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Document 61981CJ0091
Judgment of the Court of 8 June 1982. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Failure of a Member State to fulfil its obligations - Directive relating to collective redundancies. # Case 91/81.
Sentenza della Corte dell'8 giugno 1982.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Inadempimento da parte di uno Stato - direttiva in materia di licenziamenti collettivi.
Causa 91/81.
Sentenza della Corte dell'8 giugno 1982.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Inadempimento da parte di uno Stato - direttiva in materia di licenziamenti collettivi.
Causa 91/81.
Raccolta della Giurisprudenza 1982 -02133
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:212
SENTENZA DELLA CORTE DELL'8 GIUGNO 1982. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO - DIRETTIVA IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI. - CAUSA 91/81.
raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 02133
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
POLITICA SOCIALE - RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - DIRETTIVA 75/129 - OGGETTO - POTERE DEGLI STATI MEMBRI
( TRATTATO CEE , ART . 117 ; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 75/129 )
LA DIRETTIVA N . 75/129 , CHE IL CONSIGLIO CONSIDERA RISPONDENTE ALLA NECESSITA , ENUNCIATA ALL ' ART . 117 DEL TRATTATO , DI PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO DEI LAVORATORI , MIRA A RAVVICINARE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AI LICENZIAMENTI COLLETTIVI . ESSA DEVE QUINDI SERVIRE ALL ' INSTAURAZIONE DI UNA BASE NORMATIVA COMUNE , DA APPLICARSI A TUTTI GLI STATI MEMBRI , PUR LASCIANDO A QUESTI LA FACOLTA DI APPLICARE O ADOTTARE DISPOSIZIONI PIU FAVOREVOLI AI LAVORATORI .
NELLA CAUSA 91/81 ,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . ARMANDO TOLEDANO LAREDO , CONSIGLIERE GIURIDICO , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
RICORRENTE ,
CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA , IN PERSONA DEL SIG . ARNALDO SQUILLANTE , CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO , TRATTATI E AFFARI LEGISLATIVI , IN QUALITA DI AGENTE , RAPPRESENTATA DAL SIG . GIORGIO FERRI , AVVOCATO DELLO STATO , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA SEDE DELL ' AMBASCIATA D ' ITALIA ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO UN RICORSO VOLTO A FAR CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSA INCOMBENTI IN FORZA DEL TRATTATO CEE OMETTENDO DI ADOTTARE ENTRO IL TERMINE STABILITO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 FEBBRAIO 1975 , N . 75/129/CEE , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI ( GU L 48 , PAG . 29 ),
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 15 APRILE 1981 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO , AI SENSI DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO INTESO A FAR CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , OMETTENDO DI ADOTTARE , ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO , LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 FEBBRAIO 1975 , N . 75/129/CEE , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI ( GU L 48 , PAG . 29 ), E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSA INCOMBENTI IN FORZA DEL TRATTATO .
2 LA DIRETTIVA N . 75/129 E STATA EMANATA DAL CONSIGLIO IN BASE ALL ' ART . 100 DEL TRATTATO , RIGUARDANTE IL RAVVICINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI CHE HANNO UN ' INCIDENZA DIRETTA SULL ' INSTAURAZIONE O SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE . NEI CONSIDERANDI DELLA DIRETTIVA SI AFFERMA CHE OCCORRE RAFFORZARE LA TUTELA DEI LAVORATORI IN CASO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI TENENDO CONTO DELLA NECESSITA DI UNO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE EQUILIBRATO NELLA COMUNITA ; CHE , NONOSTANTE UN PROCESSO NORMATIVO CONVERGENTE , PERMANGONO DIFFERENZE FRA LE DISPOSIZIONI IN VIGORE NEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITA E LE PROCEDURE DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI NONCHE I PROVVEDIMENTI IDONEI AD ATTENUARNE LE CONSEGUENZE PER I LAVORATORI ; CHE TALI DIFFERENZE POSSONO RIPERCUOTERSI DIRETTAMENTE SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE ; CHE LA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO 21 GENNAIO 1974 CONTEMPLA UNA DIRETTIVA SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA I LICENZIA MENTI COLLETTIVI E CHE SI RENDE QUINDI NECESSARIO PROMUOVERE TALE RAVVICINAMENTO AI SENSI DELL ' ART . 117 DEL TRATTATO , CHE MIRA AD INCORAGGIARE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO DEI LAVORATORI ONDE CONSENTIRE LA LORO PARIFICAZIONE NEL PROGRESSO .
3 A QUESTI FINI , LA DIRETTIVA DEFINISCE L ' AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NOZIONE DI ' LICENZIAMENTI COLLETTIVI ' LASCIANDO , TUTTAVIA , AGLI STATI MEMBRI LA SCELTA FRA DUE CRITERI CHE ESSA STABILISCE .
4 L ' ART . 2 DELLA DIRETTIVA DISPONE CHE IL DATORE DI LAVORO , QUANDO PREVEDE DI EFFETTUARE LICENZIAMENTI COLLETTIVI , DEVE PROCEDERE A CONSULTAZIONI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI AL FINE DI GIUNGERE AD UN ACCORDO . EGLI E TENUTO A FORNIRE LORO TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E , IN OGNI CASO A PRECISARE , CON COMUNICAZIONE SCRITTA , I MOTIVI DEL LICENZIAMENTO , IL NUMERO DEI LAVORATORI DA LICENZIARE , IL NUMERO DEI LAVORATORI ABITUALMENTE OCCUPATI NONCHE IL PERIODO NEL CORSO DEL QUALE SI PREVEDE DI EFFETTUARE I LICENZIAMENTI . EGLI DEVE TRASMETTERE ALL ' AUTORITA PUBBLICA COMPETENTE COPIA DI TALE COMUNICAZIONE SCRITTA .
5 GLI ARTT . 3 E 4 DELLA DIRETTIVA CONTENGONO DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL ' INTERVENTO DELL ' AUTORITA PUBBLICA COMPETENTE . IL DATORE DI LAVORO DEVE NOTIFICARE A QUEST ' ULTIMA , PER ISCRITTO , OGNI PROGETTO DI LICENZIAMENTO . TALE NOTIFICA DEVE CONTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI SUI PUNTI INDICATI ALL ' ART . 2 E , INOLTRE , SULLE CONSULTAZIONI COI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI , A CUI VA TRASMESSA COPIA DELLA NOTIFICA STESSA . I LICENZIAMENTI COLLETTIVI HANNO EFFETTO , DI NORMA , NON PRIMA DI 30 GIORNI DALLA NOTIFICA . L ' AUTORITA PUBBLICA COMPETENTE DEVE AVVALERSI DI TALE TERMINE PER CERCARE SOLUZIONI AI PROBLEMI POSTI DAI LICENZIAMENTI COLLETTIVI PROSPETTATI ED IL TERMINE DI CUI SOPRA PUO VENIRE PROROGATO A TAL FINE .
6 L ' ART . 6 DELLA DIRETTIVA FA OBBLIGO AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE , NEL TERMINE DI DUE ANNI A DECORRERE DALLA NOTIFICA DELLA DIRETTIVA , LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA STESSA .
7 L ' ART . 5 PRECISA CHE LA DIRETTIVA LASCIA IMPREGIUDICATA LA FACOLTA DEGLI STATI MEMBRI DI APPLICARE O ADOTTARE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE PIU FAVOREVOLI AI LAVORATORI .
8 IL GOVERNO ITALIANO HA MESSO IN RILIEVO CHE IL SISTEMA COMPLESSIVO DI TUTELA IN MATERIA DI LICENZIAMENTI VIGENTE IN ITALIA , QUALE RISULTA , AD UN TEMPO , DALL ' ESTENSIONE ATTRIBUITA NELL ' ORDINAMENTO ITALIANO ALLA NOZIONE DI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE , RIGOROSAMENTE DISCIPLINATA DA NORME FAVOREVOLI AI LAVORATORI , DALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI SPECIFICAMENTE RIGUARDANTI I LICENZIAMENTI COLLETTIVI E DALLE NORME DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI , REALIZZA CONDIZIONI E ISTITUISCE PROCEDIMENTI CHE CONSENTONO DI CONSEGUIRE GLI SCOPI DELLA DIRETTIVA E VANNO , PER VARI ASPETTI , PERSINO OLTRE QUANTO PRESCRITTO DA QUEST ' ULTIMA .
9 IL GOVERNO ITALIANO NON HA TUTTAVIA CONTESTATO CHE IN TALUNI SETTORI , IN PARTICOLARE QUELLI DELL ' AGRICOLTURA E DEL COMMERCIO , NON ESISTE IN ITALIA UNA DISCIPLINA COMPLETA COME QUELLA VOLUTA DALLA DIRETTIVA . E ASSODATO , INOLTRE , CHE GLI ACCORDI INTERCONFEDERALI ITALIANI NON IMPONGONO LA NOTIFICA PER ISCRITTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PRESCRITTA DALLA DIRETTIVA , CHE NELLA NORMATIVA ITALIANA NON E CONTEMPLATA , COME STABILITO DALLA DIRETTIVA , LA NOTIFICA ALL ' AUTORITA PUBBLICA COMPETENTE DI OGNI LICENZIAMENTO COLLETTIVO , E CHE NON E OBBLIGATORIO L ' INTERVENTO DELL ' AUTORITA PUBBLICA COMPETENTE PER CERCARE SOLUZIONI AI PROBLEMI POSTI DAI LICENZIAMENTI COLLETTIVI PROGETTATI .
10 NE CONSEGUE CHE LE NORME IN MATERIA VIGENTI IN ITALIA NON BASTANO A SODDISFARE L ' INSIEME DEGLI IMPERATIVI DELLA DIRETTIVA .
11 AL RIGUARDO , VA SOTTOLINEATO CHE LA DIRETTIVA , CHE IL CONSIGLIO CONSIDERA RISPONDENTE ALLA NECESSITA , ENUNCIATA ALL ' ART . 117 DEL TRATTATO , DI PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO DEI LAVORATORI , MIRA A RAVVICINARE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA . ESSA E QUINDI DIRETTA ALL ' INSTAURAZIONE DI UNA BASE NORMATIVA COMUNE DA APPLICARSI IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , PUR LASCIANDO A QUESTI ULTIMI LA FACOLTA DI APPLICARE O ADOTTARE DISPOSIZIONI PIU FAVOREVOLI AI LAVORATORI .
12 DA TALI CONSIDERAZIONI RISULTA CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , NON AVENDO ADOTTATO , ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO , LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI INTEGRALMENTE ALLA DIRETTIVA , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE AD ESSA INCOMBONO IN FORZA DEL TRATTATO .
SULLE SPESE
13 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE .
14 LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA PERTANTO CONDANNATA ALLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* LA REPUBBLICA ITALIANA , NON AVENDO ADOTTATO , ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO , LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI INTEGRALMENTE ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 FEBBRAIO 1975 , N . 75/129 , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI ( GU L 48 , PAG . 29 ), E VENUTA MENO AGLI OBLIGHI CHE AD ESSA INCOMBONO IN FORZA DEL TRATTATO .
2*LA CONVENUTA E CONDANNATA ALLE SPESE .