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Document 61982CJ0094
Judgment of the Court (Second Chamber) of 17 March 1983. # Criminal proceedings against De Kikvorsch Groothandel-Import-Export BV. # Reference for a preliminary ruling: Arrondissementsrechtbank Arnhem - Netherlands. # Free movement of goods - Marketing of beers. # Case 94/82.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 marzo 1983.
Procedimento penale a carico di De Kikvorsch Groothandel-Import-Export BV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arrondissementsrechtbank Arnhem - Paesi Bassi.
Libera circolazione delle merci - Messa in commercio della birra.
Causa 94/82.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 marzo 1983.
Procedimento penale a carico di De Kikvorsch Groothandel-Import-Export BV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arrondissementsrechtbank Arnhem - Paesi Bassi.
Libera circolazione delle merci - Messa in commercio della birra.
Causa 94/82.
Raccolta della Giurisprudenza 1983 -00947
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:85
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 17 MARZO 1983. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI DE KIKVORSCH GROOTHANDEL-IMPORT-EXPORT BV. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALL'ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ARNHEM). - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - MESSA IN COMMERCIO DELLA BIRRA. - CAUSA 94/82.
raccolta della giurisprudenza 1983 pagina 00947
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - PRODUZIONE E SMERCIO DEI PRODOTTI - DISPARITA FRA LE LEGISLAZIONI NAZIONALI - OSTACOLI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - DIVIETO DI DISTRIBUIRE LE BIRRE AVENTI PIU DI UN DETERMINATO GRADO DI ACIDITA - ESTENSIONE DEL DIVIETO ALLE BIRRE LECITAMENTE PRODOTTE E SMERCIATE NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE - DIVIETO
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - DIVIETO DI INDICARE SULL ' IMBALLAGGIO ESTERNO O SULL ' ETICHETTA LA DENSITA PRIMITIVA DELLA BIRRA - ESTENSIONE DEL DIVIETO ALLE BIRRE LECITAMENTE PRODOTTE E SMERCIATE NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE - DIVIETO - PRESUPPOSTI
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
1 . IN MANCANZA DI UNA NORMATIVA COMUNE , GLI OSTACOLI PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DOVUTI A DISPARITA TRA LE NORMATIVE NAZIONALI RELATIVE ALLA PRODUZIONE E AL COMMERCIO DEI PRODOTTI DEVONO ESSERE ACCETTATI QUALORA TALE DISCIPLINA , CHE SI APPLICHI INDISTINTAMENTE AI PRODOTTI NAZIONALI E A QUELLI IMPORTATI , POSSA ESSERE GIUSTIFICATA IN QUANTO NECESSARIA PER RISPONDERE AD ESIGENZE IMPERATIVE ATTINENTI , FRA L ' ALTRO , ALLA LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI ED ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI .
2 . QUALORA LA NORMATIVA RELATIVA AL COMMERCIO DELLA BIRRA EMANATA DA UNO STATO MEMBRO ALLO SCOPO DI DEFINIRE I VARI TIPI DI BIRRA PRODOTTI TRADIZIONALMENTE IN UNA DETERMINATA PARTE DELLA COMUNITA E DI GARANTIRNE IL GUSTO CARATTERISTICO , VIETI LA MESSA IN COMMERCIO DI QUALSIASI BIRRA IL CUI GRADO DI ACIDITA SUPERI UN CERTO LIVELLO , A MENO CHE QUESTA BIRRA NON SIA OTTENUTA MEDIANTE PROCEDIMENTI TRADIZIONALMENTE SEGUITI IN QUESTA PARTE DELLA COMUNITA PER PRODURRE BIRRA ACIDA , L ' ESTENSIONE DI DETTO DIVIETO ALLA BIRRA LECITAMENTE PRODOTTA E MESSA IN COMMERCIO IN UN ALTRO STATO MEMBRO DEVE ESSERE CONSIDERATA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA , VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
3 . L ' ESTENSIONE , DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO , DEL DIVIETO DI INDICARE LA DENSITA PRIMITIVA DELLA BIRRA SULL ' IMBALLAGGIO ESTERNO O SULL ' ETICHETTA A QUESTO APPLICATA , ALLA BIRRA IMPORTATA DA ALTRI STATI MEMBRI , CHE RENDA NECESSARIA LA MODIFICA DELL ' ETICHETTA SOTTO LA QUALE LA BIRRA IMPORTATA E LECITAMENTE SMERCIATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE , VA CONSIDERATA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA , VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO , A MENO CHE DETTA INDICAZIONE , TENUTO CONTO DELLE SUE MODALITA SPECIFICHE , NON SIA ATTA AD INDURRE IN ERRORE L ' ACQUIRENTE .
NEL PROCEDIMENTO 94/82 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL GIUDICE DI POLIZIA ECONOMICA PRESSO L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ARNHEM NELLA CAUSA PENALE PROMOSSA CONTRO
DE KIKVORSCH GROOTHANDEL-IMPORT-EXPORT BV ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , ONDE POTER STATUIRE SULLA COMPATIBILITA CON GLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO CEE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL DECRETO OLANDESE SULLA BIRRA DEL 1976 ,
1 CON SENTENZA 28 DICEMBRE 1981 , PERVENUTA ALLA CANCELLERIA IL 22 MARZO 1982 , IL GIUDICE DI POLIZIA ECONOMICA PRESSO L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ARNHEM HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE , AL FINE DI POTER VALUTARE LA COMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL BIERVERORDENING ( DECRETO SULLA BIRRA ) OLANDESE DEL 1976 , EMANATO DAL PRODUKTSCHAP VOOR BIER ( VERORDENINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIE DEL 31 AGOSTO 1976 ).
2 DETTA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE PROMOSSO CONTRO UN IMPORTATORE DI BIRRA , AL QUALE SI FA CARICO DI AVER MESSO IN COMMERCIO NEI PAESI BASSI BIRRA IMPORTATA DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DENOMINATA ' BERLINER KINDL WEISSE BIER ' , IL CUI GRADO DI ACIDITA SUPERA IL LIMITE STABILITO DALL ' ART . 6 , N . 4 , DEL MENZIONATO DECRETO , CHE NON E STATA FABBRICATA SECONDO IL PROCEDIMENTO PRESCRITTO DALL ' ART . 1 , LETT . J ), PER LA PRODUZIONE DELLE BIRRE COSIDDETTE ' ACIDE ' E SULLA CUI ETICHETTA E INDICATA LA DENSITA PRIMITIVA , IN CONTRASTO CON L ' ART . 7 , N . 3 , DELLO STESSO DECRETO .
3 PER QUANTO CONCERNE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL ' ACIDITA , RISULTA DAL FASCICOLO , COMPLETATO NEL CORSO DELLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE , CHE IL DECRETO E STATO EMANATO PER L ' ATTUAZIONE DELLA DECISIONE 31 AGOSTO 1973 DEL COMITATO DEI MINISTRI DELL ' UNIONE ECONOMICA BENELUX , CONCERNENTE L ' ARMONIZZAZIONE DELLE NORMATIVE SULLA BIRRA ( TESTI BASE BENELUX , 1973/74 , PAGG . 1680 E SEGG .), E CHE LA PARTE PERTINENTE DEL REGOLAMENTO ALLEGATO A QUESTA DECISIONE MIRA A DEFINIRE I VARI TIPI DI BIRRA PRODOTTI TRADIZIONALMENTE NEI PAESI DEL BENELUX ED A GARANTIRNE IL GUSTO CARATTERISTICO .
4 IL DIVIETO DI MENZIONARE LA DENSITA PRIMITIVA DELLA BIRRA SUL CONTENITORE PRECONFEZIONATO O SULL ' ETICHETTA APPOSTA SU DI ESSO E STATO TRATTO DAL ' VERORDENING VERBOD VERMELDING STAMWURTGEHALTE VAN BIER ' ( DECRETO CHE VIETA LA MENZIONE DELLA DENSITA PRIMITIVA DELLA BIRRA ) DEL 1964 . ESSO E CONNESSO CON L ' OBBLIGO DI INDICARE IL CONTENUTO DI ALCOOL SULLA CONFEZIONE , SANCITO DALL ' ART . 14 , N . 1 , LETT . B ), DELLA ' DRANK- EN HORECAWET ' ( LEGGE SULLE BEVANDE E SUI BAR , ALBERGHI E RISTORANTI ) DEL 7 DICEMBRE 1964 ( STBL 386 ). EMERGE INFATTI DAL FASCICOLO CHE IL PRODUKTSCHAP HA VOLUTO EVITARE IL RISCHIO DI CONFUSIONE TRA QUESTE INDICAZIONI CHE , NEI PAESI BASSI , SONO ENTRAMBE ESPRESSE DI REGOLA IN PERCENTUALI .
5 QUESTO E LO SFONDO DELLA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE DAL GIUDICE DI POLIZIA ECONOMICA E INTESA , IN SOSTANZA , A STABILIRE SE L ' ESTENSIONE DI NORME NAZIONALI DI DIVIETO , COME QUELLE SOPRA DESCRITTE , ALLA BIRRA IMPORTATA DA UN ALTRO STATO MEMBRO , NEL QUALE ESSA SIA LECITAMENTE PRODOTTA E MESSA IN COMMERCIO , DEBBA ESSERE CONSIDERATA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE , VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
6 PRIMA DI RISOLVERE LA QUESTIONE DEL GIUDICE A QUO , VA RICORDATO CHE , COME LA CORTE HA RIPETUTAMENTE AFFERMATO SIN DALLA SENTENZA 20 FEBBRAIO 1979 ( CAUSA 120/78 , REWE , RACC . PAG . 649 ), IN MANCANZA DI UNA NORMATIVA COMUNE SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI CUI SI TRATTA , GLI OSTACOLI CHE RISULTANO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DA DISPARITA TRA LE NORMATIVE NAZIONALI DEVONO ESSERE ACCETTATI QUALORA TALE DISCIPLINA , CHE SI APPLICHI INDISTINTAMENTE AI PRODOTTI NAZIONALI E AI PRODOTTI IMPORTATI , POSSA ESSERE GIUSTIFICATA IN QUANTO NECESSARIA PER RISPONDERE AD ESIGENZE IMPERATIVE ATTINENTI , TRA L ' ALTRO , ALLA LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI ED ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI .
7 OCCORRE PERTANTO ACCERTARE SE L ' ESTENSIONE AI PRODOTTI IMPORTATI DI DISPOSIZIONI COME QUELLA DI CUI SI DISCUTE NELLA CAUSA PRINCIPALE SIA ATTA AD OSTACOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI TRA GLI STATI MEMBRI E , SE DEL CASO , IN QUALE MISURA OSTACOLI DEL GENERE SIANO GIUSTIFICATI DAI MOTIVI D ' INTERESSE GENERALE CHE SONO ALLA BASE DELLA NORMATIVA NAZIONALE . A QUESTO SCOPO E NECESSARIO ESAMINARE SEPARATAMENTE I DUE TIPI DI DIVIETO DI CUI TRATTASI NEL CASO PRESENTE .
8 L ' ESTENSIONE ALLA BIRRA IMPORTATA DI UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE VIETI LA MESSA IN COMMERCIO DI BIRRA PRIVA DEI REQUISITI RELATIVI ALL ' ACIDITA ESCLUDE CHE DELLA BIRRA LECITAMENTE PRODOTTA E SMERCIATA IN ALTRI STATI MEMBRI SIA MESSA IN COMMERCIO NELLO STATO MEMBRO CONSIDERATO . QUESTO OSTACOLO ALLA LIBERA CIR COLAZIONE DELLE MERCI TRA GLI STATI MEMBRI NON PUO ESSERE GIUSTIFICATO DALL ' INTENTO DI DEFINIRE I VARI TIPI DI BIRRA PRODOTTI TRADIZIONALMENTE IN UNA DETERMINATA PARTE DELLA COMUNITA E DI GARANTIRNE IL GUSTO CARATTERISTICO . IN PARTICOLARE , NESSUNA CONSIDERAZIONE INERENTE ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE NAZIONALE MILITA A FAVORE DI UNA NORMA CHE IMPEDISCA A QUEST ' ULTIMO DI ASSAGGIARE BIRRA PRODOTTA SECONDO PROCEDIMENTI TRADIZIONALI DIVERSI SEGUITI IN UN ALTRO STATO MEMBRO E LA CUI ETICHETTA INDICHI CHIARAMENTE CHE ESSA PROVIENE DA UN ALTRO STATO MEMBRO .
9 QUESTA PARTE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VA PERTANTO RISOLTA NEL SENSO CHE , QUALORA LA NORMATIVA RELATIVA AL COMMERCIO DELLA BIRRA EMANATA DA UNO STATO MEMBRO ALLO SCOPO DI DEFINIRE I VARI TIPI DI BIRRA PRODOTTI TRADIZIONALMENTE IN UNA DETERMINATA PARTE DELLA COMUNITA E DI GARANTIRNE IL GUSTO CARATTERISTICO VIETI LA MESSA IN COMMERCIO DI QUALSIASI BIRRA IL CUI GRADO DI ACIDITA SUPERI UN CERTO LIVELLO , A MENO CHE QUESTA BIRRA NON SIA OTTENUTA MEDIANTE PROCEDIMENTI TRADIZIONALMENTE SEGUITI IN QUESTA PARTE DELLA COMUNITA PER PRODURRE BIRRA ACIDA , L ' ESTENSIONE DI DETTO DIVIETO ALLA BIRRA LECITAMENTE PRODOTTA E MESSA IN COMMERCIO IN UN ALTRO STATO MEMBRO DEV ' ESSERE CONSIDERATA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA , VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
10 ANCHE SE L ' ESTENSIONE AI PRODOTTI IMPORTATI DEL DIVIETO DI INDICARE DETERMINATE INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE DI UN PRODOTTO NON ESCLUDE IN MODO ASSOLUTO L ' IMPORTAZIONE NELLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI DI PRODOTTI ORIGINARI DI ALTRI STATI MEMBRI , CIO NON TOGLIE CHE ESSA E ATTA A RENDERE IL LORO SMERCIO PIU DIFFICILE O PIU ONEROSO A CAUSA DELLA NECESSITA DI MODIFICARE L ' ETICHETTA CON LA QUALE IL PRODOTTO E LECITAMENTE MESSO IN COMMERCIO NELLO STATO MEMBRO IN CUI E FABBRICATO .
11 L ' ART . 30 DEL TRATTATO NON OSTA AFFATTO A CHE UNO STATO MEMBRO TUTELI I SUOI CONSUMATORI CONTRO L ' OPPOSIZIONE DI ETICHETTE ATTE AD INDURRE IN ERRORE L ' ACQUIRENTE . QUESTA TUTELA E ANZI PRESCRITTA DALL ' ART . 2 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 18 DICEMBRE 1978 , N . 79/112 , RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE LEGI SLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI L ' ETICHETTATURA E LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE NONCHE LA RELATIVA PUBBLICITA ( GU 1979 , L 33 , PAG . 1 ).
12 DETTA TUTELA DEI CONSUMATORI PUO ANCHE COMPORTARE IL DIVIETO DI FORNIRE DETERMINATE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO , SOPRATTUTTO SE TALI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE CONFUSE DAL CONSUMATORE CON ALTRE INFORMAZIONI PRESCRITTE DALLE NORME NAZIONALI . ORBENE , SE QUESTO DIVIETO VIENE APPLICATO AI PRODOTTI PROVENIENTI DA UN ALTRO STATO MEMBRO , IN MODO DA IMPORRE LA MODIFICA DELLE ETICHETTE ORIGINARIE DI DETTI PRODOTTI , E INOLTRE NECESSARIO CHE QUESTE ETICHETTE SIANO EFFETTIVAMENTE IDONEE A CREARE LA CONFUSIONE CHE LE NORME NAZIONALI MIRANO AD ESCLUDERE . LE VALUTAZIONI DI FATTO OCCORRENTI PER ACCERTARE SE ESISTA O NO QUESTO RISCHIO DI CONFUSIONE SPETTANO AL GIUDICE NAZIONALE .
13 L ' ULTIMA PARTE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DEV ' ESSERE PERTANTO RISOLTA NEL SENSO CHE L ' ESTENSIONE , DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO , DEL DIVIETO DI MENZIONARE LA DENSITA PRIMITIVA DELLA BIRRA SUL CONTENITORE PRECONFEZIONATO O SULL ' ETICHETTA SU DI QUESTO APPOSTA , ALLA BIRRA IMPORTATA DA ALTRI STATI MEMBRI , CHE RENDA NECESSARIA LA MODIFICA DELL ' ETICHETTA SOTTO LA QUALE LA BIRRA IMPORTATA E LECITAMENTE SMERCIATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE , VA CONSIDERATA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA , VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO , A MENO CHE LA SUDDETTA MENZIONE , TENUTO CONTO DELLE SUE MODALITA SPECIFICHE , NON SIA ATTA AD INDURRE IN ERRORE L ' ACQUIRENTE .
SULLE SPESE
LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI DELLA REPUBBLICA FRANCESE E DEL REGNO DEI PAESI BASSI E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),
PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL GIUDICE DI POLIZIA ECONOMICA PRESSO L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ARNHEM CON SENTENZA 28 DICEMBRE 1981 ,
DICHIARA :
1* QUALORA LA NORMATIVA RELATIVA AL COMMERCIO DELLA BIRRA EMANATA DA UNO STATO MEMBRO ALLO SCOPO DI DEFINIRE I VARI TIPI DI BIRRA PRODOTTI TRADIZIONALMENTE IN UNA DETERMINATA PARTE DELLA COMUNITA E DI GARANTIRNE IL GUSTO CARATTERISTICO VIETI LA MESSA IN COMMERCIO DI QUALSIASI BIRRA IL CUI GRADO DI ACIDITA SUPERI UN CERTO LIVELLO , A MENO CHE QUESTA BIRRA NON SIA OTTENUTA MEDIANTE PROCEDIMENTI TRADIZIONALMENTE SEGUITI IN QUESTA PARTE DELLA COMUNITA PER PRODURRE BIRRA ACIDA , L ' ESTENSIONE DI DETTO DIVIETO ALLA BIRRA LECITAMENTE PRODOTTA E MESSA IN COMMERCIO IN UN ALTRO STATO MEMBRO DEV ' ESSERE CONSIDERATA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA , VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
2*QUALORA UNA NORMATIVA DEL GENERE VIETI DI MENZIONARE LA DENSITA PRIMITIVA DELLA BIRRA SUL CONTENITORE PRECONFEZIONATO O SULL ' ETICHETTA SU DI QUESTO APPOSTA , L ' ESTENSIONE DI QUESTO DIVIETO ALLA BIRRA IMPORTATA DA ALTRI STATI MEMBRI , CHE RENDA NECESSARIA LA MODIFICA DELL ' ETICHETTA SOTTO LA QUALE LA BIRRA E LECITAMENTE SMERCIATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE , VA CONSIDERATA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA , VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO , A MENO CHE LA SUDDETTA MENZIONE , TENUTO CONTO DELLE SUE MODALITA SPECIFICHE , NON SIA ATTA AD INDURRE IN ERRORE L ' ACQUIRENTE .