Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61980CJ0072

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 1981.
Marco Airola contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - tasso di cambio per il calcolo delle retribuzioni.
Causa 72/80.

Raccolta della Giurisprudenza 1981 -02717

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:267

61980J0072

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 12 NOVEMBRE 1981. - MARCO AIROLA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DIPENDENTI - TASSO DI CAMBIO PER IL CALCOLO DELLE RETRIBUZIONI. - CAUSA 72/80.

raccolta della giurisprudenza 1981 pagina 02717


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


DIPENDENTI - RETRIBUZIONE - INDENNITA COMPENSATIVA DELL ' INDENNITA DI SEPARAZIONE PRESTATUTARIA - PAGAMENTO IN MONETA DIVERSA DAL FRANCO BELGA - APPLICAZIONE DEI TASSI DI CAMBIO ATTUALIZZATI - INAPPLICABILITA DEI COEFFICIENTI CORRETTORI

( STATUTO DEL PERSONALE , ARTT . 63 , 64 E 106 )

Massima


L ' ART . 106 DELLO STATUO VA INTESO NEL SENSO CHE ESSO CONFERISCE AL DIPENDENTE IL DIRITTO DI RISCUOTERE UN ' INDENNITA DI SEPARAZIONE IL CUI IMPORTO , ESPRESSO IN FRANCHI BELGI , E STATO CONGELATO AL LIVELLO DEL 1961 . QUESTO IMPORTO VA LIQUIDATO NELLA MONETA NAZIONALE DELLA SEDE DI SERVIZIO AL TASSO STABILITO DALL ' ART . 63 DELLO STATUO NELLA VERSIONE VIGENTE AL MOMENTO IN CUI VA VERSATA L ' INDENNITA . A QUESTA INDENNITA NON DEVE ESSERE APPLICATO IL COEFFICIENTE CORRETTORE DI CUI ALL ' ART . 64 DELLO STATUTO .

Parti


NELLA CAUSA 72/80 ,

MARCO AIROLA , RESIDENTE IN ANGERA ( VARESE ), ITALIA , DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE PRESSO IL CCR DI ISPRA , CON L ' AVV . CESARE RIBOLZI , DEL FORO DI MILANO , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LO STUDIO DELL ' AVV . VICTOR BIEL , 18A , RUE DES GLACIS ,

RICORRENTE ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO QUANTO SPECIFICATO NELLE CONCLUSIONI DELL ' ATTO INTRODUTTIVO ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO PRESSO LA CANCELLERIA DI QUESTA CORTE IL 7 MARZO 1980 , A NORMA DELL ' ART . 91 DELLO STATUTO DEL PERSONALE , IL SIG . AIROLA , DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , IN SERVIZIO PRESSO IL CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA , CITAVA IN GIUDIZIO LA COMMISSIONE CHIEDENDO ALLA CORTE DI :

' 1 ) ANNULLARE LA DECISIONE DEL 21 NOVEMBRE 1979 CON CUI LA COMMISSIONE HA RIGETTATO IL RECLAMO PROPOSTO DAL RICORRENTE , IN QUANTO AFFETTA DA VIOLAZIONE DELL ' ART . 106 DELLO STATUTO E DEI PRINCIPI GENERALI CHE PRESIEDONO ALL ' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DERIVATO ( PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE , DI TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI E DELL ' AFFIDAMENTO );

2)DICHIARARE ILLEGITTIMA , PER I SUESPOSTI MOTIVI , LA DECURTAZIONE DELL ' IMPORTO BASE IN FRANCHI BELGI DELL ' INDENNITA DOVUTA AL RICORRENTE A NORMA DELL ' ART . 106 DELLO STATUTO , INTERVENUTA CON LA LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL MESE DI APRILE 1979 ;

3)DICHIARARE , NELL ' ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE DI MERITO CHE LE COMPETE NELLA SOGGETTA MATERIA , IL DIRITTO DEL RICORRENTE A CONSERVARE INALTERATO IL PREDETTO IMPORTO E A VEDERE AD ESSO APPLICATO , IN SEDE DI CONVERSIONE , IL RAPPORTO DI CAMBIO ATTUALIZZATO O IN SUBORDINE IL RAPPORTO DI CAMBIO RISULTANTE DAL COMBINATO DISPOSTO DEI REGOLAMENTI 3085 E 3086 ;

4)DICHIARARE ALTRESI DOVUTE AL RICORRENTE LE COMPETENZE ARRETRATE RISULTANTI DALL ' APPLICAZIONE , QUANTO MENO A FAR DATA DAL 15 FEBBRAIO 1976 , DEL RAPPORTO DI CAMBIO ATTUALIZZATO ALL ' INDENNITA DI CUI TRATTASI IN ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE ( DELLA COMMISSIONE ) DEL 21 GENNAIO 1976 ' .

2 GLI ARTT . 63 E 64 DELLO STATUTO DEL PERSONALE , NELLA VERSIONE VIGENTE SINO ALLA FINE DEL 1978 , RECITAVANO : ' LA RETRIBUZIONE DEL FUNZIONARIO E ESPRESSA IN FRANCHI BELGI . ESSA E PAGATA NELLA MONETA DEL PAESE IN CUI IL FUNZIONARIO PRESTA SERVIZIO . LA RETRIBUZIONE PAGATA IN MONETA DIVERSA DAL FRANCO BELGA AL FUNZIONARIO , E CALCOLATA SULLA BASE DELLE PARITA ACCETTATE DAL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE E IN VIGORE ALLA DATA DEL 1* GENNAIO 1965 . ALLA RETRIBUZIONE DEL FUNZIONARIO ESPRESSA IN FRANCHI BELGI VIENE ATTRIBUITO . . . UN COEFFICIENTE CORRETTORE SUPERIORE , INFERIORE O PARI AL 100 % IN RAPPORTO ALLE CONDIZIONI DI VITA NELLE VARIE SEDI DI SERVIZIO . . . . IL COEFFICIENTE CORRETTORE APPLICABILE ALLA RETRIBUZIONE DEL FUNZIONARIO CHE PRESTA SERVIZIO NELLE SEDI PROVVISORIE DELLA COMUNITA E , ALLA DATA DEL 10 GENNAIO 1962 , PARI AL 100 % ' .

3 IL 21 DICEMBRE 1978 , IL CONSIGLIO ADOTTAVA IL REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 3085/78 ( GU N . L 369 , PAG . 6 ) CHE , ALL ' ART . 1 , STABILISCE CHE L ' ART . 63 DELLO STATUTO E SOSTITUITO DAL SEGUENTE TESTO :

' LA RETRIBUZIONE DEL FUNZIONARIO E ESPRESSA IN FRANCHI BELGI . ESSA E PAGATA NELLA MONETA DEL PAESE IN CUI IL FUNZIONARIO PRESTA SERVIZIO .

LA RETRIBUZIONE PAGATA IN UNA MONETA DIVERSA DAL FRANCO BELGA E CALCOLATA SULLA BASE DEI TASSI DI CAMBIO UTILIZZATI PER L ' ESECUZIONE DEL BILANCIO GENERALE DELLE COMUNITA EUROPEE ALLA DATA DEL 1* LUGLIO 1978 .

AL MOMENTO DELL ' ESAME ANNUALE DEL LIVELLO DELLE RETRIBUZIONI PREVISTO DALL ' ARTICOLO 65 , TALE DATA PUO ESSERE MODIFICATA DAL CONSIGLIO CHE DELIBERA , SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , A MAGGIORANZA QUALIFICATA , COME PREVISTO DAL PARAGRAFO 2 , SECONDO COMMA , PRIMO TRATTINO , DELL ' ARTICOLO 148 DEL TRATTATO CEE E DELL ' ARTICOLO 118 DEL TRATTATO EURATOM .

FATTA SALVA L ' APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 64 E 65 , IN CASO DI MODIFICA DI TALE DATA , I COEFFICIENTI CORRETTORI FISSATI A NORMA DELLE DISPOSIZIONI SUDDETTE SONO MODIFICATI DAL CONSIGLIO CHE , DELIBERANDO SECONDO LA PROCEDURA DI CUI AL TERZO COMMA , CORREGGE L ' EFFETTO DELLA VARIAZIONE DEL VALORE DEL FRANCO BELGA RISPETTO AI TASSI DI CUI AL SECONDO COMMA ' .

A NORMA DELL ' ART . 4 , IL REGOLAMENTO SAREBBE ENTRATO IN VIGORE IL 1* GENNAIO 1979 E SAREBBE STATO APPLICATO DAL 1* APRILE 1979 .

4 IL 21 DICEMBRE 1978 , IL CONSIGLIO ADOTTAVA PURE IL REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 3086/78 , CHE ADEGUA I COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLE RETRIBUZIONI E ALLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITA EUROPEE IN SEGUITO ALLA MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO CONCERNENTI LE PARITA MONETARIE DA UTILIZZARE NELL ' APPLICAZIONE DELLO STATUTO . L ' ART . 1 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO DETERMINA , TRA L ' ALTRO , IL COEFFICIENTE CORRETTORE ' APPLICABILE ALLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI E ALTRI AGENTI ' .

5 IL REGIME PRESTATUTARIO VIGENTE PRIMA DEL 1* GENNAIO 1962 CONTEMPLAVA LA CORRESPONSIONE DI UN ' INDENNITA DETTA ' DI SEPARAZIONE ' , PARI AL 20 % DELLO STIPENDIO BASE , AI DIPENDENTI CHE DIMOSTRAVANO DI PRESTARE SERVIZIO IN UNA SEDE DISTANTE PIU DI 70 KM ( 25 KM SECONDO LO STATUTO CECA DEL 1956 ) DAL LORO LUOGO DI ORIGINE . LA CITTADINANZA NON AVEVA ALCUN RILIEVO SOTTO QUESTO ASPETTO .

6 LO STATUTO , ENTRATO IN VIGORE IL 1* GENNAIO 1962 , HA SOSTITUITO QUESTA INDENNITA CON QUELLA COSIDDETTA ' DI DISLOCAZIONE ' , CORRISPOSTA PER IL FATTO CHE UN DIPENDENTE E DESTINATO AD UNA SEDE DI SERVIZIO UBICATA IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO DI CUI HA LA CITTADINANZA . L ' ART . 106 , DISPOSIZIONE TRANSITORIA , STABILIVA CHE :

' AL FUNZIONARIO CHE GODEVA DELL ' INDENNITA DI SEPARAZIONE PRIMA DELL ' APPLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO E CHE NON RISPONDA ALLE CONDIZIONI FISSATE DALL ' ART . 4 DELL ' ALLEGATO VII PER LA CONCESSIONE DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE , VIENE CONCESSO QUANTO AVREBBE PERCEPITO A TITOLO DI INDENNITA DI SEPARAZIONE IN APPLICAZIONE DEL REGIME DI RETRIBUZIONE PRECEDENTE ALL ' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO . DETTO IMPORTO NON PUO ESSERE MODIFICATO IN AVVENIRE PER NESSUN MOTIVO , SALVO NEL CASO IN CUI IL FUNZIONARIO VENGA A TROVARSI NELLE CONDIZIONI CHE GLI DANNO DIRITTO AL BENEFICIO DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE ' .

7 DAL MAGGIO 1974 , E CON EFFETTO RETROATTIVO AL 1* FEBBRAIO 1973 , L ' ART . 106 E STATO APPLICATO NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI ASSUNTI DALL ' EX COMMISSIONE EURATOM TRA IL 19 GIUGNO 1960 E IL 31 DICEMBRE 1961 , CUI NON ERA MAI STATA CORRISPOSTA L ' INDENNITA DI SEPARAZIONE . CON LETTERA 14 MARZO 1974 , QUELLI TRA I SUDDETTI DIPENDENTI CHE PRESTAVANO SERVIZIO PRESSO IL CENTRO COMUNE DI RICERCA RICEVEVANO UNA CIRCOLARE IN CUI L ' IMPORTO DI DETTA INDENNITA ERA ESPRESSO IN FRANCHI BELGI E COMMISURATO ALLO STIPENDIO BASE , PURE ESPRESSO IN FRANCHI BELGI , INDICATO NELLA LETTERA DI ASSUNZIONE .

8 L ' INDENNITA DI CUI TRATTASI CONTINUAVA AD ESSERE VERSATA AGLI INTERESSATI IN BASE AL TASSO DI CAMBIO 1 BFR = 12,50 LIT . SECONDO IL RICORRENTE , UNA DECISIONE AMMINISTRATIVA , ADOTTATA NEL GENNAIO 1976 , MA MAI RESA NOTA AL PERSONALE , STABILIVA CHE DETTA INDENNITA , TRA L ' ALTRO , SAREBBE STATA LIQUIDATA IN BASE AI RAPPORTI DI CAMBIO ATTUALIZZATI . TUTTAVIA , QUESTA DECISIONE NON E MAI STATA APPLICATA ALL ' INDENNITA DI SEPARAZIONE , POICHE LA COMMISSIONE , COME HA DICHIARATO , DOPO AVER CONTROLLATO VARIE VOCI DEL BILANCIO , HA RITENUTO CHE LA DECISIONE NON ANDASSE APPLICATA A QUESTA INDENNITA , IN QUANTO LA STESSA , A NORMA DELL ' ART . 106 DELLO STATUTO , NON PUO VENIRE MODIFICATA PER NESSUNA RAGIONE .

9 DOPO L ' ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI NN . 3085/78 E 3086/78 , IL RICORRENTE OSSERVAVA CHE , NEL SUO FOGLIO PAGA DELL ' APRILE 1979 , L ' IMPORTO DELL ' INDENNITA ESPRESSO IN BFR ERA NOTEVOLMENTE DIMINUITO , MENTRE QUELLO VERSATOGLI IN LIRE ITALIANE RIMANEVA IMMUTATO .

10 DI CONSEGUENZA , CON LETTERA 27 GIUGNO 1979 , EGLI PRESENTAVA RECLAMO ALLA COMMISSIONE , A NORMA DELL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO , CONTESTANDO LA ' DIMINUZIONE REALE ' DELLA INDENNITA . EGLI SI DOLEVA NON SOLO DELLA DIMINUZIONE DEL L ' IMPORTO IN FRANCHI BELGI RISCONTRATA NEL SUO FOGLIO PAGA DELL ' APRILE 1979 , MA ANCHE DELLA MANCATA APPLICAZIONE DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA DEL 1976 . POICHE LA COMMISSIONE NON ACCOGLIEVA IL RECLAMO , L ' INTERESSATO HA PROMOSSO LA PRESENTE CAUSA .

11 SI DEVE ESAMINARE ANZITUTTO LA DOMANDA PRINCIPALE DEL RICORRENTE , CIOE QUELLA RIGUARDANTE IL PERIODO CHE DECORRE DAL 1* APRILE 1979 . IL RICORRENTE SOSTIENE CHE L ' IMPORTO DELL ' INDENNITA DI SEPARAZIONE VA LIQUIDATO AL TASSO DI CAMBIO ATTUALIZZATO A DECORRERE DALL ' APRILE 1979 . A SUO GIUDIZIO , CIO SI ARGUISCE DALLA NUOVA VERSIONE DELL ' ART . 63 DELLO STATUTO . LA COMMISSIONE CONTESTA QUESTO PUNTO DI VISTA . ESSA RITIENE CHE , IN FORZA DELL ' ART . 106 DELLO STATUTO , IL DIPENDENTE NON PUO RISCUOTERE CHE L ' IMPORTO CHE AVREBBE PERCEPITO COME INDENNITA DI SEPARAZIONE IN APPLICAZIONE DEL REGIME RETRIBUTIVO VIGENTE PRIMA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO . IN SEGUITO , QUESTO IMPORTO NON PUO VENIR MODIFICATO PER NESSUNA RAGIONE . NE CONSEGUIREBBE CHE L ' IMPORTO DELL ' INDENNITA NELLA MONETA NAZIONALE DELLA SEDE DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE E STATO FISSATO APPLICANDO IL TASSO DI CAMBIO DELL ' ANNO 1961 E CHE QUESTO IMPORTO NON PUO VENIR MODIFICATO .

12 IL PUNTO DI VISTA DELLA COMMISSIONE NON PUO ESSERE ACCOLTO . E ASSODATO CHE LA RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI ERA ESPRESSA IN FRANCHI BELGI PRIMA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E CHE , DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE , L ' IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE DI TUTTI I DEPENDENTI E FISSATO IN FRANCHI BELGI , ANCHE SE LA RETRIBUZIONE VIENE LIQUIDATA IN MONETA NAZIONALE . L ' ART . 106 DELLO STATUTO VA QUINDI INTESO NEL SENSO CHE ESSO CONFERISCE AL DIPENDENTE IL DIRITTO DI RISCUOTERE UN ' INDENNITA DI SEPARAZIONE IL CUI IMPORTO , ESPRESSO IN FRANCHI BELGI , E STATO CONGELATO AL LIVELLO DEL 1961 . QUESTO IMPORTO VA LIQUIDATO NELLA MONETA NAZIONALE DELLA SEDE DI SERVIZIO AL TASSO STABILITO DALL ' ART . 63 DELLO STATUTO NELLA VERSIONE VIGENTE AL MOMENTO IN CUI DEV ' ESSERE VERSATA L ' INDENNITA .

13 NE CONSEGUE CHE AL RICORRENTE SPETTA LA DIFFERENZA TRA L ' IMPORTO VERSATOGLI DALLA COMMISSIONE A DECORRERE DAL 1* APRILE 1979 COME INDENNITA DI SEPARAZIONE E L ' IMPORTO CHE SI OTTERREBBE APPLICANDO IL TASSO DI CAMBIO ATTUALIZZATO E CHE SOTTO QUESTO PROFILO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VA ANNULLATA .

14 ALL ' INDENNITA DI SEPARAZIONE , CUI NON E MAI STATO APPLICATO IL COEFFICIENTE CORRETTORE DI CUI ALL ' ART . 64 DELLO STATUTO , NON DEVE ESSERE APPLICATO TALE COEFFICIENTE NEMMENO DOPO L ' ADOZIONE DEI TASSI ATTUALIZZATI .

15 QUANTO ALLA DOMANDA DEL RICORRENTE MIRANTE A FAR DICHIARARE CHE I TASSI DI CAMBIO ATTUALIZZATI VANNO APPLICATI , PER QUEL CHE RIGUARDA QUESTA INDENNITA , PER IL PERIODO 1* GENNAIO 1976 - 31 MARZO 1979 , L ' ESAME DEL FASCIOLO CONDUCE AD UNA CONCLUSIONE DIVERSA .

16 IL 6 NOVEMBRE 1974 , LA COMMISSIONE ADOTTAVA LA DECISIONE DI APPLICARE , DAL 1* NOVEMBRE 1974 , TASSI DI CAMBIO ATTUALIZZATI PER IL RIMBORSO DI DETERMINATE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DELLA COMMISSIONE . QUESTA DECISIONE NON RIGUARDAVA L ' INDENNITA DI SEPARAZIONE . CON UNA NOTA D ' ISTRUZIONI INTERNA , FIRMATA DAL DIRETTORE DEL PERSONALE ED APPROVATA IL 21 GENNAIO 1976 DAL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELL ' AMMINISTRAZIONE , LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VENIVA ESTESA , DAL 1* GENNAIO 1976 , ' A TUTTI GLI EMOLUMENTI VERSATI DALLA COMMISSIONE O PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL VERSAMENTO DI UN IMPORTO SULLA BASE DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI O DEL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITA , SEMPRE CHE A TALI IMPORTI NON SIA APPLICATO IL COEFFICIENTE CORRETTORE DI CUI ALL ' ARTICOLO 64 DELLO STATUTO ' , SALVO ALCUNI IMPORTI CITATI ESPRESSAMENTE AL N . 2 DELLA NOTA .

17 PRESA CONOSCENZA DI DETTA NOTA D ' ISTRUZIONI , I SERVIZI DELLA COMMISSIONE REDIGEVANO UN ELENCO DELLE VOCI DEL BILANCIO CUI LA STESSA ANDAVA APPLICATA . TRA QUESTE VOCI RIENTRAVANO LE ' INDENNITA ART . 106 , ARTT . 95 E 96 STATUTO CECA ' . POCO DOPO , E COMUNQUE PRIMA CHE SI PROCEDESSE EFFETTIVAMENTE AI PAGAMENTI IN APPLICAZIONE DELLA NOTA DI CUI SOPRA , VENIVA EFFETTUATO UN CONTROLLO DELLE VARIE VOCI RICOMPRESE NELL ' ELENCO SUMMENZIONATO . ESSENDOSI CONSTATATO CHE L ' INDENNITA DI SEPARAZIONE ERA DISCIPLINATA DALL ' ART . 63 DELLO STATUTO , LA NOTA DI ISTRUZIONI NON E MAI STATA APPLICATA PER QUEL CHE RIGUARDA DETTA INDENNITA .

18 E ASSODATO CHE LA NOTA D ' ISTRUZIONI , INDIPENDENTEMENTE DAL SUO VALORE GIURIDICO , NON E MAI STATA COMUNICATA AL PERSONALE , COME AMMETTE LO STESSO RICORRENTE . SOLO NEL RECLAMO DEL 27 GIUGNO 1979 EGLI HA CHIESTO PER LA PRIMA VOLTA DI FRUIRE DEI TASSI DI CAMBIO ATTUALIZZATI PER IL PERIODO PRECEDENTE IL 1* APRILE 1979 .

19 DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO EMERGE CHE L ' INDENNITA IN QUESTIONE VA CONSIDERATA COME UN IMPORTO CHE PUR ESSENDO ESPRESSO IN FRANCHI BELGI , DEVE TUTTAVIA ESSERE CORRISPOSTO , IN VIRTU DELL ' ART . 63 DELLO STATUTO , NELLA MONETA NAZIONALE DELLA SEDE DI SERVIZIO AL TASSO DI CAMBIO VIGENTE IL GIORNO IN CUI L ' INDENNITA VA VERSATA . E QUINDI CORRETTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE L ' AVERE DECISO DI APPLICARE , FINO AL 1* APRILE 1979 , IL TASSO DI CAMBIO DI CUI ALL ' ART . 63 DELLO STATUTO NELLA SUA VECCHIA VERSIONE . NE CONSEGUE CHE VA DISATTESA LA DOMANDA DEL RICORRENTE PER QUEL CHE SI RIFERISCE AL PERIODO ANTERIORE AL 1* APRILE 1979 .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

20 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE :

1* E ANNULLATA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 21 NOVEMBRE 1979 CHE RESPINGE IL RECLAMO DEL RICORRENTE PER QUEL CHE CONCERNE IL TASSO DI CAMBIO DA APPLICARSI PER LA LIQUIDAZIONE DELL ' INDENNITA DI SEPARAZIONE A DECORRERE DAL 1* APRILE 1979 .

2*LA COMMISSIONE VERSERA AL RICORRENTE LA DIFFERENZA TRA LE SOMME VERSATE DAL 1* APRILE 1979 COME INDENNITA DI SEPARAZIONE E QUELLE CHE SAREBBERO RISULTATE APPLICANDO IL TASSO DI CAMBIO ATTUALIZZATO .

3*PER IL RESTO , IL RICORSO E RESPINTO .

4*LE SPESE PROCESSUALI SONO POSTE A CARICO DELLA COMMISSIONE .

Top