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Document 61982CC0086

    Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 13 luglio 1983.
    Hasselblad (GB) Limited contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - pratica concordata.
    Causa 86/82.

    Raccolta della Giurisprudenza 1984 -00883

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:204

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

    SIR GORDON SLYNN

    DEL 13 LUGLIO 1983 ( 1 )

    Signor Presidente,

    signori Giudici,

    Nella presente controversia, la ricorrente, una società di diritto britannico (la «HGB»), chiede l'annullamento degli artt. 1, 2, 3 e 8 di una decisione della Commissione emanata il 2 dicembre 1981.

    Gli antefatti della controversia possono essere descritti in breve.

    Una società svedese, la Victor Hasselblad Aktiebolag (in prosieguo: «VHAB»), fabbrica e fornisce materiale fotografico («materiale Hasselblad») che, per quanto riguarda la Comunità, viene distribuito tramite un certo numero di distributori esclusivi autonomi nominati dalla VHAB in ciascuno Stato membro (eccetto il Lussemburgo). La HGB è il distributore esclusivo per il Regno Unito: trattasi di una società autonoma, non appartenente alla VHAB. Nel 1965 la VHAB notificava alla Commissione un contratto tipo di distribuzione esclusiva. Nel dicembre 1976, la Commissione rendeva note alla VHAB le sue obiezioni nei confronti di due clausole del contratto. Con lettera 10 febbraio 1977, la VHAB si impegnava nei confronti della Commissione a modificare il contratto conformemente ai rilievi mossi dalla Commissione. Veniva formulata una nuova versione del contratto di distribuzione esclusiva che veniva notificata alla Commissione nel 1978. Con lettera 20 febbraio 1979, la Commissione informava la VHAB che detto contratto rientrava nell'ambito di applicazione dell'esenzione per categorie di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CEE resa possibile a norma del regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67 (GU 1967, pag. 849). Il contratto di distribuzione esclusiva stipulato fra la VHAB e la HGB nel 1975 non corrispondeva però al contratto tipo notificato ma differiva sotto svariati aspetti da esso. Tale contratto con la HGB veniva modificato il 20 novembre 1977 e notificato alla Commissione il 25 gennaio 1980.

    Fra tutti i distributori della Comunità, la HGB era la sola ad avere istituito un sistema di distribuzione selettivo. In base ad un accordo tipo di rivendita venivano nominati dei rivenditori autorizzati che rimanevano vincolati alle clausole contenute nello stesso. Quest'ultimo veniva modificato nel 1978 e introdotto progressivamente dall'aprile dello stesso anno. Alla fine dell'anno esso vincolava tutti i rivenditori autorizzati. Esso veniva notificato alla Commissione nel dicembre 1979 per quanto risulti che la Commissione ne abbia accusato ricevuta il 25 gennaio 1980.

    Uno dei rivenditori autorizzati della HGB era la società «Camera Care», registrata in Irlanda del Nord. Risulta che essa ha sottoscritto l'accordo di rivendita il 7 gennaio 1976. Con lettera 13 febbraio 1978 la HGB risolveva, con tre mesi di preavviso, l'accordo di rivendita. Non è contestato che la HGB abbia successivamente preso iniziative dirette ad impedire alla Camera Care di ricevere forniture di materiale Hasselblad ottenendo in ciò la collaborazione della VHAB che contattava gli altri distributori esclusivi. La Camera Care tentava di ottenere forniture dai distributori esclusivi irlandese («Ilford»), francese («Telos») e belga («Prolux»). In ognuno di questi casi è provato che la HGB o la VHAB dissuadevano i distributori esclusivi dalľeffettuare forniture nei confronti della Camera Care. Tali fatti avvenivano fra la data di risoluzione dell'accordo di rivendita con la Camera Care e l'inizio del 1979. La Commissione veniva inoltre a conoscenza del fatto che, nel 1974, erano stati fatti tentativi per impedire ad un rivenditore belga di ricevere forniture di materiale Hasselblad dal distributore esclusivo francese (il «caso Makro»).

    Dopo aver eseguito i propri accertamenti, la Commissione perveniva alla conclusione che fra la VHAB, la HGB e cinque altri distributori esclusivi si era verificata una pratica concordata diretta ad impedire, limitare o scoraggiare le esportazioni di materiale Hasselblad fra gli Stati membri. Nell'art. 1 della decisione tale pratica concordata veniva dichiarata contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato. Nell'art. 2 veniva constatato che i contratti di distribuzione esclusiva stipulati con la HGB e gli altri distributori esclusivi interessati costituivano anch'essi infrazioni dell'art. 85, n. 1, «nella misura in cui concedono un'esclusiva per la distribuzione dei prodotti Hasselblad» e veniva rifiutava l'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3. Nell'art. 3 della decisione veniva constatato che il sistema di distribuzione selettiva praticato dalla HGB costituisce un'infrazione dell'art. 85, n. 1 e veniva rifiutata l'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3. Nell'art. 8 la Commissione infliggeva ammende alle imprese interessate. L'ammenda inflitta alla HGB ammontava a 165000 ECU.

    La HGB (la sola impresa sanzionata dalla Commissione ad aver impugnato la decisione) chiede che le suddette disposizioni della decisione vengano annullate nella misura in cui la riguardano. Essa deduce diversi mezzi che è opportuno trattare in capi separati.

    1. Vizi di procedura

    L'assunto della HGB secondo cui la decisione della Commissione è inficiata da vizi di procedura è concentrato su due argomenti:

    1)

    nelľeffettuare i suoi accertamenti la Commissione è tenuta ad agire con correttezza e obiettività; la Commissione è venuta meno a questo principio constatando e prendendo in considerazione solo gli elementi di prova sfavorevoli alla HGB;

    2)

    la Commissione, pur essendo tenuta a formulare, nelle sue decisioni, i motivi che la portano a respingere una prova addotta a discolpa dell'impresa oggetto di accertamenti ha trasgredito tale obbligo.

    Naturalmente la Commissione deve condurre correttamente il procedimento che sfocia nell'adozione della sua decisione, mantenendosi aperta, nel trattare il caso, a tutte le prove e a tutti gli argomenti che possono esserle sottoposti. Se fosse provato che la Commissione aveva precostituito fin dall'inizio la sua decisione così da seguire la procedura per mere esigenze di forma, senza occuparsi della questione, sussisterebbero motivi di annullamento della decisione stessa: il diritto di audizione, assicurato dall'art. 19 del regolamento n. 17 (GU 1962, pag. 204) e i principi generali del diritto comunitario non sarebbero sotto nessun profilo effettivamente rispettati se la Commissione tenesse un atteggiamento di preclusione a qualunque discussione. La HGB sostiene in sostanza che tale situazione si è verificata nella fattispecie e, a sostegno del proprio assunto, si è richiamata 1) ad analogie fra i fatti esposti dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti e quelli descritti nella decisione stessa, e 2) all'asserita mancata trattazione da parte della Commissione, nella decisione, del punto di vista espresso dalla HGB.

    Che i fatti constatati nella decisione siano gli stessi descritti nella comunicazione degli addebiti non significa però che la Commissione non abbia preso in considerazione gli argomenti contrari. Non condivido la tesi della HGB secondo cui la Commissione ha trascurato, invece di confutare, le prove e gli argomenti addotti dalla stessa HGB.

    Lo scopo dell'obbligo, sancito dall'art. 190 del Trattato, di motivazione delle decisioni è quello di fornire agli interessati elementi sufficienti per consentir loro di accertare se la decisione sia legittima o sia viziata in diritto e per mettere in grado la Corte di sindacarne la legittimità.

    Tuttavia la Corte ha più volte dichiarato che la Commissione non è tenuta a discutere tutti i punti di diritto e di fatto sollevati né a motivare il rigetto degli argomenti svolti dinanzi ad essa dalle parti (vedi, ad esempio, cause 56 e 58/65, Consten e Grundig/Commissione, Race. 1966, pagg. 457 e 516, causa 41/69, ACF Cbemiefarma/Commissione, Race. 1970, pag. 661, punto 77 della motivazione, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Race. 1982, pag. 749, punto 18 della motivazione e sentenza 2 marzo 1983, causa 7/82, GVL/Commissione, Race. 1983, pag. 483, punto 12 della motivazione).

    Ciò che importa è che la Commissione esponga gli elementi di fatto e di diritto su cui è basata la decisione, onde consentirne il sindacato giurisdizionale. La Commissione deve operare accertamenti di fatto piuttosto che esporre necessariamente le divergenti tesi svolte a riprova dei fatti. Possono esservi casi in cui la correttezza richiede che entrambe le posizioni vengano riferite ed esaminate: è comunque un atteggiamento alquanto sprezzante il fatto di non fare cenno dei principali punti di vista espressi dall'impresa oggetto di accertamenti anche quando essi vengono rigettati. A mio parere è preferibile esporre brevemente i motivi del rigetto dei principali punti di vista anche se non è necessario che siano trattati tutti gli argomenti svolti. Nella presente controversia appare evidente che, dove esisteva un contrasto, i punti di vista della HGB sono stati implicitamente rigettati e io non ritengo che la HGB sia riuscita a dimostrare che la motivazione sia carente o insufficiente così da giustificare l'intervento della Corte.

    Per questi motivi, il primo mezzo dedotto dalla HGB va respinto. Altrove, nelle osservazioni scritte, la HGB ha sostenuto che la Commissione, negli accertamenti, ha utilizzato corrispondenza riservata ed ha divulgato informazioni riservate in violazione dei suoi obblighi ai sensi dell'art. 20, n. 2, del regolamento n. 17. Nel ricorso manca una formale domanda di annullamento della decisione per l'una o l'altra di queste circostanze. In ogni caso, né ľuna né l'altra basterebbero, a mio parere, per giustificare l'annullamento.

    2. Il mercato di cui trattasi e gli effetti sugli scambi e sulla concorrenza

    (a)

    La HGB contesta la definizione della Commissione del mercato di cui è causa allo scopo di dimostrare che la quota di mercato occupata dagli apparecchi fotografici Hasselblad è troppo esigua perché qualsiasi pratica restrittiva a cui la HGB partecipasse abbia potuto avere un rilevante effetto sulla concorrenza nel Regno Unito o sugli scambi fra Stati membri.

    Nella decisione, la Commissione ha definito il mercato de quo come il «mercato degli apparecchi fotografici reflex di formato medio» escludendo quindi tutti gli apparecchi fotografici da 35 mm. Successivamente, essa era disposta ad ammettere che il mercato potesse comprendere alcuni apparecchi fotografici da 35 mm. Nel ricorso, la HGB ha sostenuto la tesi secondo cui gli apparecchi fotografici da 35 mm si ponevano seriamente in concorrenza con gli apparecchi fotografici di formato medio ed ha prodotto, a sostegno del proprio assunto, materiale pubblicitario nonché svariate dichiarazioni di rivenditori di apparecchi fotografici e di acquirenti. Nella replica si afferma che non tutti gli apparecchi fotografici da 35 mm erano in concorrenza, ma solo modelli «sofisticati» o «altamente perfezionati» per quanto venga aggiunto che gli apparecchi fotografici reflex da 35 mm «appartengono per lo più» alla categoria degli «apparecchi fotografici da 35 mm altamente perfezionati». Infine, la HGB sostiene che il mercato de quo comprende tutti gli apparecchi fotografici formato 6x6, 6x7e6x 4,5, i Nikon F 2 e F 3, i Leica R 3 e R 4, i Canon F 1 e A 1, gli Olympus OM 2, i Contax RTS e RTS II, i Rollei SL 2000.

    Sembra che la Commissione basi la propria definizione del mercato in parte su talune dichiarazioni contenute nella relazione annuale del 1978 del gruppo di cui la VHAB fa parte, su dichiarazioni rese dalla VHAB lo stesso anno, e su dichiarazioni rese a favore della HGB nel 1979. Queste ultime, in particolare, erano dirette a informare la Commissione che la Hasselblad era in concorrenza con la Bronica, la Mamiya, la Asahi Pentax e la Rollei. La Commissione inviava un questionario a questi quattro concorrenti, chiedendo, fra l'altro, 1) se fosse identificabile un mercato per gli apparecchi fotografici formato 6x6 ovvero essi facessero parte del mercato degli apparecchi reflex a obiettivo unico di formato medio e 2) se qualche prodotto delle destinatarie fosse in diretta concorrenza col materiale Hasselblad. Dalle risposte al questionario non risulta che le imprese interpellate dalla Commissione avessero un'idea particolarmente chiara di cosa chiedesse la Commissione. Ad esempio, mentre la Commissione chiedeva se gli apparecchi fotografici 6x6 fossero considerati dalla clientela «intercambiabili» con altri apparecchi di formato medio, a quanto risulta, almeno due delle imprese avevano pensato che l'«intercambiabilità» si riferisse alla possibilità di usare obiettivi e accessori di una marca su apparecchi di una marca diversa (elemento che non è privo di rilevanza), mentre la Commissione intendeva riferirsi alla fungibilità del prodotto. Non sembra che la Commissione abbia ritenuto opportuno ampliare l'ambito delle sue indagini.

    La funzione di un apparecchio fotografico Hasselblad è quella di riprendere nature morte ed è pertanto possibile sostenere che il mercato de quo comprende tutti gli apparecchi aventi la medesima funzione. Vi sono tuttavia alcune particolarità dell'apparecchio fotografico Hasselblad che lo distinguono da altre marche in quanto determinano il tipo e le caratteristiche della natura morta che può essere ripresa. Tali particolarità possono essere individuate 1) nel formato (pellicola e dimensione della fotografia), 2) nella qualità della riproduzione, 3) nella maneggevolezza (per le sue dimensioni, il volume e la concezione base, dato che l'immagine è visibile dal di sopra mediante un vetro smerigliato posto in cima al corpo macchina, l'apparecchio Hasselblad non è adatto per scattare fotografie in determinate condizioni, ad esempio quando il soggetto è mobile) e 4) nella gamma di accessori. Inoltre, il prezzo elevato degli apparecchi Hasselblad riduce la clientela potenziale ai fotografi professionisti, agli utenti commerciali o specialisti, agli appassionati di fotografia o agli acquirenti di prestigio. I clienti appartenenti a queste categorie, eccetto l'ultima, sono probabilmente guidati nella loro scelta dell'apparecchio fotografico dall'uso al quale esso è destinato. Si deve supporre che, agli occhi dell'acquirente potenziale, solo altre marche di apparecchi che producono fotografie, e quindi siano in possesso di particolarità ampiamente analoghe o similari, siano ragionevolmente intercambiabili e siano pertanto in concorrenza in misura apprezzabile con l'apparecchio fotografico Hasselblad. La HGB ha contestato alla Commissione il fatto di non aver preso in considerazione la circostanza che gli apparecchi fotografici da 35 mm sono almeno altrettanto complessi degli apparecchi Hasselblad e si collocano allo stesso — o sovente ad un più elevato — livello di tecnologia. Ai fini della definizione del mercato de quo, nella presente controversia, questi fattori non sono a mio parere determinanti in quanto si riferiscono all'espletamento del suo compito da parte di un dato apparecchio fotografico piuttosto che alla definizione del compito stesso.

    A sostegno delle sue tesi, la HGB ha prodotto materiale pubblicitario nonché svariate dichiarazioni rese da rivenditori e da acquirenti di apparecchi fotografici. Il valore di questi documenti è stato inficiato dai cambiamenti di posizione da parte della HGB. Ad esempio, la HGB si richiama ad una lettera della british Photographie Importers Association (associazione britannica degli importatori di materiale fotografico) in cui si afferma che gli apparecchi Hasselblad debbono affrontare la concorrenza di altri apparecchi di formato medio 6 χ 6, di apparecchi da 35 mm e «anche di altri tipi». È difficile considerare tale documento come un sostegno certo dell'affermazione, fatta da ultima dalla HGB, secondo cui non tutti gli apparecchi da 35 mm sono in concorrenza con gli Hasselblad, ma solo alcuni. In ogni caso, la lettera appare basata sul raffronto tra le vendite degli apparecchi fotografici da 35 mm e 120 nel 1979. Le più dettagliate informazioni prodotte dalle parti in ordine al volume delle vendite di apparecchi fotografici che si sostiene siano in concorrenza e ai prezzi relativi sono incomplete e non forniscono utili indizi per quanto riguarda la concorrenza fra gli apparecchi stessi.

    Per quanto vi sia del vero in alcune delle critiche espresse secondo le quali la Commissione non avrebbe esaminato a fondo le caratteristiche dei vari apparecchi fotografici in esame, i dati in possesso della Corte suggeriscono, a mio parere, una definizione del mercato de quo corrispondente agli indirizzi seguiti dalla Commissione. Non sono convincenti le prove, a cui si richiama la HGB, dell'esistenza di un sufficiente grado di intercambiabilità fra apparecchi fotografici di formato medio aventi lo stesso livello o un livello ampiamente analogo a quello degli apparecchi Hasselblad e i modelli da 35 mm. Di conseguenza non ritengo che sia stato dimostrato alcun errore di diritto nel metodo d'indagine della Commissione; in base ai documenti disponibili essa poteva legittimamente giungere alle conclusioni tratte in ordine all'estensione del mercato di cui trattasi.

    Anche se il mercato dovesse essere definito così come propone la HGB, non sono persuaso che nella fattispecie si applichi il principio «de minimis». Ai fini della soluzione di questo problema è necessario considerare innumerevoli fattori quali le dimensioni in assoluto delle imprese coinvolte nella pratica restrittiva, la struttura del mercato, la portata della pratica restrittiva stessa e l'esistenza di pratiche analoghe. La HGB si è concentrata esclusivamente sulla quota di mercato spettante al materiale Hasselblad.

    La maggior parte dei dati forniti alla Corte in ordine alla quota di mercato spettante alla Hasselblad si riferiscono al mercato del Regno Unito. Vi sono cifre, su cui la Commissione e la Camera Care concordano, da cui risulta che, in termini di volume delle vendite sul mercato del Regno Unito nei tre anni 1977-1979, la HGB deteneva rispettivamente il 41 %, il 36 % e il 29,5 % del mercato de quo definito dalla Commissione. Tali cifre sottovalutano la quota di mercato spettante alla Hasselblad in quanto escludono chiaramente le vendite di materiale Hasselblad effettuate mediante tramiti diversi dalla HGB. Sono stati prodotti altri dati da cui risulta che se nella definizione del mercato fossero compresi tutti gli apparecchi fotografici 120, la quota di mercato della Hasselblad nel 1978-1979 ammonterebbe al 26,05 % in volume e al 48,52 % in valore. D'altro canto, se nella definizione del mercato rientrassero tutti gli apparecchi reflex sia da 35 mm sia 120, la quota della Hasselblad scenderebbe allo 0,597 % in volume e al 2,92 % in valore. Neppure la HGB giunge a tanto, dato che sostiene che solo alcuni apparecchi da 35 mm sono in concorrenza con la Hasselblad.

    All'udienza, l'avvocato della HGB ha dichiarato che nel 1982 la quota di mercato della HGB, come da essa definita, ammontava al 4,5 % in volume. Viene tuttavia asserito che tale cifra comprende le vendite sia di apparecchi fotografici completi, sia di corpi macchina. Escludendo questi ultimi, la quota di mercato scende al 2,6 % in volume. L'avvocato della HGB ha sottolineato che queste cifre cadevano al di sotto della soglia del 5 % di cui alla comunicazione della Commissione del 19 dicembre 1977 (GU C 313 del 29. 12. 1977, pag. 3). Non sono stati forniti dati da cui risulti la quota di mercato in valore. Dato che il materiale Hasselblad è quantitativamente scarso ma viene venduto a prezzi elevati, la differenza fra la quota di mercato in termini di volume e quella in termini di prezzo è rilevante, come può ricavarsi dagli altri dati da me menzionati. Per questo motivo, anche se le cifre addotte dalla HGB potessero essere accettate, non ritengo che possa concludersi, in base alla quota di mercato, per l'applicazione del principio «de minimis».

    b)

    Per quanto riguarda il sistema di distribuzione selettiva della HGB, non può a mio parere sostenersi seriamente che i suoi asseriti effetti restrittivi della concorrenza fossero limitati al Regno Unito. Supponendo che risponda al vero quanto accertato dalla Commissione, è assai agevole ritenere che, in questo caso, la fissazione dei prezzi, unita alle restrizioni delle esportazioni e delle importazioni parallele, possa avere un'influenza, diretta o indiretta, attuale o potenziale, sul tipo di scambi fra Stati membri.

    3. L'accordo di rivendita

    La Commissione critica le clausole 6, 23 e 28 dell'accordo tipo di rivendita ad essa notificato, la selezione quantitativa dei rivenditori e l'influenza sui prezzi di rivendita. La Commissione non ha tuttavia sanzionato con ammenda le restrizioni contenute nell'accordo di rivendita per il periodo successivo alla notificazione (vedi considerando 74 della decisione) ossia posteriore al 25 gennaio 1980.

    L'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, è stata rifiutata per il fatto che l'accordo di rivendita ledeva gli interessi dei consumatori mirando «ad una struttura dei prezzi cristallizzata e quindi a prezzi più elevati per i consumatori» (punto 71).

    La clausola 23 dell'accordo di rivendita impone taluni obblighi ai rivenditori autorizzati in ordine alla pubblicità riguardante i prodotti Hasselblad. La Commissione ha contestato la clausola 23, sub e, che dispone che il rivenditore autorizzato deve ritirare e non rinnovare «qualsiasi messaggio pubblicitario fatto dal rivenditore a cui la società (HGB) abbia notificato per iscritto le sue obiezioni». Lo stesso obbligo era inserito nell'accordo di rivendita prima della notifica. La critica della Commissione consiste nel fatto che tale obbligo consente alla HGB «di vietare iniziative pubblicitarie di rivenditori particolarmente attivi sul piano della concorrenza e delle riduzioni dei prezzi, più in particolare, di quelli che importano ma non tramite il distributore esclusivo della Hasselblad» (punto 60 della decisione). Nel controricorso la Commissione ha chiarito che il potere di vietare un messaggio pubblicitario viene considerato una restrizione della concorrenza se viene esercitato in maniera tale da impedire messaggi od offerte a prezzi bassi. Non sembra che la Commissione critichi l'uso della clausola 23, sub e, al fine di mantenere la qualità dei messaggi. A riprova del fatto che la HGB avrebbe utilizzato la clausola 23, sub e, per impedire ai rivenditori autorizzati di divulgare offerte a prezzi bassi, la Commissione fa riferimento al dissidio insorto fra la HGB e la Camera Care e sfociato nella disdetta dell'accordo di rivendita con questa stipulato.

    La clausola 28 pone la HGB in condizione di recedere dall'accordo di rivendita con comunicazione scritta. Al punto b) viene menzionato come una delle cause di recesso il trasferimento dei locali commerciali dei rivenditori autorizzati senza il previo consenso scritto della HGB. La Commissione dichiara che tale clausola mirava a proteggere le zone di vendita dei rivenditori autorizzati contro la concorrenza (punto 61 della decisione).

    La clausola 6 impone ai rivenditori di «utilizzare» il materiale Hasselblad loro fornito per la vendita al minuto o per uso professionale e li obbliga a non fornire materiale ad altri rivenditori «nel Regno Unito o altrove», senza il consenso della HGB. Si sostiene che ciò costituisce un'infrazione dell'art. 85, n. 1, in quanto impedisce le esportazioni e, per giunta, «il divieto di forniture parallele limita la concorrenza in quanto riduce seriamente la libertà economica dei rivenditori autorizzati e ne provoca la dipendenza economica» (punto 59 della decisione). La HGB sostiene la tesi secondo cui lo scopo della clausola 6 era quello di impedire ai rivenditori di vendere fuori dai locali commerciali autorizzati, ma non di impedire le esportazioni; essa era stata introdotta a seguito di proteste di rivenditori autorizzati che lamentavano di aver effettuato sforzi dispendiosi per la promozione e la dimostrazione di prodotti Hasselblad, solo per constatare che nella stessa zona altri rivenditori non autorizzati ottenevano forniture da rivenditori autorizzati operanti in altre zone. Viene negato poi che ai legali della HGB siano mai state impartite istruzioni per includere l'inciso «o altrove» nella clausola 6 all'atto della stesura dell'accordo.

    Sotto il profilo interpretativo, l'inciso «o altrove» comprende, chiaramente a mio parere, le esportazioni.

    A mio modo di vedere, la Commissione poteva legittimamente desumere dalla formulazione della clausola 6 che la HGB intendeva impedire ai propri rivenditori autorizzati di esportare materiale Hasselblad senza il suo consenso. La HGB non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare l'infondatezza di tale conclusione. Al contrario, la HGB si richiama ad una lettera in data 18 gennaio 1982 dei legali che agivano per conto de suoi legali di quell'epoca. Tale lettera cita una contemporanea nota delle istruzioni ricevute dalla HGB, le quali erano nel senso che l'accordo di distribuzione doveva contenere «un divieto assoluto di forniture a qualunque altro rivenditore, negozio o persona di apparecchi fotografici a fini di vendita». La HGB aveva preso conoscenza dell'aggiunta dell'espressione «o all'estero» molto tempo prima dell'entrata in vigore dell'accordo di rivendita modificato, ma non sembra aver sollevato obiezioni al riguardo. Viene sostenuto che, di fatto, né la HGB né i suoi rivenditori autorizzati hanno inteso la clausola 6 come contenente un divieto di esportazione. Assertivamente, la prova di ciò consisterebbe nel fatto che le esportazioni continuarono e furono incoraggiate dalla HGB. Per quanto la HGB abbia prodotto una considerevole quantità di documenti a sostegno delle proprie tesi, non vi sono prove di vendite effettuate da un rivenditore autorizzato del Regno Unito in un altro Stato membro durante il periodo di cui trattasi (cioè dopo il mese di aprile del 1978). Di conseguenza, non esistono elementi tali da giustificare un orientamento della Corte diverso dalla conclusione della Commissione secondo cui la clausola 6 era intesa ad impedire ed impediva le esportazioni.

    Il successivo rilievo mosso dalla Commissione in ordine alla clausola 6 consisteva nel fatto che essa impediva ai rivenditori autorizzati le vendite fra di loro o nei confronti di rivenditori non autorizzati, quali la Camera Care. La Commissione sostiene che il divieto di vendita a rivenditori autorizzati limita sempre la concorrenza e che il divieto di vendita a rivenditori non autorizzati limita la concorrenza, a meno che non sia «indispensabile» che il prodotto di cui trattasi sia venduto soltanto a rivenditori qualificati. La HGB assume di non avere mai inteso limitare le vendite fra rivenditori autorizzati. Non è stata nel contempo addotta alcuna prova a sostegno di tale asserzione. Le uniche prove esistenti sulle intenzioni della HGB consistono nel testo della clausola 6 e nell'estratto della lettera 18 gennaio 1982 in precedenza citati. Entrambi, considerati sia separatamente, sia congiuntamente, tendono a far pensare all'intenzione di impedire le vendite fra rivenditori autorizzati.

    I sistemi di distribuzione selettiva possono essere compatibili con l'art. 85, n. 1, come la Corte ha ammesso nella sentenza in causa 26/76, Metro/Commissione (Racc. 1977, pag. 1875) purché le restrizioni imposte non vadano oltre quanto richiesto dall'adeguata distribuzione del prodotto. La HGB non ha dimostrato, nella fattispecie, l'erroneità della conclusione della Commissione secondo cui il divieto di vendite fra rivenditori autorizzati costituiva un'infrazione dell'art. 85, n. 1.

    Per quanto riguarda l'asserita restrizione delle vendite a rivenditori non autorizzati, la Commissione, nella decisione, non dichiarava che il sistema di distribuzione selettiva della HGB costituisse di per sé un'infrazione dell'art. 85, n. 1, in quanto nessuna forma di selezione era necessaria per garantire l'adeguata distribuzione dei prodotti Hasselblad. La critica della Commissione si riferisce ai criteri di selezione, non alla necessità della selezione stessa e il punto 27 della sentenza in causa Metro implica inevitabilmente che, nel contesto di un sistema di distribuzione selettiva compatibile col mercato comune, la restrizione delle vendite a rivenditori esterni al sistema non costituisce una restrizione della concorrenza. La questione decisiva consiste pertanto nello stabilire se il sistema di distribuzione selettiva costituisse infrazione dell'art. 85, n. 1, in quanto non rispondente alle condizioni stabilite dalla Corte, in base alle quali i rivenditori vanno selezionati secondo criteri obiettivi di natura qualitativa inerenti alla preparazione tecnica del rivenditore e del suo personale e all'idoneità dei locali commerciali, dovendo tali criteri essere stabiliti in maniera uniforme per tutti i potenziali rivenditori ed applicati senza discriminazioni (vedi, ad esempio, sentenza in causa 31/80, L'Oréal/De Nieuwe AMCK, Racc. 1980, pag. 3775, punto 15 della motivazione). Se i criteri di selezione non possiedano tali requisiti, l'intero sistema di distribuzione selettiva, comprese le restrizioni di rivendita, costituisce un'infrazione dell'art. 85, n. 1. D'altro canto, se i criteri di selezione sono compatibili con l'art. 85, n. 1, analogamente lo sono le corrispondenti restrizioni della rivendita.

    La Commissione sostiene che la politica della HGB non era quella di ammettere nella rete di distribuzione qualsiasi rivenditore in possesso dei prescritti requisiti, ma consisteva nell'assicurare una diffusione territoriale uniforme, così che nessuna zona risultasse satura di rivenditori autorizzati; essa selezionava quindi i rivenditori sia in base a criteri oggettivi di natura qualitativa, sia in base a criteri quantitativi (vedi punti 35 e 64 della decisione). Inoltre la HGB ha autorizzato solo un sesto dei rivenditori idonei. In sostanza la HGB ammette quanto sopra, ma cerca di giustificare l'uso di criteri quantitativi sostenendo che, se tale limitazione non fosse applicata, i rivenditori autorizzati non sarebbero concorrenziali né in grado di ricavare utili e non sarebbero in grado di finanziare la scorta minima necessaria che ammonta a 3000 UKL. Si afferma altresì che l'autorizzare tutti i rivenditori potenzialmente idonei (che si sostiene ammontino a circa 2000) sarebbe irrealizzabile, dato che il numero di apparecchi Hasselblad venduti annualmente è molto minore del numero dei potenziali rivenditori.

    L'accordo di rivendita non assegna espressamente una specifica zona di vendita ad un venditore autorizzato anche se la clausola 28, sub b), dava diritto alla HGB di recedere dall'accordo qualora il rivenditore modificasse l'ubicazione dei locali commerciali senza il suo consenso. Non vi sono prove che la HGB, nel vagliare l'ammissione di un nuovo rivenditore, facesse sì che risultasse una divisione de facto del Regno Unito in zone di vendita separate. D'altra parte, in un'occasione la HGB rifiutò di ammettere nuovi rivenditori a Londra in considerazione di una «situazione di saturazione» (vedi allegato 17 al ricorso). La spiegazione di ciò appare basata su una dichiarazione resa dalla HGB, o per suo conto, in occasione della notificazione dell'accordo di rivendita alla Commissione, e cioè che la HGB «è disponibile a concedere licenze di vendita a qualsiasi rivenditore che risponda ai criteri qualitativi stabiliti nell'accordo, a condizione però che, se in una zona ristretta esiste già un numero elevato di rivenditori, essa si riserva il diritto di non autorizzarne uno nuovo, nel timore che i criteri qualitativi non possono essere in seguito soddisfatti dai distributori ivi esistenti» (vedi pag. 50 del ricorso).

    La Commissione ammette che l'impiego di personale addestrato e i requisiti riguardanti l'idoneità dei locali commerciali sono criteri qualitativi che non limitano la concorrenza, purché tali condizioni siano applicate obiettivamente e non vadano oltre le esigenze dell'adeguata distribuzione del prodotto. Non ritengo che, sotto questo profilo, sia stata dimostrata, nella fattispecie, l'esistenza di un'infrazione dell'art. 85, n. 1.

    Il requisito di una scorta minima di 3000 UKL mi sembra che fosse, nella fattispecie (diversamente dal caso Metro), ragionevolmente necessaria per l'adeguata distribuzione dei prodotti anche se, come ammesso dalla HGB, esso può limitare il numero dei potenziali rivenditori. D'altra parte, in base alla posizione adottata dalla HGB, dovendo il rivenditore — per essere competitivo — vendere il doppio del valore minimo delle scorte in un anno, il numero dei rivenditori era limitato al fine di agevolare i rivenditori autorizzati a mettere in pratica tale criterio. A mio parere tale pratica, come sostiene la Commissione, ha costituito una restrizione della concorrenza contraria all'art. 85, n. 1.

    La Commissione ha concesso l'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, in casi analoghi: un esempio simile può essere rinvenuto nella decisione n. 70/488 Omega (GU L 242 del 5. 11. 1970, pag. 22, vedi pag. 27). Non risulta il motivo per cui essa non ha concesso l'esenzione in questo caso. La HGB, pur avendo espressamente chiesto l'annullamento del rifiuto di esenzione, non ha presentato alla Corte argomenti atti a dimostrare che la Commissione abbia abusato del suo potere discrezionale in materia. Essa fonda le sue ragioni esclusivamente sulla tesi secondo cui non si è verificata alcuna infrazione dell'art. 85 n. 1. Stando così le cose, appare superfluo esaminare se avesse dovuto essere concessa l'esenzione.

    Infine, si afferma che la HGB ha tentato di impedire la concorrenza sui prezzi fra i rivenditori autorizzati e ha usato l'accordo di rivendita al fine di influenzare i prezzi al minuto. La Commissione, a quanto risulta, si è basata sulle seguenti circostanze:

    1)

    una dichiarazione, fatta nell'agosto del 1973 da un rappresentante della HGB, secondo la quale «essa (la HGB) cessava persino le forniture a taluni rivenditori quando constatava ribassi da parte loro di circa il 10 %»;

    2)

    una lettera del 1o dicembre 1975 in cui si dichiarava che la HGB aveva «minacciato di togliere le agevolazioni di credito a tutti i suoi rivenditori che non considerassero prezzi minimi di vendita quelli fissati nel listino dei prezzi al dettaglio da essa pubblicato»;

    3)

    una circolare del 24 marzo 1980, nella quale si dichiara che la HGB ha fatto presente ai suoi rivenditori che «sarebbe insensato lanciarsi in una politica dei prezzi che pregiudicherebbe la redditività in maniera tale da rendere probabilmente difficile, se non impossibile, ogni rimedio»;

    4)

    la disdetta dell'accordo di rivendita con la Camera Care.

    Al punto 73 della decisione si dichiara che iniziative dirette ad influire sui prezzi erano state prese in maniera intermittente, secondo le necessità, negli anni 1973, 1975, 1978, 1979 e 1980. La sola prova per gli anni 1978-1979 si riferisce al caso Camera Care.

    La HGB sostiene che la dichiarazione dell'agosto 1973 è irrilevante in quanto resa molto tempo prima che l'attuale proprietario della HGB subentrasse nella direzione dell'impresa nel 1975 e che esso non era mai stato a conoscenza di tale dichiarazione, così che essa non poteva rispecchiare la sua politica. La Commissione ha d'altra parte asserito che spetta alla HGB il dimostrare di aver modificato la propria politica dopo l'agosto del 1973. Tale argomento, a mio parere, non dovrebbe essere accolto. La dichiarazione del 1973 è solo una prova diretta delle affermazioni rese da un rappresentante della HGB nell'agosto del 1973.

    Secondo la HGB, la lettera 1o dicembre 1975 fu scritta perché essa era preoccupata che, in caso di ulteriori ribassi, alcuni suoi rivenditori non fossero in grado di far fronte ai loro impegni finanziari o persino che fallissero. Essa pertanto decise di scrivere ai rivenditori ammonendoli sulle conseguenze e in particolare sul fatto che la HGB non avrebbe concesso ulteriori agevolazioni di credito a clienti che non fossero in grado di far fronte ai loro obblighi finanziari. A quanto risulta, l'«Office of Fair Trading» inglese contestava la formulazione della lettera e quindi la HGB formulava un testo diverso che sembra corrispondere alla circolare 24 marzo 1980 citata dalla Commissione nella decisione. Sembra comunque pacifico che questa lettera contenesse il seguente inciso: «Ovviamente, in qualità di rivenditori, siete del tutto liberi di vendere i nostri prodotti al prezzo da voi voluto». Ciò infirma notevolmente l'addebito mosso dalla Commissione.

    Per quanto riguarda i sistemi di distribuzione selettiva, i tentativi di mantenere immutato il livello dei prezzi non ricadono necessariamente nel divieto di cui all'art. 85, n. 1 (punto 21 della motivazione della sentenza Metro). Nella presente controversia, è certo che la HGB non intendeva finire col finanziare la concorrenza sui prezzi fra i suoi rivenditori autorizzati. L'esprimere chiaramente questo orientamento ai rivenditori li avrebbe sicuramente indotti a limitare la portata di qualsiasi riduzione di prezzo. Non mi pare che ciò contrasti con l'art. 85, n. 1. Perché fosse provata un'infrazione dell'art. 85, n. 1, la Commissione dovrebbe dimostrare che la HGB abbia adottato misure, dirette a limitare la concorrenza sui prezzi e ad influire sui prezzi stessi, che fossero ingiustificabili alla luce della struttura del mercato e del funzionamento della sua rete di distribuzione. Ciò non viene dimostrato dalle prove addotte, riferentisi agli anni 1973, 1975 e 1980. La tesi della Commissione poggia pertanto sull'atteggiamento della HGB nei confronti della Camera Care.

    4. Il caso Camera Care

    Gli argomenti svolti dalla Commissione per motivare la sua decisione si sintetizzano nel fatto che, nel 1978, la HGB avrebbe disdetto l'accordo di rivendita con la Camera Care in quanto questa vendeva a prezzi inferiori a quelli degli altri rivenditori. La HGB avrebbe quindi adottato misure dirette ad impedire alla Camera Care di rifornisi di materiale Hasselblad proveniente sia dal Regno Unito, sia da rivenditori stranieri, tentando, a tal fine, di individuare la provenienza del materiale venduto dalla Camera Care.

    La Commissione sostiene la tesi che la HGB avrebbe disdetto l'accordo allo scopo di limitare la concorrenza. Il fatto a seguito del quale la HGB denunziò l'accordo fu la pubblicazione sulla stampa specializzata di quella che essa chiama l'inserzione del «massaggio svedese». Alla prima comparsa di questa, la HGB protestava per il cattivo gusto della stessa, chiedendo che non venisse ripetuta. La Camera Care ha asserito di aver fornito assicurazioni in tal senso. Successivamente l'inserzione veniva nuovamente pubblicata e la Camera Care si giustificava asserendo di non essere stata in grado di annullare l'inserzione prima che fosse pubblicata. La HGB accettava tale spiegazione. Dalla corrispondenza successivamente intercorsa fra la HGB e i suoi legali di allora, risulta che la HGB intendeva prendere a pretesto l'inserzione del «massaggio svedese» per giustificare la denuncia dell'accordo di rivendita. La sola critica mossa dalla HGB fu che l'inserzione era volgare. Essa non faceva critiche in ordine al fatto che nell'inserzione si dichiarava altresì che la Camera Care avrebbe potuto «battere i prezzi di qualunque altro rivenditore». La HGB era inoltre interessata ad un'altra inserzione. Essa mosse obiezioni nei confronti di questa causa del riferimento ai prezzi.

    Con lettera in data 13 febbraio 1978, la HGB esprimeva alla Camera Care la sua disapprovazione per quella che sembra essere l'inserzione del «massaggio svedese», sostenendo che l'immagine era di cattivo gusto e lamentando l'uso del nome «Hasselblad» unito alla ragione commerciale della Camera Care, entrambi stampati utilizzando il caratteretipo Hasselblad. Con lettera in pari data, la HGB denunciava l'accordo di rivendita. La Camera Care rispondeva con lettera 15 febbraio sostenendo che il contenuto e la formulazione dell'inserzione erano stati frequentemente discussi con la HGB e precisando che alcuni aspetti dell'inserzione del «massaggio svedese» erano stati approvati dalla HGB. Il 24 febbraio 1978, la HGB scriveva nuovamente alla Camera Care specificando che l'accordo di rivendita era stato risolto in quanto la Camera Care aveva usato il nome «Hasselblad» unito alla propria ragione commerciale (entrambi stampati utilizzando il carattere-tipo Hasselblad); riguardo all'inciso «possiamo battere i prezzi di qualsiasi altro rivenditore», nella lettera si dichiara: «Non possiamo essere ritenuti responsabili dei prezzi praticati dai rivenditori al minuto e, pur ammettendo che talune vendite siano per voi perdute a beneficio di altri rivenditori a seguito della concorrenza sui prezzi, vi ho fatto rilevare in più occasioni che non è conforme alla nostra politica rimborsarvi gli eventuali mancati guadagni su tali possibili operazioni». La HGB ribadiva che l'inserzione del massaggio svedese danneggiava la sua reputazione e quella della VHAB. La lettera terminava con l'affermazione che la decisione di porre termine all'accordo di rivendita non era stata adottata alla leggera e che erano stati presi in considerazione «numerosi elementi».

    Tali elementi non sono specificati. La HGB ha precisato di aver avuto difficoltà ad andare d'accordo col responsabile della Camera Care e di essere rimasta scontenta del fatto che la Camera Care effettuava autonomamente riparazioni e assistenza. La HGB non interrompeva immediatamente le forniture alla Camera Care ma offriva di continuarle per i tre mesi successivi ad un livello superiore a quello dei normali ordini mensili della Camera Care.

    Dalla corrispondenza fra la HGB e i suoi avvocati di allora e fra la HGB e la Camera Care si ricava qualche indizio del fatto che la HGB non si curava semplicemente del livello di qualità delle inserzioni. Essa era pronta, come fece, a contestare motti pubblicitari che tendessero a evidenziare la concorrenza sui prezzi fra rivenditori autorizzati. Ne consegue che le affermazioni della Commissione relative all'uso, da parte della HGB, della clausola 23, sub e, dell'accordo di rivendita modificato (corrispondente alla clausola 22, sub c, della versione originale) risultano provate. D'altro canto, non vi è motivo di mettere in dubbio le dichiarazioni della HGB secondo cui essa aveva trovato criticabile per motivi di buon gusto l'inserzione del massaggio svedese. La HGB ammette che tale fatto era l'ultima goccia che faceva traboccare il vaso e la Camera Care non nega le difficoltà insorte con la HGB nel corso dell'applicazione dell'accordo di rivendita.

    La posizione della Commissione può essere così riassunta alla luce delle prove disponibili:

    1)

    la HGB era contraria ad inserzioni che evidenziassero la concorrenza sui prezzi da parte dei rivenditori: essa era quindi contraria a riduzioni dei prezzi;

    2)

    la Camera Care, a quanto risulta, ha ribassato i prezzi in misura maggiore degli altri rivenditori;

    3)

    l'accordo di rivendita con la Camera Care è stato disdetto;

    4)

    di conseguenza, il «principale motivo» della disdetta dell'accordo di rivendita consisteva nelle riduzioni di prezzo praticate dalla Camera Care.

    Le prove fornite alla Corte, a mio parere, dimostrano che la Camera Care aveva ribassato i prezzi più della maggior parte degli altri rivenditori autorizzati, anche se non nella misura asserita dalla Commissione. Pur tenendo conto delle asserzioni della HGB, sussistevano, a mio modo di vedere, prove sufficienti per giustificare la conclusione che l'accordo era stato disdetto essenzialmente a causa di riduzioni dei prezzi.

    Per quanto riguarda i fatti successivi alla denuncia dell'accordo di rivendita, la Commissione, nella decisione, ha dichiarato quanto segue:

    1)

    altri rivenditori del Regno Unito rifiutavano di commerciare con la Camera Care, talvolta menzionando la clausola 6 dell'accordo di rivendita e tal-altra «per timore di rappresaglie» da parte della HGB;

    2)

    la HGB «intervenne personalmente» con una ditta denominata Life Photoghaphics minacciando di recedere dall'accordo di rivendita con questa se essa avesse rifornito la Camera Care;

    3)

    la Camera Care non era ancora in grado di ottenere materiale Hasselblad da rivenditori del Regno Unito al momento dell'adozione della decisione (2 dicembre 1981);

    4)

    la HGB controllò continuativamente l'attività commerciale della Camera Care, servendosi di un'agenzia di investigazioni dal 13 ottobre 1978 al 10 dicembre 1979 ed eseguendo controlli sui numeri di serie nel 1979 e nel 1980;

    5)

    esisteva una pratica concordata fra la VHAB e parecchi distributori esclusivi, diretta ad impedire alla Camera Care di ricevere forniture e che continuò almeno fino all'agosto del 1980.

    La HGB nega di essere a conoscenza delle circostanze di cui ai punti 1) e 2). La Commissione non ha fornito prove intese a dimostrare la veridicità di tali dichiarazioni. La validità della decisione non può quindi essere confermata fino a questo punto.

    Per quanto concerne i punti rimanenti, non vi sono prove che la Camera Care abbia chiesto forniture ad uno dei rivenditori autorizzati della HGB o alla HGB stessa ottenendone un rifiuto, o che la Camera Care abbia chiesto, con esito negativo, di divenire un rivenditore autorizzato, così che è superfluo esaminare se tali circostanze abbiano configurato una limitazione della concorrenza. La HGB ammette di aver effettuato acquisti di prova al fine di individuare le fonti di approvvigionamento della Camera Care. La HGB nega comunque di essersi mai servita di un'agenzia di investigazioni e la Commissione ha alla fine lasciato cadere tale argomento. Anche la pratica concordata viene ammessa benché la HGB sostenga che essa durò solo fino all'ottobre del 1979.

    A mio parere, la pratica concordata diretta ad impedire forniture alla Camera Care costituiva un'infrazione dell'art. 85, n. 1. Dalla precitata sentenza in causa Consten e Grundig/Commissione in poi, risulta chiaro che le iniziative concrete prese dai distributori per impedire importazioni parallele sono contrarie alle regole di concorrenza. La HGB ha sostenuto che la sua partecipazione alla pratica concordata non era illecita e non poteva essere sanzionata da un'ammenda in quanto essa riteneva che le importazioni parallele potessero essere legittimamente impedite a norma dell'originario contratto di distribuzione esclusiva con la VHAB, che era stato notificato alla Commissione. Tale contratto conteneva una clausola che vietava al distributore esclusivo di vendere od offrire in vendita prodotti all'esterno della sua zona di distribuzione. La Commissione criticava tale clausola con lettera 23 dicembre 1976 e la VHAB redigeva una nuova versione del contratto-tipo, notificandola alla Commissione il 6 marzo 1978. L'art. 1 di tale contratto vieta al distributore esclusivo di promuovere attivamente le vendite o di vendere nonché di fare pubblicità fuori dalla sua zona contrattuale. Per il resto non è contemplato un divieto di esportazione al di fuori della zona coperta dal contratto. Il 30 agosto 1978 la VHAB scriveva alla Commissione rendendo noto di aver inviato copia del nuovo contratto ai propri distributori esclusivi, compresa la HGB. All'udienza, il difensore della HGB ha ristretto il proprio argomento al periodo fino a tale data.

    A quanto risulta, la sola prova dell'attività relativa alla pratica concordata prima del 30 agosto si riferisce a contatti fra la HGB e la Telos, il distributore esclusivo francese. Il contratto di distribuzione esclusiva stipulato con la Telos non sembra fosse un «vecchio» contratto fruente di validità provvisoria. In ogni caso, è dubbio che sussistesse una validità provvisoria dopo il 1976. Di conseguenza, non era fondata la convinzione della HGB che fosse lecita qualsiasi azione presso la Telos per impedire alla Camera Care di importare materiale Hasselblad nel Regno Unito dalla Francia.

    L'art. 15, n. 5, del regolamento n. 17 stabilisce che non possono essere inflitte ammende per comportamenti posteriori alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'art. 85, n. 3. Tuttavia, l'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 dispone che l'art 15, n. 5, non si applica dal momento in cui la Commissione ha informato le imprese interessate di ritenere, in base ad un esame provvisorio, che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, e che il valersi dell'art. 85, n. 3, non è giustificato. La Commissione procede, a norma dell'art. 15, n. 6, mediante decisione (vedi sentenza in cause 8-11/66, Cimenteries/Commissione, Race. 1967, pag. 83). La lettera del 23 dicembre 1976 non appare come una decisione del genere. Ciononostante, la HGB, a mio parere, non può fare assegnamento sull'esenzione da ammende a norma dell'art. 15, n. 5. Tale esenzione è concessa per comportamenti che «restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione». La HGB partecipava ad una pratica concordata. A mio modo di vedere, ciò non rientra nei limiti del contratto di distribuzione esclusiva notificato alla Commissione, anche se esso conteneva un divieto di esportazione fuori dalla zona contrattuale.

    Passando al problema della data in cui è cessata la pratica concordata, esistono scarse prove che questa abbia continuato ad esistere dopo l'ottobre del 1979. La Commissione, a quanto risulta, si basa, in particolare, su 1) una nota sulla politica delle vendite redatta nel 1980 dalla HGB, 2) la prova che la HGB acquistava segretamente materiale Hasselblad dalla Camera Care nel dicembre del 1979 e 3) una dichiarazione resa dalla Ilford, il distributore irlandese, da cui risulta che essa si sentiva tenuta a non esportare fino all'inizio del 1980. Nella nota sulla politica delle vendite nulla dimostra, a mio parere, la continuazione di pratiche restrittive della concorrenza. La HGB contrasta le conclusioni desumibili dall'altra prova su cui si basa la Commissione, sostenendo di aver cessato di partecipare a qualsiasi pratica concordata diretta ad impedire importazioni parallele dopo aver ricevuto un parere legale. Risulta che ciò si è verificato quando la Camera Care ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori durante l'esecuzione delle indagini da parte della Commissione. Il 17 gennaio 1980, la Corte si è pronunziata in ordine al ricorso proposto dalla Camera Care (vedi ordinanza in causa 792/79 R, Camera Care/Commissione, Race. 1980, pag. 119).

    Benché, una volta provata una pratica concordata, la Commissione possa legittimamente fondarsi sulla presunzione di continuazione fino al momento in cui si dimostra la cessazione della pratica stessa, io accoglierei la prova addotta dalla HGB secondo la quale, una volta ottenuto un parere legale e mentre la Commissione eseguiva le sue indagini e la Camera Care presentava una domanda di provvedimenti provvisori, ogni pratica concordata cessava alla fine del 1979.

    5. La pratica concordata e il contratto di distribuzione esclusiva

    Nella decisione, la Commissione dichiara che la pratica concordata era diretta a dare esecuzione alla politica generale delle vendite della VHAB, consistente nel proteggere i distributori esclusivi dalle importazioni parallele. La pratica concordata veniva attuata in vari modi:

    1)

    il boicottaggio della Camera Care è fondato sulla prova di una politica generale diretta ad impedire le esportazioni fra Stati membri che, a quanto pare, si afferma proseguita dal giugno 1974 (si sostiene che la HGB ne è stata coinvolta dall'estate del 1978);

    2)

    le disposizioni contenute nei contratti di distribuzione esclusiva, e a norma delle quali i numeri di serie dei prodotti venduti nonché il nome e indirizzo dell'acquirente dovevano essere registrati e comunicati alla VHAB, erano usate per individuare le fonti delle esportazioni;

    3)

    fra la VHAB e i distributori esclusivi venivano scambiati listini prezzi e segreti commerciali al fine di eliminare la concorrenza sotto forma di importazioni parallele. Si dichiara che lo scambio di informazioni è proseguito per anni (punto 26 della decisione) ma, al punto 73 della decisione, si precisa che la HGB ne è stata coinvolta dall'aprile del 1977.

    Il principale argomento svolto dalla HGB è che, per quanto essa fosse impegnata in una pratica restrittiva diretta ad impedire alla Camera Care di ottenere forniture di materiale Hasselblad negli anni 1978 e 1979, non esisteva una politica complessiva volta ad impedire le importazioni parallele in generale. 1° non condivido tale tesi. Anche se il solo esempio di divieto di esportazione fra Stati membri, a parte il caso Makro nel 1974, è il boicottaggio della Camera Care, il quadro complessivo vedeva la HGB, la VHAB e gli altri distributori esclusivi d'accordo nell'intento di impedire le importazioni parallele in generale. Ciò risulta molto chiaramente dai documenti che contengono costanti riferimenti a «importazioni-pirata» e «scambi-pirata», intendendosi importazioni parallele. Ad esempio, in una lettera in data 4 dicembre 1978, la HGB scriveva alla IIford per esprimerle la propria soddisfazione per il fatto che questa forniva la sua «collaborazione onde contribuire all'eliminazione delle importazioni-pirata di prodotti Hasselblad». In una successiva lettera alla Ilford, in data 5 marzo 1979, la HGB dichiarava: «È evidente che se un rivenditore riceve importazioni ”pirata”, le sue vendite non contribuiscono in alcun modo a coprire i nostri costi, mentre il cliente è innegabilmente influenzato dalla nostra pubblicità e dalla nostra attività promozionale quando decide di acquistare Hasselblad!». Analoghe osservazioni di carattere generale erano espresse dalla VHAB nella sua corrispondenza.

    Nell'art. 2 della decisione della Commissione viene dichiarato che i contratti di distribuzione esclusiva, compreso quello concluso con la HGB, costituiscono infrazioni dell'art. 85, n. 1, «nella misura in cui concedono un'esclusiva per la distribuzione dei prodotti Hasselblad», e viene negata l'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3. Tuttavia, a quanto pare, la critica della Commissione nei confronti dei contratti si basava non sulla loro formulazione, ma sul modo in cui erano applicati. Il punto-chiave della decisione appare il punto 55, così formulato: «... i contratti di distribuzione esclusiva ... così come applicati, non possono quindi beneficiare dell'esenzione per categorie di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 67/67, e ... l'art. 85, n. 1, del Trattato rimane ad essi applicabile a motivo del loro carattere esclusivo». L'inciso «così come applicati» sembra riferirsi alla pratica concordata. Dato che il contratto di distribuzione esclusiva stipulato con la HGB non risulta contenesse una clausola generale di divieto di tutte le esportazioni, l'applicazione del contratto sembra essere l'unico motivo per escluderlo dall'ambito dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 67/67.

    In relazione a tale contratto, la Commissione fa anche riferimento al servizio assistenza della HGB che, a suo dire, opera discriminazioni nei confronti delle importazioni parallele e costituisce quindi una misura restrittiva della concorrenza che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3, leu. b), del regolamento n. 67/67. Questo dispone che l'esenzione per categorie non si applica qualora «i contraenti rendano più difficile, per gli intermediari o gli utilizzatori, il procurarsi le merci oggetto del contratto presso un altro commerciante all'interno del mercato comune, particolarmente se i contraenti: ... 2) fanno valere altri diritti o prendono misure in modo da impedire ai commercianti o agli utilizzatori di acquistare altrove nel mercato comune i prodotti oggetto del contratto o di smerciarli nella zona contrattuale».

    La HGB, a sostegno della domanda di annullamento, nega di essere stata coinvolta in qualsiasi pratica concordata e contesta che il suo servizio di assistenza abbia operato discriminazioni contro le importazioni parallele. L'argomento della pratica concordata è già stato trattato e rimane solo da esaminare il punto relativo al servizio assistenza.

    Nella decisione della Commissione si dichiara che la HGB «effettua riparazioni più tempestive per gli apparecchi fotografici importati ”regolarmente” e penalizza così i prodotti Hasselblad oggetto di importazioni parallele» (punto 57). I prodotti Hasselblad sono coperti da una garanzia del costruttore di dodici mesi e, a norma del contratto di distribuzione esclusiva, la HGB era tenuta ad effettuare gratuitamente, in garanzia, tutte le riparazioni e a fornire assistenza a richiesta dei clienti. Dal 1o gennaio 1979 la HGB introduceva il suo sistema di garanzia «Silver Service Card». Esso estendeva la garanzia del costruttore per un ulteriore periodo di dodici mesi. Non risulta che la Commissione lo contesti. Nelle inserzioni pubblicitarie, tuttavia, la HGB affermava che la «Silver Service Card» dava al possessore anche la precedenza nel servizio di assistenza. Nella replica, la HGB ha ammesso che, quando possibile, i possessori del certificato fruivano di assistenza entro le 24 ore. La Commissione sostiene che tale pratica sarebbe limitativa della concorrenza, in quanto il fatto di dare la precedenza nei confronti dei prodotti oggetto di importazioni parallele sminuisce i vantaggi ad essi spettanti in base alla garanzia del costruttore e serve a scoraggiare le importazioni parallele.

    Il distributore esclusivo, benché possa legittimamente contrastare le importazioni parallele offrendo una serie migliore o più ampia di servizi di assistenza, non può prendere iniziative dirette a privare i prodotti oggetto di importazioni parallele di vantaggi ad essi spettanti in base alla garanzia del costruttore. Queste sono misure atte ad impedire ai commercianti o agli utilizzatori di ottenere importazioni parallele, ai sensi dell'art. 3, lett. b), n. 2, del regolamento n. 67/67. Non importa, a mio parere, che esse siano adottate unilateralmente da una delle parti del contratto, per lo meno se la controparte vi acconsente. Di più difficile soluzione si presenta il problema se la precedenza nel servizio di assistenza vada considerata un miglior servizio ovvero una riduzione dei vantaggi derivanti dalla garanzia del costruttore.

    Esso può essere risolto nei seguenti termini. Il distributore esclusivo, come la HGB, che sia tenuto ad effettuare servizi di assistenza e di garanzia, deve adempiere i propri obblighi senza discriminazioni nei confronti dei prodotti oggetto di importazioni parallele. Qualora, come sembra sia il caso nella presente controversia, il contratto di distribuzione esclusiva non disponga che le riparazioni in garanzia devono essere eseguite entro un dato termine ovvero che devono avere la precedenza sui lavori di riparazione extra-garanzia, il distributore esclusivo potrebbe essere accusato di discriminazione nei confronti dei prodotti oggetto di importazioni parallele solo se venisse fornita la prova che su questi prodotti il lavoro in garanzia non viene eseguito o avviene in ritardo ovvero viene effettuato in maniera meno accurata rispetto ad analoghi lavori di riparazione, in garanzia o extra-garanzia, effettuati su materiale venduto tramite il distributore esclusivo. In questo caso, a mio parere, il distributore esclusivo non sarebbe responsabile di comportamento restrittivo della concorrenza qualora offrisse un servizio di assistenza più efficiente ad alcuni clienti, purché il livello generale di efficienza non rivelasse una discriminazione nei confronti dei prodotti oggetto di importazioni parallele. Diversa sarebbe la situazione qualora, ad esempio, il contratto di distribuzione esclusiva obbligasse il distributore a dare la precedenza al lavoro in garanzia. In questo caso, una differenza nell'esecuzione di un lavoro in garanzia, come fra prodotti oggetto di importazioni parallele e materiale venduto attraverso il distributore esclusivo potrebbe essere giustificata solo da un legittimo motivo commerciale, quale il pagamento di un supplemento a parte.

    Nella presente controversia, alla Commissione è stato chiesto di fornire alla Corte un elenco dettagliato con l'indicazione di tutti gli episodi, a sua conoscenza al momento dell'adozione della decisione, di rifiuto da parte della HGB di effettuare riparazioni su prodotti Hasselblad o di ritardi nelle riparazioni stesse. La Commissione rispondeva dichiarando di essere venuta a conoscenza di un solo caso di rifiuto di riparazioni. La prova al riguardo si troverebbe in una lettera in data 16 febbraio 1981, che appare riferirsi a fatti avvenuti nel 1978. Il valore probatorio di tale lettera è controverso per vari motivi ed è oggetto di un'azione per diffamazione intentata dalla HGB nel Regno Unito contro il presunto autore. La Commissione non ha evidentemente effettuato indagini su casi individuali di ritardi nelle riparazioni. La Camera Care ha esibito alla Corte una lettera, evidentemente ad essa indirizzata da un terzo, in cui si asserisce che, nel 1982, la HGB aveva dichiarato di poter riparare un apparecchio fotografico acquistato dalla Camera Care in una settimana circa; un «servizio di assistenza o sostituzione in 24 ore» non era possibile in quanto la Camera Care non era un rivenditore autorizzato. Diversi altri documenti di dubbio valore probatorio sono stati altresì prodotti dinanzi alla Corte. Esaminate tutte le prove, a mio parere non è stata dimostrata una illegittima discriminazione nei confronti degli apparecchi fotografici oggetto di importazioni parallele.

    L'avvocato della Camera Care pone l'accento su inserzioni pubblicate dalla HGB sulla stampa specializzata da cui assertivamente risulterebbe che il cliente, qualora acquisti da un rivenditore non autorizzato, non riceverebbe «l'autentico servizio di assistenza Hasselblad». Io non interpreto queste inserzioni come una minaccia da parte della HGB di non prestare «l'autentico servizio di assistenza Hasselblad» ai prodotti oggetto di importazioni parallele.

    In conclusione, a mio parere, le affermazioni della Commissione in ordine alla garanzia «Silver Service Card» sono infondate, ma per il resto dovrebbe essere confermata la validità della decisione.

    Conclusioni

    Molti altri punti particolari sono stati discussi e ridiscussi nelle memorie delle parti. A mio modo di vedere essi non inficiano le conclusioni a cui sono giunto e non ritengo utile trattarli distintamente.

    Per quanto le constatazioni effettuate dalla Commissione nella sua decisione non possano essere condivise sotto vari aspetti, nessuno di questi punti è tale da giustificare l'annullamento degli artt. 1, 2, 3 e 8 della decisione, in quanto essi non modificano la sostanza delle conclusioni della Commissione secondo cui la HGB ha preso parte ad una pratica concordata diretta ad impedire, limitare o scoraggiare le esportazioni di prodotti Hasselblad fra gli Stati membri e secondo cui il sistema di distribuzione selettiva della HGB costituisce un'infrazione dell'art. 85, n. 1. Ciononostante è a mio parere equo ridurre l'ammenda inflitta alla HGB dall'art. 8 della decisione. In considerazione delle dimensioni del giro d'affari della HGB, dei suoi profitti, della durata e della gravità delle comprovate infrazioni delle regole di concorrenza e del ruolo svolto dalla HGB nel loro contesto, delle circostanze che l'ammenda inflitta alla VHAB rappresentava circa l'1,6 % del suo fatturato e che quella inflitta alla HGB rappresentava circa il 4 % del fatturato di questa, ritengo che sarebbe equo ridurre l'ammenda a 80000 ECU.

    Dato che ciascuna parte, a mio parere, è risultata soccombente su alcuni capi prevalendo su altri, mi sembra opportuno ed equo che ciascuna parte, compresa la Camera Care, sopporti le proprie spese.


    ( 1 ) Traduzione dall'inglese

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