This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61980CJ0053
Judgment of the Court (First Chamber) of 5 February 1981. # Officier van justitie v Koninklijke Kaasfabriek Eyssen BV. # Reference for a preliminary ruling: Gerechtshof Amsterdam - Netherlands. # Free movement of goods: prohibition of additives. # Case 53/80.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 febbraio 1981.
Officier van justitie contro Koninklijke Kaasfabriek Eyssen BV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof Amsterdam - Paesi Bassi.
Libera circolazione delle merci: divieto di additivi.
Causa 53/80.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 febbraio 1981.
Officier van justitie contro Koninklijke Kaasfabriek Eyssen BV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof Amsterdam - Paesi Bassi.
Libera circolazione delle merci: divieto di additivi.
Causa 53/80.
Raccolta della Giurisprudenza 1981 -00409
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:35
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 5 FEBBRAIO 1981. - OFFICIER VAN JUSTITIE CONTRO KONINKLIJKE KAASFABRIEK EYSSEN BV. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DEL GERECHTSHOF DI AMSTERDAM). - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI : DIVIETO DI ADDITIVI. - CAUSA 53/80.
raccolta della giurisprudenza 1981 pagina 00409
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DEROGHE - PROTEZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE - DIVIETO DI AGGIUNGERE NISINA AL FORMAGGIO FUSO - AMMISSIBILITA ALLA LUCE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA RIGUARDANTE I CONSERVANTI NELLE DERRATE DESTINATE ALL ' ALIMENTAZIONE UMANA - LIMITAZIONE DEL DIVIETO AI PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE VENDUTI SUL MERCATO INTERNO DELLO STATO DI CUI TRATTASI - DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA - RESTRIZIONE DISSIMULATA - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE , ART . 36 ; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/54 , ART . 6 , LETT . B )
LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON OSTANO , NELLO STADIO ATTUALE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA RIGUARDANTE I CONSERVANTI NELLE DERRATE DESTINATE ALL ' ALIMENTAZIONE UMANA , A PROVVEDIMENTI NAZIONALI DI UNO STATO MEMBRO I QUALI , PER MOTIVI DI TUTELA DELLA SALUTE , IN CONFORMITA ALL ' ART . 36 DEL TRATTATO , VIETINO L ' AGGIUNTA DI NISINA AL FORMAGGIO FUSO VENDUTO SUL MERCATO INTERNO , AD ESCLUSIONE DI QUELLO DESTINATO AD ESSERE ESPORTATO IN ALTRI STATI MEMBRI .
TENUTO CONTO DELLE INCERTEZZE ESISTENTI NEI VARI STATI MEMBRI , CIRCA IL CONTENUTO MASSIMO DI NISINA DA STABILIRE PER CIASCUN PRODOTTO CONSERVATO DESTINATO A SODDISFARE LE VARIE ABITUDINI ALIMENTARI , NON SI DEVE RITENERE CHE UN DIVIETO DEL GENERE , BENCHE LIMITATO AI PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE VENDUTI SUL MERCATO INTERNO DELLO STATO DI CUI TRATTASI , COSTITUISCA ' UN MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA O UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA AL COMMERCIO FRA GLI STATI MEMBRI ' , AI SENSI DELL ' ART . 36 SOPRA MENZIONATO .
NEL PROCEDIMENTO 53/80 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL GERECHTSHOF ( CORTE DI APPELLO ) DI AMSTERDAM , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA
OFFICIER VAN JUSTITIE
E
KONINKLIJKE KAASFABRIEK EYSSEN BV
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA ,
1 CON SENTENZA 13 DICEMBRE 1979 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 7 FEBBRAIO 1980 , LA CORTE D ' APPELLO DI AMSTERDAM , HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE RELATIVA ALL ' INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , IN PARTICOLARE DEGLI ARTT . 30 , 34 E 36 .
2 LA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UN PROCESSO PROMOSSO DALLE AUTORITA OLANDESI A CARICO DI UN FABBRICANTE OLANDESE IL QUALE PRODUCE FORMAGGIO FUSO TANTO PER LA VENDITA SUL MERCATO INTERNO QUANTO PER L ' ESPORTAZIONE IN ALTRI STATI MEMBRI E IMPUTATO DI AVER TENUTO , PER RIVENDERLE NEL COMUNE DI ALKMAAR , DETERMINATE SCORTE DI FORMAGGIO FUSO DESTINATO AL COMMERCIO ED ALLA ALIMENTAZIONE UMANA , FORMAGGIO CONTENENTE UN ADDITIVO , CIOE LA NISINA , DIVERSO DA QUELLI AUTORIZZATI DALLE VIGENTI LEGGI OLANDESI .
3 DAL FASCICOLO E DAI DATI EMERSI DALLA DISCUSSIONE ORALE SI DESUME CHE LA NISINA E UN ANTIBIOTICO FORMATO DA DETERMINATE SPECIE DI BATTERI LATTICI E NATURALMENTE PRESENTE IN QUANTITA VARIABILI NELLA MAGGIOR PARTE DELLE VARIETA DI FORMAGGIO , ANTIBIOTICO IL QUALE HA LA PROPRIETA DI FAVORIRE LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO , FRENANDO IL PROCESSO DI DETERIORAMENTO DOVUTO ALLA PRESENZA DI BATTERI BUTIRRICI .
4 LE NORME NAZIONALI CHE DETTO FABBRICANTE AVREBBE TRASGREDITO SONO IN PARTICOLARE QUELLE ADOTTATE IN FORZA DELLA LEGGE SULLE MERCI ( ' WARENWET ' ) DEL 28 DICEMBRE 1935 , LA QUALE ATTRIBUISCE AL GOVERNO IL POTERE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI NORMATIVI ONDE VIETARE LO SMERCIO O L ' IMPORTAZIONE , EFFETTUATE IN MODO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO , DI DETERMINATE MERCI .
5 NELL ' AMBITO DI DETTA LEGGE , IL DECRETO GENERALE ( ' ALGEMEEN BESLUIT ' ) 11 LUGLIO 1949 STABILISCE , ALL ' ART . 10 BIS , N . 1 , CHE GLI ANTIBIOTICI POSSONO ESSERE AGGIUNTI ALLE BEVANDE E AGLI ALIMENTI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO COMPETENTE . PER QUANTO RIGUARDA IL FORMAGGIO FUSO , L ' AGGIUNTA DI NISINA NON E CONTEMPLATA DAL DECRETO SUL FORMAGGIO ( ' KAASBESLUIT ' ) 7 NOVEMBRE 1959 , NE DAL DECRETO SUL FORMAGGIO FUSO ( ' SMELTKAASBESLUIT ' ) 5 NOVEMBRE 1959 . A NORMA DELL ' ART . 8 , LETT . H ), DI QUEST ' ULTIMO DECRETO , LA PRESENZA NEL FORMAGGIO FUSO DI SOSTANZE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE CONTEMPLATE DALL ' ART . 1 E DA QUELLE AUTORIZZATE DAL DECRETO SUL FORMAGGIO ' E VIETATA ' .
6 TUTTAVIA , LE MERCI DESTINATE AD ESSERE ESPORTATE , IN FORZA DI UN PROVVEDIMENTO GOVERNATIVO ( ' VRIJSTELLINGSBESCHIKKING ' ) 19 AGOSTO 1965 , EMENDATO DA ULTIMO CON PROVVEDIMENTO 14 MAGGIO 1979 , SONO ESENTI DAL DIVIETO CHE DERIVA DA DETTE NORME , IVI COMPRESO LO ' SMELTKAASBESLUIT ' 5 NOVEMBRE 1959 .
7 PROCESSATO , A NORMA DELLA LEGGE SUI REATI ECONOMICI ( ' WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN ' ) 22 GIUGNO 1950 , PER TRASGRESSIONE DELL ' ART . 8 , LETT . H ), DELLO ' SMELTKAASBESLUIT ' , L ' IMPUTATO HA ECCEPITO IN PARTICOLARE CHE LE QUANTITA DI NISINA USATE NELLA FATTISPECIE NON ERANO PERICOLOSE PER LA SANITA PUBBLICA E CHE L ' AGGIUNTA DI DETTA SOSTANZA AI FORMAGGI E AUTORIZZATA IN ALTRI STATI MEMBRI . ESSO NE HA CONCLUSO CHE IL DIVIETO , DERIVANTE DALLE DISPOSIZIONI SOPRAMENZIONATE , DI AGGIUNGERE NISINA AL FORMAGGIO FUSO DESTINATO AL MERCATO NAZIONALE COSTITUISCE TRASGRESSIONE DELLE NORME DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELLA COMUNITA , IN QUANTO VA CONSIDERATO COME UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE AI SENSI DEGLI ARTT . 30-36 DEL TRATTATO .
8 PER ACCERTARE SE QUESTA TESI SIA FONDATA E RISOLVERE QUINDI LA LITE , LA CORTE DI APPELLO DI AMSTERDAM HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE :
' SE LE NORME CONTENUTE NEL TRATTATO CEE CIRCA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELLA COMUNITA , NONOSTANTE QUANTO STABILISCE L ' ART . 36 DEL TRATTATO CIRCA I DIVIETI GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA VITA DELLE PERSONE , VADANO INTERPRETATE NEL SENSO CHE UNA NORMA COME QUELLA DI CUI ALL ' ART . 8 , LETT . H ), DEL DECRETO SUL FORMAGGIO FUSO - CHE VIETA LA PRESENZA IN DETTO FORMAGGIO DI ALTRE AGGIUNTE , FRA CUI LA NISINA , CHE NON SIANO QUELLE AUTORIZZATE DALLA NORMA STESSA O PER LE QUALI E STATA CONCESSA L ' AUTORIZZAZIONE - E CON ESSE INCOMPATIBILE DEL TUTTO , O ALMENO PER QUANTO RIGUARDA IL DIVIETO DI AGGIUNGERE NISINA AL FORMAGGIO FUSO , DIVIETO CHE VALE TANTO PER IL FORMAGGIO PREPARATO NEI PAESI BASSI QUANTO PER QUELLO IVI IMPORTATO ; E SE , AI FINI DELLA RISOLUZIONE DI TALE QUESTIONE , ABBIA RILIEVO IL FATTO CHE , PER QUANTO RIGUARDA L ' AGGIUNTA DI NISINA AL FORMAGGIO FUSO , DETTA AUTORIZZAZIONE VIENE CONCESSA UNICAMENTE PER IL FORMAGGIO MANIFESTAMENTE DESTINATO ALL ' ESPORTAZIONE ' .
9 CON TALE QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE MIRA ESSENZIALMENTE AD ACCERTARE SE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , TENUTO CONTO DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO , VADANO INTERPRETATE NEL SENSO CHE ESSE OSTANO ALLA NORMATIVA NAZIONALE CHE VIETI L ' AGGIUNTA DI NISINA A PRODOTTI DEL GENERE DEL FORMAGGIO FUSO , E SE UN SIFFATTO DIVIETO SIA COMPATIBILE COL TRATTATO , IN PARTICOLARE IN QUANTO COLPISCE SOLO I PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA SUL MERCATO NAZIONALE MENTRE NON RIGUARDA LE MERCI DESTINATE ALL ' ESPORTAZIONE IN ALTRI STATI MEMBRI .
10 L ' ESAME DEL FASCICOLO E I DATI EMERSI IN CORSO DI CAUSA INDICANO CHE L ' AGGIUNTA DI NISINA AL FORMAGGIO FUSO NON COSTITUISCE OGGETTO DI NORMATIVA UNIFORME IN TUTTI GLI STATI MEMBRI . MENTRE E DEL TUTTO VIETATA NEL COMMERCIO INTERNO DA DETERMINATI STATI MEMBRI , TRA CUI I PAESI BASSI , ESSA E INVECE AMMESSA SENZA LIMITI O ENTRO DETERMINATI LIMITI , IN ALTRI STATI MEMBRI .
11 DI FRONTE A QUESTE DISPARITA NORMATIVE , E INCONTESTABILE CHE IL DIVIETO STABILITO DA DETERMINATI STATI MEMBRI DI SMERCIARE NEL LORO TERRITORIO FORMAGGIO FUSO CONTENENTE NISINA AGGIUNTA E ATTO A PREGIUDICARE LE IMPORTAZIONI DI TALE PRODOTTO DA ALTRI STATI MEMBRI IN CUI L ' AGGIUNTA DI NISINA E INVECE AMMESSA , DEL TUTTO O IN PARTE , E COSTITUISCE QUINDI UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE A UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA .
12 CIONONDIMENO , SE E VERO CHE GLI ARTT . 30 E 34 DEL TRATTATO VIETANO QUALSIASI RESTRIZIONE QUANTITATIVA O MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE NEL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI , NON E MEN VERO CHE GLI OSTACOLI PER LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DERIVANTI DALLE DISPARITA DELLE NORME NAZIONALI RELATIVE ALLO SMERCIO DEI PRODOTTI SONO CONSENTITI DALL ' ART . 36 DEL TRATTATO , QUALORA LE NORME SOTTESE AGLI OSTACOLI STESSI SIANO GIUSTIFICATE DA MOTIVI , TRA L ' ALTRO , ' DI TUTELA DELLA SALUTE . . . DELLE PERSONE ' . L ' ECCEZIONE CONTEMPLATA DALL ' ART . 36 ALL ' APPLICAZIONE DEGLI ARTT . 30 E 34 DEL TRATTATO VALE TUTTAVIA , PER LE RAGIONI SOPRAMENZIONATE , SOLO ALL ' ESPRESSA CONDIZIONE , FORMULATA NEL 2* INCISO DELL ' ART . 36 , CHE I DIVIETI O LE RESTRIZIONI DI CUI TRATTASI NON COSTITUISCANO ' UN MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA , NE UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA AL COMMERCIO FRA GLI STATI MEMBRI ' .
13 E INCONTESTABILE CHE IL PROBLEMA RELATIVO ALL ' AGGIUNTA DI CONSERVANTI ALLE DERRATE ALIMENTARI RIENTRA IN QUELLO PIU GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA LA QUALE RICHIEDE L ' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI NAZIONALI INTESI A DISCIPLINARE , NELL ' INTERESSE DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA , L ' USO DEGLI ADDITIVI . NEL CASO PARTICOLARE DELL ' AGGIUNTA DI NISINA A PRODOTTI DESTINATI ALL ' ALIMENTAZIONE UMANA , COME IL FORMAGGIO FUSO , E INFATTI ASSODATO CHE L ' USO SEMPRE PIU ESTESO DI QUESTA SOSTANZA , NON SOLO NEL LATTE MA ANCHE IN NUMEROSI PRODOTTI CONSERVATI , HA FATTO EMERGERE LA NECESSITA , TANTO SUL PIANO NAZIONALE DI DETERMINATI PAESI , QUANTO SUL PIANO INTERNAZIONALE , DI STUDIARE IL PROBLEMA DEL RISCHIO CHE COSTITUISCE O PUO COSTITUIRE , PER LA SALUTE UMANA , IL CONSUMO DI PRODOTTI CONTENENTI DETTA SOSTANZA , E HA INDOTTO DETERMINATE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI , QUALI LA FAO E L ' ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA , A DETERMINARE LA SOGLIA CRITICA DI CONSUMO PER TALE ADDITIVO . QUESTI STUDI NON HANNO CONSENTITO , A TUTT ' OGGI , DI GIUNGERE A CONCLUSIONI ASSOLUTAMENTE SICURE CIRCA LA DOSE MASSIMA DI NISINA CHE UNA PERSONA PUO ASSORBIRE IN UNA GIORNATA SENZA RISCHIO PER LA SALUTE , IL CHE E DOVUTO ESSENZIALMENTE AL FATTO CHE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALL ' INGESTIONE DI QUESTO ADDITIVO DIPENDE DA VARI FATTORI DI NATURA VARIABILE , FRA I QUALI FIGURANO IN PARTICOLARE LE ABITUDINI ALIMENTARI DI CIASCUN PAESE , E AL FATTO CHE LA VALUTAZIONE DELLA DOSE MASSIMA DI NISINA DA FISSARE PER CIASCUN PRODOTTO DEVE TENER CONTO NON SOLO DELLE QUANTITA DI NISINA AGGIUNTE AD UN DETERMINATO PRODOTTO , QUALE IL FORMAGGIO FUSO , MA ANCHE DI QUELLE AGGIUNTE A CIASCUNO DEGLI ALTRI PRODOTTI CONSERVATI DESTINATI A SODDISFARE QUESTE ABITUDINI E NEI QUALI IL TENORE DI NISINA PUO VARIARE , PER PRODOTTI ANALOGHI , A SECONDA DELLA PROVENIENZA , DEL METODO DI PRODUZIONE O DELLA NECESSITA , PROPRIA DEL MERCATO DI CUI TRATTASI , DI UNA CONSERVAZIONE PIU O MENO LUNGA .
14 LE DIFFICOLTA E LE INCERTEZZE INERENTI A UNA VALUTAZIONE DEL GENERE POSSONO SPIEGARE LA MANCANZA DI UNIFORMITA DELLE LEGGI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' USO DI QUESTO CONSERVANTE E GIUSTIFICARE AL TEMPO STESSO LA PORTATA LIMITATA CHE IL DIVIETO DI USARE DETTO ADDITIVO IN UN PRODOTTO DETERMINATO , QUALE IL FORMAGGIO FUSO , HA IN DETERMINATI STATI MEMBRI , IVI COMPRESO I PAESI BASSI , I QUALI VIETANO TALE USO PER I PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA NEL MERCATO INTERNO , MENTRE L ' AMMETTONO PER LE MERCI DESTINATE AD ESSERE ESPORTATE IN ALTRI STATI MEMBRI , IN CUI LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA SONO DIVERSAMENTE VALUTATE IN RELAZIONE ALLE ABITUDINI ALIMENTARI DELLA RISPETTIVA POPOLAZIONE .
15 SE E VERO CHE GLI OSTACOLI CHE LE DISPARITA DELLE NORMATIVE NAZIONALI IN MATERIA CREANO NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI NON POSSONO ESSERE SOPPRESSI SE NON MEDIANTE UNA NORMATIVA UNIFORME , ADOTTATA A LIVELLO COMUNITARIO , NON E MENO VERO CHE NELLO STADIO ATTUALE DEL DIRITTO COMUNITARIO UNA NORMATIVA DEL GENERE MANCA . LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 5 NOVEMBRE 1963 , 64/54/CEE , RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RIGUARDANTI I CONSERVANTI CHE POSSONO ESSERE USATI NELLE DERRATE ALIMENTARI DESTINATE ALL ' ALIMENTAZIONE UMANA ( GU 1964 , N . L 12 , PAG . 161 ), SI LIMITA INFATTI A STABILIRE ALL ' ART . 6 , CHE ESSA ' NON PREGIUDICA LE DISPOSIZIONI DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI RELATIVE : . . . B ) ALLA NISINA ' , E AMMETTE QUINDI IMPLICITAMENTE CHE , NEL CAMPO DI CUI TRATTASI , GLI STATI MEMBRI CONSERVANO UN POTERE DISCREZIONALE ENTRO I LIMITI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI GENERALI DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO .
16 DA QUESTE CONSIDERAZIONI DISCENDE CHE LA NORMATIVA NAZIONALE , DEL GENERE DI QUELLA CUI IL GIUDICE NAZIONALE SI RIFERISCE , LA QUALE VIETI L ' USO DELLA NISINA COME CONSERVANTE PER IL FORMAGGIO FUSO DESTINATO AL MERCATO INTERNO , PUR AVENDO L ' EFFETTO DI OSTACOLARE GLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI NEL COMMERCIO DEL PRODOTTO DI CUI TRATTASI , RIENTRA FRA I PROVVEDIMENTI CHE L ' ART . 36 DEL TRATTATO CONSENTE AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE PER MOTIVI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA E SFUGGE , DI CONSEGUENZA , AL DIVIETO DI CUI AGLI ARTT . 30 E 34 DEL TRATTATO . TENUTO CONTO DELLE INCERTEZZE ESISTENTI NEI VARI STATI MEMBRI , CIRCA IL CONTENUTO MASSIMO DI NISINA DA STABILIRE PER CIASCUN PRODOTTO CONSERVATO DESTINATO A SODDISFARE LE VARIE ABITUDINI ALIMENTARI , NON SI DEVE RITENERE CHE IL DIVIETO STABILITO DA UNA SIFFATTA NORMATIVA PER IL FORMAGGIO FUSO VENDUTO SUL MERCATO INTERNO , AD ESCLUSIONE DI QUELLO DESTINATO AD ESSERE ESPORTATO IN ALTRI STATI MEMBRI , COSTITUISCA ' UN MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA , O UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA AL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI ' , AI SENSI DELL ' ART . 36 SOPRAMENZIONATO .
17 PER QUESTE RAGIONI , LA QUESTIONE VA RISOLTA NEL SENSO CHE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON OSTANO , NELLO STADIO ATTUALE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA RIGUARDANTE I CONSERVANTI NELLE DERRATE DESTINATE ALL ' ALIMENTAZIONE UMANA , A PROVVEDIMENTI NAZIONALI DI UNO STATO MEMBRO I QUALI , PER MOTIVI DI TUTELA DELLA SALUTE IN CONFORMITA ALL ' ART . 36 DEL TRATTATO , VIETINO L ' AGGIUNTA DI NISINA AL FORMAGGIO FUSO PRODOTTO O IMPORTATO , ANCHE SE LIMITANO TALE DIVIETO AI PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE VENDUTI SUL MERCATO INTERNO DI DETTO STATO .
SULLE SPESE
LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEI PAESI BASSI , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DALLA CORTE D ' APPELLO DI AMSTERDAM , DICHIARA :
LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON OSTANO , NELLO STADIO ATTUALE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA RIGUARDANTE I CONSERVANTI NELLE DERRATE DESTINATE ALL ' ALIMENTAZIONE UMANA , A PROVVEDIMENTI NAZIONALI DI UNO STATO MEMBRO I QUALI , PER MOTIVI DI TUTELA DELLA SALUTE IN CONFORMITA ALL ' ART . 36 DEL TRATTATO , VIETINO L ' AGGIUNTA DI NISINA AL FORMAGGIO FUSO PRODOTTO O IMPORTATO , ANCHE SE LIMITANO TALE DIVIETO AI PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE VENDUTI SUL MERCATO INTERNO DI DETTO STATO .