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Document 61981CJ0266
Judgment of the Court of 16 March 1983. # Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino (SIOT) v Ministero delle finanze, Ministero della marina mercantile, Circoscrizione doganale di Trieste and Ente autonomo del porto di Trieste. # Reference for a preliminary ruling: Corte suprema di Cassazione - Italy. # Tax treatment of goods in transit - Effects of GATT in the framework of Community law. # Case 266/81.
Sentenza della Corte del 16 marzo 1983.
Società Italiana per l'oleodotto transalpino (SIOT) contro Ministero italiano delle finanze, Ministero della marina mercantile, Circoscrizione doganale di Trieste e Ente autonomo del porto di Trieste.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia.
Regime fiscale delle merci in transito - Effetti del GATT nell'ambito del diritto comunitario.
Causa 266/81.
Sentenza della Corte del 16 marzo 1983.
Società Italiana per l'oleodotto transalpino (SIOT) contro Ministero italiano delle finanze, Ministero della marina mercantile, Circoscrizione doganale di Trieste e Ente autonomo del porto di Trieste.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia.
Regime fiscale delle merci in transito - Effetti del GATT nell'ambito del diritto comunitario.
Causa 266/81.
Raccolta della Giurisprudenza 1983 -00731
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:77
SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 MARZO 1983. - SOCIETA'ITALIANA PER L'OLEODOTTO TRANSALPINO (SIOT) CONTRO MINISTERO ITALIANO DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE, CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI TRIESTE E ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALIANA). - REGIME FISCALE DELLE MERCI IN TRANSITO - EFFETTI DEL GATT NELL'AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO. - CAUSA 266/81.
raccolta della giurisprudenza 1983 pagina 00731
edizione speciale spagnola pagina 00153
edizione speciale svedese pagina 00065
edizione speciale finlandese pagina 00065
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - TRANSITO COMUNITARIO - TRIBUTI NAZIONALI DI TRANSITO - INAMMISSIBILITA - DIRITTI RAPPRESENTATIVI DELLE SPESE DI TRASPORTO O DI ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AL TRANSITO - AMMISSIBILITA
2 . ACCORDI INTERNAZIONALI - ACCORDI DELLA COMUNITA - ACCORDO FRA LA CEE E LA REPUBBLICA D ' AUSTRIA SULL ' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE IL TRANSITO COMUNITARIO - TRATTAMENTO FISCALE DELLE MERCI IN TRANSITO - MANCANZA DI UN IMPEGNO SPECIFICO
( ACCORDO CEE - AUSTRIA DEL 22 GIUGNO 1972 )
3 . ACCORDI INTERNAZIONALI - ACCORDI DEGLI STATI MEMBRI - GATT - PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI TRANSITO - EFFICACIA DIRETTA - INSUSSISTENZA - IRRILEVANZA PER GLI OBBLIGHI DELLA COMUNITA NEI CONFRONTI DEGLI STATI TERZI PARTECIPANTI AL GATT
1 . L ' ESISTENZA , NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , DI UNA UNIONE DOGANALE , CARATTERIZZATA DALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , IMPLICA LA LIBERTA DEL TRANSITO COMUNITARIO . DATA QUESTA LIBERTA , UNO STATO MEMBRO NON PUO APPLICARE ALLE MERCI IN TRANSITO SUL PROPRIO TERRITORIO , CON PROVENIENZA O DESTINAZIONE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , DIRITTI DI TRANSITO O QUALSIASI ALTRO TRIBUTO RELATIVO AL TRANSITO . TUTTAVIA , NON PUO ESSERE CONSIDERATA INCOMPATIBILE CON LA LIBERTA DI TRANSITO COSI DEFINITA LA RISCOSSIONE DI DIRITTI OD ONERI RAPPRESENTATIVI DELLE SPESE DI TRASPORTO O DEL COSTO DI ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AL TRANSITO , RESTANDO INTESO CHE , A TAL FINE , SI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NON SOLO LE PRESTAZIONI DIRETTAMENTE E SPECIFICAMENTE CONNESSE AL MOVIMENTO DELLE MERCI , MA ANCHE I VANTAGGI DI CARATTERE PIU GENERALE CHE RISULTANO DALL ' UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE O DEGLI IMPIANTI PORTUALI LA CUI NAVIGABILITA E LA CUI MANUTENZIONE SONO A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .
2 . L ' ACCORDO DI TRANSITO TRA LA CEE E L ' AUSTRIA RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE IL TRANSITO COMUNITARIO NON IMPLICA ALCUN IMPEGNO SPECIFICO FRA LE PARTI IN MERITO AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE MERCI IN TRANSITO .
3 . L ' ART . V DELL ' ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO , IL QUALE STABILISCE IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI TRANSITO ATTRAVERSO IL TERRITORIO DELLE PARTI CONTRAENTI PER IL TRAFFICO IN TRANSITO CON DESTINAZIONE O PROVENIENZA NEL TERRITORIO DI ALTRE PARTI CONTRAENTI , NON PUO AVERE EFFICACIA DIRETTA NELL ' AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO ED I SINGOLI NON POSSONO FARLO VALERE PER OPPORSI ALLA RISCOSSIONE DI UN TRIBUTO COME LA TASSA D ' IMBARCO E DI SBARCO SULLE MERCI IN TRANSITO VERSO L ' AUSTRIA . QUESTA MASSIMA NON PREGIUDICA IN ALCUN MODO L ' OBBLIGO , PER LA COMUNITA , DI GARANTIRE , NEI SUOI RAPPORTI CON GLI STATI TERZI PARTECIPANTI ALL ' ACCORDO GENERALE , IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL ' ACCORDO STESSO .
NEL PROCEDIMENTO 266/81 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALIANA NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA
SOCIETA ITALIANA PER L ' OLEODOTTO TRANSALPINO ( SIOT ), CON SEDE IN TRIESTE ,
E
MINISTERO ITALIANO DELLE FINANZE , MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE , CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI TRIESTE E ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE ,
NONCHE IN ALTRE SEI CAUSE , RIUNITE ALLA PRIMA , IN CUI SI TROVANO CONTRAPPOSTE , IN VIA PRINCIPALE , RICONVENZIONALE O INCIDENTALE , LE STESSE PARTI O TALUNE DELLE STESSE PARTI ,
DOMANDA VERTENTE SULLA COMPETENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE DELL ' ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE E SUL COMMERCIO ( GATT ), SUGLI EFFETTI DELLA SOSTITUZIONE DELLA COMUNITA AGLI STATI MEMBRI NELL ' ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI PREVISTI DA DETTO ACCORDO , SULL ' EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL GATT NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO , SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . V , 3* COMMA , DEL GATT , DEGLI ARTT . 90 , N . 1 , E 113 , N . 1 , DEL TRATTATO CEE , NONCHE DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 18 MARZO 1969 , N . 542 E 21 NOVEMBRE 1972 , N . 2813 , IN RIFERIMENTO ALLA TASSA ' ERARIALE ' ED ALLA TASSA ' PORTUALE ' PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 , N . 47 , CONVERTITO NELLA LEGGE 16 APRILE 1974 , N . 117 , E SUI DIRITTI DEI SINGOLI IN CASO DI ILLEGITTIMITA DEI TRIBUTI IN QUESTIONE ,
1 CON ORDINANZA 21 MAGGIO 1981 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 6 OTTOBRE 1981 , LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALIANA HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , QUATTRO QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI ,
- DA UN LATO , SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 90 , 113 E 177 DEL TRATTATO CEE , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 18 MARZO 1969 , N . 542 , RELATIVO AL TRANSITO COMUNITARIO ( GU L 77 , PAG . 1 ) E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 21 NOVEMBRE 1972 , N . 2813 , PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO FRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA D ' AUSTRIA SULL ' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRANSITO COMUNITARIO ( GU L 294 , PAG . 86 ) E ,
-DALL ' ALTRO , SULL ' EFFICACIA INTRACOMUNITARIA DELL ' ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO , DEL 30 OTTOBRE 1947 ( IN PROSIEGUO , ' L ' ACCORDO GENERALE ' ), E SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . V DI TALE ACCORDO , CONCERNENTE LA LIBERTA DI TRANSITO ,
PER ESSER MESSA IN GRADO DI VALUTARE LA COMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO , ED EVENTUALMENTE CON LE NORME DELL ' ACCORDO GENERALE DELLA RISCOSSIONE , SUL PETROLIO AVVIATO ATTRAVERSO L ' OLEODOTTO TRANSALPINO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E NELLA REPUBBLICA D ' AUSTRIA , DELLE TASSE D ' IMBARCO E DI SBARCO PERCEPITE IN ITALIA SULLE MERCI IN FORZA DEL DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 , N . 47 , CONVERTITO NELLA LEGGE 16 APRILE 1974 , N . 117 ( IN PROSIEGUO , ' DECRETO LEGGE N . 47 ' ).
2 DAL FASCICOLO RISULTA CHE DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE IN UN COMPLESSO DI CAUSE FRA LA SOCIETA ITALIANA PER L ' OLEODOTTO TRANSALPINO ( SIOT ), SOCIETA DI DIRITTO ITALIANO CHE HA EFFETTUATO LA COSTRUZIONE E PROVVEDE ALLA GESTIONE DEL TRONCO DELL ' OLEODOTTO TRANSALPINO SITUATO IN TERRITORIO ITALIANO , FRA TRIESTE E IL CONFINE AUSTRIACO , DA UN LATO , ED IL MINISTERO DELLE FINANZE , IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE , LA CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI TRIESTE E L ' ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI QUESTA CITTA , DALL ' ALTRO , IN MERITO ALLA RISCOSSIONE DELLE TASSE IN QUESTIONE SUL PETROLIO GREGGIO SBARCATO NEGLI IMPIANTI DELLA SIOT E DESTINATO A RAFFINERIE UBICATE IN PARTE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E IN PARTE NELLA REPUBBLICA D ' AUSTRIA .
SUGLI ANTEFATTI
3 VA RICORDATO CHE , ANTERIORMENTE ALL ' ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE CHE E ALL ' ORIGINE DELLA CONTROVERSIA , L ' ITALIA RISCUOTEVA , IN FORZA DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 , N . 82 , UNA ' TASSA DI SBARCO ' SULLE MERCI IMPORTATE ED UNA ' TASSA PORTUALE ' SULLE MERCI , DI QUALSIASI PROVENIENZA O DESTINAZIONE , IMBARCATE E SBARCATE IN DETERMINATI PORTI , FRA I QUALI QUELLO DI TRIESTE . LA PRIMA DI DETTE TASSE NON SI APPLICAVA AL PETROLIO SBARCATO DALLA SIOT , PERCHE IL PRODOTTO NON ERA DESTINATO ALL ' IMPORTAZIONE ; QUANTO ALLA SECONDA , LA LEGGE CONTEMPLAVA ESPRESSAMENTE L ' ESONERO PER LE MERCI IN TRANSITO NEL PORTO DI TRIESTE .
4 NELLA SENTENZA EMESSA IN VIA PREGIUDIZIALE IL 10 OTTOBRE 1973 ( CAUSA 34/73 , VARIOLA , RACC . PAG . 981 ), QUESTA CORTE DICHIARAVA CHE UN TRIBUTO DEL GENERE DI QUELLO SOPRA MENZIONATO PER PRIMO , GRAVANTE SPECIFICAMENTE SUI PRODOTTI IMPORTATI , COSTITUISCE UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A UN DAZIO DOGANALE ED E , IN QUANTO TALE , INCOMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIO . NELLO STESSO PERIODO LA COMMISSIONE AVEVA PROPOSTO CONTRO L ' ITALIA , IN MERITO ALLA STESSA ' TASSA DI SBARCO ' , UN RICORSO PER INADEMPIMENTO REGISTRATO COL N . 172/73 ( GU C 99 DEL 20 . 11 . 1973 , PAG . 4 ). TENENDO CONTO DELLA SUDDETTA SENTENZA , L ' ITALIA MODIFICAVA LA PROPRIA LEGISLAZIONE MEDIANTE IL DECRETO LEGGE N . 47 . LA TASSA DI SBARCO VENIVA SOSTITUITA DA UNA ' TASSA ERARIALE DI SBARCO E D ' IMBARCO ' , IN PROSIEGUO DESIGNATA COME ' TASSA ERARIALE ' , DA APPLICARE INDIPENDENTEMENTE DALLA PROVENIENZA E DALLA DESTINAZIONE DELLE MERCI . LA COMMISSIONE CONSIDERAVA CHE , A SEGUITO DI TALE TRASFORMAZIONE DEL TRIBUTO CONTROVERSO , LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO ERA STATA ELIMINATA E , DI CONSEGUENZA , RITIRAVA IL PROPRIO RICORSO ( GU C 69 , DEL 14 . 6 . 1974 , PAG . 5 ). QUANTO ALLA ' TASSA PORTUALE ' , ESSA CONTINUAVA AD ESSERE APPLICATA SECONDO LE MODALITA STABILITE DALLA LEGGE DEL 1963 , SALVO IL FATTO CHE VENIVA ABOLITA L ' ECCEZIONE PRECEDENTEMENTE PREVISTA PER LE MERCI IN TRANSITO NEL PORTO DI TRIESTE .
5 DOPO L ' ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N . 47 , L ' AMMINISTRAZIONE FISCALE ITALIANA PRETENDEVA IL PAGAMENTO DEI DUE TRIBUTI - ' TASSA ERARIALE ' E ' TASSA PORTUALE ' - SUL PETROLIO GREGGIO SBARCATO NEGLI IMPIANTI DELLA SIOT E SPEDITO ATTRAVERSO L ' OLEODOTTO TRANSALPINO . PER QUESTO MOTIVO LA SIOT INTENTAVA VARI PROCEDIMENTI DINANZI AL TRIBUNALE DI TRIESTE , RELATIVAMENTE A PERIODI COMPRESI FRA IL 1974 E IL 1975 ; IN SEGUITO , ESSA PAGAVA I TRIBUTI CON OGNI RISERVA , IN ATTESA DELL ' ESITO DI DETTI PROCEDIMENTI . POICHE LE SUE DOMANDE VENIVANO RESPINTE DAL TRIBUNALE , LA SIOT INTERPONEVA APPELLO DINANZI ALLA CORTE D ' APPELLO DI TRIESTE CHE , A SUA VOLTA , RESPINGEVA LE IMPUGNAZIONI CON VARIE SENTENZE SUCCESSIVE . A SEGUITO DI TALI SENTENZE , VENIVA PROPOSTO UN CERTO NUMERO DI RICORSI ALLA CORTE DI CASSAZIONE .
6 SECONDO L ' ORDINANZA DI RINVIO , LA SIOT HA DEDOTTO , OLTRE AI MEZZI BASATI SUL DIRITTO INTERNO , VARI MEZZI TRATTI , DA UNA PARTE , DAL DIRITTO COMUNITARIO E , DALL ' ALTRA , DALL ' ACCORDO GENERALE , NEL SENSO CHE GLI ONERI FISCALI IN QUESTIONE
1* DOVREBBERO QUALIFICARSI NON COME TRIBUTI INTERNI , MA COME TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A DAZI DOGANALI , COSICCHE LA LORO RISCOSSIONE COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DEGLI ARTT . 12 E 13 DEL TRATTATO CEE ;
2*SAREBBERO INCOMPATIBILI CON LA DISCIPLINA DELLA LIBERTA DI TRANSITO PREVISTA DALL ' ART . V DELL ' ACCORDO GENERALE ;
3*SAREBBERO INCOMPATIBILI CON LA DISCIPLINA DEL TRANSITO COMUNITARIO QUAL E DEFINITA DAL REGOLAMENTO N . 542/69 E CON L ' ACCORDO RELATIVO AL TRANSITO , CONCLUSO DALLA COMUNITA CON L ' AUSTRIA ED ENTRATO IN VIGORE IN FORZA DEL REGOLAMENTO N . 2813/72 ;
4*INCIDEREBBERO SULLA POLITICA COMMERCIALE DELLA COMUNITA E PERCIO DAREBBERO LUOGO AD UNA VIOLAZIONE DELL ' ART . 113 DEL TRATTATO CEE ;
5*PROVOCHEREBBERO GRAVI DISTORSIONI DI CONCORRENZA , IN CONTRASTO CON L ' ART . 90 , N . 1 , DEL TRATTATO , ASSICURANDO AD IMPRESE PUBBLICHE CHE GESTISCONO SERVIZI PORTUALI VANTAGGI FINANZIARI A CARICO DI UN ' IMPRESA PRIVATA AUTORIZZATA A GESTIRE E AD UTILIZZARE PER LE OPERAZIONI DI SBARCO PROPRI SERVIZI ANALOGHI .
7 LA CORTE DI CASSAZIONE , CONSIDERANDO CHE GLI ONERI FISCALI DI CUI TRATTASI GRAVANO SU TUTTE LE MERCI IMBARCATE E SBARCATE , QUALUNQUE SIA LA LORO PROVE NIENZA O LA LORO DESTINAZIONE , HA RITENUTO CH ' ESSI COSTITUISCONO NON GIA IMPOSIZIONI ALL ' IMPORTAZIONE , BENSI TRIBUTI INTERNI AI SENSI DELL ' ART . 95 DEL TRATTATO E DELL ' ART . III DELL ' ACCORDO GENERALE .
8 IN BASE A QUESTE VALUTAZIONI , LA CORTE DI CASSAZIONE HA RITENUTO CHE SI PONGONO PROBLEMI D ' INTERPRETAZIONE , NELLA SFERA DEL DIRITTO COMUNITARIO , PER QUANTO RIGUARDA IL REGOLAMENTO RELATIVO AL TRANSITO COMUNITARIO , L ' ACCORDO DI TRANSITO CON L ' AUSTRIA , LE NORME SULLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE , SANCITE DALL ' ART . 113 , E LE NORME SULLA CONCORRENZA DI CUI ALL ' ART . 90 DEL TRATTATO .
9 ESSA RITIENE INOLTRE CHE ESISTE UN PROBLEMA PER QUANTO CONCERNE L ' ASSERITA INCOMPATIBILITA DEI TRIBUTI IN QUESTIONE CON L ' ART . V DELL ' ACCORDO GENERALE , ARTICOLO RELATIVO ALLA LIBERTA DI TRANSITO . TENUTO CONTO DEL DIVERSO ORIENTAMENTO SEGUITO NELLA PROPRIA GIURISPRUDENZA , RELATIVAMENTE AGLI EFFETTI INTERNI DELL ' ACCORDO GENERALE , RISPETTO A QUELLO ASSUNTO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE SENTENZE 12 DICEMBRE 1972 ( CAUSE RIUNITE 21-24/72 , INTERNATIONAL FRUIT COMPANY , RACC . PAG . 1219 ), 24 OTTOBRE 1973 ( CAUSA 9/73 , SCHLUTER , RACC . PAG . 1135 ) E 11 NOVEMBRE 1975 ( CAUSA 38/75 , NEDERLANDSE SPOORWEGEN , RACC . PAG . 1439 ), ESSA CONSIDERA ATTUALMENTE NECESSARIA UNA RINNOVATA RIFLESSIONE SUL PROBLEMA , DATA LA SOSTITUZIONE DELLA COMUNITA AGLI STATI MEMBRI NEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALL ' ACCORDO GENERALE , AFFERMATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE SUDDETTE SENTENZE .
10 PER CHIARIRE TALI PROBLEMI , LA CORTE DI CASSAZIONE HA FORMULATO QUATTRO QUESTIONI PREGIUDIZIALI , DEL SEGUENTE TENORE :
' A - IN LINEA PRELIMINARE : SE , PER ESSERSI LA COMUNITA SOSTITUITA AGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L ' ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI CONTEMPLATI DALL ' ACCORDO GATT , LE DISPOSIZIONI DA QUESTO DETTATE RIENTRINO FRA QUELLE PER LA CUI INTERPRETAZIONE RICORRE LA COMPETENZA PREGIUDIZIALE ATTRIBUITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DALL ' ART . 177 DEL TRATTATO , ANCHE NEL CASO IN CUI IL GIUDICE NAZIONALE SIA RICHIESTO DI FARNE APPLICAZIONE O COMUNQUE DI COMPIERNE LA INTERPRETAZIONE , CON RIFERIMENTO A RAPPORTI INTERSOGGETTIVI , A FINI DIVERSI DA QUELLO DI VALUTARE LA VALIDITA O LA INVALIDITA DI UN ATTO COMUNITARIO .
B -NEL CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA AL PRECEDENTE QUESITO : SE E QUALI EFFETTI ( E , SE DIVERSI NEL TEMPO , CON QUALE GRADUAZIONE CRONOLOGICA ) SIANO DERIVATI , ALL ' INTERNO DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA COMUNITA E DI QUELLO DEGLI STATI MEMBRI , DALL ' ESSERSI LA COMUNITA SOSTITUITA AGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L ' ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI CONTEMPLATI DALL ' ACCORDO GATT ; IN PARTICOLARE , SE IL GIUDICE NAZIONALE , AL FINE DI TRARNE ARGOMENTO IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE , OVVERO REGOLA IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE , DI UNA NORMA NAZIONALE SUCCESSIVA IN TESI CONTRASTANTE CON LE DISPOSIZIONI DELL ' ACCORDO , DEBBA RITENERE - NELL ' OSSERVANZA DEL RIPARTO DI COMPETENZA FISSATO DALL ' ART . 177 DEL TRATTATO - CHE L ' ACCORDO GATT , CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI MENZIONATE NEL QUESITO SEGUENTE , OPERI A LIVELLO DI MERO IMPEGNO INTERNAZIONALE SENZA EFFETTI DIRETTI NELL ' ORDINAMENTO INTERNO , OVVERO SIA IN QUESTO EFFICACE NEI RAPPORTI INTERSOGGETTIVI , E , IN TALE SECONDA EVENIENZA , IN POSIZIONE PARIORDINATA O SOVRAORDINATA RISPETTO ALLA CONFLIGENTE NORMA NAZIONALE .
C -NEL CASO ANCORA DI RISPOSTA POSITIVA AL QUESITO SUB A ED IN PRESENZA DI QUALSIASI RISPOSTA AL QUESITO SUB B , AL FINE DI SOMMINISTRARE COMUNQUE AL GIUDICE NAZIONALE INDICAZIONI UTILI ALLA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA NAZIONALE : SE - ALLA STREGUA DELLA DISCIPLINA DETTATA DALL ' ART . V , N . 3 , DELL ' ACCORDO GATT RELATIVAMENTE ALLE MERCI PROVENIENTI DA PAESI NON ADERENTI MA DESTINATE AL MERCATO DI PAESI ADERENTI - SIA VIETATO AL LEGISLATORE NAZIONALE , ED EVENTUALMENTE IN QUALI LIMITI ED A QUALI CONDIZIONI , DI PREVEDERE L ' IMPOSIZIONE DI TRIBUTI ( QUALI LA TASSA ERARIALE SULLE MERCI SBARCATE ED IMBARCATE IN TUTTI I PORTI MARITTIMI NAZIONALI E LA C.D . TASSA PORTUALE SULLE MERCI SBARCATE ED IMBARCATE SOLO IN ALCUNI FRA QUESTI , DI CUI , RISPETTIVAMENTE , AL PRIMO ED AL SECONDO COMMA DELL ' ART . 2 DEL D.L . 28 FEBBRAIO 1974 , N . 47 , CONVERTITO CON LEGGE 16 APRILE 1974 , N . 117 ) TANTO SUL PRODOTTO NAZIONALE , O NAZIONALIZZATO , QUANTO SUL PRODOTTO IMPORTATO , IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI SBARCO E IMBARCO DEI PRODOTTI STESSI IN PORTI MARITTIMI DEL PAESE ADERENTE , I QUALI COLPISCANO IL PRODOTTO IMPORTATO ANCHE QUANDO , PROVENENDO DA PAESE TERZO , SI TROVI IN MERO TRANSITO ATTRAVERSO IL TERRITORIO NAZIONALE PERCHE DESTINATO AL MERCATO DI ALTRO PAESE ADERENTE , ED ANCHE QUANDO - PER CIO CHE IN PARTICOLARE RIGUARDA QUELLI , TRA TALI TRIBUTI , CHE SONO PREVISTI PER DETERMINATI PORTI AMMINISTRATI DA ENTI AUTONOMI , AI QUALI ESSI SONO IN PARTE DESTINATI - LE OPERAZIONI DI SBARCO ED IMBARCO E DI ULTERIORE INOLTRO VERSO IL MECATO DI DEFINITIVA DESTINAZIONE SIANO CURATE ESCLUSIVAMENTE DALL ' OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE STRUTTURE ED IMPIANTI COSTRUITI , GESTITI E MANTENUTI IN PROPRIO DAL MEDESIMO , SENZA LA PRESTAZIONE DI ALCUN SERVIZIO DIRETTO E SPECIFICO DA PARTE DELL ' ENTE PORTUALE .
D -INDIPENDENTEMENTE DALLE RISPOSTE AI QUESITI PRECEDENTI SUB A , B E C :
1 . SE - ALLA STREGUA DEI PRINCIPI ISPIRATORI DELL ' ORDINAMENTO COMUNITARIO IN TEMA DI CORRETTO GIUOCO DELLA CONCORRENZA E DI POLITICA COMMERCIALE COMUNE , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE REGOLE DETTATE , RISPETTIVAMENTE , CON GLI ARTT . 90 , N . 1 , E 113 , N . 1 , DEL TRATTATO , ED IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA DISCIPLINA DEL TRANSITO COMUNITARIO DETTATA CON I REGOLAMENTI CEE N . 542/69 DEL CONSIGLIO DEL 18 MARZO 1969 E N . 2813/72 DEL CONSIGLIO DEL 21 NOVEMBRE 1972 - SIA VIETATO AL LEGISLATORE NAZIONALE , ED EVENTUALMENTE IN QUALI LIMITI ED A QUALI CONDIZIONI E NELLA RICORRENZA DI QUALI REQUISITI ANCHE FORMALI IN ORDINE ALLA PROVENIENZA DELLA MERCE ED AL SUO REGIME DI TRANSITO , DI PREVEDERE L ' IMPOSIZIONE DI TRIBUTI ( QUALI LA TASSA ERARIALE SULLE MERCI SBARCATE ED IMBARCATE IN TUTTI I PORTI MARITTIMI NAZIONALI E LA TASSA C.D . PORTUALE SULLE MERCI SBARCATE ED IMBARCATE SOLO IN ALCUNI FRA QUESTI , DI CUI , RISPETTIVAMENTE , AL PRIMO ED AL SECONDO COMMA DELL ' ART . 2 , DEL D . L . 28 FEBBRAIO 1974 , N . 47 , CONVERTITO CON LEGGE 16 APRILE 1974 , N . 117 ) TANTO SUL PRODOTTO NAZIONALE , O NAZIONALIZZATO , QUANTO SUL PRODOTTO IMPORTATO , IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI SBARCO ED IMBARCO DEI PRODOTTI STESSI IN PORTI MARITTIMI DEL PAESE MEMBRO , I QUALI COLPISCONO IL PRODOTTO IMPORTATO ANCHE QUANDO , PROVENENDO DA PAESE TERZO , SI TROVI IN MERO TRANSITO ATTRAVERSO IL TERRITORIO NAZIONALE PERCHE DESTINATO AL MERCATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA E DELL ' AUSTRIA , ED ANCHE QUANDO - PER CIO CHE IN PARTICOLARE RIGUARDA QUELLI , TRA TALI TRIBUTI , CHE SONO PREVISTI PER DETERMINATI PORTI AMMINISTRATI DA ENTI AUTONOMI , AI QUALI ESSI SONO IN PARTE DESTINATI - LE OPERAZIONI DI SBARCO ED IMBARCO E DI ULTERIORE INOLTRO VERSO IL MERCATO DI DEFINITIVA DESTINAZIONE SIANO CURATE ESCLUSIVAMENTE DALL ' OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE STRUTTURE ED IMPIANTI COSTRUITI , GESTITI E MANTENUTI IN PROPRIO DAL MEDESIMO , SENZA LA PRESTAZIONE DI ALCUN SERVIZIO DIRETTO E SPECIFICO DA PARTE DELL ' ENTE PORTUALE ;
2.SE , NEL CASO DI DIVIETO DI IMPOSIZIONI SIFFATTE , IL SINGOLO ABBIA AZIONE IN GIUDIZIO , DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE , PER RIPETERE LE SOMME A TAL TITOLO PAGATE OVVERO PER OPPORSI ALLA PRETESA DI PAGAMENTO AVANZATA DALLO STATO ' .
11 POICHE IL TRATTATO CEE NON DEFINISCE ESPRESSAMENTE IL REGIME DELLE MERCI IN TRANSITO , LA CORTE DI CASSAZIONE HA PROSPETTATO IN PRIMO LUOGO LA QUESTIONE DEGLI EFFETTI E DELL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ACCORDO GENERALE CHE , A DIFFERENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO , CONTIENE , ALL ' ART . V , ESPRESSE DISPOSIZIONI AL RIGUARDO . SOLTANTO IN SECONDO LUOGO LA CORTE DI CASSAZIONE SOLLEVA QUESTIONI RIGUARDANTI GLI ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO CHE , A SUO AVVISO , POTREBBERO AVERE RILEVANZA PER LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA , E CIOE L ' ART . 113 RELATIVO ALLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE , L ' ART . 90 RELATIVO ALLE NORME DI CONCORRENZA VIGENTI PER LE IMPRESE PUBBLICHE , IL REGOLAMENTO RELATIVO AL TRANSITO COMUNITARIO E L ' ACCORDO DI TRANSITO CONCLUSO CON L ' AUSTRIA .
12 IN MERITO ALL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . V DELL ' ACCORDO GENERALE VA OSSERVATO CHE , A TERMINI DELL ' ART . XXIV , 8* COMMA , DELLO STESSO ACCORDO , LA COMUNITA DEV ' ESSERE CONSIDERATA COME UN UNICO TERRITORIO DOGANALE , IN QUANTO E FONDATA , SECONDO L ' ART . 9 DEL TRATTATO CEE , SUL PRINCIPIO DELL ' UNIONE DOGANALE . NE CONSEGUE CHE LE NORME DELL ' ACCORDO GENERALE DISCIPLINANO UNICAMENTE I RAPPORTI DELLA COMUNITA CON LE ALTRE PARTI CONTRAENTI , MENTRE NON POSSONO TROVARE APPLICAZIONE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA STESSA .
13 PER TALE MOTIVO , QUESTA CORTE RITIENE OPPORTUNO ACCERTARE IN PRIMO LUOGO QUALE SIA IL REGIME DELLE MERCI IN TRANSITO NELLA PROSPETTIVA PROPRIA DEL DIRITTO COMUNITARIO . DI CONSEGUENZA , ESSA ESAMINERA ANZITUTTO LA QUARTA QUESTIONE ( D ) CONGIUNTAMENTE CON LA TERZA ( C ), DISTINGUENDO IL REGIME DELLE MERCI IN TRANSITO VERSO UNO STATO MEMBRO , NELLA FATTISPECIE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DA QUELLO DELLE MERCI IN TRANSITO VERSO UNO STATO TERZO , NEL CASO CONCRETO L ' AUSTRIA .
SUL REGIME DEL TRANSITO COMUNITARIO
14 CON LA QUESTIONE D , LA CORTE DI CASSAZIONE CHIEDE SE LA RISCOSSIONE , SULLE MERCI IN TRANSITO , DI TRIBUTI IMPOSTI IN RAGIONE DELL ' IMBARCO O DELLO SBARCO , CHE COLPISCONO INDISTINTAMENTE TUTTE LE MERCI , QUALI CHE SIANO LA PROVENIENZA E LA DESTINAZIONE DELLE STESSE , SIA COMPATIBILE CON I PRINCIPI CUI S ' ISPIRA L ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO E , IN PARTICOLARE , COL REGOLAMENTO N . 542/69 RELATIVO AL TRANSITO COMUNITARIO , QUALORA LE OPERAZIONI DI SBARCO , D ' IMBARCO E DI ULTERIORE INOLTRO VERSO IL MERCATO DI DEFINITIVA DESTINAZIONE SIANO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE DALL ' OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE STRUTTURE ED IMPIANTI COSTRUITI , GESTITI E MANTENUTI IN PROPRIO DAL MEDESIMO , SENZA LA PRESTAZIONE DI ALCUN SERVIZIO DIRETTO O SPECIFICO DA PARTE DI UN ENTE PORTUALE .
15 CON LA QUESTIONE C , SI CHIEDE SE TRIBUTI COSI CARATTERIZZATI SIANO COMPATIBILI CON L ' ART . V , 3* COMMA , DELL ' ACCORDO GENERALE .
16 L ' UNIONE DOGANALE ISTITUITA DAL TITOLO I , CAPO 1 , DELLA PARTE SECONDA DEL TRATTATO CEE IMPLICA NECESSARIAMENTE CHE VENGA GARANTITA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI FRA GLI STATI MEMBRI . QUESTA LIBERTA NON POTREBBE , A SUA VOLTA , ESSERE COMPLETA SE GLI STATI MEMBRI AVESSERO LA FACOLTA DI OSTACOLARE O DI INTRALCIARE , IN QUALSIASI MODO , LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI IN TRANSITO . SI DEVE QUINDI RICONOSCERE , COME CONSEGUENZA DELL ' UNIONE DOGANALE E NEL RECIPROCO INTERESSE DEGLI STATI MEMBRI , L ' ESISTENZA DI UN PRINCIPIO GENERALE DI LIBERTA DI TRANSITO DELLE MERCI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA . QUESTO PRINCIPIO E D ' ALTRONDE CONFERMATO DALLA MENZIONE DEL ' TRANSITO ' NELL ' ART . 36 DEL TRATTATO .
17 VA OSSERVATO , IN PROPOSITO , CHE E LO STESSO PRINCIPIO GENERALE DI LIBERTA CHE HA ISPIRATO IL REGOLAMENTO N . 542/69 RELATIVO AL TRANSITO COMUNITARIO , COME PURE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 13 DICEMBRE 1976 , N . 222/77 ( GU L 38 , 1977 , PAG . 1 ), CHE LO SOSTITUISCE , REGOLAMENTI CON I QUALI SONO STATE FRA L ' ALTRO ADOTTATE VARIE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DESTINATE A FACILITARE DETTO TRANSITO . ENTRAMBI I REGOLAMENTI RICOLLEGANO INFATTI , NEL PREAMBOLO , LE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER FACILITARE IL TRANSITO ALL ' ESISTENZA DELL ' UNIONE DOGANALE , ALL ' UNITA DEL TERRITORIO DOGANALE ED ALLA NECESSITA DI UNA COMPLETA LIBERTA DEL MOVIMENTO DELLE MERCI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA .
18 SI DEVE , D ' ALTRA PARTE , SOTTOLINEARE - COME E GIA STATO FATTO DA QUESTA CORTE NELLA SENTENZA 13 DICEMBRE 1973 ( CAUSE RIUNITE 37 E 38/73 , DIAMANTARBEIDERS , RACC . PAG . 1609 ) - CHE , BENCHE NEL TRATTATO IL DIVIETO RELATIVO ALLE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A DAZI DOGANALI FIGURI SOLTANTO NELLA PRIMA SEZIONE ( ARTT . 12-17 ) DEL CAPITOLO RELATIVO ALL ' UNIONE DOGANALE , SEZIONE RIGUARDANTE I PRODOTTI CHE SI TROVANO IN LIBERA PRATICA NEGLI STATI MEMBRI , E NON NELLA SECONDA SEZIONE ( ARTT . 18-29 ) DELLO STESSO CAPITOLO , LA QUALE RIGUARDA I PRODOTTI IMPORTATI DIRETTAMENTE DA UN PAESE TERZO , CIO NON SIGNIFICA CHE DETTE TASSE POSSONO ESSERE ISTITUITE O MANTENUTE IN VIGORE PER QUESTI ULTIMI PRODOTTI . COME VIENE PARIMENTI RICORDATO NELLA SENTENZA SOPRA INDICATA , L ' INSTAURAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE E INTESA ALLA PARIFICAZIONE DEGLI ONERI DOGANALI GRAVANTI , ALLE FRONTIERE DELLA COMUNITA , SULLE MERCI IMPORTATE DAI PAESI TERZI , AL FINE DI EVITARE SVIAMENTI DI TRAFFICO NEI RAPPORTI CON QUESTI PAESI E DISTORSIONI NELLA LIBERA CIRCOLAZIONE INTERNA O NELLE CONDIZIONI DI CONCORRENZA . PER IDENTICI MOTIVI , LA MANCANZA , NELLE STESSE DISPOSIZIONI , DI UN ESPRESSO DIVIETO RELATIVO AI TRIBUTI SUL TRANSITO NON PUO SIGNIFICARE CHE SIFFATTI TRIBUTI POSSANO ESSERE ISTITUITI O MANTENUTI IN VIGORE DAGLI STATI MEMBRI , MENTRE ESSI SONO PER DEFINIZIONE , INCOMPATIBILI CON UNA UNIONE DOGANALE E , A FORTIORI , COL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , CHE E IL FONDAMENTO STESSO DEL MERCATO COMUNE .
19 SI DEVE QUINDI AMMETTERE CHE GLI STATI MEMBRI LEDEREBBERO IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA DEL TRANSITO COMUNITARIO QUALORA APPLICASSERO , ALLE MERCI IN TRANSITO SUL LORO TERRITORIO , DIRITTI DI TRANSITO O QUALSIASI ALTRA IMPOSIZIONE RELATIVA AL TRANSITO .
20 TUTTAVIA , NON SI PUO CONSIDERARE INCOMPATIBILE CON LA LIBERTA DI TRANSITO INTESA NEL SENSO SOPRA PRECISATO L ' IMPOSIZIONE DI DIRITTI OD ONERI RAPPRESENTATIVI DELLE SPESE DI TRASPORTO O DEL COSTO DI ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AL TRANSITO .
21 IN PROPOSITO , E OPPORTUNO OSSERVARE CHE , NEL PRENDERE IN CONSIDERAZIONE TALI PRESTAZIONI , NON CI SI DEVE LIMITARE AI SERVIZI DIRETTAMENTE E SPECIFICAMENTE CONNESSI AL MOVIMENTO DELLE MERCI , COME INDICATO NELLA QUESTIONE FORMULATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE . VANNO INFATTI CONSIDERATI RAPPRESENTATIVI DELLE SPESE DI TRASPORTO ANCHE DIRITTI OD ONERI BASATI SUI VANTAGGI DI CARATTERE PIU GENERALE CHE RISULTANO DALL ' UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE O DEGLI IMPIANTI PORTUALI LA CUI NAVIGABILITA E IL CUI MANTENIMENTO SONO A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .
22 INFINE , SI PUO CONSTATARE CHE I PRINCIPI DERIVANTI DAL DIRITTO COMUNITARIO , PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME FISCALE DELLE MERCI IN TRANSITO , COINCIDONO , SOSTANZIALMENTE , CON LE NORME INSTAURATE DALLA PRASSI INTERNAZIONALE CONVENZIONALE IN MATERIA .
23 LA QUESTIONE IN ESAME VA PERCIO RISOLTA NEL SENSO CHE L ' ESISTENZA , NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , DI UNA UNIONE DOGANALE , CARATTERIZZATA DALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , IMPLICA LA LIBERTA DEL TRANSITO COMUNITARIO . DATA QUESTA LIBERTA , UNO STATO MEMBRO NON PUO APPLICARE ALLE MERCI IN TRANSITO SUL PROPRIO TERRITORIO , CON PROVENIENZA O DESTINAZIONE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , DIRITTI DI TRANSITO O QUALSIASI ALTRA IMPOSIZIONE RELATIVA AL TRANSITO . TUTTAVIA , NON PUO ESSERE CONSIDERATA INCOMPATIBILE CON LA LIBERTA DI TRANSITO COSI DEFINITA LA RISCOSSIONE DI DIRITTI OD ONERI RAPPRESENTATIVI DELLE SPESE DI TRASPORTO O DEL COSTO DI ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AL TRANSITO , CON LA PRECISAZIONE CHE , A TAL FINE , SI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NON SOLO LE PRESTAZIONI DIRETTAMENTE E SPECIFICAMENTE CONNESSE AL MOVIMENTO DELLE MERCI , MA ANCHE I VANTAGGI DI CARATTERE PIU GENERALE CHE RISULTANO DALL ' UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE O DEGLI IMPIANTI PORTUALI LA CUI NAVIGABILITA E IL CUI MANTENIMENTO SONO A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .
24 SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE VALUTARE , CONSIDERATO IL COMPLESSO DELLE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE , LA COMPATIBILITA DEI TRIBUTI IN QUESTIONE CON LA LIBERTA DI TRANSITO COSI DEFINITA .
25 TENUTO CONTO DI QUANTO PRECEDE , LA QUESTIONE SOLLEVATA A PROPOSITO DELL ' ART . 90 , N . 1 , DEL TRATTATO E PRIVA DI OGGETTO .
SUL REGIME DEL TRANSITO NEI RAPPORTI CON L ' AUSTRIA
26 LE QUESTIONI C E D , NELLA PARTE RELATIVA AL REGIME VIGENTE PER IL PETROLIO IN TRANSITO VERSO L ' AUSTRIA , RIGUARDANO IN SOSTANZA LA INTERPRETAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE CHE ISTITUISCONO UNA POLITICA COMMERCIALE COMUNE , COME PREVISTO DALL ' ART . 113 DEL TRATTATO . LA QUESTIONE D E INTESA A FAR ACCERTARE SE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI SOPRA DESCRITTI SIA COMPATIBILE CON L ' ART . 113 E CON L ' ACCORDO DI TRANSITO CONCLUSO DALLA COMUNITA CON L ' AUSTRIA , ACCORDO CHE COSTITUISCE OGGETTO DEL REGOLAMENTO N . 2813/72 , ADOTTATO IN FORZA DEL SUDDETTO ARTICOLO . CONSEGUENTEMENTE , DEVE RITENERSI CHE LA QUESTIONE C SIA INTESA A FAR ACCERTARE , INOLTRE , SE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DI CUI TRATTASI , SUL PETROLIO DESTINATO ALL ' AUSTRIA , SIA COMPATIBILE CON L ' ART . V , 3* COMMA , DELL ' ACCORDO GENERALE , IN BASE ALLA PREMESSA CHE LA COMUNITA E VINCOLATA NEI CONFRONTI DELL ' AUSTRIA DALLE DISPOSIZIONI DELL ' ACCORDO GENERALE .
27 SI DEVE OSSERVARE , IN PROPOSITO , CHE L ' ACCORDO DI TRANSITO CONCLUSO CON L ' AUSTRIA NON CONTEMPLA ALCUN IMPEGNO SPECIFICO FRA LE PARTI IN MERITO AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE MERCI IN TRANSITO . L ' UNICA DISPOSIZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AL RIGUARDO E PERTANTO L ' ART . V DELL ' ACCORDO GENERALE , SECONDO CUI ' VI SARA LIBERTA DI TRANSITO ATTRAVERSO IL TERRITORIO DELLE PARTI CONTRAENTI PER IL TRAFFICO IN TRANSITO CON DESTINAZIONE O PROVENIENZA NEL TERRITORIO DI ALTRE PARTI CONTRAENTI ' ( 2* COMMA ). AI SENSI DEL 3* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO , CUI HA FATTO RIFERIMENTO LA CORTE DI CASSAZIONE , E VIETATA FRA LE PARTI CONTRAENTI LA RISCOSSIONE DI QUALSIASI DAZIO DOGANALE , DI QUALSIASI DIRITTO DI TRANSITO O DI QUALSIASI ALTRA IMPOSIZIONE RELATIVA AL TRANSITO , AD ECCEZIONE DELLE SPESE DI TRASPORTO , NONCHE DI ONERI CORRISPONDENTI ALLE SPESE AMMINISTRATIVE CAUSATE DAL TRANSITO O AL COSTO DEI SERVIZI PRESTATI .
28 POICHE , PER I MOTIVI INDICATI DA QUESTA CORTE NELLA SENTENZA 12 DICEMBRE 1972 ( CAUSE RIUNITE 21-24/72 , INTERNATIONAL FRUIT COMPANY , RACC . PAG . 1219 ) E TUTTORA VALIDI , LA SUDDETTA DISPOSIZIONE NON PUO AVERE EFFICACIA DIRETTA NELLA SFERA DEL DIRITTO COMUNITARIO , I SINGOLI NON POSSONO FARLA VALERE PER OPPORSI ALLA RISCOSSIONE DI UN TRIBUTO COME LA TASSA D ' IMBARCO E DI SBARCO SULLE MERCI IN TRANSITO VERSO L ' AUSTRIA . QUESTA CONSTATAZIONE NON PREGIUDICA IN ALCUN MODO L ' OBBLIGO , PER LA COMUNITA , DI GARANTIRE , NEI SUOI RAPPORTI CON GLI STATI TERZI PARTECIPANTI ALL ' ACCORDO GENERALE , IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL ' ACCORDO STESSO .
29 QUANTO ALL ' ART . 113 DEL TRATTATO , BENCHE ESSO ATTRIBUISCA ALLA COMUNITA POTERI CHE LE CONSENTONO DI ADOTTARE OGNI ADEGUATO PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI POLITICA COMMERCIALE COMUNE , E D ' UOPO TUTTAVIA CONSTATARE CHE , DI PER SE , QUESTA DISPOSIZIONE NON FORNISCE ALCUN CRITERIO GIURIDICO SUFFICIENTEMENTE PRECISO CHE PERMETTA DI VALUTARE IL REGIME DI TRANSITO CONTESTATO .
30 LA QUESTIONE IN ESAME VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE NON ESISTE ALCUNA NORMA CHE I SINGOLI POSSANO FAR VALERE PER OPPORSI ALLA RISCOSSIONE , SU MERCI IN TRANSITO VERSO L ' AUSTRIA , DI UN TRIBUTO DEL GENERE DELLE TASSE D ' IMBARCO O DI SBARCO DI CUI TRATTASI .
31 RISULTA QUINDI CHE , NON POTENDOSI APPLICARE AL TRANSITO COMUNITARIO L ' ART . V DELL ' ACCORDO GENERALE E NON AVENDO LO STESSO ARTICOLO EFFICACIA DIRETTA PER QUANTO RIGUARDA IL TRANSITO IN DIREZIONE DELL ' AUSTRIA , LE QUESTIONI A E B SONO PRIVE DI OGGETTO .
SULLE SPESE
32 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA , DAL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA , DAL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI , DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CON ORDINANZA 21 MAGGIO 1981 , DICHIARA :
1* L ' ESISTENZA , NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , DI UNA UNIONE DOGANALE , CARATTERIZZATA DALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , IMPLICA LA LIBERTA DEL TRANSITO COMUNITARIO . DATA QUESTA LIBERTA , UNO STATO MEMBRO NON PUO APPLICARE ALLE MERCI IN TRANSITO SUL PROPRIO TERRITORIO , CON PROVENIENZA O DESTINAZIONE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , DIRITTI DI TRANSITO O QUALSIASI ALTRA IMPOSIZIONE RELATIVA AL TRANSITO .
TUTTAVIA , NON PUO ESSERE CONSIDERATA INCOMPATIBILE CON LA LIBERTA DI TRANSITO COSI DEFINITA LA RISCOSSIONE DI DIRITTI OD ONERI RAPPRESENTATIVI DELLE SPESE DI TRASPORTO O DEL COSTO DI ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AL TRANSITO , CON LA PRECISAZIONE CHE , A TAL FINE , SI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NON SOLO LE PRESTAZIONI DIRETTAMENTE E SPECIFICAMENTE CONNESSE AL MOVIMENTO DELLE MERCI , MA ANCHE I VANTAGGI DI CARATTERE PIU GENERALE CHE RISULTANO DALL ' UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE O DEGLI IMPIANTI PORTUALI LA CUI NAVIGABILITA E IL CUI MANTENIMENTO SONO A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .
2*NON ESISTE ALCUNA NORMA CHE I SINGOLI POSSANO FAR VALERE PER OPPORSI ALLA RISCOSSIONE , SU MERCI IN TRANSITO VERSO LA REPUBBLICA D ' AUSTRIA , DI UN TRIBUTO DEL GENERE DELLE TASSE D ' IMBARCO O DI SBARCO PERCEPITE , IN ITALIA , IN FORZA DEL DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 , N . 47 , CONVERTITO NELLA LEGGE 16 APRILE 1974 , N . 117 .