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Document 61981CJ0053
Judgment of the Court of 23 March 1982. # D.M. Levin v Staatssecretaris van Justitie. # Reference for a preliminary ruling: Raad van State - Netherlands. # Right of residence. # Case 53/81.
Sentenza della Corte del 23 marzo 1982.
D.M. Levin contro Segretario di Stato per la giustizia.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi.
Diritto di soggiorno.
Causa 53/81.
Sentenza della Corte del 23 marzo 1982.
D.M. Levin contro Segretario di Stato per la giustizia.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi.
Diritto di soggiorno.
Causa 53/81.
Raccolta della Giurisprudenza 1982 -01035
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:105
SENTENZA DELLA CORTE DEL 23 MARZO 1982. - D. M. LEVIN CONTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL CONSIGLIO DI STATO DEI PAESI BASSI). - DIRITTO DI SOGGIORNO. - CAUSA 53/81.
raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 01035
edizione speciale spagnola pagina 00219
edizione speciale svedese pagina 00335
edizione speciale finlandese pagina 00351
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORE - ATTIVITA SUBORDINATA - NOZIONI - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - INAMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 48 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORE - NOZIONE - ESERCIZIO DI UN ' ATTIVITA SUBORDINATA REALE ED EFFETTIVA - REDDITI INFERIORI ALLA PAGA MINIMA LEGALE - IRRILEVANZA
( TRATTATO CEE , ART . 48 )
3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORE - SCOPI PERSEGUITI CON LA RICERCA DI LAVORO IN UN ALTRO STATO MEMBRO - IRRILEVANZA PER IL DIRITTO D ' ENTRATA E DI DIMORA
( TRATTATO CEE , ART . 48 )
1 . LE NOZIONI DI LAVORATORE E DI ATTIVITA SUBORDINATA DEFINISCONO LA SFERA D ' APPLICAZIONE DI UNA DELLE LIBERTA FONDAMENTALI GARANTITE DAL TRATTATO E , COME TALI , NON POSSONO VENIRE INTERPRETATE RESTRITTIVAMENTE .
2 . LE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI SI APPLICANO ANCHE AL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE ESERCITI , NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , UN ' ATTIVITA SUBORDINATA DALLA QUALE TRAGGA REDDITI INFERIORI A QUANTO SI CONSIDERA MINIMO VITALE NEL SECONDO STATO MEMBRO , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE L ' INTERESSATO INTEGRI I PROVENTI DELLA SUA ATTIVITA SUBORDINATA CON ALTRE ENTRATE CHE GLI CONSENTANO DI DI SPORRE DEL SUDDETTO MINIMO VITALE OPPURE SI ACCONTENTI DI MEZZI DI SUSSISTENZA INFERIORI A DETTO MINIMO , PURCHE L ' ATTIVITA SUBORDINATA SIA ESERCITATA REALMENTE ED EFFETTIVAMENTE .
3 . I MOTIVI CHE HANNO POTUTO SPINGERE UN LAVORATORE DI UNO STATO MEMBRO A CERCARE UN ' OCCUPAZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO SONO IRRILEVANTI PER QUEL CHE RIGUARDA IL DIRITTO DEL LAVORATORE AD ACCEDERE E A SOGGIORNARE NEL TERRITORIO DI QUEST ' ULTIMO STATO , SEMPRECHE L ' INTERESSATO VI SVOLGA O INTENDA SVOLGERVI UN ' ATTIVITA REALE ED EFFETTIVA .
NEL PROCEDIMENTO 53/81 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL CONSIGLIO DI STATO DEI PAESI BASSI , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA
D . M . LEVIN , RESIDENTE IN AMSTERDAM ,
E
SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO CEE , NONCHE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLE DIRETTIVE E DEI REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ,
1 CON DECISIONE INTERLOCUTORIA DEL 28 NOVEMBRE 1980 , PERVENUTA IN CANCELLERIA L ' 11 MARZO 1981 , IL CONSIGLIO DI STATO OLANDESE HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO , NONCHE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI E DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA .
2 LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , SIG.RA LEVIN , CITTADINA BRITANNICA CONIUGATA CON UN CITTADINO DI UN PAESE TERZO , CHIEDEVA UN PERMESSO DI SOGGIORNO NEI PAESI BASSI . LA RICHIESTA VENIVA RESPINTA , A NORMA DELLA DISCIPLINA OLANDESE , CON LA MOTIVAZIONE CHE - TRA L ' ALTRO - LA LEVIN NON ESERCITAVA ALCUNA ATTIVITA PROFESSIONALE NEI PAESI BASSI E DI CONSEGUENZA NON POTEVA CONSIDERARSI ' CITTADINO CEE PRIVILEGIATO ' AI SENSI DI DETTA DISCIPLINA .
3 LA LEVIN CHIEDEVA LA REVISIONE DI QUESTO PROVVEDIMENTO AL SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA . POICHE LA SUA ISTANZA VENIVA RESPINTA , L ' INTERESSATA PROPONEVA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO , FACENDO PRESENTE CHE , NEL FRATTEMPO , ESSA AVEVA INIZIATO A PRESTARE LAVORO SUBORDINATO NEI PAESI BASSI E CHE - COMUNQUE - SIA LEI STESSA CHE IL MARITO DISPONEVANO DI RISORSE PIU CHE SUFFICIENTI AL LORO MANTENIMENTO , PUR NON SVOLGENDO ALCUNA ATTIVITA LAVORATIVA .
4 RITENENDO CHE LA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA DIPENDEVA DALL ' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO , IL CONSIGLIO DI STATO SOTTOPONEVA A QUESTA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :
' 1 . SE LA NOZIONE DI ' ' BEGUNSTIGDE EEG-ONDERDAAN ' ' ( CITTADINO CEE PRIVILEGIATO ) CON LA QUALE S ' INTENDE , NELLA LEGISLAZIONE OLANDESE , UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DELL ' ART . 1 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE 25 FEBBRAIO 1964 , N . 64/221 , ED ALLA QUALE DETTA LEGISLAZIONE SI RIFERISCE PER DEFINIRE LA CATEGORIA DI PERSONE CUI SI APPLICANO L ' ART . 48 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , NONCHE IL REGOLAMENTO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , E LE DIRETTIVE 25 FEBBRAIO 1964 , N . 64/221 , E 15 OTTOBRE 1968 , N . 68/360 , EMANATI DAL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE PER L ' ATTUAZIONE DEL SUDDETTO ARTICOLO , VADA INTESA COME RIGUARDANTE ANCHE UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , IL QUALE PRESTI , NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO , O SERVIZI , IN MISURA COSI LIMITATA DA RICAVARNE UN REDDITO INFERIORE A QUELLO CHE , IN QUEST ' ULTIMO STATO MEMBRO , VIENE CONSIDERATO COME IL MINIMO NECESSARIO PER PROVVEDERE ALLE SPESE DI SUSSISTENZA .
2.SE , NEL RISOLVERE LA QUESTIONE SUB 1 , SI DEBBA DISTINGUERE FRA LE PERSONE CHE , ACCANTO E IN AGGIUNTA AI REDDITI RICAVATI DALLA LORO LIMITATA ATTIVITA LAVORATIVA , HANNO ALTRI REDDITI ( AD ESEMPIO , PATRIMONIALI O PROVENIENTI DAL LAVORO DEL CONIUGE CHE NON SIA CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO ) CON LA CONSEGUENZA CH ' ESSE DISPONGONO DI SUFFICIENTI MEZZI DI SUSSISTENZA NEL SENSO DI CUI ALLA QUESTIONE SUB 1 , DA UN LATO , E LE PERSONE CHE NON DISPONGONO DI SIFFATTI ULTERIORI REDDITI ACCESSORI , MA CHE , PER LORO RAGIONI , DICHIARANO DI VOLERSI CONTENTARE DI UN REDDITO INFERIORE A QUELLO GENERALMENTE CONSIDERATO COME IL MINIMO NECESSARIO , DALL ' ALTRO .
3.SE , NELL ' IPOTESI DI UNA SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA QUESTIONE SUB 1 , IL DIRITTO DI UN SIFFATTO LAVORATORE DI ENTRARE LIBERAMENTE E DI STABILIRSI NELLO STATO MEMBRO IN CUI PRESTA O INTENDE PRESTARE IN MISURA LIMITATA LAVORO O SERVIZI POSSA ESSER FATTO VALERE ANCHE QUALORA SIA PROVATO O PRESUMIBILE CHE , STABILENDOSI IN DETTO STATO MEMBRO , EGLI PERSEGUE PRINCIPALMENTE SCOPI DIVERSI DALLA - LIMITATA - PRESTAZIONE DI LAVORO O DI SERVIZI . '
5 PUR SE , PER IL LORO TENORE , LE QUESTIONI DI CUI SOPRA RIGUARDANO TANTO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI QUANTO LA LIBERTA DI STABILIMENTO E LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI , DAGLI ELEMENTI DELLA CONTROVERSIA PRINCIPALE SI DESUME CHE IL GIUDICE PROPONENTE SI RIFERISCE IN REALTA UNICAMENTE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI . E QUINDI OPPORTUNO LIMITARE L ' ESAME A QUESTO ASPETTO DEL PROBLEMA .
SULLA PRIMA E SULLA SECONDA QUESTIONE
6 CON LE PRIME DUE QUESTIONI , CHE E D ' UOPO ESAMINARE ASSIEME , IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE IN SOSTANZA SE LE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI SI APPLICHINO PURE AL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE ESERCITI UN ' ATTIVITA LAVORATIVA SUBORDINATA SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , RICAVANDONE PERO UN REDDITO INFERIORE A QUELLO CHE LA LEGGE DELLO STATO OSPITANTE CONSIDERA IL MINIMO VITALE . IN PARTICOLARE , SI CHIEDE SE DETTE NORME SI APPLICHINO AD UN SOGGETTO CHE SI TROVI NELLA SITUAZIONE SOPRA DESCRITTA , ANCHE QUALORA IL SOGGETTO IN QUESTIONE INTEGRI I PROVENTI DELLA SUA ATTIVITA LAVORATIVA DIPENDENTE CON ALTRI INTROITI CHE GLI CONSENTANO DI DISPORRE DEL SUDDETTO MINIMO VITALE OPPURE DETTO SOGGETTO SI ACCONTENTI DI MEZZI DI SUSSISTENZA INFERIORI A TALE MINIMO .
7 AI SENSI DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO , ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA E GARANTITA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI . CIO IMPLICA L ' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA CITTADINANZA TRA I LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI , PER QUEL CHE RIGUARDA L ' OCCUPAZIONE , LA RETRIBUZIONE E LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO , NONCHE IL DIRITTO , SALVE LE LIMITAZIONI DETTATE DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , PUBBLICA SICUREZZA E SANITA PUBBLICA , DI ACCETTARE OFFERTE DI LAVORO EFFETTIVAMENTE ESISTENTI , DI TRASFERIRSI LIBERAMENTE , A QUESTO SCOPO , SUL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI , DI SOGGIORNARVI ONDE SVOLGERVI UN ' ATTIVITA LAVORATIVA E DI RIMANERVI DOPO LA CESSAZIONE DI QUESTA ATTIVITA .
8 QUESTA DISPOSIZIONE E STATA ATTUATA , FRA L ' ALTRO , MEDIANTE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . L 257 , PAG . 2 ) E MEDIANTE LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO , DI PARI DATA , N . 68/360 , RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE LORO FAMIGLIE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . L 257 , PAG . 13 ). AI SENSI DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , OGNI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , QUALUNQUE SIA IL SUO LUOGO DI RESIDENZA , HA IL DIRITTO DI ACCEDERE AD UN ' ATTIVITA SUBORDINATA E DI ESERCITARLA SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE CHE DISCIPLINANO L ' OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI CITTADINI DI DETTO STATO .
9 BENCHE I DIRITTI SCATURENTI DAL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI E , PIU PARTICOLARMENTE , IL DIRITTO DI ACCEDERE E SOGGIORNARE SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO SIANO DUNQUE RISPETTIVAMENTE CONNESSI ALLA QUALIFICA DI LAVORATORE O DI PERSONA CHE ESERCITA UN ' ATTIVITA SUBORDINATA O CHE INTENDE INTRAPRENDERE DETTA ATTIVITA , LE ESPRESSIONI ' LAVORATORE ' E ' ATTIVITA SUBORDINATA ' NON SONO ESPRESSAMENTE DEFINITI DA ALCUNA NORMA DISCIPLINANTE LA MATERIA . ONDE DETERMINARE IL LORO SIGNIFICATO E QUINDI D ' UOPO AVVALERSI DEI PRINCIPI INTERPRETATIVI GENERALMENTE AMMESSI , ASSUMENDO COME BASE IL SENSO CHE CORRENTEMENTE SI ATTRIBUISCE A QUESTE ESPRESSIONI NEL LORO CONTESTO ED ALLA LUCE DELLE FINALITA DEL TRATTATO .
10 IL GOVERNO OLANDESE E QUELLO DANESE HANNO SOSTENUTO , NELLE LORO RISPETTIVE OSSERVAZIONI , CHE L ' ART . 48 DEL TRATTATO NON PUO ESSER FATTO VALERE SE NON DA COLORO CHE RISCUOTANO UNA RETRIBUZIONE NON INFERIORE AI MEZZI DI SUSSISTENZA CONSIDERATI NECESSARI DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE O CHE PRESTANO UN NUMERO DI ORE LAVORATIVE NON INFERIORE A QUELLO CONSIDERATO NORMALE PER UN LAVORO A TEMPO PIENO NEL SETTORE IN QUESTIONE . IN MANCANZA DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA , SAREBBE NECESSARIO AVVALERSI DEI CRITERI NAZIONALI PER DEFINIRE TANTO LA RETRIBUZIONE MINIMA , QUANTO IL MINIMO DI ORE LAVORATIVE .
11 TUTTAVIA , QUESTO ARGOMENTO NON PUO VENIRE ACCOLTO . COME LA CORTE HA GIA AFFERMATO NELLA SENTENZA 19 MARZO 1964 ( UNGER , 75/63 , RACC . PAG . 367 ) LE ESPRESSIONI ' LAVORATORE ' E ' ATTIVITA SUBORDINATA ' NON SI POSSONO DEFINIRE MEDIANTE RINVIO ALLA NORMATIVA DEGLI STATI MEMBRI , MA HANNO PORTATA COMUNITARIA . IN CASO CONTRARIO , SAREBBERO COMPROMESSE LE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , GIACCHE LA PORTATA DI QUESTE ESPRESSIONI POTREBBE VENIR FISSATA E MODIFICATA UNILATERALMENTE , ELUDENDO IL CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE , DALLE NORME NAZIONALI , CHE POTREBBERO QUINDI ESCLUDERE AD LIBITUM DETERMINATE CATEGORIE DI PERSONE DALLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL TRATTATO .
12 CIO SI VERIFICHEREBBE , IN PARTICOLARE , SE IL GODIMENTO DEI DIRITTI DERIVANTI DAL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI POTESSE ESSERE SUBORDINATO AL CRITERIO COSTITUITO DALLA RETRIBUZIONE CONSIDERATA MINIMA DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE , IN QUANTO LA SFERA D ' APPLICAZIONE RATIONE PERSONAE DELLE NORME COMUNITARIE CHE DISCIPLINANO LA MATERIA POTREBBE COSI VARIARE DA UNO STATO MEMBRO ALL ' ALTRO . IL SENSO E LA PORTATA DELLE ESPRESSIONI ' LAVORATORE ' E ' ATTIVITA SUBORDINATA ' DEVONO PERCIO ESSERE CHIARITI ALLA LUCE DEI PRINCIPI DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO .
13 IN PROPOSITO VA SOTTOLINEATO CHE DETTE NOZIONI DEFINISCONO LA SFERA D ' APPLICAZIONE DI UNA DELLE LIBERTA FONDAMENTALI GARANTITE DAL TRATTATO E COME TALI NON POSSONO VENIR INTERPRETATE RESTRITTIVAMENTE .
14 CONFORMEMENTE A QUESTO ORIENTAMENTO , LA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 ENUMERA IN MODO GENERALE IL DIRITTO DI TUTTI I LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI DI SVOLGERE L ' ATTIVITA CHE PREFERISCONO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO LAVORATORI PERMANENTI , STAGIONALI O FRONTALIERI OPPURE LAVORATORI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA MEDIANTE PRESTAZIONE DI SERVIZI . INOLTRE , BENCHE L ' ART . 4 RICONOSCA AI LAVORATORI IL DIRITTO DI SOGGIORNO IN BASE ALLA SEMPLICE PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO IN FORZA DEL QUALE ESSI HANNO AVUTO ACCESSO AL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO E DI UNA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL DATORE DI LAVORO O DI UN ATTESTATO DI LAVORO , LA DIRETTIVA N . 68/360 NON FA DIPENDERE QUESTO DIRITTO DA ALCUNA CONDIZIONE ATTINENTE AL TIPO DI LAVORO O ALL ' ENTITA DEI PROVENTI CHE SE NE TRAGGONO .
15 UN ' INTERPRETAZIONE CHE CONFERISCA LA PIU AMPIA PORTATA A QUESTE NOZIONI E INOLTRE CONSONA ALLE FINALITA DEL TRATTATO , TRA LE QUALI RIENTRA , IN FORZA DEGLI ARTT . 2 E 3 , L ' ABOLIZIONE , TRA GLI STATI MEMBRI , DEGLI OSTACOLI PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE , TRA L ' ALTRO , ONDE PROMUOVERE L ' ARMONICO SVILUPPO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE NEL COMPLESSO DELLA COMUNITA ED IL MIGLIORAMENTO DEL TENORE DI VITA . DATO CHE IL LAVORO AD ORARIO RIDOTTO , PUR POTENDO DAR LUOGO AD UN REDDITO INFERIORE A QUELLO CONSIDERATO COME MINIMO VITALE , RAPPRESENTA PER MOLTE PERSONE UN MEZZO EFFICACE PER MIGLIORARE IL TENORE DI VITA , LA PRATICA UTILITA DEL DIRITTO COMUNITARIO SAREBBE COMPROMESSA E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI DEL TRATTATO VERREBBE MESSO IN DUBBIO SE IL GODIMENTO DEI DIRITTI SCATURENTI DAL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI FOSSE RISERVATO SOLTANTO A CHI LAVORA A TEMPO PIENO E PER QUESTO MOTIVO PERCEPISCE UNA RETRIBUZIONE ALMENO PARI AL MINIMO GARANTITO PER QUEL DETERMINATO SETTORE .
16 DI CONSEGUENZA , LE NOZIONI DI ' LAVORATORE ' E DI ' ATTIVITA SUBORDINATA ' VANNO INTESE NEL SENSO CHE LE NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI RIGUARDANO ANCHE COLORO CHE SVOLGONO O CHE INTENDONO SVOLGERE SOLTANTO UN ' ATTIVITA SUBORDINATA A ORARIO RIDOTTO E CHE PERCEPISCONO O PERCEPIREBBERO , PER QUESTO MOTIVO , SOLO UNA RETRIBUZIONE INFERIORE A QUELLA MINIMA GARANTITA NEL SETTORE CONSIDERATO . E IMPOSSIBILE FARE DISTINZIONI IN PROPOSITO , TRA COLORO CHE SI ACCONTENTANO DI QUESTI INTROITI E COLORO CHE LI INTEGRANO CON ALTRI REDDITI , PROVENIENTI DA BENI PATRIMONIALI O DALL ' ATTIVITA LAVORATIVA DI FAMILIARI CON ESSI CONVIVENTI .
17 SI DEVE TUTTAVIA PRECISARE CHE , MENTRE IL LAVORO AD ORARIO RIDOTTO NON E ESCLUSO DALLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , DETTE NORME SI APPLICANO SOLO ALL ' ESERCIZIO DI ATTIVITA REALI ED EFFETTIVE , RESTANDO ESCLUSE DA QUESTA SFERA LE ATTIVITA TALMENTE RIDOTTE DA POTERSI DEFINIRE PURAMENTE MARGINALI ED ACCESSORIE . DAL TENORE DELLA ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , NONCHE DALLA COLLOCAZIONE DELLE NORME IN MATERIA NELL ' AMBITO DEL TRATTATO , SI EVINCE INFATTI CHE DETTE NORME GARANTISCONO SOLO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI COLORO CHE ESERCITANO O INTENDONO ESERCITARE UN ' ATTIVITA ECONOMICA .
18 LE PRIME DUE QUESTIONI VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE LE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI SI APPLICANO ANCHE AL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE ESERCITI , SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , UN ' ATTIVITA SUBORDINATA DALLA QUALE TRAGGA REDDITI INFERIORI A QUANTO SI CONSIDERA MINIMO VITALE NEL SECONDO STATO MEMBRO , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE L ' INTERESSATO INTEGRI I PROVENTI DELLA SUA ATTIVITA SUBORDINATA CON ALTRE ENTRATE CHE GLI CONSENTANO DI DISPORRE DEL SUDDETTO MINIMO VITALE OPPURE SI ACCONTENTI DI MEZZI DI SUSSISTENZA INFERIORI A DETTO MINIMO , PURCHE L ' ATTIVITA SUBORDINATA SIA ESERCITATA REALMENTE ED EFFETTIVAMENTE .
SULLA TERZA QUESTIONE
19 LA TERZA QUESTIONE MIRA IN SOSTANZA AD ACCERTARE SE IL DIRITTO DI ACCESSO E DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO POSSA VENIR NEGATO AD UN LAVORATORE CHE PERSEGUE , CON L ' INGRESSO E IL SOGGIORNO IN UNO STATO MEMBRO , PRINCIPALMENTE FINALITA DIVERSE DALL ' ESERCIZIO DI UN ' ATTIVITA SUBORDINATA QUAL E DEFINITA NELLA SOLUZIONE DELLE PRIME DUE QUESTIONI .
20 A NORMA DELL ' ART . 48 , N . 3 , DEL TRATTATO , IL DIRITTO DI SPOSTARSI LIBERAMENTE SUL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI E CONFERITO AI LAVORATORI AL ' FINE ' DI RISPONDERE AD OFFERTE DI LAVORO EFFETTIVE . I LAVORATORI FRUISCONO DEL DIRITTO DI SOGGIORNARE IN UNO DEGLI STATI MEMBRI , IN FORZA DELLA STESSA DISPOSIZIONE , ' AL FINE ' DI ESERCITARVI UN ' ATTIVITA LAVORATIVA . INOLTRE , IL REGOLAMENTO N . 1612/68 PRECISA , NEL PREAMBOLO , CHE LA LIBERA CIRCOLAZIONE IMPLICA IL DIRITTO , PER I LAVORATORI , DI SPOSTARSI LIBERAMENTE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ' PER ' SVOLGERVI UN ' ATTIVITA SUBORDINATA , MENTRE LA DIRETTIVA N . 68/360 , ALL ' ART . 2 , OBBLIGA GLI STATI MEMBRI A CONSENTIRE AI LAVORATORI DI LASCIARE IL LORO TERRITORIO ' PER ' ACCEDERE AD UN ' ATTIVITA AUBORDINATA O PER ESERCITARLA NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO .
21 QUESTE FORMULE , TUTTAVIA , NON ESPRIMONO ALTRO CHE L ' ESIGENZA , INSITA NELLO STESSO PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , CHE I VANTAGGI CONFE RITI DAL DIRITTO COMUNITARIO IN BASE A DETTO PRINCIPIO POSSANO ESSER PRETESI SOLO DA COLORO CHE SVOLGONO REALMENTE O INTENDONO EFFETTIVAMENTE SVOLGERE UN ' ATTIVITA SUBORDINATA . ESSE NON IMPLICANO INVECE CHE IL GODIMENTO DI DETTA LIBERTA POSSA VENIR SUBORDINATO AGLI SCOPI PERSEGUITI DA UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CON LA SUA DOMANDA D ' INGRESSO O DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , A CONDIZIONE CH ' EGLI VI ESERCITI O INTENDA ESERCITARVI UN ' ATTIVITA RISPONDENTE AI CRITERI SOPRA SPECIFICATI , CIOE UN ' ATTIVITA SUBORDINATA REALE ED EFFETTIVA .
22 SE SUSSISTONO QUESTI PRESUPPOSTI , I MOTIVI CHE POSSONO AVER SPINTO IL LAVORATORE A CERCAR LAVORO NELLO STATO MEMBRO IN QUESTIONE SONO IRRILEVANTI E NON VANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE .
23 LA TERZA QUESTIONE SOLLEVATA DAL CONSIGLIO DI STATO OLANDESE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE I MOTIVI CHE HANNO POTUTO SPINGERE UN LAVORATORE DI UNO STATO MEMBRO A CERCARE UN ' OCCUPAZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO SONO IRRILEVANTI PER QUEL CHE RIGUARDA IL DIRITTO DEL LAVORATORE AD ACCEDERE E A SOGGIORNARE NEL TERRITORIO DI QUEST ' ULTIMO STATO , SEMPRECHE L ' INTERESSATO VI SVOLGA O INTENDA SVOLGERVI UN ' ATTIVITA REALE ED EFFETTIVA .
SULLE SPESE
LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI OLANDESE , DANESE , FRANCESE E ITALIANO , NONCHE DALLA COMMISSIONE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL CONSIGLIO DI STATO OLANDESE CON DECISIONE INTERLOCUTORIA DEL 28 NOVEMBRE 1980 , DICHIARA :
1* LE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI SI APPLICANO ANCHE AL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE ESERCITI , SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , UN ' ATTIVITA SUBORDINATA DALLA QUALE TRAGGA REDDITI INFERIORI A QUANTO SI CONSIDERA MINIMO VITALE NEL SECONDO STATO MEMBRO , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE L ' INTERESSATO INTEGRI I PROVENTI DELLA SUA ATTIVITA SUBORDINATA CON ALTRE ENTRATE CHE GLI CONSENTANO DI DISPORRE DEL SUDDETTO MINIMO VITALE OPPURE SI ACCONTENTI DI MEZZI DI SUSSISTENZA INFERIORI A DETTO MINIMO , PURCHE L ' ATTIVITA SUBORDINATA SIA ESERCITATA REALMENTE ED EFFETTIVAMENTE .
2*I MOTIVI CHE HANNO POTUTO SPINGERE UN LAVORATORE DI UNO STATO MEMBRO A CERCARE UN ' OCCUPAZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO SONO IRRILEVANTI PER QUEL CHE RIGUARDA IL DIRITTO DEL LAVORATORE AD ACCEDERE E A SOGGIORNARE NEL TERRITORIO DI QUEST ' ULTIMO STATO , SEMPRECHE L ' INTERESSATO VI SVOLGA O INTENDA SVOLGERVI UN ' ATTIVITA REALE ED EFFETTIVA .