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Document 61982CJ0084
Judgment of the Court of 20 March 1984. # Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities. # State aids - Textiles and clothing - Action for annulment of an authorization to grant aid - Action for failure to act. # Case 84/82.
Sentenza della Corte del 20 marzo 1984.
Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti statali - Tessili e abbigliamento - Ricorso per l'annulamento dell'autorizzazione di messa in vigore - Ricorso per carenza.
Causa 84/82.
Sentenza della Corte del 20 marzo 1984.
Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti statali - Tessili e abbigliamento - Ricorso per l'annulamento dell'autorizzazione di messa in vigore - Ricorso per carenza.
Causa 84/82.
Raccolta della Giurisprudenza 1984 -01451
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:117
SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 MARZO 1984. - REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - AIUTI STATALI - TESSILI E ABBIGLIAMENTO - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI MESSA IN VIGORE - RICORSO PER CARENZA. - CAUSA 84/82.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 01451
edizione speciale spagnola pagina 00457
edizione speciale svedese pagina 00565
edizione speciale finlandese pagina 00545
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . AIUTI ATTRIBUITI DAGLI STATI - PROGETTI DI AIUTI - ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE - FASE PRELIMINARE - OGGETTO - OBBLIGHI DELLA COMMISSIONE - TERMINE RAGIONEVOLE PER L ' ESAME - MESSA IN VIGORE DELL ' AIUTO - PREAVVISO
( TRATTATO CEE , ART . 93 , NN . 1 , 2 E 3 )
2 . AIUTI ATTRIBUITI DAGLI STATI - PROGETTI DI AIUTI - ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE - FASE PRELIMINARE E FASE CONTRADDITTORIA - CARATTERISTICHE RISPETTIVE - COMPATIBILITA DI UN AIUTO COL MERCATO COMUNE - DIFFICOLTA DI VALUTAZIONE - OBBLIGO DELLA COMMISSIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO IN CONTRADDITTORIO
( TRATTATO CEE , ART . 93 , NN . 2 E 3 )
3 . RICORSO PER CARENZA - DIFFIDA ALL ' ISTITUZIONE - INVITO ESPRESSO AD AGIRE - MANCANZA
( TRATTATO CEE , ART . 175 , 2* COMMA )
1 . LA FASE PRELIMINARE D ' ESAME DEGLI AIUTI , ISTITUITA DALL ' ART . 93 , N . 3 , HA SOLO LO SCOPO DI CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI FARSI UNA PRIMA OPINIONE SULLA COMPATIBILITA PARZIALE O TOTALE COL TRATTATO DEI PROGETTI D ' AIUTO NOTIFICATILE . LO SCOPO DI QUESTA DISPOSIZIONE , INTESA A PREVENIRE LA MESSA IN VIGORE DI AIUTI INCOMPATIBILI COL TRATTATO , IMPLICA CHE IL DIVIETO ENUNCIATO IN PROPOSITO CON L ' ULTIMA FRASE DELL ' ART . 93 , N . 3 PRODUCE I SUOI EFFETTI DURANTE LA FASE PRELIMINARE . E QUESTO IL MOTIVO PER CUI , ONDE TENER CONTO DELL ' INTERESSE DEGLI STATI MEMBRI AD ESSERE INFORMATI RAPIDAMENTE IN SETTORI IN CUI LA NECESSITA D ' INTERVENIRE PUO ASSUMERE CARATTERE D ' URGENZA , LA COMMISSIONE E TENUTA AD AGIRE PER TEMPO ; ALTRIMENTI , ALLA SCADENZA DI UN TERMINE RAGIONEVOLE , VALUTATO DALLA CORTE IN DUE MESI , LO STATO MEMBRO PUO METTERE IN VIGORE I PROVVEDIMENTI IN QUESTIONE , DOPO AVERNE DATO PREAVVISO ALLA COMMISSIONE .
LA COMMISSIONE , SE IN ESITO A QUESTO PRIMO ESAME RIMANE CONVINTA CHE IL REGIME DI AIUTI NOTIFICATO E COMPATIBILE COL TRATTATO , DEVE INFORMARNE LO STATO MEMBRO INTERESSATO . L ' AIUTO , MESSO IN VIGORE DOPO LA NOTIFICA DELLA DECISIONE POSITIVA DELLA COMMISSIONE , DIVERRA UN ' AIUTO ESISTENTE ' SOGGETTO IN QUANTO TALE ALL ' ESAME PERMANENTE AI SENSI DELL ' ART . 93 , N . 1 . QUALORA RITENGA , PER CONTRO , CHE IL REGIME DI AIUTI DI CUI TRATTASI NON E COMPATIBILE COL MERCATO COMUNE , LA COMMISSIONE E TENUTA AD AVVIARE SENZA INDUGIO LA FASE D ' ESAME CONTEMPLATA DALL ' ART . 93 , N . 2 , CHE COMPORTA L ' OBBLIGO D ' INVITARE GLI INTERESSATI A PRESENTARE LE LORO OSSERVAZIONI .
2.UNA DELLA CARATTERISTICHE PRINCIPALI CHE DIFFERENZIA LA FASE D ' ESAME DELL ' ART . 93 , N . 2 DALLA FASE PRELIMINARE DELL ' ART . 93 , N . 3 STA NELLA MANCANZA , IN QUESTA FASE INIZIALE , DI QUALSIASI OBBLIGO , PER LA COMMISSIONE , DI INVITARE GLI INTERESSATI A PRESENTARE OSSERVAZIONI PRIMA DI ADOTTARE LA SUA DECISIONE . UN SIFFATTO PROCEDIMENTO , CHE DA AGLI ALTRI STATI MEMBRI E AGLI AMBIENTI INTERESSATI LA GARANZIA DI POTER FARSI SENTIRE E CHE CONSENTE ALLA COMMISSIONE D ' ESSERE COMPLETAMENTE ILLUMINATA SUL COMPLESSO DEI DATI DEL PROBLEMA PRIMA DI ADOTTARE LA PROPRIA DECISIONE , SI DIMOSTRA PERO INDISPENSABILE NON APPENA LA COMMISSIONE SI TROVI IN DIFFICOLTA NEL VALUTARE SE UN PROGETTO D ' AIUTO SIA COMPATIBILE COL MERCATO COMUNE . SE NE DEVE DESUMERE CHE LA COMMISSIONE PUO LIMITARSI ALLA FASE PRELIMINARE DI CUI ALL ' ART . 93 , N . 3 , PER DECIDERE A FAVORE DI UN PROGETTO D ' AIUTI SOLO NEL CASO IN CUI ESSA SIA IN GRADO DI ACQUISIRE LA CONVINZIONE , IN ESITO AD UN PRIMO ESAME , CHE TALE PROGETTO E COMPATIBILE COL TRATTATO . PER CONTRO , QUALORA QUESTO PRIMO ESAME ABBIA CONVINTO LA COMMISSIONE DEL CONTRARIO , OPPURE NON LE ABBIA CONSENTITO DI SUPERARE TUTTE LE DIFFICOLTA INERENTI ALLA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA DI TALE PROGETTO COL MERCATO COMUNE , ESSA E TENUTA A CHIEDERE TUTTI I PARERI NECESSARI E AD AVVIARE A TALE SCOPO IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 93 , N . 2 .
3.LA COMMISSIONE NON E STATA PREVIAMENTE DIFFIDATA AD AGIRE , AI SENSI DELL ' ART . 175 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , QUALORA IL GOVERNO DI UNO STATO MEMBRO , PUR INFORMANDOLA CHE A SUO PARERE UN PROGETTO DI AIUTI DI UN ALTRO STATO MEMBRO ERA INCOMPATIBILE COL MERCATO COMUNE , NON LE ABBIA RIVOLTO ALCUNA ESPRESSA RICHIESTA DI AGIRE .
NELLA CAUSA 84/82
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , RAPPRESENTATA DAL SIG . MARTIN SEIDEL , ' MI- NISTERIALRAT ' PRESSO IL MINISTERO FEDERALE DELL ' ECONOMIA , ASSISTITO DAL PROF . GERHARD FELS , IN QUALITA DI AGENTI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL CANCELLIERE DELL ' AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DALLA SIG.RA MARIE- JOSEE JONCZY E DAL SIG . GOTZ ZUR HAUSEN , MEMBRI DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , IN QUALITA DI AGENTI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DELLO STESSO SERVIZIO GIURIDICO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO UN RICORSO MIRANTE , IN PRIMO LUOGO , ALL ' ANNULLAMENTO DELL ' AUTORIZZAZIONE LIMITATA AD UN ANNO CONCESSA DALLA COMMISSIONE , IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT . 92 , NN . 1 E 3 , LETT . C ), E 93 , 2A FRASE , DEL TRATTATO , AL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO QUANTO ALLA MESSA IN VIGORE DEL PIANO QUINQUENNALE DI RISTRUTTURAZIONE DELL ' INDUSTRIA BELGA NEL SETTORE TESSILE E DELL ' ABBIGLIAMENTO E , IN SECONDO LUOGO , ALLA DICHIARAZIONE DI UNA OMISSIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE IN CONTRASTO CON L ' ART . 93 , N . 3 , 2A FRASE , E N . 2 , DEL TRATTATO ,
1 CON RICORSO PROPOSTO IL 9 MARZO 1982 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA HA CHIESTO ALLA CORTE :
1 ) DI ANNULLARE , A NORMA DELL ' ART . 173 , 1* COMMA , DEL TRATTATO , L ' AUTORIZZAZIONE , LIMITATA AD UN ANNO , CONCESSA DALLA COMMISSIONE AL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO , A METTERE IN VIGORE IL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELL ' INDUSTRIA TESSILE E DELL ' ABBIGLIAMENTO , NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE IL 28 LUGLIO 1980 , PER CONTRASTO CON GLI ARTT . 93 , N . 3 , SECONDA FRASE , E 92 , NN . 1 E 3 , LETT . C ), DEL TRATTATO ;
2)IN SUBORDINE , DI DICHIARARE , A NORMA DELL ' ART . 175 DEL TRATTATO CEE , CHE LA COMMISSIONE HA VIOLATO GLI ARTT . 92 , NN . 1 E 3 , E 93 , N . 3 , SECONDA FRASE DELLO STESSO TRATTATO , IN QUANTO HA OMESSO , IN PRIMO LUOGO , DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO PRINCIPALE D ' ESAME DI CUI ALL ' ART . 93 , N . 2 , E IN SECONDO LUOGO , DI DICHIARARE FORMALMENTE CHE IL PIANO BELGA E INCOMPATIBILE COL MERCATO COMUNE .
2 CON LETTERE DATATE 28 LUGLIO E 11 AGOSTO 1980 , IL GOVERNO BELGA COMUNICAVA LE LINEE GENERALI DI UN PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELL ' INDUSTRIA TESSILE E DELL ' ABBIGLIAMENTO . CONSIDERANDO TALE PROGETTO D ' AIUTI NOTIFICATO AI SENSI DELL ' ART . 93 , N . 3 , DEL TRATTATO , LA COMMISSIONE , CON LETTERA 15 SETTEMBRE 1980 , CHIEDEVA AL GOVERNO BELGA DI FORNIRLE DATI ULTERIORI , DI CUI ESSA VENIVA IN POSSESSO SOLO ALL ' INIZIO DEL 1981 .
3 DAL FASCICOLO RISULTA CHE L ' ESAME PRELIMINARE DEL PROGETTO D ' AIUTI DI CUI TRATTASI DAVA LUOGO AD UN AMPIO CARTEGGIO FRA LA COMMISSIONE E IL GOVERNO BELGA , CHE PORTAVA ALL ' ELABORAZIONE D ' UN NUOVO PROGETTO D ' AIUTI IL 5 AGOSTO 1981 . CON LETTERA 18 NOVEMBRE 1981 , INDIRIZZATA AL GOVERNO BELGA , LA COMMISSIONE DAVA IL NULLA OSTA ALLA MESSA IN VIGORE , PER UN ANNO , DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE , SUBORDINATAMENTE ALL ' OSSERVANZA DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI DA ESSA FISSATE ED ACCETTATE DAL GOVERNO BELGA .
4 E PACIFICO CHE LA DECISIONE IMPUGNATA E STATA ADOTTATA DOPO AVER SENTITO GLI ALTRI STATI MEMBRI , CONSULTATI NELL ' AMBITO DI RIUNIONI MULTILATERALI CHE SI TENGONO PERIODICAMENTE E SONO DEDICATE AL COMPLESSO DELLE PRATICHE IN SOSPESO . IL GOVERNO FEDERALE , IN TALE OCCASIONE , HA CHIESTO ALLA COMMISSIONE DI NON AUTORIZZARE LA MESSA IN VIGORE DI DETTO PROGETTO D ' AIUTI , CHE AVREBBE AVUTO LA SOLA CONSEGUENZA DI SPOSTARE I PROBLEMI DELL ' INDUSTRIA BELGA NELL ' INDUSTRIA CORRISPONDENTE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .
SULLA DOMANDA PRINCIPALE , INTESA ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 18 NOVEMBRE 1981
5 A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO , IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DEDUCE DUE MEZZI , E CIOE , IN PRIMO LUOGO , LA TRASGRESSIONE DELLE NORME DEL PROCEDIMENTO D ' ESAME DEGLI AIUTI POSTE DALL ' ART . 93 , NN . 2 E 3 , DEL TRATTATO E , IN SECONDO LUOGO L ' INCOMPATIBILITA COL MERCATO COMUNE DEL PIANO BELGA DI RISTRUTTURAZIONE .
SULLA TRASGRESSIONE DELLE NORME DI PROCEDURA
6 SECONDO IL GOVERNO FEDERALE , LA COMMISSIONE ERA TENUTA AD APRIRE LA FASE CONTRADDITTORIA DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DEGLI AIUTI DI CUI ALL ' ART . 93 , N . 2 , DEL TRATTATO , E NON POTEVA , COME HA FATTO , LIMITARSI ALLA FASE PRELIMINARE D ' ESAME CONTEMPLATA ALL ' ART . 93 , N . 3 .
7 A SOSTEGNO DI QUESTO MEZZO IL GOVERNO FEDERALE DEDUCE , IN PARTICOLARE , CHE LE VARIE TAPPE DELLA FASE PRELIMINARE DELL ' ESAME CONDOTTO DALLA COMMISSIONE E IL TESTO DELLA SUA DICHIARAZIONE 18 NOVEMBRE 1981 DIMOSTRANO CHE TALE ISTITUZIONE CONTINUAVA A NUTRIRE DUBBI QUANTO ALLA COMPATIBILITA DEL REGIME DI AIUTI DI CUI E CAUSA COL MERCATO COMUNE . NON ADEMPIENDO L ' OBBLIGO , CONTEMPLATO IN TAL CASO DALL ' ART . 93 , N . 3 , 2A FRASE DEL TRATTATO , DI AVVIARE LA FASE CONTRADDITTORIA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 93 , N . 2 , LA COMMISSIONE HA CONFUSO LE FINALITA E LE CARATTERISTICHE DELLE DUE FASI DEL PROCEDIMENTO D ' ESAME DEGLI AIUTI , HA ECCESSIVAMENTE PROROGATO IL TERMINE PER L ' ACCERTAMENTO CUI ESSA POTEVA PROCEDERE NELLA FASE PRELIMINARE ED HA VIOLATO L ' OBBLIGO , POSTO A SUO CARICO DALL ' ART . 93 , N . 2 , DI CONSULTARE GLI ALTRI STATI MEMBRI NONCHE GLI AMBIENTI ECONOMICI E SOCIALI INTERESSATI DELLA COMUNITA .
8 SECONDO LA COMMISSIONE , L ' APERTURA DELLA FASE PRINCIPALE DEL PROCEDIMENTO E NECESSARIA , SECONDO L ' ART . 93 , N . 3 , SOLO SE , ALLA FINE DELL ' ESAME PRELIMINARE , IL PROGETTO NOTIFICATO VIENE CONSIDERATO INCOMPATIBILE COL MERCATO COMUNE . TUTTAVIA IL TERMINE ENTRO IL QUALE SI DEVE PROCEDERE A TALE ESAME COMINCIA A DECORRERE SOLO DAL MOMENTO IN CUI ESSA E IN GRADO DI PRENDERE POSIZIONE SUL PROGETTO D ' AIUTI NOTIFICATO , CIOE DOPO CHE ABBIA OTTENUTO INDISPENSABILI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E STABILITO , CON LO STATO MEMBRO INTERESSATO , UTILI CONTATTI , CHE POSSANO EVENTUALMENTE PORTARE ALL ' ELEBORAZIONE D ' UN REGIME D ' AIUTI MODIFICATO . QUESTO STESSO TERMINE COMINCIA A DECORRERE , PER CONTRO , SIN DALLA NOTIFICA DEL PROGETTO D ' AIUTI , QUALORA LA COMMISSIONE NON SI PRONUNCI .
9 VA RICORDATO CHE L ' ART . 93 , N . 3 , DEL TRATTATO RECITA :
' ALLA COMMISSIONE SONO COMUNICATI , IN TEMPO UTILE PERCHE PRESENTI LE SUE OSSERVAZIONI , I PROGETTI DIRETTI A ISTITUIRE O MODIFICARE AIUTI . SE RITIENE CHE UN PROGETTO NON SIA COMPATIBILE COL MERCATO COMUNE A NORMA DELL ' ART . 92 , LA COMMISSIONE INIZIA SENZA INDUGIO LA PROCEDURA PREVISTA DAL PARAGRAFO PRECEDENTE . LO STATO MEMBRO INTERESSATO NON PUO DARE ESECUZIONE ALLE MISURE PROGETTATE PRIMA CHE TALE PROCEDURA ABBIA CONDOTTO A UNA DECISIONE FINALE ' .
10 IN MANCANZA DI REGOLAMENTI D ' ATTUAZIONE DI TALI DISPOSIZIONI , CHE , IN FORZA DELL ' ART . 94 DEL TRATTATO , SPETTA AL CONSIGLIO EMANARE , LA CORTE HA GIA AVUTO OCCASIONE DI PRECISARE LO SCOPO E LA PORTATA DELL ' ART . 93 , N . 3 .
11 AD ESEMPIO , CON LE SENTENZE 11 DICEMBRE 1973 ( LORENZ , CAUSA 120/73 , RACC . 1973 , PAG . 1471 ; MARKMANN , CAUSA 121/73 , RACC . 1973 , PAG . 1495 ; NORDSEE , CAUSA 122/73 , RACC . 1973 , PAG . 1511 ; LOHREY , CAUSA 141/73 , RACC . 1973 , PAG . 1527 ), LA CORTE HA AMMESSO CHE LA FASE PRELIMINARE D ' ESAME DEGLI AIUTI , ISTITUITA DALL ' ART . 93 , N . 3 , HA SOLTANTO LO SCOPO DI CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI FORMARSI UNA PRIMA OPINIONE SULLA COMPATIBILITA PARZIALE O TOTALE COL TRATTATO DEI PROGETTI D ' AIUTO NOTIFICATILE . LO SCOPO DI QUESTA NORMA , INTESA A PREVENIRE LA MESSA IN VIGORE D ' AIUTI INCOMPATIBILI COL TRATTATO , IMPLICA CHE IL DIVIETO ENUNCIATO IN PROPOSITO CON L ' ULTIMA FRASE DELL ' ART . 93 , N . 3 , PRODUCE I SUOI EFFETTI DURANTE LA FASE PRELIMINARE . E QUESTO IL MOTIVO PER CUI , ONDE TENER CONTO DELL ' INTERESSE DEGLI STATI MEMBRI AD ESSERE INFORMATI RAPIDAMENTE IN SETTORI IN CUI LA NECESSITA D ' INTERVENIRE PUO ASSUMERE CARATTERE D ' URGENZA , LA COMMISSIONE E TENUTA AD AGIRE PER TEMPO ; ALTRIMENTI , ALLA SCADENZA DI UN TERMINE RAGIONEVOLE , VALUTATO DALLA CORTE IN DUE MESI , LO STATO MEMBRO PUO , DANDONE PREAVVISO ALLA COMMISSIONE , METTERE IN VIGORE I PROVVEDIMENTI IN QUESTIONE .
12 SECONDO LA STESSA GIURISPRUDENZA , LA COMMISSIONE SE IN ESITO A QUESTO PRIMO ESAME RIMANE CONVINTA CHE IL REGIME D ' AIUTI NOTIFICATO E COMPATIBILE COL TRATTATO , DEVE INFORMARNE LO STATO MEMBRO INTERESSATO . L ' AIUTO IN QUESTIONE , MESSO IN VIGORE DOPO LA NOTIFICA DELLA DECISIONE POSITIVA DELLA COMMISSIONE , DIVERRA UN ' AIUTO ESISTENTE ' , SOGGETTO IN QUANTO TALE ALL ' ESAME PERMANENTE AI SENSI DELL ' ART . 93 , N . 1 . QUALORA RITENGA , PER CONTRO , CHE IL REGIME D ' AIUTI DI CUI TRATTASI NON SIA COMPATIBILE COL MERCATO COMUNE , LA COMMISSIONE E TENUTA AD AVVIARE SENZA INDUGIO LA FASE D ' ESAME CONTEMPLATA DALL ' ART . 93 , N . 2 , CHE COMPORTA L ' OBBLIGO DI INVITARE GLI INTERESSATI A PRESENTARE LE LORO OSSERVAZIONI .
13 GLI ARGOMENTI SVOLTI NEL CASO DI SPECIE DAL GOVERNO FEDERALE INDUCONO LA CORTE A PRECISARE , INOLTRE , CHE UNA DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI CHE DIFFERENZIA LA FASE D ' ESAME DELL ' ART . 93 , N . 2 , DALLA FASE INIZIALE , DI QUALSIASI OBBLIGO , PER LA COMMISSIONE , DI INVITARE GLI INTERESSATI A PRESENTARE LE LORO OSSERVAZIONI PRIMA DI ADOTTARE LA SUA DECISIONE . UN SIFFATTO PROCEDIMENTO , CHE DA AGLI ALTRI STATI MEMBRI E AGLI AMBIENTI INTERESSATI LA GARANZIA DI POTER FARSI SENTIRE E CHE CONSENTE ALLA COMMISSIONE D ' ESSERE COMPLETAMENTE ILLUMINATA SUL COMPLESSO DEI DATI DEL PROBLEMA PRIMA DI ADOTTARE LA PROPRIA DECISIONE , SI DIMOSTRA PERO INDISPENSABILE NON APPENA LA COMMISSIONE SI TROVI IN DIFFICOLTA NEL VALUTARE SE UN PROGETTO D ' AIUTO SIA COMPATIBILE COL MERCATO COMUNE . SE NE DEVE DESUMERE CHE LA COMMISSIONE PUO LIMITARSI ALLA FASE PRELIMINARE DI CUI ALL ' ART . 93 , N . 3 , PER DECIDERE A FAVORE DI UN PROGETTO D ' AIUTI SOLO NEL CASO IN CUI ESSA SIA IN GRADO DI ACQUISIRE LA CONVINZIONE , IN ESITO AD UN PRIMO ESAME , CHE TALE PROGETTO E COMPATIBILE COL TRATTATO . PER CONTRO , QUALORA QUESTO PRIMO ESAME ABBIA CONVINTO LA COMMISSIONE DEL CONTRARIO , OPPURE NON LE ABBIA CONSENTITO DI SUPERARE TUTTE LE DIFFICOLTA INERENTI ALLA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA DI TALE PROGETTO COL MERCATO COMUNE , ESSA E TENUTA A CHIEDERE TUTTI I PARERI NECESSARI E AD AVVIARE A TALE SCOPO , IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 93 , N . 2 .
14 L ' APPLICAZIONE DI QUESTI PRINCIPI AI FATTI DI CAUSA PORTA A CONSTATARE , IN PRIMO LUOGO , CHE LA COMMISSIONE NON HA POTUTO ACCETTARE IL PIANO BELGA NEI TERMINI IN CUI LE ERA STATO NOTIFICATO , ED E STATA INDOTTA AD AVVIARE COL GOVERNO BELGA APPROFONDITE TRATTATIVE BILATERALI DIRETTE AD APPORTARE AL PROGETTO INIZIALE MODIFICHE SOSTANZIALI ATTE A RENDERLO COMPATIBILE COL MERCATO COMUNE . PER QUESTO IL GOVERNO BELGA HA ACCETTATO , FRA L ' ALTRO , DI MODIFICARE TUTTE LE MODALITA DI FINANZIAMENTO DEL PIANO , DI VIETARE AI BENIFICIARI DELLO STESSO PIANO QUALSIASI CUMULO CON ALTRI PROVVEDIMENTI D ' AIUTO , DI ESCLUDERE DAL SUO CAMPO D ' APPLICAZIONE TALUNI RAMI DELL ' INDUSTRIA TESSILE E DELL ' ABBIGLIAMENTO E DI NOTIFICARE , IN VIA PRELIMINARE , ALLA COMMISSIONE TUTTI I PROVVEDIMENTI D ' AIUTO PREVISTI A FAVORE D ' IMPRESE APPARTENENTI AD ALTRI IL CUI ELENCO E STATO FISSATO DI COMUNE ACCORDO .
15 IL SECONDO LUOGO , SI DEVE RILEVARE CHE , A CAUSA DI QUESTE TRATTATIVE , FRA LA NOTIFICA DEL PROGETTO D ' AIUTI E LA DECISIONE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE E INTERCORSO UN PERIODO DI 16 MESI , DI GRAN LUNGA SUPERIORE AL TEMPO NORMALMENTE NECESSARIO PER UN PRIMO ESAME OPERATO NELL ' AMBITO DEL SUMMENZIONATO ART . 93 , N . 3 .
16 INFINE , SI DEVE OSSERVARE CHE LA COMMISSIONE , PUR SE ALLA FINE HA ACCETTATO DI AMMETTERE LA COMPATIBILITA COL MERCATO COMUNE DEL PIANO BELGA MODIFICATO , NON HA PER QUESTO RITENUTO CHE SIANO RISOLTE TUTTE LE DIFFICOLTA . NELLA CONTROVERSA DECISIONE DEL 18 NOVEMBRE 1981 , LA COMMISSIONE HA INFATTI DICHIARATO CHE , MALGRADO LE RILEVANTI MODIFICHE APPORTATE AL PIANO INIZIALE , ESSA ' RESTA MOLTO PREOCCUPATA PER QUANTO RIGUARDA GLI EFFETTI CHE L ' APPLICAZIONE DEL PIANO POTRA AVERE SULLA CONCORRENZA NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA ' , E NE HA QUINDI LIMITATO LA DURATA AD UN SOLO ANNO .
17 I VARI ELEMENTI DI FATTO SOPRA RILEVATI INDUCONO AD AMMETTERE CHE , NEL CASO DI SPECIE , LA COMMISSIONE HA INCONTRATO GRAVI DIFFICOLTA NELL ' ESAME DELLA COMPATIBILITA COL TRATTATO DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELL ' INDUSTRIA BELGA DEL SETTORE TESSILE E DELL ' ABBIGLIAMENTO , AD ESSA NOTIFICATO IL 28 LUGLIO E L ' 11 AGOSTO 1980 . LA COMMISSIONE ERA QUINDI TENUTA , PRIMA DI ADOTTARE LA DECISIONE , AD AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONI DI CUI ALL ' ART . 93 , N . 2 .
18 BENCHE SIA ESATTO CHE LA COMMISSIONE AVEVA INFORMATO GLI ALTRI STATI MEMBRI DELL ' ANDAMENTO DELLE SUE TRATTATIVE COL GOVERNO BELGA NEL CORSO DI RIUNIONI MULTILATERALI , DALLE DISCUSSIONI CHE HANNO AVUTO LUOGO DINANZI DALLA CORTE RISULTA TUTTAVIA CHE TALI CONSULTAZIONI NON OFFRIVANO NE PER GLI INTERESSATI , NE PER LA STESSA COMMISSIONE , LE MEDESIME GARANZIE ED I MEDESIMI VANTAGGI OFFERTI DALLE CONSULTAZIONI UFFICIALI DI CUI ALL ' ART . 93 , N . 2 .
19 TENUTO CONTO DI QUANTO PRECEDE , SI DEVE AMMETTERE CHE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 18 NOVEMBRE 1981 E INFICIATA DA UN SOSTANZIALE VIZIO DI PROCEDURA E CHE , PER QUESTO MOTIVO , SENZA CHE SIA NECESSARIO ESAMINARE L ' ALTRO MEZZO DEDOTTO NEL RICORSO , ESSA DEV ' ESSERE ANNULLATA .
SULLA DOMANDA FORMULATA IN SUBORDINE , COL RICORSO PER CARENZA
20 VA OSSERVATO CHE QUESTA DOMANDA SUBORDINATA E STATA PRESENTATA PER IL CASO IN CUI LA CORTE ANNULLASSE LA CONTROVERSA DECISIONE 18 NOVEMBRE 1981 PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI PROCEDURA E NON SI PRONUNCIASSE SUL MEZZO SOSTANZIALE , RELATIVO ALL ' INCOMPATIBILITA DEL PIANO BELGA DI RISTRUTTURAZIONE COL MERCATO COMUNE . DATO CHE QUESTA IPOTESI SI E REALIZZATA , OCCORRE STATUIRE SULLA SUDDETTA DOMANDA MALGRADO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA .
21 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE IL RICORSO PER CARENZA E IRRICEVIBILE , DATO CHE NON SONO SODDISFATTE LE CONDIZIONI POSTE IN PROPOSITO DALL ' ART . 175 DEL TRATTATO .
22 IL GOVERNO TEDESCO FA VALERE CHE , IN PRIMO LUOGO , NEL CORSO DELLA RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 1981 FRA IL MINISTRO FEDERALE TEDESCO DELL ' ECONOMIA E IL COMMISSARIO RESPONSABILE DELLA CONCORRENZA ESSO HA FATTO PRESENTE A QUEST ' ULTIMO CHE SI ASPETTAVA CHE IL PIANO BELGA DI RISTRUTTURAZIONE VENISSE DICHIARATO INCOMPATIBILE COL MERCATO COMUNE , E CHE , IN SECONDO LUOGO , LA LETTERA 7 GENNAIO 1982 CON CUI LA COMMISSIONE HA COMUNICATO A TUTTI GLI STATI MEMBRI LA LETTERA INVIATA IL 18 NOVEMBRE PRECEDENTE AL GOVERNO BELGA NON PUO CONSIDERARSI UNA PRESA DI POSIZIONE AI SENSI DELL ' ART . 175 DEL TRATTATO .
23 A TERMINI DELL ' ART . 175 , 2* COMMA , IL RICORSO PER CARENZA ' E RICEVIBILE SOLTANTO QUANDO L ' ISTITUZIONE IN CAUSA SIA STATA PREVENTIVAMENTE RICHIESTA DI AGIRE ' . ORBENE , DAGLI ATTI DEL FASCICOLO RISULTA CHE IL GOVERNO FEDERALE , PUR AVENDO ESPRESSO IL PARERE CHE IL PIANO BELGA FOSSE INCOMPATIBILE COL MERCATO COMUNE , NON HA RIVOLTO ALLA COMMISSIONE ALCUNA ESPRESSA RICHIESTA DI AGIRE . LA PRIMA CONDIZIONE POSTA DALL ' ART . 175 RESTA QUINDI INSODDISFATTA .
24 SI DEVE PERCIO AMMETTERE CHE LA DOMANDA FORMULATA IN SUBORDINE , COL RICORSO PER CARENZA , E IRRICEVIBILE .
SULLE SPESE
25 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .
26 LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE ; LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 18 NOVEMBRE 1981 E ANNULLATA .
2*PER IL RESTO , IL RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E RESPINTO .
3*LA COMMISSIONE E CONDANNATA ALLE SPESE .