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Document 61980CJ0070
Judgment of the Court of 27 January 1981. # Tamara Vigier v Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. # Reference for a preliminary ruling: Bundessozialgericht - Germany. # Social security - Conditions of affiliation. # Case 70/80.
Sentenza della Corte del 27 gennaio 1981.
Tamara Vigier contro Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundessozialgericht - Germania.
Previdenza sociale - condizioni d'affiliazione.
Causa 70/80.
Sentenza della Corte del 27 gennaio 1981.
Tamara Vigier contro Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundessozialgericht - Germania.
Previdenza sociale - condizioni d'affiliazione.
Causa 70/80.
Raccolta della Giurisprudenza 1981 -00229
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:19
SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 GENNAIO 1981. - TAMARA VIGIER CONTRO BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUER ANGESTELLTE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESSOZIALGERICHT). - PREVIDENZA SOCIALE - CONDIZIONI D'AFFILIAZIONE. - CAUSA 70/80.
raccolta della giurisprudenza 1981 pagina 00229
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - NORMATIVA COMUNITARIA - CAMPO D ' APPLICAZIONE RATIONE MATERIAE - DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI - EFFETTI
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 5 )
2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - NORMATIVA COMUNITARIA - CAMPO D ' APPLICAZIONE RATIONE MATERIAE - LEGGE TEDESCA RECANTE REGIME DI RISARCIMENTO DELLE INGIUSTIZIE NAZIONALSOCIALISTE IN FATTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - INCLUSIONE
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 1 , LETT . J ), E ART . 4 , N . 4 )
3 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - ASSICURAZIONE VOLONTARIA O FACOLTATIVA CONTINUATA - AMMISSIONE - INSUSSISTENZA DELLA QUALITA DI ASSICURATO A NORMA DELLE LEGGI NAZIONALI - OBBLIGO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO - INSUSSISTENZA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 9 , N . 2 )
1 . IL FATTO CHE UNA LEGGE NAZIONALE NON SIA MENZIONATA NELLA DICHIARAZIONE EFFETTUATA DA UNO STATO MEMBRO AI SENSI DELL ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OSTA A CHE TALE NORMATIVA RIENTRI NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO STESSO .
2 . UNA NORMATIVA QUALE LA LEGGE TEDESCA , RECANTE REGIME DI RISARCIMENTO DELLE INGIUSTIZIE NAZIONALSOCIALISTE IN FATTO DI PREVIDENZA SOCIALE , LA QUALE FACCIA PARTE DELLE DISPOSIZIONI DI UNO STATO MEMBRO RELATIVE ALL ' ASSICURAZIONE SOCIALE DEI LAVORATORI E CHE NON CONTEMPLI ALCUNA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA SITUAZIONE PERSONALE O DELL ' INDIGENZA DELL ' INTERESSATO , RIENTRA NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E NON E ESCLUSA IN FORZA DELL ' ART . 4 , N . 4 , DEL REGOLAMENTO STESSO .
3 . QUALORA UNA NORMATIVA NAZIONALE FACCIA DIPENDERE L ' AFFILIAZIONE AD UN REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE DALLA CONDIZIONE CHE L ' INTERESSATO SIA STATO IN PRECEDENZA AFFILIATO AL REGIME PREVIDENZIALE NAZIONALE , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OBBLIGA GLI STATI MEMBRI AD EQUIPARARE I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO A QUELLI CHE DEVONO ESSERE STATI ANTERIORMENTE MATURATI NEL TERRITORIO NAZIONALE .
DI CONSEGUENZA L ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO NON IMPONE ALL ' ENTE PREVIDENZIALE DI UNO STATO MEMBRO DI TENER CONTO DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI SOTTO LE LEGGI DI UN ALTRO STATO MEMBRO , QUALORA IL LAVORATORE NON ABBIA MAI VERSATO NEL PRIMO STATO MEMBRO I CONTRIBUTI LEGALMENTE PRESCRITTI PER ACQUISTARE LA QUALITA DI ASSICURATO A NORMA DELLE LEGGI DI QUESTO STATO MEMBRO .
NEL PROCEDIMENTO 70/80 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL BUNDESSOZIALGERICHT DI KASSEL , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
TAMARA VIGIER
E
BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR ANGESTELLTE , BERLINO ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE ,
1 CON ORDINANZA 19 DICEMBRE 1979 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 4 MARZO 1980 , IL BUNDESSOZIALGERICHT HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA ( GU N . L 149 , PAG . 2 ).
2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA LITE FRA LA SIG.RA TAMARA VIGIER , ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , NATA IN GERMANIA NEL 1922 , MA ATTUALMENTE RESIDENTE IN FRANCIA E CITTADINA FRANCESE , E LA BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR ANGESTELLTE , ENTE FEDERALE DI PREVIDENZA SOCIALE , CONVENUTA NELLA CAUSA PRINCIPALE .
3 L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE LASCIAVA LA GERMANIA NEL 1933 ALL ' ETA DI 10 ANNI . ESSA E UNA ' PERSEGUITATA ' NEL SENSO DEL PAR 1 DEL BUNDESENTSCHADIGUNGSGESETZ ( LEGGE FEDERALE SUGLI INDENNIZZI ), ED OTTENEVA PER QUESTO MOTIVO UN INDENNIZZO PER IL DANNO SUBITO IN MATERIA DI ISTRUZIONE . ESSA LAVORA IN FRANCIA ED E AFFILIATA AL REGIME FRANCESE DI PREVIDENZA SOCIALE .
4 IL PAR 10 A DEL GESETZ ZUR REGELUNG DER WIEDERGUTMACHUNG NATIONALSOZIALISTISCHEN UNRECHTS IN DER SOZIALVERSICHERUNG ( WGSVG ) CONSENTE AI PERSEGUITATI CHE HANNO MATURATO UN PERIODO ASSICURATIVO MINIMO DI 60 MESI ED AI QUALI E STATO ATTRIBUITO IN VIA DEFINITIVA O SENZA POSSIBILITA DI IMPUGNAZIONE UN INDENNIZZO , IN FORZA DEL PAR 116 O DEL PAR 118 DEL BUNDESENTSCHADIGUNGSGESETZ , A CAUSA DEL DANNO DA ESSI SUBITO IN MATERIA DI ISTRUZIONE , DI VERSARE , A DETERMINATE CONDIZIONI , CONTRIBUTI RETROATTIVI PER TALUNI PERIODI , IN OGNI CASO ANTERIORI AL 31 DICEMBRE 1955 .
5 IL PAR 1 , 1* COMMA , DI DETTA LEGGE DISPONE CHE QUESTA SI APPLICA AGLI ASSICURATI CHE HANNO LA QUALITA DI PERSEGUITATI AI SENSI DEL BUNDESENTSCHADIGUNGSGESETZ ED AI QUALI LA PERSECUZIONE HA PROCURATO UN DANNO IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI .
6 DALL ' ORDINANZA DI RINVIO RISULTA CHE , PER AVERE LA QUALITA DI ASSICURATO SECONDO DETTA DISPOSIZIONE , L ' INTERESSATO DEVE AVER VERSATO ALMENO UN CONTRIBUTO AL COMPETENTE ENTE TEDESCO .
7 INVOCANDO IL SUMMENZIONATO PAR 10 A , LA SIG.RA VIGIER CHIEDEVA , NEL DICEMBRE 1975 , ALLA CONVENUTA NELLA CAUSA PRINCIPALE L ' AUTORIZZAZIONE A VERSARE CONTRIBUTI VOLONTARI RETROATTIVI AL REGIME PENSIONISTICO . TALE DOMANDA VENIVA RESPINTA CON LA MOTIVAZIONE CHE LA VIGIER , NON AVENDO LA QUALITA DI ASSICURATO , NON ERA IN POSSESSO DEI REQUISITI POSTI DAL WGSVG PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RETROATTIVI .
8 DOPO LA REIEZIONE DELLA DOMANDA PROPOSTA AL SOZIALGERICHT DI BERLINO E DELL ' APPELLO INTERPOSTO DINANZI AL LANDESSOZIALGERICHT DI BERLINO , L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE ADIVA PER CASSAZIONE IL BUNDESSOZIALGERICHT . ESSA ASSUMEVA FRA L ' ALTRO CHE LA SENTENZA IMPUGNATA SI FONDA SU UN ' APPLICAZIONE ERRATA DELL ' ART 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 E SOSTENEVA CHE , IN FORZA DI DETTA NORMA , I PERIODI ASSICURATIVI DA ESSA MATURATI IN FRANCIA ANDAVANO PRESI IN CONSIDERAZIONE COME SE SI TRATTASSE DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI SOTTO LA LEGISLAZIONE TEDESCA .
9 STANDO COSI LE COSE , IL BUNDESSOZIALGERICHT HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI :
1 . SE L ' ART . 4 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO CEE N . 1408/71 , AI CUI TERMINI IL REGOLAMENTO SI APPLICA A LEGISLAZIONI RELATIVE A ' SETTORI DI SICUREZZA SOCIALE ' , VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE SIA COMPRESA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ANCHE LA FACOLTA DI CONTRIBUZIONE RETROATTIVA PREVISTA DALLA LEGGE PER LA DISCIPLINA DELLA RIPARAZIONE DELLE INIQUITA NAZIONALSOCIALISTE NEL SETTORE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - GESETZ ZUR REGELUNG DER WIEDERGUTMACHUNG NATIONALSOZIALISTISCHEN UNRECHTS IN DER SOZIALVERSICHERUNG - ( WGSVG ), DEL 22 DICEMBRE 1970 , NEL TESTO MODIFICATO DEL 27 GIUGNO 1977 ( BGBL 1970 , PAG . 1846 E BGBL I 1977 , PAG . 1040 ), IN QUANTO I PERSEGUITATI SIANO DA CONSIDERARE LAVORATORI AI SENSI DELL ' ART . 1 , LETT . A ), DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .
SE , NEL CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA , TALE PARTICOLARE DIRITTO DI CONTRIBUZIONE RETROATTIVA APPARTENGA AD UN REGIME DI PRESTAZIONI CHE , AI SENSI DELL ' ART . 4 , N . 4 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , ESCLUDA L ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO STESSO .
2.PER IL CASO DELL ' APPLICABILITA DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 : SE L ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , COMPRENDA IL PERIODO DI ASSICURAZIONE DI 60 MESI , RICHIESTO DAL PAR 10 A DEL WGSVG , ANCHE IN QUANTO DA CIO DERIVI LA QUALITA DI ASSICURATO ( E QUINDI DI PERSEGUITATO ) AI SENSI DEL PAR 1 , 1* COMMA , DEL WGSVG .
SULLA PRIMA QUESTIONE
10 NELL ' ORDINANZA DI RINVIO , IL BUNDESSOZIALGERICHT ESPRIMEVA DUBBI CIRCA LA QUESTIONE DEL SE IL REGIME RELATIVO ALLA RIPARAZIONE DELLE INIQUITA NAZIONALSOCIALISTE NEL SETTORE DELLA PREVIDENZA SOCIALE TEDESCA SIA COMPRESO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CEE N . 1408/71 , E SE L ' ART . 9 , N . 2 , DELLO STESSO REGOLAMENTO ABBIA L ' EFFETTO CHE , PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , RESIDENTI FUORI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , L ' INTERO PERIODO ANTERIORE DI ASSICURAZIONE DI 60 MESI , A TERMINI DEL PAR 10 A DEL WGSVG , E QUINDI ANCHE IL CONTRIBUTO NECESSARIO , A TERMINI DEL PAR 1 , 1* COMMA , DEL WGSVG , PER L ' ACQUISTO DELLA QUALITA DI ASSICURATO ( CONTRIBUTO CHE , SECONDO IL DIRITTO TEDESCO , DEVE ESSERE VERSATO AL REGIME PENSIONISTICO NAZIONALE ), POSSA ESSERE SOSTITUITO DAI CONTRIBUTI VERSATI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI .
11 SECONDO L ' ORDINANZA DI RINVIO , LE NORME CONTENUTE NEL WGSVG DISCIPLINANO RAPPORTI GIURIDICI CONNESSI , SI , COI TIPI DI PRESTAZIONI INDICATI NELL ' ART . 4 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , MA DI CUI , DATA LA LORO PARTICOLARE FINALITA ( INDENNIZZO DI UNA DETERMINATA CATEGORIA DI PERSEGUITATI ), E DUBBIO SE SIANO DA ANNOVERARE FRA LE DISPOSIZIONI EMANATE PER TALI TIPI DI PRESTAZIONI .
12 LA CONVENUTA NELLA CAUSA PRINCIPALE HA SOSTENUTO CHE LE DISPOSIZIONI DEL WGSVG , DATO IL LORO CONTENUTO NORMATIVO SOSTANZIALE , VANNO CONSIDERATE COME UNA LEGISLAZIONE AI SENSI DELL ' ART . 1 , LETT . J , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , GIACCHE MODIFICANO O INTEGRANO , FRA L ' ALTRO , DETERMINATE DISPOSIZIONI DELLA REICHSVERSICHERUNGSORDNUNG ( LEGISLAZIONE DEL REICH SULLA PREVIDENZA SOCIALE ), DELL ' ANGESTELLTENVERSICHERUNGSGESETZ ( LEGGE SULL ' ASSICURAZIONE DEGLI IMPIEGATI PRIVATI ) E DEL REICHSKNAPPSCHAFTSGESETZ ( LEGGE DEL REICH SULL ' ASSICURAZIONE INVALIDITA-VECCHIAIA DEI MINATORI ). ORBENE , SECONDO LA DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA AI SENSI DELL ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO , DETTE LEGGI RIENTRANO NELL ' AMBITO D ' APPLICAZIONE MATERIALE DI QUEST ' ULTIMO .
13 INOLTRE , DAL CONTENUTO DEL WGSVG RISULTEREBBE CHE DETTA LEGGE NON PUO RIENTRARE FRA LE LEGISLAZIONI RELATIVE ALL ' ASSISTENZA SOCIALE , NE FRA I REGIMI SPECIALI DI CUI ALL ' ART . 4 , N . 4 , DEL REGOLAMENTO . LE NORME DEL WGSVG ATTRIBUISCONO DEI DIRITTI AGLI INTERESSATI - CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI CONTEMPLATI DALLA LEGGE - INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA SITUAZIONE PERSONALE E DELLA LORO INDIGENZA . SI TRATTEREBBE , QUINDI , DI NORME CHE RIENTRANO NELLA PREVIDENZA SOCIALE AI SENSI DELL ' ART . 51 DEL TRATTATO CEE E DELL ' ART . 1 , LETT . J , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .
14 LA CORTE RITIENE CHE QUESTA TESI SIA ESATTA . DAL FASCICOLO RISULTA CHE , PUR PRESENTANDOSI COME UNA LEGGE SPECIALE , IL WGSVG NON HA TUTTAVIA LO SCOPO DI ISTITUIRE UN REGIME AUTONOMO DI RIPARAZIONE . LE SUE DISPOSIZIONI SONO SEMPLICEMENTE NORME CHE INTEGRANO O MODIFICANO LE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE .
15 BENCHE IL WGSVG NON SIA MENZIONATO NELLA DICHIARAZIONE EMESSA DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA AI SENSI DELL ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ( LEGISLAZIONI E REGIMI DI CUI ALL ' ART . 4 , NN . 1 E 2 , CUI IL REGOLAMENTO SI APPLICA ), QUESTA CIRCOSTANZA NON E DECISIVA . IL FATTO CHE NELLA DICHIARAZIONE EMESSA DA UNO STATO MEMBRO NON SI PARLI DI UNA DATA NORMATIVA NAZIONALE NON IMPLICA CHE DETTA NORMATIVA NON POSSA RIENTRARE NELL ' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO .
16 UNA NORMATIVA COME QUELLA STABILITA DAL WGSVG , LA QUALE FACCIA PARTE DELLE DISPOSIZIONI DI UNO STATO MEMBRO RELATIVE ALLA PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI E CHE NON CONTEMPLI ALCUNA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA SITUAZIONE PERSONALE E DELL ' INDIGENZA DELL ' INTERESSATO , RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , E NON NE E ESCLUSA IN FORZA DELL ' ART . 4 , N . 4 , DEL REGOLAMENTO STESSO .
SULLA SECONDA QUESTIONE
17 L ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 DISPONE CHE , SE LA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO SUBORDINA L ' AMMISSIONE ALL ' ASSICURAZIONE VOLONTARIA O FACOLTATIVA CONTINUATA AL COMPIMENTO DI PERIODI ASSICURATIVI , I PERIODI DI ASSICURAZIONE O DI RESIDENZA MATURATI SOTTO LA LEGISLAZIONE DI OGNI ALTRO STATO MEMBRO SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE , NELLA MISURA NECESSARIA , COME SE SI TRATTASSE DI PERIODI DI ASSICURAZIONE MATURATI SOTTO LA LEGISLAZIONE DEL PRIMO STATO .
18 DALL ' ORDINANZA DI RINVIO RISULTA CHE LA NORMATIVA DI CUI TRATTASI SI APPLICA SOLO AGLI ASSICURATI CHE SONO PERSEGUITATI AI SENSI DEL BUNDESENTSCHADIGUNGSGESETZ , NONCHE AI LORO SUPERSTITI , E CHE PER AVERE LA QUALITA DI ASSICURATO L ' INTERESSATO DEVE AVER VERSATO ALMENO UN CONTRIBUTO IN QUALITA DI LAVORATORE AD UN ENTE TEDESCO DI PREVIDENZA SOCIALE .
19 DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , ED IN PARTICOLARE DALLA SENTENZA 24 APRILE 1980 ( CAUSA 110/79 , COONAN , RACC . 1980 , PAG . 1445 ) RISULTA CHE QUALORA LA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO SUBORDINI L ' AFFILIAZIONE AD UN REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE O AD UN RAMO PARTICOLARE DI TALE REGIME ALLA CONDIZIONE CHE L ' INTERESSATO SIA STATO IN PRECEDENZA AFFILIATO AL REGIME PREVIDENZIALE NAZIONALE , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OBBLIGA DETTO STATO AD EQUIPARARE I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO A QUELLI CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE STATI MATURATI IN PRECEDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE .
20 DI CONSEGUENZA , LA SECONDA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE A QUO DEV ' ESSERE RISOLTA DICHIARANDO CHE L ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO NON IMPONE ALL ' ENTE PREVIDENZIALE DI UNO STATO MEMBRO DI TENER CONTO DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI SOTTO LE LEGGI DI UN ALTRO STATO MEMBRO , QUALORA IL LAVORATORE NON ABBIA MAI VERSATO NEL PRIMO STATO MEMBRO I CONTRIBUTI LEGALMENTE PRESCRITTI PER ACQUISTARE LA QUALITA DI ASSICURATO A NORMA DELLE LEGGI DI QUESTO STATO MEMBRO .
SULLE SPESE
21 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL BUNDESSOZIALGERICHT CON ORDINANZA 19 DICEMBRE 1980 , DICHIARA :
1* UNA NORMATIVA COME QUELLA STABILITA DAL WGSVG , LA QUALE FACCIA PARTE DELLE DISPOSIZIONI DI UNO STATO MEMBRO RELATIVE ALLA PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI E CHE NON CONTEMPLI ALCUNA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA SITUAZIONE PERSONALE O DELL ' INDIGENZA DELL ' INTERESSATO , RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , E NON NE E ESCLUSA IN FORZA DELL ' ART . 4 , N . 4 , DEL REGOLAMENTO STESSO .
2*L ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO NON IMPONE ALL ' ENTE PREVIDENZIALE DI UNO STATO MEMBRO DI TENER CONTO DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI SOTTO LE LEGGI DI UN ALTRO STATO MEMBRO QUALORA IL LAVORATORE NON ABBIA MAI VERSATO NEL PRIMO STATO MEMBRO I CONTRIBUTI LEGALMENTE PRESCRITTI PER ACQUISTARE LA QUALITA DI ASSICURATO A NORMA DELLE LEGGI DI QUESTO STATO MEMBRO .