINDI CONCLUDERE CHE ALL ' ORIGINE DEL RIFIUTO DI AMMETTERE LA DIEDERICHS VI SONO UNICAMENTE RAGIONI ATTINENTI ALLA CONSERVAZIONE DI UNA DETERMINATA STRUTTURA DELLA DISTRIBUZIONE NEI VARI MERCATI NAZIONALI , COME RISULTA DEL RESTO MOLTO CHIARAMENTE DALL ' AFFERMAZIONE , CONTENUTA NELLA NOTA TFR DEL 28 OTTOBRE 1977 , SECONDO CUI LA AEG DI BRUXELLES AVREBBE DESIDERATO ' PER MOTIVI DI POLITICA COMMERCIALE . . . RINUNCIARE ALL ' ADESIONE DI DIEDERICHS ALL ' ACCORDO DISTRIBUTIVO ' .

B - I CASI DI PROTEZIONE TERRITORIALE

98 AL PUNTO 29 DELLA DECISIONE SI AFFERMA CHE LA ATF ASSEGNAVA AI RIVENDITORI DA ESSA SELEZIONATI UNA DETERMINATA ZONA DI VENDITA , GARANTENDO LORO CHE ALL ' INTERNO DI TALE ZONA NON AVREBBERO AVUTO CONCORRENTI NELLA VENDITA DEI PRODOTTI TELEFUNKEN ; LA ATF , RESPINGEVA INFATTI TUTTE LE DOMANDE D ' AMMISSIONE PRESENTATE DA ALTRI COMMERCIANTI DELLA STESSA ZONA .

99 LA AEG SOSTIENE CHE LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO ESIGEVA , DA PARTE DELLA ATF , UNICAMENTE IL RISPETTO DELL ' OBBLIGO NEGATIVO CONSISTENTE NEL NON RIFIUTARE L ' AMMISSIONE AL SISTEMA DEGLI ASPIRANTI CHE SODDISFACESSERO LE CONDIZIONI DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO , MA NON ANCHE IL RISPETTO DI UN OBBLIGO POSITIVO CONSISTENTE NEL PRENDERE CONTATTI CON TUTTI I DISTRIBUTORI CHE SODDISFACESSERO DETTE CONDIZIONI AL FINE DI CONVINCERLI AD ADERIRE AL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO AEG-TELEFUNKEN . CIO POSTO , SI POTREBBE PARLARE DI UN ' APPLICAZIONE ABUSIVA DEL SISTEMA SOLTANTO QUALORA FOSSE PROVATO CHE ASPIRANTI I QUALI ABBIANO SODDISFATTO LE CONDIZIONI PER L ' AMMISSIONE SIANO STATI RESPINTI PER MOTIVI DI PROTEZIONE TERRITORIALE .

100 L ' ESISTENZA DI UNA PROTEZIONE TERRITORIALE DEV ' ESSERE ACCERTATA SIA SOTTO IL PROFILO DELLA GARANZIA CONTRO LE INIZIATIVE DI RIVENDITORI AUTORIZZATI DI ALTRE ZONE , SIA SOTTO QUELLO DELLA GARANZIA CONTRO L ' AMMISSIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI IN UNA ZONA DETERMINATA .

1 . IL CASO ' LE ROI DE LA TELE '

101 DA UNA LETTERA REDATTA IL 9 NOVEMBRE 1972 DALLA ATF RISULTA CHE QUESTA RITENEVA DI NON POTER DAR SEGUITO AD UNA DOMANDA DI FORNITURA DEL SIG . IFFLI IN RAGIONE DEGLI IMPEGNI DI DISTRIBUZIONE DA ESSA ASSUNTI NELLA ZONA DI METZ CON L ' IMPRESA ' LE ROI DE LA TELE ' . IN UNA NOTA INTERNA DELLA ATF IN DATA 30 GIUGNO 1978 , RELATIVA ALLA CANDIDATURA DEL SIG . IFFLI , E DETTO FRA L ' ALTRO QUANTO SEGUE : ' CONOSCIAMO IL PROBLEMA CHE QUESTA CANDIDATURA PONE PER LA CITTA DI METZ , TENUTO CONTO DELL ' ESCLUSIVA DI CUI HA BENEFICIATO FINORA ' ' LE ROI DE LA TELE ' ' , MA SI DEVE PRENDERE UNA DECISIONE ' . CIO DIMOSTRA CHE ALL ' IMPRESA ' LE ROI DE LA TELE ' ERA STATA CONCESSA UNA PROTEZIONE TERRITORIALE GIA PRIMA DELL ' ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO E FINO AL 1978 , PROTEZIONE CHE VENIVA ABBANDONATA SOLTANTO QUANDO , DI FRONTE AD UNA NUOVA DOMANDA DELLA IFFLI , LA ATF RITENEVA CHE CONSIDERAZIONI SIA ECONOMICHE SIA GIURIDICHE SCONSIGLIASSERO NETTAMENTE IL RIGETTO DI QUESTA DOMANDA .

2 . LAMA

102 LA DECISIONE RICHIAMA , AL PUNTO 34 , UNA LETTERA DEL 23 OTTOBRE 1978 IN CUI LA ATF SCRIVEVA AL GROSSISTA LAMA DI PARIGI CHE ' QUANDO . . . SI TRATTA DI GROSSISTI E PERFETTAMENTE NORMALE CHE ESSI OTTENGANO DA NOI UN ' EFFETTIVA ESCLUSIVITA SU UN DETERMINATO TERRITORIO , ANCORCHE CIO SIA ILLEGALE AI SENSI DELLA CIRCOLARE ' ' SCRIVENER ' ' ' .

103 LA AEG FA VALERE CHE QUESTA LETTERA NON PROVA UN COMPORTAMENTO CONCRETO DELLA ATF INTESO A NON AMMETTERE UN DATO COMMERCIANTE NELLA PROPRIA RETE DI DISTRIBUZIONE AL FINE DI CONCEDERE UNA PROTEZIONE TERRITORIALE AD UN RIVENDITORE AUTORIZZATO , E CHE LA FRASE MENZIONATA DALLA COMMISSIONE E SERVITA UNICAMENTE A SOTTOLINEARE , CON QUALCHE ESAGERAZIONE CORRENTE NEI RAPPORTI COMMERCIALI , LA DISPONIBILITA DELLA ATF NEI CONFRONTI DEL SUO INTERLOCUTORE .

104 SI DEVE TUTTAVIA OSSERVARE CHE UN ' ESCLUSIVA DI FATTO PUO ESSERE REALIZZATA SOLTANTO ESCLUDENDO GLI ALTRI DISTRIBUTORI CHE OPERANO NELLA STESSA ZONA DEL RIVENDITORE AUTORIZZATO . RICONOSCENDO CHE LA CONCESSIONE DI UN ' ESCLUSIVA DI FATTO RISPONDEVA ALLA SUA PRASSI NORMALE E CONFERMANDO IL PROPRIO IMPEGNO A CONTINUARE A SEGUIRE DETTA PRASSI NEI CONFRONTI DELL ' IMPRESA LAMA , LA ATF HA QUINDI ATTESTATO ESSA STESSA L ' ESISTENZA DI UN COMPORTAMENTO ABUSIVO .

3 . RADIO DU CENTRE

105 IN UNA LETTERA DEL 2 MARZO 1978 , LA ATF COMUNICA ALL ' IMPRESA RADIO DU CENTRE CHE I SUOI OBIETTIVI COMMERCIALI PER IL 1978 NEL SETTORE DEI TELEVISORI A COLORI E DEGLI APPARECCHI RADIO ED ELETTROACUSTICI , LA COSTRINGONO ' A RIVEDERE I NOSTRI ACCORDI DEL 1977 PER QUEL CHE RIGUARDA L ' ATTRIBUZIONE DELLA VOSTRA ZONA D ' ATTIVITA PER LA NOSTRA MARCA ' . SE , PER AMMETTERE L ' ESERCIZIO DI UN ' ATTIVITA CONGIUNTA DELLA RADIO DU CENTRE E DELLA SOCIETA SNER NEL DIPARTIMENTO DEL PUY-DE-DOME , LA ATF ERA COSTRETTA A MODIFICARE GLI ACCORDI CONCLUSI CON LA RADIO DU CENTRE , SI DEVE NECESSARIAMENTE CONCLUDERE CHE TALI ACCORDI GARANTIVANO AL SUDDETTO RIVENDITORE UNA PROTEZIONE TERRITORIALE CHE IMPEDIVA ALLA ATF DI ACCETTARE , PER LA STESSA ZONA , LE DOMANDE D ' AMMISSIONE DI ALTRI COMMERCIANTI .

4 . SCHADROFF

106 POICHE L ' IMPRESA SCHADROFF , DI BOURG ST . ANDEOL , SI ERA LAMENTATA DEL FATTO CHE UN GROSSISTA DI MARSIGLIA AVEVA FATTO OFFERTE NELLA ZONA DI VENDITA AD ESSA ASSEGNATA , LA ATF COMUNICAVA ALLA SUDDETTA IMPRESA , CON LETTERA 13 APRILE 1979 , CHE UN SUO INCARICATO SI ERA ' PRESENTATO AL GROSSISTA DI MARSIGLIA PER INDURLO AD ASTENERSI DAL PRATICARE TALI OFFERTE NEL VOSTRO TERRITORIO DI VENDITA ' E RICORDAVA CHE LA SCHADROFF USUFRUIVA ' DI UN ' EFFETTIVA ESCLUSIVITA CHE ABBIAMO SEMPRE DIFESO , COME MOLTO SPESSO ABBIAMO DIMOSTRATO ' . DA QUESTA LETTERA RISULTA CHE LA ATF E ATTIVAMENTE INTERVENUTA PER IMPEDIRE CHE ALTRI RIVENDITORI AUTORIZZATI INVADESSERO LA ZONA DI ESCLUSIVA CONCESSA ALLA SCHADROFF .

C - I CASI D ' INFLUENZA SUI PREZZI

1 . INFLUENZA DIRETTA

A ) NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

I ) SUMA

107 LA NOTA DELL ' UFFICIO VENDITE AEG DI MONACO IN DATA 20 APRILE 1977 , IN CUI E DETTO TESTUALMENTE CHE LA SUMA AVEVA PROMESSO ' CHE NON AVREBBE ASSUNTO IL RUOLO DI LEADER QUANTO AI PREZZI , E CHE AVREBBE PRATICATO INVECE , TUTT ' AL PIU , IL PREZZO PIU BASSO SUL MERCATO LOCALE ; MA CHE COMUNQUE AVREBBE POSSIBILMENTE FISSATO IL PREZZO IN UNA GAMMA COMPRESA FRA IL PREZZO MEDIO PRATICATO DAI RIVENDITORI E I PREZZI MINIMI ' , NON LASCIA DUBBI SUL FATTO CHE LA SUMA E STATA INDOTTA A LIMITARE LA PROPRIA LIBERTA DI CONCORRENZA IN MATERIA DI PREZZI DI VENDITA .

II ) HOLDER

108 DA UNA NOTA DELLA TFR IN DATA 30 NOVEMBRE 1976 , MENZIONATA AL PUNTO 41 DELLA DECISIONE , RISULTA CHE LA TFR AVEVA SPIEGATO ' ESAURIENTEMENTE LA STRUTTURA DEI PREZZI E LA POLITICA DI DISTRIBUZIONE ' CUI LA HOLDER AVREBBE DOVUTO ATTENERSI .

109 IN PROPOSITO LA AEG FA VALERE CHE SI TRATTAVA , IN QUESTO CASO , DI UN COLLOQUIO RELATIVO AL LANCIO DI UN NUOVISSIMO APPARECCHIO TFR , IL TRX 2000 , CHE PERO ERA MOLTO CARO . L ' ESIGENZA DI UN LANCIO ACCURATO AVEVA IMPOSTO LA NECESSITA DI SPIEGARE DETTAGLIATAMENTE AI RIVENDITORI IL MODO DI DISTRIBUZIONE DI TALE APPARECCHIO E I PREZZI CHE AVREBBERO POTUTO ASSICURARNE NEL MODO MIGLIORE IL SUCCESSO COMMERCIALE .

110 ANCHE A SUPPORRE CHE LA TFR NON SI SIA LIMITATA , COME E PROBABILE , A DARE ALLA HOLDER INFORMAZIONI SUL PREZZO CHE , TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO , SAREBBE STATO PIU IDONEO PER IL LANCIO DEL NUOVO APPARECCHIO , MA ABBIA EFFETTIVAMENTE INTESO FISSARE UN PREZZO DI VENDITA PER L ' APPARECCHIO STESSO , DEVE COMUNQUE RITENERSI CHE , A DIFFERENZA DI UN CASO COME QUELLO DELLA SUMA , IN CUI L ' IMPEGNO SUI PREZZI RIGUARDA TUTTA LA GAMMA DEI PRODOTTI TELEFUNKEN OGGETTO DELL ' ACCORDO , LA VIOLAZIONE DELLE NORME DI CONCORRENZA RIGUARDA QUI UN SOLO MODELLO , NELL ' AMBITO DI UNA SOLA CATEGORIA DI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCORDO E NEI CONFRONTI DI UN PICCOLO DETTAGLIANTE , IL CHE PRIVA L ' INFRAZIONE DI GRAN PARTE DELLA SUA IMPORTANZA .

B ) IN FRANCIA

I ) DARTY

111 NELLA LETTERA DELLA ATF IN DATA 26 MAGGIO 1978 , MENZIONATA AL PUNTO 42 DELLA DECISIONE , SI PARLA DI UN IMPEGNO DELLA SOCIETA DARTY AD AUMENTARE I PROPRI PREZZI DI VENDITA .

112 IL FATTO CHE L ' IMPEGNO ASSUNTO DALLA DARTY CONSISTESSE NEL PORTARE A TERMINE UN ' AZIONE PROMOZIONALE NELLA ZONA DI PARIGI PER TORNARE POI AI SUOI PREZZI ORIGINALI NULLA TOGLIE AL CARATTERE D ' ILLECITA INFLUENZA SUI PREZZI CHE SI DEVE ATTRIBUIRE ALL ' INTERVENTO DELLA ATF INTESO AD OTTENERE TALE RISULTATO . L ' AFFERMAZIONE DELLA AEG SECONDO CUI PER ERRORE SI SAREBBE PARLATO DI ' IMPEGNO ' , MENTRE IN REALTA SI SAREBBE TRATTATO DI UNA DECISIONE UNILATERALE DELLA DARTY , NON APPARE VEROSIMILE , TANTO PIU CHE , COME RISULTA ESPRESSAMENTE DA UNA NOTA DEL 5 GIUGNO 1978 , LA VISITA FATTA DA UN DIRIGENTE ATF ALLA DARTY RIGUARDAVA I ' PREZZI PRATICATI A PARIGI PER I TELEVISORI A COLORI ' .

II ) I DISTRIBUTORI DI PARIGI

113 DALLA NOTA DI CUI SOPRA RISULTA ALTRESI CHE , PER LA ZONA DI PARIGI , ALLA DATA DEL 2 GIUGNO 1978 , TUTTI ( ' TOUT LE MONDE ' ) SEMBRAVANO D ' ACCORDO PER AUMENTARE I PREZZI E SOLTANTO LA FNAC NON L ' AVEVA ANCORA FATTO , RAGION PER CUI IL SIG . HONDRE DELLA ATF DOVEVA PRENDERE CONTATTO CON QUESTA IMPRESA .

114 LA AEG CONTESTA CHE L ' ESPRESSIONE ' TOUT LE MONDE ' POSSA RIFERIRSI ' AI DETTAGLIANTI RIFORNITI DALLA ATF A PARIGI ' COME E DETTO AL PUNTO 43 DELLA DECISIONE , MA LA RUBRICA DI CUI AL PUNTO 3 DELLA NOTA ( PREZZI PRATICATI A PARIGI ), NONCHE L ' ESPRESSIONE ' TOUT LE MONDE ' CONTRADDICONO LA TESI SECONDO CUI QUESTA NOTA RIGUARDEREBBE UNICAMENTE LA DARTY E LA FNAC .

115 STANDO COSI LE COSE , SI PUO CONSIDERARE PROVATA L ' ESISTENZA DI UN ACCORDO SUI PREZZI FRA LA AEG ED I DETTAGLIANTI DELLA ZONA DI PARIGI .

III ) CAMIF

116 IL CASO CAMIF , DI CUI AL PUNTO 44 DELLA DECISIONE , E FONDATO SUL SEGUENTE PASSO DI UNA NOTA DELLA ATF IN DATA 5 GIUGNO 1978 : ' POICHE TALUNI RIVENDITORI , FRA CUI LA DARTY , CONSIDERANO LA CAMIF COME UN NORMALE CLIENTE E QUINDI COME UN CONCORRENTE , E TENDONO PERTANTO AD ALLINEARSI SUI PREZZI DEL CATALOGO CAMIF , SIAMO INTERVENUTI IN DATA 2 CORRENTE PRESSO IL SIG . DECHAMBRE PER CHIEDERGLI DI AUMENTARE I PREZZI AL DETTAGLIO DEGLI ARTICOLI SUL CATALOGO INVERNALE 1978 ' . DI FRONTE A QUESTA CITAZIONE TESTUALE , LA SEMPLICE AFFERMAZIONE DELLA AEG SECONDO CUI LA ATF AVREBBE INVITATO LA CAMIF AD AUMENTARE I SUOI PREZZI PER TENER CONTO DI UN AUMENTO DEI PREZZI DI VENDITA DELLA AEG CHE DOVEVA INTERVENIRE NEL MESE DI SETTEMBRE 1978 SEMBRA ASSAI POCO CONVINCENTE .

IV ) CART

117 IN UNA LETTERA DEL 4 NOVEMBRE 1977 , MENZIONATA AL PUNTO 46 DELLA DECISIONE , LA ATF RICORDA ALLA CART QUANTO ERA STATO CONVENUTO FRA LE DUE IMPRESE IN MATERIA DI PREZZI E SOTTOLINEA CHE IL MANCATO RISPETTO DI DETTI IMPEGNI DA PARTE DELLA CART AVREBBE NECESSARIAMENTE ' OSCURATO I NOSTRI RAPPORTI COMMERCIALI ' . ESSA AGGIUNGE CHE ' LA REAZIONE DA PARTE DI TALUNI DEI NOSTRI RAPPRESENTANTI NON SI E FATTA ASPETTARE , POICHE ESSI CONSIDERANO CHE LA CART SVENDE I PRODOTTI , INVECE DI CONTRIBUIRE ALLA DIFESA DEI PREZZI ' . LA ATF CHIEDEVA INFINE ALLA CART SE FOSSE POSSIBILE SOSPENDERE LA DISTRIBUZIONE DEL CATALOGO CART CONTENENTE I PREZZI CRITICATI O , EVENTUALMENTE , RITIRARLO .

118 L ' INVITO A TENER FERMO IL LIVELLO DEI PREZZI , CHE COSTITUISCE OGGETTO DI QUESTA LETTERA IN DATA 4 NOVEMBRE 1977 , NON PUO IN ALCUN MODO ESSERE GIUSTIFICATO CON RIFERIMENTO ALLA NECESSITA DI TENER CONTO DELL ' AUMENTO DEI PREZZI DI VENDITA NELLA FASE DEL COMMERCIO ALL ' INGROSSO , AUMENTO VERIFICATOSI SOLTANTO NEL SETTEMBRE 1978 . D ' ALTRA PARTE , LA LETTERA 21 LUGLIO 1978 CON LA QUALE SI COMUNICA DETTO AUMENTO ALLA CART NON SI LIMITA AD INDICARE SEMPLICEMENTE I PREZZI DI VENDITA AL DETTAGLIO CHE POTREBBERO ESSERE PRATICATI PER TENERNE CONTO , MA AGGIUNGE QUANTO SEGUE : ' COME AVEVAMO CONVENUTO , VI CHIEDIAMO DI TENER CONTO , PER L ' EDIZIONE DEL VOSTRO CATALOGO , DEI PREZZI DI VENDITA AL DETTAGLIO SOPRAINDICATI , CONSIDERANDOLI COME PREZZI MINIMI ' .

V ) FNAC , DARTY E GRANDS MAGASINS

119 UNA NOTA DELLA ATF IN DATA 13 OTTOBRE 1978 ( PUNTO 45 DELLA DECISIONE ), INTITOLATA ' PREZZI AL DETTAGLIO PREVISTI DAL 18 . 9 . 1978 ' , CONTIENE IL SEGUENTE PASSO : ' PRENDIAMO ACCORDI CON I CLIENTI DELLA SEDE , CIOE DARTY , FNAC E GRANDS MAGASINS , AFFINCHE TUTTI QUESTI PREZZI VENGANO APPLICATI DAL 2 NOVEMBRE 1978 ' . ANCHE SE , COME AFFERMA LA AEG , SI TRATTA UNICAMENTE DELLA RIPERCUSSIONE DELL ' AUMENTO DEI PREZZI ALL ' INGROSSO SUI PREZZI DI VENDITA AL DETTAGLIO , RESTA COMUNQUE IL FATTO CHE LA ATF HA ESERCITATO PRESSIONI SU TALUNI DEI SUOI DISTRIBUTORI AFFINCHE QUESTI PROCEDESSERO AL PIU PRESTO POSSIBILE A TALE RIPERCUSSIONE ED HA ANZI CONCLUSO CON LORO UN ACCORDO A TALE SCOPO .

VI ) CAPOFERM

120 DA UNA NOTA INTERNA DELLA ATF IN DATA 3 APRILE 1979 RISULTA CHE I GRUPPI DI MAGAZZINI AL DETTAGLIO CAPOFERM/DARTY SI ERANO IMPEGNATI NEI CONFRONTI DELLA ATF A NON UTILIZZARE , PER ABBASSARE I PREZZI AL DETTAGLIO , UN PREMIO SPECIALE CHE ERA STATO LORO CONCESSO PER FINANZIARE IL RITIRO DI VECCHI TELEVISORI COME MEZZO PER PROMUOVERE LA VENDITA DI NUOVI APPARECCHI .

121 POICHE QUESTO PREMIO ERA STATO GIA DETRATTO DAL PREZZO FATTURATO DALLA ATF , IL DISTRIBUTORE S ' IMPEGNAVA PRATICAMENTE A MANTENERE LO STESSO MARGINE DI PROFITTO SIA NEL CASO DI RITIRO DI UN VECCHIO APPARECCHIO E QUINDI DI PAGAMENTO DEL PREMIO AL CLIENTE , SIA NEL CASO DI VENDITA DEL TELEVISORE SENZA RITIRO DI VECCHI APPARECCHI . QUEST ' IMPEGNO AL RISPETTO DI UN PREZZO MINIMO , ANCHE NEL CASO IN CUI , NON EFFETTUANDOSI IL RITIRO DI UN VECCHIO APPARECCHIO , IL PREMIO SI SAREBBE RISOLTO IN UN SEMPLICE VANTAGGIO CONCESSO AL RIVENDITORE , COSTITUISCE UN ACCORDO SUI PREZZI INCOMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONCORRENZA .

C ) NEL BELGIO

I ) VERBINNEN

122 AL PUNTO 39 DELLA DECISIONE IMPUGNATA SI AFFERMA CHE , SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DAL RIVENDITORE BELGA VERBINNEN , LA ATBG GLI AVREBBE CHIESTO , NEL GENNAIO/FEBBRAIO 1980 , DI AUMENTARE DI 3 000 FRANCHI BELGI IL PREZZO DI UN TELEVISORE TELEFUNKEN , PER ALLINEARLO AL LIVELLO DEI PREZZI AL DETTAGLIO IN QUELLA REGIONE DEL PAESE .

123 DALLE INFORMAZIONI FORNITE DA VERBINNEN ALLA COMMISSIONE MEDIANTE DUE LETTERE RISPETTIVAMENTE IN DATA 3 E 27 NOVEMBRE 1980 NON RISULTA CHE LA ATBG ABBIA ESERCITATO PRESSIONI PER IMPORRE A QUEST ' IMPRESA IL RISPETTO DI DETERMINATI PREZZI DI VENDITA AL DETTAGLIO . DALLA SUDDETTA LETTERA DEL 27 NOVEMBRE NON RISULTA NEPPURE CHE LA ATBG ABBIA CERCATO D ' IMPORRE A VERBINNEN L ' OBBLIGO DI PRATICARE I PREZZI FISSATI DALLA TELEFUNKEN . LO STESSO VERBINNEN USA NELLA SUA LETTERA LA PAROLA OLANDESE ' VOORSTELLEN ' CHE SIGNIFICA ' FARE PROPOSTE ' , E SAREBBE SENZA DUBBIO ECCESSIVO RITENERE CHE L ' AVER MENZIONATO , NEL CORSO DI UN COLLOQUIO INFORMALE , UN PREZZO CHE LA ATBG RITENEVA APPLICABILE PER UN CERTO TIPO DI APPARECCHIO COSTITUISCA SENZ ' ALTRO UN ' ILLECITA INFLUENZA SUI PREZZI .

2 . INFLUENZA INDIRETTA

A ) SUMA

124 AL PUNTO 49 DELLA DECISIONE SI AFFERMA , BASANDOSI SU UNA NOTA DELLA TFR IN DATA 20 APRILE 1977 , CHE ALLA SUMA ERA STATO PROMESSO UN ' PREMIO DI BUONA CONDOTTA ' PARI AL 2 % DELLA SUA CIFRA D ' AFFARI , PER RICOMPENSARE LA MODERAZIONE DI CUI AVREBBE DATO PROVA NEL SETTORE DELLA CONCORRENZA SUI PREZZI .

125 QUANTO ALLA NATURA DI QUESTO ' PREMIO ' LA AEG HA FORNITO SPIEGAZIONI DIVERSE : MENTRE , DURANTE L ' AUDIZIONE DEL 19 AGOSTO 1980 , ESSA AVEVA AFFERMATO TRATTARSI DI UN CORRISPETTIVO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI NELLE VETRINE E NEI MAGAZZINI , IN SEGUITO ESSA HA SOSTENUTO CHE IN REALTA SI TRATTAVA SOLTANTO DI UNO SCONTO SUPPLEMENTARE CONCESSO IN RAGIONE DELL ' IMPORTANZA DELLA SUMA COME CLIENTE .

126 L ' AMMINISTRATORE DELLA SUMA , SIG . WALTENBERGER , HA DICHIARATO DA PARTE SUA AD UN FUNZIONARIO DELLA COMMISSIONE , IL 2 SETTEMBRE 1980 , QUANTO SEGUE : ' IL PREMIO DI BUONA CONDOTTA , DELL ' IMPORTO DEL 2 % , OFFERTO DALLA AEG IN OCCASIONE DEI COLLOQUI CHE HANNO AVUTO LUOGO CON LA SUMA IL 20 APRILE 1977 ( CFR . NOTA DELLA AEG DELLO STESSO GIORNO ), DOVEVA ESSERE CONCESSO IN QUANTO LA SOCIETA AEG SAREBBE STATA INFORMATA , IN VIA DI PRINCIPIO , DELL ' ARTICOLO CHE AVREBBE COSTITUITO OGGETTO DELL ' AZIONE PUBBLICITARIA PRIMA CHE LE RELATIVE INSERZIONI VENISSERO PUBBLICATE NELLA STAMPA . INOLTRE , LA SOCIETA AEG-TELEFUNKEN HA OTTENUTO CHE I PREZZI PARTICOLARMENTE AGGRESSIVI DELLA CONCORRENZA FOSSERO COMUNICATI ALLA TELEFUNKEN E NON VENISSERO IMMEDIATAMENTE SEGUITI DALLA SUMA , A MENO CHE RISULTASSE CHIARAMENTE TRATTARSI DI AZIONI INTRAPRESE DALLA CONCORRENZA , PER UNA DURATA NON LIMITATA ' .

127 UNA LETTERA INVIATA ALLA COMMISSIONE DAGLI AVVOCATI DELLA AEG IL 15 OTTOBRE 1980 , NELLA QUALE VIENE FORNITA UN ' ILLUSTRAZIONE DEI FATTI CHE IL SIG . WALTENBERGER , COL TELEX 29 OTTOBRE 1980 , HA DICHIARATO PIENAMENTE CONFORME ALLA REALTA , NEGA QUALSIASI INFLUENZA SUI PREZZI , MA AMMETTE ESPRESSAMENTE CHE IL ' PREMIO ' E STATO UFFICIALMENTE PRESENTATO COME IL CORRISPETTIVO PER LE INFORMAZIONI CHE LA SUMA AVREBBE FORNITO ALLA TELEFUNKEN SULL ' ANDAMENTO DEL MERCATO .

128 ANCHE QUALORA SI RITENESSE , INTERPRETANDO NEL MODO PIU FAVOREVOLE ALLA AEG TUTTE LE DICHIARAZIONI SOPRA RICORDATE , CHE IL PREMIO DEL 2 % RIGUARDASSE UNI CAMENTE L ' IMPEGNO DELLA SUMA DI INFORMARE LA TFR CIRCA I PREZZI PRATICATI DALLA STESSA SUMA E DAGLI ALTRI RIVENDITORI , NON V ' E ALCUN DUBBIO SUL FATTO CHE UN IMPEGNO DEL GENERE ERA ATTO A CONSENTIRE IL CONTROLLO DELLA TFR SUI PREZZI PRATICATI DALLA SUMA , LA QUALE AVEVA ESPRESSAMENTE ACCETTATO , COME RISULTA DALLA NOTA DELL ' UFFICIO VENDITE AEG DI MONACO IN DATA 20 APRILE 1977 , DI ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO MODERATO QUANTO ALLA CONCORRENZA , ED A FACILITARE L ' INTERVENTO DELLA TFR NEI CASI IN CUI ALTRI RIVENDITORI AUTORIZZATI AVESSERO ATTUATO UNA POLITICA DI PREZZI TROPPO AGGRESSIVA . POICHE , QUINDI , L ' OBBLIGO CONNESSO AL PREMIO AVEVA L ' EFFETTO DI FACILITARE UN CONTROLLO SUL PREZZO DA PARTE DELLA TFR , SI DEVE CONCLUDERE CHE DETTO PREMIO COSTITUISCE EFFETTIVAMENTE UN MEZZO PER ESERCITARE UN ' INFLUENZA INDIRETTA SUI PREZZI .

3 . ALTRI CASI PARTICOLARI D ' INTERVENTI RELATIVI AI PREZZI

A ) WILHELM

129 IN UNA LETTERA IN DATA 22 LUGLIO 1976 INVIATA ALL ' UFFICIO VENDITE DI SAARBRUCKEN , LA TFR CHIEDE INFORMAZIONI SUI PREZZI ' ESTREMAMENTE PERTURBATORI ' DELLA DITTA WILHELM E SULLE RAGIONI DI ' QUESTA NUOVA OFFENSIVA ' IN MATERIA DI PREZZI . CONTRARIAMENTE A QUANTO RITIENE LA COMMISSIONE , DA QUESTA LETTERA NON SI PUO DESUMERE UN TACITO INVITO AD INTERVENIRE CONTRO UN ' IMPRESA CHE PRATICA PREZZI RIDOTTI , POICHE LA LETTERA PUO ESSERE SENZ ' ALTRO INTERPRETATA COME UNA RICHIESTA AL DESTINATARIO DI VERIFICARE SE IL COMPORTAMENTO DELLA WILHELM FOSSE CORRETTO . E IN TAL SENSO , INFATTI , CHE LA LETTERA E STATA INTESA DALL ' UFFICIO VENDITE DI SAARBRUCKEN , IL QUALE RISPONDEVA , IL 22 LUGLIO 1976 , CHE LE OFFERTE DELLA WILHELM RIENTRAVANO NELLA NORMALE CONCORRENZA SUI PREZZI .

B ) SCHLEMBACH

130 IN UNA NOTA DEL 9 SETTEMBRE 1977 , MENZIONATA AL PUNTO 51 DELLA DECISIONE , IL RESPONSABILE DELL ' UFFICIO VENDITE TFR DI COLONIA RICORDA DI AVERE AVUTO , L ' 8 SETTEMBRE 1977 , UN COLLOQUIO ' FRANCO E TALORA A TONI ACCESI ' CON IL DETTAGLIANTE SCHLEMBACH , A PROPOSITO DEGLI ANNUNCI DA QUESTI PUBBLICATI PER I PRODOTTI TELEFUNKEN , ED AVER PRECISATO ALLA DITTA SCHLEMBACH CHE ' UNA RIPETIZIONE DEGLI ANNUNCI . . . PERTURBEREBBE SENSIBILMENTE LA NOSTRA COLLABORAZIONE ' . POICHE LA AEG NON E RIUSCITA A PROVARE IN ALCUN MODO LA SUA AFFERMAZIONE SECONDO CUI GLI ANNUNCI IN QUESTIONE COSTITUIVANO UNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO TEDESCO DELLA CONCORRENZA , SI DEVE RITENERE CHE LE MINACCE DI SOSPEN SIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI ERANO ASSOLUTAMENTE INGIUSTIFICATE E MIRAVANO UNICAMENTE AD INFLUIRE IN MODO ABUSIVO SUI PREZZI DEL COMMERCIANTE IN QUESTIONE .

C ) GRUONER , SUDSCHALL E MASSA

131 I CASI GRUONER , SUDSCHALL E MASSA SONO STATI A TORTO MENZIONATI NELLA DECISIONE , POICHE , COME RISULTA DA UN RAPPORTO DELL ' UFFICIO VENDITE DI MANNHEIM IN DATA 31 OTTOBRE 1978 , QUESTE IMPRESE AVEVANO DISTRIBUITO , A PREZZI MOLTO BASSI CHE LA TFR QUALIFICAVA ' PERTURBATORI ' , TELEVISORI DEL MODELLO ' IMPERIAL ' , NON SOGGETTI AL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO TELEFUNKEN . NON SI PUO QUINDI PARLARE , IN QUESTI CASI , DI UN ' ILLECITA APPLICAZIONE DI DETTO SISTEMA .

D ) KAUFHOF ( KASSEL ) E HERTIE ( FRANCOFORTE )

132 NEL SUDDETTO RAPPORTO DEL 31 OTTOBRE 1978 E DETTO CHE LE OFFERTE A PREZZI BASSI FATTE , FRA GLI ALTRI , DA KAUFHOF ( KASSEL ) E DA HERTIE ( FRANCOFORTE ) AVEVANO PERTURBATO IL MERCATO E CHE ' SOLO DOPO INTENSI SFORZI E SUBENTRATA UNA CERTA CALMA ' .

133 LA AEG AFFERMA CHE QUESTA ESPRESSIONE SI RIFERISCE AGLI SFORZI CH ' ESSA HA DOVUTO FARE PER CONVINCERE GLI ALTRI RIVENDITORI , ALLARMATI DAI PREZZI MOLTO BASSI DEI DUE SUDDETTI DETTAGLIANTI , DEL FATTO CHE LE OFFERTE SPECIALI DI KAUFHOF E HERTIE NON ERANO BASATE SU CONDIZIONI DI FORNITURA PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE DA PARTE DELLA TFR .

134 POICHE LA COMMISSIONE NON HA CERCATO DI CHIARIRE QUESTO PUNTO , LA FRASE ABBASTANZA VAGA CHE FIGURA NEL DOCUMENTO SUMMENZIONATO NON PUO ESSERE CONSIDERATA COME UNA PROVA SUFFICIENTE PER ACCERTARE L ' ESISTENZA DI UN ' INFRAZIONE .

D - CONCLUSIONI RELATIVE AI CASI PARTICOLARI

135 L ' ESAME DEI CASI PARTICOLARI INDICATI DALLA COMMISSIONE CONSENTE DI PERVENIRE AI SEGUENTI RISULTATI :

A ) L ' ILLECITA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO DEVE ESSERE CONSIDERATA SUFFICIENTEMENTE PROVATA NEI CASI RATIO , AUCHAN , IFFLI , DIEDERICHS ( AMMISSIONE SUBORDINATA A CONDIZIONI ABUSIVE ); LE ROI DE LA TELE , LAMA , RADIO DU CENTRE , SCHADROFF ( PROTEZIONE TERRITORIALE ); SUMA , DARTY , CAMIF , CART , FNAC ( INFLUENZA DIRETTA SUI PREZZI ); DARTY , FNAC , DISTRIBUTORI DI PARIGI E GRANDS MAGASINS ( ACCORDO SUI PREZZI ); SUMA ( INFLUENZA INDIRETTA SUI PREZZI ); SCHLEMBACH ( TENTATIVO D ' INFLUIRE SUI PREZZI );

B ) LE PROVE FORNITE DALLA COMMISSIONE NON SONO INVECE SUFFICIENTI A DIMOSTRARE UNA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA NEI CASI HARDER , HOLDER , WILHELM , GRUONER , SUDSCHALL , MASSA , KAUFHOF ( KASSEL ) E HERTIE ( FRANCOFORTE ), VERBINNEN , MENTRE IL CASO MAMMOUTH NON PUO ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE IN QUANTO NON ERA MENZIONATO NELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI E NON E STATO COMUNICATO ALLA AEG PRIMA CHE VENISSE EMANATA LA DECISIONE .

136 DALLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI RISULTA CHE IL SISTEMATICO COMPORTAMENTO DELLA AEG NELL ' ILLECITA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO DEVE CONSIDERARSI SUFFICIENTEMENTE PROVATO . IL FATTO CHE LA COMMISSIONE NON SIA RIUSCITA A FORNIRE LE PROVE PER UN CERTO NUMERO DI CASI PARTICOLARI NON METTE IN DUBBIO IL CARATTERE SISTEMATICO DEL COMPORTAMENTO ILLECITO DELLA AEG E NON INFLUISCE SULLA GRAVITA DELL ' INFRAZIONE CONSTATATA DELLA COMMISSIONE NELLA DECISIONE 6 GENNAIO 1982 .

137 LA CORTE CONSIDERA TALE INFRAZIONE TANTO PIU GRAVE IN QUANTO IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVO E STATO APPLICATO , DOPO LA SUA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE , IN MODO CONTRARIO AGLI IMPEGNI CHE ERANO STATI ASSUNTI DALL ' IMPRESA INTERESSATA ED AI QUALI E SUBORDINATA LA COMPATIBILITA DEL SISTEMA STESSO CON L ' ART . 85 DEL TRATTATO .

138 STANDO COSI LE COSE , NON V ' E MOTIVO DI FISSARE L ' AMMENDA IN UN IMPORTO DIVERSO DA QUELLO STABILITO DALLA COMMISSIONE . IL RICORSO PROPOSTO DALLA AEG CONTRO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 6 GENNAIO 1982 VA QUINDI RESPINTO IN TUTTI I SUOI CAPI .

IV - SUGLI INTERESSI

139 RESTA DA ESAMINARE LA QUESTIONE DEL SE LA AEG SIA TENUTA A VERSARE GLI INTERESSI SULL ' IMPORTO DELL ' AMMENDA FINO ALL ' EFFETTIVO PAGAMENTO .

140 NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO LA AEG HA FATTO VALERE CHE L ' OBBLIGO DI PAGARE INTERESSI DI MORA NON TROVA ALCUN FONDAMENTO NEL DIRITTO COMUNITARIO .

141 E PACIFICO CHE , PARTICOLARMENTE IN PERIODI CARATTERIZZATI DALL ' ESISTENZA DI TASSI D ' INTERESSE MOLTO ELEVATI , UN ' IMPRESA PUO TRARRE CONSIDEREVOLE VANTAGGIO DAL RITARDARE IL PIU POSSIBILE IL PAGAMENTO DI UN ' AMMENDA . ACCOGLIENDO LA TESI SECONDO CUI MISURE INTESE A COMPENSARE TALE VANTAGGIO NON SONO AMMISSIBILI AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO SI INCORAGGEREBBE LA PRESENTAZIONE DI RICORSI MANIFESTAMENTE INFONDATI , AVENTI IL SOLO SCOPO DI RITARDARE IL PAGAMENTO DELL ' AMMENDA . ORA , NON SI PUO PENSARE CHE UN SIFFATTO RISULTATO SIA STATO VOLUTO NEL DETTARE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALL ' IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI .

142 LO STESSO PRINCIPIO TROVA D ' ALTRONDE ESPRESSIONE NELL ' ART . 86 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE , SECONDO CUI , NEI CASI IN CUI QUESTA PROVVEDE MEDIANTE ORDINANZA IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE O ADOTTA ALTRI PROVVEDIMENTI PROVVISORI , ' L ' ESECUZIONE DELL ' ORDINANZA PUO ESSERE SUBORDINATA ALLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE DI UNA CAUZIONE , DI CUI L ' AMMONTARE E LE MODALITA SONO DETERMINATE TENUTO CONTO DELLE CIRCOSTANZE ' .

143 DI CONSEGUENZA LA AEG E TENUTA A PAGARE ALLA COMMISSIONE GLI INTERESSI DI MORA SULL ' IMPORTO DELL ' AMMENDA . PER QUANTO RIGUARDA L ' ENTITA DELLA SOMMA DA PAGARE A QUESTO TITOLO , POICHE LA AEG NON HA CONTESTATO NE IL TASSO DEGLI INTERESSI , NE LA DATA A PARTIRE DALLA QUALE QUESTI SONO DOVUTI ALLA COMMISSIONE , NON V ' E LUOGO A STATUIRE IN PROPOSITO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

144 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE , SE NE E STATA FATTA DOMANDA . LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE ; LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1* IL RICORSO E RESPINTO .

2*LA AEG-TELEFUNKEN AG E TENUTA A PAGARE ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE GLI INTERESSI DI MORA SULL ' AMMENDA INFLITTALE .

3*LA RICORRENTE E CONDANNATA A PAGARE ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE LE SPESE GIUDIZIALI DA QUESTA SOSTENUTE .

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