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Document 61980CC0169

Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 4 giugno 1981.
Amministrazione delle dogane contro Société anonyme Gondrand Frères e Société anonyme Garancini.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
Importi compensativi monetari e tariffa doganale comune "formaggio Emmental".
Causa 169/80.

Raccolta della Giurisprudenza 1981 -01931

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:132

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

SIR GORDON SLYNN

DEL 4 GIUGNO 1981 ( 1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

Con ordinanza 1o luglio 1980 la Corte di cassazione francese, sezione commerciale, ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale circa «l'applicazione dei regolamenti comunitari nn. 804/68, 823/68, 1053/68 e 1054/68 per quanto concerne l'appartenenza alla voce doganale 04.04 A I, oppure alla voce doganale 04.04 A II, del formaggio Emmenthal francese esportato in Italia e in Belgio nei periodi 12 agosto - 24 ottobre 1974, 20 gennaio - 28 aprile 1975 e 27 marzo - 24 settembre 1976».

Ricorrente dinanzi alla Corte di cassazione francese è l'Amministrazione doganale francese. Il primo resistente è la SA Gondrand Frères (in prosieguo: Gondrand) società di spedizioni con sede in Parigi e che ha un'agenzia doganale, tra l'altro, in Bellegarde. Il secondo resistente è la SA Garancini (in prosieguo: Garancini) che ha sede in Aix-les-Bains e produce formaggi.

Tra il 12 agosto 1974 e il 24 settembre 1976 la Gondrand, per conto della Garancini, compilava 64 dichiarazioni destinate alla dogana di Bellegarde e riguardanti l'esportazione di formaggio Emmenthal francese in Belgio ed in italia. Nell'agosto 1974, le autorità doganali di Bellegarde informavano la Garancini che i prodotti da esportarsi così definiti, rientravano nella sottovoce 04.04 AI della tariffa doganale comune. A quanto pare, la Garancini comunicava questa informazione alla Gondrand la quale, di conseguenza, classificava i prodotti in questa sottovoce nelle dichiarazioni doganali.

Durante il periodo in questione, la tariffa doganale comune è stata successivamente emendata medianta tre regolamenti del Consiglio: il n. 1/74 del 17 dicembre 1973 (GU 1974, n. L 1); il n. 2658/74 del 15 ottobre 1974 (GU 1974, n. L 295) e n. 3000/75 del 17 novembre 1975 (GU 1975, n. L 304). In tutte e tre le versioni la descrizione della sottovoce doganale 04.04 A, per quel che ci riguarda, è del seguente tenore:

«Formaggi e latticini

A.

Emmenthal, Gruyere, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell diversi da quelli grattugiati o in polvere:

I.

aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi...

II.

altri».

È pacifico che i prodotti rientranti nella sottovoce 04.04 A I non erano gravati da importi compensativi monetari negli scambi tra gli Stati membri della Comunità. Il regolamento della Commissione 17 maggio 1971, n. 1014 (GU n. L 110, pag. 10) — adottato in applicazione del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, pag. 1) che istituì il sistema degli importi compensativi monetari nel settore agricolo — stabiliva l'aliquota degli importi compensativi monetari per i prodotti rientranti nella sottovoce doganale 04.04 A II, però non faceva alcuna menzione della sottovoce 04.04 AI. Il regolamento della Commissione 24 marzo 1976, n. 652 (GU n. L 79, pag. 4), che disciplina l'applicazione del sistema di importi compensativi monetari alla Francia, citava anche esso la sottovoce 04.04 A II, ma non la 04.04 A I. Pur se entrambi questi regolamenti della Commissione sono stati ripetutamente emendati, nessuna delle successive versioni fa riferimento alla sottovoce 04.04 A I includendola tra quelle soggette agli importi compensativi monetari.

Nella convinzione che il formaggio di cui trattasi rientrasse nella sottovoce 04.04 AI, le autorità doganali in un primo tempo non applicavano importi compensativi al momento dell'esportazione. Verso il 12 aprile 1977, però esse inviavano alla Gondrand un'ingiunzione formale datata 8 aprile 1977, richiedendo il versamento di FF 307551,98 a titolo di importi compensativi monetari che, sostenevano, erano dovuti per le esportazioni in questione. Il 18 e il 28 aprile 1977 la Gondrand faceva opposizione a detta ingiunzione, osservando in linea principale che a suo giudizio per queste operazioni non era dovuto alcun importo compensativo; ad ogni buon conto essa allegava ad entrambi gli atti di opposizione una chiamata in causa di terzi, sostenendo in subordine che, qualora detti importi fossero stati esigibili, dovevano venir corrisposti dalla Garancini.

La controversia veniva portata dinanzi al Tribunal d'instance di Nantua. La Gondrand osservava che la sottovoce doganale 04.04 A I si applicava all'Emmenthal solo allorché veniva importato da paesi terzi. A sostegno del suo argomento essa invocava il tenore della tariffa doganale e gli avvisi doganali emanati dal Ministero francese dell'economia e delle finanze in applicazione dei regolamenti della Commissione 23 luglio 1968 nn. 1053 e 1054 (GU n. L 179, pag. 17 e n. L 179, pag. 25), in particolare un avviso doganale pubblicato il 22 dicembre 1968. Invocando le stesse fonti, ed in particolare gli avvisi doganali pubblicati il 13 febbraio 1974 e il 26 marzo 1976, le autorità doganali sostenevano che, in caso di esportazione dalla Francia in altri Stati membri delle Comunità europee, l'Emmenthal rientrava nella sottovoce 04.04 A II della tariffa doganale comune. Il 7 febbraio 1978 il Tribunal respingeva quest'ultimo argomento e si pronunciava a favore della Gondrand. Esso non era convinto che la classificazione di un prodotto per le operazioni doganali dipendesse dalla sua esportazione o dalla sua importazione ed osservava che alcuni degli avvisi doganali emanati dalle autorità francesi, particolarmenti quello del 13 febbraio 1974, ricomprendevano l'Emmenthal nella sottovoce 04.04 AI qualora esso presentasse determinate caratteristiche fisiche.

Le autorità dognali impugnavano le sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Lione. Nella sentenza 28 giugno 1978 la primo sezione civile di detta Corte dichiarava che i regolamenti nn. 1053/68 e 1054/68 si applicavano solo ai prodotti originari di paesi terzi e non ai prodotti di origine comunitaria. La Corte d'appello osservava che gli avvisi doganali francesi pubblicati il 13 febbraio 1974 e il 26 marzo 1976, corroboravano gli argomenti della Gondrand: infatti il primo -avviso specificava che l'Emmenthal che presentava determinate caratteristiche fisiche rientrava nella sottovoce 04.04 A I ed entrambi gli avvisi stabilivano che non si applicava alcun importo compensativo monetario al formaggio che rientrava in questa sottovoce.

Le autorità doganali impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione, sezione commerciale. Nelle memorie esse svolgevano due argomenti, il primo fondato sul diritto comunitario e il secondo fondato sul diritto francese. La sostanza del primo argomento è che, in forza dei regolamenti della Commissione nn. 1053/68 e 1054/68, la sottovoce 04.04 A I della tariffa doganale comune si applica solo in caso di importazione. La Gondrand e la Garancini, nelle loro conclusioni scritte, contestano detto argomento.

A questo punto la Corte di cassazione decideva di interpellare la Corte di giustizia onde far stabilire se, nel periodo di cui trattasi, l'Emmenthal rientrasse nella sottovoce 04.04 AI oppure nella sottovoce 04.04 A II allorché veniva esportato dalla Francia in Italia ed in Belgio.

Nel procedimento pregiudiziale, solo la Gondrand e la Commissione hanno presentato osservazioni. Dal fascicolo emerge comunque che l'atteggiamento della Gondrand, nelle osservazioni presentate dinanzi al giudice nazionale, mentre le osservazioni presentate dalla Commissione dinanzi a questa Corte coincidono sostanzialmente con gli argomenti svolti autorità doganali (vedi appresso).

La Gondrand ha sostenuto che i quattro regolamenti menzionati nella questione della Corte di cassazione non possono applicarsi direttamente all'esportazione di formaggio dalla Francia in altri Stati membri, ma soltanto all'importazione di formaggio da paesi terzi. A suo avviso i regolamenti del Consiglio nn. 804/68 e 823/68 (GU 1968, n. L 148, pag. 13 e n. L 151, pag. 3) hanno fondamentale importanza per l'instaurazione dell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la determinazione degli oneri da applicare alle importazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari dai paesi terzi, ma questa funzione è del tutto estranea alla disciplina degli scambi intracomunitari. In un'ottica analoga, è stato osservato dalla Gondrand che le esportazioni di formaggio dalla Francia non rientrano nella sfera disciplinata dal regolamento della Commissione n. 1053/68, che si riferisce soltanto alle importazioni da paesi terzi, e nemmeno nella sfera di applicazione del regolamento della Commissione n. 1054/68, che determina l'elenco di enti autorizzati ad attestare che determinati prodotti lattieri provenienti da paesi terzi possono venire inclusi in alcune sottovoci doganali.

La Commissione non sostiene solo che l'Emmenthal esportato dalla Francia rientra nella sottovoce AII «altri», in virtù dei quattro regolamenti del 1968 che ho menzionato, ma sostiene pure che questa conclusione è consona al sistema degli importi compensativi monetari. Secondo la Commissione, non è necessario applicare gli importi compensativi monetari al formaggio importato da paesi terzi, e classificato nella voce doganale 04.04 AI, in quanto in questo caso le oscillazioni del cambio vengono già compensate applicando i tassi di cambio «verdi» o agricoli adottati dalle Comunità. In realtà il prezzo di entrata alla frontiera francese, e l'aliquota del prelievo all'importazione, vengono espressi in unità di conto europee e sono convertiti nella moneta del venditore in basi ai tassi «verdi». Stando così le cose, l'applicazione di importi compensativi monetari, per questi negozi, sarebbe superflua. Diversa è la situazione per gli scambi tra Stati membri e, se non vi fossero gli importi compensativi monetari, questi scambi potrebbero venir falsati dalle oscillazione dei tassi di cambio delle monete degli Stati membri interessati.

Pur se quest'ultimo argomento mi pare apprezzabile, direi che esso non risolve la questione del se, sotto il profilo interpretativo, il formaggio in questione rientri nella voce 04.04 AII, «altri», allora soggetta in Francia agli importi compensativi monetari.

Gli allegati che specificano i diversi importi compensativi monetari riportano le stesse definizioni della tariffa doganale comune. Non vi è alcuna indicazione espressa, in alcuno dei regolamenti che trattano di importi compensativi monetari, circa quali formaggi non siano «altri» e per quali non si applichi alcun importo compensativo monetario.

Come ho già detto, la tariffa doganale comune alla voce 04.04 fa distinzione tra il formaggio Emmenthal con determinate caratteristiche fisiche (A I) e gli «altri» (AH). Una nota specifica: «sono ammessi in questa sottovoce subordinamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti», che, se non erro, per le operazioni doganali normalmente sono le autorità doganali nazionali. Si può sostenere che ciò significa che l'Emmenthal con le caratteristiche indicate non rientra affatto in questa voce, a meno che non soddisfi le condizioni prescritte e che, se dette condizioni non sono stabilite, esso è escluso da questa voce. Non sono d'accordo. A mio parere, la voce e la nota vanno intese nel senso che l'Emmenthal avente le caratteristiche specificate rientra in questa voce purché soddisfi le condizioni stabilite. Se non sono stabilite condizioni detto formaggio rientra nella sottovoce doganale A I.

Quindi, a mio parere, i problemi essenziali sono dunque (a) se siano state stabilite condizioni dalle autorità competenti e (b) se esse siano soddisfatte. Se esse sono state stabilite e sono soddisfatte il formaggio va classificato nella sottovoce A I; se nessuna condizione è stata stabilita il formaggio rimane ancora nella sottovoce A I.

Gli importi compensativi monetari, in virtù dell'art. 1, n. 2, del regolamento 974/71, sono autorizzati per i prodotti per i quali sono contemplate misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e per i prodotti i cui prezzi dipendono dal prezzo dei prodotti di cui sopra e che sono disciplinati dall'organizzazione comune di mercato oppure sono oggetto di provvedimenti specifici a norma dell'art. 235 del Trattato.

Il formaggio è un prodotto il cui prezzo dipende dai prodotti per i quali sono contemplate misure di intervento (vale a dire latte e prodotti lattiero-caseari) ed è oggetto di una organizzazione comune di mercato. L'art. 1 del regolamento n. 804/68 menziona espressamente la voce della tariffa doganale comune «04.04 formaggi e latticini», in quanto comprendente prodotti disciplinati dall'organizzazione comune di mercato per il latte e i prodotti latiero-caseari. Questo regolamento sottolinea la necessità di adottare un sistema che comprenda un unico prezzo indicativo per il latte e, per gli enti di intervento, quella di adottare provvedimenti di intervento sul mercato. U regolamento contiene disposizioni particolareggiate in questo senso. Come requisito per un mercato comune unico nel settore del latte, oltre a un sistema di prezzi unici, il regolamento indica «l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità». Esso aggiunge: «è pertanto opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità».

Il titolo terzo del regolamento «Regime degli scambi con i paesi terzi», stabilisce all'art. 13 che ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'art. 1 (ed il formaggio è uno di questi) è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione. A norma dell'art. 14, n. 2, un prelievo viene riscosso all'importazione di alcuni prodotti elencati all'art. 1, incluso il formaggio, e in forza del n. 6 dello stesso articolo il Consiglio, su proposta della Commissione, deve determinare i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota.

I prodotti che rientrano nella sfera d'applicazione dell'art. 1 del regolamento n. 804/68 sono stati suddivisi in gruppi dal regolamento n. 823/68. L'allegato II elencava le definizioni doganali disciplinate dal regolamento, adottando voci e definizioni della tariffa doganale comune. Esso comprendeva le sottovoci 04.04 A I e II e conteneva una nota a pie di pagina analoga a quella figurante nella tariffa doganale comune, vale a dire «l'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti».

Il regolamento n. 1053/68, richiamandosi al regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'art. 14, paragrafo 7», sottolinea che era necessario stabilire le condizione alle quali «è subordinata l'ammissione dei prodotti in provenienza dai paesi terzi», tra l'altro, alla sottovoce doganale 04.04 AI. L'ammissione di detti prodotti era subordinata alla produzione di un certificato rispondente ai requisiti prescritti dal regolamento. La validità del certificato dipendeva dalla debita vidimazione da parte di un ente indicato in un elenco da elaborarsi.

Il regolamento n. 1054/68 elencava gli enti di cinque paesi terzi, di cui uno, la Danimarca, è stato depennato dall'elenco a seguito dell'adesione di tale Stato alle Comunità.

È evidente che i prelievi contemplati da detti regolamenti dovevano venire applicati solo a merci importate da paesi terzi, cosicché solo l'Emmenthal proveniente da uno di detti paesi accompagnato da un certificato autenticato da uno degli enti suddetti espressamente rientrava nella voce doganale AI. L'Emmenthal oggetto di scambi commerciali tra paesi membri non era affatto interessato da queste disposizioni. Ciò non implica che l'Emmenthal che presenta le caratteristiche prescritte non rientri nella sottovoce A I per altri scopi, e più precisamente per la dichiarazione in dogana in base alla tariffa doganale comune stessa.

Il solo fatto che siano state stabilite le condizioni che le merci devono soddisfare onde poter venir incluse in una voce doganale ai fini dei prelievi all'importazione non significa che le stesse condizioni automaticamente valgano per quel che riguarda gli importi compensativi monetari. Vi sono ovviamente fondamentali differenze fra i due sistemi.

D'altro canto, se i regolamenti del 1968 avessero stabilito in generale che, ai fini dell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari solo l'Emmenthal importato dai paesi terzi doveva venir incluso nella sottovoce doganale 04.04 A I, non ci sarebbero difficoltà nell'applicare le stesse disposizioni alle voci doganali interessate dagli importi compensativi monetari, anche senza un esplicito richiamo nel regolamento n. 974/71 e in quei regolamenti che determinano gli importi compensativi monetari. Considerando le disposizioni della sottovoce e la nota si potrebbe senz'altro dire che erano state stabilite condizioni per l'inclusione delle merci nella sottovoce (cioè che esse dovessero provenire da paesi terzi). Ciò sarebbe stato consono con quanto ha sancito la Corte nella causa 5/78, Milchfiitter c/Hauptzollamt Gronau (Race. 1978, pag. 1607, n. 9), cioè: «il rinvio di cui all'art. 1 del regolamento n. 974/71 ha per l'appunto lo scopo di rendere applicabile al sistema degli importi compensativi monetari il complesso delle determinazioni relative ai prodotti considerati, ivi comprese quelle che sono state concepite al fine degli scambi extracomunitari, dato che tali disposizioni fanno parte integrante delle Organizzazioni comuni di mercato' contemplate dal regolamento di cui trattasi».

La difficoltà che ravviso è che i regolamenti del 1968 non giungono a stabilire detto principio. Ai fini del sistema dei prelievi essi stabiliscono semplicemente «le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione dei prodotti provenienti da paesi terzi nella sottovoce doganale... 04.04 AI». Essi prescrivono un certificato affinché i prodotti dei paesi terzi possano venir inclusi in detta sottovoce. Essi non stabiliscono ulteriormente, in maniera espressa, che solo l'Emmenthal dei paesi terzi rientra nella voce doganale. Non mi pare che tale disposizione possa venir considerata implicitamente contenuta in regolamenti che prescrivono condizioni limitate agli scambi coi paesi terzi. Di conseguenza, non riesco a ravvisare alcuna condizione stabilita dalle autorità competenti che limiti al formaggio importato da paesi terzi la possibilità di essere incluso nella sottovoce 04.04 A I.

Mi rendo conto degli inconvenienti che si presentano qualora detto formaggio, esportato dalla Francia in un altro Stato membro, non rientri nella sottovoce A IL Ciò significa chiaramente che le finalità del sistema degli importi compensativi monetari, a meno che questa sistema non venga modificato, non sono raggiunte per quanto riguarda questo prodotto. D'altro canto gli operatori hanno il diritto di pretendere che siffatte situazioni siano disciplinate con sufficiente chiarezza. Il problema mi pare sia insorto in quanto una nomenclatura elaborata per una finalità è stata impiegata per uno scopo diverso e ritenuta applicabile anche per un terzo. Pur rendendomi conto del desiderio di perseguire questi obiettivi, e interpretando i regolamenti con la massima larghezza possibile, alla luce degli argomenti della Commissione, non mi pare si possa sostenere che le finalità sono state conseguite. A mio parere, la società interessata nella fattispecie sostiene a buon diritto che il formaggio di cui trattasi rientra nella voce 04.04 A I.

Quindi, a mio parere, dovreste risolvere la questione in questi termini:

ai fini dell'applicazione degli importi compensativi monetari all'Emmenthal esportato dalla Francia in Italia ed in Belgio durante i periodi dal 12 agosto 1974 al 24 ottobre 1974, dal 20 gennaio 1975 al 28 aprile 1975 e dal 27 marzo 1976 al 24 settembre 1976, detto formaggio rientrava nella voce doganale 04.04 A I.


( 1 ) Traduzione dall'inglese.

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